Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie

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1 Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie Presentazione di Giuseppe Leonardo Carriero Relazione di Giuseppe Guizzi Roma, 15 aprile 2016 Lungotevere dei Mellini, Roma T segreteria@legaliastudio.it

2 CHE COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE Roma, 8 luglio 2015 Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La BRRD deve ancora essere recepita in Italia: il 2 luglio il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per il suo recepimento. La BRRD dà alle autorità di risoluzione (cfr. infra per la descrizione dell architettura istituzionale) poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di risoluzione. Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari. 1

3 Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione dovranno preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi; potranno intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizioni che facilitino l applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la resolvability delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La BRRD mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell intero organo di amministrazione e dell alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. Perché sono state introdotte le nuove regole europee? Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. 2

4 La crisi finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari. Per evitare che la crisi di una singola banca si propagasse in modo incontrollato sono stati necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno permesso di evitare danni al sistema finanziario e all economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l equilibrio del bilancio pubblico 1. È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi delle singole autorità nazionali per gestire le difficoltà di intermediari che operavano in più paesi. 1 I dati Eurostat indicano che, alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti. 3

5 Che cos è la risoluzione di una banca? Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti le autorità di risoluzione che, attraverso l utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune. Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca? Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale); 4

6 non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell intermediario; sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell interesse pubblico. Quali sono gli strumenti di risoluzione? Le autorità di risoluzione potranno: vendere una parte dell attività a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e 5

7 ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. L intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L attivazione dell intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l applicazione di un bail-in almeno pari all 8 per cento del totale del passivo. Che cosa è il bail-in? Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 3 ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. 6

8 Come funziona il bail-in? Questo grafico illustra in modo semplificato il funzionamento del bail-in. Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, come i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti. Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. 7

9 Il bail-in pertanto consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori, non comporta costi per i contribuenti. Quali sono le passività escluse dal bail-in? Sono completamente esclusi dall ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale: i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a euro; le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti; le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; 8

10 i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione (cfr. infra) che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all 8 per cento delle passività totali. Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in? Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (cfr. grafico). Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. 9

11 In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei proprietari della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni al fine di ricapitalizzare la banca e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria. L ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l importo eccedente i euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. 10

12 Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto approccio legale al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori. È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare 11

13 comunicazione tempestiva alla loro clientela; l informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione. E cosa rischiano i depositanti? I depositi fino a euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l 8 per cento del totale delle passività. 12

14 Da quando sarà applicabile il bail-in? In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, sarà applicabile già da quest anno, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto. Gli orientamenti sull applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 dalla Commissione europea già prevedono la necessità di coinvolgere gli azionisti e i creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico, attraverso la svalutazione o la conversione dei crediti in azioni, quale misura di burdensharing necessaria per ritenere il sostegno pubblico compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato. Che cosa è il Meccanismo Unico di risoluzione? Il Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism, SRM) è responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell area dell euro e rappresenta una componente essenziale dell Unione Bancaria, quale complemento del Meccanismo di vigilanza unico nell area dell euro. L SRM ha già iniziato a svolgere attività preparatorie ai fini della redazione dei piani di risoluzione delle 13

15 maggiori banche europee ma diverrà pienamente operativo dal 1 gennaio Ad esso si accompagna la costituzione del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), alimentato negli anni da contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti e progressivamente mutualizzati. La funzione primaria del Fondo di risoluzione è quella di finanziare l applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie. Se tuttavia risulterà necessario escludere alcuni crediti nelle circostanze indicate dalla direttiva, per esempio per evitare il rischio di un contagio, il Fondo potrà, entro alcuni limiti, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l ammontare del bail-in (cfr. supra). Resta da definire a livello europeo una rete di sicurezza (backstop) che possa integrare le disponibilità del Fondo per far fronte con tempestività alle crisi degli intermediari di maggiore dimensione. Il recente rapporto dei cinque Presidenti europei sul completamento dell Unione economica e monetaria indica opportunamente come prioritaria la sua predisposizione 2. 2 Commissione europea, Completare l Unione economica e monetaria dell Europa, Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta 14

