Il PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: tra promozione di sani stili di vita e applicazione della normativa



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CONVEGNO Il PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: tra promozione di sani stili di vita e applicazione della normativa ORIENTAMENTI REGIONALI CON UNO SGUARDO NAZIONALE Dr.ssa Mara Bernardini Regione Emilia-Romagna Assessorato politiche per la salute Servizio sanità pubblica Bologna, 24 novembre 2011 1

CONVEGNO Il PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: tra promozione di sani stili di vita e applicazione della normativa presenterò: i primi orientamenti della Regione Emilia-Romagna in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell alcol dipendenza 28/01/2010 alcuni punti di un documeno elaborato dal gruppo tecnico nazionale del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro ultima stesura 09/09/2011 2

3

A cura di: Annovi Claudio Bernardini Mara Galli Paolo Di Rico Renato Cella Maria Teresa Chiesa Elena Azienda Usl di Modena Servizio per le Dipendenze Patologiche Azienda Usl di Modena Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) Azienda USL di Imola - SPSAL Azienda USL di Modena SPSAL Azienda USL di Piacenza - SPSAL Azienda USL di Parma SPSAL Si ringrazia il Dr. Fulvio Fantozzi, medico delle dipendenze libero professionista di Reggio Emilia per la consulenza fornita e la revisione del testo relativamente ad alcuni aspetti di natura medico-alcologica. Per i Servizi PSAL: Bernardini Mara AUSL di Modena - Coordinatore Cella Maria Teresa AUSL di Piacenza Cigala Ferdinando e Chiesa Elena AUSL di Parma Guidi Loredana AUSL di Reggio Emilia Totire Vito AUSL di Bologna Galli Paolo AUSL di Imola Minisci Salvatore AUSL di Ferrara Geminiani Maria Antonietta AUSL di Ravenna Nicolini Anna Maria AUSL di Cesena Valentini Maria Giuseppina AUSL di Forlì Masier Vittorio AUSL di Rimini GRUPPO DI LAVORO REGIONALE Per i Servizi per le Dipendenze Patologiche: Annovi Claudio - AUSL di Modena Coordinatore Panelli Elio - AUSL di Piacenza Rustichelli Paolo - AUSL di Parma Dodi Angela - AUSL di Reggio Emilia Masci Maria Grazia - AUSL di Bologna Galli Lucia Cristina - AUSL di Imola Ferraria Eleonora e Melloni Andrea-AUSL di Ferrara Pintori Cecilia e Greco Giovanni - AUSL di Ravenna Matassoni Marco - AUSL di Cesena Lacchini Giulio - AUSL di Forlì Staccioli Caterina - AUSL di Rimini 4

POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO l integrazione delle pratiche di prevenzione e sicurezza occupazionali con programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro incrementa l efficacia della tutela della salute dei lavoratori nel suo complesso la promozione della salute nei luoghi di lavoro può essere definita come la combinazione degli sforzi congiunti realizzati da datori di lavoro, lavoratori, medici e altri operatori sanitari e società per migliorare la salute e il benessere della persone nei luoghi di lavoro 5

POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Igiene e sicurezza del lavoro Promozione della salute nei luoghi di lavoro Organizzazione del lavoro Stili di vita salutari individuali La promozione della salute nei luoghi di lavoro è tipicamente focalizzata sui comportamenti individuali in grado di influenzare negativamente lo stato di salute quali l alcol e il fumo di tabacco 6

Alcune prime indicazioni in attesa della pubblicazione dell Accordo Stato Regioni, previsto all art. 41, co. 4 bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per la rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l accertamento dell alcol dipendenza 7

IL DATORE DI LAVORO Affida compiti specifici e/o fornisce informazioni alle varie figure della prevenzione presenti in azienda RSPP Preposti RLS Addetti al Primo Soccorso Medico competente. 8

