Informativa mensile per l impresa Settembre 2018

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1 Informativa mensile per l impresa Settembre 2018 Le informative per l azienda Le news di settembre pag. 2 Conversione Decreto Dignità: le novità in sintesi pag. 5 Conversione Decreto Dignità: le novità per i contratti a tempo determinato pag. 10 Conversione Decreto Dignità: modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro pag. 12 Conversione Decreto Dignità: le modifiche per prestazioni occasionali e Libretto famiglia pag. 14 Conversione Decreto Dignità: assunzioni agevolate pag. 16 Conversione Decreto Dignità: impatto sui licenziamenti pag. 17 Conversione Decreto Dignità: le altre novità pag. 18 Permessi e congedi per assistenza disabili pag. 21 Aggiornamenti della sezione regolarità contributiva del sito Inps pag. 24 Sgravio contributivo per conciliazione tra vita professionale e privata pag. 26 Faq Anpal su comunicazione obbligatoria pag. 28 Effetti favorevoli anche per il coobbligato in tema di sanzioni per l orario di lavoro pag. 30 Omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette pag. 32 Dimissioni del minore pag. 33 Rimborsi spese esentati da tracciabilità pag. 34 Offerta di lavoro congrua pag. 35 Distacco e operazioni di cabotaggio: istruzioni per la comunicazione preventiva pag. 38 Tutela maternità pag. 42 Compensazioni Metasalute pag. 43 Software OIRA per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro pag. 44 Controllo dei macchinisti in ambito ferroviario pag. 46 L agenda delle scadenze Principali scadenze dal 1 al 30 settembre 2018 pag. 48 Scadenze contrattuali Principali scadenze contrattuali del mese di settembre 2018 pag. 50 I formulari per l ufficio paghe Il modello OT pag. 54 Istanza di certificazione del contratto di lavoro presso l ITL pag. 56

2 Le informative per l azienda GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO In Gazzetta le disposizioni correttive in materia di impresa sociale È stato pubblicato, sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2018, il D.Lgs 20 luglio 2018, n. 95, in vigore dall 11 agosto 2018, contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 112/2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell articolo 1, comma 7, L. 106/2016. (D.Lgs 20/7/2018, n. 95; G.U. 10/8/2018, n. 185) Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale É stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2018 il D.L. 91 del 25 luglio 2018, che ha prorogato i termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento è in vigore dal 26 luglio (D.L. 25/7/2018, n. 91; G.U. 25/7/2018, n. 171) IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Termini di versamento 2018 per le partite Iva È stato pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2018, il D.P.C.M. 10 agosto 2018, con la modifica, per l anno 2018, dei termini di versamento per i soggetti titolari di partita Iva, ai sensi dell articolo 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997. Per l anno 2018, i soggetti titolari di partita Iva tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella in materia di Irap, che optano per il pagamento rateale, possono effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze: 20 agosto 2018; 17 settembre 2018; 16 ottobre 2018; 16 novembre (D.P.C.M. 10/8/2018; G.U. 14/8/2018, n. 188) Aziende agricole con dipendenti: ulteriore proroga utenti abilitati in Gestione Deleghe L Inps, con messaggio n del 9 agosto 2018, ha comunicato l ulteriore e ultima proroga al 4 settembre 2018 dell attivazione delle deleghe per l accesso alle procedure agricole esclusivamente tramite il nuovo sistema deleghe: l accesso ai servizi, fino alla data predetta, sarà effettuato utilizzando il precedente sistema di abilitazione alle procedure agricole. (Inps, messaggio, 9/8/2018, n. 3143) Autotrasporto: contributi per la formazione È stato pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2018, il decreto 8 maggio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le modalità operative per l erogazione dei contributi per l avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell autotrasporto. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto, 8/5/2018, G.U. 9/8/2018, n. 184) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Rilascio della DID per cittadini UE L Anpal, con circolare n. 4 del 29 agosto 2018, ha offerto chiarimenti in merito al requisito della residenza e alla possibilità per i cittadini dell Unione Europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità. In particolare viene precisato che potranno rilasciare la DID e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini UE che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 45, Tfue, e della Direttiva 2004/38/CE. A tale riguardo, si specifica che il riferimento al requisito della residenza, di cui all articolo 11, comma 1, lettera c), D.Lgs. 150/2015, deve 2

