La comunicazione formale ed istituzionale in azienda
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1 Sezione regionale Emilia Romagna Corso di aggiornamento per il Medico Competente La comunicazione formale ed istituzionale in azienda Aprile - Maggio 2011 Dr. Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena
2 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1) a) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute Arresto fino a 3 mesi-ammenda Euro in caso di mancata collaborazione alla vdr
3 Informazione e formazione: adempimenti (1) Art Misure generali di tutela. Comma 1, lettere n) o) p) q): - informazione e formazione adeguate per i Lavoratori, - per i Dirigenti e Preposti, - per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. - istruzioni adeguate ai Lavoratori. Art Obblighi del DdL e del Dirigente. Comma 1, lettere e) h) i) l), comma 2: - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
4 Informazione e formazione: adempimenti (2) Art Informazione ai Lavoratori. - Sui rischi per la salute e la sicurezza. - Sulle procedure per il PS, antincendio, evacuazione. - Sui rischi specifici per ogni Lavoratore, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali. - Sui pericoli connessi all uso di particolari sostanze. - Sulle misure di protezione e prevenzione. ( Informazione facilmente comprensibile per i Lavoratori: verifica della comprensione della lingua utilizzata ).
5 Informazione e formazione: adempimenti (3) Art Formazione dei Lavoratori e loro Rappresentanti. - Sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione - Sui rischi riferiti alla mansione - Formazione ai Dirigenti e Preposti - Formazione ai Lavoratori incaricati della prevenzione... ( tenendo conto delle conoscenze linguistiche)
6 SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39) L attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
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8 Informazioni su sicurezza e salute 6. Gli OML dovranno fornire informazioni ai lavoratori sui fattori di rischio professionali cui possono essere esposti in maniera obiettiva e comprensibile, non omettendo alcun fatto e sottolineando le misure preventive. Essi dovranno collaborare con il datore di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti, garantendo un adeguata informazione e formazione sulla salute e la sicurezza sia a livello di dirigenti che dei lavoratori. Gli OML dovranno fornire informazioni adeguate ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti sul livello di fondamento scientifico dei fattori di rischio noti o sospetti nell ambiente di lavoro.
9 Comunicazione delle informazioni al lavoratore 9. I risultati degli accertamenti espletati nell ambito della sorveglianza sanitaria devono essere resi noti ai lavoratori interessati. La valutazione dell idoneità ad un lavoro specifico, ove richiesta, deve basarsi su una buona conoscenza della mansione e del posto di lavoro e sulla valutazione dello stato di salute del lavoratore. I lavoratori devono essere informati a proposito della loro facoltà di fare ricorso contro quelle disposizioni circa la loro idoneità al lavoro che essi ritengano contrarie al loro interesse. A questo riguardo deve essere stabilito un procedimento di appello.
10 Comunicazione delle informazioni al datore di lavoro 10. I risultati degli accertamenti previsti da leggi o regolamenti nazionali devono essere trasmessi alla direzione esclusivamente in termini di idoneità al lavoro specifico o di limitazioni necessarie dal punto di vista medico nell assegnazione ad una mansione o nell esposizione a fattori di rischio, privilegiando opportuni suggerimenti sull adattamento delle mansioni e delle condizioni di lavoro alle capacità del lavoratore. Informazioni di carattere generale sull idoneità al lavoro o in relazione alla salute od ai possibili o probabili effetti dei fattori di rischio possono anche essere comunicate col consenso informato del lavoratore interessato, nella misura in cui ciò si renda necessario per garantire la tutela della salute del lavoratore.
11 Equità, non discriminazione e comunicazione 18. Gli OML dovranno instaurare un rapporto di fiducia improntato all equità con coloro ai quali prestano il loro servizio. Tutti i lavoratori vanno trattati allo stesso modo senza alcuna forma di discriminazione riguardo alla loro condizione, alle loro convinzioni o alle ragioni che sono causa della loro richiesta di consulenza da parte degli OML. Essi dovranno stabilire e mantenere aperta una via di comunicazione reciproca, coi dirigenti dell impresa responsabili al massimo livello delle decisioni relative alle condizioni e all organizzazione del lavoro e all ambiente di lavoro, e con i rappresentanti dei lavoratori.
