Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Edizione 2008

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1 Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE Edizione 2008

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3 3 Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE Edizione 2008

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5 La Direttiva Macchine: 2006/42/CE 5 Presentazione Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/42/CE che sostituirà la Direttiva Macchine 98/37/CE. La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione per predisporre le opportune misure di adeguamento entro la data di applicazione obbligatoria. FEDERMACCHINE, tramite il proprio Gruppo Tecnico, ha ritenuto utile rendere disponibile la presente guida al fine di facilitare l operato dei soci delle Associazioni Federate. La guida non tratta tutti gli aspetti inerenti la Direttiva Macchine, che già sono oggetto di numerose guide e pubblicazioni, ma si sofferma unicamente sulle novità più significative contenute nella Direttiva 2006/42/CE. In appendice viene anche fornito un raffronto, con evidenziate le differenze fra i testi delle due regolamentazioni: 2006/42/CE e 98/37/CE.

6 6 INDICE Introduzione 7 1. CAMPO DI APPLICAZIONE (articolo 1) 8 2. DEFINIZIONI (articolo 2) Macchina Macchine complesse (articolo 2) Attrezzatura intercambiabile (articolo 2) Componente di sicurezza (articolo 2) Accessori di sollevamento (articolo 2) Catene, funi e cinghie (articolo 2) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (articolo 2) Quasi macchine (articolo 2) Immissione sul mercato, messa in servizio (articolo 2) Fabbricante, mandatario (articolo 2) Norma armonizzata (articolo 2) e presunzione di conformità (articolo 7) LIBERA CIRCOLAZIONE (articolo 6), SORVEGLIANZA DEL MERCATO (articolo 4, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 17, articolo 19) E SANZIONI (articolo 23) IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DELLE MACCHINE (articolo 5) Procedura di valutazione conformità per macchine non da Allegato IV (articolo 12) Procedura di valutazione conformità per macchine da Allegato IV (articolo 12) Fascicolo tecnico (Allegato VII A) Considerazioni sulle macchine complesse Informazioni, avvertenze, istruzioni per l uso (Allegato I, punto 1.7) Informazioni e avvertenze sulla macchina (Allegato I, punto 1.7.1) Avvertenze in merito ai rischi residui (Allegato I, punto 1.7.2) Marcatura delle macchine (Allegato I, punto 1.7.3) Istruzioni (Allegato I, punto 1.7.4) Dichiarazione CE di conformità (Allegato II, 1.A) Marcatura CE (articolo16, articolo 17, Allegato III) Esame CE di tipo (Allegato IX) Garanzia Qualità Totale (Allegato X) Organismi Notificati (articolo 14, Allegato XI) DISPOSIZIONI PER LE QUASI MACCHINE (articolo 13) Procedure per l immissione sul mercato Documentazione tecnica pertinente Istruzioni per l assemblaggio Dichiarazione di incorporazione (Allegato II, 1.B) REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 38 Requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I) 38 APPENDICE 55

7 Introduzione A 8 anni dall entrata in vigore della versione ricodificata della Direttiva Macchine (98/37/CE), la Commissione Europea ha pubblicato il testo della Direttiva Macchine 2006/42/CE. I tempi previsti di applicazione sono i seguenti: - 29 giugno 2006, entrata in vigore; - entro il 29 giugno 2008, recepimento nazionale; - dal 29 dicembre 2009, applicazione obbligatoria. In tabella 1 sono riportate alcune indicazioni in merito alle scadenze e alla validità delle nuove procedure. Pertanto è importante sottolineare che non è previsto un periodo transitorio di coesistenza delle due Direttive poiché le nuove disposizioni entreranno in vigore il 29 dicembre 2009, data in cui contemporaneamente verrà abrogata la Direttiva 98/37/CE. Fanno eccezione gli apparecchi portatili a carica esplosiva e le altre macchine ad impatto, per i quali è previsto un periodo transitorio fino al 29 giugno Come affermato dalla Commissione, dal punto di vista legale e formale ciò comporta che per l immissione sul mercato sarà possibile far riferimento alla Direttiva 2006/42/CE unicamente dal 29 dicembre Tuttavia dal punto di vista pratico e tecnico, i costruttori già ora dovrebbero valutare le modalità di progettazione delle proprie macchine per adattarle, ove necessario, ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE, in modo da non trovarsi in ritardo alla scadenza del 29 dicembre Secondo la Commissione europea, infatti, una macchina che soddisfa la Direttiva 2006/42/CE continua comunque ad essere conforme anche alla Direttiva 98/37/CE. 7 Tabella1: Prospetto delle scadenze relative all'applicazione della Direttiva 2006/42/CE Applicazione/Validità Direttiva 98/37/CE Applicazione/Validità Direttiva 2006/42/CE (per le macchine ad impatto dal 29/6/2011) Adeguamento delle macchine ai RES della Direttiva 2006/42/CE Adeguamento delle norme armonizzate (e eventuale stesura di nuove norme) Revisione delle certificazioni di esame CE di tipo Notifica degli organismi per certificazione garanzia qualità totale Possibilità di avviare la procedura di garanzia qualità totale Validità delle nuove certificazioni e delle nuove dichiarazioni 9 giugno giugno giugno dicembre giugno 2011 pubblicazione Dir.2006/42/CE ulla Gazzetta dell'unione Europea entrata in vigore (per gli stati membri) Dir.2006/42/CE termine ultimo per recepimenti nazionali applicazione Dir.2006/42/CE abrogazione Dir.98/37/CE termine periodo transitorio per macchine ad impatto

