STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Via Bezzecca, Lecco (LC) Tel. 0341/363512/3 Fax 0341/
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- Giustino Rossa
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1 STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Via Bezzecca, Lecco (LC) Tel. 0341/363512/3 Fax 0341/ CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2015 Lecco, 16/03/2015 Spett.le clientela - Loro sede La presente circolare ha l'obbiettivo di fornire uno strumento operativo utile per un'informazione ed un aggiornamento sintetico delle principali novità in materia di diritto del lavoro ed amministrazione del personale. CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: NUOVA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI E' entrato in vigore in data 7/03/2015, a tutti gli effetti dopo la avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 6/03/2015, il D.Lgs N 23 del 4/03/2015 sul CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI che riscrive le regole di risarcibilità legata a licenziamenti illegittimi. Qui di seguito uno schema che tenta di esemplificare il contenuto del decreto: CAMPO DI APPLICAZIONE LICENZIAMENTO DISCRIMINATORI O, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO, OGGETTIVO E PER GIUSTA CAUSA ILLEGITTIMO Lavoratori che rivestono la qualifica di operaio, impiegato o quadro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, anche in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato o di apprendistato. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza delle suddette assunzioni a tempo indeterminato, superi il requisito occupazionale di cui all art. 18, l. n. 300/1970 (15 dipendenti), le tutele crescenti si applicano anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo Il licenziamento è nullo e si applica la reintegra del lavoratore a prescindere dalla tipologia e dalle dimensione del datore di lavoro. Il lavoratore ha anche diritto ad un risarcimento commisurato all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum. La misura del risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità e deve includere i contributi previdenziali e assistenziali. N.B. In luogo della reintegra, il lavoratore può chiedere un indennità sostituiva non assoggettata a contribuzione pari a 15 mensilità della retribuzione di riferimento entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziaria, o dall invito del datore a riprendere il servizio, se anteriore. - Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Per i datori non imprenditori e per quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all art. 18, l. n. 300/1970, l ammontare dell indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle 6 mensilità. Pagina 1 di 6
2 LICENZIAMENTO CON VIOLAZIONI PROCEDURALI O DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE OFFERTA DI CONCILIAZIONE LICENZIAMENTO COLLETTIVO - Nelle ipotesi di licenziamento disciplinare in cui sia dimostrata l insussistenza del fatto materiale o di difetto di giustificazione per motivo consistente nell inidoneità fisica o psichica del lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore alla reintegrazione e al risarcimento, commisurato all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum e l aliunde percipiendi. La misura del risarcimento non può eccedere le 12 mensilità e deve includere i contributi previdenziali e assistenziali. Tale disciplina non si applica ai datori non imprenditori e a quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all art. 18, l. n. 300/1970. Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. N.B. Per i datori non imprenditori e per quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all art. 18, l. n. 300/1970, l ammontare dell indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle 6 mensilità. In caso di licenziamento dei lavoratori, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), innanzi ad una commissione di certificazione o in una delle sedi conciliative previste dal codice civile, un importo non imponibile e non assoggettato a contribuzione di importo pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L accettazione dell assegno da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto e la rinunzia all impugnazione del licenziamento. Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve comunicare obbligatoriamente con l apposito modello l avvenuta o non avvenuta conciliazione. - In caso di licenziamento collettivo intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti nulli. - In caso di licenziamento collettivo effettuato in violazione delle norme procedurali e dei criteri di scelta, si applica il regime delle tutele crescenti. Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI: NUOVA NASPI Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il D.Lgs n 22 del 14/03/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Riassumiamo le principali novità nello schema a seguire: NASPI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego): DESTINATARI REQUISITI Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, esclusi dip. Pubbliche amministrazioni e operai agricoli Perdita involontaria del lavoro e siano in stato di disoccupazione; possano far valere13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; Pagina 2 di 6
3 possano far valere 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. DECORRENZA Perdita del posto di lavoro dal 1 maggio 2015 MISURA DURATA 75% della retribuzione mensile fino a 1195,00; se maggiore, 75% di 1195, % della differenza tra 1195,00 e l'importo maggiore. LIMITE MASSIMO EROGABILE: 1300,00 Dal 4 mese si riduce del 3% a cadenza mensile. Pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Comunque dal 2017 massimo 78 settimane. ANTICIPAZIONE DECADENZA Indennità anticipabile per avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui la prestazione di attività lavorativa del sócio sia mutualistico. Perdita dello status di disoccupato; inizio di attività lavorativa subordinata, autonoma, d'impresa non comunicata all'inps; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità. ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI 2015 A TEMPO INDETERMINATO Riassumiamo le prime istruzioni Inps per la gestione degli adempimenti per l esonero contributivo connesso a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015, ai sensi delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, fornite con la circolare n.17/15 e con il messaggio n.1144/15. Soppressione benefici L. n.407/90 L art.8, co.9, L. n.407/90, aveva introdotto incentivi all occupazione a favore dei datori di lavoro che assumessero a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione Incentivo salariale da uguale periodo; l incentivo consisteva nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi dalla data di assunzione (100% per assunzioni effettuate da imprese artigiane o da datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno). Dal 1 gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di Riduzione integrazione salariale da almeno 24 mesi, non potranno più fruire degli incentivi, così come no le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1 gennaio Riduzione sì Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014, si potrà invece ancora fruire del beneficio fino alla naturale scadenza. Esonero contributivo per nuove assunzioni 2015 Natura Incentivo all occupazione; intervento generalizzato; prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa; non considerabile aiuto di Stato ai fini della normativa europea (secondo l Inps, ma in assenza di parere della Ue). Destinatari Interessati Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli; datori di lavoro imprenditori (inclusi gli Enti pubblici economici Epe - e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà Pagina 3 di 6
