ESECUZIONI IMMOBILIARI E DELEGA AI PROFESSIONISTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ESECUZIONI IMMOBILIARI E DELEGA AI PROFESSIONISTI"

Transcript

1 dott. Gaetano Cappuccio QUADRO NORMATIVO ESECUZIONI IMMOBILIARI E DELEGA AI PROFESSIONISTI Legge 80/2005, modificata dalla legge n.263/2005 e successivamente dalla legge 51 del 23 febbraio 2006 INTRODUZIONE Come chiarisce la legge 263/2005 il nuovo assetto delle aste scatterà dal 1 marzo 2006 non solo per le nuove procedure ma anche per quelle pendenti. Fanno eccezione quelle per cui è stata già ordinata la vendita per cui continueranno ad applicarsi le vecchie norme. La riforma ha due scopi di fondo. Il primo è quello di aprire il più possibile al pubblico le aste giudiziarie un tempo riservate a pochi operatori professionali attraverso la pubblicità obbligatoria su internet e attraverso il ruolo di primo piano dato alla vendita senza incanto.il secondo è quello di accelerare gli iter processuali anche attraverso l estensione delle deleghe dai notai ad altri professionisti tra cui avvocati e commercialisti. Nell art. 591-bis, c.p.c., in materia di vendite di beni immobili, si autorizza infatti il giudice dell esecuzione a delegare le operazioni di vendita, oltre che a notai, anche ad avvocati, dottori commercialisti o esperti contabili iscritti in appositi elenchi formati secondo le modalità di cui all art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, sentiti il Consiglio nazionale del Notariato, il Consiglio nazionale dell Ordine degli avvocati e il Consiglio Nazionale dell Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, stabilirà ogni triennio la misura dei compensi dovuti ai professionisti per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso viene direttamente liquidato al professionista dal giudice dell esecuzione con specifica determinazione della parte relativa alle operazioni di incanto e alle successive che sono poste a carico dell aggiudicatario. In attesa dell adozione di una tariffa unica, i parametri di riferimento,pertanto, potrebbero essere quelli adottati per la determinazione dei compensi dei notai impegnati nelle operazioni di vendita di beni immobili stabiliti dal D.M. 25/05/1999, n LA VENDITA Tra le novità più importanti della riforma delle aste giudiziarie c è il ruolo dato alla vendita senza incanto: solo in caso di mancato successo si ricorre infatti a quella con incanto. La vendita senza incanto è una procedura più snella. A differenza della vendita con incanto, ciascuno presenta la sua offerta ma non può rilanciare. Le norme di riforma hanno voluto precisare la procedura dell offerta in busta chiusa che prevede l annotazione del nome di chi la fa, di quello del giudice o del professionista delegato e della data dell udienza. Si dichiarano inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato dal giudice( da un minimo di 90 ad un massimo di 120 giorni dall ultima udienza tra le parti) e si stabiliscono i casi in cui esse possono essere revocate (quando sono trascorsi 120 giorni dalla presentazione senza accoglimento, oltre che nei casi in cui si proceda all incanto o alla gara tra gli offerenti). Se l offerta è unica e supera di un quinto il prezzo base, l immobile è senz altro aggiudicato. Se non lo supera, i creditori possono opporsi alla vendita o il giudice può optare per un altra udienza con vendita all incanto. Se vi sono più offerenti si indice seduta stante la gara tra gli offerenti a cui partecipano coloro che hanno presentato offerte valide. Quando, per uno dei casi previsti, l asta senza incanto non ottiene risultati si passa a quella con incanto.

2 Se l offerente non partecipa senza giustificato e documentato motivo perde un decimo della somma depositata. Chi entro dieci giorni dall udienza presenta un offerta più alta di un quinto rispetto al prezzo raggiunto, deve prestare una cauzione doppia (20% del prezzo base d asta). Sia lui che gli altri che si candidano alla nuova gara che viene indetta perdono la cauzione se non partecipano, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo. Se anche l asta con incanto non ha esito il giudice può stabilire un nuovo incanto ad un prezzo inferiore di un quarto o stabilire l amministrazione giudiziaria. Secondo alcune interpretazioni potrebbe anche ritornare al meccanismo della vendita senza incanto. L'AGGIUDICAZIONE L immobile viene aggiudicato con decreto del giudice solo dopo che il prezzo è stato interamente saldato.il pagamento del prezzo deve avvenire nei termini prescritti dall ordinanza di vendita e al massimo dopo 60 giorni dall aggiudicazione. Nel decreto è contenuto l ordine di cancellare le ipoteche successive alla trascrizione. Il decreto dovrà anche indicare se l aggiudicatario ha contratto un mutuo per l acquisto garantito da ipoteca sull immobile (che sarà di primo grado) e contiene l ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l immobile venduto. E il professionista delegato alla procedura a doversi occupare delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie. Il professionista delegato può anche predisporre il progetto di distribuzione del ricavato e la sua trasmissione al giudice dell esecuzione che può apporvi variazioni. PROCEDURA E TERMINI PROCEDURA Pubblicazione. Avviso di vendita sui quotidiani e dell ordinanza e della perizia su Internet Offerta in busta chiusa. Termine per il deposito Udienza senza incanto. Per l esame delle offerte e aggiudicazione tra gli offerenti Nuova udienza con incanto. In caso di asta deserta o di offerte non valide Rialzo. Eventuale offerta in busta chiusa superiore di un quinto del prezzo di aggiudicazione Incanto ristretto. Riservato a chi ha fatto l offerta di un quinto superiore, ad altri eventuali offerenti al rialzo, oltre a chi ha partecipato all asta precedente Aggiudicazione. Definizione del diritto Secondo incanto. A prezzo base d asta che può essere inferiore ad un quarto di quello precedente Saldo. Pagamento dell importo La proprietà. Decreto di trasferimento TERMINI Almeno 45 giorni prima dell udienza Fissato dal giudice tra 90 e 120 giorni dalla data dell ordinanza di vendita Un giorno dopo il termine per il deposito delle offerte Alla data già indicata nella prima ordinanza Entro 10 giorni dalla conclusione dell incanto Alla data fissata dal giudice che indica pure data dell udienza ristretta, termini di presentazione delle offerte, pubblicità 10 giorni dalla conclusione dell incanto, senza offerta con aumento del quinto In caso di primo incanto deserto Entro 60 giorni dall aggiudicazione definitiva (con e senza incanto) Dopo il pagamento del prezzo