3 necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell UE, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all effettiva tutela dei cittadini dell Unione e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro. (Anpal, circolare, 29/8/2018, n. 4) Aree di crisi industriale complessa: accesso alla mobilità in deroga L Inps, con circolare n. 90 del 1 agosto 2018, ha illustrato la disciplina in materia di accesso alla prestazione di mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, D.L. 83/2012, prevista dall articolo 1, comma 142, L. 205/2018. (Inps, circolare, 1/8/2018, n. 90) Prepensionamento lavoratori dipendenti poligrafici aziende editoriali L Inps, con circolare n. 89 del 1 agosto 2018, ha illustrato le disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici e, in accordo col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le istruzioni applicative dell articolo 1, comma 154, L. 205/2017. (Inps, circolare, 1/8/2018, n. 89) Trasformazione istanza disoccupazione agricola in disoccupazione NASpI e viceversa L Inps, con messaggio n del 31 luglio 2018, ha offerto indicazioni sull eventuale trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa. La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI, esclusivamente su specifica richiesta dell interessato, qualora sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (entro 68 giorni dalla cessazione involontaria dell attività lavorativa). In tal caso, l interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI. Sempre su richiesta dell interessato, è possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (dal 1 gennaio al 31 marzo dell anno successivo a quello di competenza della prestazione). In tal caso, l interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, di cui si chiede la trasformazione, con l eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola. Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni sopra fornite. (Inps, messaggio, 31/7/2018, n. 3058) Rivalutato l assegno mensile di incollocabilità dal 1 luglio Il Ministero del lavoro, con decreto 6 luglio 2018, ha rivalutato l importo dell assegno mensile di incollocabilità in 259,21 euro a far data dal 1 luglio L Inail, con circolare n. 33 dell 8 agosto 2018, ha comunicato la rivalutazione dell importo mensile dell assegno di incollocabilità, chiarendo che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 6/7/2018; Inail, circolare, 8/8/2018, n. 33) Attiva la procedura per la prenotazione dell assegno di ricollocazione per lavoratori in Cigs L Anpal, con nota n del 23 luglio 2018, ha offerto indicazioni operative per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione. Dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione possono effettuare una prenotazione dell assegno di ricollocazione, accedendo all indirizzo 3

4 previa registrazione sul portale Anpal. A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito Anpal, alla sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la presentazione delle prenotazioni di assegno di ricollocazione. La nota ricorda che la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione. (Anpal, nota, 23/7/2018, n. 9352) Malattia e maternità 2018 per compartecipanti familiari e piccoli coloni L Inps, con circolare n. 86 del 20 luglio 2018, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. (Inps, circolare, 20/7/2018, n. 86) Cessione del quinto delle pensioni: aggiornati i tassi per il III trimestre 2018 L Inps, con messaggio n del 20 luglio 2018, in seguito all emanazione del decreto Mef 27 giugno 2018, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel periodo 1 luglio settembre 2018, ha comunicato il valore dei tassi da applicarsi nel terzo trimestre 2018 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi soglia Taeg da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati. (Inps, messaggio, 20/7/2018, n. 2916) Importi prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale Il Ministero del lavoro ha pubblicato, in data 23 agosto 2018, il decreto 19 luglio 2018, che ha confermato gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1 luglio 2018, per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/7/2018) Rivalutazione prestazioni economiche per danno biologico Il Ministero del lavoro ha pubblicato il D.M. 19 luglio 2018, che ha rivalutato gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell 1,10% a far data dal 1 luglio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/7/2018) 4