12 Dati sanitari collettivi 22. Nel caso in cui non sia possibile l identificazione individuale, informazioni sanitarie collettive o su gruppi di lavoratori possono essere fornite alla direzione e ai rappresentanti dei lavoratori nell impresa o ai comitati per la salute e la sicurezza, ove questi esistono, per facilitarli nel loro compito di tutela della salute e della sicurezza dei gruppi di lavoratori esposti a rischio. Gli infortuni e le malattie professionali o correlate al lavoro devono essere denunciati alle autorità competenti secondo le leggi ed i regolamenti nazionali vigenti.
13 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente a) nei casi previsti: - dalla normativa vigente - dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva art.6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno) c) visita medica su richiesta del lavoratore.. Azioni: - procedura per richiesta visita all ufficio personale aziendale. - informativa ai Lavoratori.
14 SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA (Art. 41) Gli esiti della visita medica vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell allegato 3 A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC
15 ALLEGATO 3A CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO LAVORATORE.sesso M F luogo e data di nascita... Codice fiscale.. Domicilio Comune e Prov.. Via Tel Tel.. Medico curante Dott... Via Tel Tel. DATORE DI LAVORO Attività dell Azienda pubblica o privata. Data di assunzione. Sede/i di lavoro La presente cartella sanitaria e di rischio è instituita per: prima istituzione esaurimento del documento precedente altri motivi. Firma del medico competente La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n n pagine. Data Firma del datore di lavoro ( CASSATA)
16 SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA Art. 41 6) sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente 6-bis) tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi dal MC per iscritto e consegnati in copia al lavoratore e al datore di lavoro Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC 7) in caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali. 9) avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza.
17 ALLEGATO 3A GIUDIZIO DI IDONEITA Da consegnare al datore di lavoro Il lavoratore. in data è stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio) Con il seguente esito: idoneo idoneo con prescrizioni idoneo con limitazioni inidoneo temporaneamente inidoneo permanentemente Da sottoporre a nuova visita medica il.. Previa esecuzione dei seguenti accertamenti.... Data.. Il medico competente..
18 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40) 1) Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (secondo modello in allegato 3B). La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo. Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro 2) Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ispesl. 2-bis) Entro il 31 dicembre 2009 con D.M. sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.
19 La relazione sanitaria annuale per la ditta (datore di lavoro, RSPP e RLS) e la comunicazione dei dati sanitari aggregati alla ASL sono due relazioni distinte che hanno destinatari e finalità diverse. La relazione sanitaria annuale per la ditta è uno strumento informativo che serve per ritornare ai soggetti aziendali della prevenzione i risultati degli accertamenti sanitari ai fini di una più valida ed efficace valutazione e gestione dei rischi all interno dell azienda. La comunicazione dei dati sanitari alla ASL ha invece essenzialmente finalità statistiche ed epidemiologiche e contiene dati che dovranno essere aggregati ed elaborati da ASL, Regioni ed ISPESL. E evidente quindi che la relazione sanitaria per la ditta deve essere un documento in cui i risultati degli accertamenti sanitari sono presentati in modo dettagliato, circostanziato e comprensivo di commenti e suggerimenti del medico competente in ordine alle misure di tutela da implementare, mentre la comunicazione alla ASL si sostanzia nella compilazione di uno schema contenente i dati sanitari e di rischio richiesti dalla norma.
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21 LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI
22 COSA STABILISCE LA NORMA: Articolo 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi: l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
23 COSA STABILISCE LA NORMA: Articolo 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
24 Il percorso previsto dal decreto 81 Art. 236 il datore di lavoro valuta l esposizione ad agenti cancerogeni Art se la suddetta valutazione ha evidenziato un rischio per la salute => si attiva la sorveglianza sanitaria obbligatoria Art se la suddetta valutazione ha evidenziato un rischio per la salute => si attiva anche la registrazione degli esposti e delle esposizioni
25 MODELLI E MODALITA DI TENUTA Articolo 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie 9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
26 QUALI LE FINALITÀ DEI REGISTRI DI ESPOSIZIONE? Il D.M.155/07 chiarisce che quanto meno i dati sanitari possono essere trattati esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro. Visto il contesto normativo da cui nasce, è evidente che anche l utilizzo degli altri dati contenuti nel registro dovrebbe avere finalità essenzialmente di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il legislatore non ha previsto tra le finalità del registro degli esposti quella relativa alla tutela previdenziale e assicurativa.
