Indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RcAuto.

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1 Roma, 5 luglio 2013 (prot. n. 11 Ist/2013) Egregio dott. Giovanni Pitruzzella Presidente e p.c. Egregio dott. Vincenzo Valentini Capo di Gabinetto A.G.C.M. P.zza G. Verdi n. 6/a ROMA Oggetto: Indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RcAuto. Egregio Presidente Pitruzzella, diamo seguito al nostro incontro del 26 giugno u.s. e, come promesso in quella sede, ci consenta di inviarle le nostre osservazioni su alcuni aspetti e fattori potenzialmente critici che l indagine, di cui all oggetto, ha messo in luce con riferimento al settore della RcAuto e agli assetti concorrenziali ad esso connessi. Collaborazione fra intermediari. Nell ultimo periodo il settore assicurativo è stato interessato da numerosi interventi legislativi che si sono posti l obiettivo di accrescere la concorrenza e la tutela del consumatore. Ci riferiamo in particolar modo al Decreto Cresci Italia (D.L. 24 gennaio n.1, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e al Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), menzionati al capitolo III del provvedimento assunto dall Autorità nell adunanza del 5 giugno 2013: ma non possiamo esimerci dal rammentare anche le diverse riforme che hanno interessato l art cod.civ. in tema di durata dei contratti e tacito rinnovo, dalla cui applicazione è derivato un complessivo riassetto della composizione portafoliare delle Agenzie, passato da una spiccata preferenza per la poliennalità all annualità dei contratti, con significativi impatti negativi sul calcolo dell indennità di fine gestione che, in ultima analisi, costituisce la voce principale di valorizzazione dell Agenzia Riservandoci di tornare infra in argomento, osserviamo che le disposizioni introdotte dai primi due strumenti legislativi si pongono l obiettivo di consentire, almeno in teoria, una maggiore possibilità di comparazione delle polizze RCAuto (sia con la previsione dell obbligo per gli intermediari di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre imprese non appartenenti ai medesimi gruppi sebbene tale obbligo sia ancora sospeso nell attesa che l Ivass emani un apposito regolamento attuativo sia con l adozione di forme di collaborazione tra gli iscritti nelle sezioni A, B, D del R.U.I.), in un contesto in cui il cliente non è più necessariamente legato alla Compagnia per durate superiori all anno. Tali previsioni, quindi, vanno nella direzione di un superamento dei rilievi mossi dall AIBA e dallo SNA fondati sull impossibilità di ampliare l offerta agli utenti quale conseguenza di un interpretazione restrittiva dell art. 109 del Codice delle Assicurazioni private.

2 Tuttavia, ad una più approfondita analisi, la ratio della norma rischia di non essere soddisfatta nella sua finalità laddove si pretenda intensificare la concorrenza agendo primariamente su una parte del sistema assicurativo, per di più a valle, nella considerazione che essa possa rappresentare veicolo e fattore di concorrenza. Non v è dubbio che gli agenti di assicurazione costituiscano, in virtù di un contratto di mandato, la rete commerciale delle compagnie sul territorio e che, nel loro servizio all assicurato (consulenza pre e post vendita), si estrinsechino il loro valore aggiunto e i loro tratti distintivi. Essi, però, non hanno alcuna potestà, se non in via residuale e limitata attraverso l utilizzo ove concessa dalla Compagnia- della flessibilità commerciale, di incidere sul fattore premio. Pertanto da questo punto di vista non riteniamo che la collaborazione fra gli intermediari possa costituire uno strumento attraverso il quale ottenere, sempre e necessariamente, un abbattimento generalizzato delle tariffe delle polizze assicurative, non essendo gli Intermediari che distributori di prodotti assicurativi concepiti dalle Imprese. Tanto più che il servizio di consulenza che l intermediario deve fornire all assicurato non può solo basarsi sul premio, giacché tale valore va