66 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA URBANISTICO/TERRITORIALE E LA MINIMIZZAZIONE DELL ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI NELLA LOCALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI RADIOELETTRICI, PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LA RADIODIFFUSIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 203/89 PROP.DEL. NELLA SEDUTA DEL 20/11/2006 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE: N. 41 Reg./4 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 24/2/2014 2^ STESURA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO La materia oggetto del presente regolamento è normata dalle seguenti disposizioni. - D.M. n. 381/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. - D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz. e 300 GHz e s.m.i. - Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. - D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. - L.R. n. 11 del 11 maggio 2001 Norme sulla protezione ambientale dall esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione e s.m.i. 1
Art. 1 Finalità Il presente regolamento è finalizzato a: - fissare i criteri per la localizzazione ottimale degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (d ora in avanti definiti impianti), allo scopo di un corretto insediamento urbanistico, territoriale e paesistico degli impianti stessi; - attuare misure finalizzate al contenimento della produzione di campi elettromagnetici, contemperando le esigenze di garantire la fornitura di un servizio universale, trasparente, non distorsivo della libera concorrenza, con la tutela primaria degli interessi della comunità locale, perseguendo gli obiettivi di qualità fissati dalle normative vigenti ed applicando il principio di precauzione. Art. 2 Minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente art.1, l Amministrazione comunale adotta, nel rispetto della normativa statale e regionale, tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici per la salvaguardia della salute come diritto fondamentale dell uomo in virtù di quanto sancito dall art. 32, comma 1 della Costituzione e dall art. 152, commi 1, 2 e 3 del Trattato istitutivo dell Unione Europea ed in raccordo con lo sviluppo scientifico promosso per mezzo dei servizi di telecomunicazione, salvaguardando altresì la qualità dei servizi offerti. I soggetti interessati ad installare ed esercire gli impianti, qualunque sia la tecnologia applicata, debbono utilizzare la migliore soluzione tecnica praticabile che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici, in ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia. Art. 3 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente regolamento si applicano all intero territorio comunale e hanno ad oggetto gli impianti e le apparecchiature impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazione e la radiotelevisione. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sia agli interventi di nuova installazione, sia agli impianti preesistenti che necessitano di un adeguamento. Art. 4 Disciplina del procedimento autorizzativo Per la presentazione delle istanze di autorizzazione e/o delle comunicazioni/segnalazioni di legge finalizzate alla realizzazione degli impianti, si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e dalla L.R. n.11 del 11 maggio 2001. La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata in modalità telematica, utilizzando l apposita modulistica predisposta dall Amministrazione comunale. 2
Tutti i procedimenti sono soggetti ad istruttoria ai fini della verifica della compatibilità con il presente Regolamento e con la normativa vigente. Le domande per l installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere inoltrate contestualmente all ARPA- Dipartimento di Bergamo. L istanza deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attivita Produttive comunale (SUAP), ai sensi della normativa vigente in materia di attività produttive. E facoltà dell istante corredare la domanda con eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta di diverse amministrazioni pubbliche, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, propedeutici alla realizzazione dell impianto. Il gestore è tenuto a presentare, una comunicazione di fine lavori, entro dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso. Entro dieci giorni dall entrata in esercizio dell impianto, il gestore è tenuto inoltre ad inviare apposita comunicazione al competente servizio comunale e all Arpa, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell impianto realizzato al progetto presentato. Art. 5 Localizzazione degli impianti con particolare riferimento alle aree sottoposte a tutela Per l esatta individuazione degli ambiti in cui potranno essere collocati i nuovi impianti, si fa esplicito rimando al Piano comunale di programmazione annuale, di cui all art. 10, fermo restando l osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia. A garanzia della tutela degli interessi pubblici, l amministrazione comunale persegue lo scopo di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e adotta tutte le necessarie misure atte a salvaguardare i beni e le aree di interesse culturale e paesaggistico presenti sul territorio. A tal fine vengono individuate le seguenti tipologie di siti da considerarsi particolarmente tutelati: A) i siti sensibili