HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO DISTRIBUZIONE DEI TURNI DI GUARDIA QUESITI (posti in data 15 aprile 2014) Sono un dirigente medico che lavora in un'azienda ospedaliero universitaria. Sono cardiologo interventista ed opero nell'unità operativa semplice di Emodinamica composta da 5 unità tra cui un responsabile ed un facente funzione. L'emodinamica afferisce all'unità operativa complessa Clinica cardiologica poiché non ha personale né budget assegnato. Da quando esiste l'emodinamica i medici dedicati ad essa, per le loro peculiarità di alta specializzazione, non hanno mai svolto attività generiche per la clinica cardiologica (come guardie, reparto, ambulatori). Alcuni mesi fa il Direttore dell unità operativa complessa ha comunicato che, a causa di esigenze di personale, anche gli emodinamisti avrebbero dovuto contribuire ai turni diurni feriali generici della clinica. Il Direttore ha anche specificato che, per le sue funzioni, la nuova turnazione sarebbe stata a sua discrezione nel rispetto della normativa vigente. Da tre mesi, senza ulteriori comunicazioni, sempre gli stessi due emodinamisti (tra cui io) sono stati messi a svolgere questi turni generici. Inizialmente un numero minimo (due o tre turn al mese), per poi aumentare gradualmente fino a 50% turni generici e 50% turni emodinamica. Si sono venuti così a creare due gruppi all'interno dell'unità operativa semplice di emodinamica, ٧ A (tre medici esclusivamente dedicati al settore) ٧ B (due medici, che assicurano un numero di guardie in emodinamica eguale a quello in reparto) il tutto senza ulteriori comunicazioni. In seguito a questo i rapporti si sono ovviamente deteriorati. Si pongono alcuni quesiti.

2 2 1) La discrezionalità organizzativa del direttore della struttura può portare ad una turnazione di questo tipo? 2) Tale gestione rispetta la normativa vigente in termini di equità, trasparenza, imparzialità, generazione di un clima favorevole all'interno del settore reparto? 3) Essendo la mia peculiarità professionale un lavoro di alta specializzazione con procedure diagnostiche ed interventistiche invasive, l'allontanamento dalla metodica può mettere a rischio la qualità del servizio al paziente ed il mantenimento della mia professionalità stessa in valore assoluto e confrontata con il gruppo A (che invece è sempre in emodinamica)? 4) Quale può essere, il percorso migliore da seguire per affrontare una situazione del genere? RISPOSTE (inviate in data 21 aprile 2014) 1) La discrezionalità organizzativa del direttore della struttura può portare ad una turnazione di questo tipo? L articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce agli organi preposti alla gestione ampi poteri di organizzazione, disponendo che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Il management aziendale ai vari livelli in cui esso si esprime dimentica che lo stesso articolo 5 precisa che tali poteri devono essere esercitati nell ambito delle leggi e degli atti che le singole amministrazioni devono adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno.

3 3 L unico modo di porre un argine a un esercizio dei poteri che la norma citata conferisce in materia di organizzazione è quello di disciplinare con regolamenti aziendali puntuali e dettagliati aspetti organizzativi che presentano particolare criticità, come ad esempio la continuità assistenziale. La regolamentazione puntuale di questi aspetti è esplicitamente indicata come requisito organizzativo di carattere generale nel DPR 10 gennaio 1997 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) Nel citato DPR si legge Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni. E sempre il citato DPR, tra i requisiti organizzativi generali prevede che annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale. Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse D altronde la normativa che è stata emanata nel tempo in materia di orari di lavoro e turni di servizio prevede che su questi argomenti vi sia un costante confronto tra organizzazioni sindacali e direzione aziendale. L emergenza economica nella quale sta vivendo il nostro Paese, e che coinvolge anche il servizio sanitario nazionale, determina una progressiva diminuzione delle risorse di fatto disponibili e induce coloro che hanno la responsabilità di gestire le Aziende ad un utilizzo sempre più spregiudicato di quei poteri di organizzazione. Un tema delicato e complesso come l organizzazione del lavoro non può essere affrontato in maniera dirigistica in nessun contesto, ancor meno può esserlo in una azienda sanitaria, in cui elevatissimi sono i livelli di professionalità e le responsabilità ad essi connesse.

