IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI E CANONI CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

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1 IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI E CANONI CORRISPOSTI A NON RESIDENTI GIAN FRANCO BORIO * 1. La disciplina interna Il sistema delle ritenute sui compensi, dividendi, interessi e canoni corrisposti ai soggetti non residenti è a dir poco complesso e frastagliato; in particolare, come è purtroppo ben noto, la normativa sulla tassazione dei redditi di capitale è estremamente frammentaria. Manca infatti un quadro organico di riferimento e sono invece regolate in maniera disarticolata le singole fattispecie. Va detto peraltro che in più occasioni il legislatore ha manifestato l intenzione di procedere ad un riordino organico in materia di redditi di capitale, senza tuttavia addivenire a risultati concreti. Basti ricordare che già l articolo 18 della Legge 408/90 aveva dato delega al Governo perché emanasse entro il (termine successivamente prorogato) una serie di decreti legislativi per il «riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale». Ai sensi dell articolo 41 del TUIR costituiscono redditi di capitale, tra gli altri, gli utili, interessi e proventi derivanti da: mutui, depositi e conti correnti, comprese le differenze attive percepite alla scadenza; obbligazioni e titoli similari; cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; rendite perpetue; compensi per fideiussioni e garanzie prestate, utili da partecipazione in società ed enti soggetti a Irpeg; utili da associazione in partecipazione; utili da gestione fiduciarie collettive, compresa l eventuale differenza attiva alla scadenza. Ulteriori fattispecie di redditi di capitale sono poi individuate dall articolo 42 del TUIR. Per quanto attiene alle modalità di tassazione dei redditi di capitale, è prevista la tassazione alla fonte, con ritenuta o a titolo d imposta (definitivo) o a titolo di acconto. Con riferimento ai redditi da interessi, obbligazioni e titoli similari le ritenute si applicano con aliquote del 12,5 per cento o del 30 per cento. I redditi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni o in genere da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari sono esentati da ritenuta. * Procuratore legale e Ragioniere commercialista in Firenze. 161

2 Un discorso a parte meritano i dividendi, i quali sono tassati con modalità diverse a seconda delle tipologie di azioni a cui sono attribuiti. Si pensi alla distinzione tra dividendi corrisposti su azioni ordinarie e su azioni di risparmio al portatore: i primi sono sottoposti a ritenuta d acconto del 10 per cento e credito d imposta; i secondi scontano una ritenuta a titolo d imposta del 15 per cento. Infine, i redditi di capitale vengono tassati in base al principio di imputazione per cassa: essi formano infatti parte del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui sono stati percepiti. In questa sede non si può che accennare alla disciplina «generale», individuata dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, salvo rinviare ai numerosi casi particolari per la relativa disciplina sostanziale. In proposito possono risultare estremamente utili le guide sinottiche pubblicate dalle singole banche, che riassumono le diverse fattispecie (si veda ad esempio quella pubblicata da Il Sole-24 Ore, Guida Normativa, n. 12, del 20 gennaio 1995). 2. Il DPR n. 600/1973 Il titolo III del DPR 600/73 (quello sull accertamento per intenderci) è significativamente intitolato «ritenute alla fonte»; riassume infatti il regime italiano dei prelievi alla fonte sui vari redditi, nei suoi articoli da 23 a 30. In questa sede si richiamano ovviamente solo le voci di reddito più comuni e ricorrenti in relazione ai rapporti del sostituto d imposta italiano con soggetti non residenti. Le aliquote sono evidentemente differenziate a seconda delle singole fattispecie, e si possono così riassumere: a) Redditi di lavoro autonomo norma: articolo 25, secondo comma, DPR 600/73; ritenuta: 20 per cento a titolo d imposta; note: ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. b) Canoni (royalties) norma: articolo 25, quarto comma, DPR 600/73; ritenuta: 21 per cento (cioè il 30 per cento sul 70 per cento dell ammontare lordo del canone), a titolo d imposta; note: si tratta dei compensi corrisposti per l utilizzazione di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di marchi d impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. c) Provvigioni norma: articolo 25-bis, ultimo comma, DPR 600/73; ritenuta: nessuna; 162

3 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... note: la norma sopra indicata dispone l applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, solo se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. d) Interessi su obbligazioni e titoli similari norma: articolo 26, comma primo e terzo, DPR 600/73; ritenuta: 30 per cento, a titolo d imposta, salvo che per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia per i quali è a titolo d acconto; note: si tratta degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli ad esse assimilabili. e) Interessi su conti correnti bancari e postali norma: articolo 26, commi primo e secondo, DPR 600/73; ritenuta: 30 per cento, come sub d); note: se si tratta di interessi, premi ed altri frutti su certificati di deposito, su depositi nominativi raccolti da aziende ed istituti di credito e vincolati per un periodo non inferiore a dodici mesi e sui depositi a risparmio postale, la ritenuta scende al 25 per cento. f) Altri redditi di capitale norma: articolo 26, ultimo comma, DPR 600/73; ritenuta: 15 per cento a titolo d imposta; note: si tratta, ad esempio, degli interessi relativi a capitali dati a mutuo, compensi assimilati, prestazioni di garanzia e fideiussioni, ecc. g) Dividendi norma: articolo 27, terzo comma, DPR 600/73; ritenuta: 32,4 per cento, a titolo d imposta; note: la ritenuta si applica sulle somme ricevute a titolo di dividendo, con ciò intendendosi gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti da società di capitali. In ogni caso, i soggetti residenti all estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell imposta che dimostrino di aver pagato all estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Sin qui è stato delineato il sistema delle ritenute italiane. Laddove però sussista, fra il nostro Stato e quello del soggetto non residente, una convenzione contro le doppie imposizioni, occorrerà applicare il regime specifico ivi contenuto, e le disposizioni di cui sopra verranno derogate, di solito con vantaggi più o meno sensibili per il contribuente. 3. Il regime degli interessi sui titoli di Stato per i non residenti Gli stranieri hanno sempre amato i titoli di Stato italiani a causa del buon differenziale di rendimento rispetto ai titoli emessi da altri paesi. I più accaniti acquirenti sono stati gli investitori inglesi con ben 163

