REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NOVARA SENTENZA. elettivamente domiciliato in Novara Dresso lo studio. che lo difend e rappresenta per delega in atti



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REPUBBLICA ITALIANA t IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, na^ HÈ pronunziato la seguente SENTENZA i-zteff.z {wwfu t t nella causa iscritta al n. 32312005 Ruolo Generale Controversia in materia di lavoro oromossa da: elettivamente domiciliato in Novara Dresso lo studio dell'a' che lo difend e rappresenta per delega in atti RICORRENTE CONTRO rappresentata e difesa dall'aw. o ed elettivamente domiciliata in Novara presso lo studio dell'aw. àer delega in atti Oggetto: licenziamento. RESISTENTE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da ricorso dedositato in data 15 aprile 2005. CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: come da memoria di costituzione depositata in data 24 giugno 2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 15 aprile 2005 r esponeva: -di aver orestato attività lavorativa alle dipendenze della..-;.r-.. --\'.. i ; * concessione dalle che svolge in appalto servizio di prelievo e consegna postale in \, con decorrenza dall'8 marzo 1999 ed inquadramento quale operaio di lll livello CCNL impres esercenti servizi oostali: - che in data 15 novembre 2004 la ditta contestaval ricorrente il mancato servizio oresso iwenuto in data 13 novembre 2004 alle ore 11.30 e disponeva la sospensione dal lavoro per la durata di 5 cinque giorni, invitandolo a fornire le proprie giustificazioni ex ad'7 L.30020; - che in data 16 novembre 2004 il ricorrente forniva a mezzo fax le proprie giustificazioni ed il 24 novembre 2004 il datore di lavoro comunicava il licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c., motivato in relazione a reiterati disservizi arrecati dal lavoratore nell'ambito delle proprie mansioni; - che il prowedimento licenziamento risultava illegittimo in quanto le motivazioni addotte a giustificazione del medesimo appalesavano contraddittorie ed indeterminate; ogni caso il ricorrente deduceva la mancanza di giusta causa o giustificalo motivo dell'atto di recesso. Tutto cio premesso. 'r conveniva in giudizio la ditta

affinché, previo accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli dala 24 novembre 2004, intervenisse condanna della ditta convenutalla riassunzione entro tre giorni o, in alternativa, versamento ''.-l -. '--iì/ 1 di sei mensilità ai sensi dell'art. 6 L. 604/66. Awerso tale atto si costituiva in giudizio parte convenuta contestando I'assunto attoreo e chiedendo la reiezione della domanda. Eccepiva parte convenuta la mancatallegazione agli atti di causa della prova dell' impugnazione del licenziamento entro il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/66. Contestava nel merito la fondalezza della domanda e produceva lettere di contestazione di addebiti formulati al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, circostanze in relazione alle quali chiedeva I'ammissione di prove testimoniali. Le prove testimoniali dedotte da pane convenuta non venivano ammesse non rawisandone I'opportunità attesi profili di illegittimità formale dell'atto di recesso dedotti da parte ricorrenled all'udienza in data 25 gennaio 2006, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo cui veniva data immediata lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte convenuta ha preliminarmente dedotto la omess allegazione agli atti di causa della prova dell'impugnazione licenziamento entro il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/66. All'udienza ex art. 420 c.p.c., parte ricorrente ha depositato lettera raccoru&(

mandata ricevuta dalla ditta,- in data 1 dicembre 2004, con la quale il lavoratore impugnava il recesso e contestualmente chiedeva la convocazione delle parti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Novara per il tentativo di conciliazione, di cui al verbale in atti. ll prowedimento di licenziamento, intimato al riconente con missiva del 24 novembre 2OO4, è stato pertanto tempestivamente impugnato nei termini ex art. 6 L. 604/66. Per quanto concerne il merito della controversia parte ricorrente ha dedotto profili di illegittimità formale dell'atto di recesso, attesa la contraddittorieta delle motivazioni addotte a giustificazione del medesimo. Tali censure appaiono fondate. ll datore di lavoro ha inviaîo al riconente in data 15 novembre 2004 telegramma del seguente tenore: " Oggetto: contestazionennesimo disservizio. ll giorno 13.11.2004"1a Sv. non si è presentata per il carico presso I'ufficio : a alle ore 1 1,30 creando gravi giacenze e danno a ì I \La si sospende dal servizio e dalla retribuzione per. I :- giomi 5. La si invita a fornire giustificazioni entro giorni 5." Ricevute le giustificazioni rese dal lavoratore la Ditta I comunicava in dada 24 novembre 2OO4 al medesimo il licenziamento con la seguente motivazione: "Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art. 21 19 c.c.. Facciamo seguito alla nostra del 15 novembre 2004 con cui le veniva contestato I'ennesimo disservizio arrecato alla no-