commisurato al contenuto contrattuale il quale deve configurarsi il più adeguato possibile alle esigenze assicurative del cliente, a volte anche a prescindere dallo stesso prezzo. Secondo il nostro punto di vista, le nuove misure rappresentano un vantaggio in più per tutti quegli intermediari che le utilizzeranno nell ambito di una mera segnalazione del proprio cliente all altro intermediario, senza andare ad alterare rapporti e vincoli, non solo contrattuali ma anche fiduciari, sui quali si fonda quella connaturale relazione fra chi predispone il prodotto assicurativo e chi lo distribuisce. Il nostro convincimento riguardo all istituto in esame è che il legislatore, introducendo in via positiva una disciplina della collaborazione tra intermediari iscritti al R.U.I., abbia inteso conferire una veste giuridica ad una prassi di mercato già consolidata - con il principale scopo di garantire, anzitutto, il consumatore, da eventuali comportamenti scorretti o poco trasparenti - a cui possa finalmente accompagnarsi una chiara forma di remunerazione. Diffusione del plurimandato. A quattro anni dall introduzione del divieto delle clausole di esclusiva nei contratti agenziali, la quota del plurimandato rispetto al totale è cresciuta dal 7,8% al 21,1% pur in uno scenario di continua contrazione del numero delle agenzie (dati Iama Consulting). Si tratta di un risultato di rilievo, dal nostro punto di vista, dal momento che si inserisce in un sistema distributivo, tradizionalmente monomandatario, che ha fatto la fortuna, in termini di risultati economico-sociali, del mercato assicurativo italiano con positive ripercussioni al sostegno dell economia del paese. Contestiamo tuttavia in linea di principio, ma anche nell applicazione pratica, le ulteriori spinte volte a forzare, anche ope legis, la diffusione del plurimandato per il seguente ordine di motivazioni: 1) l attuale assetto legislativo e regolamentare non pone barriere all ingresso di nuove compagnie che, se disposte a entrare nel mercato italiano, non troverebbero ostacoli, né di carattere normativo, né di tipo pratico, al conferimento di mandati; 2) parimenti al plurimandato, pari dignità va riconosciuta al diritto al monomandato per l agente (fondato sul rapporto fiduciario con la mandante) in forza delle Leggi Bersani che

3 non hanno abolito la possibilità e volontà, da parte dell intermediario, di rimanere in regime esclusiva di marchio; 3) è errata la concezione secondo la quale l utente paga di meno se si rivolge all agente plurimarca, sia perché quest ultimo non può certo garantire il best advice o una valutazione sufficientemente ampia dei prodotti presenti sul mercato (possibilità riservata soltanto al broker qualora si presenti davvero come mandatario del cliente e solo da quest ultimo remunerato), sia perché nell offerta dei prodotti in portafoglio l agente plurimarca potrà essere condizionato dalla presenza di inducement, cioè tenderà a collocare quei prodotti a più alta aliquota provvigionale; 4) scardinare il modello distributivo italiano segnerebbe un duro colpo al sistema economico del paese, compromettendo la tenuta delle agenzie e dell intero indotto (circa persone) a fronte di misure delle quali, nemmeno sul piano teorico, sarebbe possibile prevederne gli effetti sugli assetti concorrenziali; 5) in nessun altro paese europeo vige una normativa che ingerisce nell instaurazione di rapporti di tipo privatistico tra le imprese di assicurazione e le proprie reti distributive. A tale ordine di motivazioni va aggiunto, inoltre, che l accesso obbligatorio al plurimandato, anche se limitato a compagnie specialistiche, comporta non solo un salto culturale in termini di approccio più imprenditoriale alla gestione del business assicurativo (con una totale assunzione del rischio d impresa ), ma anche un notevole investimento in termini economici, di fattori produttivi e di risorse umane. Elementi questi che non tutte le agenzie di assicurazione sono pronte e/o si sentono di affrontare (a maggior ragione se fossero obbligate per legge), sia per l attuale contingenza economica che ha portato ad una ormai radicata e persistente crisi di redditività e sia anche per non snaturare la stessa causa giuridica del rapporto fiduciario con la propria mandante. A ciò s aggiunga la ritrosia delle Compagnie non certo determinata dalla disciplina di settore, regolamentata dagli Accordi Nazionali, dagli usi e dagli specifici interventi del Legislatore in forza del rinvio di cui all art cod.civ.