Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Solo gli eredi condannati al risarcimento del danno
|
|
- Valeria Carlucci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le dichiarazioni confessorie rese dalla parte in un processo con pluralità di parti sono liberamente valutabili nei confronti di parti processuali diverse dal deferente, sicchè nella specie non possono assumere valore confessorio nei confronti della compagnie convenute Tribunale di Brindisi - Sezione Civile - Sentenza n del 14 ottobre 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8 del R.G. 2006, TRA 1 / 9
2 O. F. rappresentato e difeso dall' avv. P. Celeste, procuratore domiciliatario; - attore anche in riassunzione - CONTRO D' A. G., in proprio e quale erede di D' A. S., D'A. F., D'A. M. S., D'A. A., D'A. I., D'A. Q., D'A. T., D'A. G., tutti nella qualità di eredi di D'A. S. e T. R., nonché L. G. e L. P., nella qualità di eredi di D'A. A. Rappresentati e difesi dall'avv. G. Mangia, procuratore domiciliatario; - convenuti in riassunzione - E CONTRO S. ASSICURAZIONI s.p.a, in l.c.a., in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Vairo del foro di Taranto, elettivamente domiciliato in Brindisi presso studio avv. M. Zeni; - convenuta - 2 / 9
3 NONCHE' NEI CONFRONTI di R.A.S.- Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante p.t., quale IMPRESA DESIGNATA PER LA Puglia per la gestione del F.G.V.S. rappresentato e difeso dall'avv. A. Conte, procuratore domiciliatario; - convenuta - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato O. F. ha riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio promosso nei confronti di D'A. G. e D'A. S., e ora nei confronti dei rispettivi eredi, nonché nei confronti di S. Assicurazioni spa in l.c.a. (compagnia assicurante la responsabilità civile dell'autovettura Renault 5 condotta da D'A. G. e di proprietà di D'A. S.), esponendo che: in data verso le ore 07,40 O. G. transitava con la vettura Lancia Delta, di proprietà di O. F., sulla SS 379 direzione Brindisi, allorquando giunto in prossimità del bivio per Specchiulla, veniva attinto violentemente dalla vettura Renault 5 condotta da D'A. G. e di proprietà di D'A. S., assicurata per la r.c.a. dalla S. Assicurazioni spa, che proveniva dalla opposta direzione; a seguito dell'impatto conducente e passeggero subivano lesioni personali e la vettura veniva danneggiata in modo irreparabile; la detta domanda di risarcimento per danni al veicolo veniva decisa con sentenza n 699/03 dal Tribunale di Brindisi sezione stralcio; tale sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte d'appello di Lecce (per omessa integrazione del contraddittorio ex art 354 cpc) con sentenza n 321 del ; la causa è stata riassunta davanti a questo Tribunale. Ha chiesto pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva di D'A. G. nella causazione del sinistro, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di 4.755,53 oltre svalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, ovvero nella diversa misura accertata in giudizio; con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore del procuratore distrattario. Si costituivano nella presente fase del D'A. G. in proprio e nella qualità di erede di D'A. S. nonché gli altri eredi di D'A. S. che concludevano per il rigetto della domanda attrice ed in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, chiedevano che la somma fosse 3 / 9
4 corrisposta da RAS spa quale impresa designata dal FGVS, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva la RAS spa che ha concluso per l'improponibilità della domanda anche per difetto di legittimazione passiva, e nel merito per il rigetto poiché infondata nell'an e nel quantum; con vittoria delle spese di lite. Si costituiva inoltre la S. Assicurazioni spa in persona del Commissario liquidatore che concludeva per l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti, con conseguente rigetto sia nel merito sia per le spese di lite; con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. La causa, senza alcuna richiesta istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale e poi decisa come da sentenza letta in udienza ed allegata al verbale di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che seguono. Va rilevato in primo luogo che alcuna attività istruttoria è stata compiuta nel presente giudizio e che nel giudizio concluso con la sentenza n 699/03, poi annullata dalla Corte di appello di Lecce (per incompleto contraddittorio), che rimandava davanti a questo Tribunale, era stata espletata esclusivamente ctu tesa alla quantificazione del danno riportato dal veicolo dell' attore, avendo quel giudice acquisito elementi indiziari dalla sentenza n 46/93 e dall'istruttoria precedentemente svolta davanti al Pretore di san Vito dei Normanni nel giudizio promosso per le lesioni fisiche subite dal conducente e dal passeggero del veicolo dell'odierno attore. Orbene indubbio che alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio può derivare dalla sentenza n 46/93 emessa dal pretore di san Vito dei Normanni, sia perché non vi è prova del suo passaggio in giudicato sia perché in quel giudizio non era presente la compagnia RAS spa, invece parte nel presente giudizio. 4 / 9