8 8 In merito ai contenuti, la Direttiva 98/37/CE nulla aggiungeva o modificava rispetto alle precedenti Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, che costituivano il corpo della Direttiva Macchine. La Direttiva 2006/42/CE costituisce invece, a tutti gli effetti, la revisione della Direttiva Macchine. In effetti nel testo si parla specificatamente di rifusione, con ciò intendendosi la ricomprensione nel nuovo documento sia della direttiva 98/37/CE, sia delle varie direttive modificative ed integrative della stessa sia delle nuove disposizioni adottate dalla Comunità nel settore specifico.tale revisione rientra nell ambito più generale di reimpostazione del cosiddetto nuovo approccio che è stato (e continua a essere) il modello di riferimento per la definizione delle Direttive di prodotto in ambito europeo. Lo scopo rimane il medesimo già evidenziato nella guida sull'applicazione delle direttive nuovo approccio : L Unione europea ha concepito strumenti originali ed innovativi per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Tra essi, un posto d'onore è riservato al nuovo approccio alla regolamentazione dei prodotti e all'approccio globale alla valutazione della conformità. Il filo che unisce questi approcci di tipo complementare è il fatto che entrambi riducono all'essenziale l'intervento pubblico e lasciano all'industria la più ampia scelta possibile delle modalità per soddisfare gli obblighi pubblici che le incombono. Con l attività di revisione la Commissione ha voluto, in particolare, correggere e migliorare i vari aspetti ritenuti poco chiari, che avevano generato non pochi problemi in sede di recepimento nazionale da parte dei vari Stati Membri, e rivedere le procedure di valutazione della conformità, al fine di meglio equilibrare gli obiettivi di sicurezza e salute delle persone con quelli di competitività dell industria europea. La Commissione, con la reimpostazione del nuovo approccio e con l attività di revisione che vede coinvolte varie Direttive di prodotto, ha voluto anche riportare l attenzione sul sistema europeo, che si vorrebbe diventasse, sempre più, un riferimento a livello mondiale. Entrando nel merito dell esame della Direttiva 2006/42/CE, in sintesi gli interventi introdotti hanno contribuito a: - meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva Macchine; - definire in maniera più dettagliata determinati concetti, posizioni soggettive, ed attività, che non erano così trattati nella precedente versione; - adeguare e completare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di tutela della salute; - semplificare le procedure di Valutazione della Conformità; - rafforzare i meccanismi di Sorveglianza del mercato e di cooperazione tra Stati Membri; - rafforzare i meccanismi di Controllo sull operato degli organismi notificati; - prevedere l adozione da parte degli Stati Membri di un sistema sanzionatorio specifico. Nel seguito sono riportati i commenti, redatti dal Gruppo Tecnico di FEDERMACCHINE, sulle novità più significative contenute nella Direttiva 2006/42/CE. L'obiettivo è unicamente quello di agevolare il costruttore nell analisi di un testo complesso e articolato, che richiede un attenta valutazione da parte di tutti gli interessati. I commenti non hanno peraltro valore legale e saranno utilmente integrati con futuri contributi di esperti o sulla base di indicazioni del mercato o con riferimento ad altre guide in via di pubblicazione in ambito europeo. In merito si informa che è in fase di stesura una guida della Commissione Europea. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE (articolo 1) A differenza della Direttiva 98/37/CE, che formalmente si applicava alle macchine (comprese le attrezzature intercambiabili) e ai componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente (rispetto alla macchina) sul mercato, la Direttiva 2006/42/CE si applica a: - macchine; - attrezzature intercambiabili; - componenti di sicurezza; - accessori di sollevamento; - catene, funi e cinghie;

9 - dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; - quasi-macchine. Per espressa previsione dell articolo 2 della Direttiva 2006/42/CE tutti i prodotti citati, ad esclusione delle quasi-macchine, si considerano macchine ai fini del testo della Direttiva. Viene quindi modificata la definizione di macchina, rispetto a quella presente nella precedente direttiva, e, in tale definizione, vengono ricompresi anche prodotti diversi dalle macchine in senso proprio: anche a questi prodotti è quindi applicabile la nuova direttiva. Entrambi gli articoli 1 e 2 sono necessari per definire il campo di applicazione della Direttiva; le definizioni che non riguardano il campo di applicazione sono solo quelle incluse nelle lettere dalla h) alla l) dell articolo 2 (immissione sul mercato, fabbricante, mandatario..). L articolo 2, in particolare, fornisce poi una serie di definizioni ulteriori (incluse nelle lettere dalla h) alla l), e non esattamente previste nella precedente versione), utili per chiarire aspetti di applicazione della direttiva, rilevanti, particolarmente, sotto un profilo sia tecnico che giuridico (ad esempio: immissione sul mercato, fabbricante, mandatario ). Relativamente alle varie voci considerate nel campo di applicazione, non si segnala nessuna novità per le attrezzature intercambiabili, in quanto erano già comprese nella definizione di macchina della Direttiva 98/37/CE. Anche per quanto riguarda gli accessori di sollevamento questa operazione appare puramente formale in quanto la Direttiva n. 98/37/CE, all Allegato 1, punto 4 (operazioni di sollevamento) definiva già requisiti essenziali di sicurezza da rispettare per gli accessori di sollevamento, fra cui la marcatura CE. Diverso è invece il caso delle catene, funi e cinghie; questi prodotti infatti, quando sono progettati e costruiti per diventare parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento, sono soggetti alla marcatura CE. Nella Direttiva n.98/37/ce è previsto unicamente un marchio (laddove le catene, funi e cinghie non fanno parte di un insieme) oppure, se la marcatura è materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e l identificazione della relativa attestazione. Nella Direttiva 98/37/CE la marcatura CE non viene quindi espressamente richiesta per le catene, funi e cinghie vendute separatamente, ma viene prevista sull insieme, qualora la catena, fune, cinghia sia fornita ad es. come parte di un paranco o di una braca. Tra le macchine di nuova introduzione nel campo di applicazione della Direttiva, si segnalano gli ascensori da cantiere, gli apparecchi portatili a carica esplosiva e gli apparecchi di sollevamento per le persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s (esclusi dalla Direttiva Ascensori). Importante la precisazione per cui le quasi-macchine rientrano, a tutti gli effetti, nell ambito di applicazione della Direttiva Macchine, con specifiche procedure per l immissione sul mercato e la libera circolazione. Circa le esclusioni, per quanto di interesse delle aziende associate a FEDERMACCHINE, si evidenzia, all articolo 1, par. 2, lett.k, l elenco di alcuni prodotti elettrici ed elettronici disciplinati dalla Direttiva 2006/95/CE (ex Direttiva 73/23/CEE). Tale elenco comprende anche le macchine ordinarie da ufficio, le apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione (es. quadri elettrici) e i motori elettrici. In merito ai quadri elettrici è comunque opportuno ricordare che, quando incorporati in macchine, devono essere realizzati in modo da consentire la soddisfazione dei requisiti di sicurezza applicabili alla macchina. L esclusione avviene quindi per tipologia di prodotto e non più per rischio prevalente, come era previsto dalla Direttiva 98/37/CE: ne consegue che, con la Direttiva 2006/42/CE, una macchina non espressamente esclusa ai sensi dell articolo 1, par. 2, lett.k risulta soggetta all applicazione della Direttiva Macchine, anche se i rischi sono esclusivamente o prevalentemente di origine elettrica. E inoltre opportuno precisare, per espressa previsione dell Allegato1, punto 1.5.1, che le macchine che presentano rischi elettrici, non escluse ai sensi della lett. k di cui sopra, devono rispettare i requisiti di sicurezza di entrambe le Direttive (Macchine e Bassa Tensione), ma dal punto di vista procedurale si applicano esclusivamente le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE. Da ciò deriva, stando a quanto riportato nella guida europea alla Direttiva Bassa Tensione (Guidelines on the application of Directive 2006/95/EC), edita nell agosto 2007, che il macchinario alimentato con una tensione rientrante nei limiti della Direttiva Bassa Tensione 9

