Il progetto costituzionale di società

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1 Il progetto costituzionale di società La nostra costituzione contiene l esposizione di un progetto di società, ovvero di una idea di convivenza, fondata sui principi democratici, personalisti, pluralisti, e di solidarietà, che i pubblici poteri sono chiamati a realizzare secondo gli orientamenti espressi dalla società stessa attraverso il voto, e le altre forme di espressione della pubblica opinione. Elementi essenziali nel progetto costituzionale di società sono le figure di diritti e di doveri che essa introduce e disciplina. In questo capitolo, ci accosteremo alle principali categorie di diritti, libertà e doveri configurati dalla nostra Costituzione. Essi, con la loro ricchezza e articolazione, mostrano con evidenza che cosa ha significato il passaggio dall ordinamento liberale ottocentesco a quello democratico-costituzionale. Se lo Stato liberale era interessato ad avere meno società nello stato e meno stato nella società onde lasciare le istituzioni libere da pressioni che ne condizionassero le scelte, la democrazia costituzionale mette al centro della scena proprio la società. Il progetto di una società più giusta, più aperta, meno squilibrata nei rapporti di forza ed economici, nelle differenze di cultura, di reddito, di opportunità, diviene l idea guida che dovrebbe orientare l andamento delle istituzioni. Tutto ciò ha avuto notevoli riflessi sulla concezione costituzionale delle politiche finanziarie e di bilancio (cd. costituzione finanziaria), che sono a loro volta una sintesi delle caratteristiche di fondo della forma di stato e di governo. Sia il progetto costituzionale di società che la costituzione finanziaria sono in questo periodo oggetto di profonde trasformazioni. Sezione I Il progetto costituzionale di società Il principio di uguaglianza e solidarista. Il principio di eguaglianza è posto dall art. 3 della Costituzione che così recita: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del paese. Il contenuto dispositivo dell art. 3 è molto ricco. Da esso possono trarsi diversi principi. Il primo è il principio di pari dignità sociale, il quale afferma che la uguaglianza è soprattutto nella dignità, nel valore di ogni persona umana come tale, indipendentemente dalle sue ricchezze, origini o condizioni, che noi dobbiamo guardare ogni persona come un valore intrinseco. E un principio che sintetizza un doveroso atteggiamento di rispetto verso la vita e la personalità di ognuno, e che implica, inoltre, un pari diritto di ciascuno ad esprimere nella sfera sociale le scelte e i valori cui orienta la propria vita. Il secondo è il principio di uguaglianza formale, il quale stabilisce che davanti alla legge tutti siamo uguali, la legge è capace di imporsi a tutti senza privilegi, O esenzioni, a favore di una classe, gruppo o categoria di persone. 282

2 Il terzo è il divieto di discriminazioni, il quale impone che la legge non può istituire differenze di trattamento tra persone per la loro appartenenza a una delle categorie elencate, che si traducano in discriminazioni, cioè in trattamenti sfavorevoli o sminuenti o che non abbiano una ragionevole giustificazione. Pertanto, non ogni differenza è discriminatoria, non ogni distinzione fatta dal legislatore tra cittadini appartenenti a diverse categorie è vietata; al contrario, proprio non distinguere tra i cittadini, non tener conto delle differenze che intercorrono tra essi (differenze economiche, sociali, di condizione personale, che si riflettono sulla eguale capacità di ciascuno di godere dei diritti di cui astrattamente gode, o di esercitare i propri doveri), potrebbe condurre a conseguenze irrazionali e ingiuste. La legge, pertanto, deve trattare in modo uguale le situazioni uguali e deve trattare in modo diverso le situazioni diverse, vale a dire deve essere adatta, congrua, proporzionata alla situazione che intende regolare Una semplice differenza di trattamento tra due situazioni non è automaticamente una discriminazione. E una discriminazione solo quando quella differenza di trattamento non è giustificata dalle caratteristiche della situazione che si intende regolare. Questo modo di intendere l uguaglianza corrisponde al principio di ragionevolezza, il quale significa che la legge non va valutata in astratto, ma tenendo conto delle situazioni che intende regolare (congruità), e non va valutata come se fosse sola, isolata, ma in contesto, e cioè sempre tenendo conto dell insieme dei valori e delle scelte dell ordinamento, quelle costituzionali in particolare