ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. PENNA - ASTI
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1 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE G. PENNA - ASTI ISTITUTO TECNICO - ind. Agrario ISTITUTO PROFESSIONALE - ind. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera I. M. U. IMPOSTA MUNICIPALE propria * *Inizialmente IMPOSTA MUNICIPALE UNICA APPUNTI prof. Angelo Demaria rev. aggiornata al 17 febbraio 2015
2 TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA GRUPPO A A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini NOTE (la qualificazione è relativa alla zona ed al Comune di riferimento) A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 - Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 - Abitazioni di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 - Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 - Abitazioni di tipo rurale. A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari,di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dallapresenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a talicostruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture,
3 di livello superiore all'ordinario. A/9 - Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura,la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unitàimmobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altreunità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all attività professionale. A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi GRUPPO B B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate GRUPPO C C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) C/7 Tettoie chiuse od aperte II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE GRUPPO D D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
4 D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE GRUPPO E E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d uso pubblico l orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
5 IMMOBILI ad uso abitativo Occorre preliminarmente definire cosa si deve intendere per ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE "Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e ri Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo." Quindi perchè sia "Abitazione principale" si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni: A)il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione); B ) la residenza anagrafica; C) la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo ( ad es. se si ha la residenza in una città ma, ad es. per motivi di lavoro, si vive in altra città, non è più abitazione principale). dal 2014 le abitazioni principali di Categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 sono ESENTI IMU. (Lg 147/2013), mentre l imposta si applica a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, cioè 200, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; invece, non è più riconosciuta ai fini IMU la detrazione di Euro 50,00 per i figli. Alle abitazioni principali soggette a IMU, e alle relative pertinenze, è applicata l'aliquota ridotta del 4, modificabile dai Comuni con ± 2.. altri IMMOBILI ad uso abitativo Per i fabbricati ad uso abitativo NON considerati ABITAZIONE PRINCIPALE, l IMU è calcolata seguendo la normativa iniziale del 2011: Rendita Catastale (R.C.) x 1,05( rivalutaz. della rendita aggiungendo il 5%) x 160 = Valore imponibile Valore Imponibile (V.I.) x aliquota* = IMU *7,6 per mille aumentabile o diminuibile da ogni Comune esempio: abitazione con R.C. = 780 ; aliquota 10 ; IMU da versare = % x 160 x 10 per mille = 1.310,40
6 IMMOBILI ad uso agrario Per calcolare l IMU nelle Aziende agricole dobbiamo analizzare i terreni ed i fabbricati rurali, che a loro volta possono avere destinazione abitativa (categoria catastale A/6) oppure strumentale (categoria D/10), oltre ai concetti di IMPRENDITORE AGRICOLO in base all'art.2135 del Codice civile COLTIVATORE DIRETTO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONAEL (I.A.P.) in base all'art. 1 del decreto 99/2004. L'Imprenditore agricolo secondo il Codice civile è colui che attua a) la coltivazione del fondo b) la selvicoltura c) l'allevamento del bestiame d) le attività connesse (es. la vinificazione, la vendita al mercato, ecc...) Il coltivatore diretto non è definito in alcuna norma, per cui fa fede la definizione che viene data nella legge sui contratti agrari (Legge 203/1982): sono coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole La qualifica di imprenditore agricolo professionale, sostituendo la figura di Imprenditore Agricolo a titolo principale (IATP) è introdotta dal Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, che estende tale qualifica anche alle società agricole L IAP è colui che, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedica all attività lavorativa agricola, di cui all art del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%. IMU sui fabbricati agricoli A decorrere dal 1 gennaio 2012, gli immobili rurali sono iscritti al Catasto fabbricati - categorie A/6 e D/10 (a seconda della destinazione). per i fabbricati di cat. A/6 : vd quanto già scritto sugli immobili ad uso abitativo per i FABBRICATI A DESTINAZIONE STRUMENTALE dal 2014, SONO ESENTI DAL PAGAMENTO IMU
7 IMU sui terreni agricoli In generale i terreni/terreni agricoli sono soggetti a IMU, ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille e con l imponibile che si calcola partendo partendo dal Reddito Dominicale. In sostanza, bisogna differenziare : 1. terreni agricoli in Comuni montani (altit > 600 mt s.l.m. - vd. Elenchi sito ISTAT), in ogni condizione; 2. terreni in Comuni parzialmente montani (vd. Elenchi sito ISTAT) posseduti e/o condotti da CD e IAP ; 3. terreni in Comuni di pianura posseduti e condotti da CD e IAP ; 4. altri terreni ad uso agricoli diversi da quelli sopra elencati tipologia 1. e 2. TUTTI i TERRENI AGRICOLI nei COMUNI MONTANI e quelli condotti da CD/IAP nei COMUNI PARZIALMENTE MONTANI ESENZIONE TOTALE IMU (non pagano l'imu) (in base ad un decreto di fine gennaio 2015) tipologia 3. TERRENI AGRICOLI in PIANURA e COLLINA POSSEDUTI E CONDOTTI DA CD E IAP dal 2014, per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP il calcolo del VALORE IMPONIBILE è: Reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x 75 Dal valore imponibile, CD e IAP sono agevolati, in quanto si applicano riduzioni per scaglioni, come stabilito dalla normativa iniziale (DL 201/2011) e si arriva all IMPONIBILE netto (tenuto conto anche delle percentuali di possesso e/o utilizzo). Il valore imponibile così determinato, moltiplicato per l aliquota, origina l IMU da pagare. L aliquota, ordinaria, è deliberata dal Comune con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. N.B. se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135. Le condizioni per le deduzioni sono pertanto a) il possesso, b) la conduzione diretta dei terreni da parte di coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola c) purchè dai medesimi condotti". La conduzione del terreno deve pertanto verificarsi contemporaneamente al possesso ai fini delle deduzioni dall imponibile. Le fasi del calcolo sono: A) REDDITO DOMINICALE + 25% = (rivalutazione della rendita) B) RISULTATO della rivalutazione A) x 75 (moltiplicatore) = VALORE IMPONIBILE lordo
8 C) Si applicano le riduzioni per scaglioni sull Imponibile lordo scaglioni da 0 fino a compresi da fino a compresi da fino a compresi da fino a compresi Riduzione dell IMPONIBILE 100 % 70 % 50 % 25 % D) VALORE IMPONIBILE netto x ALIQUOTA = IMPOSTA NETTA (IMU da pagare) Esempio: TERRENI CONDOTTI DA Coltivatore diretto con Reddito dominicale complessivo di VALORE IMPONIBILE: % X 75 = Scaglione di VALORE IMPONIBILE da 0 fino a compresi da fino a compresi da fino a compresi da fino a compresi Oltre (fino al valore imponibile) Riduzione % contenuti nello scaglione Riduzione 100 % // 70 % % % % TOTALI VALORE IMPONIBILE al netto delle riduzioni (detrazioni) = IMPOSTA NETTA (IMU) : x aliquota (7,6 per mille) = 2.701,99 Imponibile netto tipologia 4. ALTRI TERRENI, NON rientranti nelle tipologie e 3. Calcolo IMU = Reddito dominicale x 1,25 (rivalutazione) x 135 X ALIQUOTA
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