16 L SRM è un sistema articolato che si compone delle autorità di risoluzione nazionali e di un autorità accentrata, il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution Board, SRB), cui partecipano rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali e alcuni membri permanenti. Per le banche maggiori dell area dell euro (le banche qualificate come significative ai sensi del regolamento SSM e i gruppi transfrontalieri) sarà il Comitato a individuare ex ante, attraverso piani di risoluzione le modalità con cui la crisi può essere affrontata e a decidere, quando la crisi si manifesti, come gestirla in concreto adottando un programma di risoluzione. Spetterà poi alle autorità di risoluzione nazionali dare attuazione al programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento attribuiscono loro. Il programma dovrà inoltre essere sottoposto alla Commissione Europea e, in alcuni casi, anche al Consiglio 3. Questa ripartizione di compiti varrà collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz. 3 Il Consiglio può essere chiamato ad obiettare, su proposta della Commissione, in merito alla sussistenza del requisito del public interest o ad approvare modifiche del valore dell intervento del fondo di risoluzione previsto nel programma presentato dal Board. Se il Consiglio conferma l insussistenza del public interest, la procedura di risoluzione termina e l ente viene liquidato secondo la procedura ordinaria; se invece approva le proposte di modifica del valore dell intervento del Fondo, il Board deve modificare di 15

17 anche per le banche minori, qualora per la gestione della loro crisi sia necessario l intervento del Fondo di risoluzione unico. Negli altri casi, le autorità di risoluzione nazionali conserveranno la responsabilità di pianificare e gestire le crisi. La loro azione si svolgerà comunque secondo linee guida e orientamenti definiti dal Comitato. Qual è il ruolo della Banca d'italia? La legge delega di recente approvata prevede che le funzioni di risoluzione siano affidate alla Banca d Italia. La Banca d Italia è già stata designata autorità di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorità di risoluzione dell Autorità Bancaria Europea (EBA) e della realizzazione delle connesse attività dall art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. conseguenza, entro le 8 ore successive, il programma di risoluzione. 16

18 Speciale Bail-in A CURA DEGLI AVV,TI VITO VITTORE E DOTT.SSA GRETA CARRIERO BAIL-IN, COSA CAMBIA n. 448 Bail-in : dal salvataggio esterno delle banche a quello interno. È in vigore in Italia la nuova disciplina europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie. A partire dal 1 gennaio 2016 ha inizio l era del bail-in, ossia il salvataggio dell istituto in crisi dall interno e non più con il bail-out, ovvero il salvataggio dall esterno tramite le casse pubbliche utilizzato fino ad oggi. Ma la notizia non è una totale novità. Da alcuni mesi, l attenzione mediatica sul noto salvataggio delle quattro banche ha portato agli onori della cronaca il tema del bail-in. Sebbene l auspicio fosse quello di introdurre un nuovo regime che doveva rimanere nella teoria per lungo tempo, in un rapido susseguirsi di eventi, si è verificato il contrario: 16 novembre 2015, i decreti legislativi 180 e 181 implementano in Italia la direttiva europea 2014/59/UE sul salvataggio bancario ( Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD ), che istituisce un regime armonizzato per la prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. Le norme sono subito applicabili tranne quelle relative al bail-in, la cui applicazione viene posticipata al 1 gennaio 2016; 23 novembre 2015, il Governo approva il piano di salvataggio di quattro banche italiane, dopo lunghe discussioni a livello europeo. 24 novembre 2015, CONSOB emette una comunicazione in cui sottolinea la criticità delle innovazioni introdotte in materia di crisi bancaria e bail-in ed invita gli intermediari finanziari a tenerne debito conto nello svolgimento della loro attività di consulenza e vendita di strumenti finanziari, affinché gli investitori siano adeguatamente informati e sia consentito l acquisto solo se adatto al profilo dell investitore. 20 dicembre 2015, Banca d Italia pubblica alcuni chiarimenti in merito al salvataggio delle quattro banche nel contesto del nuovo regime sulla gestione delle crisi bancarie. 29 dicembre 2015, ABI in collaborazione con dodici associazioni dei consumatori pubblica una guida semplificata sul bailin. Tuttavia, malgrado il precipitare degli eventi, la nuova disciplina è frutto di un lungo e articolato percorso legislativo e politico cominciato nel 2008 come conseguenza e reazione alla crisi, che ha visto un ingente erosione delle casse statali per risanare i conti di banche, spesso accusate di condotte troppo aggressive e di privatizzare gli utili socializzando le perdite. L obiettivo del nuovo regime è principalmente quello di limitare la probabilità che si verifichino delle gravi crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti mediante una gestione ordinata. Il presupposto su cui esso si fonda è il cosiddetto burden sharing, ossia che il costo della crisi debba essere sostenuto primariamente all interno della banca stessa, come accade per le altre imprese. Ciò con la convinzione che ciò comporti una maggiore sensibilizzazione dei banchieri rispetto alle condotte di azzardo morale viste nel passato favorite dalla consapevolezza di non poter fallire ( too big to fail ). Nella sostanza, la nuova disciplina introduce e rafforza le misure preventive a cui ogni banca deve attenersi in situazioni di dissesto al fine di evitare il fallimento, tra 7