10 10 deve soddisfare gli obiettivi di sicurezza di tale Direttiva, ma nella dichiarazione CE di conformità non è più necessario che compaia il riferimento alla Direttiva Bassa Tensione. Tra le altre esclusioni si citano: - "i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria"; - questa esclusione consente, ad esempio: - al costruttore della macchina originaria di fornire i componenti di sicurezza, come parti di ricambio (in particolare, quei componenti che non sono normalmente immessi separatamente sul mercato perché fabbricati e integrati dal costruttore nelle proprie macchine) senza dover applicare le procedure della Direttiva Macchine 2006/42/CE (marcatura CE, dichiarazione CE di conformità, ecc.); - all utilizzatore di acquistare dal costruttore della macchina originaria, i componenti di sicurezza come parti di ricambio, anche se non marcati CE, e di utilizzarli per le operazioni di manutenzione e riparazione, senza la perdita di validità della dichiarazione CE di conformità originale (rif. Allegato II, 1 ). Questa condizione è valida unicamente se l utilizzatore segue le istruzioni del fabbricante. In questo contesto, il termine identico è inerente alla funzione e alle prestazioni di sicurezza dei componenti di sicurezza, per cui è possibile (ad esempio) sostituire un componente di sicurezza di prima generazione con un componente di sicurezza di seconda generazione fornito dallo stesso costruttore. - le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori. In molti casi è necessario che il costruttore possa adoperare o provare la macchina, o sue parti, durante le attività di sviluppo, costruzione, assemblaggio, installazione, regolazione e valutazione, prima della immissione sul mercato o della messa in servizio della macchina finale. Ad esempio, nel caso di grandi macchine di stampa utilizzate per la produzione di giornali, vi è la necessità di installare prototipi (solitamente presso un potenziale cliente) al fine di provare la macchina, non finita, nelle condizioni reali (quali l uso di vari tipi di qualità di carta, lavoro nelle condizioni di temperatura e umidità dell ambiente di destinazione, ecc.). Durante queste attività, eseguite su prototipi, pre-serie o, in generale, su macchine non finite, il personale del costruttore si trova ad operare con alcune protezioni (ripari, porte, ecc.) o misure di sicurezza non ancora realizzate o attive. La Direttiva 98/37/CE, così come la Direttiva 2006/42/CE, non si rivolge espressamente ai prototipi, alle pre-serie e alle macchine non finite. Queste macchine sono infatti, per definizione, ancora in fase di sviluppo o il processo di fabbricazione non è ancora terminato (pertanto, ad esempio, il fascicolo tecnico non è completo e non sono marcate CE, perché non ancora conformi a tutti i requisiti applicabili della Direttiva Macchine); le macchine in questa fase non sono quindi da intendersi come immesse sul mercato o messe in servizio così come definito nell art. 2 punti h), k) della Direttiva 2006/42/CE. Le attività eseguite (presso il costruttore o presso il, potenziale, cliente) su prototipi, pre-serie e macchine non finite come parte del processo di sviluppo e fabbricazione della macchina non devono comportare la disponibilità della macchina per l utilizzatore. Durante queste attività devono essere adottate tutte le misure necessarie e adeguate per assicurare la protezione delle persone. Inoltre, il personale coinvolto in queste attività deve essere addestrato e adeguatamente sorvegliato. 2. DEFINIZIONI (articolo 2) 2.1. Macchina Alla definizione di macchina sono state apportate modifiche e integrazioni; la nuova definizione è la seguente: - insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