4 miliardi di lire, pari al 77,5 per cento del totale, seguiti dai tedeschi con miliardi, gli statunitensi con miliardi ed i francesi con miliardi 1. L interesse è aumentato nei primi mesi del 1994: gli investitori esteri hanno acquistato titoli italiani per miliardi contro i nello stesso periodo dello scorso anno (incremento del 258 per cento). L evento è stato determinato dalla forte svalutazione della lira del settembre 1992 che ha contribuito a ridurre il rischio di perdita sul cambio e a ridurre anche il costo delle operazioni di copertura di tale rischio. Di qui l opportunità di uno specifico approfondimento circa il relativo regime fiscale, spesso di non immediata comprensione per l investitore estero, stante anche le varie modifiche susseguitesi nel tempo; in breve, per il periodo , si possono distinguere tre diverse situazioni: Titoli emessi in Italia prima del 20 settembre I titoli emessi in Italia prima del 20 settembre 1986 non sono soggetti a ritenuta. In questo caso opera, infatti l esenzione di cui all articolo 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 che testualmente così recita: «Sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche, dall imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall imposta locale sui redditi gli interessi, i primi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e dalle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province, comune e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l adempimento di funzioni statali o per l esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio». Titoli emessi in Italia dopo il 20 settembre A contrario di quanto avviene nel caso precedente, i titoli emessi in Italia successivamente al 20 settembre 1986, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte per effetto del DL 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella Legge 17 novembre 1986, n La ritenuta (oggi prevista nella misura del 12,50 per cento) è: a titolo d acconto nei confronti delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell articolo 87 del TUIR o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo (in questo caso il recupero dell imposta è posticipato in sede di dichiarazione dei redditi); ¹ Bartimmo, Titoli di Stato e non residenti, in Commercio internazionale, n. 13/94, pag. 747, da cui sono tratti anche i dati che seguono. 164

5 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... a titolo d imposta, nei confronti degli altri soggetti, compresi i predetti organismi internazionali ed i soggetti non residenti. Tale ritenuta è ridotta alla metà (6,25 per cento) relativamente agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 24 settembre 1987 (DL 19 settembre 1986, n. 566, articolo 1, comma 2, come modificato dall articolo 7 del DL 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella Legge n. 477/87). Titoli emessi all estero. I titoli emessi all estero sono esenti da ritenuta (articolo 1 del DL 19 settembre 1986, n. 556). Per i titoli emessi all estero dopo il 10 settembre 1992 l esenzione si applica solo a soggetti non residenti in Italia. Il DL 372/92 ha, in sostanza, introdotto una limitazione soggettiva. Da ultimo, occorre precisare che, in virtù dell articolo 2 DL 17 settembre 1992, n. 378 i proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari sono soggetti ad una ritenuta a titolo d imposta del 12,50 per cento. A seguito dell introduzione della ritenuta alla fonte, avvenuta con il DL 19 settembre 1986, n. 556, si è venuto a determinare il diritto al rimborso in capo a soggetti residenti in paesi legati al nostro da apposita convenzione contro le doppie imposizioni ed in capo a organismi esenti in virtù dei relativi atti costitutivi o di separati protocolli recepiti dall Italia. (Si veda infra nel testo). 4. La recente detassazione dei titoli pubblici italiani Con l apposito Decreto Legislativo 1 aprile 1996 (GU 3 maggio 1996) il Governo ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge finanziaria per il 1996 (Legge 28/12/1995, n. 549, articolo 3, commi 148 e 169), utilizzando la apposita delega ivi conferita per razionalizzare il regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. In realtà, la mini riforma introdotta interessa non solo i soggetti esteri, ma l intera platea dei contribuenti, nazionali e non. Si rileva in primo luogo che la ritenuta prevista dall articolo 26, comma 1, del DPR 600/1973 pari al 12,5 per cento da applicarsi su interessi, premi e altri frutti corrisposti su titoli emessi dai soggetti indicati dall articolo 1 del decreto non è più in vigore: essa viene sostituita dall imposta, sempre del 12,5 per cento, prevista dall articolo 2, da applicarsi, però, nei confronti dei soli soggetti percipienti ivi indicati per i quali, quindi, nulla cambia se non il nome dell imposta: da ritenuta a sostitutiva. Per meglio comprendere la norma è però bene fare un passo indietro e identificare quali sono i titoli interessati e quali le modalità applicative secondo i diversi soggetti beneficiari. 165