3 LA DELEGA AL PROFESSIONISTA In merito alla delega delle operazioni di vendita senza incanto di beni immobili, il giudice dell esecuzione con l ordinanza con cui provvede sull istanza di vendita può, sentiti gli interessati delegare ad uno dei professionisti iscritto nell elenco il compimento delle operazioni di vendita. Con tale ordinanza il giudice dell esecuzione indica un termine non inferiore a novanta e non superiore a centoventi giorni entro il quale possano essere proposte offerte d acquisto e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l udienza per la deliberazione sull offerta e per la gara tra gli offerenti.. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce: il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate al professionista; le modalità della pubblicità; il luogo in cui dovranno essere presentate le offerte; il luogo in cui si dovrà procedere all esame delle offerte e all espletamento della gara tra gli offerenti; il luogo dove eventualmente si dovrà svolgere l incanto. GLI ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO Il professionista provvede: alla determinazione del valore dell immobile anche tramite l ausilio di un esperto nominato dal giudice dell esecuzione; ad autorizzare l assunzione dei debiti da parte dell aggiudicatario o dell assegnatario: l istituto è previsto nel caso in cui il bene sia gravato da pegno o ipoteca; in questo caso l aggiudicatario o l assegnatario del medesimo bene, con l autorizzazione del professionista, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario di assumersi il debito con le garanzie ad esso inerenti e liberare, conseguentemente, il debitore originario. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione va fatta menzione dell assunzione del debito; sulle offerte pervenute dopo l incanto (aumento del quinto) a norma dell art. 584, c.p.c., e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all art. 585, co. 2, c.p.c.. Alla luce della disposizione qui citata il professionista si dovrà sostituire al giudice dell esecuzione nell espletamento delle operazioni da compiersi nel caso in cui dopo l incanto, entro dieci giorni, pervengano offerte d acquisto. Le offerte in questione, sono effettuate tramite deposito in cancelleria secondo le modalità indicate nell art. 571, c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata. Il professionista, dunque, dopo aver verificato la regolarità delle offerte, dovrà indire la gara della quale il cancelliere sarà tenuto a dare pubblico avviso e comunicazione all aggiudicatario, fissando un ulteriore termine perentorio, entro il quale potranno essere fatte nuove offerte. Alla gara potranno partecipare oltre agli offerenti di cui sopra e all aggiudicatario c.d. provvisorio anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura del doppio. Nel caso in cui la gara vada deserta, l aggiudicazione diventa definitiva ed il professionista delegato deve pronunciare a carico dei nuovi offerenti la perdita della cauzione il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione;

4 alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione: i nuovi incanti, pertanto, verranno fissati un caso di inadempienza dell aggiudicatario, di incanto andato deserto, ovvero in caso di assenza di domande di assegnazione all udienza fissata dopo l incanto andato deserto; alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione del medesimo a pubbliche amministrazioni nei casi previsti per la comunicazione di atti volontari di trasferimento nonché all espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice. In proposito, si rammenta che il giudice dell esecuzione, avvenuto il versamento del prezzo, può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall aggiudicatario a norma dell art. 508, c.p.c.. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l immobile venduto e costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio; a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina effettuata dal procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare (la dichiarazione va effettuata entro tre giorni dall incanto) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell esecuzione al pagamento delle quote risultanti dal progetto: se il progetto è approvato o si raggiunge l accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista deegato in alternativa al giudice dell esecuzione ordina il pagamento delle singole quote. Nell ipotesi di vendita all incanto di beni immobili il professionista provvede alla redazione dell avviso(vedi art. 576, co. 1, c.p.c.), e alla sua notificazione ai creditori di cui all art. 498 c.p.c., non intervenuti, nonché a tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 576 e ss., c.p.c.. Nell avviso il professionista dovrà specificare che tutte le attività che a norma dell art. 576 e ss., c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell esecuzione, saranno effettuate da esso stesso presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. Il professionista delegato sarà tenuto a redigere il verbale d incanto da cui dovranno risultare le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l incanto si svolge, la generalità delle persone ammesse all incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con l identificazione dell aggiudicatario. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette al giudice dell esecuzione il fascicolo. Al decreto, nei casi previsti dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell esecuzione in un ulteriore ipotesi: quando, cioè, non faccia luogo all assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell art. 591, c.p.c.. Contro il decreto di trasferimento è possibile fare opposizione ai sensi dell art. 617, c.p.c.

5 Le somme versate dall aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice. Infine, si specifica che i provvedimenti di cui all art. 586, c.p.c., restano riservati al giudice dell esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita. Come su accennato, spetta al professionista procedere alla redazione dell avviso che ai sensi del richiamato art. 576, co. 1, c.p.c., dovrà indicare: se la vendita si deve effettuare in uno o più lotti; il prezzo base dell incanto; il giorno e l ora dell incanto; il termine che deve intercorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria; l ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; la misura minima dell aumento da apportarsi alle offerte; il termine non superiore a sessanta giorni dall aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. L art. 591-ter, c.p.c., prevede la possibilità per il professionista di rivolgersi al giudice dell esecuzione quando nell espletamento delle operazioni insorgano difficoltà. In questo caso, il giudice dell esecuzione provvederà con decreto. La norma, inoltre, riconosce alle parti e agli interessati il diritto di proporre reclamo avverso detto decreto e avverso gli atti compiuti dal professionista con ricorso allo stesso giudice dell esecuzione il quale, in questo caso, provvederà con ordinanza. Il ricorso non produce effetti sospensivi delle operazioni di vendita salvo che la sospensione delle medesime sia disposta dal giudice quando ricorrano gravi motivi.

6 I diritti di terzo opponibili a) Diritti reali di godimento Uusufrutto, uso e abitazione. Il diritto non è opponibile se il titolo costitutivo risulta trascritto nei registri immobiliari successivamente al pignoramento, mentre se stato è trascritto antecedentemente il pignoramento ha per oggetto la nuda proprietà. E necessario però ricordare l art. 2812, c.c., che stabilisce la non opponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali minori trascritti successivamente all iscrizione dell ipoteca. Ne discende che se l azione esecutiva è svolta dal creditore ipotecario i diritti reali di godimento trascritti prima del pignoramento ma dopo l iscrizione dell ipoteca, pur risultando opponibili agli altri creditori non sono opponibili al titolare dell ipoteca: quindi l azione espropriativa investe la piena proprietà, il bene è venduto libero dal diritto reale minore, il decreto di trasferimento è titolo per la liberazione immediata del bene. Diritto di abitazione ai sensi dell art. 540, co. 2, c.c., sulla casa adibita a residenza familiare a favore del coniuge superstite.se l immobile è gravato da ipoteca il creditore ha diritto di espropriare la piena proprietà (art. 2812, c.c.) per cui l immobile è venduto libero dal gravame. Riguardo ai creditori del decuius non ipotecari in caso di insufficienza dell asse ereditario il diritto di abitazione non può essere opposto ai creditori. Al di fuori di queste ipotesi, l occupazione da parte del coniuge superstite dell immobile destinato ad abitazione familiare corrisponde ad un diritto opponibile in sede di esecuzione forzata. b) Diritto personale di godimento in forza di contratto di locazione Le norme a cui fare riferimento per determinare quando si è in presenza di un contratto di locazione opponibile sono quelle desumibili dall art. 560, c.p.c., e dall art. 2923, c.c. L art. 560, co. 2, c.c., prevede per il debitore esecutato il divieto di concedere in locazione l immobile pignorato senza l autorizzazione del giudice dell esecuzione.la mancanza dell autorizzazione comporta l inopponibilità ai creditori e quindi all acquirente del contratto stipulato dopo il pignoramento. Se il contratto è munito di data certa anteriore al pignoramento, il conduttore, nel limite massimo di nove anni, ha diritto a godere l immobile per tutta la durata pattuita. Per l opponibilità della pattuizione di una durata superiore ai nove anni non è invece sufficiente la data certa perché nell art. 2923, co. 2, è richiesta la trascrizione del contratto antecedente alla trascrizione del pignoramento: in mancanza della trascrizione il contratto è opponibile nel limite di un novennio dall inizio della locazione. Rispetto ai contratti scritti con data certa anteriore al pignoramento si è posto il problema dell operatività dei meccanismi di rinnovazione automatica previsti nella legislazione speciale. Alla luce dell elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, si può affermare che i contratti di locazione ad uso abitativo redatti in forma scritta e registrati in data anteriore al pignoramento, nel caso di stipula sotto il regime ex L. 392/78, scadono pacificamente al quarto anno dall inizio della locazione senza possibilità di rinnovo mentre, nel caso di stipula dopo l entrata in vigore della L. 431/98 (1 gennaio 1999 ) dovrebbero scadere al quarto anno (se a canone libero) o al terzo anno (se a canone convenzionato) a condizione tuttavia che il custode giudiziario invii, almeno sei mesi prima della scadenza, la disdetta di cui all art. 3, lett. g), intervenendo altrimenti il rinnovo automatico (o proroga ex lege) rispettivamente per un altro quadriennio e per un altro biennio. Invece, in base alla disciplina di cui agli artt , L. 392/78, i contratti di locazione relativi ad immobili ad uso industriale, artigianale e commerciale o all esercizio di attività di lavoro autonomo, con data certa anteriore al pignoramento, alla scadenza dei primi sei anni si rinnovano, senza alcuna possibilità di disdetta per il