IL MEDICO COMPETENTE IL RUOLO va inteso oggi in modo ampio: principalmente come supporto al datore di lavoro e a tutto il sistema destinato alla valutazione dei rischi e alla messa a punto della strategia preventiva più adeguata all interno dell azienda l esplicito richiamo nel recente D. Lgs. 81/08 alla prevenzione e gestione delle problematiche alcol correlate esprime senza dubbio l interesse del legislatore al coinvolgimento del medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti 9

IL MEDICO COMPETENTE IL RUOLO ll contesto lavorativo rappresenta infatti un set particolarmente favorevole per realizzare iniziative che rispondano alla duplice finalità di: 1) migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e 2) promuovere l adozione di corretti stili di vita, approfittando del duplice effetto dell azione formativa sul lavoratore e sul cittadino GUADAGNARE SALUTE luoghi di lavoro quale ambiente particolarmente adeguato, data l alta e stabile concentrazione di persone di varia identità socio demografica, per la realizzazione di azioni di prevenzione fondate sull informazione, l educazione e la tempestiva identificazione o autoidentificazione dei soggetti a rischio 10

IL MEDICO COMPETENTE collabora con il datore di lavoro azioni collegate al rilascio del giudizio di idoneità valutazione dei rischi e predisposizione di misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori informazione - formazione - promozione della salute verso il gruppo e verso il singolo organizzazione del servizio di primo soccorso 11

VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 81/2008 Art. 28, comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi)..deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, All'esito della valutazione. il datore di lavoro elabora un documento che deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 12

VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 81/2008 Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 13

VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 81/2008 IL DATORE DI LAVORO tiene conto di un rischio aggiuntivo e definisce le mansioni a rischio - secondo la norma per le quali vige il divieto di assunzione e somministrazione di alcolici sulla base del contenuto dell Atto di Intesa del 16/3/2006 analizza le mansioni e le attività presenti nel caso di corrispondenza applica il divieto individua le mansioni non a rischio per i lavoratori con problematiche alcol correlate 14

IL DATORE DI LAVORO ELABORA UNA POLITICA AZIENDALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEI PROBLEMI CORRELATI AL CONSUMO DI ALCOL concordatacon gli RLS documento scritto, contenente il divieto e le regole di comportamento da portare a conoscenza dei lavoratori informazione e formazione garanzia del rispetto della privacy assistenza ai lavoratori con problemi dichiarazione delle sanzioni previste (dalla legge e dai regolamenti aziendali) metodi di controllo sul divieto di assunzione di alcol e sul rispetto delle regole aziendali 15

IL MEDICO COMPETENTE Promozione della salute verso il gruppo collabora a programmi di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti partecipa alla redazione del regolamento e delle strategie aziendali di prevenzione partecipa alla organizzazione del servizio di primo soccorso 16

IL MEDICO COMPETENTE Promozione della salute verso il gruppo informazione e formazione art. 25 del D. Lgs. 81/08 che annovera tra i compiti del medico competente la collaborazione all attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute art. 39 del medesimo decreto che richiama il rispetto dei princìpi contenuti nel codice etico ICOH dove il mantenimento della promozione della salute e dell attività lavorativa è indicato come uno dei tre principali obiettivi della medicina del lavoro 17

IL MEDICO COMPETENTE Promozione della salute verso il gruppo Collaborazione a programmi di informazione/formazione dei lavoratori: specifiche sezioni riguardanti il tema alcol e lavoro (devono partire dalla valutazione del rischio) gli effetti dell alcol sulla salute, il rapporto tra alcol, infortuni sul lavoro e malattie professionali il rapporto tra alcol e guida la normativa su alcol e lavoro le strategie ed i regolamenti aziendali per il fronteggiamento delle problematiche alcol correlate le indicazioni per eventuali percorsi terapeutici e di recupero del lavoratore con un bere a rischio 18