27 FINALITÀ DEI REGISTRI DI ESPOSIZIONE Il registro deve costituire essenzialmente uno strumento per la prevenzione e deve quindi entrare a far parte di un processo articolato su vari livelli (aziendale, locale, nazionale) per l identificazione, la valutazione e la gestione, ai fini della tutela della salute, degli specifici rischi cancerogeni e mutageni.
28 LA PRIORITA Il primo obbligo per il datore di lavoro rimane quello di eliminare l esposizione o di ridurla al minimo. L iscrizione di un lavoratore nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve quindi intendersi come temporanea, come del resto espressamente indicato dal D.Lgs.81/08 nel caso dell amianto (art. 260).
29 Non sarebbe legittimo né etico un approccio al sistema di registrazione a mero titolo precauzionale (per lo scarico di responsabilità delle aziende, non per la salute dei lavoratori) che prevedesse l iscrizione di tutti quei lavoratori per i quali sia semplicemente ipotizzata un esposizione a cancerogeni, senza nessun programma di miglioramento. Deve invece essere chiaro che il riscontro, in sede di valutazione dei rischi, dell esistenza di un esposizione a cancerogeni in atto va rivolta verso un unica direzione: perseguire l obiettivo di far cessare tale condizione entro il tempo minimo tecnicamente necessario.
30 LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI AI FINI DELLA PREVENZIONE UN MODELLO EFFICACE: IL REGISTRO NAZIONALE FINLANDESE DELL ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A CANCEROGENI (ASA) In Finlandia, la legislazione stabilisce che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere registrati ogni anno. I Datori di lavoro devono inviare annualmente i loro elenchi dei lavoratori esposti e le relative sostanze cancerogene agli Uffici pubblici competenti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I dati sono successivamente raccolti ed elaborati a livello nazionale dal FIOH (Finnish Institute Occupational Health), che pubblica ogni anno le statistiche.
31 IL REGISTRO NAZIONALE FINLANDESE ASA DELL ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A CANCEROGENI L'obiettivo fondamentale di ASA è quello di essere uno strumento efficace nella prevenzione del cancro professionale in Finlandia. Gli obiettivi specifici di ASA sono: migliorare l identificazione degli agenti cancerogeni e la valutazione dell esposizione sul posto di lavoro; promuovere le misure di prevenzione, come ad esempio la sostituzione di agenti cancerogeni e l adozione di misure di protezione collettiva e individuale informare circa i rischi di cancro e le misure preventive efficaci fornire informazioni utili ai Servizi pubblici di prevenzione per la programmazione dell attività, in particolare di vigilanza e controllo; costituire una banca dati per le future ricerche epidemiologiche su rischi di cancro tra i lavoratori esposti.
32 IL REGISTRO NAZIONALE FINLANDESE ASA DELL ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A CANCEROGENI Come funziona Secondo un decreto approvato dal governo finlandese, i datori di lavoro sono tenuti a riferire annualmente gli agenti cancerogeni utilizzati, la quantità di ogni composto utilizzato ed i nomi dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni. Se l'esposizione è incerta o il livello di esposizione è molto basso, i lavoratori dipendenti sono considerati esposti se vengono a contatto con agenti cancerogeni durante più di 20 giorni di lavoro all'anno. Le relazioni sono inviate dalle aziende ai Servizi Pubblici di salute e sicurezza del lavoro entro la fine di marzo di ogni anno. Questi uffici trasmettono i dati all'istituto nazionale per la salute occupazionale che li raccoglie ed elabora.
33 VALUTAZIONE DELL UTILITÀ DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO In Finlandia è stata recentemente condotta un indagine (Kauppinen 2007) per valutare l efficacia ai fini della prevenzione del sistema di registrazione degli esposti a cancerogeni ASA. I risultati hanno evidenziato miglioramenti (eliminazione o riduzione dell esposizione ad agenti cancerogeni) nel 73% delle imprese che risultavano notificate ad ASA nel Il processo di notifica ad ASA è risultato aver determinato l adozione di misure per ridurre l esposizione nell 8% dei casi ed avere contribuito alla loro adozione in un altro 24% dei casi.
