OGGETTO: Decreti attuativi della Legge Delega Fiscale n. 23 dell 11 marzo 2014
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1 DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE IL RESPONSABILE MARCELLO BONACCURSO TIPO ANNO NUMERO REG. / / DEL / / Alle Direzioni Generali Al Servizio Affari della Presidenza All Agenzia di Informazione e Comunicazione All Agenzia Sanitaria e Sociale regionale Ai Servizi regionali Alle Autorità di Bacino della Regione Emilia-Romagna e p.c. Al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale dell Assemblea Legislativa regionale Alle Gestioni Commissariali c/o Agenzia di Protezione Civile LL.SS. OGGETTO: Decreti attuativi della Legge Delega Fiscale n. 23 dell 11 marzo 2014 Indice degli argomenti trattati Decreti attuativi della legge delega fiscale n. 23/ Revisione del sistema sanzionatorio (D. Lgs. n.158/2015). 3 Razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (D. Lgs. n. 159/2015).. 12 Revisione della disciplina degli interpelli (D. Lgs. n. 156/2015). 13 Revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (D. Lgs. n. 157/2015). 19 Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (D. Lgs. n. 160/2015) Viale Aldo Moro Bologna tel fax Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it PEC: gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB a uso interno DP Classif. Fasc.
2 DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA FISCALE N. 23/2014 Sul Supplemento ordinario n. 55/L della Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, n. 233 sono stati pubblicati cinque decreti legislativi attuativi della legge delega fiscale, n. 23/2014, che entreranno in vigore dal 22 ottobre I provvedimenti normativi attuati al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente, sono i seguenti: D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23" D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 "Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23" D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 "Revisione del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23" D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23" 2
3 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23" REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO D. LGS. 24 settembre 2015, n. 158 Novità dei singoli reati Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D. Lgs. n. 74 del 10/3/2000) Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D. Lgs. n. 74 del 10/3/2000) E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a euro (centocinquantamila euro) per ciascun periodo d'imposta. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro (duecentocinquantamila euro) per ciascun periodo d'imposta. Indebita compensazione (art. 10-quter D. Lgs. n. 74 del 10/3/2000) E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro (cinquantamila euro). E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a euro (cinquantamila euro). 3
4 Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Il nuovo art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità a 150 mila euro. Tale soglia trova immediata applicazione nei processi pendenti. Di rilevo è, inoltre, il fatto che il legislatore ha precisato che le ritenute omesse possono emergere non più dalle sole ritenute certificate, bensì anche da quelle dovute sulla base dell esposizione nel modello 770 (dichiarazione annuale del sostituto d imposta). Quindi, per il perfezionamento del reato non è più necessario il rilascio della certificazione attestante l ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle trattenute operate rilasciate ai sostituiti d imposta, ma è sufficiente il mancato versamento delle ritenute esposte nella dichiarazione, modello 770. Tale novità troverà applicazione solo per le fattispecie delittuose realizzate dopo l entrata in vigore del nuovo testo normativo. Omesso versamento dell IVA La novità è l introduzione di una soglia più elevata di punibilità, per l IVA, pari a euro, che è superiore a quella prevista per l omesso versamento delle ritenute, pari a euro. La ratio della differenziazione è dovuta alla maggiore gravità insita nella condotta del sostituto d imposta che, oltre a non versare all Erario le ritenute operate, rilascia al sostituito una certificazione non veritiera in cui attesta l avvenuto versamento. NeI caso di omesso versamento dell IVA il soggetto d imposta è lo stesso autore dell illecito, il quale commette la violazione mantenendo nel suo patrimonio proprie disponibilità, anziché versarle all erario. Per quanto attiene alle ritenute, invece, si hanno due comportamenti distinti posti in essere in tempi diversi: da un lato l omesso versamento della ritenuta, indicata nel modello 770, e, dall altro, la certificazione della ritenuta operata a carico del sostituito. L autore dell illecito, quindi, è il sostituto d imposta che mantiene nel proprio patrimonio somme acquisite, mediante trattenute sulle competenze di terzi, al fine di adempiere l obbligazione tributaria facente capo a questi. In rapporto ai fatti di omesso versamento dell Iva al di sotto della soglia, quindi, è sufficiente la sanzione amministrativa, come comminata dall art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell importo non versato. 4