4 4 Va infine notato che lo stesso articolo 5 del citato decreto legislativo 165 prevede che l esercizio del potere di organizzazione sia soggetto ad un controllo da parte dell Organismo Indipendente di Valutazione (OIV, ex Nucleo di Valutazione) proprio per verificare che tale esercizio sia coerente con i richiamati principi di imparzialità e trasparenza. 2) Tale gestione rispetta la normativa vigente in termini di equità, trasparenza, imparzialità, generazione di un clima favorevole all'interno del settore reparto? Evidentemente un comportamento come quello descritto va in una direzione che esattamente opposta a quella indicata. L articolo 28 del CCNL 2002_2005 indica esplicitamente tra i criteri che devono essere adottati dal Collegio tecnico nel valutare i risultati raggiunti nell espletamento dell incarico affidato la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali. Questo comportamento contrasta, oltre che con i principi generali dell imparzialità e della trasparenza richiamati dall articolo 2 del decreto legislativo 165/2001, con una indicazione specifica del CCNL 2002_2005, che a proposito di turni di guardia precisa che Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l equipe. 3) Essendo la mia peculiarità professionale un lavoro di alta specializzazione con procedure diagnostiche ed interventistiche invasive, l'allontanamento dalla metodica può mettere a rischio la qualità del servizio al paziente ed il mantenimento della mia professionalità stessa in valore assoluto e confrontata con il gruppo A (che invece è sempre in emodinamica)? Effettivamente una turnazione come quella prevista può addirittura compromettere, nel lungo periodo, la qualità complessiva del reparto, perché può determinare una vera e propria deprofessionalizzazione, quindi può comportare una più alta probabilità di errore ed una più alta esposizione al rischio dei pazienti e degli operatori.

5 5 4) Quale può essere, il percorso migliore da seguire per affrontare una situazione del genere? Un percorso possibile è il seguente. 1) acquisire ed analizzare le linee guida che la Regione deve avere emanato in materia di disciplina della continuità assistenziale 2) acquisire ed analizzare il regolamento che l'azienda deve avere adottato per disciplinare al proprio interno la stessa materia 3) predisporre una lettera da indirizzare al direttore generale ed al Presidente dell OIV, denunciando la situazione ed evidenziando da un lato le evidenti sperequazioni attuate, dall altro i rischi che tale situazione comporta in termini di sicurezza del paziente e dell'operatore (argomento al quale le direzioni aziendali sono particolarmente sensibili considerate le evidenti implicazioni negative che un evento avverso potrebbe avere). Tale lettera dovrebbe essere firmata dalle organizzazioni sindacali aziendali, che dovrebbero ad ogni costo riappropriarsi del ruolo che ad esse compete, e che nonostante ciò che purtroppo generalmente si crede, non è stato loro sottratto dalla nuova formulazione dell'articolo 5, per due motivi sostanziali: il riferimento esplicito ai regolamenti, che costituiscono la cornice all'interno della quale si compiono specifiche azioni, il fatto che su quelle azioni la direzione ha comunque l'obbligo di informare le organizzazioni sindacali, che in applicazione della normativa contrattuale tuttora vigente (CCNL 2002_2005, articolo 6, lettera B) ricevuta l'informazione hanno facoltà di chiedere la concertazione. Se le organizzazioni sindacali non volessero far propria questa lettera, essa dovrebbe essere firmata dai medici interessati. 4) se questo non dovesse sortire effetti, indirizzare la stessa lettera alla direzione regionale alla sanità, facendo presente che se la situazione non verrà risolta saranno adite le vie legali ed intraprese le iniziative opportune per informare la popolazione, che ha il diritto di essere edotta sui rischi ai quali è esposto chi si rivolge ad una struttura sanitaria nella quale non sono adottate soluzioni organizzative idonee a garantire la sicurezza assoluta. Ovviamente occorre muoversi con particolare attenzione, perché evidenti sono le implicazioni che una iniziativa del genere può avere. Certo è che una situazione come quella descritta non può e non deve essere supinamente subita.

6 6 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l articolo 6, avente ad oggetto turni di servizio ed organizzazione del lavoro, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto nei servizi ove ciò è richiesto la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità.

7 7 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per quanto concerne l articolazione dei turni di servizio si legge Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. I principi chiave cui deve riferirsi l organizzazione del lavoro e specificamente l articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate L attuale riferimento normativo in materia di orario di lavoro di un dirigente medico è l articolo 14 del CCNL 2002_2005, di seguito integralmente riportato.

8 8 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.

9 9 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

10 10 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.

11 11 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.

12 12 CCNL 2002_2005 ALLEGATO 2 In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche) attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute del 29 gennaio Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe.

13 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 2 fonti 1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.

14 14 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 5 potere di organizzazione 1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. controllo interno sull esercizio del potere di organizzazione Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

15 15 DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 Articolo 14 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. istituzione dell organismo indipendente di valutazione (OIV) Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. controllo di gestione e controllo strategico L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione, controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l attività di valutazione e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico ammini-strativo. 3. durata in carica dell OIV L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

16 16 4. funzioni specifiche attribuite all OIV: L'Organismo indipendente di valutazione della performance a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche; c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) sulla base del sistema di misurazione delle perfomance che ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all' organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

17 17 5. L indagine annuale sul benessere organizzativo L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

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