7 custode giudiziario, per altri sei anni. Analogamente si rinnovano per altri nove anni i contratti relativi ad immobili a destinazione alberghiera. Quando l occupazione non risulta fondata su contratto con data certa anteriore al pignoramento l art. 2923, co. 4, consente al conduttore di provare l inizio della detenzione prima del pignoramento.il conduttore dovrà provare non solo l occupazione materiale del bene ma anche il pagamento di un corrispettivo. Se è fornita la prova indicata, il conduttore ha diritto di godere l immobile pignorato per la durata stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. Fino all entrata in vigore della L. 392/78 la norma è stata interpretata come un rinvio alla durata prevista nell art. 1574, c.c. (durata di un anno per gli immobili non arredati). Successivamente si è ritenuta applicabile in questi casi la disciplina dell art. 1, L. 392/78 (durata di quattro anni per le locazioni ad uso abitativo senza possibilità di rinnovo). Con la L. 431/98, riguardante le locazioni ad uso abitativo, la questione non è stata ancora oggetto di pronuncia giurisprudenziale. In dottrina si sono confrontate due tesi. Quella prevalente opta per la durata fissata nell art. 1574, c.c., per i contratti che abbiano forma scritta ma non presentino una data certa anteriore al pignoramento. Secondo l altra tesi occorre fare riferimento alla disciplina dell art. 2, co. 3, che prevede la durata minima di anni 3 prorogati ex lege di anni 2. c) Diritto personale del coniuge in base a provvedimento di assegnazione della casa ex art. 6, L. 898/70 ed ex art. 155, c.c. In ordine al regime dell opponibilità si sono confrontati due orientamenti formatisi con riferimento a trasferimenti di beni per normale atto negoziale e non a seguito di vendita giudiziaria, ma i termini della questione non mutano se non per il fatto che il termine di riferimento in un caso è la trascrizione dell atto di compravendita e nell altro il decreto di trasferimento. La divergenza ha riguardato l interpretazione dell espressione l assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell art c.c. : secondo la tesi più rigorosa il provvedimento di assegnazione non trascritto in data anteriore alla trascrizione dell atto di acquisto del bene è inopponibile al terzo; secondo l orientamento opposto il provvedimento non trascritto ma comunque emesso in data anteriore alla trascrizione dell atto di acquisto è opponibile, come la locazione, nel limite di nove anni. Il contrasto è stato sciolto dalle Sezioni Unite che hanno optato per la seconda soluzione. Cass. civ., Sez. un., 26/07/2002, n Ai sensi dell'art. 6, 6 comma, della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo riformato dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) - dettato con riguardo al procedimento di divorzio, ma applicabile anche in caso di separazione personale dei coniugi - il provvedimento giudiziale di assegnazione in uso della casa familiare, in quanto avente data certa, è opponibile al terzo acquirente l'immobile (in data successiva al provvedimento di assegnazione), anche se non trascritto nei limiti di un novennio, decorrenti dalla data del provvedimento, ovvero anche dopo i nove anni, ove il titolo sia in precedenza trascritto.

8 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE ED INTERVENTO DEI CREDITORI (artt cpc) TITOLO ESECUTIVO (art.474 cpc) NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Trascorsi almeno 10 giorni ma entro 90 giorni (artt. 480 e 481 cpc) NOTIFICAZIONE AL DEBITORE DI UN ATTO DI PIGNORAMENTO CONTENENTE (art. 555) a)ingiunzione al debitore di non disporre dell immobile e dei diritti immobiliari b) indicazione del bene e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione TRASCRIZIONE DELL ATTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI ad opera dell uff. giudiziario o della parte (art.555) TRASCORSI ALMENO 10 GIORNI ISTANZA DI VENDITA (art.567) entro 10 giorni DEPOSITO IN CANCELLERIA DI: *titolo esecutivo e precetto Se dai registri immobiliari risultano iscritte ipoteche(o altre cause legittime di prelazione) a favore di altri creditori Entro 5 giorni notificazione ai creditori di un avviso (art.498 cpc)contenente: *indicazione del creditore procedente * del credito per cui si procede*del titolo*delle cose pignorate entro 120 giorni (prorogabile) entro 30 giorni deposito dell estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate decreto di nomina esperto e fissazione udienza nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale di comparizione delle parti e dei creditori con diritto documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri di prelazione che non siano intervenuti immobiliari. (art.567 ) entro 90 giorni IN DIFETTO ESTINZIONE DELLA UDIENZA DI AUDIZIONE DELLE PARTI PROCEDURA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA VENDITA IL GIUDICE DISPONE CON ORDINANZA LA VENDITA FISSANDO UN TERMINE NON INFERIORE A 90 GIORNI E NON SUPERIORE A 120 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO SENZA INCANTO

9 VENDITA SENZA INCANTO (artt cpc) AVVISO DELLA VENDITA (artt. 490 e 570 cpc) VI SONO OFFERTE NESSUNA OFFERTA PIU OFFERTE GARA TRA GLI OFFERENTI UNA SOLA OFFERTA OFFERTA PIU ALTA IL GIUDICE DISPONE LA VENDITA CON INCANTO art. 572 cpc NON SUPERA DI 1/5 IL VALORE DETERMINATO c è dissenso del creditore procedente o il giudice ritiene che vi è seria probabilità di migliore vendita all incanto SUPERA DI 1/5 IL VALORE DETERMINATO Versamento del prezzo Mancato versamento del prezzo Decreto di decadenza dell aggiudicatario e perdita della cauzione DECRETO DI TRASFERIMENTO IL GIUDICE DISPONE LA VENDITA CON INCANTO A DANNO DELL AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE

10 VENDITA CON INCANTO (artt cpc) ORDINANZA CON CUI VIENE DISPOSTO L INCANTO E NEVENGONO FISSATE LE MODALITA, LA DATA IL PREZZO BASE PUBBLICITA DELL INCANTO ESITO POSITIVO AGGIUDICAZIONE INCANTO entro 10 gg /doppio cauzione aumento di 1/5 MANCANZA DI OFFFERTE domande di assegnazione nessuna domanda avviso della vendita o mancato accoglimento assegnazione IL GIUDICE DISPONE ( possono partecipare: gli offerenti in amministrazione giudiziaria aumento, l aggiudicatario, gli offerenti O NUOVO INCANTO al precedente incanto) (con prezzo base inferiore di 1/4) gara tra gli offerenti e non deve essere versato deve essere versato aggiudicazione al più un conguaglio un conguaglio alto offerente versamento mancato vers. conguaglio conguaglio ENTRO 60 GIORNI mancato versamento versamento del prezzo il giudice ritiene che del prezzo il prezzo offerto non sia notevolmente sia notevolmente inferiore a quello giusto inferiore a quello giusto DECRETO DI DECRETO SOSPENSIONE DI DELLA TRASFERIMENTO VENDITA DECRETO DI DECADENZA DELL AGGIUDICATARIO PERDITA DELLA CAUZIONE IL GIUDICE DISPONE LA VENDITA CON INCANTO A DANNO DELL AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE

11 Art. 591 bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita (ART. 569 terzo comma provvedimento per l autorizzazione alla vendita), può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi (ART. 179-ter disp. att.cpc elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita), il compimento delle operazioni di vendita.se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto.(art. 571 Offerte d'acquisto) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale.l'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta non è efficace se perviene oltre i centoventi giorni(articolo 569, terzo comma), se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568(Art. 568 Determinazione del valore dell'immobile) o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti (Art. 573 Gara tra gli offerenti). Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto (Art. 572 terzo comma). Provvede altresì per la vendita all incanto (Art. 576), per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, o per il caso in cui le stesse pervengano oltre centoventi giorni(art. 571), o per il caso,in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte, il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile (art. 568, terzo comma,) tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice(art. 569, primo comma), e delle eventuali note depositate dalle parti (art. 173 bis, quarto comma,disp.att.cpc); 2) agli adempimenti previsti nel caso di vendita senza incanto (art. 570) e, in caso di vendita all incanto alla pubblicazione della relativa ordinanza(art. 576, secondo comma); 3) alla deliberazione sull'offerta: se l offerta supera di 1/5 il valore determinato essa è accolta, se è inferiore e c è il dissenso del creditore procedente o si ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita si procede all incanto (art. 572 ); alla gara tra gli offerenti (art. 573) e ai provvedimenti relativi alla vendita(art. 574); 4) alle operazioni dell'incanto e alla aggiudicazione dell'immobile (art. 581); 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina:aggiudicazione per persona da nominare(art. 583); 6) sulle offerte dopo l'incanto:aumento di 1/5 entro 10 giorni dall incanto (art. 584) ; sul versamento del prezzo nella ipotesi di aggiudica ad un creditore ipotecario o se l aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca (art.585, secondo comma);

12 7) sulla istanza di assegnazione (art. 590); 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto(art. 591); 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso di inadempienza dell aggiudicatario (art. 587); 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario (art. 508); 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione (art. 586); 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede (art. 596); 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell'avviso della vendita(art. 570) è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di vendita. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale dei mandatari(art. 579, secondo comma). Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto di trasferimento è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Vendita con incanto e senza incanto

Vendita con incanto e senza incanto Vendita con incanto e senza incanto Autore : Redazione Data: 16/03/2015 Pignoramento di immobili: come funziona la vendita all asta dei beni soggetti all esecuzione forzata; le offerte e l assegnazione.

Dettagli

Legge 3 agosto 1998 n. 302 Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai GU 24 agosto 1998 n. 196

Legge 3 agosto 1998 n. 302 Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai GU 24 agosto 1998 n. 196 Legge 3 agosto 1998 n. 302 Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai GU 24 agosto 1998 n. 196 Art 1 - Documenti da allegare all'istanza di vendita 1. Il secondo comma dell'art.

Dettagli

AVV. MARIO SANTOPIETRO Via San Vittore Milano Tel Fax

AVV. MARIO SANTOPIETRO Via San Vittore Milano Tel Fax AVV. MARIO SANTOPIETRO O Via San Vittore 45 20123 Milano Tel. 02460146 Fax 024693808 avv.m.santopietro@tiscali.it 26 maggio 2009 LE ESECUZIONI IMMOBILIARI dalla delega al progetto di distribuzione Touring

Dettagli

Decreto competitività: le nuove opportunità per avvocati, commercialisti ed esperti contabili, nella vendita forzata dei beni pignorati

Decreto competitività: le nuove opportunità per avvocati, commercialisti ed esperti contabili, nella vendita forzata dei beni pignorati Decreto competitività: le nuove opportunità per avvocati, commercialisti ed esperti contabili, nella vendita forzata dei beni pignorati 1. Introduzione. Con la Legge 14 maggio 2005, n. 80 (la Legge 80/2005

Dettagli

P. D. L. n Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare. Art. 1.

P. D. L. n Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare. Art. 1. P. D. L. n. 2092 Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare. Art. 1. 1. Al secondo comma dell'articolo 557 del codice di procedura civile, la parola: "cinque"

Dettagli

Art. 4 - Delega al Notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati

Art. 4 - Delega al Notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati DELEGA NOTARILE INDICE della Legge n. 302/1998: Art. 1 - Documenti da allegare all'istanza di vendita Art. 2 - Modalità dell'incanto Art. 3 - Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di

Dettagli

La responsabilità del delegato alla vendita per aggiudicazioni con ribasso del 25% sulla base d asta

La responsabilità del delegato alla vendita per aggiudicazioni con ribasso del 25% sulla base d asta LE VALUTAZIONI IMMOBILIARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE PROCEDURE ESECUTIVE La responsabilità del delegato alla vendita per aggiudicazioni con ribasso del 25% sulla base d asta Genova, 4 maggio

Dettagli

D.L. 83/2015. Vedremo, nello specifico, quali novità hanno interessato le deleghe alla vendita assegnate dal Tribunale di Civitavecchia.

D.L. 83/2015. Vedremo, nello specifico, quali novità hanno interessato le deleghe alla vendita assegnate dal Tribunale di Civitavecchia. COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI VENDITA IN ASTA SENZA INCANTO DOPO LE INNOVAZIONI APPORTATE DAL D.L. 83/2015: VERBALIZZAZIONE E ASPETTI OPERATIVI DOTT. LUCA VALOBRA D.L. 83/2015 Con l entrata in vigore

Dettagli

Innovazioni nella Ordinanza di delega alla vendita

Innovazioni nella Ordinanza di delega alla vendita Innovazioni nella Ordinanza di delega alla vendita Commissione Funzioni Giudiziarie Procedure Esecutive O.D.C.E.C Civitavecchia Sporting Club Riva di Traiano - Civitavecchia 09 Dicembre 2015 Dr. Daniele

Dettagli

Vendita con incanto e senza incanto: differenze

Vendita con incanto e senza incanto: differenze Vendita con incanto e senza incanto: differenze Autore : Redazione Data: 14/11/2015 Pignoramento immobiliare ed esecuzione forzata: come funziona la vendita senza incanto. La vendita senza incanto e con