11 - insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, - insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, - insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, - insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta I primi tre trattini vanno a modificare o chiarire il concetto di macchina, attualmente riportata al primo trattino della Direttiva n. 98/37/CE. In particolare si evidenzia la eliminazione delle seguenti frasi : 1. ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc.,.. 2. segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale. Circa il punto 1), ovvero la presenza di azionatori, è stata aggiunta la frase insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta; si ritiene che tale modifica sia stata motivata dalla necessità di chiarire in modo inequivoco che le macchine destinate ad essere equipaggiate con un sistema di azionamento ma immesse sul mercato prive di tale sistema rientrano comunque nella definizione di macchina e non sono quindi da considerarsi quasi-macchine soggette alla dichiarazione di incorporazione. La definizione contenuta nel primo trattino rappresenta una modifica piuttosto importante rispetto alla definizione presente nella precedente direttiva, e permette di individuare due situazioni: un insieme equipaggiato di un sistema di azionamento, ed un sistema destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento. Nessun problema pare porsi per la prima situazione, mentre un po più delicata si pone la seconda in merito alla esatta individuazione del concetto di macchina. Il sistema privo di equipaggiamento ma destinato (da intendersi, come necessariamente obbligato) ad essere dotato di un sistema di azionamento per poter funzionare, è quindi a tutti gli effetti, una macchina, ed è da distinguersi nettamente dagli insiemi che non hanno una loro destinazione d uso determinata, cioè che non sono in grado di garantire una applicazione ben determinata e definiti come quasi macchine. Dal punto di vista pratico, il termine destinato ad essere equipaggiato comporta per il costruttore la necessità di progettare la macchina affinché sia facilmente integrabile con il sistema di azionamento, di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta scelta e installazione del sistema di azionamento, di analizzare e gestire a livello di informazione tecnica di prodotto (istruzioni per l uso) i rischi connessi alle operazioni di installazione. La dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante della macchina appartenente alla categoria in discorso, coprirà la macchina così come consegnata in originale (ovvero priva del sistema di azionamento) unitamente alle specifiche e alle indicazioni fornite con le istruzioni per l uso e l installazione. Non coprirà invece il sistema di azionamento scelto e installato dall utilizzatore. In considerazione della criticità di tale situazione, è opportuno che dai documenti contrattuali emerga in modo chiaro la volontà del cliente di acquistare la macchina senza il sistema di azionamento, i limiti della fornitura e le responsabilità dell acquirente. Pertanto per queste macchine, in base alla Direttiva 2006/42/CE, le responsabilità possono ripartirsi fra vari soggetti: fabbricante della macchina senza sistema di azionamento, fabbricante del sistema di azionamento, assemblatore, ecc. Infatti in questi casi, quando non è il fabbricante stesso a fornire e a montare il sistema di azionamento sulle macchine commercializzate, è impossibile garantire, ad esempio, l efficacia delle misure per ridurre il rumore e le vibrazioni, l efficienza del sistema di controllo, il rispetto dei tempi di arresto e/o di frenatura, salvo che l utilizzatore non rispetti pienamente tutte le specifiche e indicazioni fornite dal fabbricante. 11

12 12 Sempre con riferimento al primo trattino della Direttiva 2006/42/CE, si segnala infine un probabile refuso: solidamente invece che solidalmente come previsto in precedenza; il testo in inglese prevede semplicemente..which are joint toghether... Circa il punto 2), la modifica non risulta particolarmente significativa in quanto la frase aveva carattere puramente esemplificativo. Ovviamente tali esempi applicativi restano comunque validi. Sempre con riferimento alla definizione di macchina riportata nella Direttiva 2006/42/CE, al secondo trattino, la Direttiva cita che sono da considerarsi macchine anche gli insiemi di cui al primo trattino al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento. Ovviamente ciò non toglie che il fabbricante della macchina debba fornire indicazioni utili per un collegamento sicuro. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcuni sistemi e componenti/elementi la cui mancanza a nostro avviso non ha alcuna rilevanza ai fini del concetto di macchina: - sistemi di azionamento elettrici, idraulici, pneumatici, ecc. - quadri di controllo semplice (marcia, arresto) - rampa gas - sistema di alimentazione (quadri di alimentazione e/o trasformatori/ autotrasformatori di ingresso) - fondazioni, pensiline, passerelle e in generale mezzi di accesso alle macchine. Il terzo trattino introduce un ulteriore definizione di macchina che, sempre in un ottica di chiarimento interpretativo rispetto al passato, fa rientrare nella definizione di macchina anche l insieme pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione. Si tratta ad esempio, a nostro avviso, delle gru su carro, carri ponte, trasbordatori, AGV, LGV. Il quinto trattino della nuova definizione di macchina evidenzia il concetto che sono da considerarsi macchine gli insiemi di parti o di componenti destinati al sollevamento di pesi, la cui fonte di energia è unicamente la forza umana. Si può trattare, ad esempio, delle carrucole paranchi a mano, martinetti, ecc Macchine complesse (articolo 2) Nella Direttiva 2006/42/CE, il concetto di macchine complesse viene ricondotto a quello più semplice di macchine costituite da più macchine o quasi-macchine. Infatti il quarto trattino della definizione di macchina cita: - insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, La definizione di fatto non contiene novità rispetto alla Direttiva 98/37/CE. Resta comunque il problema di definire cosa sia la valutazione dei rischi di una tale macchina o meglio come debba essere costituita. Per tali aspetti vedere il punto 4.3 relativo al fascicolo tecnico Attrezzatura intercambiabile (articolo 2) Nella Direttiva 2006/42/CE rientrano in tale voce le attrezzature tipicamente destinate ad essere immesse sul mercato e che, quando assemblate dall operatore sulla macchina base, modificano la funzione della macchina o apportano una nuova funzione. La Direttiva 2006/42/CE esclude gli utensili, ma non cita più l esclusione delle parti di ricambio Componente di sicurezza (articolo 2) La definizione sostanzialmente conferma quella precedente, con l unica precisazione che un componente di sicurezza, per essere tale, non deve essere indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la mac-

13 china o che per tale funzione (non di sicurezza) può essere sostituito con altri componenti. Quindi se un componente esplica, oltre ad una funzione relativa alla macchina, anche una funzione di sicurezza esso è un componente di sicurezza. Laddove la funzione del componente non sia immediata ed esplicita, e tale da escluderne ogni altra, la valutazione circa la funzione medesima, compete comunque al fabbricante della macchina, nel senso che se egli attribuisce al componente lo scopo di garantire o contribuire a garantire la sicurezza della macchina, quel componente sarà da considerarsi di sicurezza. 13 Resta invariato il principio per cui i componenti di sicurezza sono assoggettati alla Direttiva unicamente se immessi sul mercato separatamente dalla macchina. E stato riportato, in Allegato 5 alla Direttiva, un elenco indicativo di componenti di sicurezza. Sebbene non esaustivo, tale elenco è previsto per definire in modo univoco nei vari paesi della U. E. i componenti da considerare. Per i componenti di sicurezza forniti come parte di ricambio vedere il punto 1 della presente guida Accessori di sollevamento (articolo 2) La definizione di accessori di sollevamento introdotta nella Direttiva 2006/42/CE è mutuata dalla definizione contenuta al punto lett. a) e lett. b) della Direttiva 98/37/CE. Come per i componenti di sicurezza, questi accessori sono da considerarsi assoggettati autonomamente alla Direttiva soltanto qualora immessi sul mercato separatamente Catene, funi e cinghie (articolo 2) La definizione introdotta è nuova e cita catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento. La definizione non distingue il caso del componente immesso sul mercato dal caso del componente messo in servizio: ne deriva quindi che sia le catene, funi e cinghie acquistate dal mercato, sia quelle eventualmente realizzate dal costruttore della macchina ed integrate nei propri prodotti, devono comunque essere marcate CE e corredate della dichiarazione CE di conformità Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (articolo 2) Anche questa definizione è nuova, e riguarda componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto. Questi dispositivi e i loro ripari sono elencati in Allegato IV Quasi-macchine (articolo 2) Le quasi-macchine vengono definite come: - insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva. Tale definizione, che non era presente nella Direttiva n. 98/37/CE, si presume sia stata inserita allo scopo di chiarire e meglio identificare le casistiche di prodotti che possono costituire oggetto della dichiarazione di incorporazione (riferimento Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte 1, punto B). Nella Direttiva n. 98/37/CE il riferimento in proposito è contenuto unicamente all art.4 comma 2 che ha ingenerato nella prassi applicativa qualche problema, anche a causa della sua formulazione letterale non del tutto chiara ovvero: Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di macchine destinate, per