19 Speciale Bail-in A CURA DEGLI AVV,TI VITO VITTORE E DOTT.SSA GRETA CARRIERO n. 448 cui la predisposizione di un piano di risanamento. Qualora l attuazione del piano di risanamento risulti insufficiente, le autorità di risoluzione ossia la BCE e, in Italia, la Banca d Italia potranno intervenire applicando alcune misure di risoluzione, che vanno dalla cessione di una parte della banca ad un acquirente privato fino al trasferimento delle attività deteriorate ad una società veicolo costituita ad hoc ( bad bank ). Nel caso in cui le autorità di risoluzione ritengano che le altre misure non siano sufficienti, potranno ricorrere come estremo rimedio al cosiddetto bail-in. Fino al 2015, le norme prevedevano che le banche non potessero essere assoggettate a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa. Le nuove norme, invece, introducono la procedura di risoluzione in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa, che rimane lo strumento finale di liquidazione della banca. Il bail-in si realizza attraverso il coinvolgimento progressivo degli azionisti e dei detentori degli strumenti finanziari emessi dalla banca nell assorbimento delle perdite dell ente soggetto a risoluzione. Tale coinvolgimento può essere attuato dall autorità di risoluzione mediante alcuni poteri di risoluzione, tra cui: la riduzione, fino all eventuale azzeramento del valore nominale di strumenti di capitale e di passività, la modifica della scadenza dei titoli o dell importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, la sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Le categorie di strumenti finanziari (anche emessi prima del 1 gennaio 2016) interessate dal bail-in sono le seguenti secondo la gerarchia che riflette il diverso grado di rischio/ rendimento assunto: a) azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili). Solo se l azzeramento del loro valore non sarà sufficiente: b) titoli subordinati senza garanzia (obbligazioni junior, come quelle divenute famose nel caso 8 MESSAGGIO PUBBLICITARIO Scopri i Certificati a Leva Fissa Commerzbank su FTSE MIB, DAX e EURO STOXX 50 Commerzbank, emittente leader dei prodotti di borsa nella maggior parte dei paesi europei, propone da oggi i suoi certificati a Leva Fissa sul FTSE MIB, l indice della borsa di Milano, sul DAX e EURO STOXX 50, due degli indici europei più rilevanti. Gli investitori avranno da oggi la possibilità di moltiplicare per 5 e per 7, sia al rialzo che al ribasso, la performance giornaliera degli indici sottostanti. I certificati a Leva Fissa Commerzbank si caratterizzano infatti per una leva fissa e valida solo giornalmente. Questi prodotti possono essere utilizzati per strategie di trading di breve termine, direzionali al rialzo o al ribasso, e per finalità di copertura. Questi prodotti non sono a capitale garantito e pertanto espongono l investitore al rischio di perdita totale del capitale investito. SOTTOSTANTE 1 CODICE ISIN CODICE DI NEGOZIAZIONE COMMISSIONI FTSE MIB + 5x DE000CZ44GD7 CMIB5L 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 FTSE MIB - 5x DE000CZ44GE5 CMIB5S 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 FTSE MIB + 7x DE000CZ44GF2 CMIB7L 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 FTSE MIB - 7x DE000CZ44GG0 CMIB7S 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 DAX + 7x DE000CZ44GJ4 CDAX7L 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 DAX - 7x DE000CZ44GK2 CDAX7S 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 Euro STOXX x DE000CZ44GL0 CESX7L 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 Euro STOXX 50-7x DE000CZ44GM8 CESX7S 0,30% CG 2 + 0,6% GC 3 Per maggiori informazioni, per scaricare la brochure e per rimanere aggiornati sulle novità di Commerzbank Prodotti di borsa consultare il nostro sito internet Numero verde borsa@commerzbank.com 1 Future su indice. 2 Commissioni di gestione annuali. 3 Commissioni di gap («tasso annuale ICS» come nelle condizioni definitive). Il presente costituisce un messaggio pubblicitario indirizzato a un pubblico indistinto e non costituisce in alcun modo una sollecitazione, incitazione, offerta o raccomandazione ad acquistare i certificati a Leva Fissa Commerzbank. Prima dell adesione leggere il prospetto informativo di base Base Prospectus dated 28 May 2015 relating to Index Securities approvato dall autorità BAFIN in data 29 Maggio 2015 e disponibile sul sito internet nella sezione Documenti Legali ; le condizioni definitive sono disponibili all interno della singola pagina del prodotto, consultabile nella sezione I Prodotti dello stesso sito internet. I prodotti qui menzionati sono soggetti al rischio di mercato poiché possono registrare ampie variazioni di prezzo, fino a perdere la totalità del loro valore; tali prodotti sono inoltre esposti al rischio di credito dell emittente.

