1) AUTOTRASPORTO NAZIONALE DI MERCI. Autotrasporto nazionale in conto proprio

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1 VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO MERCI NAZIONALE E INTERNAZIONALE, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI ATTINENTI AL TRAZIONISMO, ALLA FORMAZIONE DI COMPLESSI VEICOLARI MISTI ED AL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE * di Giorgio BACILIERI 1) AUTOTRASPORTO NAZIONALE DI MERCI Autotrasporto nazionale in conto proprio L esercizio dell autotrasporto di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 t immatricolati ad uso proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia. L iscrizione avviene in apposito elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio. Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera o noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6 t 1 (escluso il comodato). Il provvedimento di licenza viene accordato per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore. Non è pertanto consentito il traino di rimorchi e semirimorchi di proprietà o nella disponibilità di altre imprese anche se autorizzate ad effettuare trasporti in conto proprio (divieto di trazionismo 2 ). Autotrasporto nazionale in conto terzi Condizione necessaria per l esercizio dell attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, è l iscrizione nell Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi. Il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera o noleggiati senza conducente 3 (escluso il comodato). 1 L articolo 84/4 CdS prevede, alla lettera a), che possono ( ) essere destinati alla locazione senza conducente i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t. Di conseguenza, non sarà ammessa in nessun caso la locazione senza conducente dei veicoli destinati al trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. 2 Con il termine trazionismo si intende l autotrasporto eseguito da un unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e di rimorchio o semirimorchio di proprietà altrui (complessi veicolari misti) oppure l'impiego dei trattori, veicoli motori idonei esclusivamente al traino di veicoli (a loro volta idonei esclusivamente al contenimento delle cose trasportate, quali i rimorchi e i semirimorchi) in disponibilità di soggetto diverso da quello avente la disponibilità del trattore. Il trazionismo è ammesso nel solo settore dell autotrasporto di merci per conto di terzi (nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all estero). Deroghe alla disciplina generale del divieto di trazionismo sono previste nell ambito dei trasporti combinati di merci fra Stati membri dell U.E. od aderenti all accordo sullo S.E.E.. 3 L articolo 84/3 CdS prevede che l impresa italiana iscritta all albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di 1

2 L impresa iscritta all Albo degli autotrasportatori può utilizzare anche veicoli appartenenti ad altra impresa anch essa iscritta all albo: motrici uso terzi ottenute in locazione senza conducente 4 ; rimorchi o semirimorchi uso terzi di altre imprese. 5 Il contratto di locazione (o l estratto autentico dello stesso) deve contenere: nome impresa locatrice e locataria, data e durata contratto, dati identificazione veicolo locato; iscrizione Albo impresa locatrice e locataria; oggetto contratto (esclusivamente locazione); vincolo disponibilità esclusiva impresa locataria veicoli locati, per tutta durata contratto locazione; vincolo conduzione veicoli locati esclusivamente da titolare impresa locataria o da suo personale, per tutta durata contratto locazione. La documentazione da conservare a bordo da parte dell impresa locataria ai fini della verifica delle predette condizioni è la seguente: a) documentazione, in originale o copia autentica, del contratto di noleggio da cui risultino elementi richiesti; b) se conducente diverso da locatario, originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell ultimo foglio paga; c) copia del certificato di iscrizione all Albo degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all esercizio dell autotrasporto. 2) AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI Principi generali Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni. Le imprese aventi sede all estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali; la mancanza, l inefficacia o l indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia. Le tipologie di autorizzazioni al trasporto internazionale di merci sono le seguenti: licenze comunitarie (che devono essere integrate dall eventuale attestato di conducente qualora l autista del veicolo sia un cittadino extracomunitario); autorizzazioni analoghe alla licenza comunitaria rilasciate da Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Paesi EFTA che aderiscono all accordo sullo Spazio Economico Europeo); autorizzazioni analoghe alla licenza comunitaria rilasciate dalla Svizzera; autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti); autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazione. 4 Locazione che è ammessa anche nell ambito dei trasporti fra Stati membri dell UE (l impresa italiana che utilizza veicoli di altre imprese residenti nell UE può effettuare solo trasporti internazionali, sempre che sia in regola con le relative licenze). 5 Vedi nota 2. 2

