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1 Capitolo Ottavo: La successione testamentaria Capitolo Ottavo La successione testamentaria Il testamento è l atto con cui un soggetto dispone del proprio patrimonio per il momento in cui non vivrà più. Del testamento esamineremo la forma, gli elementi accidentali ecc., vedremo poi i requisiti di capacità necessari per testare e per ricevere per testamento. Esamineremo poi i casi di invalidità e le modalità di esecuzione del testamento. 1. IL TESTAMENTO È l atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587). È un atto mortis causa la cui funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore (contenuto tipico). Il testamento, tuttavia, può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (es.: riconoscimento dei figli naturali, art. 254), che sono definiti dalla migliore dottrina atti post mortem, in quanto destinati ad avere efficacia solo dopo la morte dell autore (contenuto atipico). In particolare il testamento è un negozio giuridico unilaterale, unipersonale, non recettizio, gratuito, revocabile e modificabile. È infine atto personalissimo (poiché vige il divieto di farsi rappresentare) e formale (va sempre redatto per iscritto). La volontà del testatore deve essere spontanea e deve manifestarsi in modo espresso, in una delle forme previste dalla legge. Mentre si è affermata l irrilevanza del motivo negli atti inter vivos, nel testamento assumono, invece, rilevanza: il motivo erroneo, causa di annullamento della disposizione quando risulti determinante; il motivo illecito, causa di nullità della disposizione quando risulti determinante. 2. GLI ELEMENTI ACCIDENTALI NEL TESTAMENTO (artt ) A) La condizione Le disposizioni testamentarie possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (art. 633). L avveramento della condizione ha effetto retroattivo (art. 646), secondo i principi generali. La condizione apposta in un testamento è però soggetta a regole particolari. Infatti: la disposizione testamentaria cui sia apposta una condizione impossibile o illecita è considerata come pura e semplice. Se però la condizione sia stata il motivo unico e determinante della disposizione testamentaria, la disposizione sarà nulla (art. 626); è nulla la disposizione subordinata alla condizione di reciprocità (cd. clausola captatoria, art. 635); è nulla (restando, però, valida la corrispondente disposizione) la condizione che impedisca le prime o le ulteriori nozze dell istituito (art. 636). 175

2 176 Parte Sesta: La famiglia e le successioni B) Il termine Quanto alla apponibilità del «termine» bisogna distinguere tra: a) disposizioni testamentarie a titolo universale (istituzioni di erede) ove eventuali termini non sono validi e si hanno per non apposti (art. 637), in base al principio semel heres semper heres; b) disposizioni testamentarie a titolo particolare (l attribuzione di legato) che sono, invece, suscettibili di termine iniziale o finale (cd. «legato a termine»). C) Il modus Tanto all istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (art. 647). L onere o modus è una disposizione accessoria con la quale il testatore impone all erede o al legatario un determinato comportamento, per raggiungere gli scopi più vari (istituzione di una borsa di studio, suffragi per l anima del testatore etc.). L erede o il legatario sono tenuti ad eseguire l obbligazione modale una volta che abbiano accettato l eredità o acquistato il legato: tuttavia, il legatario, a differenza dell erede, è obbligato solo nei limiti del valore di ciò che ha ricevuto (art. 671). Qualunque interessato può chiedere l adempimento del modus (art. 648 comma 1), cui l onerato è tenuto secondo i principi generali dell adempimento delle obbligazioni. Se però l onerato è inadempiente, la risoluzione del lascito testamentario può essere pronunziata solo quando essa sia stata prevista dal testatore o quando l adempimento dell onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione (art. 648 comma 2). Pertanto, in linea di principio, la violazione dell obbligo modale non risolve il lascito: ciò conferma che l obbligazione modale ha carattere accessorio e non costituisce il corrispettivo dell attribuzione patrimoniale. 3. LE FORME DEL TESTAMENTO A) Il testamento olografo (art. 602) È il testamento redatto, datato e sottoscritto dal testatore: costituisce, quindi, la forma più semplice di negozio testamentario. Requisiti formali del testamento olografo Autografia (il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore), per stabilire l autenticità del documento; se essa manca o è parziale il testamento è nullo. Data (l indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto che può essere sostituita da forme equipollenti), serve ad accertare la capacità del testatore nel momento della redazione. Nel caso di due o più testamenti redatti dallo stesso soggetto la data ha inoltre la funzione di consentire l individuazione del testamento più recente il quale può contenere disposizioni incompatibili con quelle dei precedenti testamenti (revoca tacita). Sottoscrizione: ha innanzitutto la funzione di individuare il testatore, ma serve anche ad attestare che la volontà manifestata nello scritto è divenuta definitiva. Essa comprende di regola il nome ed il cognome, ma è comunque valida quando individua con certezza la persona del testatore. La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni.

