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Guardia di Finanza FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI Ufficio di Segreteria Viale XXI Aprile, 51 00162 Roma Tel. 06/44221 Fax. 06/44222348 APPALTO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RIMBORSO DI SPESE DERIVANTI DA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI MALATTIE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DELLA GUARDIA DI FINANZA. CAPITOLATO TECNICO 1

DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Assicurato: soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione. Assicurazione: contratto di assicurazione. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Contratto/Polizza: documento che prova l'assicurazione. Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e terapie mediche documentate da cartella clinica. Difetto fisico/malformazione: alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto. Documentazione sanitaria: originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci). Franchigia: parte di danno che per ogni sinistro rimane a carico dell' Assicurato espresso in importo fisso o in giorni. Grandi interventi chirurgici: interventi chirurgici riportati nell'apposito elenco. Grave malattia: coronaropatia, ictus cerebrale, infarto del miocardio, come di seguito considerate: Coronaropatia: malattia che determini intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento od il blocco di due o più arterie coronarie, con innesto di by-pass o richieda tecniche non chirurgiche, quali l'insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzata alla disostruzione. Ictus cerebrale: accidenti cerebro-vascolari aventi ripercussioni neurologiche di durata superiore alle ventiquattro ore e che implichino morte di tessuto cerebrale con esiti disfunzionanti accertati. Infarto del miocardio: morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito ad afflusso insufficiente di sangue nell'area interessata. Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Intervento chirurgico: atto lecitamente effettuato in Istituto di cura, che si concretizza attraverso l'incisione della cute o comunque dei tessuti dell'organismo anche mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione non chirurgica di fratture e lussazioni. Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, le case di riposo, strutture di convalescenza e di lungo degenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici o dietetici, fisioterapici, riabilitativi. Lettera di impegno: documento che deve essere sottoscritto dall' Assicurato all'atto del ricorso ad una Struttura Sanitaria Convenzionata. Con la sottoscrizione di questo documento vengono ribaditi, con riferimento alle condizioni di assicurazione, gli obblighi reciproci tra le Parti. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima indennizzabile per ciascuna persona per uno o più sinistri nel corso dello stesso anno assicurativo. Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione. Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Scoperto: percentuale applicabile all'ammontare dell'indennizzo che, per ogni sinistro, rimane a carico dell' Assicurato. Servizio carta sanitaria: è una struttura dedicata contattabile mediante ricorso alla linea telefonica "verde" indicata nel presente fascicolo che gestisce i servizi relativi all' Assicurazione Malattie ed in particolare provvede a: 2

organizzare e prenotare, su richiesta dell' Assicurato, l'accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate; fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate; gestire le convenzioni ed i rapporti con le Strutture Sanitarie Convenzionate. Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Struttura Sanitaria Convenzionata: Istituti di cura, medici chirurghi e ambulatori convenzionati ove l'assicurato previa richiesta ed autorizzazione ricevuta dall'operatore del "Servizio carta sanitaria" può accedere per fruire delle prestazioni sanitarie garantite dalla polizza ed il cui costo viene rimborsato dalla Società direttamente alle medesime. Società: Impresa Assicuratrice. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIE Art. 1.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE La Società si obbliga a rimborsare all' Assicurato, nei limiti del massimale annuo di. 200.000,00 (duecentomila/00) per persona, nonché alle condizioni che seguono, le spese sostenute a seguito di: Grande Intervento Chirurgico (vedi definizioni) reso necessario da infortunio - anche causato da colpa grave - o da malattia; Ricovero, anche senza intervento chirurgico, o intervento chirurgico ambulatoriale reso necessario da "Grave Malattia" (vedi defezioni). L'ammontare complessivo degli indennizzi relativo ad ogni persona per l'insieme dei sinistri, riguardanti la totalità delle garanzie prestate dalla presente polizza, verificatisi nel corso di un medesimo anno assicurativo, non potrà comunque superare il massimale annuo per persona sopra convenuto. Art. 1.2 GARANZIE PRESTATE A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE La Società rimborsa le spese per: 1) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; 2) i diritti di sala operatoria e il materiale d'intervento, ivi compresi gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento; 3) l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami, purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero; 4) le rette di degenza; 5) il trasporto dell' Assicurato e dell'eventuale accompagnatore, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato, verso l'istituto di cura ed al ritorno dallo stesso o presso altro Istituto di cura più appropriato ed idoneo alle terapie necessarie, fino alla concorrenza di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per anno assicurativo. In caso di ricovero con intervento chirurgico effettuato all'estero saranno rimborsate le spese di trasporto di andata e ritorno, connesse con il ricovero, con il mezzo pubblico ritenuto più idoneo, purché di linea, fino alla concorrenza di. 5.000,00 (cinquemila/00) per anno assicurativo; 6) il vitto ed il pernottamento, nell'istituto di cura, dell'accompagnatore fino alla concorrenza di 25,00 (venticinque/00) al giorno per un massimo di 45 giorni per anno assicurativo; 7) l'assistenza infermieristica notturna, praticata durante il periodo di ricovero, da personale diplomato fino alla concorrenza di. 40,00 (quaranta/00) al giorno per un massimo di. 1.200,00 (milleduecento/00) per anno assicurativo;. 8) l'espianto d'organo ed il suo trasporto, nel caso di trapianto; sono comprese, nel caso di donatore vivente le spese sanitarie per il suo ricovero, compresi gli accertamenti diagnostici, l'assistenza infermieristica, le cure ed i medicinali. 3

