Protezione. Contratto di assicurazione Infortuni e Assistenza. ALSERENO plus DI ALLEANZA. Alleanza Assicurazioni S.p.A.

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1 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ALSERENO plus DI ALLEANZA Contratto di assicurazione Infortuni e Assistenza Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa e Glossario b) Condizioni di Assicurazione c) Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Protezione

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3 NOTA INFORMATIVA 1 di 7 Contratto di Assicurazione Infortuni e Assistenza. I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1 0 gennaio AlSereno PLUS di Alleanza La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione E il contratto con il quale l Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art del Codice Civile). Beneficiario Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l indennizzo in caso di sinistro mortale. Centrale di Telemedicina È l unità della Struttura Organizzativa, costituita da medici ed operatori ed in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che provvede alla gestione ed all erogazione del secondo parere medico. Centri di Eccellenza Istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina. Conclusione del contratto Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell accettazione della Proposta da parte della Società. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Convalescenza Il periodo tra la fine della fase acuta dell alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione. Day hospital Degenza diurna in Istituto di cura, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. Day surgery Intervento chirurgico effettuato in istituto di cura in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. Franchigia Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

4 2 di 7 Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche obiettivamente rilevabili. Intervento chirurgico Interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici, ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Invalidità permanente da infortunio La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, nonché RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Nucleo familiare Le persone riportate dallo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico. Parti (le) Il Contraente e la Società. Personale infermieristico Addetti preposti all assistenza e forniti di specifico diploma. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Proposta Il documento sottoscritto dal Contraente in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Revoca Il diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto. Ricovero Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Società Alleanza Assicurazioni S.p.A. Sport professionale Attività sportiva che preveda una qualsiasi forma di compenso, a qualunque titolo, assoggettabile all imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

5 Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. 3 di 7 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b) La sede legale è in Milano, Piazza Fidia 1. c) Telefono: ; Indirizzo telematico: customercare@alleanza.it d) La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. prot. nn e dell 17/09/2013 ed è iscritta all Albo Imprese IVASS n Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa di assicurazione Il patrimonio netto di Alleanza Assicurazioni S.p.A. ammonta a ,00 di cui ,00 di capitale sociale interamente versato e ,00 di riserve patrimoniali (1). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 195%: tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (2). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza: II Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all art. 14 Forma delle comunicazioni per le modalità di invio della disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni AlSereno Plus di Alleanza è una polizza nata per far fronte ai rischi derivanti da infortunio. Prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività non avente carattere professionale. AlSereno Plus di Alleanza è costituita da due coperture principali e da quattro coperture accessorie opzionabili singolarmente. (1) I dati sono relativi al conferimento di Alleanza Toro S.p.A. a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (2) I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato di Alleanza Toro S.p.A. al , in attesa dell approvazione del bilancio 2013 di Alleanza Assicurazioni S.p.A. MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