5 Tuttavia in assenza di contestazione sul punto da parte di RAS spa, non presente nel giudizio davanti al Pretore, possono invece utilizzarsi nel presente giudizio ai sensi dell'art 116 cpc i verbali delle prove orali (prova testi ed interrogatorio formale) espletate in quel giudizio davanti al Pretore. Orbene, premesso che le dichiarazioni confessorie rese dalla parte in un processo con pluralità di parti sono liberamente valutabili nei confronti di parti processuali diverse dal deferente, sicchè nella specie non possono assumere valore confessorio nei confronti della compagnie convenute, le dichiarazioni rese D'A. G. nella parte in cui rivestono valore confessorio, va comunque rilevato che la dinamica del sinistro descritta dal D'A. appare notevolmente diversa da quella indicata dall'unico teste (P. N.) sentito in quel giudizio. Invero D'A. G. riferiva di essere stato "catapultato" sull'auto condotta da O., mentre era in fase di sorpasso di un autocarro, da una vettura sopraggiungente da tergo nella sua stessa direzione che aveva tamponato la sua vettura, provocandone la collisione con la vettura di O. Diversamente il teste P. ha dichiarato che transitava sulla SS 379 in direzione Brindisi ad una distanza di circa mt 100 dalla vettura condotta da O., allorquando vedeva una vettura R5, proveniente da Brindisi che si accingeva a svoltare a sinistra così collidendo quasi frontalmente con la Lancia che proveniva dall'opposta direzione (condotta da O.). Trattasi con tutta evidenza di circostanze di fatto assai diverse da quelle riferite dalla parte D'A. Pertanto in assenza di altri riscontri non può ritenersi tale deposizione testimoniale idonea a provare i fatti di causa, sicchè essendo rimasta indimostrata l'esatta dinamica del sinistro, anche con riferimento alla condotta di guida di O. (posizione del veicolo durante la marcia, velocità, tipologia della strada, se rettilinea o curva, visuale, presenza o meno di guardrail tra le carreggiate etc) deve applicarsi il criterio residuale di concorrente pari responsabilità previsto dall'art 2054 cc. Quanto dal danno subito dal veicolo dell'attore, va rilevato che il ctu nominato nel giudizio definito con sentenza n 699/03 (annullata dalla Corte di appello) ha accertato la non riparabilità dei veicolo e determinato il valore antesinistro del mezzo in e, considerato il valore relitto di (come indicato dal ctp di parte attrice), ne discende un danno pari a 5 / 9
6 3615,19. In proposito va rilevato che alcuna contestazione su tale quantificazione hanno fatto gli eredi di D'A. S., non parti in quel giudizio, sicchè tali conclusioni possono essere utilizzate in questo giudizio ex art 116 cpc. Va poi risarcito il costo per il trasporto del veicolo pari a 81,60 (già f ). Diversamente non è provato un ulteriore danno per il noleggio di altro veicolo, non facendosi questione di fermo tecnico per il tempo necessario alla riparazione del mezzo, trattandosi, come detto, di danno non riparabile, non potendosi ritenere provato un danno di per il noleggio per due mesi di altra autovettura, sulla base di una dichiarazione resa da un terzo, non escusso come teste, meramente prodotta in giudizio. Pertanto va liquidato il danno in 1848,39 (50% di 3696,79), oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro al soddisfo. In particolare gli interessi legali vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici Istat. Concretamente la somma complessiva, come sopra determinata, va dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione) e, sulla somma così ottenuta, vanno, anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) calcolati gli interessi legali. Pertanto i convenuti D'A. G. e gli eredi di D'A. S. sono tenuti in solido con la RAS s.p.a., quale impresa designata dal FGVS a pagare il detto importo all'attore. Risulta infatti che il sinistro si è verificato il e che la S. Assicurazioni spa è stata posta 6 / 9
