REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione civile, in qualità di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa tra: P.F., difeso dall'avv. S.B. Attore contro Condominio di (...), Genova, in persona del suo amministratore pro - tempore sig. G.C., difeso dall'avv. A.N. Convenuto Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni FATTO E DIRITTO Premesso: che con citazione del P.F. assumendo di essere il proprietario di un locale sito nei fondi dell'edificio di (...) in Genova, danneggiato nell'estate del 2006 da copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore, chiedeva la condanna del Condominio convenuto al risarcimento dei danni subiti alle pareti dell'immobile, agli arredi fissi ed al materiale presenti all'interno dei locali al momento dei fatti; che il Condominio di (...) si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva per mancanza di prova della proprietà dei locali e dei beni danneggiati, contestava che le infiltrazioni provenissero da ammaloramento delle condotte condominiali nonché che i danni lamentati fossero stati causati dall'eventuale predetto ammaloramento e coinvolgessero tutti i beni indicati dall'attore; che espletata istruttoria orale e documentale nonché Ctu per accertare le cause e l' entità dei danni, la causa era ritenuta in decisione dal Got D'Arrigo ed infine decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previa rimessione sul ruolo, dal sottoscritto. Osservato: che non vi è dubbio, dopo la produzione del contratto di acquisto dell'immobile, che il P. fosse il proprietario dei

2 locali nei quali si verificarono i danni alle mura dell'abitazione ed agli oggetti meglio specificati in atti; che ora non è controversa in giurisprudenza la sussistenza della legittimazione del proprietario dei beni a chiedere il risarcimento per i danni da essi subiti da fatto illecito altrui, anche se la Suprema Corte ha più volte affermato la concorrente legittimazione anche di colui che al momento del sinistro ne abbia la disponibilità materiale; che, infatti, vero è che legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto non è necessariamente il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo, necessaria l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà (Cassazione civile, sez. I, , n. 9405, Cass. sez. III n ); che però evidentemente ciò non esclude che insieme o alternativamente all'usufruttuario, legittimato sia anche il proprietario, a prescindere dalla natura delle regole che disciplinano i loro rapporti interni, poiché ciò che conta è l' ingiustizia del danno da essi subito su beni di cui o sono proprietari o materialmente dispongono; che, dunque, la legittimazione attiva va riconosciuta all'attore sia in quanto proprietario che eventualmente in quanto possessore materiale dei beni danneggiati; che, tanto premesso, è dedotta la responsabilità del Condominio quale custode ex art c.c. delle condotte condominiali, tra cui quelle di scarico, per cui è sufficiente che l'attore provi il nesso causale tra il sinistro e la rottura delle predette condotte; che nel merito il teste M., esecutore di lavori nell'immobile del P. già nel novembre 2005, ha in pratica escluso che nel Periodo di poco precedente il giugno del 2006 la situazione dei locali fosse quella descritta in atto di citazione, poi invece Personalmente verificata in quel mese; che sia il predetto teste che la teste, moglie dell'attore, L.D. hanno poi confermato come appunto a partire dal predetto mese di giugno 2006 soffitti e controsoffitti, muri perimetrali e muri divisori, arredi fissi e materiali, come meglio specificato in Ctu, avessero in realtà subito danni da infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore e queste dichiarazioni sono state confermate

3 dall'amministratore del condominio in sede di interrogatorio formale; che la Ctu espletata ha altresì chiarito come la eliminazione delle cause dell'infiltrazione fosse già intervenuta al momento del sopraluogo dei consulenti, ma al tempo stesso che non si potesse attribuire al problema dell'umidità determinato dalla natura dell'immobile e dalla sua collocazione a ridosso di un bastione delle cosiddette "M." nel centro storico di Genova altro che una quota del 20% riguardo alle cause dei danni costatati in occasione del predetto sopraluogo dei Ct.; che secondo il Ctu, inoltre, i ripristini edili da effettuare avrebbero comunque comportato una miglioria rispetto allo status quo ante di un 20%, per cui per questi lavori anch'esso andava sottratto dall'importo complessivo dei danni accertati (cioè degli esborsi necessari per l'eliminazione delle conseguenze delle infiltrazioni sulle strutture murarie); che quanto alla principale causa dei danni rilevati non può più in sostanza essere controverso o può ritenersi comunque accertato (vedi p.3 relazione del Ctp geom. T.) che nel periodo in esame una rottura della colonna di scarico del Condominio vi fu e che essa interessò i locali in questione, anche se si obietta che essa si verificò si (in corrispondenza di una cucina),ma fu immediatamente riparata; che, però, la coincidenza di tempi tra la rottura in questione ed i danni verificati (agli intonaci ed ai materiali) dallo stesso amministratore e come sopra descritti (vedi anche relazione arch. T. di parte attrice) convincono dell'esattezza delle conclusioni del consulente di ufficio circa le cause dei medesimi e cioè circa la provenienza delle infiltrazioni che li cagionarono (tuttora sono presenti tracce evidenti di quanto accaduto) dalla colonna di scarico condominiale (p.ll ctu.); che, infatti, l'umidità riscontrata dai consulenti ed attribuita alla collocazione dell'immobile non risulta avere caratteristiche di percolamento e/o di dilavamento di acqua, come invece accaduto nel 2006; che, pertanto, sussiste la responsabilità ex art c.c. del Condominio e (vedi Ctu p. 14 e computo metrico) i danni subiti dal P. alle strutture murarie vanno alla data del deposito della relazione scritta determinati in Euro 4.463,52 e cioè Euro 6.974, 25 x 0,80 x 0,80;

4 che per i danni ai materiali non vi è ragione, in assenza di specifiche e motivate contestazioni, di dubitare della deposizione della teste D. che ha asserito che i predetti materiali da lei personalmente visti al termine delle ferie del 2006 erano beni di proprietà del marito, per cui a questo titolo possono essere liquidati Euro 960 come da conclusioni del Ctu (Euro x 0,80); che del resto le stime del geom. T. per il Condominio non divergono sostanzialmente da quelle del Ctu per la limitata entità di opere edili dal Ct. di parte considerata; che, in conclusione, il Condominio convenuto va condannato a pagare a P.F. la somma complessiva di Euro 5.423,52, oltre Iva, nonché oltre la rivalutazione Istat dal alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma capitale prima devalutata al e poi rivalutata di anno in anno fino alla data della sentenza; che sulla somma così complessivamente liquidata vanno inoltre calcolati gli interessi legali dalla sentenza al saldo; che le spese di causa, ivi comprese quelle della consulenza di ufficio, (quelle della consulenza di parte attrice non sono documentate) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; che la sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva. P.Q.M. Definitivamente pronunciando in causa, a) condanna il Condominio di (...) al pagamento in favore di P.F. della somma complessiva di Euro 5423,52 più Iva come per legge, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per operai ed impiegati dal alla data della sentenza ed agli interessi legali sulla somma capitale prima devalutata al e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza,nonché oltre agli interessi legali sulla somma così complessivamente liquidata dalla data della sentenza al saldo; b) condanna il Condominio (...) al pagamento in favore di P.F. delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 4.149,27, di cui Euro 321,27 per spese, Euro per competenze ed Euro 1860 per onorari di avvocato, oltre spese generali 12,5%, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese della consulenza tecnica di ufficio; c) sentenza per legge provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Genova, il 14 ottobre 2011.

5 Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2011.

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