REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA. Sezione Seconda Civile SENTENZA
|
|
- Violetta Parisi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Responsabilità civile Danni da attività pericolose Attività venatoria Lesione a compagno di battuta Nesso causale tra evento e danno Sussistenza in re ipsa Adozione di misure idonee ad evitare il danno Onere probatorio del danneggiante Inottemperanza Responsabilità presunta per esercizio di attività pericolosa Manleva della Cassa per gli sportivi Danni (mat. Civile) Danno da ritardo Interessi compensativi Esclusione Interessi legali Applicabilità Giudizio equitativo Prevalenza Overcompensation del danneggiato-creditore Divieto Rif.Leg. artt.1224,1226,2050,2056,2059 cc; art.185 cp; Sentenza n. 780/2006 Pronunziata il Depositata il REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sezione Seconda Civile nella persona del giudice dr. Roberto Masoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n. 450/2000 promossa da: XX, rappresentato e difeso per procura peciale a margine dell'atto di citazione dall avv. Franco ed Antonio Zurlini contro: YY rappresentato e difeso per procura speciale in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. Eros Fontanesi e contro: SPORTASS - CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPOR- TIVI rappresentata e difesa per procura speciale in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. Alessandro e Stefano Ghibellini. Per l'attore: CONCLUSIONI
2 "Accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condannarsi in solido il convenuto e la terza chiamata al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore e quantificati nella misura di L , con gli interessi legali sulla somma rivalutata da oggi al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari". Per il convenuto YY: "Respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, dichiararsi la colpa concorrente dell'attore in ordine alla causazione del danno lamentato, e disporsi la riduzione proporzionale della somma pretesa dall'attore. In ogni caso, dirsi tenuta e condannarsi Sportass a tenere manlevato ed indenne dalle richieste svolte dall'attore. Vittoria di spese, competenze ed onorari" Per Sportass: "Voglia il Tribunale, respingere le domande proposte dall'attore, in quanto inammissibili e/o infondate, vinte le spese". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data , XX conveniva in giudizio YY, nonché Sportass - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente venatorio. Esponeva che il giorno , in compagnia di alcuni amici, si era recato in località Orlano, sulle colline parmensi, per una battuta di caccia al fagiano; che, ad un certo punto, verso le ore 9,30, egli si trovava a poca distanza dal convenuto, i cui cani si trovavano in "ferma"; che il YY aveva indirizzato alla fagiana levatasi in volo due fucilate, con fucile calibro dodici, finendo, però, per colpire il compagno di caccia all'occhio sinistro, il quale si trovava a monte; che, a seguito della fucilata, egli aveva subito la perforazione del bulbo oculare sinistro e danni patrimoniali che non erano stati risarciti. Il convenuto si costituiva in giudizio, assumendo una responsabilità concorrente del XX, che sarebbe stato raggiunto dalla fucilata in quanto al momento dello sparo si trovava nascosto da fitta vegetazione. Concludeva per il rigetto della domanda. Anche Sportass si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda.
3 Dopo l'espletamento di CTU medico legale sulla persona del danneggiato e l'audizione di alcuni testimoni, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del ; quindi la causa veniva assunta in decisione dal tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è fondata e nei termini che seguono merita accoglimento. Infatti, la responsabilità del YY nella causazione del fatto illecito in oggetto, in applicazione dell'art c.c., è presunta, a fronte, invece della mancata prova liberatoria ("di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno"). Non sussiste dubbio in merito alla natura pericolosa dell'attività venatoria, come ha ritenuto la giurisprudenza (Cass. pen ; Cass. civ , n , in un caso molto simile a quello oggetto di giudizio, nel quale l'attore era. stato ferito ad un occhio durante una battuta di caccia ed aveva agito in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti). L'attività venatoria, in quanto attività esercitata mediante l'impiego di armi da fuoco, che sono mezzi destinati all'offesa, è "per sua natura" pericolosa. Di conseguenza, agli eventi di danno verificatisi in occasione di battute di caccia, è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art c.c. Ebbene, a fronte della presunzione di colpa di cui alla richiamata disciplina, al danneggiato sarebbe bastato dimostrare il nesso causale esistente tra il danno e l'attività pericolosa svolta. In ogni caso, dalle deposizioni testimoniali acquisite in corso di processo, non è emerso che il YY abbia adottato "tutte le misure idonee ad evitare l'evento di danno", ovvero ad indicare la causa dell'evento dannoso. I testi escussi, presenti in loco al momento del fatto, hanno riferito che il YY sparò alla fagiana levatasi in volo da un cespuglio, abbattendola, mentre il XX si trovava dietro di lui ad una distanza di 60/70 metri, senza peraltro confermare che quest'ultimo, al momento delle fucilate, fosse coperto da vegetazione o da alberi, che impedissero allo sparatore di scorgerlo. Consegue la responsabilità risarcitoria del YY in ordine a fatto ed alle conseguenze lesive subite dal XX. Si consideri ora il quantum debeatur: in conseguenza del sinistro l'attore ha subito un protratto periodo di malattia, oltre ad una lesione definitiva al bulbo oculare sinistro, rimanendo convalescente complessivamente per 60 giorni (come ha precisato il CTU) e sostenendo spese mediche.
