La nascita e la storia... 3. L Istituto del Trust... 5. Le principali figure del Trust... 7. Il Trust immobiliare... 9

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Transcript:

Family Trust

Sommario La nascita e la storia... 3 L Istituto del Trust... 5 Le principali figure del Trust... 7 Il Trust immobiliare... 9 La nostra Trust Company - Lettera del CEO... 11

La nascita e la storia

Il Trust nasce nell Inghilterra medioevale, quando ai tempi delle Crociate, i cavalieri in partenza alla volta della Terra Santa erano soliti lasciare i propri beni in custodia ad amici fidati che restavano in patria. Nel caso in cui il cavaliere non fosse tornato i beni del crociato, rimasti in custodia all amico fidato, sarebbero dovuti tornare in possesso della sposa e dei figli di maggiore età. Il termine inglese Trust letteralmente fiducia ricorda proprio la filosofia alla base di questa relazione. Qualcuno di questi amici Trustee ante litteram, cedevano alla tentazione di tenersi i beni affidategli da un amico troppo fiducioso. Le corti di Equity inglesi iniziarono quindi a deliberare le prime sentenze a favore dei beneficiari di questi accordi, ponendo le premesse della nascita del Trust che poi si consolidò attraverso i secoli fino ad arrivare noi. Nella storia si nota che spesso i beni delle grandi famiglie inglesi sono stati tramandati meglio rispetto a quelli di famiglie di altri Paesi, questa è una delle prove storiche dell efficacia dell istituto del Trust. A partire dalla fine del Settecento, molte famiglie di industriali e di latifondisti, nel mondo anglosassone, hanno cominciato a prendere l abitudine di utilizzare l istituto del Trust allo scopo di rimettere, ad un professionista di fiducia, le questioni successorie più articolate. Oggi il Trust è diffuso in tutto il mondo e scrupolosamente regolamentato attraverso leggi dedicate. Quei pochi Paesi che non hanno ancora una legge sul Trust, come l Italia, grazie alla firma della Convenzione dell Aja del luglio 1985, sono ora in grado di riconoscere e percepire totalmente le leggi estere vigenti in materia. 3

L Istituto del Trust

Il Trust è un contratto in virtù del quale un soggetto, disponente o settlor, trasferisce la proprietà di determinati beni a un terzo, il Trustee, affinché quest ultimo li amministri e li gestisca in maniera autonoma e dinamica nell interesse di uno o più beneficiari, talora sotto la supervisione di un guardiano o protector. Il contratto Trust, viene regolamentato da una legislazione scelta tra quelle dei paesi che ne posseggono una specifica. Global Capital Trust grazie alla sua expertise ha scelto di utilizzare la legge di Jersey o Jersey Trust low per le seguenti ragioni. La più antica e diffusa legislazione sul Trust. La più ricca di giurisprudenza. Tra le leggi common law la più vicina al diritto romano. L Italia non possiede una legge specifica a riguardo. Il Trust è stato riconosciuto attraverso la legge 364/89 entrata in vigore nel 1992 e che recepisce per intero i contenuti della Convezione dell Aja siglata nel luglio del 1985. Grazie alla sua flessibilità, il Trust permette di perseguire le finalità di ordinata gestione successoria e di protezione degli assets conferiti, grazie al potere di segregazione della Trust Company. Global Capital Trust garantisce infatti la segregazione dei beni conferiti, come da regolamento per le Trust company svizzere, indicando il potere di segregazione nel suo statuto societario. Global Capital Trust è inotre una società sottoposta alla supervisione della FINMA, l organismo statale svizzero di controllo sulle banche e le società, omologo alla CONSOB italiana. Il trastee ha il diritto-dovere di amministrare al meglio i beni conferiti, applicando strettamente le regole del Trust deed o regolamento del Trust a favore dei beneficiari o beneficiary, che ne hanno la proprietà sostanziale. Il regolamento del Trust o Trust deed, viene redatto seguendo i suggerimenti del settlor, contenuti nella letter of wishes o lettera dei desideri. Il Trust deed elenca le regole che il Trustee deve seguire, allo scopo di gestire al meglio i beni o i diritti conferiti nel Trust, secondo i desideri del disponenete e seguendo le regole della giurisdizione scelta. I frutti di tali beni possono essere cumulati nel Trust o distribuiti ai beneficiari secondo i tempi e i modi decisi dal settlor. Fondamentale ricordare che le condizioni indispensabili affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva sono che il settlor: Non abbia pregresse situazioni di debito. Attui un effettivo conferimento (spossessamento) a favore dei beneficiari designati in maniera irrevocabile. Non abbia fini fiscali elusivi. 5