3 Capitolo Ottavo: La successione testamentaria B) Il testamento pubblico (art. 603) È quel testamento contenuto in un documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio. Esso fa piena prova, fino a sentenza dichiarativa di falso, delle dichiarazioni del testatore. Requisiti formali del testamento pubblico: C) Il testamento segreto o misto (art. 604) La presenza di almeno due testimoni. La dichiarazione di volontà orale al notaio alla presenza dei testimoni, previo accertamento della identità personale del testatore da parte del notaio. La redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio. La lettura dell atto al testatore ed ai testimoni ad opera del notaio. La sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio. La data, comprensiva anche dell ora. La menzione della osservanza delle formalità enunciate. Esso consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti. La scheda testamentaria deve essere sempre sottoscritta dal te- statore (non è, però, necessario che sia autografa); L atto di ricevimento da parte del notaio, annotato sullo stesso involto che contiene la scheda, sottoscritta dal testatore, dal notaio e dai testimoni che hanno assistito alla consegna della scheda. Requisiti formali del testamento segreto: Il testamento internazionale Con la L. 387/1990, che sancisce l adesione dell Italia alla Convenzione di Washington del 1973, istitutiva di una legge uniforme sulla forma del testamento internazionale, è stata introdotta una nuova forma di testamento. Esso è formalmente valido a prescindere dal luogo in cui è stato redatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, domicilio o residenza del testatore. Può essere redatto da cittadino italiano o straniero, di proprio pugno, o da terzi, in qualunque lingua e deve essere sottoscritto dallo scrivente in presenza di due testimoni e del notaio, i quali provvedono a loro volta a sottoscriverlo pur potendone non conoscere il contenuto. D) I testamenti speciali (artt ) Sono forme particolari di testamento, riconosciute solo in determinate situazioni o in presenza di circostanze particolari. Disciplina Tipi Hanno in comune il fatto che la dichiarazione è resa dal testatore ad un pubblico ufficiale o assimilato. La redazione per iscritto è effettuata da quest ultimo. L efficacia è limitata nel tempo: 3 mesi dal venir meno delle circostanze particolari che ne consentono l adozione. Testamento redatto in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (609). Testamento a bordo di nave (611). Testamento a bordo di aeromobile (616). Testamento dei militari o assimilati (617). 4. LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO I testamenti sono pienamente validi ed efficaci sin dalla morte del testatore: la legge richiede per l eseguibilità di essi (in particolare, del testamento olografo e segreto) la loro pubblicazione a cura del notaio. 177

4 178 Parte Sesta: La famiglia e le successioni È, invece, immediatamente eseguibile (non ha dunque bisogno di pubblicazione) il testamento pubblico. 5. CAPACITÀ DI TESTARE E DI RICEVERE PER TESTAMENTO La capacità di testare, secondo la dottrina prevalente, è un aspetto della capacità giuridica. Sono incapaci di testare: il minore, l interdetto giudiziale per infermità di mente, colui che al momento della redazione del testamento era incapace di intendere e di volere (incapace naturale). In questi tre casi il testamento è annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta) e l onere di fornire la prova dell incapacità grava su colui che, affermando tale incapacità, impugni il testamento. La capacità di ricevere per testamento è più ampia della capacità di ricevere per successione in generale: infatti, possono essere chiamati a succedere per testamento anche i nascituri non concepiti, purché figli di una persona vivente al momento della morte del testatore (art. 462, comma 2), le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti. I casi di incapacità a ricevere sono determinati da ragioni di incompatibilità tra la qualità d istituito e la funzione esercitata nei confronti del testatore o la partecipazione avuta nella formazione del testamento (es.: notaio). 6. INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO A) Nullità Il testamento in toto è nullo: per difetto di forma; in caso di testamento congiuntivo o reciproco (art. 589), per violenza fisica e per errore ostativo. Si ha, invece, nullità delle singole disposizioni: per difetto di sostanza, se le disposizioni si collegano ad un motivo illecito unico e determinante e questo risulta dal testamento (art. 626), anche se espresso sotto forma di condizione (art. 634) o di onere (art. 626); per difetto di indicazioni, se non può essere in alcun modo determinato il destinatario della disposizione (art. 628), o la sua determinazione è rimessa all arbitrio di un terzo. B) Annullabilità L annullabilità dell intero testamento si ha: per difetto di forma, quando la forma riguarda elementi diversi da quelli per cui è comminata la nullità (art. 606, comma 2); per difetto di capacità, quando l incapacità dipenda da minore età, interdizione giudiziale, incapacità naturale. L annullabilità delle singole disposizioni, invece, ricorre solo in presenza di vizi della volontà: quando, cioè, le singole disposizioni siano effetto di errore, dolo e violenza. È consentita solo la conversione formale (o impropria) del testamento: il testamento segreto, nullo per mancanza di qualche requisito specifico proprio, produce gli effetti del testamento olografo, qualora di questo presenti i requisiti (art. 607).