6 4 di 7 Coperture principali e obbligatorie: - Invalidità permanente: garantisce il pagamento di una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertato, secondo i criteri indicati nell art. 5, Parte I, delle Condizioni di Assicurazione. - Diaria da ricovero da infortunio: garantisce il pagamento dell importo convenuto e indicato in polizza per ogni giorno di ricovero (art. 7, Parte I, delle Condizioni di Assicurazione). Coperture accessorie: - Morte da infortunio: pagamento del capitale assicurato qualora un infortunio comporti la morte dall assicurato, purchè la morte si verifichi entro due anni dall evento (art. 4, Parte I). - Diaria da convalescenza da infortunio: garantisce un indennità giornaliera, convenuta e indicata in polizza, in caso di convalescenza post ricovero dovuto ad infortunio, indennizzabile ai termini di polizza (art. 8, Parte I). - Invalidità permanente del conducente: offre un raddoppio del capitale assicurato per Invalidità Permanente nel caso in cui l infortunio avvenga quando l Assicurato si trovi alla guida di un veicolo (art. 6, Parte I). - Assistenze: garantisce una serie di prestazioni di assistenza in caso di infortunio, come la consulenza medica, l invio di un infermiere a domicilio, il rientro sanitario, etc. (art. 1, Parte II, Assistenze). I livelli di copertura e di premio sono disponibili in tre diversi pacchetti (Base Medium Top), differenziati in base ai capitali assicurati. Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle Condizioni di Assicurazione. Avvertenze comuni a tutte le Parti: La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia agli artt. 3, Esclusioni (Parte I e Parte II) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali assicurati e con applicazione delle franchigia prevista in caso di Invalidità permanente (artt. 5 e 6, Parte I). Esempi: - Invalidità Permanente 20%; franchigia assoluta 3%: Pacchetto Base: somma Assicurata Invalidità Permanente ,00. In caso di sinistro, che abbia comportato una Invalidità permanente accertata pari a 20 punti, l indennizzo viene così determinato: Indennizzo: x (20-3)% = ,00 - Invalidità Permanente del 20% a seguito di infortunio del conducente: Franchigia a scaglioni (3% fino a , 5% oltre ). Pacchetto Top: somma Assicurata Invalidità Permanente del conducente pari a ,00. In caso di sinistro, che abbia comportato un Invalidità permanente accertata pari a 20 punti, l indennizzo viene così determinato: Indennizzo: ( x (20-3)%) + ( x (20-5)%) = Diaria da ricovero: Pacchetto Medium: diaria giornaliera da ricovero assicurata 100,00. In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l indennizzo sarà pari a: 100 x 7=700,00. AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

7 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. (art. 2, Norme Comuni a tutte le Parti, delle Condizioni di Assicurazione) 5 di 7 Avvertenza: Sono presenti cause di nullità. Esempio: l Assicurato dichiara di essere un impiegato (classe di rischio A), ma esercita l attività di calciatore professionista (soggetto non assicurabile). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni della professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive. Si rinvia agli artt. 12 e 13, Parte I, delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dell eventuale cambio di professione. Esempio di aggravamento del rischio: attività dichiarata al momento della stipula: Impiegato amministrativo (classe di rischio A). Nuova attività: geometra con accesso ai cantieri (classe di rischio C). 6. Premi Il premio viene determinato su base annuale. Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: 1. Assegno bancario o circolare non trasferibile all ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A. 2. Carta di credito/debito solamente nei locali delle Agenzie Generali, non negli Ispettorati Agenziali 3. Denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto Per le rate successive alla prima è inoltre possibile corrispondere il premio anche tramite addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) che implica l addebito automatico su conto corrente dei premi di assicurazione. Detta modalità di pagamento (SDD), prevede l incasso del premio con la clausola salvo buon fine : qualora la richiesta di addebito inoltrata dall azienda creditrice, Alleanza Assicurazioni S.p.A., abbia esito negativo (insoluto) sarà necessario rivolgersi all Agenzia per effettuare il versamento della rata di premio in scadenza e di quelle successive, attraverso una delle modalità di pagamento previste nel presente articolo. MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

8 6 di 7 Comunque, per qualsiasi evento che dovesse impedire il regolare pagamento a mezzo SDD, sarà necessario rivolgersi all Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento dei premi dovuti. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno o SDD, la data di effetto delle coperture coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. 8. Diritto di recesso Avvertenza: È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo il Contraente e la Società possono recedere dall assicurazione. Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di assicurazione si impegnano a mantenere in vigore l assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso. Si rinvia all art. 10, Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge italiana (art. 15, Rinvio alle norme di legge, delle Condizioni di Assicurazione). 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall Assicurato o dai suoi aventi diritto all Agenzia Generale che gestisce il contratto non appena ne abbiano la possibilità. La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l ora dell evento, le cause che l hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni: il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