ma anche quelle che il legislatore stesso ha già adottato in materie simili (coerenza). Una quarta e fondamentale componente del principio di uguaglianza è quella in cui esso si specifica come principio solidarista. Questa componente del principio di uguaglianza è quella fatta risaltare dal secondo comma dell art. 3. La portata normativa di questa parte del principio di eguaglianza è che esso permette (e anzi rende doveroso) che La Repubblica (l insieme dello stato, delle regioni, degli enti locali) adotti provvedimenti (servizi pubblici, agevolazioni fiscali, sussidi finanziari ) orientati a mettere le persone in una condizione di parità di opportunità: siccome le condizioni economiche, di salute, la zona in cui viviamo, l età ecc. incidono sulla capacità di godere effettivamente dei diritti di cui tutti siamo titolari, e possono ridurla, o escluderla, la Repubblica è tenuta a intervenire in funzione riequilibratrice. (Es. tutti i bambini hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola, ma vivere in piccoli comuni montani può rendere difficile arrivare materialmente a scuola. Il servizio di scuolabus si orienta a soddisfare una esigenza di uguaglianza sostanziale.) Insieme al principio personalista e a quello pluralista il principio solidarista è una colonna portante del nostro ordinamento costituzionale. Esso trova nella parte della Costituzione dedicata ai diritti e ai doveri fondamentali una serie di specificazioni, specialmente nel campo dei diritti economico ed etico-sociali, come vedremo più avanti. I singoli diritti costituzionali (cenni) 283

3 Dopo aver racchiuso nella parte sui principi fondamentali le componenti di base e ispiratrici che sorreggono tutta l architettura costituzionale, il testo della Costituzione sviluppa la disciplina dei singoli diritti e doveri costituzionali. Quanto ai diritti costituzionali, essi possono essere raggruppati secondo una articolazione tradizionale che li distingue in diritti civili, diritti politici, diritti economico sociali. I diritti civili. I diritti civili sono i diritti che costituiscono e tutelano la società civile (in opposizione alle tentazioni autoritarie dei pubblici poteri). Li si distingue in Diritti civili individuali (esercitati dal singolo nella sfera privata) libertà personale libertà di domicilio libertà di corrispondenza libertà di circolazione e soggiorno Diritti civili collettivi (esercitati dal singolo o da una pluralità di persone insieme, ma comunque rilevanti anche nella sfera pubblica) libertà di riunione libertà di associazione libertà religiosa libertà di manifestazione del pensiero e di stampa I diritti civili sono i diritti che proteggono la sfera privata dalle interferenze arbitrarie dei pubblici poteri. Quella di sfera privata è nozione che indica sia l ambito di vita dell individuo come singolo che si dedica alle proprie attività ed interessi, sia l ambito della società civile, come contesto sociale distinto e contrapposto alla sfera dei pubblici poteri. Questo contesto, per rimanere vitale e per non essere schiacciato, spento o sopraffatto, e per essere in grado, al contrario, di controllare, criticare, discutere, di dare vita a propri indirizzi, progetti, desideri ha anch esso bisogno come ne hanno le libertà del singolo - di protezione e di garanzie, nei confronti delle invadenze dei pubblici poteri, così come nei confronti dello eventuale strapotere di alcuni privati ai danni dei diritti degli altri. Nelle libertà civili confluiscono perciò sia libertà individuali, di cui è titolare il singolo e che vengono esercitate in maniera individuale, come la libertà di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e soggiorno, sia libertà collettive o di gruppo, che si esercitano insieme ad altri, come la libertà di riunione, di associazione, o che si rivolgono agli altri, come la libertà di manifestazione del pensiero; sia libertà che occupano entrambi i versanti, come la libertà di fede e professione religiosa. La società civile Scene di uomini nei caffè, che leggono i giornali e discutono tra loro i problemi generali cominciano a divenire frequenti nella pittura inglese della fine del Seicento; a sua volta, l arte francese della fine del Settecento ci lascerà ritratti di eleganti gruppi di borghesi a passeggio, nei parchi e nei viali: persone che si incontrano, si scambiano opinioni, fanno nascere e morire reputazioni, determinano mode, successi e fallimenti sociali, oscillazioni del gusto, passioni. Sono le immagini della società civile, dell insieme delle persone private, dal cui vivere e dal cui incontrarsi, nei boulevards o nei salotti privati, nasce quella 284