Le principali figure del Trust

Nel Trust assumono rilevanza i seguenti elementi: Il settlor o disponente, colui che trasferisce il diritto o il bene al Trustee. Tecnicamente si può affermare che nel Trust si realizza uno sdoppiamento della proprietà tra il Trustee che assume l intestazione formale del bene e i beneficiari che ne hanno la proprietà sostanziale. Il bene di conseguenza, risulta formalmente intestato al Trustee che tuttavia non è il vero proprietario, questo status è riconosciuto in tutte le giurisdizioni internazionali, e permette lo spossesso dei beni, de facto segregati e quindi non aggredibili da terzi. Il Trust deed o regolamento del Trust, è il documento attraverso il quale il Trustee gestisce i beni o i diritti contenuti nel Trust, seguendo le regole della giurisdizione scelta per il Trust stesso. I frutti di tali beni possono essere cumulati nel Trust o distribuiti ai beneficiari. Il Trustee, persona fisica o giuridica, Trust Company, diviene formalmente intestatario dei beni o dei diritti conferiti nel Trust e ha il diritto-dovere di amministrarli a favore dei beneficiari. Il Trustee non confonde i beni del Trust con i propri (segregazione), per cui i beni conferiti in un Trust costituiscono un patrimonio autonomo che non può essere aggredito da eventuali creditori del Trustee. Il Trustee è legato da un contratto fiduciario attraverso il quale gli viene imposto di seguire ogni disposizione contenuta all interno del Trust deed. Il beneficiario o i beneficiari del Trust, sono coloro che godono dei benefici del Trust. Ci sono due tipi di beneficiari: Il/ I beneficiario/i del reddito Il/ I beneficiario/i del fondo. I beneficiari del reddito sono oggetto delle attribuzioni reddittuali, ad esempio il canone di locazione di un immobile conferito al Trust, oppure il rendimento di una gestione patrimoniale su un conto bancario conferito al Trust. Tali beneficiari possono o meno, a secondo i desideri del settlor, coincidere con se stesso o con i beneficiari del fondo. I beneficiari del fondo sono coloro ai quali, alla scadenza del Trust, i beni saranno trasferiti e non posso in alcun caso coincidere con il settlor, pena l invalidazione del Trust stesso. 7

Il Trust immobiliare

Una delle applicazioni piu efficienti e diffuse per quanto riguarda l utilizzo del Trust a scopo successorio e di protezione è il Trust immobiliare. Nel Trust immobiliare il settlor conferisce la piena proprietà o la nuda proprietà dell immobile. Le modalità di trasferimento al Trust dipendono dalle caratteristiche dei diversi beni, il che richiede una attenta valutazione tecnica e fiscale. Il Trust immobiliare mette nelle condizioni il settlor di poter utilizzare l immobile senza averne il possesso, mettendo gli asset conferiti al sicuro da eventuali aggressività debitorie e/o maggiori tassazioni successorie future, ottenendo così una protezione e una potenziale ottimizzazione fiscale. Il Trust immobiliare sta riscuotendo un grande successo in quanto, oltre a garantire un assoluta protezione del bene, consente una gestione estremamente flessibile dello stesso. L immobile conferito al Trust infatti puo essere dato in uso, affittato o venduto a secondo delle regole previste nel Trust deed. Il Trust immobliare costituisce uno strumento utile al Cliente per perseguire numerose finalità. In ambito familiare: Mantenimento del patrimonio immobiliare della famiglia unito nel tempo. Ottimizzazione fiscale successoria dell immobile. Protezione da future situazioni debitorie ad oggi non prevedibili. Tutela della residenza di figli minori in circostanza di separazione o divorzio. Garanzia della residenza a soggetti familiari handicappati o deboli. In ambito commerciale: Separazione del patrimonio immobiliare da quello societario. Protezione del patrimonio immobiliare aziendale da future possibili situazioni debitorie. Costituzione di garanzie limitate per i creditori. Futuri creditori del settlor non possono aggredire i beni conferiti al Trust, in quanto tali beni non fanno piu parte del regime patrimoniale dello stesso. I beni del Trust essendo segregati non possono essere soggetti alle pretese di: Creditori del Trustee. Creditori del settlor. Creditori dei beneficiari (sino al momento che non ricevono tali beni dal Trust). In conclusione ci piace sottolineare ulteriormente i due punti fondamentali per ottenere la perfetta riuscita e tenuta di un Trust immobiliare: Il Trust deve essere sempre fiscalmente neutrale e trasparente, in modo da non poter essere mai considerato elusivo. Il settlor non deve avere nessun contenzioso aperto su situazioni debitorie di qualsiasi tipo. 9