5 La nuova soglia di punibilità, elevata a euro, oltre che per i futuri versamenti esplicherà i propri effetti anche sui procedimenti già pendenti. Si applica, infatti, il principio del favor rei in base al quale saranno estinti tutti i procedimenti pendenti in cui si contesta l omesso versamento di Iva sotto la nuova soglia. Indebita compensazione La nuova formulazione dell art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 distingue, per quanto attiene alla pena comminata, fra indebita compensazione per: a) crediti non spettanti: la pena, nei confronti di chi non versa le somme dovute, è da sei mesi a due anni; b) crediti inesistenti: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per entrambe le ipotesi di reato è prevista una soglia di punibilità di 50 mila euro per anno d imposta. Per i reati di omesso versamento di ritenute e IVA e di indebita compensazione, nel caso di crediti non spettanti, viene prevista la causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito, con integrale pagamento degli importi dovuti per debiti tributari, sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale istituto non è stato previsto per l indebita compensazione per crediti inesistenti. Le forme di estinzione del debito nell'adempimento spontaneo L'adempimento spontaneo dell'obbligo tributario è detto anche "Tax Compliance". Nella fattispecie in esame, il debito tributario potrà essere estinto solo: a) attraverso il ravvedimento operoso e per i casi di dichiarazione infedele tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa; b) nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, con l effettuazione di tale adempimento entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d imposta successivo. Come si estingue il debito in caso di rateazione Nel caso in cui il contribuente stia effettuando ratealmente il pagamento del debito tributario, a seguito della rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità o di cartelle di pagamento, che al momento dell apertura del dibattimento non è stato ancora integralmente pagato, è previsto d ufficio un termine di tre mesi per pagare il debito residuo. 5
6 TARDIVI VERSAMENTI Il decreto N. 158/2015 modifica anche l'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997 in tema di omessi e tardivi versamenti. A partire dal 1 gennaio 2017, è prevista una riduzione delle sanzioni pari al 50% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Omessi o carenti versamenti Chi non esegue, in tutto o in parte, entro le prescritte scadenze, i versamenti in acconto o periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la predetta sanzione è ridotta alla metà. Indebite compensazioni Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato, mentre, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, senza possibilità di definizione agevolata. Per credito inesistente si intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Per tale violazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura del credito. Non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla dichiarazione presentata. 6
7 ES: dalla dichiarazione Unico PF 2014 emerge un credito di e il contribuente utilizza in F24 un importo di L'Agenzia delle Entrate rileva tale errore e invia la Comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria consentendo al contribuente, che paga il tributo e gli interessi entro 30 giorni dalla sua ricezione, di poter ottenere la riduzione a 1/3 delle sanzioni. SANZIONI IVA REVERSE CHARGE In ambito Iva, le maggiori novità, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2017, riguardano: a) le violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione relative ad operazioni imponibili; b) il reverse charge. Fatturazione e registrazione. SANZIONE ANTE RIFORMA SANZIONE POST RIFORMA Fatturazione e registrazione di operazioni soggette a IVA (art. 6 comma 1 D. Lgs. 471/1997) Fatturazione e registrazione di operazioni non soggette a IVA, non imponibili o esenti (art. 6 comma 2 D. Lgs. 471/1997) dal 100 al 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio Si applica la sanzione compresa fra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Se, tuttavia, la violazione non ha inciso sul tributo e non ha avuto riflessi nemmeno ai fini delle II.DD., si applica la sanzione in misura fissa da 258 euro a euro. dal 1 gennaio 2017 Dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Se la ritardata registrazione o certificazione non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento del tributo, è stabilita una riduzione da applicarsi al posto di quella base, nella misura fissa, da 250,00 a 2.000,00. La sanzione rimane fissata dal 5% al 10%, ma ora oltre alle operazioni non imponibili, non soggette o esenti vengono incluse anche quelle soggette all'inversione contabile. Se la violazione non incide sul tributo iva e non ha riflessi ai fini delle II.DD., si applica la sanzione nella misura fissa, da 250,00 a 2.000,00. 7