5 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ LE NOVITÀ IN SINTESI Con L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell 11 agosto 2018, è stato convertito in legge il D.L. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità): s riassumono i principali interventi in materia di lavoro. Escluse dalle norme sull etero organizzazione le collaborazioni del soccorso alpino In sede di conversione, mediante l aggiunta della lettera 0a, all articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018, le collaborazioni di operatori che prestano l attività di soccorso alpino e speleologico sono escluse dall applicazione della c.d. etero organizzazione per le collaborazioni coordinate e continuative, che comporta l applicazione delle norme del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni continuative, esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015). Modifica alla disciplina del contratto a tempo determinato Il contratto a termine vede riscritti importanti passaggi della propria disciplina, con l introduzione di nuovi limitazioni nel suo utilizzo, sia nella fase genetica del rapporto sia nelle successive fasi di proroga o rinnovo. Innanzitutto, con l articolo 1, D.L. 87/2018, modificando l articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, viene ridotto a 12 mesi il limite di durata massima del contratto a tempo determinato. Per poter stipulare contratti di durata superiore, comunque nel limite massimo di 24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell attività ordinaria. In base alla disciplina previgente, il limite di durata massima del contratto a termine era pari a 36 mesi, senza mai la necessità di giustificare l assunzione con causali. In sede di conversione, mediante l aggiunta del nuovo comma 1 bis, all articolo 19, D.Lgs. 81/2015, si precisa che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. In virtù, poi, di quanto previsto all articolo 1, lettera b), comma 1, D.L. 87/2018 (che modifica l articolo 21, D.Lgs. 81/2015, con l introduzione del comma 01), tali giustificazioni si rendono necessarie anche quando il contratto viene rinnovato, a prescindere dalla sua durata iniziale (dal tenore della norma, non vi è alcuna precisazione su quali rinnovi rientrino in tale obbligo). Viceversa, si prevede che la proroga sia libera nei primi 12 mesi, mentre superato complessivamente tale limite, si rendono necessarie le giustificazioni. In sede di conversione, si è specificato che anche in questo caso l assenza delle condizioni determina la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Contestualmente, intervenendo sull articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, viene abbassato a 24 mesi anche il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimangono escluse da tale limite le attività stagionali e le disposizioni in deroga previste dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché siglata da sindacati comparativamente più rappresentativi (articolo 51, D.Lgs. 81/2015). L introduzione delle causali ha richiesto la revisione anche delle disposizioni relative alla forma del Articolo Articolo 1, comma 1, lettera 0a) Articolo Articolo 1, comma 1 5

6 contratto: con una modifica all articolo 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015, si richiede che l atto scritto, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12 mesi, contenga la specificazione delle esigenze necessarie previste ora all articolo 19, comma 1. Stranamente, nulla si dice se il contratto originariamente ha una durata superiore a 12 mesi, ma si ritiene, soprattutto ai fini probatori, che anche in tal caso si debbano formalizzare le condizioni previste dall articolo 19, comma 1. In materia di proroga, l articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. 87/2018, riduce a 4 erano 5 il numero massimo di proroghe nell arco di 24 mesi erano 36. È rimasto in vigore l articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015, che legittima un ulteriore contratto a termine, di durata massima di 12 mesi, da stipularsi presso l ITL. Viene poi modificato il termine di decadenza di impugnazione: 180 giorni a decorrere dalla scadenza del singolo contratto (120 il termine precedente). L impugnazione deve poi essere seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o dal tentativo di conciliazione (con ulteriori 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, se non va a buon fine la conciliazione). Nella conversione in legge è stato previsto un periodo transitorio per la progressiva entrata in vigore delle novità introdotte dal D.L. 87/2018: le novità introdotte dall articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018, si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31 ottobre Tale periodo transitorio riguarda anche i rapporti instaurati ai fini della somministrazione di lavoro. Le novità introdotte dagli articoli 1, 2 e 3, D.L. 87/2018, non si applicano ai contratti stipulati dalle P.A., ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L.. Esonero contributivo giovani Nella conversione in legge, al fine del dichiarato intento di agevolare l occupazione giovanile, è stato introdotto per il 2019 e il 2020 l esonero contributivo, per un periodo massimo di 36 mesi, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali (i premi Inail sono esclusi) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo annuo di euro, applicato, riparametrato su base mensile, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che non hanno compiuto il 35 anno di età. Il Decreto Dignità introduce l esonero parziale contributivo come se fosse una novità assoluta, senza richiamare la Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto tale agevolazione. Concretamente, con l intervento del Decreto Dignità, con il 2019 non si ridurrà a 30 anni l età massima del lavoratore per portare in dote l esonero parziale. Come caratteristiche, l esonero di fatto ricalca nelle condizioni di accesso quello attualmente in essere: oltre al requisito anagrafico, il lavoratore non deve essere mai stato assunto a tempo indeterminato, dallo stesso o da altro datore di lavoro. Non sono preclusivi eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un rapporto ordinario a tempo indeterminato. Non sono invece riproposte le ipotesi di decadenza previste nella Legge di Bilancio 2018 per l esonero attualmente in vigore legate: a licenziamenti per motivi economici individuali e collettivi effettuati nei 6 mesi precedenti all assunzione nella stessa unità produttiva; ai licenziamenti effettuati nei 6 mesi successivi all assunzione, per gmo, che riguardino lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e con la stessa qualifica. Per le modalità di fruizione dell esonero, si rimanda a un successivo D.M., da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dall entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2018) e, ovviamente, ai consueti chiarimenti di prassi. Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro L articolo 2, D.L. 87/2018, è stato completamente riscritto in occasione della conversione in legge. Come prima modifica (comma 01), si è proceduto con l introduzione, tra le fattispecie escluse dalle norme sul contratto a termine, dei rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994). Con la conversione si è introdotto (comma 02), un nuovo limite quantitativo (senza alcun periodo transitorio): fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (applicati dall utilizzatore), il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di Articolo 1, comma 2 Articolo 1, comma 3 Articolo Articolo 1 bis Articolo Articolo 2 6

