La prova documentale lezione del 22 aprile 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»
L atto pubblico Art. 2699-2701 c.c. Art. 474, 2 comma, n. 3), c.p.c.
Elemento soggettivo e oggettivo dell atto - Redazione dell atto da parte di un «notaio o altro pubblico ufficiale» che attribuisce pubblica fede quale funzione primaria e non strumentale all esercizio di funzioni diverse art. 2699 c.c. (contra Cass. 2 febbraio 2011, n. 2434, che adotta una nozione più ampia di pubblico ufficiale : è pubblico ufficiale ogni soggetto munito di pubbliche funzionie sono atti pubblici tuttigli accertamenti da lui effettuati. Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: C. Stato, 11 dicembre 2013, n. 5943). Art. 2701 c.c.: Vizio relativo alla incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale l efficacia probatoria degrada a quella della scrittura privata
Efficacia dell atto pubblico Art. 2700 c.c. Prova legale, fino a querela di falso, della a) provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (non della qualità del pubblico ufficiale); b) di tutto ciò che è avvenuto di fronte al pubblico ufficiale (estrinseco) e non della veridicità delle dichiarazioni rese (intrinseco) L indicazione, contenuta nell atto notarile di compravendita, che il «pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto» non ha valore fidefacente fino a querela di falso poiché non esprime con assoluta certezza, in assenza di ulteriori elementi pure desumibili dall atto, l attestazione da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che la mancata indicazione delle modalità di esecuzione del pagamento - ossia se effettuato in contanti ovvero con assegni circolari o di conto corrente - portasse a ritenere che la clausola si riferisse solo alla dichiarazione delle parti del già avvenuto pagamento tra loro) - Cass. 27 novembre 2014, n. 25213.
La scrittura privata Art. 2702 ss. c.c. Art. 214 ss. c.p.c. Art. 474, 2 comma, n. 2, c.p.c.
La scrittura privata dall atto pubblico La provenienza: mentre l atto pubblico è redatto da un pubblico ufficiale, la scrittura privata è un documento formato privatamente.
L accertamento della sottoscrizione della scrittura privata Il riconoscimento L autenticazione La verificazione
Il riconoscimento della scrittura privata Art. 214 c.p.c. il disconoscimento Pur non richiedendo forme vincolate e sacramentali, il disconoscimento della sottoscrizione, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che chi figura come firmatario di una scrittura deve negare l autenticità della propria sottoscrizione, specificando, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi; ne deriva che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparente non la disconosca in modo formale, nella prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla produzione. - Cass. 21 novembre 2011, n. 24456. Art. 215 c.p.c. Il riconoscimento tacito 1)La scrittura si ha per tacitamente riconosciuta se la parte è contumace Correttivi: a) Il disconoscimento della scrittura da parte del contumace ex art. 293, 3 comma, c.p.c. b) Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250. 2) Mancato disconoscimento o mancata dichiarazione tempestiva di non conoscere la scrittura.
L autenticazione della scrittura privata L autenticazione costituisce atto pubblico - da un notaio o da altro pubblico ufficiale - art. 2703 c.c. Autenticazione delle sottoscrizioni anche ad altri fini - art. 2704 c.c. (cfr. effetto sostanziale: rendere la data certa e computabile riguardo ai terzi) N.B. Art. 474, 2 comma, n. 2, c.p.c.: le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute sono titoli esecutivi
La verificazione della scrittura privata (a seguito di disconoscimento) procedimento ex art. 216-220 c.p.c. In via principale In via incidentale Mancata comparizione senza giustificato motivo della parte che ha disconosciuto la scrittura riconoscimento della stessa (art. 219, 2 comma) Competenza del collegio che decide con sentenza (art. 220)
Efficacia della scrittura privata Art. 2702 c.c. prova legale sino a querela di falso, negli stessi termini dell atto pubblico se: - riconosciuta Il giudicato formatosi sul tacito riconoscimento della sottoscrizione di un testamento olografo non preclude la proponibilità della querela di falso avverso la medesima scheda testamentaria della quale si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione o dell intero contenuto al suo autore apparente, atteso che l avvenuto riconoscimento di una scrittura privata esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile. Cass. 23 dicembre 2014, n. 27353. - verificata ( art. 214-215 c.p.c.) - autenticata (art. 2703 c.c.)
Efficacia della scrittura privata in ordine alla data se indicata, la data è accertata con efficacia di prova legale fra le parti La scrittura deve avere data certa per essere opponibile a terzi Deve verificarsi una delle ipotesi previste dall art. 2704 c.c. 1) Autenticazione della scrittura 2) Registrazione della scrittura (ufficio del registro) 3) Fatto sopravvenuto che dà certezza sul fatto che la scrittura si sia formata successivamente 4) Riproduzione della scrittura in un atto pubblico
Querela di falso Art. 221 ss. c.p.c. - Procedimento relativo ad un fatto e non ad un diritto, finalizzato ad imputare al documento (atto pubblico, scrittura privata autenticata, non disconosciuta ex art. 215 o verificata ex art. 220) un falso ideologico o falso materiale - in via principale - in via incidentale (interpello art. 222) in qualunque stato e grado del processo, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (strumento utile anche per contestare una scrittura riconosciuta ) Atto introduttivo - La querela (art. 221) Forma: citazione o dichiarazione da unirsi al verbale Contenuto (a pena di nullità): elementi e prove della falsità Legittimazione attiva: la parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale Competenza del collegio (il g.i. può rimettere le parti al collegio e proseguire la trattazione) art. 225 Intervento obbligatorio del p.m. art. 221, 3 comma. La decisione: sentenza di rigetto o di accertamento della falsità del documento che è esecutiva solo se passata in giudicato
Querela di falso e processo penale Rapporti fra giudizio di falso civile e processo penale sullo stesso falso (eventuale): poiché l art. 75 c.p.p. prevede la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale soltanto per le azioni risarcitorie e restitutorie che nascono dal reato, la sospensione del giudizio di falso NON ha luogo e i due processi vanno avanti parallelamente (decisioni anche contrastanti, di accertamento del fatto) Il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un eliminazione dell efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge; la querela di falso di cui all art. 221 c.p.c. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all art. 295 c.p.c. e, considerata l efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell art. 654 c.p.p. Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524.