Dettagli

TRIBUNALE DI RAGUSA. Esecuzione Immobiliare n. 270/2016 R.G. Es. Imm. AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE. (secondo tentativo)

TRIBUNALE DI RAGUSA. Esecuzione Immobiliare n. 270/2016 R.G. Es. Imm. AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE. (secondo tentativo) TRIBUNALE DI RAGUSA Esecuzione Immobiliare n. 270/2016 R.G. Es. Imm. AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE (secondo tentativo) Il sottoscritto, Dott. Giovanni Marino, dottore commercialista iscritto all Ordine

Dettagli

DISPONE. la vendita del bene immobile pignorato da. nei confronti di

DISPONE. la vendita del bene immobile pignorato da. nei confronti di N. R.G.E. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI Delega ex art. 591 bis c.p.c. Il g.e. dott. visti gli atti e i documenti della procedura, sentiti gli interessati intervenuti all udienza odierna fissata

Dettagli

A) Senza incanto TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO AVVISO DI VENDITA

A) Senza incanto TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO AVVISO DI VENDITA A) Senza incanto TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO AVVISO DI VENDITA Nella procedura esecutiva immobiliare R.E., il Professionista dott., delegato dal G.E. dott. con ordinanza di delega in data ORDINA LA VENDITA

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3439 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, SEMERARO, AYALA, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, CARUSO Luigi, ZANCAN, TIRELLI,

Dettagli

L AVVISO DI VENDITA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE

L AVVISO DI VENDITA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LE VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI L AVVISO DI VENDITA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE Dott. Massimo Cambi Firenze, 17 novembre 2017 1 Funzione dell avviso Avviso = Notizia, informazione,

Dettagli

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI ** ** ** ** Procedura Esecutiva Immobiliare N. 4064/2012 R.G.E. promossa da UNICREDIT S.P.A. contro Indicazione omessa: Decreto Legislativo

Dettagli

Avviso di vendita beni immobili

Avviso di vendita beni immobili TRIBUNALE DI COSENZA Avviso di vendita beni immobili Procedura esecutiva immobiliare n. 62/2004 R.ES. Promossa da Paffile Luisa Il sottoscritto Alessandro Alfano, dottore commercialista, - vista l'ordinanza

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE III ESECUZIONI ***** PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. 209/2016 G.E.: DOTT.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE III ESECUZIONI ***** PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. 209/2016 G.E.: DOTT. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE III ESECUZIONI ***** PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. 209/2016 G.E.: DOTT.SSA SILVIA VAGHI Nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 209/2016

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare N. 525 / 2016 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 12/10/2017 9.50 innanzi al dott. Andrea Balba, sono comparsi: GIULIO COLLI l avv. MASSIMO BERNUZZI per italfondiario

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI. - vista l ordinanza di vendita del Giudice dell Esecuzione in data 19/03/2018;

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI. - vista l ordinanza di vendita del Giudice dell Esecuzione in data 19/03/2018; Studio Legale Avvocato Alessandro d Alessandro Via Fontana, 18 - Tel. 02/55.01.55.51 20122 MILANO - Fax 02/87.39.38.38 alessandro.dalessandro@milano.pecavvocati.it PROCEDURA N. R.G.E. 2735/2016 TRIBUNALE

Dettagli

LEGGE N. 80/05 MODIFICE AL PROCESSO ESECUTIVO

LEGGE N. 80/05 MODIFICE AL PROCESSO ESECUTIVO 1) l articolo 474 è sostituito dal seguente: LEGGE N. 80/05 MODIFICE AL PROCESSO ESECUTIVO ART. 474. (Titolo esecutivo). L esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare N. 111 / 2013 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 14/10/2016 10.16 innanzi al dott. Andrea Balba, sono comparsi: Per la parte procedente l avv. SILVIA BONATI oggi sostituita

Dettagli

TRIBUNALE DI SAVONA ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA, DI DELEGA DELLE OPERAZIONI AL PROFESSIONISTA E DI NOMINA DEL CUSTODE

TRIBUNALE DI SAVONA ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA, DI DELEGA DELLE OPERAZIONI AL PROFESSIONISTA E DI NOMINA DEL CUSTODE TRIBUNALE DI SAVONA ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA, DI DELEGA DELLE OPERAZIONI AL PROFESSIONISTA E DI NOMINA DEL CUSTODE nella procedura esecutiva R.G.E. n. 2 /2015 IL GIUDICE DELL ESECUZIONE

Dettagli

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE - COMPENSO AL DELEGATO ED AL CUSTODE ALLA VENDITA

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE - COMPENSO AL DELEGATO ED AL CUSTODE ALLA VENDITA IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE - COMPENSO AL DELEGATO ED AL CUSTODE ALLA VENDITA A cura di Caterina Cerenzia Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Commissione Ausiliari

Dettagli

INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO

INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO INFORMAZIONI AL PUBBLICO COME SI PARTECIPA ALLA VENDITA SENZA INCANTO Si partecipa mediante deposito di una offerta di acquisto in bollo da Euro 14,62. 1) Le offerte di acquisto, che dovranno essere depositate

Dettagli

TRIBUNALE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari TRIBUNALE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari *** AVVISO DI VENDITA Il sottoscritto dott. Giovanni Beniscelli, delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c.

Dettagli

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt e 591 Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt e 591 Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le RGE. 3823/2010 TRIBUNALE DI MILANO Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari GE Dott. M. Piscopo SETTIMO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO il 12 settembre 2019 ore 16.00 Artt. 570 576 e 591 Bis Cpc.

Dettagli

Catasto Terreni del Comune di Roverchiara (VR), Fg. 9: m.n. 256 seminativo - cl. 2 are R. D. Euro 10,97 R. A. Euro 5,49.

Catasto Terreni del Comune di Roverchiara (VR), Fg. 9: m.n. 256 seminativo - cl. 2 are R. D. Euro 10,97 R. A. Euro 5,49. TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA Esecuzione immobiliare n. 129/2016 R.E. Il sottoscritto dott. Francesco Sarullo Notaio in Verona (VR), associato a NOT.ES., delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare N. 96 / 2015 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 28/04/2016 10.11 innanzi al dott. Andrea Balba, sono comparsi: Per la parte procedente l avv. GIUSEPPE AVINO oggi sostituito

Dettagli

TRIBUNALE DI FIRENZE. Ufficio Esecuzioni Immobiliari. Avviso di vendita delegata a professionista ex art.591 c.p.c. TERZA VENDITA

TRIBUNALE DI FIRENZE. Ufficio Esecuzioni Immobiliari. Avviso di vendita delegata a professionista ex art.591 c.p.c. TERZA VENDITA TRIBUNALE DI FIRENZE Ufficio Esecuzioni Immobiliari Avviso di vendita delegata a professionista ex art.591 c.p.c. TERZA VENDITA Il sottoscritto Avv. Elio Roselli, professionista delegato alla vendita del

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare N. 26 / 2013 R.G. Esecuzioni ex Tribunale di Vigevano VERBALE DI CAUSA Oggi innanzi al dott. Antonio Maria Codega, sono comparsi: Per la parte procedente l avv.paolo ATTILIO

Dettagli

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt e 591Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt e 591Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le RGE. 552/2012 TRIBUNALE DI MILANO Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari GE Dott.ssa Chieffo QUARTO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO il 25 luglio 2018 ORE 16.00 Artt. 570 576 e 591Bis Cpc. Nella

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare R.G. 323 / 323 Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 06/10/2015 innanzi alla dott.ssa Francesca Claris Appiani sono comparsi: Per il creditore procedente Intesa l avv. Francesco

Dettagli

ESECUZIONE N. 41/2015 AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.)

