MACCHINE E ATTREZZATURE EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE Direttiva 2000/14/CE recepita con D. Lgs. 4 Settembre 2002, n. 262 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA Camera dell Economia
MACCHINE E ATTREZZATURE EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE Direttiva 2000/14/CE recepita con D. Lgs. 4 Settembre 2002, n. 262 1
RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPALI DOCUMENTI COMUNITARI Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000 Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (G.U.C.E. L 162 del 3 luglio 2000); Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della Dir. 2000/14/CE (Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 273 del 21 novembre 2002); Commissione Europea/D.G. Ambiente/Gruppo di Lavoro 7 Linee guida per l applicazione della direttiva 2000/14/CE (anno 2001); Commissione Europea/D.G. Ambiente EC Declaration of Conformity for 2000/14 Advice for the manufacturer of equipment covered by European Directive 2000/14/EC (anno 2003). LE DIRETTIVE ABROGATE La direttiva 2000/14/CE ne abroga altre che regolavano l emissione acustica di singoli tipi di macchina: DIRETTIVA MACCHINA NORMA DI RECEPIMENTO 79/113/CEE MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI D.M. 588/1987 84/532/CEE MACCHINE E ATTREZZATURE PER D.M. 592/1987 CANTIERI EDILI 84/533/CEE MOTOCOMPRESSORI D.M. 588/1987 84/534/CEE GRU A TORRE D.M. 588/1987 D.LGS. 137/1992 D.M. 226/1994 84/535/CEE GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA D.M. 588/1987 84/536/CEE GRUPPI ELETTROGENI D.M. 588/1987 84/537/CEE MARTELLI DEMOLITORI A MANO D.M. 588/1987 84/538/CEE TOSAERBA D.M. 598/1987 D.LGS. 136/1992 D.M. 317/1994 86/662/CEE ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNE, D.LGS. 135/1992 APRIPISTA, PALE CARICATRICI D.M. 316/1994 D.M. 308/1998 2
DEFINIZIONI "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, indicate nell allegato I" (di seguito denominate "macchine"): tutte le macchine semoventi o mobili (definite dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459), e che, destinate al funzionamento all'aperto, contribuiscono all esposizione al rumore ambientale. Sull applicabilità del decreto non influiscono: la destinazione sia per l installazione fissa che mobile: in tal caso la macchina è considerata come mobile; l'uso di macchine all'interno di strutture che non incidano significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno di strutture aperte degli edifici; l assenza di un motore, purché la macchina contribuisca all'esposizione al rumore ambientale. "immissione in commercio": prima messa a disposizione di macchine, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito; "messa in servizio": primo utilizzo di macchine, conforme alla loro destinazione, all'interno della Comunità; per le macchine che, anteriormente al primo utilizzo, non devono essere installate o regolate, la messa in servizio è considerata effettuata al momento dell'immissione in commercio; "fabbricante": persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e realizzazione di macchine, ai fini dell'immissione in commercio con il proprio nome o marchio. Sono anche considerati fabbricanti le persone fisiche o giuridiche che, per uso proprio, progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare o mettono in servizio le macchine; "mandatario": persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per adempiere a suo nome agli obblighi previsti dal decreto; "tipo": gruppo di macchine, indicate con un nome generico, conformi alle definizioni di cui all'allegato I; 3
"modello": gruppo di macchine facenti parte di un determinato tipo; "esemplare": singola macchina identificata da un unico numero di serie. "Livello di potenza sonora LWA" (ponderato A in db riferito a 1 pw quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995): RILEVATO determinato dalle misurazioni di cui all'all. III, rilevate da una sola macchina rappresentativa del tipo o dalla media di una serie di macchine GARANTITO determinato in base ai requisiti di cui all'all. III, include le incertezze dovute alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione; gli strumenti tecnici applicati per il calcolo del valore garantito sono citati nella documentazione tecnica OBBLIGHI DEL FABBRICANTE O MANDATARIO (nel seguito fabbricante ) Il fabbricante può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine come unità complete per l uso previsto, purché esse: a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto; b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità; c) rechino la marcatura CE, l indicazione del livello di potenza sonora garantito e siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità; la presenza di questi elementi costituisce presunzione di conformità alle disposizioni del decreto. Sono escluse dal campo di applicazione del decreto: a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, rotaia, per via aerea o via navigabile; 4
b) le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza; c) gli accessori privi di motore delle macchine, immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici. Valutazione della conformità. MACCHINE ALL. I PARTE b) In questo caso il livello di potenza sonora garantito non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti dall allegato; l adeguamento ai valori limite obbligatori avviene gradualmente: Fase I: dal 3 gennaio 2002 al 2 gennaio 2006; Fase II: dal 3 gennaio 2006, impone livelli di potenza sonora ridotti rispetto alla fase I. Prima dell immissione in commercio o della messa in servizio, il fabbricante sottopone ciascun tipo di macchina a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici da parte di un organismo di certificazione (allegato VI); i controlli periodici, a scelta del fabbricante, possono riguardare: a1) la documentazione tecnica a supporto delle procedure di conformità e i risultati delle verifiche interne; oppure a2) prove di rumore eseguite su un campione della produzione. b) verifica dell'esemplare unico da parte di un organismo di certificazione (allegato VII); c) garanzia di qualità totale (progettazione fabbricazione, verifica finale e prove di prodotto), con valutazione e controlli da parte di un organismo di certificazione (allegato VIII). Non è necessario, ai fini di questa procedura, il possesso della certificazione EN ISO 9001 (o della successiva EN ISO 9000); in ogni caso tale certificazione non è sufficiente ai fini dell applicazione della procedura. 5