ASSISTENZA SANITARIA SOCIALE-INDENNITA' SOSTITUTIVA Qualora l'assicurato, per il periodo di ricovero con pernottamento, non abbia sostenuto alcuna spesa in quanto le spese medesime del ricovero siano state a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente pubblico o privato, la Società eroga una Indennità Sostitutiva in unica soluzione di: 3.000,00 (tremila/00) per ciascun ricovero che abbia comportato una degenza continuativa non superiore a giorni 10; 4.000,00 (quattromila/00) per ciascun ricovero che abbia comportato una degenza continuativa superiore a giorni 10 e inferiore o uguale a giorni 20; la presente indennità viene corrisposta in alternativa a quella indicata al punto precedente e non è con la stessa cumulabile; 7.000,00 (settemila/00) per ciascun ricovero che abbia comportato una degenza continuativa superiore a giorni 20 ed inferiore o uguale a giorni 30; la presente indennità viene corrisposta in alternativa a quella indicata ai punti precedenti e non è con la stessa cumulabile. 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun ricovero che abbia comportato una degenza continuativa superiore a giorni 30; la presente indennità viene corrisposta in alternativa a quella indicata ai punti precedenti e non è con la stessa cumulabile. Si conviene, ai fini del computo dei giorni di degenza continuativa per la determinazione dell'ammontare della Indennità Sostitutiva, che la prima giornata di ricovero in Istituto di cura e l'ultima sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero o della dimissione. L'indennità sostitutiva non verrà corrisposta per i giorni di degenza in strutture sanitarie per la riabilitazione post ricovero, al donatore e in caso di ricovero in day hospital. B) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ED ESAMI PRE E POST RICOVERO La Società rimborsa le spese per: A) gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura, nei 150 giorni precedenti all'inizio del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico senza ricovero, purché direttamente collegati all'evento che ha determinato il ricovero stesso; B) gli esami, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche ambulatoriali, i trattamenti fisioterapici o rieducativi - purché praticati da operatori sanitari in possesso di diploma di fisioterapista conseguito in una struttura pubblica o privata ma convenzionata con struttura pubblica -, l'assistenza di personale infermieristico diplomato al domicilio dell'assicurato fino alla concorrenza di 5.000,00 (cinquemila/00) per anno assicurativo, le cure termali - escluse in ogni caso le spese di viaggio e di natura alberghiera -, purché tutte spese inerenti e conseguenti all'evento e sostenute nei 150 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico senza ricovero. C) DECESSO DELL' ASSICURATO La Società rimborsa, a titolo forfetario fino alla concorrenza di 5.000,00 (cinquemila/00) senza obbligo della relativa documentazione, le spese attinenti lo stato di salute a seguito di infortunio o malattia che abbiano determinato il decesso dell' Assicurato. In tale ipotesi, per l individuazione degli aventi diritto al rimborso, si farà riferimento a quanto previsto dal Titolo Secondo del Codice Civile. D) GARANZIA SPECIALE - RICOVERO PER MALATTIA ONCOLOGICA Ai fini della presente garanzia si intende per Malattia Oncologica : Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia maligna invasiva, incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkins, il cancro in situ (tumore che non ha ancora invaso i tessuti dell organo colpito); sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive; sono esclusi basoliomi e spinaliomi. La Società, in caso di ricovero con pernottamento per Malattia Oncologica eroga una Indennità Speciale di importo pari a: 15.000,00 (quindicimila/00), in un unica soluzione ed una sola volta nel corso dell anno assicurativo, per il primo ricovero denunciato dall Assicurato ed indipendentemente dal numero di ricoveri avvenuti nell anno e ricollegabili alla stessa causa. 4