14 14 dichiarazione di cui all' Allegato II, punto B, del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine onde costituire una macchina cui si applichi la presente Direttiva, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente. Con la nuova definizione si chiarisce in modo inequivocabile che le quasi-macchine sono insiemi che da soli non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata, elemento che prima non era chiaramente identificato. La mancanza di un applicazione ben determinata e la destinazione d uso che prevede sempre l incorporazione con altre macchine o quasi-macchine o apparecchi, sono gli elementi sostanziali che qualificano sotto il profilo giuridico la quasi-macchina. Per sua natura, la quasi-macchina è quindi unicamente destinata all incorporazione o assemblaggio con altre macchine, quasi-macchine o apparecchi, per costituire una macchina ai sensi della direttiva con esclusione di qualsiasi altro scopo. Un sistema di azionamento (ad esempio, un motoriduttore o gli azionamenti idraulici, pneumatici) è considerato essere una quasi-macchina. Tutto ciò premesso, si sottolinea che la nuova definizione di quasi-macchina di fatto traspone sul piano giuridico un concetto già ampiamente delineato e analizzato grazie alle interpretazioni fornite dalla Commissione Europea in questi anni. In particolare è opportuno ricordare che: - tra gli insiemi da prendere in considerazione figurano quelli meccanizzati che, stando ai commenti, a suo tempo forniti nella guida della Commissione Europea, sono quelli che possono soddisfare i principali criteri tecnici applicabili ad una macchina. Gli insiemi in questione possono essere dotati di azionatori, di circuiti di comando o di alimentazione; nella maggior parte dei casi non dispongono di organi di comando autonomi. I componenti elementari, od anche i sottoinsiemi semplici, quali un cuscinetto a sfera, un elemento di fissaggio non sono abbastanza complessi da poter essere considerati delle quasi-macchine; - circa il concetto di applicazione ben determinata, la Commissione aveva già espresso indicazioni in proposito attraverso l interpretazione della precedente formulazione salvo che possano funzionare in modo indipendente, laddove si precisava che il concetto di sottoinsieme poteva riguardare parti di macchine che non hanno un applicazione determinata o nelle quali l applicazione non ha una funzione propria (ad esempio far girare l albero motore non qualifica di per sé un applicazione ben determinata). Con la nuova definizione si chiarisce, inoltre, che le macchine destinate ad un insieme complesso o all impiego in una linea automatizzata, ma che possono anche essere isolate e funzionare autonomamente con un operatore (quindi dotate di funzione propria, ovvero in grado di svolgere un applicazione ben determinata) non possono circolare conformemente al regime di cui all Allegato II parte 1, lettera B). 2.9.Immissione sul mercato, messa in servizio (articolo 2) Queste definizioni costituiscono una novità nel senso che non erano presenti nel testo della Direttiva 98/37/CE, anche se la Commissione UE aveva già fornito, nella guida europea, alcune interpretazioni (al concetto di commercializzazione e di messa in servizio) a commento dell articolo 2 par.1 della Direttiva 98/37/CE laddove si cita Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le macchine e...possano essere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se non pregiudicano. Sotto questo profilo non sono da evidenziare novità sostanziali, fatta salva l estensione alle quasi-macchine. In ogni caso: - in merito alla immissione sul mercato, essa viene definita come prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione, si ritiene opportuno sottolineare che non tiene conto della previsione introdotta dallo Stato Italiano nel DPR 459/1996, che comprende nel concetto di immissione sul mercato anche le macchine messe a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell ordinaria e straordinaria

