MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno



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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno ORDINANZA N. 27 Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno: VISTA : la legge regionale n. 54 emanata dalla Regione Toscana il 30 luglio 1997 per la "disciplina della professione di guida ambientale", con specialità escursionistica, equestre e subacquea, nonché il bando per l' ammissione ai corsi di qualificazione di cui all' art.17 della medesima pubblicato in data 06 maggio 1998; CONSIDERATA l'assenza di ulteriori leggi e/o regolamenti a carattere nazionale e/o regionale rivolti alla disciplina dell'attività dei centri di immersione subacquea e dei relativi istruttori per aspetti connessi a strutture, attrezzature, standard anche di sicurezza per la didattica vera e propria, relativamente alla valutazione dei requisiti del singolo istruttore; VISTE le competenze attribuite al CONI ex Legge 426/1942 e D.P.R. 616/1977; VISTA la mancanza di una specifica individuazione del regime giuridico delle unità utilizzate dai Centri di immersione; VISTA la legge 616/72 ed il D.P.R. 435/91 "regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; CONSIDERATI gli esiti dei lavori preparatori eseguiti dal "Gruppo di lavoro sulle attività subacquee" coordinato dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto "Sicurezza in acqua" nelle riunioni tenutesi presso questa Capitaneria il 25.11.97, 22.01.98, 25.02.98, 16.03.98, 24.03.98 e seguenti nonché del Convegno nazionale "turismo subacqueo tra qualificazione dell'offerta e sicurezza" tenutosi a Portoferraio il 15.5.98; VISTA la Legge regionale n 94 del 15 dicembre 1994 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive nonché il D.M. 18.02.82; RITENUTO opportuno disciplinare - ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e comunque senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità - lo svolgimento dell'attività subacquea turistico/ricreativa nelle acque del Circondario Marittimo di Livorno, per la rilevanza assunta dal settore il cui esercizio determina implicazioni dirette o indirette anche sulla sicurezza della navigazione; VISTE le circolari n. 5201937 in data 10.07.95 e n. 520167 in data 05 febbraio 1996 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; VISTA la circolare n. 82/29958 in data 22.06.96 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto; VISTI gli Artt. 17, 30 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTA la Circolare n 266002 in data 16.06.76 della Direzione Generale del naviglio del Ministero della Marina Mercantile (navigazione ad uso privato); VISTA la Circolare n 40297 in data 14.05.97 della Direzione Generale del Lavoro M.mo Portuale del Ministero Trasporti e Navigazione (comando e condotta dei mezzi utilizzati da centri sportivi per subacquei), O R D I N A Art. 1 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' SUBACQUEA TURISTICA, SPORTIVA E RICREATIVA L'attività in parola ricomprende le tipologie sottoriportate: A) DIDATTICA, finalizzata al rilascio di brevetto; B) ACCOMPAGNAMENTO, finalizzata all'accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto; C) SUPPORTO TECNICO/LOGISTICO, a favore di Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche/circoli/scuole per subacquei e di soggetti comunque organizzati, aventi sedi in altre località. L'esercizio della predetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Livorno è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione di durata quadriennale, soggetta a convalida annuale, a favore di "centri di immersione ed addestramento subacqueo" gestiti da società legalmente 1

istituite e regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. a tale scopo, e di Circoli Sportivi ed Associazioni non-profit quando svolgano - anche in modo non esclusivo - attività commerciale. Art. 2 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Chiunque intenda richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività subacquea, come specificata all'art.1, deve presentare istanza in bollo diretta alla Capitaneria di Porto di Livorno nella quale dovranno essere indicate: Le complete generalità del richiedente e/o del legale rappresentante della Società e/o dell'associazione; Le componenti lavorative per le quali si richiede l'autorizzazione (didattica, accompagnamento, supporto tecnico/logistico) cosi come indicate al precedente art. 1; La sede ove verrà esercitata l'attività didattica/teorica delle scuole e le località (aree marine) prescelte usualmente per lo svolgimento delle esercitazioni; Il tipo di abilitazione o brevetto in possesso del personale addetto all'attività didattica (istruttori subacquei) ed i nominativi : a) gli