ESECUZIONE N. 41/2015 AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) ESECUZIONE N. 41/2015 II TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Ugo Gaudiosi, con studio in Sulmona (AQ),

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE PRIMA CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE PRIMA CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI Procedura esecutiva immobiliare N. 8 / 2015 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 09/05/2017 15.29 innanzi al dott. Piero Pieri, sono comparsi: Per la parte procedente l avv. FRANCESCO MARIA MAGGIOLINI

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 401 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PREIONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996 Modifiche al capo

Dettagli

INDICE SOMMARIO LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

INDICE SOMMARIO LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE INDICE SOMMARIO LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I. Del titolo esecutivo e del precetto Art. 474. Titolo esecutivo................................ 4» 475. Spedizione in forma esecutiva........................

Dettagli

TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA. Il sottoscritto Avv. Mario Giansaverio TEDESCHI (nato il in Sulmona),

TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA. Il sottoscritto Avv. Mario Giansaverio TEDESCHI (nato il in Sulmona), TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA Il sottoscritto Avv. Mario Giansaverio TEDESCHI (nato il 23.3.1962 in Sulmona), con studio in Sulmona alla via Galileo Galilei n. 2, iscritto nell elenco speciale

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI AVVISO DI VENDITA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI AVVISO DI VENDITA TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI AVVISO DI VENDITA Vista l ordinanza di delega del Giudice dell'esecuzione del 25 marzo 2014, vista l istanza per la sostituzione del delegato da parte del creditore procedente

Dettagli

1.1. L espropriazione forzata immobiliare come forma di processo esecutivo

1.1. L espropriazione forzata immobiliare come forma di processo esecutivo INDICE SOMMARIO Prefazione.... Elenco delle principali abbreviazioni... V XV Capitolo 1 GENERALITAv E ATTI PREPARATORI 1.1. L espropriazione forzata immobiliare come forma di processo esecutivo... 2 1.1.1.

Dettagli

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt. 570, 576 e 591Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt. 570, 576 e 591Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le RGE. 2357/2011 TRIBUNALE DI MILANO Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari GE Dott.ssa Silvia Vaghi SESTO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO IL 5 dicembre 2018 ore 16.00 Artt. 570, 576 e 591Bis Cpc.

Dettagli

TRIBUNALE DI AVEZZANO

TRIBUNALE DI AVEZZANO TRIBUNALE DI AVEZZANO Procedura esecutiva n. 23/2010 AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI QUINTO ESPERIMENTO Il sottoscritto Avv. Luca Emanuele Todisco, delegato dal G.E. alle operazioni di vendita AVVISA

Dettagli

TRIBUNALE DI VITERBO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

TRIBUNALE DI VITERBO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO Affissione di n. 10 manifesti murali nel Comune di Viterbo e n. 10 manifesti murali nel Comune di Faleria, almeno 45 gg. prima della vendita, inserzione sul quotidiano Il Messaggero (edizione di Viterbo)

Dettagli

TRIBUNALE DI LANCIANO AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE. Esecuzione immobiliare N 29/97 R.G.E. Dott. Maurizio Pocetti Commercialista delegato

TRIBUNALE DI LANCIANO AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE. Esecuzione immobiliare N 29/97 R.G.E. Dott. Maurizio Pocetti Commercialista delegato TRIBUNALE DI LANCIANO AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE Esecuzione immobiliare N 29/97 R.G.E. Dott. Maurizio Pocetti Commercialista delegato Vendite del 07/11/2013 21/11/2013 Il Dott. Maurizio Pocetti Commercialista

Dettagli

TRIBUNALE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari TRIBUNALE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari *** AVVISO DI VENDITA *** La sottoscritta dott.ssa Marjorie Lindao, delegata in data 28.10.2015 dal G.E. dott. Daniele Bianchi al compimento delle operazioni

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA Proc. N.142 / 2015R.FALL. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTARE IL GIUDICE DELEGATO letta l istanza per la vendita del compendio immobiliare di pertinenza del fallimento in epigrafe avanzata dal curatore;

Dettagli

I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO Art. 623. (Limiti della sospensione) Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione

Dettagli

L Avv. Giovanni Del Pretaro del Foro di Chieti, con studio in Chieti alla Via

L Avv. Giovanni Del Pretaro del Foro di Chieti, con studio in Chieti alla Via STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI DEL PRETARO Patrocinante in Cassazione Via Cauta, 1 66100 Chieti Tel.0871/331057 Fax.0871/302000 e-mail:delpretaro@tin.it TRIBUNALE DI CHIETI AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE A

Dettagli

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Anna Rita Di Loreto con studio in Sulmona, Via Barbato, 7,

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Anna Rita Di Loreto con studio in Sulmona, Via Barbato, 7, ESECUZIONE N. 5/14 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Anna Rita Di Loreto con studio in Sulmona, Via

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO Terza sezione civile Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva R.G.E. 566/12 G.E. DOTT. ANGELINI

TRIBUNALE DI MILANO Terza sezione civile Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva R.G.E. 566/12 G.E. DOTT. ANGELINI promossa da 1 TRIBUNALE DI MILANO Terza sezione civile Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva R.G.E. 566/12 G.E. DOTT. ANGELINI indicazione omessa: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, art. 174

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare N. 323 / 2016 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 16/05/2017 12.59 innanzi al dott. Francesca Paola Claris Appiani, sono comparsi: Per il fallimento procedente l avv.

Dettagli

TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA

TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA ESECUZIONE N. 42/01 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto avvocato Edoardo Di Loreto, con studio in Sulmona,

Dettagli

VERBALE DI UDIENZA DI VENDITA

VERBALE DI UDIENZA DI VENDITA N. / R.G.E. TRIBUNALE DI SAVONA VERBALE DI UDIENZA DI VENDITA Oggi alle ore, avanti al giudice dr., nella procedura esecutiva a carico di con l assistenza del sottoscritto Segretario di Cancelleria, sono

Dettagli

TRIBUNALE DI SULMONA - AVVISO D'ASTA II INCANTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 64/03

TRIBUNALE DI SULMONA - AVVISO D'ASTA II INCANTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 64/03 TRIBUNALE DI SULMONA - AVVISO D'ASTA II INCANTO ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 64/03 La sottoscritta dott.ssa LAURA PIRRO, notaio in Pratola Peligna, con studio in Via Pola n. 2, conformemente alla delega conferitale,

Dettagli

ESECUZIONE N. 45/2012. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Fabrizio Luciani con studio in Sulmona, Via Gramsci, 43, iscritto VISTA

ESECUZIONE N. 45/2012. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Fabrizio Luciani con studio in Sulmona, Via Gramsci, 43, iscritto VISTA ESECUZIONE N. 45/2012 IX TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Fabrizio Luciani con studio in Sulmona, Via

Dettagli

TRIBUNALE di NAPOLI. 253/1998 N.R.Fall.