3 autorizzazioni bilaterali scambiate dal nostro Paese sulla base di accordi o intese bilaterali con Stati Extracomunitari. Sono fatte salve intese o accordi che prevedano la liberalizzazione di particolari tipi di trasporto. La licenza comunitaria sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada. In ambito comunitario vige il principio della libertà di prestazione di servizi. La licenza comunitaria attesta la capacità professionale dell impresa che ne risulta titolare e viene rilasciata, senza alcuna restrizione quantitativa, da uno Stato membro a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che: sia stabilito in uno Stato membro in conformità alla legislazione interna del medesimo Stato; sia abilitato in detto Stato membro, in conformità della normativa comunitaria e della legislazione interna di tale Stato in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada. In ambito extracomunitario vige un sistema autorizzativo contingentato, basato cioè su un predeterminato regime autorizzativo annuale, attraverso: l assegnazione ai Paesi interessati di quantitativi prestabiliti di autorizzazioni internazionali (multilaterali CEMT e bilaterali); il rilascio di autorizzazioni internazionali (anche per trasporti in conto proprio) a favore di imprese italiane iscritte all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali. Sia la licenza comunitaria (e le relative copie certificate conformi) che l autorizzazione CEMT (che può essere annuale o di breve durata) sono dei titoli autorizzativi riferiti all impresa e non recano alcun collegamento con uno specifico veicolo (possono essere trasferite da un veicolo all altro, purché si tratti di mezzi nella disponibilità dell impresa intestataria e le stesse si trovino a bordo del veicolo durante il trasporto, come espressamente indicato nei modelli autorizzativi tra le varie disposizioni generali di impiego). Le autorizzazioni bilaterali (anche dette autorizzazioni a viaggio) sono titoli autorizzativi riferiti ad uno specifico veicolo, che necessariamente non deve essere quello a motore (trattore o motrice) e la cui targa (o targhe, in caso di complesso veicolare) deve essere indicata sul documento autorizzativo (devono trovarsi a bordo del corrispondente veicolo durante il trasporto, come espressamente indicato nei modelli autorizzativi tra le varie disposizioni generali di impiego). Trasporti tra Stati appartenenti all Unione Europea La licenza comunitaria ammette a trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: a) il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovino in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; b) in partenza da uno Stato membro (diverso dall Italia) e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con transito attraverso il territorio italiano (in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi); c) tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri; d) gli spostamenti a vuoto in relazione con i suddetti trasporti. In base a tale definizione di trasporto internazionale, ai fini della corretta qualificazione giuridica di un trasporto internazionale di merci su strada è rilevante unicamente lo spostamento dei veicoli, più precisamente bisogna tener conto dei relativi punti di partenza e di arrivo del veicolo, a nulla rilevando la provenienza originaria e la destinazione finale della merce trasportata. 3

4 Non è ammesso che un trasporto diretto verso o proveniente da un paese terzo rispetto all Unione Europea (ad eccezione della Svizzera) abbia luogo di origine (partenza del veicolo) o luogo di destinazione (arrivo del veicolo) una località italiana. Con lettera dell 8 luglio 2008 la Commissione, mutando radicalmente il proprio orientamento espresso con il parere motivato del 28 ottobre 2005, ha chiarito che, nel caso in cui un trasportatore comunitario che abbia caricato merce in un paese comunitario con destinazione un paese terzo (e viceversa) sia in transito nel territorio nazionale, tale trasporto - limitatamente al transito debba considerarsi a tutti gli effetti un trasporto internazionale disciplinato dal Regolamento (CEE) n. 881/92. Di conseguenza, il titolo autorizzativo necessario per lo svolgimento del trasporto di transito in questione è la licenza comunitaria, non essendo necessaria l esibizione di ulteriori documenti legittimanti l attività di autotrasporto, quali l autorizzazione CEMT o un autorizzazione bilaterale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia l originale della licenza comunitaria che dovrà essere conservato dall impresa di trasporti e gli Uffici Motorizzazione Civile competenti in base alla sede dell impresa di trasporto rilasciano un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria: - a titolo di piena proprietà; - ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di noleggio 6 o di leasing (non è ricompreso il comodato, nemmeno in ambito CEMT). La licenza comunitaria è personale, risultando intestata al trasportatore che, quindi, non può cederla a terzi, e vale per un periodo di 5 anni rinnovabile. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, sia a carico che a vuoto, ed essere esibita ogni qualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano (tale obbligo è altresì richiamato nelle disposizioni generali che sono stampate sul retro della licenza comunitaria). Per veicolo si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci. Nel caso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme della licenza comunitaria deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso dei veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato (può ritenersi che lo stesso possa essere immatricolato anche in un Paese extracomunitario). Il trazionismo costituisce una specifica forma di collaborazione tra imprese di autotrasporto che è ammessa non solo dalla vigente normativa italiana, ma anche dalle disposizioni internazionali che disciplinano il settore [Regolamento (CEE) n. 881/92, normativa CEMT/FIT ed accordi bilaterali conclusi dal nostro Paese con determinati Stati extracomunitari]. Per trasporti di cabotaggio si intendono i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo in uno Stato membro ospitante (trasportatore non residente che non dispone di una sede o di un altro stabilimento nel territorio dello Stato membro ospitante). Principio generale è che qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria (UE/SEE) e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso ad effettuare trasporti di cabotaggio (con esclusione di quelli stabiliti in Bulgaria e Romania, a titolo di reciprocità, sino al 31 dicembre 2011). 6 La locazione senza conducente va nettamente distinta dall ipotesi di utilizzo di complessi veicolari formati da veicoli accoppiati e immatricolati in Stati diversi (aggancio misto), ciò in quanto l utilizzazione di un veicolo noleggiato ha quale presupposto la stipulazione di un contratto di durata predeterminata, mentre l aggancio misto, laddove consentito, è correlato allo svolgimento di un determinato trasporto internazionale. 4

5 Per veicolo si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento. Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contatto di noleggio o di un contratto di leasing. In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia al fine di portare a termine l operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti (l impresa locatrice dovrà risultare iscritta all Albo degli autotrasportatori). Il rimorchio ed il semirimorchio, invece, possono essere immatricolati o ammessi alla circolazione: - nello Stato membro di stabilimento (a nome dello stesso soggetto che ha in disponibilità il veicolo a motore o a nome di altro soggetto); - in uno Stato diverso. Il contratto di noleggio deve accompagnare il veicolo a motore. 7 Per trasporto combinato si intende il trasporto di cose fra stati membri dell UE/SEE nei quali l autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l altra parte per ferrovia, per via di navigazione o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d aria; la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco. La relazione di traffico deve svolgersi per l intero percorso comprensivo delle due modalità nell ambito del territorio UE o SEE. Non può essere considerato trasporto combinato l ipotesi in cui l aggancio avvenga tra due veicoli uno dei quali non è immatricolato in uno Stato membro dell UE o SEE. Il trasporto combinato, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati UE/SEE, può essere liberamente esercitato. Possono essere effettuati tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera. I vettori stradali devono avere i requisiti per l accesso all attività e al mercato per il trasporto merci fra Stati membri (dimostrabile attraverso esibizione licenza comunitaria ed eventuale attestato di conducente). Quando un rimorchio o semirimorchio appartenente ad un impresa che esegue trasporti per conto proprio è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto così eseguito è esentato dalla presentazione del suddetto documento di trasporto. L attività di trasporto combinato può essere effettuata anche da imprese autorizzate con licenza all autotrasporto in conto proprio. 7 Dal 4 dicembre 2011 il veicolo a motore utilizzato nelle operazioni di cabotaggio non dovrà più essere necessariamente immatricolato o noleggiato nello Stato membro di stabilimento del vettore ma è sufficiente che risulti immatricolato o noleggiato in uno Stato membro (anche diverso da quello dove è stabilito il vettore che effettua attività di cabotaggio, come nel caso dello Stato membro ospitante). 5