20 Speciale Bail-in A CURA DEGLI AVV,TI VITO VITTORE E DOTT.SSA GRETA CARRIERO n. 448 delle quattro banche salvate). Esaurita questa categoria di titoli: c) crediti chirografari non garantiti (ad esempio, obbligazioni bancarie senior e certificates). Se tutto ciò non bastasse: d) depositi superiori ai euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai euro). In pratica, solo nel caso in cui le perdite siano superiori al valore degli strumenti di capitale, che includono le azioni e le obbligazioni subordinate, gli altri creditori (depositanti, portatori di obbligazioni non subordinate e certificates) subiranno delle perdite. In ogni caso è importante osservare che l eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che avrebbe subito nel caso di liquidazione coatta amministrativa (c.d. principio del no-creditor worse off ). Sono esclusi dal sistema bail-in, come disposto dal decreto BRRD, una serie di passività, tra cui: i depositi garantiti (ossia quelli fino ad ), le passività garantite, compresi i covered bond, i titoli depositati in conti titoli, le disponibilità dei clienti custodite presso la banca (come il contenuto delle cassette di sicurezza), le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni e i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali. La portata della novità è alquanto rivoluzionaria e potrebbe comportare un ridimensionamento della visione delle banche come porto sicuro dei risparmi. In ogni caso, l auspicio è che i risparmiatori assumano maggiore consapevolezza circa i propri diritti e rischi nei confronti della banca, anche laddove si tratti di un rapporto fiduciario di lunga data con il proprio istituto di credito. In tale ottica, d ora in poi, l investitore dovrà prestare maggiore attenzione anche alla situazione patrimoniale delle banche e alla gerarchia del credito di cui diventa titolare nel momento in cui acquista un titolo della banca. Quanto agli emittenti bancari, i riflessi potranno aversi in termini di differenze di costo del funding e di soluzioni più variegate vendute sul mercato. Legália è uno Studio Legale boutique specializzato nel settore finanziario, assicurativo e nel contenzioso (bancario e commerciale), che opera con oltre 30 avvocati dalle 3 sedi di Roma, Milano e (in partnership) Londra. Lo Studio assiste istituzioni finanziarie e assicurative e imprese commerciali e mantiene rapporti di collaborazione e scambio con il mondo accademico e istituzionale, così coniugando un elevato livello di professionalità, flessibilità e dinamismo. PRODOTTO SOTTOSTANTE SCADENZA PREZZO AL 29/12/2015 LONG USD E SHORT EUR x7 SOLACTIVE x7 LONG USD AND SHORT EUR INDEX 25/09/ ,45 SHORT USD E LONG EUR x7 SOLACTIVE x7 SHORT USD AND LONG EUR INDEX 25/09/ ,25 LONG GBP E SHORT EUR x7 SOLACTIVE x7 LONG GBP AND SHORT EUR INDEX 25/09/ ,15 SHORT GBP E LONG EUR x7 SOLACTIVE x7 SHORT GBP AND LONG EUR INDEX 25/09/ ,95 FTSE MIB LEVA FISSA +7x FTSE MIB 21/12/ ,17 FTSE MIB LEVA FISSA -7x FTSE MIB 21/12/2018 0,42 MEDIASET BONUS CAP MEDIASET 28/04/ ,45 ENI BONUS CAP ENI 28/04/ ,05 CLICCA PER VISUALIZZARE LA SCHEDA DI OGNI CERTIFICATO 9

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