di cui alla L.R 11 maggio 2001 n. 11, art. 4 comma 8. In questi siti è comunque vietata l installazione degli impianti in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari che ospitano soggetti minorenni, comprese per tutti le relative pertinenze, salvo che si tratti di impianti con potenza al connettore d antenna non superiore ai 7W. Per l esatta individuazione degli ambiti, di cui sopra, si rimanda alla tavola di inquadramento dei siti sensibili, pubblicata sul sito comunale. B) i siti e gli edifici d interesse culturale, storico, artistico, architettonico ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica, sottoposti a specifico vincolo. In detti siti e in dette aree, fermo restando l ottenimento del parere favorevole o dell autorizzazione da rilasciarsi da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo, deve essere evitata la realizzazione di impianti che possono compromettere i valori da tutelare. Per l esatta individuazione degli ambiti, di cui sopra, si rimanda alla tavola di inquadramento dei vincoli e delle tutele (tav. PRb8), pubblicata sul sito comunale. C) i siti compresi negli ambiti di sensibilità paesistica, di cui allo Studio paesistico di dettaglio allegato al PGT (in particolare tavole SP3 e SP5). Negli Ambiti definiti ad alta e molto alta sensibilità visiva (tavola SP5), negli ambiti boschivi, negli ambiti verdi di pregio, negli ambiti di grande intervisibilità di valore ecologico e ambientale (tavola SP3), è consentita l installazione degli impianti solo se garantiscono il corretto inserimento 3
nel contesto paesistico ambientale e la salvaguardia dei valori da tutelare. L installazione degli impianti deve rispettare gli elementi della struttura visiva del paesaggio (corridoi visivi, percorsi panoramici, ecc.), le visualità, in particolare quelle aperte e parziali, le emergenze architettoniche di riferimento visivo. Per l esatta individuazione degli ambiti si rimanda agli elaborati sopra indicati, allegati PGT vigente alla data di approvazione del presente Regolamento. Anche nel caso di impianto da localizzarsi in ambito non vincolato, è facoltà del competente servizio comunale chiedere un parere preliminare consultivo alla commissione comunale per il Paesaggio, nel rispetto delle tempistiche di legge prefissate per la messa in opera degli impianti, soprattutto nel caso di richieste che prefigurano un possibile impatto negativo rispetto ai valori paesistici del territorio da tutelare. Le istanze dovranno essere corredate da adeguata documentazione per l esame paesistico dei progetti, ai sensi della normativa regionale vigente in materia. Art. 6 Mitigazione ambientale degli impianti ammessi sul territorio. I gestori degli impianti di cui al presente regolamento devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e di miglior inserimento nell ambiente circostante. A tale scopo è opportuno che i soggetti richiedenti concordino le caratteristiche costruttive degli impianti con i competenti uffici comunali, perlomeno degli impianti a maggior impatto ambientale, per altezza, tipologia o materiali utilizzati, al fine di consentire un adeguato inserimento nel contesto e fatto salvo quanto disposto dal regolamento edilizio comunale. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti. Art. 7 Installazione in ambiti soggetti a trasformazioni urbanistiche E consentita l installazione di impianti negli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica mediante pianificazione attuativa, purché venga sottoscritto un atto impegnativo da allegare all istanza con il quale il gestore dell impianto assume l obbligo di procedere, a seguito di semplice richiesta del Comune, all integrale rimozione dell impianto al fine di consentire la trasformazione prevista dallo strumento urbanistico. L Amministrazione può prescrivere la prestazione di fidejussione per un importo pari al presumibile costo di rimozione del manufatto e di remissione in pristino dell area. Art. 8 Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale Per garantire la maggior tutela degli interessi pubblici, una distribuzione razionale degli impianti sul territorio, il minor consumo di suolo libero ed il costante monitoraggio del campo elettromagnetico indotto, l Amministrazione comunale favorisce l installazione degli impianti su immobili di proprietà comunale. L installazione è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di legge, alla valutazione 4
di compatibilità ambientale ed urbanistica nonché al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, nel corso della predisposizione del Piano comunale di programmazione annuale di cui al successivo art. 10, l Amministrazione si riserva la facoltà di indicare ai soggetti proponenti il Piano di localizzazione, eventuali edifici e/o aree comunali ritenute idonee all installazione degli impianti. L installazione dell impianto sull immobile e/o sull area di proprietà comunale, potrà essere autorizzata dalla competente Direzione comunale, previa definizione di un canone di occupazione e successiva stipula di concessione d uso precario. Art.9 Cositing Al fine di ridurre l impatto visivo e di facilitare le operazioni di vigilanza e controllo da parte degli Enti preposti, si considerano prioritarie installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura (cositing). Nella condivisione degli impianti i gestori degli stessi devono concordare