6 I titoli interessati dal decreto Premesso che la nuova disciplina decorre dal 1 gennaio 1997, l articolo 1 del decreto legislativo dispone l esonero della ritenuta per i redditi relativi a: 1. titoli pubblici ed equiparati (BOT, CCT, ecc.) emessi in Italia; 2. obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni purché i relativi titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani: con questa espressione si intendono la Borsa valori, il mercato ristretto e le Borse locali in quanto operative previste dalla Legge 1/1991; 3. obbligazioni e titoli similari da enti pubblici economici trasformati in SpA in seguito a disposizioni di legge. Sono compresi i buoni postali di risparmio emessi dall Ente poste italiane che potranno godere, ai sensi del comma 3 dell articolo 2, di particolari modalità applicative a seguito di decreto del Ministro delle Finanze, nonché i cosiddetti BOC ed assimilati (emessi da enti locali), di recente oggetto di una specifica normativa. Vediamo dunque le singole ipotesi, a seconda del soggetto percipiente: Persone fisiche residenti «non imprenditori». Tralasciando gli aspetti formali dalla ritenuta a titolo d imposta si passa all imposta sostitutiva non si segnalano modifiche: alle persone fisiche diverse dagli imprenditori, gli interessi verranno corrisposti al netto di un prelievo del 12,50 per cento. Persone fisiche residenti ed enti non commerciali esercenti attività d impresa. L imposta sostitutiva dell articolo 2 si applica anche a questi soggetti. Per le persone fisiche «imprenditori» non sussistono particolari problemi: gli interessi e altri frutti conseguiti nell esercizio di attività commerciali, assoggettati all imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d impresa e l imposta assolta si scomputa secondo le consuete modalità previste dagli articoli 19 e 93 del TUIR (articolo 5, comma 1). Il trattamento previsto dagli enti non commerciali o, meglio, per gli enti che l articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR inquadra come quelli «pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali» (e che sono equiparati in questo ambito agli imprenditori individuali) subiscono un trattamento differenziato che può creare qualche dubbio interpretativo e difficoltà operative: nel caso di interessi percepiti da questi enti da parte dei soggetti indicati dall articolo 1 (banche e società quotate, o derivanti dai titoli pubblici) il trattamento è identico proprio a quello sopra indicato per le persone fisiche: il provento rientra nel reddito d impresa e l imposta si scomputa in sede di dichiarazione dei redditi; 166

7 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... se però i medesimi soggetti percepiscono interessi da obbligazioni emesse da società private, questi saranno sottoposti, a partire dal 1 gennaio 1997, alla disciplina dell articolo 26, comma 1 del DPR 600/1973 con ritenuta da intendersi a titolo d imposta (articolo 11, comma 1). Persone giuridiche e altre società residenti. Un notevole beneficio in termini di liquidità è previsto per i seguenti soggetti che non subiranno alcun prelievo a titolo d acconto al momento dell incasso della cedola: società di capitali (SpA, Sapa, Srl); società di persone commerciali; enti commerciali; non residenti con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il beneficio dell incasso della cedola lorda si manifesta, oltre che nell aspetto finanziario, nell assenza di conseguenti possibili crediti d imposta scaturenti in sede di dichiarazione dei redditi annuale, nella quale confluiranno, ovviamente, gli interessi quali componenti positivi di reddito d impresa. Persone fisiche e persone giuridiche non residenti. Questi soggetti, che subiscono lo stesso trattamento di favore, percepiranno l intera cedola lorda con un conseguente effetto di maggior rendimento dell investimento: è qui che si manifesta il richiamo degli investitori stranieri grazie alla maggior appetibilità dei titoli del nostro debito pubblico. Esiste però una precisa condizione: l esenzione è concessa esclusivamente a quegli investitori residenti in Stati con i quali siano in vigore le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, sempreché tali convenzioni permettano all amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto (articolo 6, comma 1). Residenti nei paradisi fiscali. Per i soggetti residenti nei cosiddetti «paradisi fiscali» e per quelli residenti negli Stati con i quali non esiste una convenzione contro la doppia imposizione si applica l imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Altri soggetti. Gli altri soggetti nei confronti dei quali si applica l imposta sostitutiva sono: gli enti pubblici esenti dall IRPEG ai sensi dell articolo 88 del TUIR; i fondi mobiliari collettivi di diritto italiano; i fondi lussemburghesi; i fondi pensione; i fondi immobiliari chiusi; le Sicav. 167

8 Modalità applicative L imposta sostitutiva non verrà trattenuta dagli enti emittenti, bensì dagli intermediari che cureranno l operazione. Esiste inoltre una disciplina transitoria che è doveroso segnalare per completezza: per la determinazione degli acconti IRPEG e IRPEF, dovuti dai soci delle società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate (articolo 13, commi 1 e 2) a partire dal periodo d imposta in corso al 1 aprile 1997 (il 1997 per le società con esercizio coincidente con l anno solare) non si dovrà tener conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute su interessi, premi e altri frutti dei titoli, tassati secondo le disposizioni dell articolo 1 del decreto, scomputate per il periodo d imposta precedente. Per gli esercizi successivi la percentuale del 60 per cento sarà elevata al 70 per cento. Questa disposizione, considerato che gli acconti si calcolano sull imposta al netto delle ritenute d acconto, importerà dei versamenti di importo superiore. Infine, per l effettiva operatività di queste disposizioni, è necessario attendere uno o più decreti sulle caratteristiche dei modelli per le esenzioni dei soggetti non residenti (attestazione delle autorità estere che il percettore degli interessi è il reale beneficiario), sulle caratteristiche tecniche delle comunicazioni da effettuare in via telematica all Amministrazione finanziaria sempre per quel che concerne il controllo dei soggetti esteri al fine di evitare abusi della disposizione agevolativa, nonché l elenco degli Stati con cui esistono convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni. Le sanzioni I soggetti che, dovendo essere sottoposti all imposta sostitutiva, non subiranno la trattenuta del 12,5 per cento avranno l obbligo di indicare il reddito nella successiva dichiarazione dei redditi versando l imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione (articolo 4, comma 2). In questo caso nessuna sanzione, soprattassa o interesse sono dovuti. Diverso il caso delle banche e delle società di intermediazione in genere. Queste, per quanto concerne le procedure relative agli interessi, premi e altri frutti corrispondenti a non residenti senza applicazione dell imposta, hanno l onere di rispettare due precise scadenze: entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno sono tenute a comunicare all Amministrazione finanziaria (ai sensi dell articolo 8, comma 2) i dati dei soggetti non residenti effettivi beneficiari dei proventi non tassati (anche per queste modalità è necessario attendere un prossimo decreto). Ciò che colpisce è la sanzione che verrà comminata agli intermediari: nel caso di inesatta o incompleta comunicazione si applicherà la 168