15 manutenzione, con i conseguenti obblighi connessi ad una nuova marcatura CE della macchina. Ciò nonostante si ritiene che interventi nelle caratteristiche e prestazioni della macchina (fatti salvo quelli unicamente destinati al miglioramento della sicurezza) tali da comportare una variazione significativa delle condizioni di rischio, così come una modifica prestazionale e/o funzionale della macchina, rispetto alle caratteristiche originarie, configurino una macchina nuova o parzialmente nuova e quindi richiedano l applicazione della Direttiva Macchine. - Per quanto riguarda il concetto di messa in servizio, è opportuno evidenziare che, sia rispetto alle interpretazioni fornite dalla Commissione, sia rispetto a quanto indicato nel DPR 459/1996, la messa in servizio non indica semplicemente il primo utilizzo della macchina all interno della Comunità, bensì il primo utilizzo conforme alla sua destinazione, intendendosi con ciò non solo l uso corretto, ma anche le operazioni di montaggio, installazione, ecc. necessarie al funzionamento della macchina. Il concetto di messa in servizio è infatti correlato alle operazioni richieste affinché la macchina possa poi funzionare ed essere utilizzata in condizioni di sicurezza (dalla guida europea sulla Direttiva macchine 98/37/CE). Queste operazioni sono quelle che si effettuano presso la sede dell utilizzatore e che consentono l uso sicuro della macchina o, in senso più generale, ogni relazione materiale con la macchina, che deve avvenire in condizioni di sicurezza. Se tali operazioni non vengono eseguite correttamente, ne può derivare un rischio per le persone esposte. Con riferimento al termine uso corretto si richiamano anche i contenuti dell art. 4, relativo alla sorveglianza del mercato, laddove si afferma che le macchine possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Ne deriva che un uso non conforme o non corretto ragionevolmente prevedibile, determina l impossibilità della messa in servizio o la necessità di modifiche progettuali e costruttive per rendere la macchina conforme alla Direttiva, in relazione alle nuove modalità d uso. Si evidenzia peraltro che variazioni o modifiche della destinazione d uso originale della macchina (così come definita nella documentazione fornita dal costruttore) possono determinare una nuova immissione sul mercato o una nuova messa in servizio; in questo caso si dovrà provvedere ad una nuova marcatura CE della macchina (si veda anche art. 1 comma 3, comma 4 del DPR 459/96) Fabbricante, mandatario (articolo 2) La definizione di fabbricante non era presente nella direttiva 98/37/CE, e la qualifica di fabbricante poteva desumersi unicamente in base alle interpretazioni della Commissione, o, indirettamente, sulla base delle indicazioni fornite in diversi punti del testo della direttiva 98/37/CE (vedere in particolare l articolo 8, paragrafo 7 della Direttiva n. 98/37/CE). ivi incluso il concetto che trattasi di fabbricante anche chi immette sul mercato o mette in servizio la macchina per uso personale ed anche il produttore di quasi-macchine E importante comunque ribadire che in mancanza di un fabbricante, come indicato espressamente nella Direttiva 2006/42/CE, diventa fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina. La definizione è peraltro meritevole di rilievo laddove prevede la qualifica specifica per il soggetto che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina: nessun problema interpretativo si pone nel caso in cui progettista e costruttore, realizzatore della macchina siano lo stesso soggetto; un problema può porsi, invece, nel caso in cui i due soggetti siano diversi. E abbastanza frequente, nella pratica, che un azienda predisponga ed elabori il progetto di macchina, di cui affida interamente la costruzione ad un altro soggetto. Orbene, anche se questa azienda, si è limitata a progettare la macchina, se poi apparirà come produttrice della stessa (apponendo, nel caso, il proprio marchio di fabbrica sul prodotto), essa dovrà qualificarsi fabbricante ai sensi della direttiva 2006/42/CE. Particolarmente rilevante risulta essere la nuova definizione di mandatario, che viene qualificato come il soggetto che abbia ricevuto dal fabbricante della macchina o della quasi-macchina mandato scritto per eseguire a suo nome, in toto o anche parzialmente, gli adempimenti e formalità previsti dalla Direttiva. Con la Direttiva 2006/42/CE sembra quindi possibile delegare al mandatario molte più funzioni, anche di carattere tecnico.

16 Norma armonizzata (articolo 2) e presunzione di conformità (articolo 7) La definizione di norma armonizzata, per quanto di nuova introduzione, non presenta significative novità sul piano sostanziale, salvo il richiamo, ai fini della presunzione di conformità, alle norme il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea e non alle trasposizioni nazionali; è stato inoltre cancellato il riferimento alle specifiche tecniche nazionali. Diverse sono invece le procedure previste dagli articoli 8 e 9 (vedere paragrafo successivo) per le situazioni in cui le norme armonizzate non rispettino i requisiti essenziali di cui all Allegato I della Direttiva. In merito al principio di presunzione di conformità, questo è applicabile alle sole macchine e non anche alle quasi-macchine; all art. 7 infatti si fa riferimento unicamente alle macchine marcate CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità. Ovviamente ciò non toglie che sia possibile applicare le norme armonizzate anche alle quasi-macchine. Per queste ultime le norme adottate possono essere elencate nella documentazione tecnica pertinente (Allegato VII, B) ai fini della valutazione della conformità con i requisiti essenziali applicati dal costruttore della quasi-macchina. L estensione dell applicazione delle norme dovrebbe essere indicata nella documentazione tecnica pertinente ed, eventualmente, nella dichiarazione di incorporazione. Più complesso è il problema della validità delle attuali norme armonizzate rispetto alla presunzione di conformità alla Direttiva 2006/42/CE. Infatti, essendo state apportate modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all Allegato I, non si può assumere automaticamente che le attuali norme siano conformi a tale Direttiva. Inoltre vanno, quantomeno, aggiornate le appendici normative che richiamano il riferimento alla Direttiva Macchine. La Commissione Europea ha dato mandato a CEN e CENELEC di stabilire un programma per la redazione delle eventuali nuove norme (relative ai prodotti di nuova introduzione nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE) e per assicurare che le attuali norme siano verificate in relazione alla Direttiva 2006/42/CE e aggiornate, ove necessario. E intenzione della Commissione pubblicare un elenco di norme armonizzate a supporto della Direttiva 2006/42/CE prima della sua entrata in vigore. Particolarmente importante è l aggiornamento delle norme armonizzate per le macchine inserite in Allegato IV, al fine di evitare l applicazione delle procedure di certificazione. 3. LIBERA CIRCOLAZIONE (articolo 6), SORVEGLIANZA DEL MERCATO (articolo 4, articolo 8, articolo 9, articolo 11, articolo 17, articolo 19) E SANZIONI (articolo 23) In merito alla libera circolazione, l art. 6 della Direttiva 2006/42/CE non contiene sostanziali novità salvo il riferimento alla categoria delle quasi-macchine, in luogo delle cosiddette macchine incomplete. Le quasi-macchine devono rispondere alle disposizioni specifiche descritte nell articolo 13 della Direttiva e, in particolare, devono essere accompagnate dalla dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni per l assemblaggio. E stata inoltre confermata la possibilità di esporre a fiere, esposizioni, dimostrazioni o eventi simili, macchine o quasi-macchine non conformi alla Direttiva, purché sia presente e visibile un cartello che indichi chiaramente la non conformità e l impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Sono pertanto assolutamente da evitare situazioni quali l esposizione di una macchina priva della marcatura CE e senza il cartello suddetto o l esposizione del cartello vicino a una macchina recante la marcatura CE. E Inoltre obbligatorio, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, adottare misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone (operatori e visitatori). Rispetto al testo della Direttiva 98/37/CE, si può notare l aggiunta della prescrizione del cartello anche alle quasi-macchine quando non conformi alla Direttiva; queste però, per definizione, non possono essere completamente conformi a tutti i requisiti applicabili, ne deriverebbe quindi la necessità di esporre sempre il suddetto cartello 1 ; in merito si può ritenere che una quasi-macchina è conforme alla Direttiva Macchine se sono soddisfatte le prescrizioni dell Allegato VII B) (reperibilità della documentazione tecnica pertinen- 1 Si segnala una differenza fra il testo italiano e quello inglese: la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi..