La nostra Trust Company Lettera del CEO

Caro Cliente, Gentile Professionista, La mia famiglia si occupa di finanza da tre generazioni mio nonno Costantino Zoppi fondò a Milano nel 1934 la commissionaria di Borsa più vecchia d Italia, mio padre Giovanni l ha condusse brillantemente sino a farla diventare la più grande società di gestione patrimoniale privata del Paese con sedi a Milano, Roma, Firenze e Genova. Dopo diverse esperienze in finanaziarie e banche internazionali, ho voluto seguire la tradizione della mia famiglia fondando a Zugo (CH) la mia finanziaria e Trust company che a oggi può vantare una presenza internazionale con sedi in Svizzera, Lussemburgo e Hong Kong. La mia missione è sempre stata quella di proteggere e preservare gli asset che mi sono stati affidati dalla Clientela, a questo scopo mi sono specializzato nella fisaclità internazionale attraverso la stretta collaborazione con prestigiose università italiane, svizzere e cinesi. Il mio lavoro è stato recentemente riconosciuto anche grazie al premio, per il secondo anno consecutivo, come miglior advisor fiscale internazionale dall associazione di gestori indipendenti Fee Only. La scelta, da parte del Cliente, della Trust Company a cui affidare i propri beni è una decisione fondamentale in quanto deve garantire la gestione e la protezione degli asset conferiti nel tempo, fino alla trasmissione degli stessi ai beneficiari designati. Allo scopo di garantire e proteggere questo delicato passaggio generazionale ho voluto disegnare una Trust Company che potesse vantare requisiti, autorizzativi e controlli di altissimo livello. Global Capital Trust non è un Trustee persona fisica ma una Trust Company con una articolata organizzazione successoria interna, garantita dagli organi di controllo svizzeri. Global Capital Trust garantisce la perfetta segregazione dei beni dei Clienti da quelli societari, avendo previsto questo articolo nello statuto della società. Global Capital Trust è sottoposta al controllo della FINMA, l autorita statale svizzera di controllo sui mercati finanziari. Global Capital Trust risiedendo in Svizzera, garantisce ai suoi clienti un sistema giuridico civile tra i più efficienti del mondo. Tutti questi plus mettono i nostri Clienti nelle migliori condizioni per assicurare, a loro e ai loro eredi, un eccezionale livello di protezione e gestione successoria. Cordialmente MARCO M. ZOPPI 11

Global Capital Trust Switzerland Kolinplatz 8 - CH-6300 Zug Switzerland Tel. +41 (0)41 726 77 66 Fax +41 (0)41 726 77 69 e-mail: info@globalcapitaltrust.ch www.globalcapitaltrust.ch Global Capital Trust Hong Kong Level 19, Two International Financial Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong Tel. +852 2251 8321 Fax +852 2251 8319 e-mail: info@globalcapitaltrust.hk www.globalcapitaltrust.hk

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