- a conferire nuovi mandati, soprattutto nelle aree meridionali del Paese; e, infine, le ripercussioni negative che, soprattutto per le realtà agenziali di minori dimensioni, l assunzione di nuovi mandati potrebbe avere in termini di calcolo dell indennità di fine gestione. In altri termini, il divieto di clausole di distribuzione in esclusiva non può valicare l autonomia imprenditoriale degli Agenti, che debbono ritenersi liberi di ricercare e/o accettare nuovi mandati, ponderando tale opportunità con i vantaggi del legame ad un marchio. Proposte per un riassetto del settore RCA. Condividiamo buona parte delle riflessioni e delle proposte che l indagine ha evidenziato. Inoltre al fine di fornire il contributo costruttivo della nostra Associazione, ci permetta di esprimere alcune riflessioni in merito. Sinistri e costi dei risarcimenti. Proprio partendo dal titolo dell indagine e da quanto emerge nel suo sviluppo, riteniamo che il complesso e delicato sistema della RCA e del contenimento dei relativi costi per gli utenti non possa prescindere da un significativo calo del costo dei sinistri.

4 Sul tema rileviamo come la recente relazione del Presidente dell Ania abbia evidenziato un calo del costo delle polizze RCA nel corso dell ultimo semestre pari al 6% rispetto al 2012; tale riduzione sarebbe tuttavia da ricondurre prevalentemente al calo dei consumi di carburante, ad una reale minore percorrenza chilometrica dei veicoli e, conseguentemente, ad un minor numero di sinistri. In buona sostanza una riduzione dei premi del tutto indipendente dall insieme delle norme legislative emanate nel corso del 2012, posto che nessuna di tali norme che riteniamo complessivamente di scarso valore per i consumatori è di fatto operativa. Ciò tuttavia a nostro avviso non può considerarsi sufficiente, anche in considerazione del fatto che non si può puntare esclusivamente su un calo dei consumi ma è necessario intervenire con provvedimenti che realmente abbiano un impatto sul settore. In questo senso e considerata la tipicità della natura della RCA, riteniamo che l attenzione del Legislatore si sia concentrata esclusivamente sul fattore prezzo, componente evidentemente di grande importanza e di impatto mediatico ma del tutto insufficiente a generare effetti virtuosi, dal momento che la componente del servizio si estrinseca infine nel processo di prevenzione, gestione e liquidazione dei sinistri come ben evidenziato nell Indagine. Ed allora, al fine di poter consentire una migliore valutazione da parte del consumatore del servizio offerto è a nostro parere necessario introdurre dei criteri valutativi in tema di velocità di liquidazione dei sinistri, di contenzioso in relazione alla quota di mercato di ciascun impresa, di presenza sul territorio di strutture liquidative delle imprese in particolare nelle aree a maggior incidenza di comportamenti fraudolenti -. Criteri che, abbinati al fattore costo, potrebbero realmente fornire delle corrette indicazioni ai consumatori e che dovrebbero essere fruibili sul TuOPreventivatOre di matrice Ivass. Sempre in tema di contenimento dei costi sul versante sinistri riteniamo indispensabile procedere all approvazione delle tabelle di risarcimento sulle lesioni macropermanenti, all obbligo al risarcimento in forma specifica in tema di danni ai veicoli e ad una riduzione delle tempistiche per la presentazione delle richieste attualmente fissate in due anni dalla data dell evento. Servizi di comparazione via internet. A fronte del tasso di mobilità dei consumatori nel passaggio da una