IL MEDICO COMPETENTE Promozione della salute verso il gruppo Collaborazione a programmi di informazione/formazione dei dirigenti, preposti e RLS con particolare riferimento al ruolo di queste figure nella gestione del singolo caso 19

IL MEDICO COMPETENTE Promozione della salute verso il gruppo Collaborazione con il datore di lavoro per l individuazione di strategie attive di prevenzione e di comunicazione del rischio (ad es. abolizione delle bevande alcoliche all interno dell azienda e esclusione delle stesse dalle convenzioni con le mense esterne, rinforzo del messaggio mediante poster o locandine, sistemi premiali nella scelta di bevande analcoliche al pasto, ecc.) 20

IL MEDICO COMPETENTE Promozione della salute verso il gruppo Organizzazione del primo soccorso: nella formazione del personale, nella strutturazione delle squadre, nel raccordo tra queste e il resto dell azienda (ad es. il medico competente) tenere conto anche della necessità di dover gestire casi di uso incongruo di bevande alcoliche da parte del personale presente in azienda (sia dipendenti dell azienda stessa che lavoratori a vario titolo presenti come somministrati, co.co.pro., dipendenti di ditte appaltatrici): potrebbero essere proprio questi soggetti, se adeguatamente formati, i primi ad intervenire di fronte ad un caso acuto 21

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria e Promozione della salute verso il singolo Due funzioni: quella valutativa tipica, finalizzata alla tutela della salute del lavoratore e, nel caso dell alcol, anche alla salvaguardia della sicurezza, incolumità e salute di terzi, siano essi lavoratori o pazienti/utenti, che culmina con l espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica; quella di promozione individuale della salute in sede di visita medica, che va dal counselling individuale in caso di comportamenti a rischio fino al ruolo di facilitatore per l avvio a programmi terapeutici e riabilitativi nei casi di vero e proprio abuso o dipendenza 22

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria Il medico competente nell ambito della sorveglianza sanitaria e solamente nei casi ed alla condizioni previste dall ordinamento, deve finalizzare le visite mediche preventiva (c. 2 lett. a), periodica (c. 2 lett. b), di cambio mansione (c. 2 lett. d), le visite mediche preventive in fase preassuntiva (c. 2 lett. e-bis) e le visite mediche precedenti la ripresa del lavoro, dopo una assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi (c. 2 lett. e-ter) anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41) Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della alcol dipendenza (art. 41 bis) 23

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria Finalità della sorveglianza sanitaria Verificare l assenza di condizioni di alcol dipendenza Fare emergere quei casi selezionati che meritino di essere avviati alle strutture specialistiche (Servizi Alcologici/Servizi Dipendenze Patologiche) per la eventuale formulazione della diagnosi di alcol dipendenza e recupero. 24

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria Si ritiene che: i casi previsti dall ordinamento coincidano con le lavorazioni incluse nell all. 1 dell Accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006 e le condizioni siano che la verifica dell assenza di alcol dipendenza avvenga nei confronti dei lavoratori già sottoposti per altri motivi a sorveglianza sanitaria in occasione della visita medica preventiva, periodica, di cambio mansione, preventiva in fase preassuntiva e precedente la ripresa del lavoro dopo una assenza per motivi di salute superiori ai 60 giorni continuativi 25

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria La pura e semplice inclusione di una determinata condizione lavorativa nella lista dell all. 1 in assenza di rischi lavorativi che prevedano per legge l attivazione della sorveglianza sanitaria, non rappresenta di per sé una condizione sufficiente per sottoporre il lavoratore ad accertamenti preventivi e periodici, non essendo tale previsione contemplata dalla norma di riferimento (art. 15 della L. 125/01). In questi casi, il Datore di lavoro potrà richiedere, se necessario, la verifica delle condizioni di alcol dipendenza alla commissione medico-legale dell AUSL ai sensi dell art. 5 L. 300/70. 26