5 Capitolo Ottavo: La successione testamentaria Sanatoria della disposizione testamentaria nulla «La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione» (art. 590). La conferma può essere espressa o tacita. Non sono suscettibili di conferma: il testamento revocato, il testamento falso, le disposizioni illecite. 7. REVOCAZIONE E CADUCITÀ DEL TESTAMENTO A) La revocazione in generale (artt. 680 e ss.) Il testamento è un atto essenzialmente revocabile, in quanto la volontà in esso espressa può mutare fino all ultimo momento della vita del testatore. La revoca espressa è il negozio giuridico unilaterale, non recettizio, inter vivos con il quale il testatore elimina in tutto o in parte l efficacia delle proprie precedenti disposizioni testamentarie in maniera esplicita. La revoca tacita si verifica, invece, quando nel testamento posteriore siano contenute disposizioni incompatibili con le precedenti (queste, anche se non espressamente revocate, diventano inefficaci) e nelle ipotesi di ritiro del testamento segreto (sempre che la scheda non possa valere come testamento olografo). Inoltre, può aversi revoca presunta nei casi di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo (art. 684) ed alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686). In entrambi i casi si tratta di una presunzione iuris tantum. L art. 681 stabilisce che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre che la revoca della revoca sia attuata con le forme della revoca espressa ed in tal caso rivivono le disposizioni revocate. B) Revocazione di diritto o «caducità» (art. 687) Le disposizioni testamentarie, a titolo universale o particolare, sono revocate di diritto per: sopravvenienza (dopo la compilazione del testamento) di figli o discendenti legittimi del testatore, benché postumi o legittimati o adottivi; riconoscimento di un figlio naturale, successivo alla compilazione del testamento; ignoranza del testatore di avere figli al tempo della compilazione del testamento. La revocazione non ha però luogo, qualora il testatore abbia provveduto per il caso che esistessero o sopravvenissero figli (o discendenti da essi). 8. ESECUZIONE DEL TESTAMENTO. L ESECUTORE TESTAMENTARIO (artt ) L esecuzione del testamento consiste nell attuazione della volontà testamentaria; tale compito normalmente è riservato all erede. La legge, però, consente al testatore di nominare un esecutore testamentario (art. 700), il quale, in tal caso, prende il posto dell erede nel curare l esecuzione di tutte le clausole del testamento. L esecutore nominato dal testatore può anche non accettare il suo ufficio. La durata dell esecutore nell ufficio è a tempo indeterminato; l ufficio è gratuito, tuttavia, il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell eredità. 179

6 180 Parte Sesta: La famiglia e le successioni Compiti dell esecutore L esecutore: deve amministrare la massa ereditaria (art. 703), prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (tranne che il testatore non abbia espresso una contraria volontà); ha la rappresentanza processuale, attiva e passiva, nelle azioni relative alla eredità (art. 704); ha l obbligo di far apporre i sigilli e di far redigere l inventario dei beni ereditari con particolari cautele quando tra i chiamati all eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche (art. 705); deve rendere conto della sua gestione al termine di essa, o se questa si prolunga oltre l anno dalla morte del testatore, anche dopo un anno da questo evento, fermo restando l obbligo del rendiconto finale (art. 709). Su istanza di ogni interessato, l autorità giudiziaria può esonerare l esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all ufficio o per avere egli commesso qualche azione che ne menomi la fiducia (art. 710). testamenti ordinari SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Testamento (art. 587) testamenti speciali olografo pubblico segreto malattie navigazione unilaterali (602) (603) ( ) contagiose, marittima o o assimilati calamità, aerea (617) infortuni ( ) (609)

