Deliberazione n. 89/2008/G

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1 Deliberazione n. 89/2008/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia-Romagna composta dai Magistrati Dr. Mario Donno Dr. Carlo Coscioni Dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro Dr. Antonio Libano Dr. Massimo Romano Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 1

2 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni sui bilanci preventivi 2008, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/AUT/08 del 14 marzo 2008; Considerato che dette linee-guida ed i questionari relativi ai bilanci preventivi 2008 sono stati trasmessi ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, ed agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali interessati con lettere presidenziali di questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, prot. n.790/linee Guida/Com. e prot. n.791/linee Guida/Prov. del 23/04/2008; 2

3 Presa visione delle relazioni inviate a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposte dagli Organi di revisione della Provincia di Piacenza e dei Comuni della Provincia di Piacenza, qui di seguito elencati: AGAZZANO, ALSENO, BESENZONE, BETTOLA, BOBBIO, BORGONOVO VAL TIDONE, CADEO, CAORSO, CARPANETO PIACENTINO, CASTEL SAN GIOVANNI, CASTELVETRO PIACENTINO, CERIGNALE, CORTE BRUGNATELLA, CORTEMAGGIORE, FARINI, FERRIERE, GOSSOLENGO, GRAGNANO TREBBIENSE, LUGAGNANO VAL D ARDA, MONTICELLI D ONGINA, MORFASSO, NIBBIANO, PECORARA, PIACENZA, PIANELLO VAL TIDONE, PIOZZANO, PONTENURE, ROTTOFRENO, SAN GIORGIO PIACENTINO, SAN PIETRO IN CERRO, SARMATO, TRAVO, VERNASCA, VILLANOVA SULL ARDA, ZERBA, ZIANO PIACENTINO; Considerato che dall esame delle relazioni e dall attività istruttoria svolta non sono emerse irregolarità contabili gravi, tali da richiedere una specifica pronuncia ai sensi dell articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Rilevato che l articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008, innovando la disciplina dettata in materia di spese di personale per gli enti locali dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), ha previsto che Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti demandando ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei 3

4 Ministri la definizione di..parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente e che con lo stesso decreto si provvederà a fissare criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno ; Richiamata l attenzione sul disposto del comma 4 dell articolo 76 citato, che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell esercizio precedente, vieta agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.. e del comma 7 dello stesso articolo 76, che, fino all'emanazione del decreto suddetto, vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ; Rilevato, inoltre, che l articolo 46, comma 3, del medesimo decreto-legge 112/2008, con riferimento ai contratti di collaborazione autonoma, prescrive che..il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo ; Ritenuto, peraltro, che la natura collaborativa del controllo 4

5 esercitato renda doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza di aspetti di criticità e/o di irregolarità, con riserva di valutazione in sede di esame del conto consuntivo relativo all anno 2008, si rileva che: Con riferimento alla verifica degli equilibri e vincoli di bilancio - in sede di programmazione l Ente locale è, tra l altro, tenuto al rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata; tali principi devono, altresì, essere sempre coniugati al principio di prudenza, da intendersi quale procedimento valutativo generale di formazione del sistema di bilancio, soprattutto con riferimento a quelle voci di entrate straordinarie, variabili per loro stessa natura. Pertanto, appare necessario che le previsioni di incremento debbano essere valutate con riferimento all andamento degli accertamenti del triennio precedente, onde limitare il più possibile il range di oscillazione. Inoltre, l iscrizione nel bilancio di tali entrate, in misura prossima o corrispondente alla percentuale massima consentita dalla legge, ancorché legittima, rischia di esporre l Ente a pericolose ricadute sugli equilibri di bilancio. A tal proposito la Sezione non può esimersi dal richiamare gli Enti ed i relativi Organi di revisione, ove l equilibrio finanziario complessivo sia comunque correlato a tali entrate, sulla necessità di attivare una attività di monitoraggio costante, per l adozione di eventuali tempestive azioni correttive in sede di variazione e/o di assestamento. (Comuni di AGAZZANO, ALSENO, BESENZONE, BETTOLA, BOBBIO, BORGONOVO VAL TIDONE, CADEO, CAORSO, CASTEL SAN GIOVANNI, CASTELVETRO PIACENTINO, CERIGNALE, 5

