Circolare n. 14 del 28 novembre 2014 Gli acconti delle imposte 2014

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1 Circolare n. 14 del 28 novembre 2014 Gli acconti delle imposte 2014 Indice 1. Scadenza e percentuale di computo degli acconti 2. Metodo storico 3. Metodo previsionale 4. Acconto Irpef 5. Addizionale regionale e comunale Irpef 6. Contributo di solidarietà 7. Acconto imposta sostitutiva minimi 8. Acconto Ires 9. Acconto Irap 10. Acconto cedolare secca 11. Acconto IVIE e IVAFE 12. Contribuenti deceduti 13. Modalità di versamento 14. Compensazione 15. Ravvedimento operoso

2 1. Scadenza e percentuale di computo degli acconti Il prossimo lunedì , scade il termine per il versamento della seconda rata dell acconto IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE, contributi Inps, maggiorazione IRES per le società di comodo, imposta sostitutiva per i contribuenti minimi dovute sul reddito / valore della produzione conseguito nel Per il periodo d imposta successivo a quello in corso al (2014, per i soggetti solari ), le percentuali di computo degli acconti sono le seguenti: Tipologia di acconto Misura Norma di riferimento IRPEF 100% Art. 11 co. 18 del DL 76/2013 IRES 101,5% Art. 1 co. 301 della L. 311/2004 e DM IRAP Soggetti IRPEF Soggetti IRES Imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti minimi 100% Artt. 30 del D.lgs. 446/97 e 11 co. 18 del DL 76/ ,5% 100% Artt. 30 del D.lgs. 446/97, 1 co. 301 della L. 311/2004 e DM Artt. 1 co. 105 della L. 244/2007 e 11 co. 18 del DL 76/2013 Cedolare secca 95% Artt. 3 co. 4 del D.lgs. 23/2011 IVIE 100% IVAFE 100% Addizionale IRES per i settori petrolifero ed energetico Addizionale IRES per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico Tassa etica Soggetti IRPEF Soggetti IRES 101,5% 101,5% 100% 101,5% Artt. 19 co. 17 del DL 201/2011 e 11 co. 18 del DL 76/2013 Artt. 19 co. 22 del DL 201/2011 e 11 co. 18 del DL 76/2013 Artt. 81 co. 16 del DL 112/2008, 1 co. 301 della L. 311/2004 e DM Art. 3 della L. 7/2009, 1 co. 301 della L. 311/2004 e DM Artt. 1 co. 466 della L. 266/2005 e 11 co. 18 del DL 76/2013 Artt. 1 co. 466 della L. 266/2005, 1 co. 301 della L. 311/2004 e DM Con riferimento al 2014, risultano applicabili alcune disposizioni riguardanti sia il metodo storico di calcolo, sia quello previsionale. 2

3 2. Metodo storico L acconto 2014 è determinato in base all'importo evidenziato: a rigo DIFFERENZA o IRES dovuta o differenza a favore del contribuente del mod. UNICO 2014; a rigo Totale imposta del mod. IRAP Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione. Inoltre, anche per quest anno, operano alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2013, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d imposta 2014, al fine di tenere conto di agevolazioni che non rilevano in sede di versamento degli acconti medesimi (es. regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto, messa a regime della deduzione forfetaria dal reddito d impresa per i benzinai, ecc.). 3. Metodo previsionale Se si presume di conseguire un reddito e quindi un imposta 2014 inferiore rispetto al 2013, è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quello risultante con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento. Se la previsione in base alla quale si è versato l acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2014) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% dell imposta omessa. Da evidenziare che, in caso di adozione del metodo previsionale, nel calcolo delle imposte presunte relative al 2014 (base di computo dell acconto), non rilevano (parzialmente o totalmente) alcune disposizioni favorevoli ai contribuenti (es. riduzione delle aliquote IRAP, potenziamento dell ACE, ecc.). La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l IRAP e il metodo previsionale per l IRPEF. 3