9 L Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa e deve consentire a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. 7 di 7 Si rinvia all art. 10, Denuncia dell infortunio e obblighi relativi. Per quanto riguarda la garanzia Assistenza, Parte II delle Condizioni di Assicurazione, per ricevere le prestazioni a seguito di infortunio l Assicurato dovrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, gestita da Europ Assistance SERVICE S.p.A. Si rinvia all art 4, Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: presso l Ufficio Customer Care - Piazza Fidia, Milano, oppure tramite fax: , oppure tramite customercare@alleanza.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell intermediario di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Avvertenza: In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all Autorità giudiziaria. Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. AMMINISTRATORE DELEGATO Andrea Mencattini MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

10 1 di 21 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONe Contratto di Assicurazione Infortuni e Assistenza. I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1 o gennaio ALSERENO PLUS di Alleanza INDICE PARTE I - INFORTUNI Delimitazione del rischio Art. 1 - Definizione di infortunio Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Esclusioni Art. 4 - Morte Art. 5 - Invalidità Permanente Art. 6 - Invalidità Permanente del conducente Art. 7 - Diaria da ricovero da infortunio Art. 8 - Diaria da convalescenza da infortunio Art. 9 - Cumulo di indennizzi Art Denuncia dell infortunio e obblighi relativi Art Modalità di pagamento dell indennizzo Art Aggravamento del rischio per cambio attività professionale Cessazione dell Assicurazione per attività non assicurabile Art Riduzione del rischio per cambio attività professionale PARTE II ASSISTENZE Delimitazione del rischio Art. Art. Art. Art. 1 - Oggetto della Garanzia 2 - Norme che regolano le assistenze 3 - Esclusioni 4 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa NORME COMUNI A TUTTE LE PARTI Art. 1 - Persone non assicurabili Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 3 - Revoca della Proposta AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

11 Art. 4 - Conclusione del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 6 - Assicurazione per conto altrui Art. 7 - Modifiche dell assicurazione Art. 8 - Durata del contratto Art. 9 - Oneri fiscali Art Recesso in caso di sinistro Art Rinuncia al diritto di rivalsa Art Controversie - Arbitrato irrituale Art Validità territoriale Art Forma delle comunicazioni Art Rinvio alle norme di legge 2 di 21 ALLEGATO I Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente ALLEGATO II Tabella elenco classi di attività professionali MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

12 3 di 21 PARTE I - INFORTUNI Art. 1 - Definizione di infortunio 1. Cosa si intende per infortunio Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all assicurato lesioni fisiche obiettivamente rilevabili. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza. Sono considerati infortuni anche: - l asfissia, purché non dipendente da malattia; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di sostanze tossiche; - l annegamento; - l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; - le infezioni causate da morsi d animali o punture d insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca); - le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio; - gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo; - la rottura sottocutanea del tendine d Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato nell apposita tabella per l accertamento dell invalidità permanente. 2. Rischi con particolari delimitazioni L assicurazione vale per gli infortuni: a) Derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. b) Subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, sempreché l Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimissione dall istituto di cura se l infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi; c) Derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di: - salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera (freeclimbing), canoa fluviale oltre il 3 grado, salto con l elastico (bungee jumping), rafting, torrentismo, kite surf, hydrospeed e tutti gli altri sport estremi in genere; - paracadutismo e sport aerei in genere - immersioni con autorespiratore; - corse, gare, prove o allenamenti su pista, su strada o in acqua, per qualsiasi motivo eseguite comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura. AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