7 somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Oltre, quindi, ai limiti previsti per il contratto a termine (20% o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva), viene creato un nuovo limite che coinvolge la somministrazione: in sostanza, gli utilizzatori non possono utilizzare più del 30% di lavoratori in somministrazione, comprendendo nel calcolo anche eventuali contratti a termine sottoscritti direttamente con i lavoratori. Prima dell intervento della legge di conversione del D.L. 87/2018, la somministrazione era esente da limiti legali quantitativi, con la facoltà per i contratti collettivi di introdurne. In linea con il calcolo del limite massimo per i contratti a termine (articolo 23, D.Lgs. 81/2015), nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. Sono state mantenute le esclusioni dai limiti quantitativi previste dall articolo 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015: la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all articolo 8, comma 2, L. 223/1991 (con l abrogazione della mobilità, è ipotesi ormai più teorica che reale); la somministrazione a tempo determinato di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; la somministrazione a tempo determinato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei dell articolo 2, n. 4) e 99), Regolamento (UE) 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In riferimento all estensione delle norme del contratto a termine ai rapporti di lavoro con l agenzia di somministrazione (articolo 2, comma 1, D.L. 87/2018), innanzitutto oltre alle deroghe previste per gli articoli 23 (limiti quantitativi ma, come sopra detto, ora vi è una specifica disciplina di contingentamento della somministrazione) e 24 (diritti di precedenza), è prevista la non applicazione dell articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, norma che impone il rispetto di periodi neutri nella successione di contratti a termine (c.d. stop and go). Con l aggiunta dell articolo 2, comma 1 bis, D.L. 87/2018, viene reintrodotta la fattispecie penale della somministrazione fraudolenta: quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Come ultimo intervento, si segnala l importante precisazione relativa alle condizioni da utilizzare per contratti superiori a 12 mesi, originariamente o in virtù di proroghe, o in caso di rinnovi: il nuovo articolo 2, comma 1 ter, stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore. Prestazioni occasionali Con la legge di conversione, è stato aggiunto l articolo 2 bis, norma che va a modificare la disciplina delle prestazioni occasionali, le c.d. PrestO, strumento introdotto dall articolo 54 bis, D.L. 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017). In primo luogo, è prevista la possibilità di autocertificare, da parte dei prestatori occasionali, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, la condizione (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se studenti; disoccupati), che dà la possibilità di computare i compensi al 75% del loro importo, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi. Nello stesso modo, viene previsto l obbligo del lavoratore di autocertificare, per le prestazioni occasionali in favore delle imprese agricole, sempre nella piattaforma, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. In caso di informazioni non veritiere, non si applicano le sanzioni all utilizzatore che sulla base di tali presupposti ha attivato la prestazione occasionale. Per quanto riguarda gli interventi sostanziali, si prevede per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel turismo un diverso limite, 8 lavoratori alle Articolo Articolo 2 bis 7