8 Reverse charge Il D. Lgs. 158/2015 interviene, in tema di reverse charge, sull'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997 riscrivendo i commi da 9-bis a 9-bis3. In sintesi il legislatore prevede una generale diminuzione delle sanzioni nelle ipotesi in cui non vi è alcun danno erariale, conferendo, pertanto, maggiore impulso al principio della proporzionalità che lega la sanzione amministrative all'effettiva gravità dei comportamenti. La sanzione in misura proporzionale, dal 90 al 180% dell'imposta rimane esclusivamente nei casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo dell'inversione contabile avrebbe generato, in capo al committente, una posizione di debito ai fini IVA. In caso di erronea applicazione del regime di reverse charge in luogo dell'iva e viceversa, la sanzione è in misura fissa da 250 a euro. E' prevista, invece, una sanzione più grave in capo al committente, quando l'applicazione dell'imposta in regime ordinario, in luogo del reverse charge, e, viceversa, è determinata da intenti fraudolenti. In tal caso, la sanzione applicabile è quella ordinaria, dal 90 al 180 per cento dell'imposta. La sanzione fissa varia, da un minimo di 500 euro a un massimo di euro, quando il committente registra, solo ai fini delle imposte dirette, il documento e non osserva gli adempimenti connessi con l'inversione contabile. Se, invece, la fattura non viene annotata in contabilità oppure il cedente non la emette e il committente non regolarizza entro i successivi 30 giorni l'inadempimento, si applica la sanzione in misura proporzionale dal 5 al 10% dell'imponibile con un minimo di euro. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E SUCCESSIONE Il decreto inserisce disposizioni sanzionatorie anche in materia di imposte di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e imposta sugli intrattenimenti. Imposta di registro 8
9 Il D. Lgs n. 158/2015 riforma, in un ottica di maggiore tassatività, la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche nell ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. Come si evince dalla formulazione del nuovo comma 1 dell articolo 17 del TUR, il decreto sanzioni introduce l espressa previsione secondo cui la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni all ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione. Viene, inoltre, individuata al comma 1-bis, la sanzione applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non esegua, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui sopra, ossia la sanzione per omesso versamento, di cui all articolo 13 del Dlgs 471/1997. Contestualmente, viene rimossa la previsione, contenuta nel comma 2 dell articolo 17, in forza della quale il contribuente è tenuto a presentare l attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe all ufficio del Registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento. Nuovo articolo 17 commi 1, 1-bis e 2 del Tur 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. 1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n abrogato [L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento]. Per i contratti di locazione soggetti a cedolare secca è previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione entro trenta giorni dal verificarsi dell evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 67 euro. Tale sanzione è dovuta nella misura di 35 euro, se il ritardo non è superiore a trenta giorni. In caso di omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia, l articolo 18 del decreto modifica la disciplina sanzionatoria. 9
10 La violazione dell obbligo è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell imposta dovuta. Nuovo articolo 69 del Tur 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Il legislatore delegato, pertanto, ha introdotto, anche per tale fattispecie, l ipotesi di ritardo, prevedendo una riduzione pari al 50% della misura minima e massima della sanzione prevista per omessa registrazione, fissata nella misura compresa tra il 60 e il 120%, qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni. L importo minimo della sanzione ridotta non può essere comunque inferiore a 200 euro. In pratica la revisione della norma ha comportato due differenze formali rispetto al passato: 1) l'obbligo di presentare la comunicazione relativa alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, in luogo dell'attestato di versamento; 2) 30 giorni per presentare la comunicazione, in luogo dei precedenti 20 giorni che attenevano alla presentazione della quietanza di pagamento e non alla comunicazione della cessione, risoluzione o proroga del contratto. Imposta di bollo E' prevista la riduzione della sanzione dovuta nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio, per i soggetti che pagano l'imposta di bollo in modo virtuale per documenti cartacei, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/72. Tali soggetti sono tenuti ad inviare apposita comunicazione di conguaglio, all'agenzia delle Entrate, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, affinché possa essere liquidata l'imposta di bollo effettivamente dovuta. Se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, in luogo della sanzione prevista (dal 100 al 200% dell'imposta dovuta), la stessa è dimezzata (dal 50% al 100%). Imposta di successione 10