9 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... sanzione di 50 milioni, aumentata di 500 mila lire per ciascun nominativo. Allo stato delle cose, ciò significa che anche il semplice errore materiale di digitazione di un nominativo, per esempio una W al posto di una V, costerà alla banca ben Solo in caso di invio tardivo, ma non superiore a un mese, la pena pecuniaria è ridotta a 10 milioni (un quinto). 5. I rapporti infracomunitari in materia di dividendi Il processo di armonizzazione tributaria all interno della Comunità Economica Europea ha segnato una fondamentale tappa con il recepimento in quasi tutti i paesi membri della Direttiva n. 90/435 del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e comunemente nota come «Direttiva sulle società madri e figlie» 2, in materia di dividendi infragruppo. Ecco quindi l opportunità, dopo «l assestamento» del nostro ordinamento, di dedicare un apposito spazio all attuazione della Direttiva n. 90/435, che ha inciso sulle singole discipline nazionali e quindi anche su quella italiana. Le finalità della Direttiva in questione sono chiaramente desumibili dai vari «considerando» che, come d uso, vengono premessi al testo normativo sostanziale; ivi si dice, fra l altro, infatti «che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così l attuazione ² La Direttiva, pubblicata sulla GUCE, Legge 225 del 20 agosto 1990, risulta infatti attuata da tutti i paesi CEE salvo la Grecia, in dettaglio: in Belgio, la direttiva è stata attuata mediante la Legge 23 ottobre 1991, in Moniteur Belge del 15 novembre 1991; la Danimarca ha recepito la direttiva 90/435 in data 3 aprile 1992 (Legge n. 290 del 3 aprile 1992); in Francia, la direttiva 90/435 è stata attuata con l articolo 24 della Loi de Finances rectificative n del 30 dicembre 1991, a seguito della quale nel Code général des impöts è stato inserito ex novo l articolo 19-ter; per quanto riguarda la Germania, la direttiva 90/435 è stata attuata mediante lo Steueranderungsgesetz 1992 del 14 febbraio 1992, a seguito del quale sono stati introdotti i paragrafi 44d e 50d nel Einkommensteuergesetz ed il paragrafo 26 (2a) del Korperschaftsteuergesetz; l Irlanda ha attuato la direttiva 90/435 alla Section 36 del Finance Act del 1991; il Lussemburgo ha emanato il Decreto Gran Ducale del 24 dicembre 1990, in attuazione della direttiva 90/435; i Paesi Bassi hanno dato attuazione alla direttiva 90/435 con Legge n del 10 settembre 1992; il Portogallo ha attuato la direttiva 90/435 in data 2 luglio 1992; il Regno Unito possiede una normativa interna compatibile con la direttiva 90/435 e pertanto non sono richieste disposizioni di recepimento ad hoc (posizione espressa dall Inland Revenue); la Spagna ha emanato la Ley n. 29 del 16 dicembre 1991, i cui articoli recepiscono la direttiva 90/

10 ed il buon funzionamento del mercato comune; che queste operazioni non debbono essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi instaurare per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale». L articolo 1 della Direttiva ne impone l applicazione ad ogni Stato membro: alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri; alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali. Sono ovviamente fatte salve quelle norme nazionali o convenzionali che mirano ad evitare le frodi e gli abusi fiscali. Sotto il profilo soggettivo, l articolo 2 chiarisce il significato del termine «società di uno Stato membro», che dovrà infatti essere ricompresa nell elenco delle forme societarie dei vari paesi CEE, elenco allegato alla stessa Direttiva 3, essere considerata fiscalmente domi- ³ E ricomprendente i seguenti tipi di società: a) le società di diritto belga denominate société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, société privéz à responsabilité limitée/besloten vennootschap met heperkte aansprakelijkheid, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; b) le società di diritto danese denominate aktieselskab, anpartsselskab; c) le società di diritto tedesco denominate Aktiengesellscchaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mir beschrankter Haftung, bergrechtliche Vewerkschaft; d) le società di diritto greco denominate anonume etairia; e) le società di diritto spagnolo denominate sociedad anonima, sociedad comnanditaria por acciones, sociedad de responsabilitad limitada, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; f) le società di diritto francese denominate société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, nonché gli stabilimenti ed imprese pubbliche a carattere industriale e commerciale; g) le società di diritto irlandese denominate public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee, gli enti registrati sotto il regime degli Industrial and Provident Societies Act o le building societies registrate sotto il regime del Building Societies Act; h) le società di diritto italiano denominate società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali; i) le società di diritto lussemburghese denominate société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, nonché gli stabilimenti ed imprese pubbliche a carattere industriale e commerciale; j) le società di diritto olandese denominate naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese; l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito. 170