6 CORTE BRUGNATELLA, CORTEMAGGIORE, FARINI, FERRIERE, GOSSOLENGO, GRAGNANO TREBBIENSE, LUGAGNANO VAL D ARDA, MONTICELLI D ONGINA, MORFASSO, NIBBIANO, PECORARA, PIANELLO VAL TIDONE, PIOZZANO, PONTENURE, ROTTOFRENO, SAN GIORGIO PIACENTINO, SAN PIETRO IN CERRO, SARMATO, TRAVO, VERNASCA, VILLANOVA SULL ARDA, ZERBA, ZIANO PIACENTINO); - deve altresì osservarsi che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria rimaste inestinte, rivela una difficoltà nella gestione dei flussi di cassa (Comune di FERRIERE). I principi di sana gestione finanziaria, al contrario, impongono che lo strumento dell anticipazione di tesoreria, oltre che soggiacere al limite quantitativo fissato dall articolo 222 TUEL, vada utilizzato per un breve periodo, con riferimento a squilibri finanziari momentanei, che devono essere ricondotti al corretto equilibrio nel corso dell esercizio medesimo; Con riferimento alla formazione di debiti fuori bilancio - la Sezione richiama l attenzione sul carattere tassativo dell elencazione di cui all art. 194 del TUEL ai fini della riconoscibilità degli stessi da parte dell organo consiliare e raccomanda un attento monitoraggio dell iter di formazione del debito fuori bilancio valutando, in sede di bilancio preventivo, le eventuali passività potenziali ai fini della predisposizione di adeguati accantonamenti idonei alla copertura dei futuri debiti (Comune di CARPANETO PIACENTINO). Con riferimento agli organismi partecipati - la Sezione richiama l attenzione sull articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che prevede, anche per gli enti locali, 6

7 un termine di diciotto mesi per cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, società o partecipazioni, anche minoritarie, in società..aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali... Ciò premesso, si evidenzia che la partecipazione ad enti e/o a società di capitali in perdita può rappresentare un rischio per la stabilità dell equilibrio di bilancio dell Ente pubblico socio ed è, pertanto, necessario intraprendere una attività tecnico-valutativa circa la performance degli organismi partecipati, quando la perdita di esercizio risulta di rilevante ammontare in rapporto al patrimonio netto dell ente/società partecipata (PROVINCIA DI PIACENZA e Comuni di CASTEL SAN GIOVANNI, GRAGNANO TREBBIENSE, PIACENZA), soprattutto se dai risultati degli esercizi precedenti l Ente rilevi un trend costantemente negativo, al fine di conseguire nel breve/medio periodo una proficua politica di risanamento aziendale. Con riferimento ai contratti di strumenti finanziari, anche derivati - l art. 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) prescrive che l ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari, anche derivati, deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tale attività. Tale prescrizione normativa deve ritenersi immediatamente precettiva con riferimento non solo ai contratti stipulandi nel 2008, ma anche ai contratti già stipulati dall Ente locale ed impone l obbligo di 7

8 allegazione della richiesta nota anche al bilancio preventivo, non potendosi ritenere quale adempimento equivalente della piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche, richiesta dalla legge, la diversa e derivata attività di costante monitoraggio relativa ai flussi. Deve altresì ritenersi, in conformità alla ratio della norma, tesa a far prendere piena consapevolezza degli strumenti finanziari in essere, che la nota allegata al bilancio non possa limitarsi ad una mera prospettazione dei differenziali attesi (che è opportuno, comunque, facciano riferimento almeno ad un triennio), ma debba tradursi in una relazione esplicativa della tipologia contrattuale in concreto attivata, in quanto solo tale modalità attuativa dell art. 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente all Ente locale un consapevole programma di gestione attiva dell indebitamento tramite strumenti finanziari (Comuni di ALSENO, CADEO, FERRIERE, TRAVO). Con riferimento, poi, ai criteri di contabilizzazione delle operazioni in derivati, premesso che i flussi (premi o sconti) in entrata che si originano alla stipula del contratto (cd. up front) devono essere contabilizzati al Titolo IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti - la Sezione ribadisce che la corretta allocazione in bilancio di differenziali positivi generati nel corso dell operazione è da individuarsi sempre nel Titolo IV delle Entrate. Ove, tuttavia, l Ente ritenga di imputare tali differenziali al Titolo III Entrate extratributarie -, a fronte di un tale accertamento deve essere contabilizzato sul Titolo I Spese correnti - Intervento 8 8

9 un impegno di corrispondente importo, a titolo di accantonamento a fondo, da mantenere per dare copertura a eventuali futuri differenziali negativi e, comunque, fino all estinzione dell operazione. Vista l ordinanza presidenziale n. 40 in data 22 ottobre 2008 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 6 novembre 2008; Udito nella Camera di consiglio del 6 novembre 2008 il magistrato relatore cons. Massimo Romano; DELIBERA che dalle relazioni degli Organi di revisione e dall esito dell attività istruttoria svolta, pur in presenza delle criticità segnalate in premessa e con riserva di valutare il dato relativo alla spesa del personale in sede di esame del conto consuntivo 2008, non emergono irregolarità contabili gravi suscettibili di pronuncia specifica, ai sensi dell articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in formato elettronico - al Consiglio provinciale di Piacenza ed al suo Presidente, ai Consigli comunali indicati in premessa ed ai rispettivi Sindaci e, per conoscenza, agli Organi di revisione degli Enti sopra citati; che l originale della presente pronuncia, in formato cartaceo, resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo. 9

10 Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2008 IL PRESIDENTE (f.to Mario Donno) IL RELATORE (f.to Massimo Romano) Depositata in segreteria il 6 novembre 2008 Il Direttore di segreteria (f.to Dr.ssa Rossella Broccoli) 10

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