34 Motivi della riduzione dell esposizione Aziende registrate in ASA a fine 1996 Aziende che sono uscite da ASA nel % n % n Esposizione ridotta per i seguenti motivi: Il lavoro comportante esposizione è divenuto discontinuo L uso di cancerogeni è divenuto discontinuo Sostituzione del cancerogeno Lavorazione a ciclo chiuso Confinamento della sorgente di esposizione o nuovo sistema di aspirazione Uso di DPI Riduzione dell uso di cancerogeni Altri motivi Rivalutazione dell esposizione Introduzione di misure di tutela: Aziende analizzate Aziende che hanno introdotto nuove misure di prevenzione Aziende che non hanno introdotto nuove misure di prevenzione
35 Criticità nella compilazione dei Registri dall osservatorio SIREP (da Scarselli e coll.) I registri spesso sono compilati dalle imprese in modo incompleto e non corretto. In molti casi le informazioni riportate sui registri non sono esaustive. I dati vengono trascritti utilizzando diverse tipologie di classificazione. Una notevole difformità si osserva per es. nella denominazione e descrizione delle mansioni. La sezione relativa alle esposizioni lavorative è quella che risulta più carente. In diversi casi manca qualunque dato sull esposizione, sia i risultati delle misurazioni che l indicazione del tempo di esposizione e dei quantitativi di agenti utilizzati o prodotti.
36 ASPETTI OPERATIVI QUALI LAVORATORI ISCRIVERE NEL REGISTRO? Secondo il D.lgs. 81/08 vanno iscritti i lavoratori per cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Quale significato dare a questo termine? Esistono diversi posizioni sostenute da soggetti istituzionali e società scientifiche.
37 Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale sull applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94 La valutazione dell esposizione dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in esposti e potenzialmente esposti. Le due categorie vengono così definite: lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici. lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.
38 Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale sull applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94 Secondo le Linee Guida delle Regioni devono essere iscritti nel registro i lavoratori classificati come esposti in base alla definizione prima riportata e quindi sottoposti a sorveglianza sanitari. Occorre inoltre curare la compilazione, sempre a cura del medico competente, di elenchi separati sia dei lavoratori potenzialmente esposti sia dei lavoratori ex-esposti, compresi quelli accidentalmente esposti.
39 Le Linee Guida del Coordinamento Tecnico Interregionale sull applicazione del Titolo VII del D.Lgs.626/94 Questo criterio di classificazione degli esposti presuppone la definizione di valori di riferimento per sostanze cancerogene e mutagene nella popolazione generale. E utile e praticabile per le sostanze ubiquitarie nell ambiente di vita, per le quali di fatto tali valori di riferimento esistono e sono generalmente fissati in normative. Per le sostanze per le quali non è stato stabilito un valore di riferimento le Linee Guida delle Regioni ritengono che vi sia esposizione quando esse siano rintracciabili nell ambiente in presenza di una lavorazione che specificamente le utilizza/produce e in concentrazioni plausibilmente ad essa riconducibili.
40 Le Linee Guida della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) Occorre verificare se l entità dell esposizione è contenuta entro i limiti previsti per la popolazione generale, ove definiti. Viene proposto un periodo di monitoraggio (con determinazioni ambientali e biologiche) durante il quale si suggerisce che i soggetti esposti vengano iscritti nel registro. Al termine del periodo di monitoraggio, se il rispetto dei limiti per la popolazione generale sarà stato costantemente osservato l iscrizione nel registro verrà annullata. Nel caso in cui non siano disponibili limiti relativi alla popolazione generale, è considerata obbligatoria l iscrizione nel registro dei lavoratori per i quali sia stata evidenziata dal monitoraggio una esposizione quantificabile.
41 Un caso specifico espressamente normato: l amianto L art.260 del D.Lgs.81/08 stabilisce che sono iscritti nel registro i lavoratori addetti ad attività comportanti esposizione ad amianto che nonostante le misure di contenimento e l uso di idonei DPI siano esposti a concentrazioni di fibre di amianto superiori a un decimo del valore limite (che ricordiamo è fissato dall art.254 D.Lgs.81/08 a 100 fibre/litro di aria, misurate come media ponderata in un tempo di riferimento di otto ore). Per l amianto è quindi stato stabilito un valore di azione corrispondente a 10 fibre/litro, al di sotto del quale l iscrizione nel registro non è obbligatoria.