11 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... ciliata in uno Stato della Comunità, nonché essere assoggettata, senza possibilità di opzione od esenzione ad una delle imposte sul reddito espressamente indicate 4. Ancora, viene definita (articolo 3, lettera a) «madre» la società che detiene nel capitale di una società di un altro Stato membro una partecipazione minima del 25 per cento, mentre quest ultima assume la qualità di società «figlia». Passando alla disciplina sostanziale, la Direttiva cerca di introdurre il principio della neutralità, a fini fiscali, dei flussi di reddito (nella forma, è evidente, di dividendi o utili comunque denominati) che possano intercorrere dalla società figlia (erogatrice) alla società madre (percettrice). Quindi, allo Stato della società madre che riceve tali utili viene offerta la seguente alternativa (articolo 4, comma 1): si astiene dal sottoporre tali utili ad imposizione; o li sottopone ad imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dall articolo 5, nel limite dell importo dell imposta nazionale corrispondente. D altro canto si concede la facoltà al medesimo Stato di disporre che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l importo forfettario non può essere superiore al 5 per cento degli utili distribuiti dalla società figlia (articolo 4, comma 2). Correlativamente lo Stato della società figlia potrà esentare da qualsiasi ritenuta alla fonte (cosiddetta d uscita) gli utili distribuiti alle società madre che ne possiede almeno il 25 per cento (articolo 5), salve alcune eccezioni temporalmente limitate che riguardano la ⁴ E cioè: impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio; seiskabsskat in Danimarca; körperschaftsteuer in Germania; foros eisodematos nomikon prosopon kerdoskopikou xapaktera in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impôt sur le sociétés in Francia; corporation tax in Irlanda; imposte sul reddito delle persone giuridiche in Italia; impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas collectivas in Portogallo; corporation tax in Regno Unito. 171

12 Grecia, la Repubblica Federale Tedesca (non oltre il 30 giugno 1996) ed il Portogallo 5. Infine, ed ecco la necessità di successivi approfondimenti caso per caso, è fatta salva (articolo 7, comma 2) «l applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi». 6. La disciplina in Italia Come spesso accade, mentre i principi ed i criteri generali scanditi in sede comunitaria appaiono più o meno chiari, o comunque di non difficile interpretazione, le cose cambiano quando si tratta di «trasportare» il tutto in termini di normativa interna. Questo per molteplici ragioni: da una per così dire fisiologica farraginosità del legislatore nazionale ad una obiettiva difficoltà terminologica, all esistenza (o meglio pre-esistenza) di regole giuridiche peculiari in ogni ordinamento, specie nel settore della fiscalità delle imprese 6. Il nostro Paese ha dato attuazione alla Direttiva qui discussa mediante il sistema cosiddetto a cascata, cioè con una legge del Parlamento (la n. 142/92, «Legge comunitaria per il 1991», all articolo 35), che ha delegato il Governo ad emanare la normativa di dettaglio, estrinsecatasi nel DLgs 136/93. In concreto si è intervenuti su due fronti: quello dell imposizione sostanziale, aggiungendo l articolo 96-bis al vigente TUIR, e quello dell accertamento, con alcune modifiche all attuale articolo 27 del DPR n. 600/73, nonché con l introduzione di un nuovo articolo, il 27- bis. Vediamo nell ordine. L articolo 96-bis disciplina il trattamento fiscale degli utili ricevuti da una società italiana madre, che cioè possiede una partecipazione di almeno il 25 per cento in una società estera (o meglio... infracomunitaria) avente le caratteristiche di cui alla Direttiva 7 ; ulteriore limitazione è il possesso ininterrotto di tale partecipazione da almeno un anno alla data della delibera di distribuzione degli utili, che allora non concorreranno alla formazione del reddito della società italiana madre per il 95 per cento del loro ammontare. ⁵ Né lo Stato della società madre potrà imporre lui una ritenuta (cosiddetta d entrata) sugli utili che tale società riceve dalla sua società figlia: articolo 6 della direttiva. ⁶ Si pensi, per limitarsi all esperienza italiana, a norme come l attuale articolo 96 del TUIR, così come integrato dalle recenti disposizioni antielusive; per una rapida panoramica sul punto si veda Il Fisco n. 39/1994, pagg ⁷ Alla quale infatti il secondo comma dell articolo 96-bis fa espresso e totale riferimento. 172

13 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... Quanto alle norme di cui agli articoli 105, 106 e 107 TUIR, gli utili agevolati potranno essere distribuiti senza l applicazione della maggiorazione di conguaglio (comma 3), mentre ai fini degli articoli 61 e 66 TUIR, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo (comma 5); ancora, per le società e gli enti commerciali non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia, la nuova disciplina è applicabile solo se questi presentano le condizioni soggettive di cui alla Direttiva (comma 6). Tornando al credito d imposta, l articolato comma 4 8 ne prevede alcune limitazioni: in primo luogo si dispone infatti che, laddove il credito (per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino a concorrenza dei dividendi di cui trattasi) ecceda l imposta dovuta dal beneficiario del dividendo estero agevolato, la differenza non può essere chiesta a rimborso. Si stabilisce poi che gli stessi dividendi concorrono alla formazione dell utile per la parte che eccede l utile che si sarebbe formato in assenza degli stessi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili ad IRPEG e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con detti dividendi devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all articolo 7 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. L eccedenza di cui sopra si considera relativa ai dividendi agevolati per ammontare pare a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Tali disposizioni si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui trattasi. Il nuovo articolo 96-bis si chiude con una (potremmo dire... inevitabile) disposizione a carattere antielusivo, il settimo comma, che preclude infatti il trattamento agevolato laddove la società italiana risulti direttamente od indirettamente controllata da soggetti extra CEE e sia stata costituita allo scopo esclusivo o principale di beneficiare della nuova disciplina infracomunitaria 9. Passando al settore delle ritenute alla fonte, le modifiche all articolo 27 del DPR 600/73 e l inserimento dell articolo 27-bis hanno fatto venir meno tale obbligo tanto per i dividendi in entrata che quelli in ⁸ Appositamente modificato dall articolo 7, comma 1, lettera c), del DL 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla Legge 27 luglio 1994, n ⁹ Estendendovi le procedure probatorie di cui ai commi 12 e 13 dell articolo 11 della Legge 30 dicembre 1991, n