4.000,00 (quattromila/00) in un unica soluzione ed una sola volta nel corso dell anno assicurativo, per il ricovero avvenuto e denunciato dall Assicurato nell anno successivo a quello del primo ricovero indennizzato ed indipendentemente dal numero di ricoveri avvenuti nell anno e ricollegabili alla stessa causa. 4.000,00 (quattromila/00) in un unica soluzione ed una sola volta nel corso dell anno assicurativo, per il ricovero avvenuto e denunciato dall Assicurato nell anno successivo a quello del secondo ricovero indennizzato, se non avvenuto nell anno precedente ed indipendentemente dal numero di ricoveri avvenuti nell anno e ricollegabili alla stessa causa. E) OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE La Società, entro i 90 giorni successivi alla data di dimissioni, a seguito di un ricovero indennizzabile a termini di polizza, mette a disposizione tramite la propria rete convenzionata servizi di ospedalizzazione domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendente al recupero della funzionalità fisica. La Società concorderà il programma medico/riabilitativo con l Assicurato secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione delle disposizioni contenute nelle stesse. La garanzia può essere erogata, nella modalità di rimborso, anche presso strutture sanitarie non convenzionate con la Società, previa valutazione del programma medico/riabilitativo suddetto. In questo caso le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 20% per sinistro. Il massimale annuo assicurato deve intendersi pari a 3.000.000 euro per persona. F) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO La Società, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, liquida all Assicurato le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sotto indicate. Le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 100,00 euro per fattura. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a Suo carico nel limite del massimale assicurato. Il massimale annuo assicurato deve intendersi pari a 2.000.000 euro per persona. Art. 1.3 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Qualora l'istituto di cura, a seguito di un ricovero indennizzabile, richieda il pagamento di un anticipo è facoltà dell' Assicurato richiedere alla Società la corresponsione di tale importo nel limite del 50% del massimale assicurato. L'anticipo verrà erogato dalla Società, previa verifica della richiesta e della certificazione dell'istituto di cura che attesti la natura della malattia o dell'infortunio ed eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. Alla definizione del sinistro si procederà al conguaglio secondo quanto stabilito a termini di polizza. Art. 1.4 TERMINI DI ASPETTATIVA L'assicurazione decorre dalle ore 24: del giorno di effetto della polizza per gli infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto o dell'ingresso in garanzia dell'assicurato; dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza o dell'ingresso in garanzia dell'assicurato, per le malattie. Art. 1.5 VALIDITÀ TERRITORIALE L'assicurazione vale per il mondo intero. Art. 1.6 RISCHI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE L'assicurazione non é operante per: a) le spese per l'eliminazione o correzione di difetti fisici congeniti e/o preesistenti alla stipulazione del contratto o per la correzione di vizi di rifrazione oculare; 5