4 4. Acconto Irpef Come noto, utilizzando il metodo storico, la seconda (o unica) rata dell acconto IRPEF 2014 va determinata considerando il 100% dell importo esposto a rigo RN33 "DIFFERENZA" del mod. UNICO 2014 PF, a meno che non si rientri in uno dei casi per i quali è previsto l obbligo di ricalcolo dell acconto. In base all importo di detto rigo, il versamento non va effettuato, va effettuato in un unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato: RIGO RN33 DIFFERENZA ACCONTO IRPEF 2014 NON SUPERIORE A 51,65 SUPERIORE A 51,65 MA NON A 257,52 SUPERIORE A 257,52 Non dovuto Versamento in unica soluzione entro l Versamento in 2 rate pari al: 40% di rigo RN33 entro lo scorso 16.6 / 7.7 ovvero 16.7 / 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%; 60% di rigo RN33 entro l Soggetti esclusi dall obbligo di versamento Non devono effettuare il versamento dell acconto IRPEF: - i soggetti che, al rigo RN33 del modello UNICO 2014 PF, hanno evidenziato un imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51,00 euro; - i soggetti che, pur essendo debitori d imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d imposta superiori all imposta dovuta a titolo di acconto; - i soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l acconto dovuto; - i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2014, da presentare nel 2015, sulla base di opportuni calcoli delle imposte dovute per l anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute subite i ; - i soggetti che nel 2014 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo; - i soggetti che quest anno, per la prima volta, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF; - i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2014 per l ultima volta; - i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2014 solo redditi d impresa o di lavoro autonomo soggetti: 4

5 all imposta sostitutiva prevista dal regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L n. 388, c.d. forfettino ) ii ; all imposta sostitutiva prevista dal regime dei contribuenti minimi iii, ora regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. nuovi contribuenti minimi ) iv ; - gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2014 v ; - i soggetti falliti. 5. Addizionale regionale e comunale IRPEF In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF, si rammenta che: ADDIZIONALE REGIONALE Non sono dovuti acconti. ADDIZIONALE COMUNALE L acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l acconto 2014 doveva essere versato entro lo scorso 16.6 / 16.7 (+ 0,40%) /20.8 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto. 6. Contributo di solidarietà Il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti aventi un reddito complessivo superiore a lordi annui, sulla parte eccedente detto importo, va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Per lo stesso non sono dovuti versamenti a titolo di acconto. 7. Acconto imposta sostitutiva minimi Il versamento dell acconto dell imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF e quindi, si rinvia allo schema previsto per l acconto Irpef. Soggetti obbligati e soggetti esclusi Devono pagare l acconto dell imposta sostitutiva i nuovi contribuenti minimi che hanno presentato il modello UNICO 2014 PF con l indicazione al rigo LM14 di un importo pari o superiore a 52,00 euro. Non sono, invece, tenuti al versamento dell acconto dell imposta sostitutiva i contribuenti che hanno: - aderito al regime dal periodo d imposta 2014, in quanto, in tale ipotesi, non esiste un imposta storica di riferimento; 5

6 - evidenziato, nel predetto rigo LM14, un imposta pari o inferiore a 51,00 euro vi. Fuoriuscita dal regime a partire dal 2014 Nel caso di fuoriuscita dal regime (per obbligo o scelta del contribuente), non è dettata una specifica disciplina con riferimento agli acconti d imposta. Al riguardo, pare ragionevole ritenere che operino le regole generali. Accesso al regime a partire dal 2014 Nell anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, si applichino le regole generali in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi e che, quindi, se dal 2014 ha optato per l applicazione del regime dei nuovi minimi, non sia più tenuto al versamento dell acconto IRPEF 2014 sulla base dell imposta indicata nel modello UNICO 2014 PF, sempre che, nel 2014, preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF. Modalità di calcolo L acconto dell imposta sostitutiva in commento può essere determinato in due modi: - con il criterio c.d. storico, utilizzando il riferimento dell imposta dovuta per l anno precedente (nel caso di specie, 2013) e assumendo, quindi, il 100% dell ammontare indicato nel rigo LM14 del modello UNICO 2014 PF; - con il criterio c.d. previsionale, assumendo il 100% dell imposta che si presume dovuta per l anno in corso. 8. Acconto IRES L acconto IRES 2014 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 101,50% dell importo IRES dovuta o differenza a favore del contribuente esposto nei seguenti righi: rigo RN17 del mod. UNICO 2014 SC; rigo RN28 del mod. UNICO 2014 ENC. Si rammenta che per effetto di quanto disposto dal DL n. 76/2013 (che ha innalzato la misura dell acconto per il 2013) e successivamente dal DM (che ha previsto l incremento dell acconto sia per il 2013 che per il 2014), l acconto IRES nella misura del 102,5% riguarda(va) solo il Per il 2014 va applicato il 101,50%. In particolare, il versamento non va effettuato, va effettuato in un unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato: 6