14 uscita, laddove, è ovvio, sussistano le condizioni di cui alla Direttiva 90/435. In primo luogo è stato aggiunto il comma 5 all attuale articolo 27, dove si dispone la non applicabilità della ritenuta d acconto sugli utili provenienti dall estero di cui all articolo 11 della Legge 29 dicembre 1962, n L articolo 27-bis concede poi la possibilità alle società madri residenti in paesi CEE di scegliere fra la richiesta di rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell articolo 27 DPR 600/73 (quella sugli utili distribuiti a società estere, nella misura del 32,4 per cento), e la immediata esenzione dall applicazione di tale ritenuta. È evidente che la seconda soluzione appare più rapida e conveniente, ma è subordinata all iniziativa della società figlia italiana, che deve appunto omettere di trattenere la ritenuta alla fonte. In entrambe le ipotesi va fornita idonea certificazione della sussistenza dei requisiti di legge per l applicazione del trattamento favorevole, certificazione da ottenersi dalle competenti autorità dello Stato estero della società madre. Di nuovo, rimane impregiudicata (comma 4) l applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti, nonché (comma 5), la previsione di regole antielusive in situazioni analoghe a quelle sopra esposte. Infine, l entrata in vigore della nuova normativa che risulta applicabile retroattivamente (una volta tanto, però,...a favore del contribuente), dato che ne sono interessati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a partire dal 1 gennaio 1992 (DLgs 136/93, articolo 3). 7. I rimborsi: gli interessi Si è sopra accennato alla tassazione alla fonte degli interessi sui titoli di Stato italiani, sottoscritti da investitori esteri. Data la rilevanza quantitativa del fenomeno, è opportuno riepilogare la normativa sui relativi rimborsi, dovuti ai sensi delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni oppure perché il percettore è ente sovranazionale, esentato dai prelievi fiscali in virtù di apposita norma di diritto internazionale recepita nel nostro ordinamento. A quest ultimo riguardo, la nostra Amministrazione finanziaria ha provveduto a diramare (nota Direttiva Centrale per i servizi generali, il personale e l organizzazione Centro Informativo, n. 14/ del 1 giugno 1994) l elenco di tali enti, con i relativi codici identificativi: ¹⁰ Si vedano inoltre le norme di cui agli articoli 4 e 8 della Legge 4 agosto 1990, n. 227, e dell articolo 14 del DLgs 25 gennaio 1992, n

15 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... ELENCO DEGLI ENTI SOVRANAZIONALI Denominazione Codice Legge ratifica 1) Associazione per lo sviluppo (IDA) 1478/ /1 Legge 12 ottobre 1962, n ) Agenzia internazionale dell energia atomica (ATEA) 1395/ /2 Legge 12 ottobre 1962, n ) Agenzia spaziale europea (ASE) 358/ /3 Legge 9 giugno 1977, n ) Banca africana di sviluppo 35/ /4 Legge 3 febbraio 1982, n. 35 5) Banca asiatica di sviluppo 907/ /5 Legge 4 ottobre 1966, n ) Banca europea per gli investimenti (BEI) 1231/ /6 Legge 31 ottobre 1961, n ) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) 53/ /7 Legge 11 febbraio 1991, n. 53 8) Banca interamericana di sviluppo (BID) 191/ /8 Legge 13 aprile 1977, n ) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) 132/ /9 Legge 23 marzo 1947, n ) Banca dei regolamenti internazionali 815/ /10 RDL 5 maggio 1930, n ) Banca di sviluppo dei Caraibi 198/ /11 Legge 17 maggio 1988, n ) Comunità europea del carbone e dell acciaio (CECA) 437/ /12 Legge 3 maggio 1966, n ) Comunità europea per l energia atomica (EURATOM) 437/ /13 Legge 3 maggio 1966, n ) Consiglio d Europa 1578/ /14 Legge 27 ottobre 1951, n ) Fondo africano di sviluppo 880/ /15 Legge 24 dicembre 1974, n ) International Finance Corporation 1597/ /16 Legge 23 dicembre 1956, n ) Istituto internazionale per l unificazione del diritto privato 1074/ /17 Legge 12 dicembre 1969, n ) Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 1226/ /18 Legge 10 novembre 1954, n ) Nazioni Unite 1318/ /19 Legge 20 dicembre 1957, n