11 E prevista la modifica della sanzione per trascrizione effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria. La riforma aggiorna al cambio in euro la misura fissa della sanzione da applicare in caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione dalla quale non emerga però un imposta dovuta, da un minimo di 250 euro a un massimo di euro. SOSTITUTI D IMPOSTA Il legislatore è intervenuto anche in tema di sanzioni amministrative irrogate in caso di violazioni in materia di Certificazione unica. Certificazione unica Si rammenta che i datori di lavoro hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ciascun anno, i modelli attestanti i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, nonché le ritenute d'acconto e le detrazioni operate nell'anno precedente al fine di rendere disponibile la dichiarazione precompilata nel termine del 15 aprile di ciascun anno (D. Lgs. n. 175/2014 articolo 1). Sanzioni da applicare dal 1 gennaio 2017 VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Sanzione Sanzione Ante riforma Post riforma Certificazione Unica trasmessa dal giorno 8 al 12 marzo (entro 5 giorni di ritardo) Certificazione Unica trasmessa entro il 6 maggio (60 giorni di ritardo) Certificazione Unica trasmessa oltre il 6 maggio (oltre 60 giorni di ritardo) Mancato o incompleto rilascio della Certificazione unica al sostituito Nessuna sanzione 100 euro per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata 100 euro per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata Nessuna sanzione 33,00 (1/3 di 100 euro) per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata, con un tetto massimo di euro. 100,00 per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata, con un tetto massimo di euro per ciascun sostituto d'imposta. Da 250,00 a 2.000,00 11
12 Omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione unica all'agenzia delle Entrate. 100 euro per ciascuna certificazione unica, omessa, tardiva o errata con un massimo di euro; sanzione ridotta di 1/3, con un massimo di euro, se la Certificazione unica è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. Decorrenza delle disposizioni - Art. 32 Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (Titolo II) si applicano a decorrere dal prossimo 1 gennaio Per le violazioni contestate da tale data, a prescindere dal momento in cui le stesse sono state commesse, troveranno applicazione le nuove norme. Le sanzioni penali (Titolo I), invece, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE D. Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 159 Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in materia di semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione ha previsto una serie di modifiche, nell ambito della riscossione tributaria, al fine di favorire l adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. In sintesi, le novità sono le seguenti: a) nuovo piano di rateazione - per le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l entrata in vigore del decreto, è possibile presentando apposita richiesta, entro 30 giorni dalla medesima data, da parte degli stessi, ottenere un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal nuovo piano di rateazione è prevista la decadenza per il mancato pagamento di sole due rate. b) la possibilità di aumentare le rate, dovute in caso di definizione concordata dell accertamento. Il pagamento potrà essere effettuato in quattro anni con un minimo di 8 rate e un massimo di
13 c) l introduzione del principio di lieve inadempimento, secondo il quale non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di euro. d) la riduzione dell aggio per i concessionari, che passa dall 8% al 6%. Lo stesso dovrà essere commisurato agli effettivi costi del servizio. e) l aggio si chiamerà onere di riscossione e confluirà nelle casse dello Stato e non più di Equitalia. REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 Il D. Lgs. n. 156/2015 riscrive interamente la disciplina dell Interpello. La necessità di riformare questo strumento è stata fissata dall art. 6, comma 6, della legge delega n. 23/2014, che ha ritenuto l interpello un elemento di un nuovo rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il contribuente, infatti, può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante diverse fattispecie concrete e personali. L'amministrazione risponde alle istanze di interpello ordinario nel termine di novanta giorni, mentre negli altri casi, nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese, nei casi in cui: - un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro; - il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali; - siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici; - ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti. 13