7 RIGO RN17 / RN28 ACCONTO IRES 2014 NON SUPERIORE A 20,66 SUPERIORE A 20,66 MA NON A 253,70 Non dovuto Versamento in unica soluzione entro l se l esercizio è coincidente con l anno solare (ovvero entro l 11 mese dell esercizio). SUPERIORE A 253,70 Versamento in 2 rate pari al: 40,6% (40% di 101,50%) di rigo RN17/28 entro lo scorso 16.6 / 7.7 ovvero 16.7 / 20.8 con la maggiorazione dello 0,40% se l esercizio è coincidente con l anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2013); 60,9% (60% di 101,50%) di rigo RN17/28 entro l se l esercizio è coincidente con l anno solare (altrimenti entro l 11 mese dell esercizio). Per la determinazione dell acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2013, per effetto del D.Lgs. n. 239/96. Acconto maggiorazione IRES società di comodo Le società di comodo, comprese quelle in perdita sistematica per un triennio, considerate non operative, sono tenute a calcolare l'acconto 2014 assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. È quindi necessario determinare l'imposta risultante dall'adeguamento al reddito minimo e dall'applicazione dell'aliquota IRES nella misura maggiorata del 27,5% + 10,5%, cioe' 38%. Segnaliamo tuttavia che e' in corso di approvazione un Decreto che estende il triennio di perdite ad un quinquennio. Acconto IRES SRL trasparenti Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, determinano l acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato. Primo anno di validità opzione 7

8 La società che intende optare per il regime di trasparenza dal 2014 (invio della comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il ): calcola l'acconto IRES 2014 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2014 non sarà soggetto passivo IRES; attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'irpef dovuta nel mod. UNICO 2015 PF sul reddito 2014 ad essi imputato per trasparenza Anni successivi di validità opzione La società che ha esercitato l opzione per il triennio ovvero per il triennio non deve versare alcun acconto IRES per il Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio ed entro il intende rinnovare l opzione per il triennio non versa alcun acconto IRES per il In tal caso si ritiene opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l opzione, considerato che anche per il rinnovo è necessaria l adesione di tutti i soci e che qualora l opzione non possa essere rinnovata per la mancata adesione di uno dei soci, la società risulterà obbligata al versamento dell acconto IRES. Primo anno di scadenza del trienno dell opzione La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio e che, entro il , non intende rinnovare l opzione per il triennio , è tenuta a versare l acconto IRES 2014 calcolato sulla base dell imposta 2013 che si sarebbe determinata senza considerare l opzione. Periodo di decadenza dal regime La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2014 è tenuta a versare l acconto IRES 2014 calcolato sull'imposta 2013 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza. La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP. 9. Acconto IRAP Per l acconto IRAP si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi ed il relativo versamento va effettuato con le modalità e nei termini per queste fissati. In particolare l acconto IRAP: 8

9 per le persone fisiche e delle società di persone, per l anno 2014, è pari al 100% del rigo Imposta dovuta della dichiarazione IRAP; per i soggetti IRES è pari al 101,50% del rigo «Imposta dovuta» della stessa dichiarazione. L acconto IRAP non deve essere versato se l importo indicato nel rigo Imposta dovuta della dichiarazione IRAP è inferiore a euro 51,65, per le persone fisiche e le società di persone o a 21 euro, per i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati). Determinazione dell acconto previsionale Come previsto dall art. 2, DL n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi ), ai fini della determinazione dell acconto IRAP 2014 con il metodo previsionale, l IRAP che si presume dovuta per il 2014: non va determinata applicando le aliquote IRAP ridotte previste dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (dal 2014 per i soggetti con periodo d impostacoincidente con l anno solare); va determinata applicando le aliquote transitorie fissate dal citato art. 2 nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole). Va tuttavia evidenziato che in base al ddl della Finanziaria 2015 sono abrogate le disposizioni del DL n. 66/2014 che prevedono la riduzione delle aliquote IRAP a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al , ferme restando le citate specifiche aliquote da utilizzare in sede di determinazione dell acconto 2014 con il metodo previsionale. 10. Acconto cedolare secca La cedolare secca va versata con la modalità dell acconto e del saldo. Utilizzando il metodo storico, l acconto è pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente evidenziata a rigo RB11, campo 3, Totale imposta cedolare secca del mod. UNICO 2014 PF e va versato con le modalità previste in materia di IRPEF. La cedolare secca è dovuta in misura differente a seconda che il contratto di locazione sia, o meno, concordato. In particolare, si applica la misura del 21% se il contratto di locazione non è concordato, e quindi: - per i contratti del c.d. canale libero (4+4); - per i contratti soggetti alla disciplina civilistica degli artt ss. c.c., quali quelli aventi ad oggetto abitazioni censite in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ovvero locate esclusivamente per finalità turistiche. 9