4 opinione pubblica senza la quale, senza le cui dialettiche interne e senza il cui continuo relazionarsi anche oppositivo e critico con la sfera dei pubblici poteri non esiste, secondo almeno la nostra tradizione, una convivenza libera. L opinione pubblica è l ambito in cui spontaneamente la società genera le sue opinioni, esprime i suoi bisogni, sceglie le sue direzioni; è la bussola che dovrebbe orientare i pubblici poteri, indicando richieste cui la società civile sente il bisogno sia data una risposta e indicando anche i modi in cui la società desidera e tollera avere risposte alle proprie esigenze. In mancanza di una opinione pubblica visibile e libera, sarebbero invece solo i pubblici poteri a decidere l agenda delle cose da fare e a scegliere modi e forme di risposta ai problemi, calandoli dall alto sulla società. La società civile muove la politica, l economia e i rapporti tra persone con la forza dei buoni argomenti, del confronto, della persuasione, è civile nel senso complesso di questo aggettivo, vale a dire essa esiste in quanto i membri di una comunità si sentano cittadini (non sudditi) e in quanto essi conoscano i modi del vivere civile, che sono opposti a quelli della sopraffazione, all arbitrio, all egoismo che si radica in concezioni rozze e limitate, spesso nell ignoranza, e nell abuso. Perciò la società civile ha bisogno, per essere mantenuta in vita della libertà e buona salute dei canali che la alimentano, i quali sono tanto i mezzi di informazione, le televisioni, i giornali, quanto, e in primo luogo, le capacità delle persone che quelle informazioni usano, ricevono, trasmettono. Dunque la società civile ha bisogno di un livello diffuso di istruzione, e di una istruzione orientata a crescere negli individui il senso critico, la coscienza storica, la capacità di percepire gli altri nella loro diversità. I diritti civili individuali Il diritto di libertà personale (diritto di avere il proprio corpo libero: habeas corpus). Secondo l art. 13 della nostra Costituzione (che apre la parte dedicata ai diritti e doveri fondamentali): La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Il tenore della disposizione ci aiuta intanto a comprendere il senso dell aggettivo inviolabile, che viene riferito dalla Costituzione a questa e ad altre figure di libertà. La disposizione inizia dicendo che la libertà personale è inviolabile, poi prosegue stabilendo le condizioni che ne rendono legittima la limitazione. L inviolabilità della libertà personale, pertanto, non significa che essa non possa mai essere limitata, ma che per limitarla legittimamente occorre rispettare le condizioni, che la Costituzione pone. Le circostanze e 285

5 le forme che rendono legittima la limitazione della libertà personale sono date dalla riserva di legge, dalla riserva di giurisdizione e dall obbligo di motivazione che sono fissati nel primo comma dell art. 13. Una persona può essere legittimamente privata della sua libertà personale solo se, nella specie, si danno queste tre condizioni: 1. primo, ricorre una ipotesi per la quale una norma di legge (intendendosi per tale la legge in senso proprio, come atto deliberato dalle due Camere, e gli atti del governo equiparati alla legge, decreto legge e decreto delegato). Solo questi atti sono legittimati a porre limitazioni alla libertà personale perché, in quanto deliberati dal parlamento o comunque autorizzati preventivamente o successivamente da esso, sono atti considerati espressivi della volontà del popolo italiano. Assegnare la disciplina di una materia solo alla legge e atti equiparati è un meccanismo di garanzia cui la Costituzione ricorre spesso in materia di libertà e che si chiama riserva di legge; 2. secondo, il ricorrere nel caso di specie di una ipotesi di limitazione della libertà personale prevista dalla legge deve essere stata accertato con atto dell autorità giudiziaria. In questo meccanismo consiste la riserva di giurisdizione, la quale esclude che gli apparati esecutivi possano autonomamente e senza controllo esterno decidere di limitare la libertà personale di una persona; 3. terzo, l atto dell autorità giudiziaria è motivato, ossia espone le ragioni giuridiche e di fatto che hanno condotto l autorità giudiziaria ad autorizzare la misura limitativa. I n questa garanzia consiste il cd. obbligo di motivazione la cui fondamentale importanza si coglie se si pensa che, primo, questo obbligo rende più difficile un esercizio arbitrario del potere, in quanto impone di dichiarare in base a quale norma, e per il ricorrere di