4 pubblica o privata del capitale); datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali etc.). Esclusi Pubblica Amministrazione, come intesa dall art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01. Tipologie contrattuali Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e anche se derivanti dalla conversione di un rapporto a termine; lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati; Incluse assunzione di personale con qualifica dirigenziale; rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Apprendistato; Escluse lavoro domestico; lavoro intermittente o a chiamata. Specifiche somministrazione L esonero spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia resa verso l utilizzatore nella forma a tempo determinato; l assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell esonero, fruisce dell esonero triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell esonero. Condizioni per fruire dell esonero Fissate dalla Legge di Stabilità (per il settore agricolo valgono criteri particolari qui non riportati) Previste dalla Riforma Fornero Il lavoratore non deve essere stato occupato, nei 6 mesi precedenti l assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (inclusi apprendistato, lavoro somministrato e lavoro domestico, escluso il lavoro intermittente); il lavoratore assunto non deve aver avuto, nell arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1 gennaio 2015), rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità con lo stesso datore di lavoro che assume. L esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: l assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, ma anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione a un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine; il datore di lavoro ovvero l utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l assunzione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti, per le sole assunzioni riferite all unità produttiva interessata dagli interventi di integrazione salariale; l assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentasse elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, anche con riferimento all utilizzatore del lavoratore somministrato (nel caso in cui il lavoratore somministrato, nei 6 mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro agenzia di somministrazione non può fruire dell esonero); Pagina 4 di 6
5 Condizioni di lavoro e assicurazion e sociale obbligatoria Valore l inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm etc.) inerente l assunzione risulti effettuata decorsi i termini di legge (qui la perdita dell esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria). Le assunzioni che rispettino le complessive condizioni di legge possono fruire dell esonero anche se effettuate in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. (Ad esempio può fruire dell esonero il datore di lavoro che, in attuazione dell obbligo previsto, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, abbia avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi; lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, così come per il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro 1 anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze, così altresì per l assunzione obbligatoria di disabili). a) Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (Durc); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Misura dell esonero L esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 8.060,00 annui, tranne: 1. i premi e i contributi dovuti all Inail; 2. il contributo, ove dovuto, al fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr; 3. il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà; 4. per i part-time e per lavoratori coobbligati nei contratti di lavoro ripartito la soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro; 5. la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 (8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 22,08 (8.060/365gg) per ogni giorno di fruizione dell esonero; 6. l esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro fino al limite della soglia mensile, adeguata per rapporti parttime o di lavoro ripartito, ma la contribuzione eccedente la soglia mensile potrà essere oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare, nel rispetto della soglia massima di 8.060,00. Durata 36 mesi a partire dalla data di assunzione tra 1 gennaio 2015 e 31 dicembre Compatibilità con altre forme di incentivi all occupazione Assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne Non prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da cumulabili almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree. Cumulabili L esonero è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: l incentivo per l assunzione di giovani genitori (che però è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. de minimis e non spetta qualora l assunzione costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro); l'incentivo per l assunzione dei lavoratori disabili; l incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento ASpI del 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (però subordinato al rispetto del de minimis e non spettante se l assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro); Pagina 5 di 6
6 Parzialmente cumulabili l incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani; l incentivo per l assunzione di giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli. Incentivo sperimentale per l assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650,00, che, nel concorso di altri regimi agevolati, non può comunque superare l importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente all esonero triennale, opererebbe solo con riferimento all eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di 671,66 ( 8.060/12) dell esonero; in tema di mobilità, è cumulabile con l esonero solo il contributo ex co.4, art.8, L. n.223/91, pertanto i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell esonero unitamente all incentivo pari al 50% dell indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino a un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Il cumulo è ammissibile anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. ALIQUOTE 2015 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA L Inps, con circolare n.27 del 5 febbraio, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l anno 2015 per gli iscritti alla Gestione Separata. Contribuzione 2015 per la Gestione Separata Inps e massimale di reddito Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1 gennaio 2015 Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di versamento Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50% Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l anno 2015 è pari a ,00. Il testo del decreto Milleproroghe prevede che l aliquota 2015 per i lavoratori autonomi con partita Iva e non iscritti ad altra forma previdenziale resti al 27,72%, escludendo l aumento di 3 punti percentuali previsto dalla riforma del lavoro. Ripartizione dell onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015). Cordiali saluti. STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Pagina 6 di 6
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