13 Si conviene inoltre che, in caso di invalidità permanente, l indennizzo dovuto a termini di polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di: - speleologia; - corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale. d) Subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento rischio volo. Sono compresi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società/ Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, e da Aeroclubs. e) A parziale deroga dell Art. 3 Esclusioni punto c), derivanti da guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio della guerra, dell insurrezione, dell invasione o dell occupazione militare, se l Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 4 di 21 Art. 2 - Ambito d applicazione L assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nell ambito dell attività professionale dichiarata in polizza (rischio professionale) e delle attività legate alla vita privata (rischio extraprofessionale). Sul modulo di polizza risulta indicato in corrispondenza della voce Cod. Att. Prof il numero identificativo della professione svolta dall Assicurato, ricavato dall Allegato II Tabella elenco classi di attività professionali. Art. 3 - Esclusioni L assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; b) gli infortuni causati dall abuso di psicofarmaci e dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; c) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; d) gli infarti e le ernie non traumatiche; e) gli infortuni che l Assicurato può subire durante l uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili. f) gli infortuni sofferti durante l arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; g) gli infortuni subiti all estero durante l espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso; h) gli infortuni occorsi in occasione di: - trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; - conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni. MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

14 5 di 21 Art. 4 - Morte 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la Morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. 2. Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile. Ove si sia trattato di infortunio, avvenuto in volo indennizzabile a termini di polizza, o durante la navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione. Se successivamente è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. Art. 5 - Invalidità Permanente 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati al successivo punto 2- Accertamento del grado di Invalidità Permanente e con l applicazione di una franchigia del 3%. Pertanto l indennizzo è dovuto solo se il grado di Invalidità Permanente accertata è superiore al 3% della totale; in tal caso l indennità verrà liquidata per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 3%. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore: - al 30%, la Società liquiderà l indennizzo dovuto senza applicazione di alcuna franchigia; - al 70% sarà liquidata l intera somma assicurata. L indennizzo per invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi due anni dall infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento. 2. Accertamento del grado di Invalidità Permanente Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata nell Allegato I e secondo i seguenti criteri: AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

15 - nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; - la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate nell Allegato I vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; - per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. Nei casi non specificati nella Tabella dell Allegato I, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla sua professione. 6 di 21 Art. 6 - Invalidità Permanente del conducente La presente garanzia vale per gli infortuni che l Assicurato subisca alla guida di ciclomotori, motocicli, motocarri, autovetture, autocarri. Fermo quanto disciplinato dall art. 5, Invalidità Permanente, in caso di infortunio subito dall Assicurato in qualità di conducente, che abbia residuato un Invalidità Permanente, il capitale assicurato si intende raddoppiato. A parziale deroga di quanto indicato all articolo 5 della presente Sezione, sulla sola parte di capitale assicurato eccedente i l indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% del totale: in tal caso l indennità verrà liquidata unicamente per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%. L assicurazione vale altresì per gli infortuni avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia. Sono esclusi dall assicurazione: - gli infortuni causati da ubriachezza, dall uso di allucinogeni, dall uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi causa determinata; - gli infortuni derivanti dalla guida dei suddetti veicoli a motore all interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; - gli infortuni causati dalla circolazione di veicoli non muniti di carta di circolazione; - gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo se l Assicurato, (compiuti i 18 anni), è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

16 7 di 21 subiti dall Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; - gli infortuni accorsi in occasione dell uso del veicolo in modo illecito. Art. 7 - Diaria da ricovero da infortunio Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società assicura la corresponsione dell importo indicato sul modulo di polizza in caso di ricovero in Istituto di cura sia in Italia che all estero (compreso Day hospital e Day surgery). La Società, sempreché la polizza sia in vigore, corrisponde il pagamento dal primo giorno del ricovero della somma giornaliera assicurata sino ad un massimo di 365 giorni, anche se non consecutivi, da quello dell infortunio ma comunque non oltre 2 anni dallo stesso, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo. Agli effetti del computo dell indennità dovuta, il primo e l ultimo giorno di ricovero si considerano giorno unico. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la causa dell infortunio e la durata del ricovero. Art. 8 - Diaria da convalescenza da infortunio Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura la corresponsione dell importo indicato in polizza in caso di giustificata convalescenza successiva a ricovero dipendente da infortunio in Istituto di cura sia in Italia che all estero (compreso Day hospital e Day surgery). In caso di convalescenza successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dal medesimo infortunio, la Società corrisponde il pagamento della somma giornaliera assicurata per ogni giorno di convalescenza, purché prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni. Nel caso in cui il ricovero si protragga per più di sei pernottamenti, la diaria da convalescenza verrà corrisposta per un numero massimo di giorni non superiore a tre volte quelli del ricovero, comunque con il limite di 120 giorni. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza su presentazione dei relativi certificati medici. Art. 9 - Cumulo di indennizzi L indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l Assicurato muore entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi previsti dalle garanzie facoltative sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte. Art Denuncia dell infortunio e obblighi relativi Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall Assicurato o dagli aventi diritto, all Agenzia Generale che gestisce il contratto non appena ne abbia la possibilità. AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