quali circostanze di fatto, la misura è adottata; secondo, consente all interessato di conoscere la propria posizione e di forgiare, rispetto ad esse, una prima difesa. Le tre garanzie valgono soprattutto a privare l autorità di pubblica sicurezza che materialmente compie gli atti limitativi della libertà personale del potere di procedere ad arresti o altre limitazioni della libertà personale sulla base di una propria decisione, ovverosia di una valutazione soggettiva e contingente, come tale foriera di possibili arbitri e insindacabile, o molto difficilmente sindacabile. Esse mettono in azione il principio di separazione dei poteri e il principio di legalità: il legislatore stabilisce i casi e i modi in cui gli arresti sono possibili; a eseguirli è l amministrazione della pubblica sicurezza; a controllare che quest ultima non abusi dei suoi poteri il giudice, indipendente. Intorno al ceppo della libertà da arresti arbitrari, o libertà personale, ruotano una gamma di figure di libertà che proteggono la sfera privata, che si sono sviluppate nel corso della storia e che la nostra Costituzione riconosce. Altra classica figura di libertà negativa o civile, di carattere individuale, è intanto la libertà di domicilio, riconosciuta nell art. 14 della nostra Costituzione e assistita dalle medesime garanzie della libertà personale e che, come quella, risponde all esigenza di garantire una sfera di signoria della persona, questa volta non sul proprio corpo ma su un luogo, davanti alle ingerenze del pubblico potere, che pure possono rendersi necessarie ad esempio per la repressione di reati, nonché alle invadenze illegittime di terzi. 286

6 Recita l art. 14: Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Il domicilio, ai fini del ricorrere della garanzia costituzionale, è il luogo nel quale una persona può separarsi dagli altri, ammettendovi solo persone di propria scelta. Non occorre che il luogo sia di proprietà della persona, o che questa vi abbia un titolo legittimo di godimento (es., locazione); e nemmeno che si tratti di un bene immobile; anche l auto, chiusa con tendine e parcheggiata, può costituire un domicilio. Per questa ampiezza della nozione di domicilio, l art. 14 protegge non solo la signoria della persona su un luogo, ma, più ampiamente, una esigenza di riservatezza e di intimità. Altra classica espressione delle esigenze di libertà negativa è la libertà di corrispondenza, garantita dall art. 15 in questi termini: La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Con corrispondenza si indicano le comunicazioni private, ovverosia le comunicazioni che una persona indirizza a uno o più destinatari determinati: comunicazioni scritte ma anche telefoniche e, si ritiene, telematiche, delle quali la Costituzione tutela in tal modo la segretezza e la riservatezza, e pertanto la libertà. La libertà di circolazione e soggiorno, garantita nell art. 16 (e, si badi, riferita ai cittadini e non a tutti ) tutela poi la possibilità di muoversi nel territorio nazionale e di soggiornarvi liberamente. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna limitazione può essere determinata per ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Nell esplicita esclusione della possibilità che la libertà di circolazione di una persona sia limitata per motivi politici troviamo il ricordo e la condanna dell istituto fascista del confino politico. Questa libertà può essere limitata solo dalla legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza : non ricorre qui la riserva di giurisdizione. La riserva di legge formulata in questa disposizione è una riserva rinforzata di legge, il che significa non solo che la Costituzione abilita solo la legge a stabilire i casi in cui questa libertà può essere limitata, ma anche che la Costituzione definisce in quali sole ipotesi la legge può limitare questa libertà, i motivi che rendono legittima la limitazione, indicandoli nei soli motivi di sanità e sicurezza. 287