idonee soluzioni progettuali, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Qualora l operatore intenda proporre l istallazione di un nuovo impianto nonostante la presenza di impianti già esistenti nelle immediate vicinanze, in uso ad altri operatori, dovrà presentare idonea relazione tecnica che attesti l impossibilità di collocare il nuovo impianto in cositing. Art. 10 Piano comunale di programmazione annuale Al fine di garantire il rispetto delle finalità e dei principi indicati agli artt. 1 e 2 ed ottimizzare la collocazione degli impianti sul territorio comunale, entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, i gestori delle reti di telecomunicazione interessati presentano al Comune ed all ARPA il piano di localizzazione della propria rete che intendono sviluppare nell anno solare successivo. Il piano di localizzazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, da presentarsi sia in formato cartaceo che informatico: a. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte delle nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all esigenza di assicurare la copertura del servizio. b. cartografia in scala 1:10.000 con indicazione della rete esistente degli impianti in gestione sul territorio comunale; c. cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dei siti di nuova localizzazione e/o delle aree di ricerca per nuovi impianti (individuazione in mappa mediante georeferenziazione del centro degli areali, che in ogni caso non devono superare la superficie di mq.70.000), nonché degli interventi di modifica degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell anno solare successivo. Entro trenta giorni dalla presentazione dei piani di localizzazione, il responsabile del procedimento effettua la verifica documentale, convoca apposita conferenza di servizi al fine di acquisire un parere di indirizzo e/o eventuali osservazioni in merito alla compatibilità ambientale, paesistica e urbanistica dei piani proposti, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni e predispone, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, il Piano comunale di programmazione annuale. I criteri per l individuazione delle aree nelle quali è consentita l installazione degli impianti sono quelli stabiliti dalla normativa regionale vigente e dal presente regolamento. Alla formazione del Piano comunale concorre un tavolo di consultazione convocato dall Amministrazione comunale e aperto ai gestori delle reti di telecomunicazione, all ARPA e agli 5
altri enti competenti per materia. Detto tavolo potrà coincidere con la conferenza dei servizi di cui al comma precedente. In sede di istruttoria del Piano comunale di programmazione, potrà essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. La proposta del Piano comunale di programmazione annuale viene successivamente sottoposta alla Giunta Comunale per gli indirizzi di merito. Non può essere autorizzata l installazione di nuovi impianti in siti ed in zone non previsti dal Piano comunale di cui al presente art. 10, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio, che devono essere adeguatamente documentate e, di norma, intervenute successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete. Art.11 Pubblicizzazione Il Piano comunale di programmazione annuale cui al precedente articolo, viene reso pubblico ai sensi dell art.4 comma 12 della L.R.11/2001. Il Comune pubblicizza inoltre all Albo Pretorio tutte le istanze e/o le S.C.I.A. presentate, così come previsto dall art. 87 comma 4 del D.Lgs. n.259/2003. Art. 12 Vigilanza e controllo L Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza, in attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, avvalendosi della struttura territoriale dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA). L Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di effettuare specifici monitoraggi dei campi elettromagnetici in zone particolarmente sensibili dell abitato. Gli strumenti ed i dati ricavati verranno sottoposti alle valutazioni dell ARPA. Art.13 Sanzioni Trovano applicazioni le sanzioni previste dalla normativa vigente con particolare riferimento all art. 12 della L.R. n.11/2001. Art.14 Disposizioni finali Il presente regolamento modifica e sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina urbanistico/territoriale e la minimizzazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nella localizzazione delle infrastrutture e impianti radioelettrici per la telefonia 6
mobile e la radiodiffusione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 230/89 nella seduta del 20/11/2006. 7
INDICE Normativa di riferimento pag. 1 Art. 1 - Finalità pag. 2 Art. 2 - Minimizzazione dell esposizione ai campi elettromagnetici pag. 2 Art. 3 - Ambito di applicazione pag. 2 Art. 4 - Disciplina del procedimento autorizzativo pag. 2 Art. 5 - Localizzazione degli impianti con particolare riferimento alle aree sottoposte a tutela pag. 3 Art. 6 - Mitigazione ambientale degli impianti ammessi sul territorio pag. 4 Art. 7 - Installazione in ambiti soggetti a trasformazioni urbanistiche pag. 4 Art. 8 - Ubicazione degli impianti su immobili di proprietà comunale pag. 4 Art. 9 - Cositing pag. 5 Art. 10 - Piano comunale di programmazione annuale pag. 5 Art. 11 - Pubblicizzazione pag. 6 Art. 12 - Vigilanza e controllo pag. 6 Art. 13 - Sanzioni pag. 6 Art. 14 - Disposizioni finali pag. 6 8