b) la cura delle malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; c) le cure in genere dovute a sindrome da immunodeficienza acquisita (A.i.d.s.); d) le conseguenze di infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate, dell'assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona; e) le conseguenze di infortuni conseguenti a ubriachezza, anche nel suo stadio iniziale di ebbrezza, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni; f) le conseguenze derivanti dall'abuso di alcolici e psicofarmaci, dal consumo di stupefacenti o allucinogeni e di sostanze psicotrope; g) le conseguenze di infortuni causati dalla pratica di sport costituenti per l'assicurato attività professionale; h) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; i) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza); j) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), quanto sopra a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di polizza; k) le conseguenze: di guerra, di insurrezioni, tumulti popolari - salvo per il periodo massimo di 14 giorni dall' insorgere di tali eventi se ed in quanto l'assicurato sia stato sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trova in uno Stato Estero - ; di atti violenti od aggressioni, cui l'assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali. NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE Art.2.1 PERSONE ASSICURATE Con la presente polizza si assicura tutto il personale della Guardia di Finanza assunto in servizio. L'assicurazione si intende valida durante il permanere del rapporto di servizio e fino alla prima scadenza annuale dell'assicurazione dopo la sua cessazione. L'eventuale erroneo incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione in qualunque momento. Il Contraente é esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei nominativi delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. Art.2.2 DURATA DELL' ASSICURAZIONE La polizza ha effetto dalle ore 24 del / / 2010 e scade alle ore 24 del / 2013. Art. 2.3. RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO Le Parti danno atto espressamente di rinunciare alla facoltà di disdettare la polizza a seguito di sinistro, salvi però i casi di dichiarazioni inesatte o reticenze. Art.2.4 PREMIO PER PERSONA E PREMIO ANNUO ANTICIPATO Il premio annuo lordo anticipato, considerato quale premio minimo di polizza, viene determinato in : sulla base del numero di circa 63.000 (sessantatremila) persone assunte in servizio dalla Guardia di Finanza. 6

Art.2.5 NUOVI INGRESSI IN GARANZIA/REGOLAZIONE DEL PREMIO I dipendenti che entreranno in servizio in data successiva a quella della stipula della presente polizza, saranno inseriti in garanzia, fermo quanto disposto all'art. 1.4, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di entrata in servizio. Relativamente al pagamento del premio resta inteso che: se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno assicurativo la stessa comporta la corresponsione dell'intero premio annuo; se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno assicurativo la stessa comporta la corresponsione del 60% del premio annuo. Entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunicherà il numero dei nuovi inserimenti in garanzia intervenuti nel corso dell'anno, affinché la Società possa procedere, mediante appendice di polizza, al conteggio del premio di regolazione dovuto dal Contraente, fermo il premio minimo di cui all'art. 2.4. Il premio di regolazione dovrà essere versato alla Società entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Art.2.6 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Bonus Al termine della terza annualità assicurativa (salvo annullamento anticipato per cause di forza maggiore, quale lo scioglimento del Fondo, nel qual caso l'ammontare dell' Attivo/Passivo sarà conteggiato al termine della annualità assicurativa in scadenza a quel momento) la Società procederà al conteggio del rapporto tra l'ammontare delle voci poste all' Attivo e l'ammontare delle voci poste al Passivo come sotto indicato: ATTIVO: Ammontare totale dei premi netti incassati relativi alle tre annualità assicurative. PASSIVO: Ammontare dei sinistri pagati nelle tre annualità assicurative. Ammontare totale della riserva sinistri risultante alla fine della terza annualità assicurativa. Ammontare delle spese di gestione convenzionalmente stabilite nella misura del 30% dei premi pagati nelle tre annualità assicurative. Qualora il suddetto rapporto Attivo/Passivo risultasse positivo, il 50% dell'eccedenza verrà rimborsato al Contraente a titolo di Bonus. Ad ogni annualità assicurativa dopo la prima la Società si impegna a fornire al Contraente, trascorsi almeno 90 giorni dalla scadenza, una situazione attivo/passivo dell' esercizio appena concluso, aggiornata alla data di scadenza. Art.2.7 COASSICURAZIONE E DELEGA L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. 7