TRIBUNALE di NAPOLI. 253/1998 N.R.Fall. TRIBUNALE di NAPOLI 253/1998 N.R.Fall. V il g.d., dr. Ilaria Grimaldi; visti gli atti della procedura fallimentare di cui in epigrafe; letta la relazione del curatore in data 27.11.2017; ritenuto di dover

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI. - vista l ordinanza di vendita del Giudice dell Esecuzione in data 18/12/2012;

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI. - vista l ordinanza di vendita del Giudice dell Esecuzione in data 18/12/2012; Studio Legale Avvocato Alessandro d Alessandro Via Fontana, 18 - Tel. 02/55.01.55.51 20122 MILANO - Fax 02/87.39.38.38 alessandro.dalessandro@milano.pecavvocati.it PROCEDURA N. R.G.E. 1814/2011 TRIBUNALE

Dettagli

Lotto 12. Catasto Fabbricati del Comune di Belfiore (VR), Fg. 19:

Lotto 12. Catasto Fabbricati del Comune di Belfiore (VR), Fg. 19: TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA Esecuzione immobiliare n. 335/2016 R.E. Il sottoscritto dott. Roberto Tordiglione Notaio in Tregnago (VR), associato a NOT.ES., delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal

Dettagli

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.)

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA. (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) ESECUZIONE N. 30/2015 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto Avv. Fabio Guido, con studio in Sulmona, Via A. De

Dettagli

TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE PRIMA CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI VERBALE DI CAUSA DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 591-BIS C.P.C.

TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE PRIMA CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI VERBALE DI CAUSA DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 591-BIS C.P.C. Procedura esecutiva immobiliare N. 61 / 2016 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 27/03/2018 12.52 innanzi al dott. Piero Pieri, sono comparsi: Per la parte procedente l avv. FABIO PEDRAZZINI, L avv.

Dettagli

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA. Il sottoscritto avvocato UGO GAUDIOSI, del Foro di Sulmona, con studio in Sulmona, VISTA

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA. Il sottoscritto avvocato UGO GAUDIOSI, del Foro di Sulmona, con studio in Sulmona, VISTA ESECUZIONE N. 24/07 TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DELEGATA A PROFESSIONISTA (artt. 569, 576, e 591 bis c.p.c.) Il sottoscritto avvocato UGO GAUDIOSI, del Foro di Sulmona, con studio

Dettagli

Codice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n (Aggiornato al 01/12/2014) Libro III Del processo di esecuzione

Codice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n (Aggiornato al 01/12/2014) Libro III Del processo di esecuzione Codice di Procedura Civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Aggiornato al 01/12/2014) Libro III Del processo di esecuzione Titolo I Del titolo esecutivo e del precetto Art. 474 Titolo esecutivo

Dettagli

Tribunale Ordinario di Milano Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano N. 2729/2008

Tribunale Ordinario di Milano Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano N. 2729/2008 Tribunale Ordinario di Milano Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano N. 2729/2008 Il Giudice dell Esecuzione a scioglimento della riserva assunta visti gli atti e i documenti della procedura, sentiti

Dettagli

Avv. MARIA ROCCHERI Via Enrico Parisi, Palermo Tel. e Fax e mail pec.

Avv. MARIA ROCCHERI Via Enrico Parisi, Palermo Tel. e Fax e mail pec. Avv. MARIA ROCCHERI Via Enrico Parisi, 4-90141 Palermo Tel. e Fax 091 326319 e mail mariaroccheri@gmail.com pec. mariaroccheri@pecavvpa.it TRIBUNALE DI PALERMO AVVISO DI VENDITA Reg. Es. Imm. N. 508/11

Dettagli

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa E stata pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCERA. Avviso di Vendita Immobiliare.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCERA. Avviso di Vendita Immobiliare. TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCERA Procedura fallimentare N. 26/1993 REG. FALL. Avviso di Vendita Immobiliare. Il sottoscritto Funzionario Giudiziario rag. Pasquale Bevere, in esecuzione dell ordinanza di vendita

Dettagli

Istituto Vendite Giudiziarie Lucca Concessionario Ministeriale per i Tribunali di Lucca e Massa

Istituto Vendite Giudiziarie Lucca Concessionario Ministeriale per i Tribunali di Lucca e Massa Istituto Vendite Giudiziarie Lucca Concessionario Ministeriale per i Tribunali di Lucca e Massa Scheda stampata il: 25/06/2019 00:32 Scheda inserita il: 22/05/2013 00:00 ES. 22/2007 CUSTODIA: FABBRICATO

Dettagli

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO INDICE GENERALE LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474 Titolo esecutivo......................... 3 Art. 475 Spedizione in forma esecutiva.................

Dettagli

TRIBUNALE DI GENOVA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 834/12 AVVISO VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO

TRIBUNALE DI GENOVA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 834/12 AVVISO VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO TRIBUNALE DI GENOVA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 834/12 AVVISO VENDITA IMMOBILI SENZA INCANTO Il sottoscritto Avv. Giuseppe Bellieni, delegata alla vendita nella procedura in

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Esecuzioni Immobiliari Nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E 2823/2011 Promossa da Unicredit Credit

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Esecuzioni Immobiliari Nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E 2823/2011 Promossa da Unicredit Credit TRIBUNALE DI MILANO Sezione Esecuzioni Immobiliari Nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E 2823/2011 Promossa da Unicredit Credit Management Bank S.p.A. contro Indicazione omessa: Decreto Legislativo

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI * * * * * * * AVVISO DI VENDITA

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI * * * * * * * AVVISO DI VENDITA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI * * * * * * * AVVISO DI VENDITA Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 3896/2010, promossa da: Condominio di Via Livello 25 - Rho ******* Il professionista

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO R.G. N /96 ORDINANZA DI FISSAZIONE DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO R.G. N /96 ORDINANZA DI FISSAZIONE DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO R.G. N. 11441/96 ORDINANZA DI FISSAZIONE DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO IL GIUDICE DELEGATO Vista l istanza per la vendita del bene immobile di

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI ******* AVVISO DI VENDITA Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 2694/2008, promossa da: UBI Banca S.p.A. già Banca Regionale Europea S.p.A. *******

Dettagli

TRIBUNALE DI LANCIANO

TRIBUNALE DI LANCIANO TRIBUNALE DI LANCIANO AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE (Esec. imm. n. 34/2009 R.G.E.) Vendite del 19.10.2012 30.10.2012 Il sottoscritto Dott. Andrea Colantonio, Commercialista in Lanciano (CH), con Studio

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO -SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARI- Dott.ssa Simona Caterbi

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO -SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARI- Dott.ssa Simona Caterbi TRIBUNALE CIVILE DI MILANO -SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARI- Dott.ssa Simona Caterbi Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 1926 2013 promossa da Condominio via Arquà n. 10, con l avv. Paolo Lombardi

Dettagli

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI

Dettagli

TRIBUNALE DI SIRACUSA AVVISO DI VENDITA PROC.

TRIBUNALE DI SIRACUSA AVVISO DI VENDITA PROC. TRIBUNALE DI SIRACUSA AVVISO DI VENDITA PROC. Esec. N. 536/2012 La sottoscritta Avv. Stefania D Agostino con studio in Siracusa Viale Teracati n. 160, nominata professionista delegata, ai sensi degli artt

Dettagli

AVVISO DI VENDITA R.G.E.

