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1 1 OGGETTO ORARIO DI LAVORO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO QUESITO (posto in data 20 maggio 2009) Il Direttore di ogni Unità Operativa contratta con l amministrazione il budget. Da quello che mi risulta più che una contrattazione si tratta di una imposizione, essendo il Direttore di fatto obbligato a fare quello che vuole l azienda, sotto la minaccia della riconferma dell incarico. Accade quindi che una volta stabilito il debito orario complessivo annuale della Unità Operativa ( ore nel mio caso) il primario negozi una attività il cui monte ore eccede il debito orario ( ore nel mio caso). Ci troviamo quindi con ore, che a me piace chiamare eccedenze orarie (l azienda le chiama straordinario programmato ), che costituiscono ore extra di lavoro da svolgere equivalenti a più di 3 unità, che però non vengono assunte. Quello che accade è che queste eccedenze orarie vengono assegnate a tutti i dirigenti, che sono obbligati a farle perché contrattate in sede di budget. Queste ore sono tra l altro di fatto collegate allo stipendio di risultato, in quanto gli obiettivi vengono fissati sulla base del volume di attività che tiene conto di questo orario aggiuntivo. In pratica senza fare queste eccedenze orarie non sarebbe possibile raggiungere tali obiettivi. Ora la domanda è molto semplice, come dovrebbero essere pagate queste ore aggiuntive che il medico lavora? Di fatto non si possono certo considerare straordinario, in quanto il contratto molto chiaramente definisce lo straordinario come orario derivante dalla pronta disponibilità e dagli eventi eccezionali, non utilizzabile per la programmazione della attività ordinaria. Allora come dovrebbero essere retribuite queste ore extra? In questi anni l azienda ha pagato queste eccedenze orarie alla tariffa dello straordinario normale, utilizzando il fondo condizioni di lavoro (FCL), ma mi chiedo, essendo il FCL destinato alla retribuzione del lavoro straordinario, è legittimo questo utilizzo?

2 2 Inoltre visto che il Direttore contratta le ore eccedenti in sede di budget, senza però che i medici possano esprimere una loro valutazione, cosa è possibile fare laddove un medico non volesse assumersi l impegno di fare queste ore eccedenti (che attualmente determinano un orario settimanale di 42 ore, tutte assistenziali!) ma volesse fare solo il suo orario normale di 34,5 + 3,5 ore settimanali? Se il prossimo anno l azienda imponesse al primario di farci fare ore extra, magari con un orario settimanale di 48 ore, il massimo previsto dalla normativa, che cosa potrebbero fare i medici che non hanno voce in capitolo sulla contrattazione di budget? RISPOSTA (inviata in data 26 maggio 2009) Per quanto concerne la modalità di remunerazione dell impegno orario aggiuntivo richiesto per il conseguimento degli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget, la modalità più corretta è quella di usare le risorse disponibili nel fondo di risultato, applicando alla lettera quanto previsto dall articolo 65 del CCNL 1994_1997, che disciplina appunto il processo di budgeting. Gli aspetti che devono essere presidiati con estrema attenzione da parte delle organizzazioni sindacali aziendali sono: 1) la determinazione dell ammontare del fondo, che deve ogni anno essere ricalcolato, contestualmente all approvazione del bilancio preventivo, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali 2) il regolamento del processo di budgeting, che deve essere adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, e nell ambito del quale deve essere definito il limite entro il quale l impegno orario aggiuntivo necessario per il conseguimento degli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget può essere remunerato utilizzando il fondo di risultato, ed oltre il quale deve essere remunerato come attività libero professionale alla tariffa oraria di 60 euro, applicando il comma 6 dell articolo 14 del CCNL 2002_ ) il diritto dovere per ogni dirigente di dedicare 3,5 ore dell orario settimanale ad attività non assistenziali (formazione, ricerca, didattica) ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del CCNL 2002_2005

3 3 Per quanto concerne la possibilità per un dirigente di rifiutarsi di dare la propria disponibilità ad un impegno orario aggiuntivo rispetto al debito orario contrattuale, ritengo possibile chiedere, per particolari motivazioni personali o familiari, di limitare il proprio impegno lavorativo al debito orario contrattuale, con l immediata conseguenza diretta di perdere la retribuzione di risultato correlata ad obiettivi prestazionali che richiedano un impegno orario aggiuntivo, e con una concreta possibilità di vedersi penalizzato anche per quanto concerne i differenti processi valutativi ai quali il dirigente è sottoposto, che tra gli aspetti che formano oggetto di valutazione prevedono proprio l impegno e la disponibilità correlati all articolazione dell orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi (CCNL 2002_2005, articolo 27, comma 1) ed il livello di collaborazione interna (CCNL 2002_2005, articolo 28, comma 1).

4 4 RIFERIMENTI NORMATIVI La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato. (CCNL 1994_1997, articolo 65, comma 3) I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'articolo 65, comma 6 del CCNL 1994_1997 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario contrattualmente dovuto è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'articolo 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 1) L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 2) Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 4) In questo contesto può essere utile ricordare che il comma 5 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta le norme generali che disciplinano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, dispone testualmente Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5 5 L articolo 65 del CCNL 1994_1997 disciplina il processo di budgeting, disponendo in particolare che: 4. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi istituzionali, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile. 5. I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e metodologie del comma precedente, nei confronti delle singole unità operative che compongono l'articolazione medesima. 6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi, con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. 7. L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno e del nucleo di valutazione, che ne definisce parametri e standard di riferimento. 8. La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può anche essere periodica, per stati di avanzamento.

