REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E LOCALI PUBBLICI.

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1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E LOCALI PUBBLICI. Principi generali Art.1- a) Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d uso di beni di proprietà comunale per finalità di interesse pubblico ad eccezione dei beni trasferiti in uso all Unione Reno Galliera o, comunque, di quelli oggetto di convenzione specifica. Possono formare oggetto del presente regolamento anche i beni che l Amministrazione comunale abbia, a sua volta, ricevuto in comodato gratuito da altri Enti pubblici, con il loro esplicito consenso. b) Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare la miglior fruibilità dei beni da parte dei Cittadini, la trasparenza e l imparzialità dell amministrazione, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale con la concessione in comodato d uso. Art.2- a) I beni immobili di proprietà comunale possono essere concessi in comodato d uso a terzi, secondo i criteri e le modalità fissati dal presente Regolamento, nel rispetto delle normative vigenti. b) I beni immobili di proprietà comunale possono essere concessi in uso temporaneo a tutti i soggetti, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. c) Ove sussista il pubblico interesse, i beni di proprietà comunale possono essere concessi in comodato d uso ad Enti, Associazioni, Fondazioni, comitati, persone fisiche o giuridiche che, non avendo scopo di lucro, promuovano e tutelino gli interessi generali della comunità, ed a condizione che i richiedenti non perseguano attività economiche, non siano pertanto Enti economici sia pubblici che privati, Associazioni di categoria o di interessi specifici, nonché a condizione che gli utenti non partecipino attraverso quote azionarie, rette, tariffe e quote di adesione. Quest ultima condizione può essere oggetto di eccezione se trattisi di mera quota di adesione di scarsa consistenza economica, previo parere favorevole della Giunta comunale. d) tutti i richiedenti sono tenuti a presentare in allegato alla richiesta lo Statuto dell Associazione o Ente e il progetto delle attività con sviluppo almeno biennale. La qualità e la rispondenza del progetto alle linee programmatiche dell Amministrazione potrà costituire elemento di valutazione. e) l uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene. Art. 3-

2 a) I beni immobili di proprietà comunale o comunque disponibili per l uso, possono essere affidati in comodato ad Associazioni Onlus, rappresentanze del Volontariato, Associazioni Socio Culturali, Associazioni sportive che operano sul territorio di Pieve di Cento senza scopo di lucro e che lavorino tutte, per l affermazione dei diritti globali di Sviluppo, Progresso, Libertà, Giustizia, del diritto alla vita e del diritto alla Salute. Art.4- a) Per l organizzazione di iniziative pubbliche o sociali, i beni immobili di proprietà del comune possono essere concessi in uso sia temporaneo che per il periodo strettamente necessario all iniziativa, ai soggetti di cui all art. 2 punto C, ed alle condizioni fissate nel presente Regolamento; b) L amministrazione comunale assicura parità di trattamento fra tutti i soggetti richiedenti che operano secondo i principi di cui al precedente art.3 punto A. Modalità di Concessione e Gestione del Bene Art.5- a) I beni di proprietà comunale o comunque disponibili, sono affidati a terzi in comodato d uso. b) Nella concessione in comodato sono a carico del comodatario le spese accessorie inerenti il bene, nonché le spese di manutenzione ordinaria, le utenze, ed i consumi energetici da attivare e corrispondere direttamente o da rimborsare all amministrazione, qualora non sia possibile l attivazione diretta, accertato lo stato dei luoghi da parte degli uffici competenti. Tutte le spese inerenti possono essere forfetizzate in un costo unitario a mq. secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale. I soggetti già in possesso di immobili, precedentemente all applicazione del presente Regolamento, saranno soggetti ad eventuale regolarizzazione della loro posizione; c) Possono essere poste a carico del comodatario le opere di manutenzione straordinaria e messa a norma, nonché eventuali modifiche alla struttura, necessarie per la fruizione corretta del bene per l uso concesso. In tal caso i lavori devono opportunamente essere autorizzati dall amministrazione che li regolamenta con apposita disciplina. d) Le opere di miglioria divengono di proprietà comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese. L amministrazione può decidere se eseguire direttamente i lavori, controllarne l esecuzione, procedere ad ispezioni, direttive e collaudi. e) L amministrazione dovrà avere, qualora il comodatario intervenga come previsto dall art.5 punto C e punto D, i certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni di conformità relativi agli interventi realizzati. f) Qualora l amministrazione comunale richieda la rimessa in pristino alla fine del rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario cui nulla è dovuto per le spese di ripristino.