17 te, comprese le istruzioni per l assemblaggio); in questo caso non è richiesta la presenza del cartello menzionato nell art. 6.3 della Direttiva 2006/42/CE. La libera circolazione deve sempre essere garantita alle macchine che rispettano la Direttiva. Gli Stati Membri, in base all articolo 15, conservano il diritto di regolamentare l'uso delle macchine, purché non impongano l obbligo di modificarle.tale regolamentazione può, ad esempio, riguardare l obbligo di indossare mezzi di protezione, il rispetto di un tempo di lavoro limitato su determinati tipi di macchine, un limite minimo di età, una visita medica periodica, la necessità di formazione o altro. Relativamente alla sorveglianza del mercato, sono stabiliti in modo più esplicito gli obblighi degli Stati Membri. In particolare le macchine possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all occorrenza, degli animali domestici o dei beni. La rispondenza alle disposizioni della Direttiva sussiste unicamente quando le macchine sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. La maggiore attenzione e enfasi sul tema dell uso ragionevolmente prevedibile si rileva anche nei considerando (9, 10 e 11) della Direttiva, assenti nella Direttiva 98/37/CE. Questa modifica anticipa una delle riforme previste dalla revisione del Nuovo Approccio. Il richiamo a questo tipo di uso, che dovrebbe essere comunque tenuto presente già oggi dal costruttore nella sua analisi dei rischi, viene ripetuto in più punti della Direttiva (vedere anche commento all Allegato I, punto 1.1.1). Il controllo della conformità delle macchine spetta agli Stati Membri che devono istituire o nominare le autorità competenti. Essi devono inoltre definire le finalità, l organizzazione e i poteri di tali autorità competenti e informare la Commissione e gli altri Stati Membri, comunicando anche qualsiasi ulteriore modifica. Vi è da evidenziare che la Direttiva 2006/42/CE, nelle misure da adottare per la sorveglianza del mercato, non cita le quasi-macchine; ciò non toglie che sia prevista la nomina delle autorità delegate al controllo delle quasi-macchine (rif. art. 4, comma 3) e che in caso di difformità rilevate possano essere attuati degli interventi a tutela del mercato. A conferma di ciò si richiama l obbligo, da parte del costruttore della quasimacchina, di fornire, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata dell autorità nazionale, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine (rif. Allegato II, 1.B). Se tale documentazione non fosse fornita vi sarebbe il legittimo dubbio che la quasi-macchina non sia conforme, in relazione a quanto affermato nella dichiarazione di incorporazione. E importante sottolineare come la non conformità di una quasi-macchina possa ripercuotersi su più macchine di più costruttori a causa dell applicazione del criterio delle macchine potenzialmente pericolose, che sarà analizzato successivamente. Le azioni che, a seguito della sorveglianza del mercato, gli Stati Membri possono adottare nei confronti delle macchine sono: - Contestazione di una norma armonizzata - Applicazione della clausola di salvaguardia da parte di uno Stato Membro nei confronti di una macchina. Inoltre, ispirandosi a un provvedimento simile adottato nella Direttiva relativa alla Sicurezza generale dei prodotti, è stata riconosciuta alla Commissione la possibilità, sentiti gli Stati Membri e seguendo la procedura di regolamentazione, di adottare misure specifiche riguardanti macchine potenzialmente pericolose the showing of machinery or partly completed machinery which does not conform to this Directive, provided that a visible sign clearly indicates that it does not conform and that it will not be made available until it has been brought into conformity

18 18 Per macchine potenzialmente pericolose si intendono: - le macchine costruite in base a norme armonizzate che non soddisfano pienamente ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva macchine; - le macchine tecnicamente simili a quelle che sono state oggetto di una clausola di salvaguardia (quindi non le macchine soggette direttamente a tale clausola). In questo contesto il termine tecnicamente simile viene utilizzato in relazione a rischi che possono essere presenti, ad esempio, per via di soluzioni tecniche di comune adozione e dimostratesi non conformi; tale concetto si riferisce anche alla tipologia di macchina e alla sua morfologia, inoltre non può prescindere dalla similitudine delle caratteristiche fisiche o di potenza installata. Problemi potrebbero anche sorgere a causa dell uso, conformemente alle istruzioni d uso e di assemblaggio, di componenti di sicurezza o quasi-macchine di acquisizione dal mercato dimostratesi non conformi alla Direttiva Macchine. Può quindi dirsi che il criterio di riferimento per la valutazione di vari modelli o tipi di macchine, in relazione alla loro potenziale pericolosità, sarà la comunanza della o delle situazioni di rischio che potranno essere presenti su modelli diversi del medesimo fabbricante o anche di più fabbricanti: per tale sola ragione, più modelli o tipi di macchina potranno essere assoggettati alla procedura di controllo. Per queste macchine la Commissione può, dopo aver consultato il Comitato Macchine, decidere di vietarne o limitarne l immissione sul mercato o subordinarla a condizioni particolari. Pur comprendendo la preoccupazione della Commissione, si sottolinea che, mentre finora le misure adottate dalla Commissione hanno riguardato un modello specifico e ben identificato di macchina, può esserci il rischio che in futuro, anche sulla base di valutazioni soggettive, tali misure vengano estese a macchine ritenute potenzialmente pericolose perché giudicate tecnicamente simili alla macchina incriminata. In generale, comunque, al fine di migliorare la procedura della clausola di salvaguardia, favorendo un più rapido scambio di informazioni sulle macchine oggetto della Direttiva, è stato introdotto l obbligo da parte dello Stato Membro, che applica tale clausola, di informare immediatamente, non solo la Commissione, ma anche tutti gli altri Stati Membri. Viene peraltro stabilito che debbano essere pubblicate tutte le decisioni prese dagli Stati Membri e dalla Commissione riguardo le macchine potenzialmente pericolose (articolo 9) o in funzione dell applicazione della clausola di salvaguardia (articolo 11). Nelle azioni di sorveglianza del mercato, viene sottolineata la necessità della riservatezza delle informazioni da parte dei funzionari nazionali coinvolti nell applicazione della Direttiva (articolo 17). Tuttavia la tutela del segreto professionale e le varie norme giuridiche sull informazione da considerare pubblica, non devono impedire la condivisione con le altre autorità di sorveglianza, di informazioni importanti per la tutela della salute e della sicurezza. Questa condivisione di informazioni è peraltro sollecitata dalla Direttiva stessa (articolo 19) ed è finalizzata allo scopo di garantire un applicazione uniforme della Direttiva. Un ulteriore novità contenuta nell articolo 23 della direttiva 2006/42/CE è l aspetto sanzionatorio: la direttiva impone agli Stati membri di adottare un sistema interno di sanzioni, aggiuntive rispetto alle procedure di intervento e sanzione connesse all attività di controllo sopra delineata. Allo stato attuale, in ambito nazionale, sono, già oggi, previste sanzioni penali per i progettisti, i fabbricanti e gli installatori di macchine che non rispettano la norma di recepimento della direttiva macchine attualmente in vigore: la norma di riferimento è quella dell Art. 6 del D.Lg. 626/94. Gli Stati Membri dovranno determinare le sanzioni e notificarle alla Commissione entro il 29 giugno Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Allo stato non si può ancora ipotizzare quale sistema sarà adottato in sede di attuazione di questa nuova previsione: essa coinvolge implicazioni rilevanti anche sul piano penalistico, considerando che il sistema attualmente in vigore potrebbe subire sostanziali modifiche.