6 6 Le norme sopra richiamate si riferiscono alla possibilità di negoziare in sede di budget obiettivi prestazionali che comportino un impegno orario aggiuntivo rispetto al debito orario contrattuale, e precisano che tale negoziazione comporta la contestuale determinazione, in sede di budget, dell incentivo economico correlato con il raggiungimento degli obiettivi negoziati. Per completare il quadro normativo di riferimento deve essere tenuto presente anche il comma 6 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005, che al riguardo dispone: Ove per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget a fronte della disponibilità oraria contrattuale e di un eventuale impegno orario aggiuntivo, sia necessario un ulteriore impegno orario aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la regione può emanare ai sensi delle vigente normativa contrattuale, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, che consente di remunerare come attività libero professionale prestazioni richieste ad integrazione dell attività istituzionale in base al regolamento che disciplina la libera professione, e che deve essere preventivamente adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 6) il citato articolo 55, comma 2, del CCNL 1998_2001, precisa che Si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. (CCNL 1998_2001, articolo 55, comma 2)

7 7 INDICAZIONI OPERATIVE Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006_2009, firmato lo scorso 17 ottobre, impegna esplicitamente le aziende sanitarie ad una revisione e ad un miglioramento dei sistemi di gestione per obiettivi e dei connessi sistemi di valutazione. L articolo 8 del contratto citato dispone infatti tra l altro: 1. Nell ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della funzione dirigenziale. 2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell apporto individuale, le Aziende, nell ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati. Questo esplicito impegno può costituire per le organizzazioni sindacali aziendali un punto di forza per sollecitare l azienda ad adottare norme regolamentari che disciplinino il processo di budgeting ed il connesso sistema premiante in modo da conseguire quell obiettivo di valorizzare la funzione dirigenziale, che piuttosto che valorizzata risulta oggi mortificata nella sua stessa dignità da meccanismi remunerativi che ci riportano indietro nel tempo, ad istituti quali il plus orario che disciplinavano l incentivazione alla produttività nella normativa contrattuale precedente la riforma del pubblico impiego ed il riordino del servizio sanitario nazionale avviati in applicazione della legge delega 23 ottobre 1992, n In sede di contrattazione le organizzazioni sindacali devono essere rigide nell affermare un principio sostanziale: non è possibile dilatare a dismisura il concetto di impegno aggiuntivo necessario per conseguire obiettivi prestazionali e remunerabile utilizzando il fondo

8 8 di risultato. Occorre riportare l esercizio corrente dell attività istituzionale nell ambito dell orario contrattuale, applicando quanto esplicitamente disposto dal comma 2 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005, che disciplina l orario di lavoro. L'orario di lavoro dei dirigenti medici è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. Una interpretazione possibile di questo articolo è che i livelli di attività correnti devono essere compatibili con la forza lavoro derivante dall utilizzo delle 38 ore settimanali, e che un impegno orario aggiuntivo deve essere comunque correlato ad una remunerazione aggiuntiva. L azienda tenderà ovviamente a conseguire il massimo risultato col minimo costo (insistendo ad esempio sul compensare questo impegno aggiuntivo valorizzandolo come lavoro straordinario, che ha una tariffa oraria più vantaggiosa dei 60 euro previsti laddove l impegno orario aggiuntivo sia valutato come attività professionale ed oltretutto è finanziabile con i fondi aziendali). Le organizzazioni sindacali possono dar forza alle proprie argomentazioni supportandole con i risultati di indagini che confrontino, sulla base di dati obiettivi, i rapporti tra dotazioni organiche e volumi prestazionali nelle diverse realtà aziendali in cui si articola il territorio regionale, nonché le modalità di remunerazione dell impegno orario aggiuntivo in esse adottato. Ragionare sui dati piuttosto che sui principi può riportare le questioni dall astrattezza ideologica al pragmatismo operativo, e dar forza al principio, ineludibile, che a tutti i dirigenti del servizio sanitario regionale devono essere garantiti pari diritti e pari opportunità. Avendo una base dati ben affidabile e ben strutturata si possono supportare anche interventi adeguati a livello regionale, visto che la Regione ha comunque un ruolo di indirizzo e controllo nei confronti delle singole aziende, e che inoltre, ai sensi dell articolo 5 del CCNL 2006_2009, su alcune materie specifiche può emanare linee di indirizzo alle quali le aziende devono attenersi.

9 9 L articolo 28 del CCNL 2006_2009 prevede una coda contrattuale dedicata a queste tematiche (gestione per obiettivi, sistema premiante, sistemi di valutazione), che le parti si erano impegnate a sviluppare consapevoli della valenza strategica di certi strumenti e al tempo stesso della loro attuale incompiutezza. Tutto questo deve essere inserito nel più generale scenario di riforma delle amministrazioni pubbliche che costituisce oggetto dello schema di decreto legislativo che il Ministro Brunetta ha presentato al Governo lo scorso 15 maggio 2009, e che introduce una serie di importanti innovazioni.

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