6 Qualora nell ambito di un trasporto combinato, l impresa mittente effettui la parte iniziale del trasporto in conto proprio, l impresa destinataria della merce trasportata potrà effettuare in conto proprio la parte terminale del tragitto per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore nella propria disponibilità condotto da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio sono immatricolati a nome dell impresa mittente o noleggiati da quest ultima. È parimenti consentito che la parte iniziale di un trasporto combinato sia effettuato dall impresa mittente utilizzando un veicolo trattore nella sua disponibilità, condotto da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio sono immatricolati a nome dell impresa destinataria della merce o noleggiati da quest ultima, qualora la parte terminale del tragitto sia effettuata in conto proprio dall impresa destinataria della merce. Trasporti tra Stati aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) Le autorizzazioni multilaterali CEMT, stampate ed emesse dalla stessa Conferenza nelle due sole lingue ufficiali (e cioè il francese e l inglese), sono delle autorizzazioni multilaterali (basate su un sistema di contingentamento) per il trasporto internazionale per conto di terzi di merci su strada effettuato da imprese di trasporto stabilite in un paese membro della CEMT, che consentono l effettuazione di trasporti a carico o a vuoto con dei veicoli (isolati o complessi) immatricolati in un paese membro della CEMT: i cui punti di partenza e di arrivo si trovano in due differenti paesi membri della CEMT; con o senza transito attraverso uno o più paesi membri o non membri della CEMT. Non sono valide per operazioni di trasporto tra un paese membro della CEMT ed un paese terzo. Sono invece valide se i trasporti transitano attraverso un paese terzo. Se le merci sono trasportate via un paese CEMT dove l utilizzazione delle autorizzazioni CEMT è ristretto, tali paesi possono essere transitati con un autorizzazione bilaterale, un autorizzazione comunitaria o con un altra modalità di trasporto (strada viaggiante); l autorizzazione CEMT deve rimanere a bordo dal punto di carico al punto di scarico (le autorizzazioni che recano il timbro con la I sbarrata non sono valide per trasporti che interessino in qualunque modo il territorio italiano). Le autorizzazioni CEMT sono di due tipi: - annuali (di colore verde, formato A4), che hanno validità per l intero anno di calendario stampato sulla prima pagina del titolo autorizzativo (1 gennaio - 31 dicembre dell anno di riferimento, data entro la quale scadono improrogabilmente); - di breve durata (di colore giallo, formato A4), che hanno validità di 30 giorni dalla data di inizio del viaggio, che deve essere apposta dal trasportatore (le autorizzazioni di breve durata non sono mai valide per la circolazione in territorio austriaco). Le autorizzazioni CEMT non riportano il numero di immatricolazione del veicolo e sono accompagnate da un libretto di viaggio (o resoconto, documento che è parte integrante dell autorizzazione dove devono essere indicate in ordine cronologico tutte le informazioni sull esecuzione dei trasporti sia a carico che a vuoto effettuati con la rispettiva autorizzazione). Dall 1 gennaio 2009 le autorizzazioni CEMT, inoltre, sono vincolate all utilizzo esclusivo del tipo di veicolo ecologico ( Euro III sicuro o Euro IV sicuro o Euro V sicuro ) risultante dal timbro di colore verde impresso anch esso sulla prima pagina dell autorizzazione CEMT, solitamente nel margine destro (limitazioni tecniche); i veicoli di categorie superiori possono utilizzare delle autorizzazioni di categorie inferiori ma non è possibile il contrario. A decorrere dall 1 gennaio 2009 sono stati pertanto rideterminati i certificati tecnici che debbono obbligatoriamente trovarsi a bordo del veicolo ecologico utilizzato: il certificato di conformità alle norme tecniche concernenti le emissioni sonore e inquinanti e alle norme di sicurezza per il veicolo a motore Euro III sicuro, Euro IV sicuro o Euro V sicuro (di colore verde chiaro, formato A4, fronte retro); 6