7 in liquidazione coatta amministrativa con DM del (pubblicato in GU il ), in data successiva dunque al sinistro. Tuttavia ai sensi dell'art 19 lett c) L 990/69, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione o vi venga posta successivamente, unico legittimato passivo alla domanda risarcitoria è l'impresa territorialmente designata per la gestione del FGVS, nella specie la RAS spa. Invero, come sancito più volte dalla Suprema Corte (ex multis Cass 16798/08) in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata (non cessionaria) per la dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada mentre resta irrilevante che il commissario liquidatore - litisconsorte necessario in quel giudizio - sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 1977, alla di danni per conto di detto fondo di garanzia. Siffatta autorizzazione attiene, infatti, solo alla fase stragiudiziale dei sinistri e non si concreta nel riconoscimento al Commissario liquidatore di una legittimazione a stare in giudizio per conto del Fondo, restando anche in tal caso la legittimazione riferita solo alla detta impresa ed essendo la partecipazione del Commissario quale litisconsorte necessario finalizzata solo a rendere il giudicato opponibile alla liquidazione coatta. Né la convenuta RAS può fondatamente eccepire l'improponibilità della domanda per mancato invio al Commissario liquidatore della richiesta stra giudiziale ex art 22 L 990/69, risultando idonea allo scopo la diffida inviata alla S. Assicurazioni prima del provvedimento di messa in liquidazione (nella specie inviata con lettera del ). Pertanto alcuna richiesta di condanna può essere azionata nei confronti della gestione liquidatoria della S. Assicurazioni. Tuttavia l'accertata necessità della presenza in giudizio della S. Assicurazioni spa, ai fini dell' opponibilità del giudicato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di questo 7 / 9
8 giudizio (risultando le spese degli altri giudizi compensate dalla Corte di Appello di Lecce). Diversamente dalla soccombenza discende che debbano essere poste a carico dei convenuti in solido (esclusa S. Assicurazioni spa) le spese di questo giudizio (già compensate essendo le spese dei precedenti giudizi), che vanno liquidate in favore del procuratore distrattario dell'attore. P.Q.M. Visto l'art 281 sexies cpc Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da O. F. nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati, così provvede: 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto dichiara che il sinistro per cui è giudizio è attribuibile in pari misura alla condotta di guida di O. G. e di D'A. G. Per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, esclusa la compagnia S. Assicurazioni spa in l.c.a. al pagamento in favore di O. F. della somma di 1848,39 (50% di 3696,79), oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro al soddisfo, secondo i principi di devalutazione sanciti da Cass S.D. 1712/95. 2) Spese compensate tra O. e S. Assicurazioni spa in l.c.a. 3) condanna i convenuti in solido (esclusa S. Assicurazioni spa) al rimborso delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario dell'attore che si liquidano in 2800, di cui 100 per spese, 900 per diritti ed 1800 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IVA come per legge. 8 / 9
9 Brindisi 27 settembre / 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliTribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliaffermato alla giurisprudenza (tra le altre, Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 3 aprile 2003, n. 5136). In particolare, nel caso di specie, non vi
Ricorre un ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per la società di ginnastica, nel caso di lesione subita dall utilizzatore di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo I LA FASE STRAGIUDIZIALE. F004 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (I ipotesi)... Pag.
Capitolo I LA FASE STRAGIUDIZIALE F001 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (I ipotesi)... Pag. 3 F002 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (II ipotesi)...» 4 F003 Denuncia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8597/2011 tra
N. R.G. 8597/2011 S.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8597/2011 tra e COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI FONDIARIA SAI SPA ATTORE CONVENUTO Oggi 21 ottobre
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Allineandosi all attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione civile, in qualità di giudice unico, ha pronunciato ex
DettagliCOMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE
CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE DETERMINAZIONE COPIA SETTORE: CONTENZIOSO CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT REG. GEN.LE N 10 DEL 5.Gennaio 2012. REG. SERVIZIO N.49.DEL 28.Dicembre 2011.