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria: visita medica Informazione, formazione e counselling individuale specialmente in sede di vista preventiva debbono essere proposti ed intesi come rinforzo a quanto già proposto a livello collettivo Riproporre elementi informativi: sull alcol e sui rischi che un uso non accorto di bevande alcoliche può comportare sui rischi aggiuntivi legati al connubio alcol-lavoro con particolare riferimento alla mansione specifica ed alle previsioni normative 27

IL MEDICO COMPETENTE abuso e alcol dipendenza si tratta di problematiche conseguenti agli stili di vita personali e non a condizioni di rischio derivanti dalle attività lavorative svolte; non si tratta di valutare e prevenire un rischio lavorativo come tradizionalmente inteso, ma di impostare un azione preventiva ed educativa complessa ed articolata, rivolta alla persona ed inserita nell ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori 28

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria: visita medica PREMESSO CHE gli esami emato-chimici anche i più sofisticati (ad es. la CDT) non sono particolarmente utili allo screening in quanto i valori elevati hanno scarsa sensibilità ed identificano solo una piccola proporzione di pazienti con consumo alcolico a rischio o dannoso (PHEPA, Primary Health Care European Project on Alcohol 2005) 29

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria: visita medica 1 LIVELLO - ANAMNESI ALCOLOGICA INTEGRATA CON AUDIT C 2 LIVELLO ESAME OBIETTIVO MIRATO, EVENTUALI ESAMI EMATOCHIMICI 3 LIVELLO - INVIO AL CENTRO ALCOLOGICO 30

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria: visita medica ANAMNESI ALCOLOGICA COMPRESO AUDIT C Anamnesi alcologica deve essere orientata prioritariamente al consumo di alcol ma anche più in generale a cogliere la presenza di comportamenti e stili di vita a rischio i quali, insieme ad alcuni altri indicatori clinicosociali (familiarità per alcolismo, dipendenza da sostanze diverse dall alcol, frequenti incidenti,..) possono concorrere all individuazione di categorie in cui maggiore è l attesa di soggetti che abusano 31

AUDIT C 1. Con quale frequenza consuma bevande alcoliche? individuazione precoce di consumo a rischio mai (0 punti) meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto) 2-4 volte al mese (2 punti) 2-3 volte a settimana (3 punti) 4 o più volte a settimana (4 punti) 2. Quanti bicchieri standard di bevande alco liche consuma in media al giorno? 1 o 2 (0 punti) 3 o 4 (1 punto) 5 o 6 (2 punti) 7 o 9 (3 punti) 10 o più (4 punti) 3. Con quale frequenza le è capitato di bere sei o più bicchieri di bevande alcoliche in un unica occasione? mai (0 punti) meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto) 2-4 volte al mese (2 punti) 2-3 volte a settimana (3 punti) 4 o più volte a settimana (4 punti) 32

Se AUDIT C POSITIVO: INTERVENTO BREVE-colloquio motivazionale Fornire Spiegazioni sui consumi Fornire informazioni sui pericoli Indurre il paziente ad individuare un obiettivo Fornire consigli per ridurre la quantità Incoraggiare i lavoratori Anche se AUDIT C NEGATIVO: esame obiettivo mirato ed eventuale ricorso ad esami ematochimici solo nel caso di obiettività indicativa (AUDIT CLINICO) In caso di positività: INVIO AL CENTRO ALCOLOGICO per una consulenza specialistica alcologica - valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza ed eventuale RIABILITAZIONE 33

INVIO AL CENTRO ALCOLOGICO non idoneità temporaneo (30 90 giorni) verso la mansione ad elevato rischio, con spostamento verso mansioni alternative che l azienda individua con il supporto del medico competente stesso e del Servizio di Prevenzione e Protezione riammissione del lavoratore alla mansione senza limitazioni con avvio percorso terapeutico e stato di astinenza sufficientemente prolungato (negativizzazione CDT) eventuale follow up più ravvicinato rispetto a periodicità sorveglianza sanitaria 34