8 dipendenze, per poter utilizzare le PrestO (negli altri settori il limite è pari a 5). Come ulteriore vantaggio per tali imprese, viene prevista la possibilità di indicare, da parte dell utilizzatore, nella dichiarazione di attivazione, al pari delle imprese agricole, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Negli altri settori è necessario indicare la data e l ora di inizio e di termine della prestazione. L articolo 2 bis, comma 1, lettera d), D.L. 87/2018, prevede inoltre che il versamento a carico del datore di lavoro delle somme per compensare le prestazioni all attivazione del contratto di prestazione occasionale possa essere effettuato anche tramite un intermediario di cui alla L. 12/1979, ferma restando la responsabilità dell utilizzatore. Infine, si prevede che, a richiesta del prestatore espressa all atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps e con oneri a suo carico, il pagamento del compenso possa essere effettuato (oltre che con accredito su conto corrente o bonifico bancario domiciliato), decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale, a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l importo del corrispettivo. Indennità licenziamento ingiustificato Con un intervento mirato, sono state aumentate le indennità in un caso specifico di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tutele crescenti, assunti dopo il 7 marzo 2015 e soggetti a tale disciplina. Mediante modifica dell articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, la sanzione risarcitoria prevista come regola generale, per le imprese con più di 15 dipendenti, passa da 4 24 mensilità a 6 36 mensilità, con un aumento di 2 mensilità come risarcimento minimo e un aumento del limite massimo a 36 mesi, così da incrementare l indennità per i lavoratori con elevate anzianità (l indennità, oltre le 6 mensilità, matura con 2 mensilità per ogni anno di servizio). Per le imprese fino a 15 dipendenti, l ammontare dell indennità (articolo 9, D.Lgs. 23/2015) è dimezzato rispetto a quello definito dall articolo 3, comma 1, della stessa legge: tuttavia non è stato modificato l ultimo periodo dell articolo 9, che fissa come limite di indennizzo 6 mensilità; pertanto, i lavoratori delle piccole imprese non beneficeranno di alcun incremento. In occasione della conversione in legge, è stato modificato il limite massimo del corrispettivo in caso di conciliazione ex articolo 6, D.Lgs. 23/2015, per i licenziamenti a tutele crescenti, cioè che riguardano i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: da 2 18 mensilità si passa a 3 27 mensilità. L incremento delle mensilità è stato necessario per mantenere l appetibilità della forma conciliativa: l aumento fino a 36 mensilità dell indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015), operata dal D.L. 87/2018 e confermata dalla legge di conversione, senza adeguamenti rendeva per il lavoratore tale strada potenzialmente svantaggiosa per l eccessiva differenza, soprattutto per i lavoratori con anzianità elevate, tra il massimo del risarcimento (36 mensilità) e il corrispettivo nella conciliazione (ora 27 mensilità, prima della conversione erano rimaste a 18). Aumento contributi contratto a termine Viene aumentato il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, dello 0,5%. Essendo in via ordinaria il contributo pari all 1,4%, in occasione del rinnovo il contributo addizionale passerà all 1,9%. Tale aumento non si applica ai contratti di lavoro domestico. Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni all operatività dei Centri per l impiego Per il triennio , le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall articolo 28, D.Lgs. 150/2015, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei Centri per l impiego di cui all articolo 18, D.Lgs. 150/2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Articolo Articolo 3 Articolo Articolo 3, comma 2 Articolo Articolo 3 bis 8