16 20) Istituzioni specializzate - Nazioni Unite 1740/ /20 Legge 24 luglio 1951, n ) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 232/ /21 Legge 28 marzo 1962, n ) Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT) 881/ /22 Legge 22 dicembre 1984, n ) Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti (INTELSAT) 163/ /23 Legge 23 marzo 1973, n ) Organizzazione internazionale satelliti marittimi (INMAR2AT) 294/ /24 Legge 8 luglio 1988, n ) Organizzazione delle Nazioni Unite per l alimentazione e l agricoltura (FAO) 11/ /25 Legge 9 gennaio 1951, n ) Forza multinazionale e osservatori (MFO) 968/ /26 Legge 29 dicembre 1982, n ) Fondo internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo 932/ /27 Legge 13 luglio 1965, n ) NICSO 1019/ /28 DPR 28 settembre 1977, n ) Istituto internazionale per la gestione della tecnologia 319/ /29 Legge 16 luglio 1974, n ) Centro internazionale di calcolo 533/ /30 Legge 1 aprile 1978, n ) Istituto universitario europeo 533/ /31 DPR 13 ottobre 1976, n ) Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali 723/ /32 Legge 11 luglio 1960, n ) Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell emisfero australe 127/ /33 Legge 10 marzo 1982, n ) Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) 574/ /34 Legge 26 luglio 1978, n ) Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia 103/ /35 Legge 15 marzo 1986, n ) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti 134/ /36 Legge 29 aprile 1988, n ) Inter-American investment corporation 165/ /37 Legge 29 aprile 1988, n

17 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... Come è noto, uno dei più grossi limiti del sistema italiano concerne proprio i rimborsi d imposta, stante la loro fisiologica lentezza; questo ha creato rilevanti difficoltà agli investitori stranieri e, di conseguenza, al nostro mercato mobiliare 11. Naturalmente, grazie alla detassazione illustrata nel precedente paragrafo 4 ed in vigore dal 1 gennaio 1997, non si porranno più problemi di rimborsi; nondimeno pare opportuno accennare alle situazioni che si erano venute a manifestare, anche solo per rendersi debitamente conto del fenomeno (quantitativo e qualitativo) che l investitore straniero era costretto a scontare. Per rendere più veloci i rimborsi l amministrazione fiscale italiana aveva a suo tempo predisposto due appositi modelli (si veda la circolare Direttiva II.DD, n. 12/12/384 dell 11 aprile 1991): il modello RNR 111 ed il modello RNR 112 cercando di superare alcune difficoltà legate alle caratteristiche intrinseche dei titoli di Stato. Come noto, infatti, i titoli di Stato sono titoli al portatore e tale natura rende impossibile non solo individuare il titolare, ma anche determinare il periodo di possesso. Il rischio è quello di concedere ingiustificati rimborsi d imposta, ad esempio, perché il beneficiario è, in effetti, residente in Italia. Si è preferito scegliere la via dell autocertificazione: sarà, quindi, il soggetto percettore a dover dichiarare, sotto la propria responsabilità: 1) lo Stato di residenza; 2) l inesistenza di stabile organizzazione in Italia; 3) l assoggettabilità, secondo la legislazione fiscale del paese di residenza, alle imposte sugli interessi provenienti dall Italia; 4) la tipologia e le caratteristiche dei titoli; 5) il periodo di possesso e l ammontare degli interessi spettanti; 6) la data di acquisto e di vendita dei titoli. Il Ministero delle Finanze ha poi chiesto a soggetti qualificati un preventivo controllo della correttezza dei dati. Ogni modello è, infatti, costituito da 4 esemplari, i quali compilati dal beneficiario, datati e sottoscritti devono essere presentati alla banca depositaria, residente in Italia o residente nel Paese del beneficiario effettivo. Questa, eseguiti gli opportuni controlli, attesterà la veridicità dei punti e tratterrà la propria copia. I rimanenti esemplari devono essere inviati all Autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario che, effettuati i controlli di competenza, attesterà la veridicità dei punti e tratterrà la propria copia. L istanza di rimborso, può essere presentata, a scelta del beneficia- ¹¹ Bartimmo, cit., pagg , da cui sono altresì tratti i cenni che seguono. 177

18 rio, con riferimento al pagamento delle cedole sulle singole categorie di titoli, oppure, cumulativamente, alla fine di ogni periodo d imposta o cumulando più periodi d imposta. Per i titoli senza cedola il rimborso può essere chiesto successivamente alla scadenza del titolo. Nonostante l avvio della procura speciale (introdotta dalla circolare n. 12 dell 11 aprile 1991, di cui sopra) abbia comportato un indubbio miglioramento, i tempi di attesa necessari per il rimborso erano ancora troppo lunghi. Si incontravano difficoltà nell organizzare i controlli sulla documentazione cartolare dei soggetti non residenti ed i fondi disponibili per l esecuzione di tali rimborsi erano insufficienti. Inoltre, i ritardi causavano un maggiore onere allo Stato per effetto dell accumulo degli interessi. La circolare, infatti, non aveva messo a punto un sistema per velocizzare il rimborso, ma solo predisposto appositi moduli per richiederlo. Il DL n. 377/93 (convertito con modificazioni, nella Legge 18 dicembre 1993, n. 467), invece, pur essendo sempre una procedura ex post (si applica l aliquota intera del 12,50 per cento, poi avviene il rimborso) mira a creare un dialogo tra le autorità competenti: Ministero delle Finanze, Ministero del Tesoro, Banca d Italia ed organismi esteri. Con la nuova procedura realizzata «al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico (articolo 1)» il rimborso avverrà entro 30/40 giorni dallo stacco-cedola. Vediamo, in dettaglio, come funziona permettendo alcune definizioni usate dallo stesso legislatore: 1) banca di primo livello, ente creditizio o finanziario avente sede in Italia ovvero in paesi con i quali l Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni, presso il quale l effettivo beneficiario dei proventi dei titoli del debito pubblico, che ha diritto al regime fiscale agevolato, tiene in deposito direttamente od indirettamente i titoli medesimi (banca italiana o, ad esempio, francese); 2) banca di secondo livello, ente creditizio italiano nonché gli enti internazionali Euroclear e Cedel che ricevono i fondi di loro pertinenza per il tramite di un azienda di credito, procuratrice speciale in Italia, subdepositari dei titoli che intrattengono rapporti diretti con l Amministrazione finanziaria - Dipartimento delle entrate, ai fini della procedura di rimborso. Le banche di secondo livello nonché le aziende di credito procuratrici speciali di Euroclear e Cedel devono intrattenere rapporti di conto corrente con la Banca d Italia (banca esclusivamente italiana o Euroclear o Cedel). In sintesi: la banca di primo livello sarà una banca italiana o, più 178