istruttori devono essere in possesso di regolare brevetto in corso di validità rilasciato da: - F.I.P.S.A.S. o da altre Federazioni/Associazioni riconosciute dal C.O.N.I; - Organizzazioni Didattiche Internazionali e/o Nazionali di consolidata presenza sul territorio nazionale o Regionale operanti a livello Internazionale e/o Nazionale; b)per l'attività di accompagnamento (escursionismo subacqueo guidato), l'autorizzazione all'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità subacquea di cui alla Legge Regionale 54/97, nonché i nominativi del personale stesso; La sigla di individuazione e copia della licenza di navigazione del mezzo nautico principale, e l'indicazione degli eventuali mezzi nautici minori, impiegato durante l'attività in mare nonché l'elenco del personale, dipendente dalla ditta, addetto alla loro conduzione; Certificato contestuale del richiedente (residenza, cittadinanza, nascita, stato di famiglia,) o dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 127 del 15.05.97; ovvero, (solo per cittadini stranieri) permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità "uso lavoro"; Copia dello statuto della Società o dell'associazione e dell'atto costitutivo; Per le Ditte individuali e le Società, Certificato d'iscrizione nel registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A dal quale risulti l'attività di Centro d'immersione Subacquea; Copia polizze assicurative R.C. idonea alla copertura di tutti i servizi erogati ; Elenco dei singoli corsi/servizi previsti dal "centro immersioni ed addestramento" con indicazione della tipologia, durata e costi degli stessi; le tariffe indicate dalle singole Società/Associazioni dovranno essere sottoposte alla dovuta pubblicità mediante l' affissione in un luogo ben visibile e dovranno essere conformi, nel massimo, a quelle comunicate alla Capitaneria di Porto in sede di rilascio dell' autorizzazione o di visto annuale, assumendo caratteristica di importi massimi esigibili a fronte delle prestazioni erogate; N. 1 marca da bollo. Inoltre nel caso in cui il personale qualificato professionalmente (istruttore, guida ambientale, comandante dell' imbarcazione del diving) preposto alle varie attività esercitate dalla Società e/o dall'associazione sia persona diversa dal titolare o non faccia parte della Società o dell'associazione, dovrà essere indicato nell'istanza il rapporto di lavoro esistente e, qualora non a tempo indeterminato, la durata dello stesso. Saranno disposti in tal senso controlli da parte degli organi competenti. Art. 3 OBBLIGO E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI OPERATIVI. Ad integrazione della documentazione fiscale vigente in materia di prestazione di servizi e noleggi, il Titolare dell'autorizzazione dovrà: verificare, nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo, che gli interessati siano in possesso dei requisiti (abilitazioni, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione; accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità (Legge Regionale 94/94 Tutela sanitaria 2

delle attività sportive) in particolare i portatori di handicap; accertare che tutto il personale impiegato in qualità di Istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l' idoneità psico - fisica rilasciata dalle A.S.L. a valenza triennale; accertare, limitatamente al supporto tecnico/logistico operativo, il possesso da parte del capogruppo degli interessati, di una abilitazione di livello adeguato all'attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo stesso si assume la responsabilità. Resta inteso che è vietata l'attività di accompagnamento di subacquei svolta professionalmente a persone sprovviste dell'abilitazione a "guida ambientale" di cui alla legge 54/97 della Regione Toscana. Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività previste nella presente ordinanza dovranno essere annotati e comunicati tempestivamente alla Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati, nonchè degli eventi straordinari e relative comunicazioni, dovrà essere custodita in apposite "cartelle allievo/cliente" dal titolare dell' autorizzazione e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti di carattere amministrativo e/o penale. Art. 4 MATERIALI DIDATTICI E ATTREZZATURE Al fine di consentire il necessario apprendimento delle nozioni teoriche relative all'attività subacquea finalizzata al rilascio di brevetti, il Titolare dell'autorizzazione dovrà disporre di idoneo locale da destinare ad aula didattica e di materiale didattico nel rispetto della normativa prescritta da ciascuna delle già citate Federazioni/Associazioni/Agenzie. Inoltre, le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalla Società/associazione agli allievi ed ai subacquei già