7 N 234 N Negatoria [AZIONE] art. 949 c.c. È l azione con cui il titolare di un diritto di proprietà tende a far dichiarare l inesistenza dei diritti affermati da altri sul bene oggetto del proprio diritto, quando ha motivo di temerne pregiudizio, o a far cessare le turbative o le molestie che altri arrechi al medesimo. Presupposto dell ( ) è, pertanto, l affermazione, da parte di un terzo, di un diritto reale limitato sul bene (es.: una servitù, o un diritto di usufrutto), eventualmente accompagnata da molestie o turbative di fatto. Negozio fiduciario Ricorre quando un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (fiduciario) con l obbligo per quest ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Caratteristica peculiare del negozio fiduciario è l eccedenza della forma giuridica prescelta rispetto allo scopo perseguito: ad esempio, si compie un atto di alienazione, ma in realtà si vuole far godere ad altri un beneficio (fiducia cum amico), o prestare una garanzia reale (fiducia cum creditore) [vedi Negozio indiretto]. Il codice non disciplina la figura del negozio fiduciario, tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell autonomia negoziale, in particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un patto (pactum fiduciae) avente natura obbligatoria, che limita gli effetti di questo. Negozio in frode alla legge art c.c. È quel contratto diretto ad eludere l applicazione di una norma imperativa pur nel rispetto formale della legge. In tali contratti, cioè, lo strumento prescelto è in sé lecito, ma serve ad eludere l applicazione di una norma imperativa (art c.c.). Esempio: si licenzia e si riassume più volte con un contratto a tempo determinato un lavoratore per impedire la nascita di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; si stipula una vendita con patto di riscatto per nascondere un patto commissorio [vedi ]. Per siffatti negozi la legge sancisce la nullità e la ripetibilità della prestazione [vedi Indebito (Pagamento dell )], salvo che il negozio sia immorale, ex art c.c. Il negozio in frode alla legge si distingue dal: negozio indiretto [vedi ] e negozio fiduciario [vedi ], con i quali non sempre si perseguono finalità fraudolente, anche se spesso vengono utilizzati a tale scopo; negozio simulato [vedi Simulazione], che è sostanzialmente non voluto, perché nel ( ) gli effetti negoziali sono invece voluti, sebbene siano accompagnati ad una finalità antigiuridica. Si può avere tuttavia anche una simulazione fraudolenta, cioè posta in essere per eludere norme imperative: in tal caso si avrà nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato; negozio contrario alla legge, attraverso il quale si mira direttamente a raggiungere un risultato vietato, in quanto con il ( ) le parti intendono eludere la norma per ottenere in via indiretta un risultato equivalente a quello vietato; negozio in frode ai creditori che mira specificamente a danneggiare i creditori sottraendo ad essi la garanzia patrimoniale. Per esso la legge predispone il rimedio specifico dell azione revocatoria [vedi Revocatoria (Azione)]. Negozio giuridico È ( ) ogni atto giuridico consistente in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall ordinamento. Relativamente al ( ) si operano diverse classificazioni. Negozio indiretto Ipotesi di manipolazione funzionale dell atto di autonomia privata, realizzata attraverso l utilizzazione di un tipo negoziale per il conseguimento di scopi ulteriori o diversi da quelli tipicamente scaturenti dall atto (es.: mediante la combinazione con altri negozi, ovvero l apposizione di clausole).