42 Criteri per l identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro Occorre definire criteri condivisi per individuare i lavoratori che devono obbligatoriamente essere iscritti nei registri. E opportuno distinguere tra coloro che operano in una circostanza di possibile esposizione e coloro che sono effettivamente esposti.
43 Criteri per l identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro Laddove sia possibile effettuare una misurazione dell esposizione ci si deve basare sui risultati delle indagini ambientali e/o biotossicologiche e inserire nel registro i lavoratori la cui esposizione supera un valore soglia da precisare
44 Quale valore soglia? I livelli di esposizione della popolazione generale (Coordinamento Tecnico delle Regioni, SIMLII) Un valore di azione (1/10 del valore limite nel caso dell amianto secondo il D.Lgs. 81/08)
45 Quale valore soglia? I termini di riferimento per definirne l entità potrebbero essere: i valori di riferimento per la popolazione indicati da autorevoli organizzazioni internazionali, quali l OMS, e/o da autorevoli società scientifiche (SIVR,.); i valori-limite di legge per le esposizioni ambientali della popolazione generale, qualora esistenti Una frazione dei valori-limite di legge per le esposizioni occupazionali, qualora esistenti (il valore d azione potrebbe collocarsi, ad es. per alcuni agenti cancerogeni ad azione sistemica come il benzene, il cloruro di vinile, ecc, a 1/100 del Valore Limite di Esposizione Professionale).
46 Criteri per l identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro Fino a quando non vi saranno indicazioni ufficiali delle istituzioni competenti, è senz altro utile che i datori di lavoro esplicitino, nei documenti di valutazione del rischio così come nei singoli registri di esposizione, quale criterio sia stato da essi utilizzato per la scelta del valore d azione e quale sia il valore d azione da essi adottato.
47 Criteri per l identificazione dei lavoratori esposti da iscrivere nel registro Fino al momento di una definizione vincolante dei valori d azione, è opportuno seguire l indicazione delle Linee Guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e quindi assumere come soglia per l iscrizione nel registro i valori-limite di legge per la popolazione generale ogni volta che essi siano disponibili
48 Ulteriori Criticità La misurazione rappresenta certamente il gold standard per la valutazione dell esposizione. Questo è vero però se si rispettano le migliori pratiche di igiene industriale, cosa che non sempre si verifica nelle indagini ambientali (e biotossicologiche) eseguite dalle imprese attraverso i propri tecnici e consulenti.
49 Ulteriore Criticità: la qualità delle misurazioni L esperienza maturata sul campo nell attività di vigilanza e controllo ci induce a prevedere che in una significativa percentuale di casi i risultati delle misurazioni potrebbero rivelarsi poco attendibili, con una prevalenza di sottostime dell esposizione rispetto alle sovrastime. Per cercare di superare questo problema sarebbe importante un impegno dei Servizi pubblici di prevenzione (in termini di azioni di promozione, assistenza, ma anche di controllo) finalizzato a presidiare la qualità delle rilevazioni ambientali (e biotossicologiche) eseguite dalle imprese.
50 Quali criteri di iscrizione nel registro applicare in quelle situazioni in cui la misurazione effettivamente non è tecnicamente possibile o comunque risulta molto complessa e difficoltosa? In questi casi, in analogia con i criteri adottati da altri sistemi di registrazione, i lavoratori da iscrivere nel registro potrebbero essere individuati non tanto sulla base dei quantitativi di agenti utilizzati o prodotti, ma sulla base del tempo di esposizione.
51 Il registro finlandese ASA quando i dati delle misurazioni ambientali mancano o sono incerti considera esposti i lavoratori che, nel corso dell anno, utilizzano l agente cancerogeno per più di venti giorni lavorativi Il NIOSH nell ambito del sistema di registrazione dell esposizione professionale ad agenti chimici considera le situazioni in cui i lavoratori operano a contatto con l agente chimico per almeno 30 minuti la settimana come media annuale, o almeno 30 minuti settimanali per il 90% delle settimane lavorative annue.
52 In conclusione. La registrazione dell esposizione ad agenti cancerogeni può rappresentare un importante strumento di prevenzione. A tal fine occorre fare in modo che la compilazione del registro non diventi un semplice adempimento formale, ma rappresenti per il datore di lavoro la presa d atto di un problema su cui è assolutamente necessario intervenire.