19 G. F. BORIO, IL SISTEMA ITALIANO DELLE RITENUTE SUI COMPENSI, DIVIDENDI, INTERESSI... spesso, una banca di un paese con cui l Italia ha stipulato un accordo bilaterale contro la doppia imposizione, per esempio, francese. Presso la banca di primo livello l investitore non residente tiene in deposito i titoli di Stato italiani, e pertanto, la stessa conoscendo l investitore e le caratteristiche dei titoli da esso posseduti è in grado di effettuare un primo controllo. La banca di secondo livello deve essere necessariamente italiana e intrattenere rapporti di conto con la Banca d Italia in quanto sarà quest ultima ad accreditarle i rimborsi. Il beneficiario effettivo dei proventi chiede alla propria banca (banca di primo livello) all atto del deposito dei titoli l applicazione della convenzione. La richiesta deve avvenire tramite la compilazione di apposito modello, modello 113/IMP, contenente: 1) i dati identificativi del beneficiario; 2) la dichiarazione di non possedere in Italia una stabile organizzazione o una base fissa e; 3) di essere assoggettabile nel paese di residenza alle imposte sugli interessi e proventi dei titoli pubblici e; 4) l attestazione dell autorità fiscale competente in merito al precedente punto 3), alla residenza ed al codice fiscale del beneficiario. La banca di primo livello completa il modello 113/IMP nella parte ad essa riservata controllando i dati in esso contenuti, quindi si assume l impegno a ritrasmetterlo in originale alla banca di secondo livello, che lo conserverà per dieci anni, tenendolo a disposizione dell autorità fiscale italiana. La stessa, inoltre, comunicherà alla banca di secondo livello, alla data di scadenza di ogni cedola, i dati identificativi dei titoli e delle cedole e l ammontare degli interessi maturati come risultano dalle evidenze dei depositi. La banca di primo livello si assume la responsabilità circa la parte da essa completata, l attestazione dell autorità fiscale e di tutte le informazioni che fornirà alla banca di secondo livello. La banca di secondo livello è tale se ha chiesto all amministrazione finanziaria, tramite apposito modello 115/IMP di poter utilizzare la procedura di rimborso. Nel modulo è precisato il luogo di conservazione in Italia della documentazione originale presentata dagli investitori. L amministrazione finanziaria, dopo aver controllato che la banca richiedente intrattiene rapporti di conto corrente con la Banca d Italia, autorizza la banca di secondo livello ad utilizzare la procedura per i titoli per i quali ha effettuato contratti di sub-deposito con le banche di primo livello, contemporaneamente la ammette al collegamento telematico. Alla scadenza di ogni cedola, la banca di primo livello, essendo la depositaria dei titoli, definisce l importo dei rimborsi in favore degli investitori che abbiano presentato il modello 113/IMP, facendo pervenire secondo un calendario stabilito da regolamento citato alla banca di secondo livello. 179

20 La banca di secondo livello, oltre ai controlli formali sui dati ricevuti dalla banca di primo livello, verifica: l esistenza di idonea richiesta da parte dell investitore estero, l assenza di duplicazione e la congruenza dei periodi di possesso, l uguaglianza tra i rimborsi chiesti dalla banca di primo livello e l importo calcolato dalla banca di secondo livello ed invia le posizioni regolari all amministrazione finanziaria. Quest ultima, effettuati i dovuti controlli, comunica al Ministero del Tesoro l ammontare dei rimborsi distinto per cedola e banca di secondo livello e quest ultima l importo degli interessi e degli scarti di emissioni distinti per banca di primo livello ed investitore. Il Ministero del Tesoro, sulla base dei dati forniti dall amministrazione finanziaria, ordina alla Banca d Italia di accreditare le banche di secondo livello. La procedura ora riassunta è stata poi completata da un decreto del Ministro delle Finanze che fissa i termini e le modalità per il rimborso delle somme non dovute. Il decreto prevede un duplice controllo: preventivo da parte dell amministrazione finanziaria sulle richieste di rimborso e successivo esercitato dagli uffici delle finanze in base ai dati identificativi dei soggetti non residenti e la certificazione rilasciata dall autorità fiscale estera effettuando, se del caso, accessi diretti presso le sedi delle aziende di credito che detengono la documentazione stessa. Qualora risultino somme non dovute il ministero provvederà a compensare con i successivi versamenti e, qualora ciò non sia possibile, notificherà all ente di competenza (azienda di credito sub-depositaria o ente internazionale equiparato) avviso di riscossione contenente l indicazione della somma dovuta, la sanzione amministrativa applicata ai sensi dell articolo 3, comma 3, del DL 24 settembre 1993, n. 377 nonché i termini e le modalità di pagamento. La mancata osservanza delle disposizioni citate porta oltre alla riscossione coattiva anche all esclusione dell azienda di credito o dell ente internazionale dalla procedura accelerata per il periodo di un anno. 180

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