4 Vanno riconosciute le conseguenze dannose conseguenti alla lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (28%), che ha escluso la sussistenza di un'invalidità lavorativa specifica, e, applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età dell'infortunato, di 59 anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente va liquidato in Lire (ossia ). Spetta anche la liquidazione del danno biologico da temporanea, liquidato sempre alla stregua del criteri tabellari meneghini (ossia fra le Lire e le Lire al giorno); e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità assoluta protrattasi per 40 giorni e per la durata dell'inabilità relativa protrattasi per 20, il risarcimento va liquidato in Lire (ossia 1.936). La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute, ammonta pertanto ad , somma che non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali. Va del pari riconosciuto il danno morale, in quanto il fatto per cui si procede è astrattamente qualificabile come reato (artt c.c. e 185 c.p.); pertanto, in considerazione delle sofferenze sopportate a seguito dell'incidente venatorio, della durata dell'invalidità totale e della percentuale di invalidità permanente acclarata, sempre in applicazione del criteri valutativi seguiti dal Tribunale di Milano, il danno morale va liquidato in una somma ricompresa tra la metà e la quarta parte del danno biologico da permanente; perciò esso, nel caso di specie, essendo determinato nella misura di 1/3 del danno alla salute liquidato, ammonta a Lire (ossia ); somma che pure è stata già determinata a valori attuali. Da ultimo, vanno riconosciute e liquidate le spese mediche sostenute dal XX in conseguenza del fatto di cui è causa, nella misura di Importo ritenuto congruo da parte del CTU. Su tali ultimi importi decorrono gli interessi; relativamente a quest'ultima voce va precisato che, la Corte Suprema (Cass. Sez. Unite n. 1712) ha escluso che gli interessi siano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza sosteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo sulla specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l applicazione dell art c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni e valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art e 1226 c.c.), tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale, laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito, tenendosi conto della
5 ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito; che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore. Sportasi - Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi è tenuta a manlevare e tenere indenne YY, in quanto associato alla Federazione Italiana della Caccia, da tutte le conseguenze patrimoniali scaturenti dalla decisione. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo; gli onorari di difesa nel mezzo tra minimo e massimo della tariffa. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da XX, con atto di citazione notificato in data : 1. ritenuta la responsabilità di YY nella causazione dell'incidente di cui è causa, dichiara tenuto e condanna YY al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in: a) per danno biologico e morale con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata; b) per danno patrimoniale da invalidità permanente e temporanea, con la rivalutazione dal (data della cessazione della malattia) secondo gli indici Istat e con gli interessi nella misura legale decorrenti, sulla somma così rivalutata, sempre dalla stessa data e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata; c) per danno patrimoniale, con la rivalutazione secondo gli indici Istat, decorrente dal (media ponderata delle singole fatture) e con gli interessi compensativi nella misura legale, decorrenti sulla somma così rivalutata, sempre dalla stessa data e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata; 2. dichiara che Sportasi - Casse di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi, è tenuta a manlevare e tenere indenne YY da tutte le conseguenze patrimoniali contenute nel capo 1 della presente sentenza;
6 3. dichiara tenuto e condanna YY a rimborsare all'attore le spese sostenute nel presente procedimento che si liquidano in (di cui per anticipazioni, comprese spese di CTU; per diritti; per onorario), oltre ad IVA e CAP, come per legge; 4. dichiara che Sportasi - Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi, è tenuta a manlevare e tenere indenne YY dalle conseguenze patrimoniali contenute nel capo 3 della presente sentenza. Modena, 5 aprile 2006 Il Giudice ROBERTO MASONI Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliL ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL
L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Allineandosi all attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue
DettagliUsura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa
Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliLE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliFATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
Dettagliaffermato alla giurisprudenza (tra le altre, Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 3 aprile 2003, n. 5136). In particolare, nel caso di specie, non vi
Ricorre un ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per la società di ginnastica, nel caso di lesione subita dall utilizzatore di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione
DettagliTribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione civile, in qualità di giudice unico, ha pronunciato ex
DettagliFATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliCAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it
CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it DANNO DA MORTE: PER OGNI CONGIUNTO SE AGISCE AUTONOMAMENTE VALE IL MASSIMALE CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 09.02.2005 N 2653 Svolgimento
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliAiutare a far riconoscere i propri diritti
Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliSTUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012
A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliLa Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa
La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliIL COMUNE DI LECCE DEVE RIMBORSARE ANCHE GLI INTERESSI ANATOCISTICI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
IL COMUNE DI LECCE DEVE RIMBORSARE ANCHE GLI INTERESSI ANATOCISTICI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA Accade spesso che il cittadino contribuente debba aspettare anni prima di ricevere il rimborso delle maggiori
DettagliCittà di Ugento Provincia di Lecce
Copia Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali N. 800 Registro Generale DEL 01/07/2013 N. 402 Registro del Settore DEL 20/06/2013 Oggetto
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliSTUDIO LEGALE AVVOCATI C. SO UMBERTO I, 61 Tel e Fax 0825/756566 E-Mail. studio@ pec.studiolegale.net. Ill.mo G.I.P. presso il TRIBUNALE DI
Ill.mo G.I.P. presso il TRIBUNALE DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 C.P.P. Proc. Pen. N. 21752/08 Mod. 21 c/ Antonio Il sottoscritto Avv. Francesco Ettore, quale difensore di Giuseppina,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia (già Montecchio E.), in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunziato la seguente
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE
ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE Tra: Sig. TIZIO, rappresentato e difeso dall avv. Alessandro Amendolara, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modugno, parte ricorrente nel procedimento
Dettagliemessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA contro:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE STACCATA DI BRESCIA SESSANTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Fondrieschi Fausto
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliCASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 23/04/13 1
CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 1 industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
DettagliIl Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliWeb, televisione, pubblicità: diritti, tutele, risarcimenti
Web, televisione, pubblicità: diritti, tutele, risarcimenti Milano 5 dicembre 2011 Il risarcimento del danno da comunicazione scorretta: profili tendenze Cesare de Sapia Risarcimento del danno norme del
DettagliRECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE
RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO Convegno X Settimana nazionale della Conciliazione 2013 Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa Panoramica sugli strumenti
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliCon riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata
1 Danno morale: categoria autonoma o componente del danno biologico? Con riferimento alle diverse tipologie di risarcimento riconoscibili in favore della persona danneggiata si è consolidato, nel corso
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori:
Società Amministratori: azione di responsabilità Azione ex art.2395 del terzo cc verso l amministratore di società per danni Nozione - Esecuzione di pignoramento ai danni del terzo in assenza di valido
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliIL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e. prosecuzione del precedente focus onde completare la
IL DANNO NON PATRIMONIALE ***** Il presente elaborato si pone come naturale conseguenza e prosecuzione del precedente focus onde completare la ricognizione sul danno non patrimoniale e mettere un suggello
DettagliLa Tassazione separata
La Tassazione separata Sui redditi di lavoro 1 È una modalità particolare di determinazione dell'irpef dovuta NON è un'imposta sostitutiva NON comporta una diversa determinazione del reddito 2 Per alcune
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 2998/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause per controversia in materia di previdenza
DettagliTRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale
TRIBUNALE DI MILANO TABELLE 2013 liquidazione del danno permanente da lesioni comprensivo del danno non patrimoniale omaggio di ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE A.N.E.I.S. Presidenza
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliLA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE
Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici Dipartimento Studi e Legislazione FLP 00187 ROMA - Via Piave, 61 sito internet:: www.flp.it - e-mail: flp@flp.it Tel. 064201089-42000358 Fax 0642010628 Segreteria
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. Sezione di Salerno. Sezione Prima -PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione di Salerno Sezione Prima composto dai Magistrati: DR. ALESSANDRO FEDULLO DR. FILIPPO PORTOGHESE
DettagliLe principali domande sulla tabella in approvazione
Le principali domande sulla tabella in approvazione D. Cosa regolamenta la tabella in approvazione? R. La tabella definisce i criteri per valutare il c.d. danno biologico permanente (si veda lo schema
DettagliTribunale di Verona Sentenza 14 ottobre 2010 (Composizione monocratica Giudice RIZZUTO)
Tribunale di Verona Sentenza 14 ottobre 2010 (Composizione monocratica Giudice RIZZUTO) MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliMASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per
MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Rel. E. D Antonio) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Onere della
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliINCIDENTE STRADALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE SENTENZA
INCIDENTE STRADALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE SENTENZA 28 settembre 2012, n.16520 Persona danneggiata non è solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TRA
LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CIVILE RG. 111653/2007 Rif,./ civ ord. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliGIUDICE DI PACE DI CATANZARO
Nella pronuncia in commento il Giudice di pace di Catanzaro ha sentenziato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. per mancato recapito di un plico postale ad un indirizzo conosciuto. La vicenda ha
DettagliTribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza
Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro Udienza del 11.3.2008 N. 1061/06 RG Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Monza Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
Dettagli