9 Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 9

10 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ LE NOVITÀ PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell 11 agosto 2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato ulteriori modifiche al decreto stesso. In particolare, la legge ha introdotto uno specifico regime transitorio, di cui si dirà diffusamente più oltre, per l applicazione della nuova disciplina al contratto a tempo determinato. A seguito di tali ulteriori modifiche si fornisce, qui di seguito, un indicazione schematica dello stato dell arte della norma che regola il contratto a termine, con indicazione della precedente disposizione. Durata e proroghe La nuova durata del contratto a tempo determinato viene ridotta complessivamente a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, rispetto al precedente limite di 36 mesi. Occorre, però, specificare che soltanto i primi 12 mesi di durata risultano liberi, in quanto al superamento di tale limite, e comunque entro i 24 mesi totali, sarà necessaria la presenza di specifiche causali. Come vedremo più oltre, la normativa risulta differente nel caso dei rinnovi. Resta valida la possibilità di stipulare un contratto a termine di ulteriori 12 mesi (dopo i 24 totali), a mezzo di apposita procedura presso l ITL. Il numero delle proroghe contrattuali, disponibili alle parti, si riduce da 5 (precedente normativa) a 4. Le causali Secondo la nuova disciplina, dopo i primi 12 mesi di durata contrattuale, per i quali non è necessaria l indicazione di alcune causale (N.B. la norma precedente consentiva una durata di 36 mesi senza motivazione), l ulteriore durata del contratto (tra i 12 e i 24 mesi) dovrà essere assistita dalla presenza di una delle seguenti causali: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Su tale punto occorre poi fare una differenziazione per i distinti casi di rinnovo (scadenza del contratto e stipula di uno nuovo dopo lo stacco, richiesto dalla normativa, di 10 o 20 giorni) e di proroga contrattuale (prolungamento della durata e degli effetti, del contratto). L apposizione delle causali al contratto dovrà avvenire subito al primo rinnovo, indipendentemente dal fatto che il contratto originario abbia o meno superato i 12 mesi. In caso di proroga, al contrario, le causali saranno necessarie solo nel caso di superamento dei 12 mesi totali di rapporto. Costo contributivo In termini di costo aziendale, le novità normative introducono un aumento collegato esclusivamente ai rinnovi, restandone escluse le eventuali proroghe. Viene infatti stabilito che, in occasione dei citati rinnovi, al consueto contributo dell 1,40% debba aggiungersi un ulteriore 0,50%, per ciascun rinnovo. 10

11 I termini di impugnazione Nella precedente normativa era concesso al lavoratore un termine per l impugnazione fino a 120 giorni (termine di decadenza); la nuova normativa estende quest ultimo termine a 180 giorni. Applicabilità temporale delle novità e periodo transitorio Come detto in premessa, la Legge di conversione ha previsto una sorta di periodo transitorio per l applicazione delle nuove disposizioni. Nello specifico, l emendamento introdotto recita: le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre Tale novità ha destato perplessità interpretative in ordine al regime applicabile ai contratti a termine e alle loro evoluzioni in relazione al momento di loro stipula/esecuzione. Sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali e celeri sul tema. Non applicabilità delle nuove disposizioni Le suddette disposizioni non risultano applicabili ai contratti stagionali per quanto concerne, nei casi di proroga e rinnovo, le nuove causali introdotte. Tali tipologie, si ricorda, sono comunque esenti anche dalla limitazione temporale massima, dalla limitazione quantitativa del numero dei contratti in essere e dagli stacchi contrattuali. Tutte le novità legislative sopra esposte non sono applicabili ai contratti a termine stipulati dalle P.A.. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 11

12 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Con la conversione in legge del Decreto Dignità sono state apportate le seguenti modifiche rispetto al testo in vigore dal 14 luglio 2018: il comma 01 inserisce i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo tra le fattispecie a cui non si applica la disciplina generale sui contratti a termine; in materia di contratti di somministrazione a tempo determinato è disposto che agli stessi si applichino determinate disposizioni relative alla disciplina del contratto a termine precedentemente escluse; sono stati disciplinati i limiti quantitativi applicabili ai suddetti contratti; è stata disciplinata la fattispecie della somministrazione fraudolenta. Più in dettaglio, il comma 02 stabilisce un limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato: salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, D.Lgs. 81/2015, in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). È esclusa l applicazione dei limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al Regolamento CE 651/2014, come individuati con D.M. 17 ottobre 2017). Alle violazioni del nuovo limite percentuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 40, comma 1, D.Lgs. 81/2015 (da 250 a euro). Il comma 1 rafforza la previsione secondo cui i rapporti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore sono soggetti alla disciplina in materia di lavoro a tempo determinato, prevedendo l applicazione delle disposizioni contenute nel Capo III (ad eccezione degli articoli 21, comma 2, 23 e 24) del richiamato D.Lgs., come modificati dal Decreto Dignità convertito; pertanto ai suddetti rapporti di lavoro: si applica anche quanto previsto dagli articoli 19, commi 1, 2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3, D.Lgs. 81/2015, precedentemente esclusi, in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine; non si applica quanto previsto dagli articoli 21, comma 2, 23 e 24, D.Lgs. 81/2015, in materia di riassunzioni a tempo determinato (con soluzioni di continuità rispetto al precedente rapporto), di numero complessivo dei contratti a termine e di diritto di precedenza; le disposizioni del Capo III sono applicabili senza il filtro della valutazione di compatibilità (come testualmente stabilito dalla previgente disciplina). Si ricorda che: l articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, dispone, in linea generale, che se il lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 12