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Art. 3.1 SERVIZIO CARTA SANITARIA - VALIDO SOLO PER I RICOVERI IN ISTITUTO DI CURA DI CUI ALL' ART. 1.2 PARAGRAFO A) Il Servizio Carta Sanitaria opera esclusivamente in caso di ricovero in Istituto di cura convenzionato ed a condizione che l'assicurato contatti sempre e preventivamente la Centrale Operativa del Servizio Carta Sanitaria, telefonando al: numero verde.. fornendo le seguenti notizie: indirizzo e numero telefonico ai quali il Contraente o l'assicurato intendono essere ricontattati; nome e numero di polizza emessa dalla Società; dati anagrafici dell' Assicurato che dovrà usufruire delle prestazioni; dati relativi al ricovero ospedaliero: nome della casa di cura, data del ricovero, nominativo del medico curante. Il Servizio Carta Sanitaria, prima di autorizzare il ricovero in un Istituto di cura, ha diritto di verificare - avvalendosi di quanto disposto all'art. 3.2 - l'effettiva sussistenza delle condizione di salute dell' Assicurato e la necessità del ricovero. Qualora l'assicurato, mentre si trova all'estero, necessiti - a seguito di una patologia manifestatasi sul luogo ove si trova - di un ricovero che a giudizio dei sanitari del luogo non può essere procrastinato al suo rientro in Italia, può contattare il Servizio Carta Sanitaria il quale, in accordo con i sanitari del luogo, si adopererà per favorire il ricovero presso una struttura sanitaria locale. Il sinistro, se indennizzabile, sarà liquidato all' Assicurato al suo rientro in Italia integralmente, entro il limite del massimale di polizza, previa consegna della documentazione sanitaria nonché delle rotule in originale di pagamento. Anche in questo caso, resta fermo il diritto della Società di esperire, ai sensi di quanto previsto dall' Art.3.2, tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Art. 3.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso per iscritto all'ufficio/agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi de Il 'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura della malattia o, in caso di infortunio, la natura e il tipo di lesioni subite nonché la necessità del ricovero o dell'intervento. L'Assicurato deve fornire ogni informazione richiesta dalla Società e consentire alla stessa di effettuare le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società medesima. Egli è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale al dritto all'indennizzo. Le spese relative ai certificati medici ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell' Assicurato. Art. 3.3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CONVENZIONATO In caso di ricovero in un Istituto di cura convenzionato con il Servizio Carta Sanitaria, l'assicurato, previa preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa come previsto dall'art. 3.1, deve esibire all'amministrazione dell'istituto di cura il Tesserino di appartenenza alla Guardia di Finanza quale documento identificativo e compilare presso l'istituto stesso, la Lettera di Impegno con l'accettazione delle seguenti condizioni: a) pagamento a cura dell' Assicurato di eventuali extra e di prestazioni non assicurate; 8