7 Quanto agli obblighi di legge che possono limitare la libertà del cittadino di uscire dal territorio nazionale possiamo pensare ai doveri di assistenza legati al matrimonio e all avere figli; o ai doveri fiscali. I diritti civili collettivi L ossatura giuridica delle libertà della società civile è data dalle libertà civili collettive: la libertà di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero, di fede religiosa ne sono i pilastri tradizionali; e, di tutte queste, la libertà di fede religiosa rappresenta probabilmente la quintessenza, perché da un punto di vista storico è quella attraverso la quale si sono fatte valere e protette le esigenze di libertà del foro interno, cioè quelle cose in cui le persone credono, dei loro valori, ideologie e convincimenti, quanto le esigenze di condividere con altri, promuovere nel mondo esterno, i propri convincimenti. Nella sistematica della nostra Costituzione la dimensione pubblica o collettiva delle libertà civili emerge in primo luogo con la libertà di riunione, che è disciplinata nell art. 17. E una libertà che può essere tanto bene esercitata del tutto nel privato (riunione nel proprio domicilio per discutere coi propri amici i propri punti di vista su problemi o interessi comuni) quanto sfociare in tutto e per tutto nella sfera pubblica (corteo con un migliaia di partecipanti per invocare la pace tra le nazioni). Essa è riconosciuta purché si eserciti in modo pacifico. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Luogo privato è, per esempio, una casa di abitazione; luogo aperto al pubblico è un cinema, ristorante, albergo, cioè un luogo normalmente destinato ad essere frequentato da più persone, ma per entrare nel quale occorre operare una scelta; luogo pubblico è invece la strada, la piazza, i luoghi dove tutti possiamo trovarci, passare, convergere. Proprio perché solo le riunioni in luogo pubblico possono interferire con il passaggio di coloro che non intendono parteciparvi, solo per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. Lo scopo del preavviso è consentire alle autorità di pubblica sicurezza di valutare se la prevista consistenza della riunione o l itinerario del corteo ecc. richiedono modifiche del percorso degli autobus, presenza di vigili ecc. Non compete all autorità di pubblica sicurezza valutare il contenuto e lo scopo della riunione. La riunione è data dalla compresenza fisica di più persone nello stesso luogo, risultato non di un assembramento spontaneo, casuale (come il capannello di persone che si può formare dopo che è avvenuto un incidente per strada), ma di un accordo preventivo, dove qualcuno (i promotori della riunione) fissa il luogo e l ora e altri (gli aderenti o partecipanti) convergono (ad esempio, riunione alle 16 sotto il consiglio regionale per protestare contro la legge ; o alle 17 al cinema talaltro per discutere di.; o alle 20 a casa di Caio per ascoltare Tizio che riporta le sue esperienze di operatore sociale in Africa. I cortei detti anche, nel linguaggio corrente, manifestazioni - sono riunioni itineranti nello svolgimento delle quali si esercitano tanto la libertà di riunione che la libertà di circolazione. 288

8 Altro momento classico della capacità della società civile di esprimersi, esercitare un peso e una influenza, manifestare umori, perseguire progetti, è la libertà di associazione, riconosciuta dall art. 18 della nostra Costituzione, e che comprende sia la libertà positiva di associazione (libertà di dar vita a una associazione, o di aderirvi) che la libertà negativa di associazione (libertà di non aderire ad alcuna associazione; libertà di recedere da una associazione di cui si sia fatto parte). I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici con mezzi miliari. La riunione esiste per tutto il tempo in cui si svolge, fintantoché permane la compresenza fisica delle persone che hanno dato vita alla riunione. Una associazione, invece, è un gruppo a cui si aderisce volontariamente, e cioè che nasce da un accordo (patto o contratto associativo), ma del quale si può far parte anche senza riunirsi mai fisicamente con gli altri associati. Si dice pertanto che gli associati sono astretti, legati l uno all altro, da un vincolo ideale. Che la condizione di cittadino, l appartenenza alla comunità politica, i valori da quest ultima condivisi e i fini da essa perseguiti possano non esaurire i pensieri, le aspirazioni, o non coincidere con le convinzioni di un intero gruppo sociale è del resto l eventualità tipica che si presenta nel rapporto tra lo stato e le fedi religiose. Fondamentale nerbo della società civile, espressione dell opinione pubblica, è poi la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall art. 21, di cui ricordiamo il primo comma: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La libertà di manifestazione del pensiero protegge il diritto di tutti di diffondere pubblicamente le proprie opinioni, e cioè di esternarle a destinatari potenzialmente indeterminati (questo, a differenza della libertà di corrispondenza, che protegge le comunicazioni che sono rivolte a destinatari determinati). La libertà protegge le manifestazioni del pensiero che avvengano con la parola, lo scritto e