Trasporto aereo di persone

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1 Trasporto aereo di persone

2 ART c.c. delinea la figura generale valida per qualsiasi tipo di trasporto ART. 940 cod. nav.. DISCIPLINA IL SOTTOTIPO Contratto di trasporto di persone per via aerea e per via marittima CARATTERIZZATO DAL PARTICOLARE VEICOLO IMPIEGATO

3 FONTI nel trasporto aereo nazionale Artt cod. nav. Reg. n. 295 del 4 febbraio 1991, Norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea abrogato dal Reg. n, 261 del 2004 regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione, del volo o di ritardo prolungato Reg. n del 9 ottobre 1997, Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti abrogato dal Reg. n. 889 del 13 maggio 2002 in GUCE n. 140/L

4 REG. CEE 2027 del 1997 abrogato dal Reg. 889 del 2002 La disciplina del Reg. si differenzia per contenuto --ripartizione dei rischi del trasp. aereo-- da quella contenuta nel cod. nav. e rende la sfera di operatività della disciplina del cod. nav. ormai residuale ( trasporto di bagaglio, ritardo e mancata esecuzione del contratto) Con il Reg. 889/2002 ci si adegua alla Convenzione di Montreal e si crea un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale

5 Conclusione del contratto art. 940 c.n. È un contratto consensuale che si perfeziona con l incontro della volontà del vettore e del passeggero Il biglietto fa prova della avvenuta conclusione

6 Prova della conclusione del contratto Deve essere provato per iscritto e anche se manca la sottoscrizione da parte di colui contro il quale la scrittura privata è prodotta, art c.c il biglietto rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio dallo stesso documentato

7 Il biglietto È un documento di legittimazione che serve ad individuare l avente diritto alla prestazione

8 Obbligazioni del vettore Messa a disposizione dell aeromobile o della nave Provvedere al trasporto del bagaglio del passeggero compreso nel prezzo del biglietto- bagaglio non registrato Fornire il vitto nei viaggi di una certa durata Curare l incolumità della persona trasportata e l obbligo di vigilare che è l obbligo caratterizzante il trasporto di persone Provvedere alle operazioni di imbarco e di sbarco

9 Obblighi del passeggero Pagare il prezzo Onere di cooperazione con il vettore all inizio e nel corso del viaggio Onere di osservanza dei regolamenti di bordo È soggetto all autorità del comandante che può comminare pene disciplinari

10 Art. 941 D.Lgs.96/2005 Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali La disciplina si applica ai trasporti eseguiti da vettore non muniti di licenza di esercizio

11 Art. 942 D.Lgs.96/2005 Il vettore ha l obbligo di assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria Il passeggero danneggiato per il risarcimento del danno subito ha azione diretta contro l assicuratore Al vettore non munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato comunitario è vietato l atterraggio e il decollo nel territorio nazionale fino a che non da la prova di aver assolto all obbligo assicurativo

12 Obbligo di informazione art. 943 D.Lgs.96/2005 Il trasporto deve essere effettuato dal vettore indicato nel biglietto Quando il vettore che effettua il trasporto è diverso da quello indicato nel biglietto-- vettore di fatto --il passeggero deve essere informato prima della emissione del biglietto Se si tratta di prenotazione prima della conferma della prenotazione Il passeggero non informato può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento del danno

13 Cessione del diritto al trasporto art. 944 D.Lgs.96/2005 Se il biglietto indica il nome del passeggero, e se mancando il nome il passeggero ha già iniziato il viaggio il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore

14 Impedimento del passeggero art. 945 D.Lgs.96/2005 Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile il vettore deve restituirgli il prezzo già pagato Se l impedimento riguarda uno dei congiunti che dovevano viaggiare insieme il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto e restituzione del prezzo La notizia dell impedimento deve essere data tempestivamente al vettore altrimenti il passeggero è responsabile verso il vettore del danno causato dalla tardiva notizia max fino all ammontare del prezzo biglietto

15 Mancata partenza del passeggero art. 946 D.Lgs.96/2005 se il passeggero non si presenta all imbarco nel tempo stabilito egli deve l intero prezzo di passaggio se però il vettore acconsente all imbarco di un altra persona in sostituzione di quella che non si è presentata allora il prezzo non è dovuto o se già dato restituito

16 Impedimenti del vettore art. 947 D.Lgs.96/2005 in caso di negato imbarco di soppressione o di ritardo della partenza di interruzione di viaggio anche per cause di forza maggiore il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria

17 Lista di attesa art. 948 D.Lgs.96/2005 Quando il vettore inserisce per un certo volo il passeggero in una lista di attesa deve comunicargli il numero d ordine a lui attribuito L elenco con i numeri d ordine attribuiti deve essere affisso in luogo ben visibile nella zona registrazione I passeggeri hanno diritto di accedere al volo secondo il loro numero d ordine

18 Interruzione del viaggio del passeggero art. 949 D.Lgs. 96/2005 Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per una causa a lui non imputabile il prezzo è dovuto per il tratto utilmente percorso

19 Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto art. 949 bis D.Lgs. 96/2005 Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi di aver preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza per evitare il danno