brevettati dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare della Società in caso di inadempimento. Art. 5 IMBARCAZIONE L'imbarcazione eventualmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività subacquea dovrà essere riconosciuta idonea per destinazione e rispondente alle norme in tema di sicurezza della navigazione, per il servizio di assistenza e appoggio in mare durante l'effettuazione dell'attività. Le imbarcazioni utilizzate da "centri immersione" che svolgono attività - comunque - a scopo di lucro dovranno essere iscritte nei R.N.M.G., tenuti dall'autorità Marittima, per il servizio " uso privato". Per centri immersione gestiti da organizzazioni sportivo/ricreative ONLUS (D.Lgs n 460 del 4.12.1997) permane la possibilità di avvalersi di unità diversamente classificate (ex Circolare n 40297 in data 14.5.97 della D.G. del Demanio M.mo e Porti). E' consentito l'impiego di piccoli natanti a motore per trasporto subacquei sportivi ai centri di immersione autorizzati; nel caso, tenuto conto della particolare tipologia del servizio in questione e dei maggiori pesi imbarcati per attrezzature a fronte delle ridotte dimensioni delle unità (altrimenti sottratte a qualsiasi controllo di sicurezza) si dispone la riduzione del 50 % del numero delle persone imbarcabili. L' unità impiegata dovrà essere sempre equipaggiata con idonee dotazioni di primo soccorso ed attrezzature di salvataggio. In particolare si dovrà disporre a bordo di apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno normobarico a flusso continuo sufficiente almeno per 60 minuti. Dovrà essere inoltre dotata di idonee apparecchiature telefoniche o radio VHF per il collegamento terra - mare - terra e di dispositivi sonori atti a richiamare l'attenzione di unità in transito. Dovranno essere disponibili a bordo i numeri telefonici dei centri iperbarici più vicini e delle Capitanerie di Porto della zona. Dovrà essere tenuta a bordo la carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo. Per le immersioni notturne - qualora l'unità non sia abilitata alla sola navigazione diurna - 3

l'imbarcazione dovrà essere munita di lampada stroboscopica di riferimento da tenere accesa per tutta la durata dell'immersione. Art. 6 CRITERI DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO PRATICO DELLE IMMERSIONI IN MARE Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire, in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante, il Titolare dell'autorizzazione, congiuntamente all'istruttore nel caso di attività didattica ed alla guida ambientale nel corso di escursioni. Resta inteso che è facoltà dell'autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche a proprio insindacabile giudizio qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio. Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il Titolare dell'autorizzazione o un suo sostituto qualificato come sancito dall'art. 2, ultima alinea della presente ordinanza, dovranno essere coadiuvati da altro personale nel numero e con le qualifiche previste purchè in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale. Durante le immersioni non potranno essere raggiunte profondità superiori, a quelle previste, dalla citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, per i vari livelli di abilitazione dei partecipanti e dai vari gradi di addestramento e comunque non oltre la "Curva di sicurezza ed entro i 40 metri. Si dispone inoltre che tutte le immersioni didattiche/escursionistiche in mare (acque libere) non dovranno essere inferiori ai seguenti rapporti, quando si operi con buona visibilità: ATTIVITA' DIDATTICA Base: 1 istruttore massimo ogni 4 allievi; 1 istruttore affiancato da un aiuto istruttore massimo ogni 6 allievi; Avanzata: 1 istruttore massimo ogni 6 allievi; 1 istruttore affiancato da un aiuto istruttore massimo ogni 10 allievi; ATTIVITA' ESCURSIONISTICA GUIDATA Diurna: 1 guida ambientale ogni 4 subacquei di livello base. 1 guida ambientale ogni 6 subacquei di livello avanzato. ed inoltre NOTTURNA E CON SCARSA VISIBILITA' 1 guida ambientale ogni 2 subacquei di livello base. 1 guida ambientale ogni 4 subacquei di livello avanzato. Per quanto riguarda le prescrizioni mediche e/o i certificati medici da richiedersi ai praticanti l'attività didattica subacquea, si rimanda a quanto prescritto dalla L.R. 94 del 15 dicembre 1994. Sull'imbarcazione eventualmente utilizzata dovrà essere sempre presente il conduttore che dovrà essere istruito in modo adeguato ed in grado di utilizzare le attrezzature di primo soccorso di cui al precedente art. 5 e dovranno essere issati i prescritti segnali del Codice Internazionale dei Segnali (lettere Alfa) indicanti la presenza di persone in immersione. Al di fuori del raggio di 50 metri dalla perpendicolare dell'imbarcazione appoggio o qualora l'attività si svolga senza impiego di imbarcazione, le persone dovranno essere segnalate autonomamente in superficie a mezzo boa segna sub regolamentare. Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno si richiama l'obbligo già esposto all'art.5 (ultimo comma) di tenere in funzione una fonte luminosa fissa a terra per riferimento ad ausilio ai sub. Art. 7 PRESCRIZIONI L'esercizio dell'attività subacquea non potrà comportare in alcun modo occupazione di suolo demaniale marittimo. L'occupazione abusiva, eventualmente accertata, sarà perseguita a norma degli Artt. 54 e 1161 del codice della Navigazione. Per la pratica dell'attività di immersione è fatto obbligo, ed è garante il titolare dell'autorizzazione, che gli interessati dispongano di due erogatori distinti, di un giubbetto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento jacket. Per le immersioni notturne, sia per didattica che per accompagnamento, ciascun sub dovrà 4

essere dotato di fonte luminosa fissa (vedi luci chimiche tipo star-light) oltre alla pila personale. Art. 8 USO DELLA DENOMINAZIONE La denominazione di "Centro di Immersioni ed Addestramento Subacqueo" e simili, nonchè le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate solo alle Società/Associazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente Ordinanza. I soggetti autorizzati e che svolgono tale attività ai soli fini associativi o sportivi e che in nessun caso svolgono attività commerciale, dovranno indicare che l' attività è riservata ai soli soci. Art. 9 SANZIONI I titolari delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui alla presente ordinanza sono soggetti alla vigilanza ex art. 68 C.N. dell'autorità Marittima. Nell'ambito del proprio potere disciplinare di cui agli artt. 1249 C.N. comma 2 e seguenti in materia di navigazione marittima, l'autorità Marittima, qualora si rilevino infrazioni a carico dei predetti titolari, e fatti salvi i casi in cui ciò costituisca più grave reato, applicherà le sanzioni di cui all'art. 1255 C.N. con inibizione all'esercizio dell'attività fino ad un massimo di un anno ovvero, nei casi più gravi, con la cancellazione dal registro ed il ritiro dell' autorizzazione. Per chiarezza si riportano a mero titolo di esempio, senza che ciò costituisca una elencazione chiusa ed esaustiva, alcune delle infrazioni disciplinari più gravi: sostituzione, di fatto o di diritto, nell'esercizio e nella direzione dell'attività subacquea, da parte di altri in possesso di adeguata qualifica o abilitazione; mancata o irregolare tenuta della documentazione prevista; mancata segnalazione degli eventi straordinari in genere; mancato aggiornamento dell'autorizzazione all'attività per variazione sopravvenuta; irregolare assunzione di personale nell'esercizio dell'attività con mancato adempimento di obblighi contributivi, assicurativi etc.; irregolare svolgimento attività didattica e/o di accompagnamento con pregiudizio della sicurezza di uomini e mezzi. Art. 10 DURATA E RINNOVO L'autorizzazione all'esercizio di attività subacquea turistico/ricreativa nel Circondario Marittimo di Livorno, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla presente ordinanza ha durata quadriennale ed è valida fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza. L'autorizzazione è soggetta a semplice visto annuale, ottenibile previa presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare attestante il mantenimento dei requisiti richiesti. E' fatto obbligo inoltre al titolare di farsi carico di comunicare ogni variazione societaria a questa Capitaneria per l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa. Art. 11 NORMA TRANSITORIA Tutte le norme di sicurezza dettate con la presente ordinanza con particolare riferimento alle direttive di cui agli articoli 3,5,6 e 7 entrano in vigore immediatamente. Nelle more della definizione dei corsi regionali di formazione professionale per il rilascio del titolo di " guida ambientale " a specialità subacquea ( ex legge 54/97) l attività di accompagnamento subacqueo è consentita a personale in possesso delle abilitazioni " corrispondenti" previste dalle singole federazioni/associazioni indicate al precedente art.2, comma 5-a. Art. 12 NORME PUNITIVE I contravventori alle norme della presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale militare della Capitaneria di Porto nonché tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, incorreranno nelle sanzioni disciplinari previste dall'art. 1255 del Codice della Navigazione nonchè, qualora il fatto non costituisca più grave reato, in quelle previste dall'art.1174 del Codice della Navigazione. Livorno, lì 12 maggio 1999 Il Comandante C.V. (CP) Gabriele CALCAGNO 5