qualunque mezzo di diffusione (radio, televisione, ecc.), con l unico limite del buon costume; dunque non sono coperte dalla garanzia costituzionale le manifestazioni del pensiero oscene o lesive del pudore sessuale Il riconoscimento della libertà di fede e di culto, operato nell art.19 della nostra Costituzione, ha uno spessore tutto particolare, analogo solo, forse, al riconoscimento della libertà di associazione: lo stato non solo si dichiara incompetente sulle scelte di coscienza dei suoi cittadini (stato laico), ma si impegna a rispettarle, a consentirne la libera manifestazione nella sfera pubblica e dunque accetta la sfida di vedere le proprie leggi e le proprie scelte criticate in nome di un punto di vista irriducibilmente altro, diverso. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 289

9 I diritti politici I diritti politici sono disciplinati all interno del titolo IV della parte prima della Costituzione, Rapporti politici. Abbiamo appena visto che numerose libertà civili, come la libertà di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero, di stampa, sono dotate di evidente significato politico, perché possono essere adoperate come altrettanti strumenti per la formazione dell opinione pubblica e per l espressione di giudizi e di indirizzi nei confronti dell operato degli organismi di governo. Vi sono dunque molte libertà che hanno rilievo e significato politico, ma ciononostante l espressione diritti politici viene utilizzata con riferimento solo ad alcune specifiche forme di libertà, quelle che hanno una finalizzazione diretta e specifica alla formazione degli organismi rappresentativi e al condizionamento del loro operato, ovverosia il diritto di voto (art. 48), il diritto di associazione in partiti politici (art. 49). I diritti politici sono dunque i diritti che realizzando l esercizio della sovranità popolare e la partecipazione e l influenza del corpo elettorale e del popolo sulle istituzioni rappresentative costituiscono e proteggono il carattere democratico della nostra forma di stato. Il diritto di associazione in partiti politici è una forma della più ampia libertà di associazione, è riconosciuto a tutti i cittadini, e la finalità della libertà in discorso è descritta dall articolo 49 in questi termini: per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. Il metodo democratico è anche un limite alla liceità dei partiti politici, ma non è un limite ideologico, cioè riferito al contenuto del programma politico di cui un partito può farsi portatore. Per quanto eversiva dell ordine costituito possa essere una concezione ideologica, il partito che se ne faccia portatore ha piena cittadinanza, purché l attività che esso svolge risulti rispettosa del metodo democratico, ossia delle regole che in democrazia disciplinano la lotta politica (divieto dell uso della violenza, accettazione della logica propria di un sistema rappresentativo, basato sui meccanismi elettorali, e così via). Non è stato, dunque, introdotto dal Costituente alcun limite riferito ad un obbligo di fedeltà dei partiti ai valori sottostanti l ordine costituzionale esistente, come invece è avvenuto in altre Carte costituzionali. Per esempio, l art. 21 della Costituzione tedesca, all espressa previsione di tale limite di fedeltà ai principi costituzionali accompagna l affidamento alla Corte costituzionale del compito di sanzionarne le eventuali violazioni con lo scioglimento e la confisca dei beni del partito (Caretti, De Siervo, Istituzioni di diritto piubblico, p. 464). Non esistono, dunque, secondo il nostro ordinamento costituzionale partiti antisistema, come è invece il caso di altri ordinamenti, come appunto quello tedesco, che vietano che alcuni contenuti, ritenuti contrari all assetto democratico costituzionale, possano diventare oggetto di attività di partiti politici; l unico limite ideologico è quello contenuto nella XII disposizione finale della Costituzione (divieto di ricostituzione del partito fascista) e, come la giurisprudenza costituzionale ha spiegato, questo limite colpisce solo quelle formazioni politiche che si pongano come esplicito e centrale obiettivo quello di far rivivere le finalità e i metodi del partito nazionale fascista (in forza di questo divieto fu sciolta, negli anni 60, la formazione politica neofascista Ordine nuovo ). 290

