EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
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- Giuditta Colella
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2 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 2
3 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Nella sanità pubblica PREAZIENDALIZZATA i procedimenti disciplinari erano regolamentati dalla disciplina normativa del pubblico impiego, definiti dal: DPR 761/1979 che richiamava ampiamente il DPR 3/1957 recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato 3
4 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il procedimento disciplinare veniva irrogato da un «organo costituito in modo da assicurare l imparzialità», rappresentato dalla Commissione di disciplina, a composizione paritetica, formata per metà da membri designati dall Amministrazione e per metà da membri designati dalle organizzazioni sindacali. 4
5 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Nel caso di dipendenti iscritti ad Albi professionali (medici, biologi, infermieri ), la Commissione era integrata da un membro designato dal rispettivo Ordine o Collegio professionale, con voto consultivo. 5
6 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Le sanzioni disciplinari erano 4: la censura (o rimprovero scritto) la riduzione dello stipendio la sospensione dalla qualifica la destituzione (o cessazione dal servizio). 6
7 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche Avvio del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» 7
8 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche Il rapporto di lavoro pubblico inizia ad assimilarsi con l impiego privato e si applicano: Art del Codice Civile Art. 7, commi primo, quinto e ottavo delle Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 8
9 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche Scompariva la Commissione di disciplina Veniva individuato un Ufficio per i procedimenti disciplinari che su segnalazione del Responsabile della struttura in cui il dipendente lavorava, contestava l addebito al dipendente medesimo, istruiva il procedimento disciplinare e applicava la sanzione. 9
10 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche Quando le sanzioni rientravano nel «rimprovero verbale» (novità) e nella «censura», il responsabile della struttura in cui il dipendente lavorava, provvedeva direttamente 10
11 Art. 7 Legge 300/70 Statuto dei lavoratori SANZIONI DISCIPLINARI 11
12 ART.7 LEGGE 300/70 STATUTO DEI LAVORATORI 12
13 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche 13
14 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche La contestazione dell addebito doveva avvenire in FORMA SCRITTA a pena di nullità del procedimento. Aveva come FINALITA quella di dare certezza ed IMMUTABILITA AL CONTENUTO DI INFRAZIONE, fissando al contempo ed in modo inequivocabile il dies a quo degli ulteriori termini previsti nell ambito della procedura disciplinare. 14
15 Art. 7 Legge 300/70 Statuto dei lavoratori Il datore di lavoro non poteva adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore poteva farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderiva o conferiva mandato. 15
16 Caratteristiche della contestazione: IMMEDIATEZZA SPECIFICITA IMMODIFICABILITA 16
17 PRINCIPIO DELL IMMEDIATEZZA: Non doveva trascorrere, per motivi di certezza delle situazioni giuridiche, un lasso di tempo troppo ampio tra il momento della commissione del fatto, il momento della conoscenza dello stesso e quello della sua contestazione. Questo principio è stato tradotto, nel CCNL, nella previsione del termine perentorio di 20 giorni dal momento in cui il responsabile della struttura per le sanzioni di sua competenza- o l ufficio di disciplina hanno avuto conoscenza del fatto. 17
18 PRINCIPIO DELLA SPECIFICITÀ: La contestazione doveva contenere l esposizione di fatti e degli elementi essenziali del fatto e, quindi, le indicazioni necessarie per individuare il comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l infrazione disciplinare. La contestazione non doveva essere generica né contenere giudizi sui fatti. 18
19 PRINCIPIO DELL IMMODIFICABILITA La sanzione non poteva essere applicata per una causa diversa da quella indicata nella contestazione e nell eventuale giudizio di impugnazione non potevano essere introdotti fatti nuovi o diversi da quelli originariamente contestati. 19
20 PRINCIPIO DELL IMMODIFICABILITA Nell ipotesi di fatti nuovi o aggiuntivi, restava salva la possibilità di avviare un nuovo e distinto procedimento disciplinare, con una nuova contestazione, fermo restando la necessità di verificare il requisito della tempestività e quindi il rispetto dei prescritti termini di contestazione. 20
21 LA DIFESA DEL LAVORATORE La convocazione per la difesa, in forma scritta, non poteva avvenire prima che fossero trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Successivamente all intervenuta convocazione per l audizione, scattava il decorso del termine massimo di 15 giorni per la difesa e quello, successivo all inutile decorso del primo, sempre di 15 giorni, per l applicazione della sanzione. 21