b) pagamento a cura dell' Assicurato di eventuali spese eccedenti il massimale; c) pagamento a cura dell' Assicurato di eventuali importi per franchigie contrattuali; d) obbligo del contraente e dell' Assicurato, in caso di inoperatività della garanzia assicurativa, di restituzione delle somme versate alla Struttura Sanitaria Convenzionata dalla Società che si riserva il diritto di agire in rivalsa, come disposto al successivo art.3.5, nei confronti del Contraente/Assicurato. L'Assicurato deve autorizzare per iscritto l'istituto di cura ad inviare al Servizio Carta Sanitaria tutta la documentazione sanitaria inerente al ricovero, con particolare riguardo alla copia integrale della cartella clinica. L'Assicurato deve altresì consentire che la certificazione probatoria del costo della degenza, delle prestazioni sanitarie e degli onorari professionali relativi al ricovero sia trasmessa dall'istituto di cura al Servizio Carta Sanitaria. Art. 3.4 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO E RELATIVI SCOPERTI La Società, al termine del ricovero o a cure ultimate, liquida, entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della documentazione : 1. in caso di ricovero presso un Istituto di Cura convenzionato avvalendosi di una équipe operatoria convenzionata con il Servizio Carta Sanitaria, direttamente all'istituto di Cura quanto dovuto a' termini di polizza esclusivamente per il periodo di degenza; 2. in caso di ricovero presso un Istituto di Cura convenzionato con il Servizio Carta Sanitaria, avvalendosi di una équipe operatoria non convenzionata: a) direttamente all'istituto di Cura, in misura integrale, quanto dovuto a' termini di polizza esclusivamente per il periodo di degenza; b) direttamente all' Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, le spese da lui sostenute per l'equipe operatoria; 3. in caso di ricovero presso un Istituto di Cura non convenzionato con il Servizio Carta Sanitaria avvalendosi di una équipe operatoria convenzionata: a) direttamente all'équipe operatoria, in misura integrale, quanto dovuto a' termini di polizza esclusivamente per l'intervento chirurgico; b) direttamente all'assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, le spese da lui sostenute per il periodo di degenza; 4. in caso di ricovero presso un Istituto di Cura non convenzionato con il Servizio Carta Sanitaria avvalendosi di una equipe operatoria non convenzionata, direttamente all' Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, le spese rimborsabili a' termini di polizza per il periodo di degenza e per l'intervento chirurgico; 5. direttamente all' Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, l'indennizzo dovuto per l'indennità Sostitutiva per ricovero a totale carico del S.S.N. prevista all'art. 1.2 lettera A. 6. direttamente all' Assicurato, successivamente alla denuncia di sinistro, in misura integrale tutte le altre spese sostenute rimborsabili a' termini di polizza. Per il pagamento dell'indennizzo l'assicurato deve presentare gli originali delle notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce tutta la certificazione di spesa in originale, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto previa trasmissione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto liquidato da terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, nella valuta corrente al cambio medio della settimana ricavato dalle quotazioni ufficiali in cui la spesa è stata sostenuta dall' Assicurato. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la liquidazione del rimborso, saranno applicate alla Società le previste penalità di legge in misura proporzionale all entità del danno subito dall Assicurato. Art. 3.5 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE In caso di ricovero in Istituto di cura convenzionato o non, qualora, sia nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano la inoperatività e/o inefficacia 9

dell'assicurazione, ne sarà data comunicazione all'assicurato, il quale dovrà restituire immediatamente tutte le somme dalla stessa indebitamente versate all'istituto di Cura. Art. 3.6 REVOCA DELLE CONVENZIONI A tutela e garanzia della qualità dei servizi resi ai propri Assicurati, la Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con gli Istituti di cura convenzionati. Art. 3.7 ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull' indennizzabilità del sinistro e sulle sue conseguenze, su concorde richiesta dell' Assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all' Autorità Giudiziaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 4.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 4.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO Fermi i termini di aspettativa previsti dalle Norme che regolano l'assicurazione Malattia, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 190 l del Codice Ovile). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 4.3 MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o altro mezzo certo. Art. 4.5 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente, o l'assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'indennizzo. In ogni caso la Società può, tuttavia, recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla denuncia con preavviso di giorni trenta. 10

La presente assicurazione non è concorrente con altre polizze dello stesso genere stipulate dal singolo militare in servizio. Il Contraente, o l'assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio nei casi di: polizze stipulate a favore degli stessi assicurati dal datore di lavoro in adempimento a contratti del lavoro aziendali, nazionali od integrativi, a meno che il Contraente di tali polizze sia il Contraente del presente contratto; garanzie infortuni/malattie provenienti automaticamente dalla titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o da altre coperture provenienti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. In caso di sinistro, il Contraente, o l'assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Art. 4.6 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali polizze obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse. Art. 4.7 ASSICURAZIONE PER CONTO TERZI Qualora la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, cosi come disposto dall'art.1891 del Codice Civile. Art. 4.8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 4.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 11