20 A chi si applicano le disposizioni del cod. nav. riformato dal D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96 Ai voli effettuati dai soggetti non muniti di licenza di esercizio ( voli turistici effettuati con aeromobili da turismo)

21 A chi si applicano le disposizioni del Reg. 889/2002 A tutti i vettori aerei comunitari muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro Art. 1 n. 1 lett. b

22 Reg. 889/2002 responsabilità del vettore Art. 3 n. 1 Stabilisce che la responsabilità del vettore aereo comunitario In relazione ai passeggeri, al loro bagaglio È disciplinata dalla Convenzione di Montreal 1999

23 Responsabilità del vettore per decesso e lesione del passeggero Prevede un regime di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesione dei passeggeri dei trasporti aerei

24 Responsabilità del vettore per il bagaglio Abolita la distinzione tra bagaglio consegnato e registrato Distingue fra: Bagaglio registrato Bagaglio non registrato

25 Bagaglio registrato Il vettore risponde della distruzione, della perdita, e dei danni al bagaglio quando l evento che ha causato il danno si è verificato a bordo dell aeromobile o durante il tempo in cui il bagaglio è sotto la sua custodia (Art. 17, n. 2, 1 periodo Convenzione di Montreal) a meno che il danno derivi da fatto proprio del bagaglio (2 periodo Convenzione di Montreal)

26 quando il Bagaglio registrato si intende perduto Quando il vettore ammette la perdita del bagaglio Quando il bagaglio non arriva entro 21 gg. dalla data prevista Da questo momento il passeggero può agire entro 2 aa. nei confronti del vettore ( art. 17, n. 3 Convenzione di Montreal)

27 Trasporto aereo internazionale di persone norme

28 Fonti nel trasporto aereo internazionale Convenzione di Varsavia del 1929 che regolala responsabilità del vettore per morte, ferite e lesioni corporali subite dal passeggero a bordo dell aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco e di sbarco e la responsabilità per ritardo Protocollo dell Aja 1955 di modifica della Convenzione Protocollo di Guatemala 1971,introduce modifiche alla Convenzione Convenzione di Guadalajara 1961che non modifica la Convenzione ma estende le sue regole sulla responsabilità del vettore al vettore di fatto Convenzione di Montreal 1999 che modernizza e consolida la Conv. Varsavia

29 Trasporto aereo internazionale Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 entrata in vigore in Italia e nella Comunità europea il 28 giugno 2005

30 Convenzione Montreal ambito di applicazione Si applica ai trasporti internazionali quando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di uno solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro scalo anche non contraente art. 1, n. 2

31 Quando si applica la Convenzione di Varsavia Se fra gli Stati fra i quali ( o l unico Stato nel quale) il trasporto avviene sono entrambi parti della Convenzione di Varsavia e almeno uno non è parte della Convenzione di Montreal

32 Vettore di fatto Convenzione di Guadalajara 1961 Il vettore di fatto è quel soggetto che, in forza di un accordo intercorso esclusivamente tra lui e il vettore contrattuale, esegue materialmente, in tutto o in parte, il trasporto pattuito tra il vettore contrattuale e il passeggero/mittente

33 Delimitazione temporale della responsabilità conv. Varsavia art. 17 Il periodo durante il quale il passeggero si trova a bordo a cui si aggiunge il periodo durante il quale si svolgono tutte le operazioni relative all imbarco e allo sbarco Operazioni di imbarco sono quelle operazioni attraverso le quali il vettore assume la vigilanza del passeggero al fine di condurlo al velivolo Per operazioni di sbarco quelle in cui i delegati lasciano liberi i passeggeri nel salone dell aerostazione o in luoghi aperti al pubblico

34 Presunzione di responsabilità a carico del vettore- prova liberatoria Il vettore per liberarsi dalla responsabilità deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno

35 Applicazione giurisprudenziale sulla prova per l esonero Non si richiede l individuazione della causa specifica del sinistro ai fini della prova liberatoria ma nella valutazione a posteriori la prova della causa del danno diviene assolutamente necessaria. dovendo il vettore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire che la concreta causa del danno sopravvenisse Inoltre la norma si esprime in termini di necessarietà per cui le misure vanno valutate in relazione diretta ed immediata con il sinistro causa del danno

36 Responsabilità limitata del vettore per i sinistri che colpiscono il passeggero nella Convenzione Con l accordo di Guatemala e di Montreal si è uniformato il limite risarcitorio, modificato il sistema da franchi oro poincarrè in diritti speciali di prelievo 100 mila DSP per l insieme di domande presentate a qualsiasi titolo in risarcimento del danno subito per morte o lesione di ciascun passeggero 4150 DSP in caso di ritardo nel trasporto di persone 1000 DSP per il danno al bagaglio di qualsiasi genere

37 Conversione dei DSP in valuta nazionale La conversione deve essere effettuata applicando la parità ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio cioè al momento della decisione della causa DSP sono l unità di valore tra Stati membri del Fondo monetario internazionale

38 Prescrizione Convenz. Varsavia I diritti derivanti dal trasporto di persone e di bagagli si prescrivono 2 a dall arrivo a destinazione o dal gg. in cui sarebbe dovuto arrivare

39 Responsabilità dello stesso livello e tipo Trasporto aereo Nazionale Comunitario Internazionale

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