8 Nullità Il negozio indiretto si distingue dal negozio simulato [vedi Simulazione] in quanto le parti vogliono realmente gli effetti giuridici del negozio, strumentali rispetto al fine perseguito. Novazione oggettiva artt c.c. Causa di estinzione dell obbligazione a carattere non satisfattorio, perché alla cessazione del rapporto obbligatorio non si accompagna anche la soddisfazione della pretesa creditoria. Più precisamente si ha ( ) quando le parti estinguono convenzionalmente l originaria obbligazione dando vita, nel contempo, ad un nuovo rapporto diverso dal precedente nell oggetto (dare una cosa al posto di un altra) o nel titolo (si conviene che una somma dovuta a titolo di risarcimento resti dovuta a titolo di mutuo). Sono requisiti della ( ): l aliquid novi (mutamento del titolo o dell oggetto dell obbligazione); l animus novandi (la volontà di estinguere l obbligazione precedente creandone una nuova) e la obligatio novanda (l obbligazione originaria da novare). soggettiva art c.c. È il negozio con il quale si sostituisce un nuovo debitore a quello originario, che viene liberato. Come la novazione oggettiva anche la ( ) è un modo di estinzione dell obbligazione, ferma restando, in linea di principio, che la liberazione del debitore e la sua sostituzione possono anche dar luogo ad una mera successione nel debito; tale ultima ipotesi si verifica allorquando la sostituzione del soggetto passivo non esplichi alcuna efficacia novativa del precedente rapporto obbligatorio. Nullità artt ss. c.c. La ( ) è una forma di invalidità del negozio giuridico. Per il codice il contratto è nullo nell ipotesi in cui (art c.c.): è mancante di taluno degli elementi essenziali, indicati dall art c.c. (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità); la causa è illecita; il motivo che ha indotto alla sua stipula è illecito, sempreché sia unico e comune ad entrambe le parti; l oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile; è contrario a norme imperative, all ordine pubblico e al buon costume, nonché nelle singole ipotesi specificamente previste dalla legge. Disciplina del contratto nullo Improduttività di effetti: il negozio non produce gli effetti della categoria cui appartiene. Insanabilità: non può sanarsi. Imprescrittibilità: la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo. Assolutezza: la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, anche dal giudice d ufficio. Efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità. La ( ) del negozio si fa valere mediante l azione di ( ) che è un azione: dichiarativa (o di mero accertamento), perché non tende a mutare la situazione giuridica preesistente, ma si limita semplicemente ad accertarla: infatti la ( ) opera di diritto; imprescrittibile (art c.c.), salvi gli effetti dell usucapione dei beni e della prescrizione delle azioni di ripetizione. ( ) virtuale Si verifica quando, pur non essendo prevista espressamente da una norma ad hoc (cd. nullità testuale), risulta dal sistema nel suo complesso, quale conseguenza della violazione di una norma imperativa. ( ) parziale art c.c. Quando si riferisce solo ad una parte o a singole clausole del negozio. In base al principio di conservazione [vedi ] del contratto, la ( ) parziale non dà luogo alla nullità dell intero contratto, se non risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità medesima. Inoltre, la ( ) di una singola clausola non importa quella dell intero negozio, quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (art. 1419, c. 2 c.c.). Tale ipotesi costituisce un caso di integrazione legale del contenuto del negozio (cd. inserzione automatica di clausole). V. schema Parte III, Cap. 4, N

9 N 236 Nunciazione ( ) di protezione Trattasi di una categoria di nullità diffusa soprattutto nella legislazione speciale per cui un contratto viene qualificato come nullo non per interesse generale o contrarietà all ordine pubblico economico, ma a tutela di una delle parti che è l unica a potersi avvalere della nullità stessa. È quanto accade, ad esempio, nei contratti del consumatore: l art. 36 del Codice del consumo ha ad oggetto la nullità di protezione. Altri esempi si rinvengono nei contratti bancari, in quelli relativi alla prestazione di servizi finanziari, nella subfornitura (art. 9, L. 192/1998) ecc. Caratteri delle nullità di protezione sono: operano solo a vantaggio del consumatore; sono rilavabili d ufficio solo se operano a vantaggio del consumatore; colpiscono solo le clausole vessatorie, mentre il contratto rimane valido per il resto. Nunciazione [AZIONI DI] artt c.c.; D.Lgs , n. 51 Sono denominate azioni di ( ) quelle che tendono alla conservazione di uno stato di fatto, mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui. Esse sono: denunzia di nuova opera (art c.c.). È l azione con cui il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore, denunzia un opera da altri intrapresa e non terminata (se non è trascorso un anno dal suo inizio) quando abbia ragione di temere che da essa possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso; denunzia di danno temuto (art c.c.). È quella azione con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, si rivolge all autorità giudiziaria, quando tema che da un albero, una costruzione, od altro (cose, comunque, già esistenti) stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso. Le azioni di ( ) sono azioni cautelari: sussistendone i presupposti, il giudice potrà vietare la continuazione dell opera, ovvero autorizzarla, adottando le opportune cautele secondo quanto previsto dall art. 1171, c. 2. Nuncius art c.c. È colui il quale non emette una propria dichiarazione di volontà, ma riferisce ad una parte la volontà dell altra. Non è un rappresentante. Il ( ) non è parte materiale del contratto ma è solo il tramite attraverso il quale la volontà di un soggetto viene portata a conoscenza di un altro. Colui che si serve del ( ) sopporta il rischio dell eventuale divergenza tra il contenuto della volontà affidata al ( ) e il contenuto della volontà comunicata. Il rapporto tra rappresentante e rappresentato è diverso da quello che si instaura tra il soggetto e il suo nuncius. Infatti, quest ultimo si limita a trasmettere la volontà del soggetto interessato, e pertanto non partecipa alla formazione della volontà, dal momento che tutti gli elementi del negozio sono predeterminati dall interessato. Questa funzione di messo rende possibile il superamento dei limiti della rappresentanza (ad es.: il nuncius può «rappresentare» il nubendo nel matrimonio). Nuova opera [vedi Nunciazione].

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