3 Art.6- a) La concessione di beni immobili avviene, di norma, mediante assegnazione diretta da parte della Giunta comunale, previa presentazione da parte dell assegnatario dei documenti indicati all art. 2; b) I documenti devono essere presentati e depositati presso lo Sportello Associazionismo del Comune di Pieve di Cento; c) La Giunta comunale può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, dello strumento del bando pubblico. Tale strumento è previsto per la concessione in comodato d uso degli spazi disponibili con destinazione d uso già prestabilita; d) L amministrazione comunale stabilisce, previa deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale e della Giunta, per quanto di competenza, nell eventuale bando di gara l ordine delle caratteristiche prioritarie rispetto all affidamento; e) Ai bandi dovrà essere data pubblicità anche all albo pretorio; Art.7- a) L atto di concessione contiene: 1) La specifica individuazione delle aree e/o dei locali destinati all espletamento delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative; 2) L esatta indicazione delle eventuali opere e lavori da eseguire nonché l esatta durata di esecuzione, gli oneri fissati a carico del comodatario; 3) Gli oneri e le modalità di utilizzo relative a manifestazioni ordinarie o straordinarie; 4) La data di decorrenza del rapporto ed il termine di scadenza non superiori ad anni tre, con la clausola che la cessazione avviene senza obbligo di disdetta; 5) L obbligo per il concessionario alla manutenzione ed alla stipula di assicurazioni per danni a persone o a cose; 6) L obbligo dell concessionario alla corretta gestione dei locali e alla manutenzione ordinaria relativi alla porzione di quote in uso; 7) La facoltà dell amministrazione di effettuare controlli anche in contraddittorio con il concessionario/comodatario circa lo stato di conservazione dell immobile; 8) L impegno del concessionario di osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell utilizzo del bene e degli impianti in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato; 9) Il divieto di effettuare qualsiasi modifica senza autorizzazione da parte dell amministrazione comunale; 10)L obbligo del concessionario di usare l immobile secondo le modalità previste dall atto di concessione; 11)L esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni per la gestione dell attività nonché il divieto di sub comodato o concessione di contratto anche gratuita vivi o mortis causa; 12)Gli eventuali oneri per la manutenzione straordinaria e messa a norma;

4 b) Il contraente dovrà ottenere certificati, permessi, nulla osta ed ogni altro atto di assenso necessario per l utilizzo del bene in comodato. Art.8- a) Oltre al mancato rispetto di una sola clausola del presente atto e dell atto di concessione, comporterà la decadenza dell assegnazione: 1) Il mancato pagamento degli oneri a proprio carico, nel caso siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza; 2) La violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene; 3) L impedimento di accesso al pubblico in generale. b) Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario assegnando un termine di 15 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. c) Decorso infruttuosamente il termine su indicato, e nel caso che le giustificazioni siano ritenute inidonee, la decadenza è disposta con atto ufficiale dal preposto referente del settore competente o dall amministrazione comunale e quest ultima si riserva la facoltà di richiedere risarcimento degli eventuali danni. Art.9- a) Il comodato ha la durata di anni tre e cessa alla scadenza senza necessità di disdetta. Il comodato è rinnovabile su richiesta del concessionario che dovrà formulare la domanda tre mesi prima della scadenza. b) La durata del comodato prorogato senza necessità di partecipare a nuovo bando è prorogabile una sola volta per ulteriori due anni. Art. 10- a) Entro il mese di marzo dell anno successivo, l assegnatario, a qualunque titolo, di bene di proprietà comunale o oggetto di convenzione, è tenuto a far pervenire all Amministrazione comunale un report sintetico dell attività svolta nell anno, con l indicazione delle risorse finanziarie utilizzate (bilancio consuntivo). Art.11- a) I beni di proprietà o in uso all Amministrazione comunale possono essere concessi in uso temporaneo ad Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre persone fisiche o giuridiche per attività Culturali, Formative, Ricreative, Sportive agonistiche ed amatoriali e per Convegni, Congressi, Riunioni, Assemblee e Mostre. b) Ove sussista il pubblico interesse i beni di proprietà comunale possono essere concessi in uso temporaneo c) I beni di proprietà comunale possono essere concessi in uso temporaneo ai soggetti di cui all art. 2 punto c e art. 3.

5 Art 12- a) La procedura per richiedere in comodato d uso temporaneo ha inizio con la presentazione della richiesta su appositi modelli predisposti dall amministrazione comunale. b) Le richieste verranno protocollate. c) Nella richiesta dovranno essere indicati i responsabili organizzativi. d) Le richieste dovranno pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell iniziativa. e) L autorizzazione è rilasciata da parte dell ufficio competente; contestualmente al rilascio della concessione viene sottoscritta dal richiedente l accettazione delle condizioni (atto di comodato) nel quale vengono stabiliti i relativi diritti ed oneri in relazione al presente regolamento. f) Le tariffe per l uso temporaneo sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta comunale. Restano esenti dal pagamento o possono usufruire di tariffa ridotta, le richieste avanzate da organismi scolastici e da Associazioni od Enti che ottengano il patrocinio del Comune. g) Nell autorizzazione sono indicate le eventuali fasce orarie di utilizzo. Art.13- a) Il comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza del bene affidato. b) L affidatario ha l obbligo di prestare la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti ed esibendo le opportune documentazioni; c) In caso di irregolarità, specialmente se si riferiscono all igiene ed alla sicurezza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, l affidatario deve immediatamente ottemperare alle disposizioni che venissero impartite dai funzionari e tecnici preposti, pena la revoca immediata della concessione. Art.14- a) il Comune ha la più ampia facoltà di revocare le concessione per motivi importanti di pubblico interesse, senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

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