53 Registro degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08) I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi: l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro e ne cura la tenuta tramite il RSPP. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
54 Registro degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08) 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro all ISPESL e all organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) comunica all ISPESL e all organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori iscritti, fornendo al contempo l aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro ed all'ispesl copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ispesl copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.
55 Registro degli esposti ad agenti biologici e degli eventi accidentali (Art. 280 D.Lgs. 81/08) Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ispesl fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni. La documentazione è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro.
56 Registro esposti a silice (art. 160 DPR 1124/65) Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria per il rischio silicosi, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il registro nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonché a presentarlo ad ogni richiesta dell'ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro in altro luogo.
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58 DENUNCE DI MP E CERTIFICATI INAIL
59 ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI REFERTO all Autorità Giudiziaria Art. 365 C.P. Fine repressivo DENUNCIA di MALATTIA PROFESSIONALE a Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, AUSL Art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D.Lgs. 38/2000 Fine epidemiologico PRIMO CERTIFICATO di MALATTIA PROFESSIONALE a lavoratore o INAIL Artt. 52, 53, 251 D.P.R. 1124/65 Fine assicurativo
60 COMPITI DEL MEDICO Compila il certificato medico di malattia professionale e lo consegna all assicurato (industria) Compila il certificato medico di malattia professionale e lo invia direttamente all INAIL (agricoltura) Invia ad Inail, Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro la DENUNCIA di malattia professionale Invia alla A.G./Azienda USL il REFERTO di malattia professionale
61 Adempimenti medico-legali in caso di M.P. Medico Primo certificato Denuncia Referto Lavoratore SPSAL Az. USL - DPL INAIL A.G. (SPSAL) Datore di Lavoro INAIL (direttamente all INAIL per i lavoratori agricoli)
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64 NOTA BENE L invio alla AUSL di Modena delle denunce di malattie professionale (di lavoratori di aziende del territorio provinciale) assolve anche l obbligo di invio alla D.P.L.
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67 Analisi delle denunce di MP pervenute ai SPSAL dell ASL di Modena per soggetto denunciante
68 Denunce di MP pervenute ai SPSAL nel 2008 suddivise per PROVENIENZA Denunce da MC 89% 1475
69 Denunce di IPOACUSIA pervenute ai SPSAL nel 2008 suddivise per PROVENIENZA 8 Denunce da MC 99% 1181 MC Altro 1189
70 Denunce di PATOLOGIE DEL RACHIDE E DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI pervenute ai SPSAL dell ASL di Modena nel 2008 suddivise per PROVENIENZA Denunce da MC 47,5% 244
71 Denunce di PATOLOGIE DEL RACHIDE E DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI pervenute ai SPSAL dell ASL di Modena nel 2009 % di denunce pervenute dai MC Patologie Totali casi denunciati Casi denunciati da MC % sul totale Tendiniti ,5 Sindrome Tunnel Carpale ,9 Patologie del rachide ,9 Epicondiliti - epitrocleiti ,1 Altro ,8 Totale ,5
72 PATOLOGIE INDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 art. 92 comma 2 Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'lspettorato provinciale del lavoro (DPL) e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio (Azienda USL) i casi di malattia professionale.
73 NEOPLASIE INDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 art. 92 comma 3 I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ispesl copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomo-patologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
74 D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II art. 244 comma 2 Registrazione dei tumori I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
75 D.Lgs. 81/08 Titolo X Capo III art. 281 comma 2 Registro dei casi di malattie e di decesso dovuti all esposizione ad agenti biologici 1. Presso l'ispesl è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ispesl copia della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissionedella documentazione di cui al comma Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
76 SANZIONI OMISSIONE REFERTO (art. 365 C.P.) multa fino a 516,00 OMISSIONE DENUNCIA (art. 139 D.P.R. 1124/65) Arresto fino a 3 mesi, ammenda da 258,00 a 1032,00 Se MC: Arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 516,00 a 2582,00 TRASMISSIONE ISPESL (ex art. 92 c.2 e c.3 D.Lgs. 230/95) Arresto fino a 1 mese, ammenda da 258,00 a 1549,00
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78 Requisiti minimi di qualità della relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria: un esempio di modello condiviso
79 Obblighi del medico competente D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, - al datore di lavoro, - al responsabile del servizio di prevenzione protezione, - ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori Sanzione amministrativa Euro
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