10 Il diritto di voto, secondo l art. 48, è un dovere civico. Questa qualificazione non significa, come talvolta si dice, che si tratta di un dovere di seconda categoria, in quanto non c è sanzione se esso non viene esercitato, ma significa che è un dovere nel quale si esprime l essenza della cittadinanza democratica), quale modello di convivenza fondato sulla libertà e la pluralità delle opinioni liberamente e democraticamente espresse (cives è la parola latina che significa cittadino ; cittadinanza è il sostantivo che esprime, oltre al complesso dei cittadini, il complesso di prerogative, di qualità e di attitudini in cui il vivere da cittadini e non da sudditi si specifica). Secondo la nostra Costituzione il voto è: personale, uguale, libero e segreto. I diritti della sfera economica ed etico-sociale Il titolo II della prima parte della nostra Costituzione è dedicato ai Rapporti etico sociali e il titolo III ai Rapporti economici. Queste sezioni della Costituzione prendono in considerazione le articolazioni della società (quelle produttive, come l impresa o il lavoro, da un lato; dall altro le formazioni sociali basilari, famiglia e scuola) delineando i principi di fondo a cui questi momenti cardinali della convivenza devono essere ispirati. Per esempio, in questa sezione è riconosciuta la famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio e ispirata alla parità morale e giuridica tra i coniugi (art. 29); la scuola, che deve essere aperta a tutti e dove i capaci e meritevoli devono poter proseguire negli studi anche se privi di mezzi (art. 34); il sindacato (art. 39); la cooperazione (art. 45). In questa parte della costituzione si considera, inoltre, la libertà di iniziativa economica privata, riconoscendola come libera ma anche ricordando che essa non può svolgersi in contrasto con la libertà, la dignità, la sicurezza umana (art. 41); la proprietà privata, ricordando che essa, riconosciuta e garantita dalla legge ha anche una funzione sociale (art. 42). Sono principi che autorizzano il legislatore, per esempio, a imporre per legge l adozione di misure di sicurezza dei luoghi di lavoro (a protezione della sicurezza dei lavoratori); a vietare controlli sulle opinioni politiche o sulle condizioni di salute o sugli orientamenti sessuali dei suoi dipendenti (a protezione della dignità e libertà dei lavoratori); a adottare pur costose misure antinquinamento (nel nome dell utilità sociale); ma anche a pianificare lo sviluppo economico, ad esempio incentivando la collocazione di imprese in aree depresse del paese; ad adottare norme edilizie che impediscono di farla del tutto da padroni in casa propria costruendo un palazzo di venticinque piani in prossimità di una deliziosa spiaggia (in nome della utilità sociale della proprietà privata). In altri termini, le disposizioni che consentono di incidere sull utilizzo egoistico della libertà di iniziativa economica privata e della proprietà privata, mentre riconoscono l essenziale funzione di queste libertà prendono atto del loro potenziale lesivo e aggressivo di altri beni e valori costituzionali. Fondamentale componente dell idea di relazioni economiche che la nostra Costituzione porta avanti è che esse siano ispirate al rispetto e alla promozione degli interessi generali davanti a quelli potenzialmente egoistici del profitto; e alla protezione degli interessi dei soggetti economicamente più deboli o socialmente svantaggiati rispetto ai soggetti forti. In particolare, la Costituzione immagina un modello di relazioni economiche ispirato alla coscienza dell importanza del lavoro e della dignità dei lavoratori, dei quali è riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati, e di scioperare. Inoltre, secondo l art. 36: 291

11 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita per legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. Una parte dei diritti menzionati in nelle sezioni della Costituzione riferite alla sfera economica ed etico-sociale viene tradizionalmente definita con l espressione diritti sociali, che si caratterizzano, tra i diritti economici ed etico-sociali, come i diritti il cui contenuto consiste nell aspettativa a ricevere una prestazione da parte dello stato o degli altri soggetti pubblici, prestazione che soddisfa pretese considerate fondamentali e che tutti devono poter vedere soddisfatte in condizioni di eguaglianza (si pensi, in particolare, alla salute, e all istruzione, o all assistenza previdenziale). I diritti sociali si rivolgono al riequilibrio di situazioni svantaggiate, alla realizzazione di condizioni di uguaglianza sostanziale e, pertanto, possono essere considerati come applicazioni specifiche del principio solidarista dell art.3 comma 2 Cost. I principali diritti sociali riconosciuti nella nostra Costituzione sono il diritto alla salute e il diritto all istruzione. Art. 32 (comma 1) : La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art- 34. La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Altri diritti sociali previsti nella nostra Costituzione sono il diritto alle agevolazioni economiche per la formazione della famiglia e per le famiglie numerose, il diritto alla protezione della maternità, dell infanzia e della gioventù (art.31 commi 1 e 2); il diritto dei non abbienti a che siano loro assicurati i mezzi per agire e per difendersi in giudizio (art. 24 comma 3). A conclusione di questa breve rassegna dei diritti e delle libertà costituzionale siamo forse in grado di notare una importante differenza che intercorre tra i diritti civili e politici, da un lato, e i diritti economico-sociali dall altro. Mentre i primi non possono essere conformati per adattarsi a esigenze diverse ed esterne (nessuno può orientare i contenuti di una libera manifestazione del pensiero; al massimo uno di questi diritti può essere conformato dall esterno per adattarlo al rispetto dei diritti altrui, come avviene quando si dà il preavviso per una riunione in luogo pubblico, ma lo scopo della riunione resta liberamente scelto dai proponenti e dai partecipanti ), i diritti economici ed etico-sociali sono costruiti dalla Costituzione nel senso che al loro stesso contenuto inerisce una limitazione o un indirizzo che li funzionalizza al rispetto di esigenze diverse, come accade per l iniziativa economica privata, che non può svolgersi del tutto come vuole, ma deve rispettare la libertà, dignità e sicurezza umana. Nel caso dei diritti sociali, dei diritti a prestazione, il limite che inerisce al loro contenuto è quello della loro condizionalità alle 292

12 capacità del bilancio pubblico di garantirli; tuttavia la loro esistenza e garanzia costituzionale dovrebbe valere come obbligo dei pubblici poteri, quando si determina il bilancio dello stato e degli enti locali, di garantire sempre una misura, e la più alta possibile, relativa al soddisfacimento di questi diritti. Con disciplina ed onore : i doveri costituzionali e l etica di una buona cittadinanza. I doveri costituzionali sono i principali adempimenti cui il vincolo di cittadinanza ci sottopone nei confronti della Repubblica, non tanto dello stato e della sua autorità, ma della comunità nazionale, che nella Repubblica si riassume. Essi riassumono l immagine si una buona cittadinanza, fondata sulla partecipazione alle scelte comuni, sull amore per la patria, sulla solidarietà, sulla lealtà. I singoli doveri costituzionali sono: il diritto di voto, che, come abbiamo poco sopra ricordato, è un diritto ma anche dovere civico, come stabilisce l art. 48, e che sottolinea il dovere di tutti e di ciascuno di partecipare attivamente alla vita politica del paese, per conservarne il carattere democratico; il dovere di difesa della patria, definito sacro dovere del cittadino dall art. 52: che parla così dell amore per la patria senza dimenticare di dire che l ordinamento delle forze armate si ispira allo spirito democratico della repubblica : l esercito, dunque, non è un corpo separato dai valori comuni di democraticità; il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, stabilito dall art. 53, che precisa che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Questo significa che col crescere dei redditi le imposte non devono crescere in proporzione al reddito, ma progressivamente, ovvero chi ha redditi maggiori subisce una imposizione fiscale che incide sul suo reddito in una proporzione maggiore di quanto avvenga per i redditi minori. Es. io guadagno 100 e pago imposte per il 30%; tu guadagni 200 e paghi imposte per il 40%. La scelta della Costituzione per un sistema tributario fondato sul criterio della progressività intende rispondere alle esigenze solidariste e redistributive che informano l intero tessuto costituzionale: chi è più abbiente contribuisce alle spese pubbliche in una proporzione del suo reddito maggiore di quella di chi è meno abbiente. La norma sul sistema tributario mette così l accento sulla solidarietà; il dovere di fedeltà alla Repubblica, disegnato dall art. 54 come primo dovere del cittadino, del politico, del pubblico funzionario. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di preservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge. 293

13 Queste immagini della buona cittadinanza ci ricordano e ci sfidano a tener presente che per funzionare bene un paese ha bisogno di un etica, e quest etica è costruita sui comportamenti quotidiani di ciascuno di noi. 294

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