10 Per i soli contratti concordati, la cedolare secca è dovuta in misura pari al: - 19%, fino al periodo d imposta in corso al ; - 15%, per il periodo d imposta in corso al ; - 10%, per il quadriennio Resta ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale e quindi di commisurare l acconto della cedolare secca in base all imposta dovuta per il Applicazione della cedolare secca dal 2014 Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare dal 2014 il reddito degli immobili abitativi locati alla c.d. cedolare secca possono rideterminare l'acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. Tali soggetti pertanto non devono versare l'acconto 2014 per la cedolare secca e possono ricalcolare l'acconto IRPEF 2014 utilizzando il metodo previsionale. Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2014 Le persone fisiche che dal 2014 fuoriescono dal regime della cedolare secca: non sono tenute a rivedere l acconto IRPEF 2014 considerando che nel 2014 il reddito derivante dall immobile sarà assoggettato ad IRPEF; possono, applicando il metodo previsionale, non versare l acconto per la cedolare secca ovvero versare un acconto inferiore. 11. Acconto IVIE E IVAFE Per effetto di quanto previsto dall art. 19, comma 22, DL n. 201/2011, così come modificato dalla Finanziaria 2013, il versamento dell imposta IVIE / IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. Ciò comporta quindi che per il 2014 l acconto è dovuto se l importo di rigo RW6, campo 1 (IVAFE) ovvero RW7, campo 1 (IVIE) del mod. UNICO 2014 è pari o superiore a 51,65 ed il versamento va effettuato: in unica soluzione, entro l , se detto importo è non superiore a 257,52; in 2 rate se l importo di detti campi è superiore a 257,52: la prima (40%) entro lo scorso / ; la seconda (60%) entro il prossimo Segnaliamo che la Legge europea 2013 bis (Legge n. 161/2014), che entrerà pienamente in vigore dal 25 novembre, restringe l'ambito di applicazione dell'ivafe, l'imposta sul valore delle attività finanziarie 10

11 detenute all'estero, che ora si applica limitatamente ai prodotti finanziari (e non a tutte le attività finanziarie), ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all'estero. Non si applica più, ad esempio, alle partecipazioni detenute all'estero ed ai crediti (es: finanziamento soci) vantati verso soggetti esteri. Potrebbe essere, pertanto, conveniente per il contribuente valutare l'opportunità di (ri)determinare l'acconto IVAFE 2014 (da versare entro il 1 dicembre come seconda o unica rata) con il metodo previsionale anziché con quello storico. Ciò consentirebbe al contribuente di considerare la nuova e più ristretta base imponibile IVAFE, specie se si tiene conto che dal 2014 l'aliquota dell'ivafe è pari al 2 per mille (anziché 1,5 per mille come era nel 2013). 12. Contribuenti deceduti Per i contribuenti deceduti nel corso del 2014 entro il 30.11, gli eredi non devono versare l'acconto. Coloro i quali hanno presentato il mod. 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall'ente che eroga la pensione. Si rammenta che in certune Regioni l'aliquota IRAP, normalmente pari al 3,9%, è maggiorata. 13. Modalità di versamento Come noto a decorrere dall è stata ampliata la platea di soggetti tenuti alla presentazione del mod. F24 telematico, con conseguente riduzione dei casi in cui è possibile presentare il mod. F24 cartaceo. Per il versamento degli acconti in esame i codici tributo da utilizzare sono i seguenti: IMPORTO DA VERSARE CODICE TRIBUTO Acconto IRPEF (2 o unica rata) 4034 Acconto IRES (2 o unica rata) 2002 Acconto maggiorazione IRES (10,5%) società di comodo (2 o unica rata) 2019 Acconto IRAP (2 o unica rata) 3813 Acconto imposta sostitutiva (5%) regime minimi (2 o unica rata) 1794 Acconto cedolare secca (2 o unica rata) 1841 Acconto imposta patrimoniale immobili all estero IVIE (2 o unica rata) 4045 Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere IVAFE (2 o unica rata)

12 14. Compensazione Come di consueto, per il versamento dell acconto 2014, è possibile avvalersi della compensazione: VERTICALE si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il mod. F24. ORIZZONTALE si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell acconto IRAP 2014). IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE Dal 2014 il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a per ciascun anno (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate ). L eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell anno successivo. A favore delle imprese subappaltatrici con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il predetto limite è pari a Ravvedimento operoso I contribuenti che commettessero errori nella determinazione della seconda o unica rata di acconto potranno fruire dell istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. n. 472/97), ottenendo in tale modo la riduzione delle sanzioni previste per l omesso o insufficiente versamento dell acconto, pari al 30% dell omesso versamento: ad 1/10 pari al 3%, qualora il pagamento del dovuto a titolo di acconto ed interessi sia effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di versamento e, cioè, entro il 31 dicembre 2014; ad 1/8 pari al 3,75%, qualora il predetto versamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, cioè, entro il 30 settembre

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