AVVISO DI VENDITA R.G.E. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI * * * * * * * AVVISO DI VENDITA Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 1877/2007, promossa da: Condominio Viale Certosa n. 183, Milano * * * * *

Dettagli

STUDIO LEGALE DAFFAN VIA DELLA GUASTALLA, MILANO TEL FAX E. MAIL:

STUDIO LEGALE DAFFAN VIA DELLA GUASTALLA, MILANO TEL FAX E. MAIL: STUDIO LEGALE DAFFAN VIA DELLA GUASTALLA, 15-20122 MILANO TEL. 5456867 - FAX 55190047 E. MAIL: STUDIO@STUDIODAFFAN.IT TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Dettagli

Avvocati e Commercialisti

Avvocati e Commercialisti Avvocati e Commercialisti 20144 Milano Via Sant Eusebio n. 24 Tel. +39-02.46.39.15 r.a. Fax +39-02.49.87.641/02.99.98.52.30 Paola Ferraris Dottore Commercialista paolamaria.ferraris@odcecmilano.it TRIBUNALE

Dettagli

TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI ORDINANZA DI DELEGA AL PROFESSIONISTA

TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI ORDINANZA DI DELEGA AL PROFESSIONISTA TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI ORDINANZA DI DELEGA AL PROFESSIONISTA Proc. N. 242/2014 Cron. N. Il Giudice dell Esecuzione, - visti gli atti della procedura esecutiva immobiliare; -

Dettagli

TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA 823/2016 R.E.

TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA 823/2016 R.E. TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA Esecuzione immobiliare n. 823/2016 R.E. La sottoscritta dott.ssa Giovanna Iorini Notaio in Isola della Scala (VR), associata a NOT.ES., delegata ex art. 591 bis c.p.c.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO N. R.G. 143/2009 TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI Il G.E., letta la relazione del professionista delegato, considerato che il termine per lo svolgimento delle operazioni

Dettagli

CONDOMINIO VIA NAZARIO SAURO N. 132, BARANZATE,

CONDOMINIO VIA NAZARIO SAURO N. 132, BARANZATE, 1 Avv. Maddalena Arlenghi Via Senato n. 12 20121 - Milano Tel. 02/48.02.70.29 - Fax 02/48.19.59.25 e-mail: arlenghi@arlenghiagostiniavvocati.it ***** TRIBUNALE DI MILANO Sezione Esecuzioni Immobiliari

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI Avviso di vendita nella procedura esecutiva immobiliare Nr. 87/2015 R.G.E.S. Si rende noto che il giorno 16.febbraio.2019 alle ore 12,00 l

Dettagli

TRIBUNALE DI CHIETI AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE AL N. 227/2013 R.G.E.

TRIBUNALE DI CHIETI AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE AL N. 227/2013 R.G.E. TRIBUNALE DI CHIETI AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE AL N. 227/2013 R.G.E. Il sottoscritto dott. Lucio Raimondi, con studio in Chieti, via Rega n. 4, delegato dal Giudice dell

Dettagli

TRIBUNALE DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI TRIBUNALE DI CAGLIARI UFFICIO COMMERCIALISTI DELEGATI PER LE ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DELEGATA A COMMERCIALISTA IN PRESENZA DI CREDITORE FONDIARIO (nuovo rito) (artt. 569, 570, 571, 576

Dettagli

TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA. Il sottoscritto Avv. Valentino ZURLO (c.f. ZRLVNT64B12I804J), con studio

TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA. Il sottoscritto Avv. Valentino ZURLO (c.f. ZRLVNT64B12I804J), con studio TRIBUNALE DI SULMONA AVVISO DI VENDITA Il sottoscritto Avv. Valentino ZURLO (c.f. ZRLVNT64B12I804J), con studio in Sulmona (AQ), alla piazza Venezuela n. 14, iscritto nell elenco speciale ex art. 179-ter

Dettagli

Firmato Da: TESTA PICCOLOMINI CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35847

Firmato Da: TESTA PICCOLOMINI CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35847 R.G.E.I. 1137 /2004 TRIBUNALE DI TIVOLI Il G.E. Clelia Testa Piccolomini, Vista l istanza depositata dal delegato alla vendita in data 3.12.2015; Visto il d.l. 83/2015 conv. in l. 132/2015 con il quale

Dettagli

AVVISO DI VENDITA CON SECONDO RIBASSO

AVVISO DI VENDITA CON SECONDO RIBASSO TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA Ufficio Esecuzioni Immobiliari * * * Procedura esecutiva n. 244/2011 R.G.E. promossa da: MPS GESTIONE CREDITI s.p.a. * * * AVVISO DI VENDITA CON SECONDO RIBASSO Il sottoscritto

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. (Proc. N.624/ / / /98 R.G. Esec.)

TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. (Proc. N.624/ / / /98 R.G. Esec.) TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI (Proc. N.624/95 + 403/97 + 596/97 + 281/98 R.G. Esec.) L Avv. Salvatore Palazzo, delegato con ordinanza dell 11/11/2015 dal G.E.

Dettagli

TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare N. 856 / 2016 R.G. Esecuzioni VERBALE DI CAUSA Oggi 30/05/2018 11.58 innanzi al dott. Andrea Balba, sono comparsi: Per la parte procedente nessuno. Per la parte interveniente

Dettagli

Clementina Gullo Dottore Commercialista Via F. Corso, Catania Tel/Fax

Clementina Gullo Dottore Commercialista Via F. Corso, Catania Tel/Fax Clementina Gullo Dottore Commercialista Via F. Corso, 3 95125 Catania Tel/Fax 095447399 TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE VI CIVILE AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE PROCEDIMENTO ESECUTIVO ISCRITTO AL N. 1133/2012

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA AVVISO DI VENDITA. Esecuzione Immobiliare 252/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA AVVISO DI VENDITA. Esecuzione Immobiliare 252/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA AVVISO DI VENDITA Esecuzione Immobiliare 252/2014 Il sottoscritto avv. Stefano Gusmitta, con studio in Venezia Mestre Via Paruta 31/A, professionista delegato alla vendita

Dettagli

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt e 591 Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le

Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari. Artt e 591 Bis Cpc. Nella procedura di espropriazione immobiliare delegata per le RGE. 1953/2012 TRIBUNALE DI MILANO Sezione Terza Civile - Esecuzioni Immobiliari GE Dott.ssa Gabriella Mennuni QUARTO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO il 07 giugno 2018 ore 16.00 Artt. 570 576 e 591 Bis

Dettagli

TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA Esecuzione immobiliare n. 373/2016 R.E. Il sottoscritto Dott. Giacomo Gelmi, Notaio in Villafranca di Verona

TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA Esecuzione immobiliare n. 373/2016 R.E. Il sottoscritto Dott. Giacomo Gelmi, Notaio in Villafranca di Verona TRIBUNALE DI VERONA AVVISO DI VENDITA Esecuzione immobiliare n. 373/2016 R.E. Il sottoscritto Dott. Giacomo Gelmi, Notaio in Villafranca di Verona (VR), presso nov@, delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal

Dettagli