LE START UP INNOVATIVE Nell ambito delle attività tese a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l occupazione giovanile e nell ottica di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita Bis ), in fase di conversione, ha inserito nel nostro ordinamento le c.d. start up innovative la cui disciplina è stata in parte modificata ed integrata dal maxi-emendamento alla legge di conversione recentemente approvato dal Senato. La start up innovativa è una società di capitali (costituita anche in forma di cooperativa) di diritto italiano o una Societas Europaea residente in Italia ai sensi del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, n. 917 del 1986), le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate. La start up innovativa, al fine di poter essere considerata tale e beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa, deve possedere una serie di requisiti, ovvero: un oggetto sociale prevalente, benchè non esclusivo costituito dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto in assemblea ordinaria devono essere detenuti da persone fisiche per i primi 24 mesi di vita della società, deve essere costituita e svolgere un attività d impresa da non più di quarantotto mesi, deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, deve rispettare determinati volumi di attività misurabili in termini di fatturato ed indicati nel Decreto Crescita Bis, non deve distribuire né aver distribuito utili, non deve essere stata costituita con fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda (o ramo), deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: investimenti in ricerca e sviluppo per almeno il 20% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione, una quota di personale qualificato (a titolo esemplificativo, in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera) in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologia, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività di impresa. La start up innovativa, dimostrato il possesso dei suddetti requisiti, deve essere iscritta in un apposita sezione del Registro delle Imprese. Nel caso in cui la start up innovativa perda uno dei requisiti richiesti, cessa l applicazione della specifica disciplina di favore; altresì, in caso di decadenza dei requisiti o mancata conferma nei termini previsti del mantenimento del possesso dei requisiti, è operata d ufficio la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Sono previste una pluralità di deroghe al diritto societario in favore delle start up innovative. In particolare, nel caso in cui si verifichino perdite di esercizio ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., il termine per il ripianamento delle stesse a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo mentre nelle ipotesi previste dagli art. 2447 e 2482-ter c.c., l assemblea può deliberare di rinviare la riduzione del capitale e provvedere al contemporaneo
aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, alla chiusura dell esercizio successivo. Fino a tale termine, non trovano applicazione le disposizioni in tema di cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. Ulteriori novità e deroghe al diritto societario, sono costituite dalla possibilità per le start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, dalla deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni per le società a responsabilità limitata e dalla possibilità per tali start up di raccogliere il capitale di rischio attraverso portali on line, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale. II Decreto Crescita Bis disciplina inoltre con modalità semplificate le ipotesi di crisi di impresa cui dovessero essere assoggettate le start up innovative. Il sopra citato maxi-emendamento ha altresì introdotto alcune novità in relazione alla gestione dei rapporti di lavoro nelle start up innovative. In particolare, viene rafforzata la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo determinato il cui contratto potrà essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi; resta tuttavia salva la possibilità di sottoscrivere contratti a termine anche di durata inferiore ai sei mesi, purchè nel rispetto della vigente normativa in materia. Infine, il maxi-emendamento ha ampliato la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva includendo anche eventuali deleghe ai livelli decentrati. Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative trovano applicazione per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società ovvero per il minor periodo di tempo previsto per le società già costituite. Aspetti fiscali Gli articoli 27, 28 e 29, del richiamato Decreto Crescita Bis, hanno introdotto un regime fiscale e contributivo favorevole per i piani di incentivazione basati sull assegnazione di strumenti finanziari al management, nonché alcuni vantaggi tesi a favorire l assunzione di personale da parte delle start up, nonché, da ultimo, incentivi per sostenere la nascita e la diffusione delle imprese innovative, così come più dettagliatamente individuati. Remunerazione con strumenti finanziari della start up innovativa e dell incubatore certificato Con l obiettivo di fornire, alle start up innovative ed agli incubatori certificati, strumenti necessari alla fidelizzazione del management, il Legislatore ha introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull assegnazione di strumenti finanziari. L art. 27 del decreto, infatti, prevede, al comma 1, che il reddito di lavoro degli amministratori, dipendenti (anche se a tempo determinato o part-time) e collaboratori continuativi (inclusi i lavoratori a progetto) delle start up innovative o degli incubatori certificati, derivanti dall assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti,
sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Come letteralmente specificato al successivo comma 2, del medesimo articolo 27, l esenzione spetta, dunque, in relazione alle azioni, quote, strumenti finanziari emessi o diritti assegnati dalla start up innovativa, in cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività, nonché a quelle emesse da società che direttamente sono controllate da start up innovative o da incubatori certificati. Al fine di garantire alle imprese start up innovative (ovvero agli incubatori certificati) l accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, il Legislatore ha previsto, inoltre, che gli strumenti partecipativi, emessi a fronte di apporti di opere e servizi anche nell ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi, resi a favore di tali soggetti non concorrono alla formazione del reddito complessivo di chi li ha resi. Resta in ogni caso fermo come previsto dal comma 5 dell art. 27 cit. il regime ordinario applicabile alle plusvalenze realizzate attraverso la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari contemplati dal medesimo articolo. Il regime di favore illustrato si applica con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati, ovvero ai diritti di opzione attribuiti ed esercitati a seguito della conversione in Legge del Decreto (comma 5, art. 27 cit.). Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative L art. 28 del decreto Crescita Bis introduce misure volte a favorire l assunzione di lavoratori da parte di start up innovative, per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione della start up, alla unica condizione però che il contratto, a tempo determinato, sia stipulato dalla start up per lo svolgimento di attività inerenti al proprio oggetto sociale, lasciando, dunque, alla impresa, libera facoltà di assumere a termine, in modo tale, cioè, che in capo alla stessa non sussista alcun vincolo in merito ad una giustificazione circa l apposizione del termine. Il contratto in questione deve avere una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei, laddove, una volta superato tale termine, è data la possibilità di siglare un ulteriore contratto a termine. In tale ultimo caso, la sigla è previsto che avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente. Si precisa che, relativamente alla durata minima di sei mesi, la recentissima normativa di riferimento ha stabilito che resta in ogni caso ferma la disciplina ordinaria, in base alla quale è possibile stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi. Circostanza, quest ultima, che, al contrario, richiederà la causale. Al fine di favorire la instaurazione di rapporti di lavoro, e date le finalità dell intervento introdotto, il Legislatore ha in ogni caso previsto che, per tali tipologie di contratti non trovi applicazione il contributo addizionale dell 1,4%. Il Legislatore, inoltre, è nuovamente intervenuto in materia prevedendo, con riferimento alle start
up innovative ed agli incubatori certificati, l estensione ad essi peraltro con modalità semplificate delle norme in materia di credito di imposta di cui alla Legge n. 134 del 2012. Sulle assunzioni a tempo indeterminato (altresì avvenute a mezzo di contratto di apprendistato) del personale altamente qualificato, infatti, le start up e gli incubatori certificati vedranno riconosciuta una riduzione del 35% del costo del lavoro, per un limite massimo stabilito in Euro 200.000,00 annui per ciascuna impresa. E espressamente previsto, in merito, che, ai fini della concessione del credito di imposta, non si applichino le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10, dell art. 24, della Legge n. 134 del 2012. In virtù di tanto, tra l altro, non ci sarà bisogno che la domanda venga asseverata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o, se presente, dal collegio sindacale. Peraltro, proprio la domanda andrà redatta in forma semplificata, in base a modalità che dovranno essere stabilite con specifico decreto ministeriale. Infine, si segnala come il credito di imposta è previsto che sia concesso alle start up innovative in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Incentivi all investimento in start up innovative Al fine di agevolare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, l art. 29, del Decreto in esame, introduce per gli anni 2013, 2014 e 2015 una normativa di favore, che consente alle persone fisiche ed alle persone giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile secondo percentuali determinate e prevedendo un tetto massimo di investimento le somme, appunto, investite in imprese start up innovative, sia direttamente, sia indirettamente per il solo tramite di SGR (Società di Gestione del Risparmio) o altre Società che investono prevalentemente in start up innovative. In particolare, la disposizione citata prevede che i soggetti passivi IRPEF possano beneficiare di una detrazione d imposta, pari al 19% della somma investita, con un meccanismo analogo a quello previsto per la detrazione delle spese sanitarie. L investimento massimo agevolato è pari ad Euro 500.000,00 per ciascun periodo di imposta, con il vincolo che sia mantenuto per almeno due anni. Si precisa che la detrazione eventualmente non fruita nel corso dell anno può essere fruita nei tre anni successivi. Per quanto riguarda, invece, i soggetti passivi IRES (diversi da start up innovative), questi ultimi possono dedurre dal proprio reddito imponibile, il 20% delle somme investite, a condizione che non dispongano dell investimento prima di due anni. L investimento massimo agevolato è pari ad Euro 1.800.000,00 per ciascun periodo di imposta. Si precisa che l agevolazione de qua non trova applicazione nei confronti né delle imprese start up innovative, né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre Società che investano prevalentemente in imprese start up innovative. Infine, il beneficio fiscale conseguente ad investimento in imprese start up a vocazione sociale e in
quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, prevede una detrazione pari al 25% della somma investita per i soggetti passivi IRPEF ed una deduzione del 27% per i soggetti passivi IRES. Nel caso di decadenza dal beneficio, le somme detratte o dedotte, maggiorate degli interessi legali, devono essere rimborsate o recuperate a tassazione.