17 La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l ora dell evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. 8 di 21 L Assicurato, i suoi familiari ed aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l Assicurato stesso. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art Codice Civile). Art Modalità di pagamento dell indennizzo Relativamente ad ogni garanzia sottoscritta che sia stata interessata da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. Per gli infortuni avvenuti all estero il pagamento verrà effettuato in Italia nella valuta vigente. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari o agli eredi l importo liquidato od offerto. Art Aggravamento del rischio per cambio attivita professionale Cessazione dell assicurazione per attivita non assicurabile Qualora nel corso del contratto, si verifichi un cambiamento dell attività professionale dichiarata in polizza, come indicato in Tabella elenco classi di attività professionali (Allegato II), che implica aggravamento del rischio, l Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Società, che prenderà atto della nuova classe di rischio e proseguirà il contratto a nuove condizioni di premio a decorrere dalla scadenza di rata successiva alla comunicazione stessa. Resta inteso, che qualora si verificasse un infortunio in corso dell attività professionale prima della scadenza di tale rata, l indennizzo è dovuto in misura non integrale, ridotto delle percentuali indicate nella tabella sotto riportata: ATTIVITA AL MOMENTO DELL INFORTUNIO ATTIVITÀ PROFESSIONALE INDICATA IN POLIZZA CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE A = = = = CLASSE B 30% = = = CLASSE C 45% 25% = = CLASSE D 65% 50% 35% = Nel caso in cui la nuova attività professionale rientrasse nella Tabella elenco classi di attività professionali (Allegato II) tra quelle classificate NA (non assicurabili), l assicurazione sarà operante fino alla scadenza di rata solo per gli infortuni conseguenti ad attività legate alla vita privata (rischio extraprofessionale), dopo tale termine il contratto s intenderà cessato senza obbligo di disdetta. Quanto sopra disposto: indennizzo in misura non integrale e operatività dell assicurazione solo per gli infortuni extraprofessionali nonché la cessazione del contratto senza obbligo di disdetta per attività MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

18 9 di 21 professionali classificate NA (non assicurabili), è valido anche nel caso di sinistri in cui l Assicurato, che ha cambiato attività professionale, non abbia comunicato alla Società tale cambiamento. Art Riduzione del rischio per cambio attivita professionale Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell attività professionale dichiarata in polizza, come indicato in Tabella elenco classi di attività professionali (Allegato II), che implica riduzione del rischio, l Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Società. La Società provvederà a ridurre correlativamente il premio in occasione della prima scadenza di rata. PARTE II - ASSISTENZE Art. 1 - Oggetto della garanzia La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all Assicurato che, a seguito di infortunio, ne abbia necessità, le prestazioni sottodescritte. 1. Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 2. Invio di un medico generico in casi di urgenza Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato in Italia necessiti di un medico, dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 3. Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico l onorario del fisioterapista sino al massimo di Euro 150,00 per sinistro. 4. Invio di un infermiere a domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere a tariffa controllata. La Società terrà a proprio carico l onorario dell infermiere sino al massimo di Euro 150,00 per sinistro. AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