compagnia all altra, che si attesta al 10%, come rilevato dall indagine, è indubbio che una più efficiente operatività dei servizi di preventivazione via internet, a partire da quello pubblico TuOpreventivatOre, consentirebbe un più agevole confronto delle polizze RCAuto di compagnie diverse. Tale confronto dovrebbe essere effettuato in via preventiva, comodamente anche dalla propria abitazione o dalla propria sede di lavoro, per poi decidersi di recarsi nell agenzia della compagnia prescelta (mono o plurimandaria che sia non fa differenza) e ricevere l adeguata consulenza personalizzata ed eventualmente concludere il contratto. Come avviene in tanti altri servizi di consumo, quale ad esempio la telefonia, il cui mercato è composto prevalentemente da gestori in franchising monomarca. A tal fine, però, è necessario che tutti i preventivatori e/o motori di ricerca (pubblici e privati che siano) seguano standard comuni in merito alle informazioni e i dati da fornire e alla comparabilità degli stessi, pena la perdita di efficacia dello stesso servizio di comparazione. Tali standard comuni devono attestarsi su un range minimo d informazioni (con una semplificazione, quindi, dei dati richiesti), sulla chiarezza dell output fornito e sulla numerosità delle compagnie, da permettere all utente un immediato confronto tra tariffe e condizioni base di polizze diverse, lasciando così il margine operativo alla consulenza professionale dell intermediario

5 assicurativo che su quel preventivo può eventualmente intervenire con la proposizione e l offerta di condizioni aggiuntive. Un agevolazione in tal senso potrà senz altro avvenire con l entrata in vigore del regolamento del contenuto del contratto base RcAuto, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell adempimento dell obbligo di legge da parte dell assicurato, nonché i casi di riduzione del premio o di ampliamento della copertura di base. Infatti, essendo tale contratto offerto via web, il consumatore potrà più facilmente confrontare le polizze presenti sul mercato e trovare la giusta combinazione di coperture di base e prezzo. ANAPA è stata attiva in sede di consultazione al Ministero dello Sviluppo Economico al tavolo di lavoro sullo schema di regolamento, giocando un ruolo importante nel far recepire ai tecnici e agli esperti ministeriali la necessità di mantenere al minimo il contenuto base dello schema di contratto, sia per consentire l immediata comparabilità dei diversi contratti pur nell osservanza dell obbligo di legge, sia per non deprimere e svilire lo spazio di azione degli operatori professionali. Laddove poi s intenda prevedere che il preventivatore e/o il motore di ricerca consentano all assicurando, sulla base del preventivo emesso, la conclusione del contratto contestualmente all esito della comparazione o attraverso un link al sito internet della compagnia, rileviamo che tale attività, se trattasi di attività di intermediazione assicurativa secondo la definizione codicistica, debba essere sottoposta alla stessa regolamentazione, quanto agli adempimenti pubblicistici, alle regole di comportamento e all informativa precontrattuale, prevista per gli intermediari assicurativi. Evoluzione dell Offerta e Compagnie Telefoniche. Sempre prendendo spunto dall indagine dell Autorità, in tema di insufficiente mobilità dei clienti da un impresa all altra, ci preme evidenziare che non sempre e comunque una forte mobilità dei clienti è sinonimo di riduzione dei costi, prova ne sia che il mercato inglese, nel quale la quota di mercato detenuta dagli intermediari nella RCA è del 20% ed il tasso di trasferimento da una compagnia all altra è più che doppio rispetto all Italia, non garantisce ai consumatori risparmi particolarmente apprezzabili. Ciò su cui si deve prendere atto è l insufficienza del sistema Bonus/Malus, sistema nato con l obbligatorietà della copertura RCA (1969) e stravolto dall introduzione delle Leggi Bersani in tema di facilitazioni per il nucleo familiare sulle autovetture. Un sistema a nostro