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliCOPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (Andria Barletta Bisceglie Canosa Margherita di S. - Minervino S. Ferdinando di P. - Spinazzola Trani - Trinitapoli) 76123 A N D
DettagliCAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it
CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it DANNO DA MORTE: PER OGNI CONGIUNTO SE AGISCE AUTONOMAMENTE VALE IL MASSIMALE CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 09.02.2005 N 2653 Svolgimento
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliFATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XVII I QUESTIONI CON PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Introduzione.... 3 1 Danni materiali derivati da negligente manovra di sorpasso... 5 Nota della compagnia di assicurazioni...
DettagliCOMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce
COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce Piazza Terra 73040 0833.902711 www.comune.alliste.le.it DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 18/06/2015 OGGETTO: COMUNE DI ALLISTE C/ SERVIZI LOCALI SPA -
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE
DettagliFATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliN. /06 Sent. N. 477 / 05 R.Gen. N. R. Cron. N. R. Rep. OGGETTO. Risarcimento danni da sinistro stradale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Lecce - Avv. Luigi Piro - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in I grado iscritta al numero 477/05 del ruolo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Avvocatura TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 8 D.Lgs. n. 33/2013
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Avvocatura TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 8 D.Lgs. n. 33/2013 Denominazione procedimento Autorizzazione a stare in giudizio Descrizione del procedimento con
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
DettagliFATTISPECIE SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA (2000/26/CE) MANDATARIO
FATTISPECIE SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA (2000/26/CE) A chi bisogna rivolgere la richiesta risarcitoria qualora un veicolo immatricolato in Italia venga coinvolto in un incidente nel territorio di uno Stato
DettagliCOMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Milano 2 agosto 2011 COMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Carissimi Associati, Vi segnaliamo che, con decreto pubblicato in data 29 luglio, il Ministro
DettagliCittà di Ugento Provincia di Lecce
Copia Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali N. 800 Registro Generale DEL 01/07/2013 N. 402 Registro del Settore DEL 20/06/2013 Oggetto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella
DettagliAgevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
D.L. 26 settembre 1978, n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 1978, n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliDiritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
DettagliIl Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RA/or \\Abarchivisrv\archivi\drg\ufficio legale\assicurazioni\delibere liquidazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
DettagliPROCEDURE CONVENZIONE CARD
Smart company PROCEDURE CONVENZIONE CARD LA CONVENZIONE CARD La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), prevede, per la parte di nostro interesse, due tipologie di sinistri e precisamente:
DettagliMUNICIPIO DELLA CITTA DI NARO Provincia di Agrigento
MUNICIPIO DELLA CITTA DI NARO Provincia di Agrigento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERA N. 57 DEL 08/11/2011 OGGETTO : Comune di Naro/ Puma Angelo. Autorizzazione a transigere. L anno duemilaundici
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 2998/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
DettagliIl risarcimento diretto
3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TRA
LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CIVILE RG. 111653/2007 Rif,./ civ ord. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice
Dettagli******* REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. Il Tribunale, affiancandosi alla prevalente dottrina, ha ritenuto vessatoria e quindi nulla, a tutela del consumatore, la clausola contrattuale che, nei contratti di assicurazione privata, affidi
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII
INDICE Prefazione... XIII Schemi I IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE... 3 1 Contratto di assicurazione in generale (art. 1882 c.c.)... 15 2 Contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. (art. 1917 c.c.)...
DettagliSinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004 )
Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004 ) Risarcimento danni. Scontro tra treno ed auto. Legge 990/69 - Inapplicabilità.
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO
DettagliSTUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012
A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra
N RG 64615/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n rg 64615/2013 BEMA CERAMICHE SRL DEBORAH BETTI CONSUELO BETTI STEFANO BETTI PIERA PELUCCHI tra BANCA POPOLARE DI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
Dettagli