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1 PREMESSA 1. Il diritto del lavoro è caratterizzato, a livello di produzione normativa, da una ipertrofia per quanto riguarda la disciplina del rapporto individuale di lavoro, ivi compreso quello contrattualizzato con la Pubblica Amministrazione, e da una sostanziale anomìa in relazione al diritto sindacale. Si tratta, in entrambi i casi, di squilibri, uno in eccesso, l altro in difetto. Mentre sul secondo il docente e l interprete non può incidere, sul primo si può porre qualche rimedio a livello didattico, proponendo allo studente una ragionata selezione delle principali disposizioni di legge, evitando così di farlo smarrire nella giungla normativa lavoristica. Questo metodo dovrebbe consentire, tra l altro, di porre maggiore attenzione al testo della norma, proprio perché la minor quantità di disposizione dovrebbe evitare l effetto inflattivo della parola del legislatore, che per il giurista rimane l oggetto imprescindibile della sua scienza. 2. La presente raccolta è caratterizzata, dunque, da questo sforzo di selezione e organizzazione delle norme più rilevanti del diritto del lavoro, per fronteggiare lo straripante aumento del numero delle disposizioni di legge e della loro disseminazione nel corpo di leggi-contenitore. Rappresenta anche un tentativo per ridurre l effetto negativo sulla didattica e sugli studenti della grande incertezza che nel diritto del lavoro regna sovrana, a causa del suddetto tumultuoso legiferare, per cui ad ogni cambiamento di maggioranza politica si assiste all emanazione di provvedimenti di segno contrario della precedente legislatura. In questa situazione, in cui perfino i giuristi hanno difficoltà a conoscere tutte le norme in base alle quali dovrebbero costruire il sistema, lo studente il più delle volte si trova spaesato. Di qui l utilità di uno strumento didattico che possa aiutarli a capire la materia attingendo direttamente alle sue fonti fondamentali. - VII -

2 Premessa 3. La sequenza di esposizione delle norme, così come alcuni accostamenti, hanno una precisa logica a livello sistematico, che non sempre è riscontrabile nei codici più completi, i quali necessariamente sono meno flessibili. Questo metodo dovrebbe aiutare lo studente a imparare le norme in modo da coglierne anche i collegamenti e le differenze, al fine di sviluppare quella capacità di interpretazione sistematica, che è fondamentale per il giurista. In questa edizione si è ritenuto aggiungere alcuni brevi commenti esplicativi a quelle norme che contengono un precetto accentuatamente generico o vago e che nel contempo disciplinano aspetti molto importanti del rapporto di lavoro o del diritto sindacale. Roma, gennaio VIII -

3 I Il rapporto individuale di lavoro - 1 -

4 La norma inderogabile di diritto del lavoro 1. La norma inderogabile di diritto del lavoro Costituzione della Repubblica italiana Art. 3. [1] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [2] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese 1. Art. 4. [1] La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. [2] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 41. [1] L iniziativa economica privata è libera. [2] Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [3] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 1 La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato, derivante dal fatto che egli normalmente ha nel lavoro dipendente la sua unica fonte di reddito, è ritenuta un ostacolo di ordine economico e sociale che impedisce il pieno sviluppo della persona umana e che quindi è compito della Repubblica rimuovere apprestando adeguate tutele al lavoratore, rese effettive soprattutto mediante la tecnica della norma inderogabile (cfr. artt. 1419, comma 2 e 2113 cod. civ.)

5 Il rapporto individuale di lavoro Codice civile Art Nozione Il contratto è l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art Autonomia contrattuale [1] Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. [2] Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico. Art Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l equità. Art Nullità parziale [1] La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. [2] La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Art Inserzione automatica di clausole Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Art Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale [1] I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. [2] Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Art Rinunzie e transazioni [1] Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. [2] L impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima

6 La norma inderogabile di diritto del lavoro [3] Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. [4] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile

7 2. La differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo Codice civile Art Direzione e gerarchia nell impresa L imprenditore è il capo dell impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Art Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore 1. Art Diligenza del prestatore di lavoro [1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale [ ]. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [2086, 2094, 2106]. Art Contratto d opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. 1 Elemento costitutivo della fattispecie del lavoro subordinato è l eterodirezione della prestazione lavorativa, che consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, inteso sia come potere di impartire istruzioni sullo svolgimento delle mansioni, sia come potere di conformazione o di scelta in ordine alle mansioni che il lavoratore deve svolgere in un determinato momento. Considerata la difficoltà di accertare i suddetti elementi in alcuni particolari rapporti di lavoro (ad es. quelli aventi ad oggetto attività professionale o intellettuale, o di natura dirigenziale, ovvero, all opposto, attività elementari), la giurisprudenza, per risalire all eterodirezione, sovente utilizza alcuni indici presuntivi o sussidiari quali l obbligo di un orario fisso di lavoro, il corrispettivo fisso mensile, l assenza di strumenti di lavoro, l inserimento nell organizzazione aziendale, la continuità della prestazione

8 La differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente [1] A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro 2. [2] La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n [ ] Codice di procedura civile Art Controversie individuali di lavoro Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: [ ] 2 L effetto previsto dalla norma (e cioè l estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai contratti qualificati dalle parti come di lavoro autonomo) si produce solo se nella fattispecie concreta sono presenti tutti gli elementi previsti dal comma 1 riguardanti alcune caratteristiche della prestazione di lavoro, che deve essere: a) svolta in modo esclusivamente personale dal collaboratore; b) organizzata dal committente in relazione alle sue modalità di esecuzione; c) anche con riferimento ai tempi di lavoro; d) e al luogo di lavoro

9 Il rapporto individuale di lavoro 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; [ ] D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 CAPO I LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE Art. 61. Definizione e campo di applicazione [1] Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [2] Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare ovvero, nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. [2-bis] Se il contratto ha per oggetto un attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. [3] Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appo

10 La differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo siti albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. [ ] L. 28 giugno 2012, n. 92 Art. 1. [ ] [27] La disposizione concernente le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII. D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 CAPO I LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE Art. 62. Forma [1] Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; - 9 -

11 Il rapporto individuale di lavoro b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l autonomia nella esecuzione dell obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall articolo 66, comma 4. Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto [1] I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. [2] Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [ ] Art. 69-bis. Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo [1] Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell arco dell anno solare; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

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