14 L art. 1 del decreto modifica, innanzitutto, la rubrica dell art. 11 della legge n. 212/2000, attualmente titolato Interpello del contribuente, che diventa Diritto di interpello. Le tipologie di interpello individuate sono le seguenti: tipo di interpello Descrizione L'interpello ordinario si distingue in: a) interpretativo: si sostanzia nella richiesta di parere all Agenzia in caso di obiettive condizioni di incertezza sull interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali; Interpello Ordinario b) qualificatorio: è caratterizzato dal maggior peso che assume la valutazione della fattispecie rispetto all interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. Questa ipotesi differisce da quella classica tradizionale perché l istanza del contribuente verte, non tanto sulla applicazione delle disposizioni, quanto sulla corretta qualificazione delle fattispecie complesse quando, come fattore comune all interpello puro, sussistano obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. Da tale tipologia di interpello sono espressamente escluse le fattispecie già rientranti nell ambito applicativo della nuova procedura di ruling internazionale disciplinata dal decreto Internazionalizzazione n. 147/2015 e quelle costituenti nuovo investimento dell accezione prevista dall art. 2 del suddetto decreto. E bene precisare che non sussistono le condizioni di obiettiva incertezza quando l Amministrazione ha già fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante circolari e risoluzioni. Interpello Probatorio E' una richiesta rivolta all Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell accesso a un determinato regime fiscale, azionabile, tuttavia, solo nei casi espressamente previsti (quelli, appunto, contenenti l esplicito richiamo all interpello di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 11). In verità, non si tratta di una forma di interpello nuova, ma di una categoria ampia che ricomprende e abbraccia, sotto il cappello della formula utilizzata, tante figure già previste dal sistema, che vengono, in questo modo, ricondotte a unità. 14
15 Interpello Anti-abuso Interpello Disapplicativo E' uno strumento destinato ad assorbire le principali fattispecie ricomprese nel capo di applicazione dell interpello antielusivo, di cui all articolo 21 della legge 413/1991, attraverso il quale il contribuente può chiedere all amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto, ai sensi del nuovo articolo 10-bis dello Statuto. E' mutuato dall art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, consente al contribuente di richiedere un parere all Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. Chi può presentare l istanza d Interpello Sono legittimati a presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dello Statuto dei diritti del contribuente: a) il contribuente, anche non residente; b) il sostituto o responsabile d imposta (i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie), a condizione che l istanza si riferisca a casi concreti e personali. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Contenuto dell istanza di interpello L'istanza deve contenere: 15
16 a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante; All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione interpellata o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati anche i pareri resi dall'ufficio competente. Istanza carente Nel caso in cui le istanze siano carenti dei requisiti, l Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata. Istruttoria dell interpello Qualora l Amministrazione finanziaria non riesca a fornire risposta all istanza di interpello sulla base dei documenti ad essa allegati, chiede, una sola volta, all istante, di integrare la documentazione presentata. In tal caso, il parere è reso entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. 16
17 La mancata presentazione di detta documentazione entro un anno dalla richiesta comporta la rinuncia all istanza, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Inammissibilità delle istanze Le istanze di interpello sono inammissibili se: a) prive dei requisiti richiesti; b) non sono presentate preventivamente; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) il contribuente, invitato a integrare i dati carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Nuovi termini di risposta I termini della risposta alle istanze di interpello sono i seguenti: 90 giorni per interpello ordinario 120 giorni per interpello probatorio, anti-abuso e disapplicativo. Per tutte le tipologie di interpello vale la regola del silenzio-assenso, in caso in mancata risposta da parte dell Amministrazione finanziaria nei predetti termini. 17
18 La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza e limitatamente al richiedente. Efficacia L efficacia della risposta all istanza di interpello si estende anche a comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto della stessa, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell Amministrazione finanziaria valevole però solo con riferimento ai comportamenti futuri. Inoltre, la presentazione dell istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste delle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pubblicazione delle risposte L Amministrazione finanziaria provvede alla pubblicazione di circolari e risoluzioni nei casi in cui: - un elevato numero di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe tra loro; - il parere sia stato reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali; - siano segnalati comportamenti non conformi da parte degli Uffici; - ritenga che il chiarimento fornito sia di interesse generale. Resta, in ogni caso, ferma la comunicazione della risposta ai singoli istanti. Disposizioni attuative Con successivi provvedimenti dell amministrazione finanziaria saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di interpello e l indicazione degli Uffici a cui le stesse devono essere trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte. 18