IL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DEL SINGOLO CASO Il medico competente può effettuare una visita medica straordinaria: su segnalazione del datore di lavoro di fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) di evidenze oggettive (es. alito alcolico) INQUADRABILI COME SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER I LAVORATORI STESSI O PER I TERZI inquadrando l'accertamento nella sorveglianza sanitaria già in essere al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 18, comma c, del D. Lgs. 81/08) 35

IL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DEL SINGOLO CASO Il medico competente può effettuare il controllo alcolimetrico: su segnalazione del datore di lavoro di fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) di evidenze oggettive (es. alito alcolico) INQUADRABILI COME SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER I LAVORATORI STESSI O PER I TERZI ed evidentemente riferite a condizioni di sospetta alcol dipendenza o abuso alcolico protratto, se la lavorazione è compresa nell allegato 1 dell Accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006 36

IL MEDICO COMPETENTE importante distinguere e diagnosticare INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA test alcolimetrico (verifica ed analisi dello stato in corso) meglio non invasivo: etilometro ABUSO ALCOLICO CRONICO/ALCOL DIPENDENZA indici precoci di tipo comportamentale anamnesi individuale esame obiettivo esami di laboratorio: gamma GT, MCV, GOT, GPT Trigliceridi con colesterolo totale e frazione HDL, CDT 37

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Al presente documento e a quanto contenuto negli allegati hanno contribuito i seguenti operatori: Raffaele Aloi Liguriia Roberto Baronti, Tiziana Fanucchi, Antonella Ciani Passeri, Valentino Patussi, Giuseppe Petrioli, Stefania Riccucci Toscana Beniamino Deidda Procuratore Generale Toscana Mara Bernardini, Giuseppe Monterastelli Emilia Romagna Alberto Chinaglia, Emilio Cipriani, Luciano Marchiori Veneto Nicoletta Cornaggia, Marco Ferrario, Luciano Riboldi Lombardia Giorgio Di Leone Puglia Valentino Patussi Friuli Venezia Giulia Roberto Zanelli Piemonte 38

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Legge 30.3.2001 n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati principi fondamentali: l assunzione di bevande alcoliche durante l attività lavorativa incrementa il rischio di infortuni sul lavoro o di provocare danni a terze persone; al fine di eliminare tale rischio non si deve assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, indicate nell Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006; a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di tale divieto è prevista l effettuazione, da parte dei medici competenti, ovvero dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle Aziende USL di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, il lavoratore affetto da patologie alcolcorrelate, a prescindere dall attività lavorativa svolta, ha diritto ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, conservando il proprio posto di lavoro 39

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO In attesa della rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l accertamento dell alcoldipendenza, essendo altresì decorso il termine previsto dalla norma, si è ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo circa l applicazione degli specifici aspetti del D. Lgs. 81/08 e dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, facendo riferimento anche all Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. Il consumo di alcol durante l attività lavorativa è un aspetto particolare del complesso problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve naturalmente essere garantita in tutti i suoi aspetti già ben delineati dalla normativa vigente (es. obblighi di valutazione, di organizzazione e gestione della sicurezza, di messa a disposizione di strutture, macchine e impianti sicuri, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza e controllo, di coinvolgimento delle figure aziendali della prevenzione compresi i rappresentanti dei lavoratori). 40

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO L assunzione di alcolici durante l attività lavorativa, o poco prima di iniziarla, costituisce un rischio aggiuntivo, legato al comportamento del lavoratore, sanzionabile ai sensi del comma 3, art. 15 della L. 125/2001 Misure per prevenire il rischio: individuazione delle mansioni a rischio, integra il documento di valutazione dei rischi informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo, e precisare che il riscontro di un alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche attraverso l esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti 41