MACCHINE ALL. I PARTE c) Il decreto non impone un limite al livello di potenza sonora garantito, ma obbliga comunque il fabbricante a misurarlo e indicarlo in marcatura, prendendo tutte le misure necessarie perché, nel processo produttivo, esso venga rispettato; l obbligo decorre dal 6 dicembre 2002. Prima dell'immissione in commercio o della messa in servizio, il fabbricante sottopone ciascun tipo di macchina alla procedura di controllo interno della produzione (allegato V). Dichiarazione CE di conformità. Ciascun esemplare deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II, redatta a cura del fabbricante, anche in più lingue ufficiali della Comunità, purché una di esse sia l'italiano. Nel caso di traduzione in lingua italiana da altra lingua comunitaria è sufficiente la traduzione delle parti scritte, senza ripetere le parti specifiche alla macchina purché sia adottato un chiaro sistema di riferimento incrociato dei testi. Marcatura. Le macchine immesse in commercio o messe in servizio, devono recare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito all'allegato IV. ESEMPIO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA SONORA GARANTITO DA RIPORTARE NELLA MARCATURA DELLE MACCHINE. SULLA MACCHINA LA MARCATURA DOVRA RISPETTARE LE DIMENSIONI MINIME E LE PROPORZIONI PREVISTE DALL ALLEGATO IV. 6
È vietato apporre sulle macchine marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato del simbolo grafico della marcatura CE o del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina altri marchi purché ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito. Altri obblighi del fabbricante Il fabbricante trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchina immesso in commercio o messo in servizio; tale obbligo non ricorre qualora sia già stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunità. Il fabbricante fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'àmbito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchina. Copia della documentazione tecnica predisposta nell ambito delle procedure di conformità e della dichiarazione CE di conformità deve essere conservata dal fabbricante per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina alla quale si riferisce. CONTROLLO DEL MERCATO. L'attività di controllo sulle macchine connessa all'applicazione del decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attraverso l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). Se si accerta che vi sono macchine non conformi ai requisiti del decreto, il Ministero dell ambiente intima al fabbricante, per iscritto, di conformare le macchine in questione, comprese quelle già immesse sul mercato o messe in servizio, entro trenta giorni dal ricevimento dell intimazione. Se il fabbricante non ottempera nei termini, il Ministero, a cura e spese del fabbricante,: vieta temporaneamente l immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi; ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già in commercio o in servizio. 7
I provvedimenti possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati dalla Commissione Europea, dopo aver consultato i soggetti interessati. Il Ministero dell'ambiente comunica i provvedimenti ai Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali. SANZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA 1.000 A 50.000 EURO: Si applicano quando il fabbricante immette in commercio o mette in servizio: macchine non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità; macchine prive della marcatura CE di conformità e dell indicazione del livello di potenza sonora garantito; macchine elencate nell allegato I, parte b), che superino il valore limite di emissione acustica previsto; macchine elencate nell allegato I, parte b), senza sottoporle ad une delle procedure di valutazione di conformità previste dal decreto; macchine elencate nell allegato I, parte c), senza sottoporle alla procedura di controllo interno della produzione (allegato V); un nuovo tipo di macchina senza trasmettere al Ministero dell Ambiente e alla Commissione Europea copia delle relative dichiarazioni CE di conformità. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA 500 A 25.000 EURO: Si applicano quanto il fabbricante viola una delle seguenti disposizioni: obbligo di conservazione dei documenti per dieci anni; divieto di apporre su macchine marchi o iscrizioni che possano trarre in inganno sul significato della marcatura CE o del livello di potenza sonora garantito o ne pregiudichino la visibilità o leggibilità; obbligo di fornire, su richiesta, informazioni alla Commissione Europea o ad altri Stati membri. 8
RAPPORTO CON LA DIRETTIVA MACCHINE La Dir. 98/37/CE (direttiva macchine ) obbliga a misurare e indicare, solo sul libretto di istruzioni per l uso e nella documentazione tecnica: Il livello di pressione sonora al posto di lavoro (LP), quando tale livello supera 70 db(a), mentre, se inferiore, deve essere indicata la circostanza; Il livello massimo di picco di LP quando tale livello superi 130 db(c); Se LP supera 85 db(a), anche il livello di potenza sonora (Lwa) rilevato. Il metodo di misurazione viene scelto da fabbricante. Questi obblighi permangono inalterati per le macchine e attrezzature che non ricadono sotto la Dir. 2000/14/CE; se invece tale direttiva si applica, allora: LP si continuerà a misurare secondo la direttiva macchine, indicandolo sulla documentazione e le istruzioni; Indipendentemente dal valore di LP, Lwa dovrà sempre essere misurato, secondo i metodi di misurazione previsti dalla Dir. 2000/14/CE, e il suo valore garantito dovrà essere indicato sulla macchina; Istruzioni d uso: la Dir. 2000/14/CE non fornisce disposizioni, tuttavia l indicazione di Lwa rilevato, secondo la Dir. 98/37/CE, creerebbe confusione con il dato riportato sulla macchina, per cui è opportuno indicare Lwa garantito, anche se non esiste un obbligo in tal senso. 9
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