stra cliente, società I oer comunicarle che non intendiamo accettare le giustificazioni da Lei presentate con raccomandata a.r. 16,11.2004, in quanto del tutto irrilevanti e comunque non rispondenti a verità. Atteso che il predetto gravissimo episodio non rappresenta che l'ultimo di una lunga serie di infrazioni disciplinarmente rilevanti da Lei commesse ',.4. "t I e considerata, pertanto la recidiva da parte Sua nella mancanze disciplinari di cui all'art.45 CCNL Servizi Postali In Appalto, nonché I'art. 2119 codice civile, Le comunichiamo la decisione di intimarle, come con la presente Le intimiamo, il licenziamento per giusta causa con effetto immediato. La scrivente impresa formula la più ampia riserva di proporre azione risarcitoria nei Suoi confronti, per tutti idanni patiti e patiendi in conseguenza della condotta da Lei tenuta in occasione di tutti gli episodi contestati". ll licenziamento è stato intimato in relazione all'eoisodio relativo al disservizio verificatosi in data 13 novembre 2004, citato nella lettera di contestazione del 15.11.2004, quale "l'ultimo di una lunga serie di infrazioni disciplinari..." e pertanto con riferimento alla recidiva nell'attuazione dei suddetti accadimenti. La recidiva chiaramente invocata nel prowedimento recesso, quale e- lemento costitutivo, non viene in alcun modo specificata, contrawenendo all'obbligo di specificità dei motivi del licenziamento. Nella fattispecie, sia nella lettera di contestazione sia nel prowedimento recesso, manca ogni riferimento ai precedenti disciplinari o a precedenti comunicazioni scritte al

favoratore, fatta eccezione per la contestazione del 15 novembre 2004. La giurisprudenza ha, infatti, costantemente affermato il necessario carattere della specificità della contestazione degli addebiti che, assolvendo allo scopo di consentire al lavoratore incolpato una immediata ed adeguata difesa, non solo deve contenere la non equivoca manifestazione dell'intenzione datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito (* prwista dalla legge n. 604 del 1966, con la conseguente conî.. disciplinare ma deva anche essere sufficientemente specifica. Ne consegue la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato a./<ùt Per quanto concerne le conseguenze risarcitorie parte convenuta ha infine dedotto la mancata produzione da parte del ricorrente del contratto collettivo di settore o dei prospetti paga, tale da non consentire la quantificazione delle pretese economiched in particolare il parametro retributivo sulla base del quale determinare il risarcimento del danno. A dguardo, tuttavia, si osserva come non sia oggetto di contestazione nel presente giudizio l'inquadramento effettuato dalla ditta convenuta e che gli elementi reùibutivi siano evincibilin riferimento alle disposizioni economide dd confatto collettivo già applicato dalla ditta convenuta ed ai prospeili paga dalla medesima consegnati al lavoratore. Abd *nff a i limfi aziendali della ditta convenuta deve ritenersi applicabile la dnnaddb Dita alla riassunzione di entro il termine di,*tl

tre giorni, o in mancanza, al risarcimento del danno in favore del lavoratore con la corresponsione di un'indennità che appare equo determinare, attesi i parametri tutti indicati dall'art. I citata legge, ed in particolare le dimensioni aziendali. I'anzianità di servizio e le motivazioni del licenziamento in importo pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, olke interessi sulla somma rivalutata. Le spese, liquidate come da dispositivo, séeuoro: il cfiterio Oetta sdéóomoenza. Sentenza per legge prowisoriamente esecutiva. ll Giudice del Lavoro; P.O.M. Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per legge prowisoriament esecutiva: Dichiara la illegittimità del licenziamento inlimato a í Dichiara tenuta e condanna Ia società convenuta a riassumere il riconente entro il termine di tre giorni, o in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna parte convenuta al pagamento a favore del ricorrente delle sp sedi lite che liquidain lire 1.500 perdiritti ed onorari, oltre al 12,50% per sp se generali, IVA e Cpa. ltloì,ra, 25 gennaio 2006. IL GIUDICE Dr,sso M, Gqbiella Mhîianl Ò^"Pl ftrs-\-' o