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche Al fine della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone, il datore di lavoro deve garantire il controllo alcolimetrico, attraverso il medico competente, dei lavoratori rientranti nell elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi Controllo estemporaneo/senza preavviso Procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate ai lavoratori Frequenza almeno annuale In situazioni di elevata numerosità su percentuale minima del 30% dei lavoratori - tutti i lavoratori almeno 1 volta nel triennio Scelta dei lavoratori secondo criteri di casualità Singoli risultati nelle cartelle sanitarie personali e risultati anonimi collettivi nella relazione sanitaria annuale 42

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche Gli accertamenti hanno le finalità di - promuovere e verificare il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all interno dell azienda; - individuare i casi per i quali devono essere previsti opportuni interventi diagnostico/terapeutici e riabilitativi Il valore di alcolemia a cui fare riferimento è pari a zero 43

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche Quando, nell ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio, sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta la segnalazione di sospetto, in via cautelativa e riservata, viene fatta dal datore di lavoro o suo delegato al medico competente che provvederà a verificarne la fondatezza e, se del caso, ad effettuare il controllo alcolimetrico Il medico competente informa il lavoratore sottoposto a controllo dei risultati degli accertamenti effettuati, del loro significato clinico e delle conseguenze che questo comporta relativamente alla sua attività lavorativa. Qualora venga rilevata un alcolemia positiva il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito, da parte del datore di lavoro o del dirigente, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione. Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Per attività non ad elevato rischio invio ai collegi medici delle ASL art. 5 Legge 300 44

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sorveglianza sanitaria Ad oggi, in carenza dell accordo di cui all art. 41, comma 4-bis del D.lgs. 81/08, non sono definite le condizioni e le modalità per l accertamento dell alcool dipendenza. Il riscontro di condizioni di alcoldipendenza in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro è un atto clinico di esclusiva pertinenza del Medico Competente Se l accertamento è stato effettuato nell ambito della sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 il medico competente esprime il giudizio di non idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione ad elevato rischio e lo trasmette al lavoratore. Avverso il giudizio espresso dal medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente Al lavoratore, in caso di diagnosi positiva per dipendenza, viene proposto un percorso riabilitativo presso il Servizio di Alcologia o il Servizio per le Dipendenze della ASL del territorio di residenza. 45

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Servizi specialistici delle ASL La proposta di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi specialistici di Alcologia/delle Dipendenze, previo assenso dello stesso, avviene in caso di - esito positivi degli accertamenti; - sospetto di alcoldipendenza; - diagnosi clinica specialistica di alcoldipendenza comportante la necessità di accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione (ai sensi dell art. 124 del DPR n. 309 del 9.10.1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Al termine del percorso specialistico di recupero il Medico Competente, verificato l inserimento del lavoratore all interno del percorso riabilitativo e acquisita la valutazione favorevole dello specialista alcologo sul raggiungimento di uno stato di astinenza sufficientemente prolungato, comunica al lavoratore e al datore di lavoro/dirigente preposto la cessazione dei motivi che hanno richiesto l allontanamento temporaneo dalla mansione a rischio del lavoratore, esprime il giudizio di idoneità ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. 81/08 e prevede un follow-up della situazione clinica attraverso una maggiore frequenza della periodicità della visita medica per il lavoratore, modificando in tal senso il protocollo di sorveglianza san. 46

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Obblighi dei lavoratori autonomi La L. 125/01 non distingue la fattispecie lavoratore autonomo dal lavoratore dipendente. Anche il lavoratore autonomo quindi ha l obbligo di non assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui all accordo Stato- Regioni, e i medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali possono sottoporlo agli accertamenti alcolimetrici previsti all art. 15 della L. 125/01, provvedendo, se del caso, alle sanzioni amministrative previste al comma 4 dell articolo citato. 47

Vi ringrazio per l attenzione! Colgo l occasione per ringraziare anche il gruppo di lavoro regionale citato all inizio della presentazione che si è cimentato con impegno ed equilibrio in argomenti nuovi.ma con obiettivi che non si sono modificati nel tempo!! perché ciò accada sempre meno 48