7 il certificato di conformità alle norme di sicurezza del rimorchio o semirimorchio (di colore giallo chiaro, formato A4); il certificato di controllo tecnico (test di efficienza meccanica su strada) del veicolo a motore e del rimorchio o semirimorchio (di colore bianco, formato A4). Esiste anche una speciale tipologia di autorizzazioni CEMT (di colore bianco, formato A4) che, a differenza delle autorizzazioni annuali o di breve durata: a) non sono sottoposte ad alcun vincolo di contingentamento; b) non devono essere accompagnate da alcun libretto dei viaggi né tanto meno dai certificati tecnici attestanti il tipo di veicolo ecologico da utilizzare; c) e vengono rilasciate da tutti gli Stati membri della CEMT (compresa l Islanda) per effettuare traslochi internazionali. Per effettuare i traslochi internazionali possono essere utilizzate - se del caso - anche le autorizzazioni multilaterali CEMT contingentate annuali o di breve durata. Viceversa, le speciali autorizzazioni CEMT non contingentate per effettuare traslochi internazionali, essendo destinate esclusivamente e tassativamente al trasporto di masserizie, non possono essere utilizzate per trasportare altri tipi di merce o comunque cose in genere. Le autorizzazioni CEMT devono trovarsi a bordo del veicolo per essere esibite ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano. In ambito CEMT si definisce veicolo ogni veicolo a motore immatricolato in un paese membro, o una combinazione di veicoli accoppiati nel quale almeno il veicolo a motore è immatricolato in un paese membro, destinato esclusivamente al trasporto di merci; il veicolo può essere di proprietà dell impresa di trasporto o può essere messo a sua disposizione attraverso un contratto di noleggio o di leasing. Nel caso di veicoli accoppiati, la relativa autorizzazione CEMT/FIT deve accompagnare il veicolo trattore o la motrice e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati a nome del titolare dell autorizzazione stessa o siano immatricolati in un altro Stato membro CEMT/FIT. Trasporto tra Stati extracomunitari In relazione ad accordi bilaterali conclusi dallo Stato Italiano con i Paesi extracomunitari, i Ministeri dei Trasporti degli Stati contraenti scambiano i contingenti annuali di autorizzazioni da rilasciare ai propri autotrasportatori in base al principio di reciprocità. Le autorizzazioni scambiate sulla base dei predetti accordi internazionali, cosiddette bilaterali, possono essere dei seguenti tipi: - di destinazione (o bilaterali in senso stretto): consentono di effettuare trasporti fra il paese di immatricolazione del veicolo e l Italia e viceversa (mod. 73 A RR, di colore verde); - di transito: consentono al vettore estero l attraversamento del territorio italiano nello svolgimento del trasporto di merci su strada, senza che venga caricata o scaricata la merce in Italia (mod. 73 H RR, di colore azzurro); 8 - triangolari (proprie): consentono al vettore estero di effettuare trasporti fra l Italia ed un paese terzo (rispetto all accordo) e viceversa, ma con l obbligo di attraversamento del territorio del Paese 8 Tra le autorizzazioni bilaterali di destinazione e quelle di transito esiste una sorta di rapporto gerarchico, per effetto del quale se un vettore extracomunitario, munito di autorizzazione di destinazione, effettui invece un trasporto di transito non potrà essere assoggettato alla violazione di cui all articolo 46 della legge 298/74 per l inosservanza della specifica limitazione riportata sul documento autorizzativo che prescrive l esecuzione di un trasporto di destinazione e non (anche) di transito; si ritiene che nell autorizzazione di destinazione possa essere ricompresa anche quella di transito (ovviamente non vale il principio inverso). Inoltre, le c.d. generali consentono indifferentemente i trasporti di transito o di destinazione (mod. 73 C RR, di colore rosa). 7

8 di immatricolazione del veicolo (mod. 73 D RR, di colore giallo - mod. DMG 141 (RR), di colore rosa, per vettori svizzeri); 9 - paesi terzi (triangolari improprie): consentono di effettuare trasporti fra l Italia ed un paese terzo e viceversa, senza l obbligo di attraversamento del territorio del paese di immatricolazione del veicolo (mod. 73 F RR, di colore ocra); - frontaliere: rilasciate alla Croazia, hanno validità per trasporti svolti tra i comuni frontalieri (mod. 73 B RR, di colore arancio) bilaterale per la Tunisia: mod. DMG 73 T RR, di colore verde; - solo per il transito da e per i porti di Genova, La Spezia, Livorno e Trieste per la Tunisia: mod. DMG 73 U RR, di colore azzurro. Tutte le autorizzazioni sono valide per un solo viaggio, che comprende andata e ritorno. Sono valide 90 giorni a partire dalla data di ingresso nel territorio italiano. L autorizzazione bilaterale al trasporto internazionale di merci su strada: - deve trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedono; - può prevedere ipotesi di liberalizzazione per particolari fattispecie di trasporto; - può prevedere eventuali limitazioni; - può prevedere la possibilità di formare complessi veicolari misti (cosiddetto aggancio bilaterale misto ). In caso di autotrasporti internazionali di merci che interessano il nostro Paese e determinati Stati