19 5. Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio l Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente la famiglia residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (I classe) di andata e ritorno, la cui spesa sarà a carico della Società. 10 di Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia, o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni del paziente: - aereo sanitario; - aereo di linea (classe economica), eventualmente in barella; - treno I classe e, occorrendo, vagone letto; - autoambulanza (senza vincoli di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario esclusivamente nei caso di sinistri verificatisi nei Paesi europei. La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato a spese della Società, ha il diritto di richiedere all Assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto, o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione inoltre non è dovuta qualora l Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato è ricoverato. 7. Rimpatrio salma Qualora a seguito di infortunio, l Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all eventuale recupero della salma. 8. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un autoambulanza, tenendo MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

20 11 di 21 la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere km 200 di percorso complessivo (andata/ritorno). 9. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, non venga ritenuto curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate da medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; ad organizzare il trasporto dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; - autoambulanza senza limiti di percorso. La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi europei; ad assistere l Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possano essere curate presso l unità ospedaliera della regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative. 10. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto 9 che precede, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale stessa ritengono più idoneo alle sue condizioni: aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale stessa. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. 11. Anticipo spese mediche (Prestazione valida solo all estero) Qualora l Assicurato in viaggio all estero, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di Euro 250,00 per sinistro. La prestazione non è operante: - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; - se il trasferimento di valuta all estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l assicurato; AlSERENO PLUS DI ALLEANZA MOD

21 - se l assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest ultima ritenute adeguate. Al rientro l Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 12 di Interprete a disposizione all estero Qualora, in caso di ricovero in ospedale a seguito di infortunio, l Assicurato trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. 13. MEDICAL ADVICE PROGRAM Le prestazioni che seguono sono fornite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l Assicurato a seguito di infortunio abbia un alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e desideri richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico - diagnostica, verrà, attraverso gli operatori della Struttura Organizzativa, messo in contatto con la Centrale di Telemedicina che, previo contatto telefonico con l Assicurato, gli offrirà la possibilità di ottenere le consulenze mediche specialistiche di cui necessita nonché l erogazione di un secondo parere medico, avvalendosi dell esperienza di Centri di eccellenza facenti parte del Network Salute. L Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con la Centrale di Telemedicina, cui spiegherà il caso clinico per il quale richiede il secondo parere da parte degli specialisti dei Centri di eccellenza del Network Salute. a) Consulenza Medica di Secondo Livello I Medici della Centrale di Telemedicina, valutata la richiesta dell Assicurato, effettuano con questo l inquadramento del caso, eventualmente colloquiando anche con i medici curanti. In questa fase saranno attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita dove richiesta una consulenza di orientamento ad accertamenti specifici. b) Attivazione della rete Nazionale di Centri di eccellenza A seguito del contatto telefonico e previa valutazione positiva dei medici della Struttura Organizzativa si procederà alla raccolta, direttamente al domicilio dell Assicurato, della documentazione clinica e diagnostica necessaria, alla digitalizzazione di tutto il materiale diagnostico, ed all elaborazione dei quesiti che verranno sottoposti ai Medici Specialisti dei Centri di eccellenza. Tutti i dati clinici, saranno trasmessi attraverso avanzate apparecchiature di telemedicina o tramite corrieri ai Centri Medici di Riferimento. Il Centro Medico di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei Medici Specialisti, potrà richiedere di visitare il paziente stesso. I medici specialisti dei Centri di eccellenza formuleranno la propria risposta scritta, che verrà inviata alla Centrale di Telemedicina che, a sua volta, la trasmetterà all Assicurato, aiutandolo, ove occorra, ad interpretarla. La Società terrà a proprio carico tutti i costi. c) Attivazione del secondo parere Internazionale Qualora su indicazione dei medici della Struttura Organizzativa o di quelli dei Centri di eccellenza nazionale, si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali, queste verranno contattate dai MOD ALSERENO PLUS DI ALLEANZA

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