13 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato; l articolo 23 concernente il numero complessivo di contratti a tempo determinato, dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi e specifiche deroghe elencate nel medesimo articolo 23, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione (per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato); l articolo 24 riguarda il diritto di precedenza e dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Si conferma, infine, che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore, ma in ogni caso nei limiti previsti dalla novella all articolo 21. Il comma 1 bis aggiunge il nuovo articolo 38 bis al D.Lgs. 81/2015, configurando la fattispecie della somministrazione fraudolenta con sanzione penale. La disposizione prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all'articolo 18, D.Lgs. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. In caso di ricorso al contratto di somministrazione, il comma 1 ter, dispone l applicazione al solo utilizzatore di quanto stabilito in materia di contratto di lavoro a tempo determinato con riferimento alle causali. Da ultimo, si ricorda che: quanto previsto dall articolo 2 in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applica ai contratti stipulati dalla P.A., per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore; l incremento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro si applica anche per ciascun rinnovo del contratto di somministrazione a tempo determinato. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 13

14 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ LE MODIFICHE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIBRETTO FAMIGLIA La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli, oltre a fornire precisazioni per gli utilizzatori. Aziende alberghiere e strutture recettive del turismo Il contratto di prestazione occasionale, nei consueti limiti di importo (per ciascun utilizzatore, con rifermento alla totalità dei prestatori, per massimo euro), può, dal 12 agosto 2018, essere utilizzato dalle aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che occupano fino a un massimo di 8 lavoratori (per le altre aziende il massimo è 5), per le attività lavorative rese da: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito. È utile ricordare che i compensi erogati ai soggetti di cui sopra sono computabili, per determinare il limite massimo di utilizzo da parte dell utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo. La L. 96/2018 ha, però, precisato che i prestatori di lavoro che si trovano nella condizione di cui sopra devono autocertificare il loro status all atto della registrazione nella piattaforma telematica Inps. Ai fini dell attivazione del contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori devono versare preventivamente le somme utilizzabili per compensare le prestazioni direttamente, oppure, e qui sta la novità, per il tramite di un intermediario abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista oppure avvocato). Come è noto, l utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un ora prima dell inizio della prestazione, attraverso la piattaforma telematica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dell Inps, una dichiarazione contenente, tra le altre, la data e l ora di inizio della prestazione lavorativa. La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l utilizzatore sia azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Imprenditori agricoli La L. 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018, interviene anche sulle prestazioni occasionali rese a favore degli imprenditori agricoli. Viene stabilito che i prestatori di lavoro, oltre ad autocertificare la loro condizione di titolare di pensione, disoccupazione, iscrizione a un ciclo di studi o percettori di forme integrative del salario (al pari di quanto già visto per le aziende del turismo) devono autocertificare nella piattaforma informatica di non essere stati iscritti nell anno precedente negli elenchi anagrafici dei 14

15 lavoratori agricoli. Sempre per il settore agricolo si dispone che le 4 ore continuative di prestazione non sono da riferirsi, come per tutti gli altri settori, alla giornata lavorativa, ma a un arco temporale non superiore a 10 giorni. In ultimo, la legge disciplina la sanzione connessa al superamento del limite di durata di utilizzo della prestazione occasionale. Infatti, qualora l imprenditore agricolo superi i limiti, ma ciò sia derivato dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica da parte dei prestatori, non sarà applicabile la sanzione della trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro. Nuova modalità di pagamento del compenso A richiesta del prestatore, espressa all atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che il bonifico bancario, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informativa è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 15