extracomunitari, sono infatti i relativi accordi o le intese bilaterali conclusi con detti Paesi (molti dei quali fanno parte della CEMT/FIT) che prevedono o meno la possibilità di formare complessi veicolari misti, sempre che il vettore sia in possesso della necessaria autorizzazione bilaterale (in alcuni casi tale titolo autorizzativo è riferito al solo mezzo rimorchiato, come per i semirimorchi albanesi, algerini, croati, serbi, montenegrini o turchi sbarcati via mare per essere trainati in territorio italiano da un trattore italiano). Si ritiene che la possibilità di formare complessi veicolari misti sia comunque ammissibile (anche con veicoli rimorchiati immatricolati in Stati diversi rispetto a quelli che hanno concluso l accordo bilaterale in materia di autotrasporto di merci) quando vengano effettuati trasporti di solo transito, senza cioè che nessuna operazione di carico e di scarico della merce interessi in qualunque modo il territorio italiano (ovviamente il complesso veicolare per transitare in Italia deve essere accompagnato dalla prescritta autorizzazione di transito riferita al veicolo a motore, che deve risultare immatricolato nello Stato extracomunitario con il quale in nostro Paese ha concluso l accordo bilaterale). La locazione senza conducente nell autotrasporto internazionale di merci In ambito internazionale, la locazione senza conducente è ammessa soltanto per i trasporti fra Stati membri dell Unione Europea e della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (la disciplina è del tutto analoga). Per i trasporti effettuati in base agli Accordi bilaterali, non è mai ammesso l utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente. L utilizzazione di un veicolo senza conducente è ammessa previa stipulazione di un contratto di locazione, il quale deve contenere i seguenti elementi: indicazione della denominazione sia dell impresa che fornisce il veicolo sia di quella che effettua il trasporto di merci su strada per conto di terzi o per conto proprio; indicazione della durata del contratto; 9 Per fare questo tipo di trasporto è richiesta un autorizzazione triangolare per ognuno dei due contingenti. 10 Comuni italiani delle province di UD, GO e TS e comuni ex Jugoslavia. 8

9 dati di identificazione del veicolo. Il veicolo locato deve essere utilizzato alle seguenti condizioni: - il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento dell impresa che fornisce il veicolo; - il contratto deve prevedere soltanto la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l impresa locataria e riguardante il personale di guida; - il veicolo locato deve essere esclusivamente a disposizione dell impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione; - il veicolo locato deve essere guidato da personale alle dipendenze dell impresa che lo utilizza. La prova del rispetto delle condizioni sopraelencate è fornita dai seguenti documenti, che debbono trovarsi a bordo del veicolo: a) il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto contenente (irrilevante il nomen iuris ): nome dell impresa locatrice; nome dell impresa locataria; data e durata del contratto; dati di identificazione del veicolo; b) il contratto di lavoro del conducente ovvero l ultimo foglio paga o un estratto autentico del contratto contenente (qualora il conducente non sia titolare dell impresa che ha stipulato il contratto di locazione dovrà trovarsi a bordo): nome del datore di lavoro; nome del dipendente; data e durata del contratto di lavoro. I documenti di cui sopra potranno essere esibiti: a) in ogni lingua di ciascun Paese, per i trasporti effettuati fra Stati membri dell Unione Europea; b) accompagnati da una traduzione ufficiale in una delle tre lingue della CEMT (inglese, francese o tedesco), per i trasporti in ambito CEMT (così come per gli eventuali documenti equivalenti). A bordo del veicolo dovrà, inoltre, trovarsi l autorizzazione all autotrasporto internazionale di merci intestata all impresa locataria: a) copia certificata conforme della licenza comunitaria, intestata all impresa che utilizza il veicolo (acquisito in disponibilità il veicolo a titolo di locazione senza conducente; l impresa utilizzatrice deve richiedere alla preposta autorità nazionale il rilascio di una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il veicolo di cui è venuta a disporre in virtù del contratto di noleggio stipulato con l impresa locatrice - la validità sarà subordinata alla scadenza del relativo contratto di locazione); b) autorizzazione multilaterale CEMT, intestata all impresa che utilizza il veicolo (l autorizzazione CEMT può essere utilizzata con i veicoli presi in locazione o in leasing, senza conducente, dall impresa di trasporto alla quale è stata assegnata). * Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale 9

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