19 4. IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO DELLE MACCHINE (articolo 5) Rispetto alla Direttiva n. 98/37/CE, la Direttiva 2006/42/CE delinea più chiaramente la procedura che il fabbricante, ovvero il suo mandatario, ove designato e investito di tale incarico, deve effettuare per attuare ed accertarsi della conformità alla Direttiva delle macchine da lui immesse sul mercato.tale procedura è indicata puntualizzata all art. 5 del provvedimento ed è finalizzata all immissione sul mercato della macchina stessa (prima di mettere sul mercato e/o in servizio..) In particolare la procedura prevede l obbligo di: - accertarsi che i requisiti essenziali di sicurezza siano rispettati; - il fascicolo tecnico della macchina risulti disponibile; - siano effettuate le procedure di valutazione della conformità; - siano presenti le informazioni necessarie; - venga redatta la dichiarazione CE di conformità e risulti accertato che la medesima accompagni la macchina (tale chiarimento risulta particolarmente importante). - sia apposta la marcatura CE di conformità. Ciò premesso, risulta particolarmente importante la prescrizione che il fabbricante, o il suo mandatario, debbano accertarsi che il fascicolo tecnico sia disponibile. Disponibile significa che non è indispensabile che sia sempre materialmente presente presso il costruttore, e non è nemmeno richiesto che debba trovarsi in uno Stato dell Unione Europea. Disponibile significa che a fronte di una specifica richiesta di verifica o consultazione del medesimo da parte delle autorità competenti il costruttore deve essere in grado di metterlo a disposizione entro un periodo di tempo ragionevole ; letteralmente la Direttiva stabilisce che Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Infatti un importante novità è costituita dalla previsione che nella dichiarazione CE di conformità deve essere indicato nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità. Questa esigenza deriva dalla difficoltà, spesso riscontrata con la Direttiva 98/37/CE e precedenti versioni, di reperire le informazioni del fascicolo tecnico dai costruttori stranieri extra-ue (soprattutto dell Estremo Oriente). In merito al concetto di persona, si evidenzia che essa si distingue dal mandatario, anche se nulla osta a che quest ultimo possa essere autorizzato ad espletare anche tale funzione (situazione peraltro generalmente preferibile). Una questione che dà adito a problemi interpretativi è legata alla chiara identificazione di chi debba intendersi per persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. L interpretazione proposta da Federmacchine, e confermata anche da Orgalime (Federazione Europea dell industrie meccaniche, lavorazione metalli, elettriche e elettroniche), è che per persona possa intendersi una persona fisica e/o una persona giuridica. Relativamente alle procedure di valutazione della conformità, alcune sono di nuova introduzione e sono trattate nei paragrafi successivi. In particolare sono state introdotte nuove procedure di certificazione per le macchine in Allegato IV, oggi non previste. Vi è infine da rilevare che l art. 5, comma 3 responsabilizza il fabbricante che deve avere direttamente (= dispone) o indirettamente (= può usufruire) i mezzi (conoscenze, strumenti, risorse umane, ecc.) per verificare la conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza dell Allegato I. Questo obbligo vale anche per il mandatario, ove designato Procedura di valutazione conformità per macchine non da Allegato IV (articolo 12) Come già per la Direttiva 98/37/CE, se la macchina non rientra nell elenco indicato in Allegato IV si applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII): si deve cioè elaborare un fascicolo tecnico per ogni tipo rappresentativo della produzione in

20 20 serie e prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico e ai requisiti della Direttiva. La procedura si conclude e con l emissione della dichiarazione CE di conformità e con la marcatura CE. In tal caso non vi sono quindi sostanziali novità rispetto alle attuali procedure. Di seguito è riportato lo schema a blocchi per la valutazione di conformità delle macchine non incluse nell elenco dell Allegato IV. Procedure di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE Macchine NON elencate in Allegato IV Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine Predisposizione del Fascicolo Tecnico di Costruzione, comprensivo della documentazione inerente la valutazione dei rischi, e predisposizione delle Istruzioni per l uso Compilazione della dichiarazione CE di conformità e applicazione della marcatura CE 4.2 Procedura di valutazione della conformità per le macchine che rientrano tra quelle indicate in Allegato IV (articolo 12) Relativamente all Allegato IV, poche le modifiche apportate all elenco delle macchine e dei componenti ivi compresi; in particolare si citano le seguenti: - cancellazione dei motori a combustione interna per macchine per lavori sotterranei, - cancellazione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici, - inclusione apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto, - estensione a tutte le unità logiche con funzioni di sicurezza, - estensione a tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.

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