16 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ ASSUNZIONI AGEVOLATE Si comunica che il D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell 11 agosto 2018, propone per gli anni 2019 e 2020 l agevolazione già prevista per l anno 2018 a favore di giovani che non abbiano compiuto 35 anni. Infatti la disposizione, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, riconosce ai datori di lavoro privato che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite massimo di euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. I lavoratori non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con il datore di lavoro che intende assumerli o con altri datori di lavoro, fatti salvi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ordinari. Le modalità di fruizione dell esonero dovranno essere stabilite con apposito D.M.. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 16

17 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ IMPATTO SUI LICENZIAMENTI Si comunica che il D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186 dell 11 agosto 2018, ha previsto le seguenti modifiche in termini di sanzioni collegate al licenziamento illegittimo previsto a tutele crescenti dal D.Lgs. 23/2015: aziende oltre 15 dipendenti: indennità da un minimo di 6 (prima 4) a un massimo di 36 mensilità (prima 24); aziende sotto i 16 dipendenti: indennità da un minimo di 3 (prima 2) a un massimo di 6 mensilità. Inoltre, il predetto D.L. è intervenuto a modificare i limiti di esenzione fiscale e contributiva dell offerta conciliativa di cui all articolo 6, D.Lgs. 23/2015, nel seguente modo: aziende oltre 15 dipendenti: indennità da un minimo di 3 (prima 2) a un massimo di 27 mensilità (prima 18); aziende sotto i 16 dipendenti: indennità da un minimo di 1,5 (prima 1) a un massimo di 6 mensilità. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 17

18 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ LE ALTRE NOVITÀ Il D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018 nell agosto scorso, ha introdotto, in campo lavoristico, alcune novità oltre a quelle più commentate (tempo determinato, somministrazione, lavoro occasionale e indennità in caso di licenziamento non giustificato). Vediamo di seguito, e in sintesi, le principali: limiti alla delocalizzazione nel caso di aiuti di Stato; cessazione split payment per professionisti; compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della P.A.; novità per i Centri per l impiego. Limiti alla delocalizzazione nel caso di aiuti di Stato Per delocalizzazione, secondo il disposto ex lege, si intende il trasferimento di un'attività economica specificamente incentivata, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito. Ciò potrà essere attuato da parte dell impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento. Le imprese italiane ed estere, che operano in Italia, che abbiano ottenuto un aiuto di Stato legato all'effettuazione di investimenti produttivi, decadranno dal suddetto beneficio qualora delocalizzino l attività economica svolta e interessata dall aiuto, o anche una sua parte, in Stati non appartenenti all'unione Europea, fatta eccezione per gli Stati aderenti allo SEE. Tale decadenza avverrà qualora tale delocalizzazione sia attuata entro i 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Tutto questo fatti salvi eventuali vincoli derivanti dai trattati internazionali. Oltre tale penalizzazione, verrà inoltre irrogata una sanzione amministrativa per una somma da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. Allo stesso modo saranno penalizzate le imprese, italiane o straniere, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede, ai fini dell attribuzione del beneficio, l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati in Italia. Ciò avverrà se l'attività economica interessata, ovvero una sua parte, sarà delocalizzata presso un unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del sito prescelto, sia che ciò avvenga in ambito nazionale, dell'unione Europea e degli Stati aderenti allo SEE. Anche in questo caso tale disposizione riguarderà i primi 5 anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Saranno i bandi delle Amministrazioni interessate all erogazione degli aiuti di Stato a definire sia i tempi e le modalità di controllo, che quelle di restituzione del beneficio. L importo in restituzione sarà maggiorato di un interesse calcolato al Tur, vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di 5 punti percentuali. Le somme relative alle sanzioni irrogate saranno destinate al finanziamento di particolari contratti di sviluppo, per favorire la riconversione del sito produttivo in disuso, causa delocalizzazione. Oltre al caso di delocalizzazione relativo a una più generica forma di aiuto di Stato, il D.L. prende in considerazione anche eventuali benefici erogati in base a una valutazione circa l'impatto occupazionale. In tali situazioni, in caso di delocalizzazione posta in essere nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, e che riduca in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all'unità 18

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