22 Chiusura fase istruttoria l Ente aveva 3 possibilità: Accogliere le giustificazioni del lavoratore e comunicargli l archiviazione del procedimento; Non accoglierle e comunicargli l adozione di una sanzione disciplinare; Patteggiamento della sanzione 22
23 PATTEGGIAMENTO Era sempre possibile applicare una sanzione disciplinare patteggiata ai sensi dell 55, comma 6 del D. Lgs. 165/2001; il patteggiamento si poteva collocare, sotto il profilo temporale, tra il momento dell audizione e quello della comunicazione della sanzione; l iniziativa in tal senso poteva essere sia del lavoratore che dello stesso ufficio per i procedimenti disciplinari o del capo della struttura. 23
24 PATTEGGIAMENTO Il dipendente che riconosceva le proprie colpe godeva di una sanzione ridotta, con la conseguenza però di non poter più impugnare la decisione. Il dipendente che invece non usufruiva del patteggiamento disciplinare poteva impugnare la decisione presso un nuovo organo, il «Collegio Arbitrale di Disciplina» 24
25 Collegio Arbitrale di Disciplina Composto da 5 membri, di cui 2 rappresentanti dei dipendenti, e 2 rappresentanti dell Amministrazione e presieduto da un soggetto esterno che doveva essere di «provata esperienza e indipendenza». 25
26 Art. 7 Legge 300/70 Statuto dei lavoratori La sanzione disciplinare restava sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provvedeva, entro dieci giorni dall invito rivoltogli dall ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio, la sanzione disciplinare non aveva effetto. 26
27 Art. 7 Legge 300/70 Statuto dei lavoratori Se il datore di lavoro si rivolgeva all autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare restava sospesa fino alla definizione del giudizio. Non poteva tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 27
28 D.Lgs 6 Febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche L art.2106 del Codice Civile e l art. 7 della Legge 300/70 prevedevano e disciplinavano, quindi, il potere di irrogare sanzioni al lavoratore che non rispettava i doveri che gli derivavano dal suo contratto, ossia i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro ( artt e 2105 del Codice Civile) 28
29 CODICE CIVILE ART 2104: DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale ( OBBLIGO DI DILIGENZA) Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende ( OBBLIGO DI OBBEDIENZA) 29
30 CODICE CIVILE ART 2105: OBBLIGO DI FEDELTÀ: Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o terzi, in concorrenza con l imprenditore, né divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (OBBLIGO DI FEDELTA E RISERVATEZZA) 30
31 CODICE CIVILE ART 2106: SANZIONI DISCIPLINARI: L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell infrazione ed in conformità delle norme corporative. 31
32 OBBLIGO DI ESLUSIVITA ART. 60 DPR n. 3/57 I dipendenti delle P.A. «non possono esercitare il commercio, l industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti d cariche di società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l autorizzazione del Ministro competente» 32
33 OBBLIGO DI ESLUSIVITA ECCEZIONE: I dipendenti con RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE in misura non superiore al 50%, possono espletare una seconda attività alle condizioni previste. 33
34 OBBLIGO DI ESLUSIVITA Le norme che disciplinano l obbligo di esclusività e, conseguentemente, le incompatibilità, sono contenute: Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n.3 artt Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/1989 n. 117, art. 6 comma 2 Legge 23/12/1996 n. 662 artt. 56, 56bis, 57,58, 58bis, 60,61,62 D.Lgs n. 165/2001 art.53 così come integrato art. 52 del D.Lgs n.150/09 34
35 OBBLIGO DI ESLUSIVITA Le P.A. non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 35
36 OBBLIGO DI ESLUSIVITA Sono esclusi i compensi derivanti da: Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; Utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; Partecipazione a Convegni o Seminari; Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 36
37 OBBLIGO DI ESLUSIVITA Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando e fuori ruolo; Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; Attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall amministrazione di appartenenza. 37
38 OBBLIGO DI ESLUSIVITA In caso di inosservanza del divieto, salvo le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell entrata del bilancio dell amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equvalenti. 38
39 OBBLIGO DI ESLUSIVITA Nel caso di violazione delle disposizioni in ordine alla disciplina delle incompatibilità, la legislazione vigente prevede IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA, a seguito dell attivazione di uno specifico procedimento disciplinare, accertante la violazione. 39
40 GRAZIE PER L ATTENZIONE. FABRIZIO 40
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