avviso che non solo va riformato tecnicamente ma che non può più essere considerato quale elemento predominante nella composizione dell offerta tecnica. A nostro avviso sarebbe necessario, invece, rendere coerente il sistema premiale della guida (patente a punti) con la tariffazione RCA; per far sì che ciò sia tuttavia realizzabile è necessaria la fruibilità della banca dati degli Uffici della Motorizzazione Civile. Altro elemento che a nostro avviso potrebbe contribuire ad un miglioramento dell offerta è costituito dall introduzione di benefici fiscali (detassazione del costo) per tutti i veicoli dotati di sistemi di rilevazione e controllo dello spostamento dei veicoli, con particolare riferimento ai veicoli di nuova immatricolazione. Un successivo argomento di riflessione è costituito dal peso, oggettivamente non riscontrabile nel mercato europeo, degli oneri gravanti sulle polizze di RCA. Basti pensare che su base 100 di premio, circa 26,5 punti sono costituiti da imposte o contributi (12,5% imposte che nella maggior parte delle province aumentano sino al 16% oltre 10,5% di contributi al Servizio Sanitario Nazionale). Sotto questo ultimo aspetto varrebbe forse la pena di ipotizzare una componente parzialmente sostitutiva di tale contributo introducendo nella copertura di base una garanzia

6 Infortuni/Rimborso Spese per veicolo, rendendo a carico delle Imprese la gestione di tali costi sanitari e sgravando così lo Stato da tali oneri. Ciò su cui dissentiamo rispetto ad alcune considerazioni dell indagine è invece riguardante l offerta delle cosiddette compagnie telefoniche o dirette. Vero è, infatti, che in alcune aree del Paese l offerta di queste compagnie risulta concorrenziale rispetto alle compagnie tradizionali, tuttavia ciò va ad evidente discapito di una indispensabile mutualizzazione dei rischi con il conseguente abbandono da parte di queste imprese di rilevanti aree geografiche e di profili tariffari che, in alcuni casi, prefigurano una sorta di elusione dell obbligo a contrarre. Una ulteriore acuirsi di siffatti comportamenti avrebbe pertanto effetti dirompenti su quelle aree e quelle fasce di popolazione che già oggi sono in sofferenza ed in molti casi non assicurano più i mezzi. E a nostro parere con una politica di direzione esattamente contraria che invece va affrontato il tema, ovvero con un maggiore e più incisivo controllo del territorio da parte delle imprese, in particolare in ambito sinistri, attraverso un presidio con strutture fisiche. In questo senso le recentissime attività legislative in tema di politiche del lavoro andrebbero incentivate in questo specifico settore, basti pensare che il costo di una risorsa dedicata alla liquidazione dei sinistri è pari al costo di 5 sinistri con danni a persone non di lieve entità. E indubbio che tutto il sistema della RcAuto necessiti di essere riformato, sia perché probabilmente non più adeguato ai nuovi comportamenti che si vanno diffondendo e sia per l annoso problema del caro tariffe. In questo senso ANAPA da tempo va promuovendo di affrontare una riforma della RcAuto in una logica di sistema mediante strumenti legislativi concertati, quali potrebbero essere i disegni leggi o leggi quadro, piuttosto che dettati da fattori urgenti e contigenti come nelle ipotesi dei decreti legge. Come abbiamo all inizio evidenziato, la necessità di intervenire sul sistema assicurativo tout court non può concentrarsi soltanto sui canali distributivi, in quanto quest ultimi non hanno alcuna incidenza sulla formazione delle tariffe, ma deve coinvolgere tutti gli interlocutori del mercato, nella considerazione che vanno contemperati gli interessi di tutte le parti coinvolte senza logiche conflittuali ed avendo cura del supremo bene collettivo rappresentato dalla tutela dei consumatori e dalla tenuta del sistema economico. Ringraziandola per l attenzione dedicatici, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti. Il Presidente Nazionale (Vincenzo Cirasola)

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