19 Alle istanze presentate prima dell emanazione dei suddetti provvedimenti saranno applicabili le disposizioni vigenti al momento di presentazione dell istanza. DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 156/2015, le nuove disposizioni esaminate entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI (D. LGS. n. 157/2015) Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n in attuazione alla delega di riforma fiscale ha previsto il riordino della struttura delle agenzie fiscali e il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo, al fine di facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire gli investimenti in Italia. In particolare, la riorganizzazione delle Agenzie dovrà garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività dovrà essere ispirata al principio del controllo amministrativo unico evitando, quindi, duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo il disagio per l attività dell impresa. Tra le misure, in estrema sintesi, si segnalano: 1) Potenziamento dell efficienza dell azione amministrativa - sono stati previsti sia specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori sia la revisione delle convenzioni con il Ministero dell Economia e delle Finanze in materia di controllo, in conformità alla nuova strategia volta a favorire l'adempimento spontaneo da parte del contribuente degli obblighi fiscali. 2) Contenimento della spesa e ripartizione delle funzioni - è stata prevista la riduzione: a) di almeno il 10% del rapporto tra dirigenti e personale delle aree funzionali; b) delle posizioni dirigenziali di livello generale. 19
20 STIMA E MONITORAGGIO DELL'EVASIONE FISCALE E RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROSIONE FISCALE (D. LGS. n. 160/2015) Preliminarmente è opportuno fare chiarezza sulla differenza fra tre termini abitualmente utilizzati: evasione, erosione ed elusione fiscale. L'evasione fiscale è l'attività illegale di occultamento di imponibili e/o di imposte volta a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest'ultimo. L'erosione fiscale, si traduce nell'esclusione dalla base imponibile, che sarebbe in linea di principio soggetta all'imposta, di quote di reddito, per finalità estranee alla logica del tributo. Per esempio, l esclusione dei redditi, provenienti da attività finanziarie, dalla base imponibile di un imposta che dovrebbe colpire il reddito complessivo del contribuente. L'elusione fiscale, è il comportamento messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico od una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l'obbligazione tributaria. A differenza dell'evasione fiscale, l'elusione è una pratica giuridicamente lecita. Ad esempio un lavoratore autonomo semplice, costituisce una società uni personale per avere un'imposizione fiscale e contributiva che risulta più agevolata. Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 160 ha fornito gli strumenti per un controllo costante sulla revisione delle spese fiscali, sulla rilevazione e l evoluzione dell evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell azione di contrasto. Le relative attività saranno inserite in modo sistematico nelle procedure di bilancio. In particolare: Per il riordino delle Spese fiscali (tax expenditure), è stata introdotta un operazione annuale di riordino di tali spese da inserire all interno della Nota di aggiornamento al DEF che precede la presentazione della legge di Stabilità. E' stato previsto, infatti, che il Governo, ogni cinque anni, verifichi le agevolazioni fiscali dalla loro introduzione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per quanto riguarda il monitoraggio dell evasione fiscale il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, recependo le valutazioni effettuate dall Istat sull economia sommersa che contenga una stima dell evasione fiscale e contributiva e che indichi i risultati conseguiti in termini di contrasto all evasione e le nuove iniziative programmate. 20
21 Decorrenza In base all'art. 3 del medesimo decreto, le disposizioni si applicano con effetto dal 1 gennaio NOTA A MARGINE Il Ddl di Stabilità 2016 intende anticipare di un anno, e, quindi, al 1 gennaio 2016, l entrata in vigore delle nuove disposizioni che prevedono la decorrenza dal 1 gennaio 2017 (Titolo II del D. Lgs. 158/2015). Ulteriori disposizioni di prossima emanazione saranno oggetto di altra comunicazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Marcello Bonaccurso) 21
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