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRUGICI CARDIOCHIRURGIA Bypass aorto coronarico singolo e/o multiplo Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) - interventi di, salvo gli interventi descritti Correzione di coartazione aortica Fistole arterovenose del polmone, interventi per - Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) Pericardiectomia parziale e totale Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) Valvuloplastica chirurgica. Impianto di pace maker endocavitario ed eventuale riposizionamento COLLO Tiroidectomia totale Timectomia per via cervicale Resezione dell'esofago cervicale CHIRURGIA GENERALE - ESOFAGO Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-iaparotomica ed eventuale linfoadenectomia Esafogoplastica Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcerapost-operatoria Operazioni sull'esofago per stenosi benigne e megaesofago Operazioni per tumori, resezioni parziali basse, alte e totali Rientro per megaesofago CHIRURGIA GENERALE - FEGATO E VIE BILIARI Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava Deconnessione azygos-portale per via addominale Epato coledoctomia Intervento per la ricostruzione delle vie biliari Papillotomia per via trans-duodenale Resezioni epatiche maggiori. Intervento per pancreatite acuta. Intervento per neoplasia pancreatica CHIRURGIA GENERALE - INTESTINO Colectomia totale Megacolon:operazione addominoperineale di Buhamel e Swenson Resezione ileo-cecale con linfoadenectomia CHIRURGIA GENERALE - RETTO - ANO Amputazione del retto per via addominoperineale in un tempo o in più tempi Resezione anteriore retto-colica CHIRURGIA GENERALE - PANCREAS, MILZA Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia Enucleazione delle cisti Intervento per cisti e pseudocisti Interventi per fistole pancreatiche Marsupiazione Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) Pancreatite acuta, interventi demolitivi 12

CHIRURGIA GENERALE - STOMACO, DUODENO Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per Gastrectomia totale con linfoadenectomia Resezione gastrica da neoplasie maligne Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica Stenosi congenita del piloro CHIRURGIA ORO - MAXILLO - FACCIALE Asportazione della parotide per neoplasie maligne Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale CHIRURGIA PEDIATRICA Asportazione tumore di Wilms Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale, retto-vulvare: abbassamento addomino perineale Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale Cranio bifido con meningoencefalocele Esofago, atresia o fistole congenite dell' (trattamento completo) Neuroblastoma addominale Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva Spina bifida: meningocele Spina bifida: mielomeningocele CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA Aplasia della vagina, ricostruzione per CHIRURGIA TORACO - POLMONARE Ernia del diaframma Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per Interventi per fistole bronchiali - cutanee Interventi su polmone cistico e policistico Pleuropneumectomia Pneumectomia, intervento di Resezione bronchiale con re impianto Resezioni segmentarie e lobotomia Timectomia per via toracica Toracoplastica totale CHIRURGIA VASCOLARE Aneurismi aorta addominale con dissecazione: resezione e trapianto Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale succlavia, tronco brancocefalico, aorta ed iliache Operazioni sulla aorta toracica ed addominale GINECOLOGIA Isterectomia con annessionectomia e linfoadenectomie per tumori maligni NEUROCHIRURGIA Anastomosi vasi intra-extra cranici Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali Encefalomeningocele, intervento per Fistola liquorale 13

Interventi per epilessia focale Ipofisi, intervento per via transfenoidale Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi) Mielomeningocele, intervento per Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento) Operazioni endocraniche per ascesso ed amatomia endocranico Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per Traumi vertebro-midollari via posteriore Tumore orbitale, asportazione per via endocranica Tumori della base cranica, intervento per via transorale Tumori orbitari, intervento per ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - INTERVENTI CRUENTI Artrodesi vertebrale per via anteriore Artrodesi vertebrale per via posteriore Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore Artroprotesi spalla, parziale Disarticolazione interscapolotoracica Emipelvectomie "interne' con salvataggio dell'arto Reimpianti di arto o suo segmento Scoliosi, intervento per Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo). Amputazione anatomica totale o parziale di arti superiori e inferiori (escluso dita). Protesi d anca parziale o completa OTORINOLATRINGOIATRIA - LARINGE E IPOFARINGE Laringofaringectomia totale UROLOGIA - APPARATO GENITALE MASCHILE Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadecnectomie per tumori maligne UROLOGIA - RENE Nefroureterectomia radicale piu' trattamento trombocavale (compresa surrenectomia) Surrenelectomia. Nefrectomia allargata per neoplasia con embolectomia UROLOGIA - URETERE Megauretere resezione con reimpianto Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (monolaterale), intervento di UROLOGIA - VESCICA Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa Cistectomia totale compresa (infoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia Estrofilia della vescica e derivazione Interventi per fistolascico-rettale Riparazione di fistola vescicointestinale Riparazione di vescica estrofica con neovescica rettale 14

TRAPIANTI DI ORGANO Tutti F.to IL SEGRETARIO Ten. Col. t. ISSMI Giovanni Palma 15