REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

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1 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA PRESIDENZA Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza Previdenza ed Assistenza del Personale Servizio di Gestione Economica e Giuridica del Personale in Quiescenza LE GESTIONI PENSIONISTICHE IL CASO DELLA REGIONE SICILIANA A cura del Dott. Bernardo Santomauro 0

2 INDICE... 2 INTRODUZIONE... 3 CAPITOLO 1 - LE GESTIONI PENSIONISTICHE La nozione di previdenza Il meccanismo di funzionamento del sistema previdenziale Il metodo di calcolo delle pensioni Sistemi finanziari di gestione delle assicurazioni sociali... 5 CAPITOLO 2 - MODELLI TEORICI Un modello semplificato di base Il valore finanziario del tempo Conseguenze di variazioni nella speranza di vita Determinazione della contribuzione nei diversi sistemi finanziari Le riserve matematiche determinate dai premi nei sistemi finanziari diversi dalla ripartizione pura Bilancio di esercizio e bilancio tecnico Condizioni di equilibrio in un sistema a ripartizione pura L aliquota di equilibrio in regime a ripartizione L aliquota di equilibrio in regime a capitalizzazione Un modello dinamico: variazioni patrimoniali della gestione Complessità del sistema e ricerca dell equilibrio CAPITOLO 3 - Evoluzione del sistema pensionistico in Italia Il sistema previdenziale italiano dal 1919 alla riforma Il contesto della riforma pensionistica La riforma pensionistica La previdenza complementare CAPITOLO 4 La scelta nella previdenza obbligatoria tra ripartizione e capitalizzazione Il dibattito sulla conversione dei sistemi finanziari di gestione della previdenza pubblica dalla ripartizione alla capitalizzazione CAPITOLO 5 Il sistema pensionistico dei dipendenti dell Amministrazione Regionale Siciliana Evoluzione del sistema pensionistico dei dipendenti dell Amministrazione Regionale Siciliana I requisiti di accesso al pensionamento nel pubblico impiego i requisiti di accesso al pensionamento per i dipendenti della Regione Siciliana Un modello per la previsione della spesa pensionistica dell Amministrazione Regionale Siciliana nel medio-lungo periodo La possibile conversione del sistema pensionistico dell Amministrazione Regionale Siciliana da sistema a ripartizione a sistema a capitalizzazione CONCLUSIONI

3 APPENDICE Previsioni della speranza di vita Tavole previsionali dei pensionamenti (Ipotesi 3) Studio dell INPS sulle prestazioni cessate nel Tabelle dell anzianità di servizio al 31/12/

4 INTRODUZIONE Il presente lavoro si propone di fornire agli operatori del settore degli strumenti di lettura, comprensione ed analisi dei sistemi pensionistici e delle condizioni di equilibrio tra prestazioni e contributi essenziali per una corretto funzionamento della gestione. Illustrando, preliminarmente, l evoluzione storica della previdenza italiana e di quella dei dipendenti della Regione Siciliana e pervenendo, in tal modo, ad una visione del contesto attuale si cerca di pervenire ad una lettura degli effetti della riforma del sistema previdenziale della Regione in termini di incidenza sul bilancio della medesima. Viene suggerito, in particolare, un percorso metodologico per la previsione della spesa pensionistica di medio/lungo periodo fornendo anche una previsione di massima dell andamento della spesa. Il processo di riforma in materia di previdenza è destinata a durare ancora per numerosi anni e, per gli operatori regionali, impone delle scelte cruciali tra le opzioni percorribili. A tal fine, questa nota fornisce un contributo che potrà essere utile per una valutazione delle scelte da operarsi in futuro quale quella dell eventuale mantenimento di un sistema di gestione della previdenza dei dipendenti dell Amministrazione Regionale Siciliana separato ed autonomo rispetto ad una possibile esternalizzazione. 3

5 CAPITOLO 1 - Le gestioni pensionistiche La nozione di previdenza La previdenza è quella attività con la quale il lavoratore in attività destina una parte del proprio reddito per la costruzione di una rendita (pensione) che fruirà quando non sarà più abile al lavoro a causa dell inevitabile processo di invecchiamento e che, sostituendo il reddito derivante dal propria prestazione lavorativa, dovrà garantirgli una accettabile qualità della sua vita residua. Con lo sviluppo del c.d. stato sociale (welfare state) molte attività umane rispondenti in prima approssimazione a bisogni individuali, essendo ritenute di interesse collettivo oltre che per ragioni etiche e per i valori di solidarietà e mutualità cui fa riferimento la convivenza civile anche per garantire il carattere di coesione di una società, sono state avocate a se dallo Stato che le ha gestite nell ambito della finanza pubblica. Com è noto, la spesa per lo stato sociale moderno include la previdenza, l assistenza, la spesa sanitaria, la spesa per gli ammortizzatori sociali e la spesa per l istruzione. Il sistema pensionistico, nell ambito dell esperienza italiana di welfare state, non ha assolto soltanto a funzioni di tipo previdenziale ma anche ad esigenze di tipo assistenziale. Tuttavia, per una migliore comprensione della struttura del sistema pensionistico è necessario analizzarlo in primo luogo solo sotto il profilo previdenziale. L espressione sistema previdenziale si riferisce alle modalità attraverso le quali il soggetto gestore procede al reperimento delle risorse finanziarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche. Preliminarmente è necessario chiarire alcuni concetti e definizioni che occorre assolutamente non confondere e tenere, piuttosto, ben distinti: 1) Il meccanismo di funzionamento del sistema previdenziale; 2) Il metodo di calcolo delle pensioni; 3) Il sistema finanziario di gestione Il meccanismo di funzionamento del sistema previdenziale Nel caso di una collettività di individui, siamo di fronte ad un sistema complesso per il quale oltre a considerare l aspetto demografico-attuariale, inerente l andamento nel tempo della variabile aleatoria consistenza numerica della collettività, occorre anche considerare l aspetto finanziario della gestione relativo alle entrate (contribuzione versata) e alle uscite (pensioni pagate). La determinazione della prestazione e della controprestazione può teoricamente avvenire mediante due opposte modalità: A) il meccanismo della "contribuzione definita"; B) il meccanismo della "prestazione definita"; A) In base al meccanismo della "contribuzione definita", la misura dei contributi a carico delle parti è prefissata e la prestazione finale dipende dall ammontare dei contributi e dei rendimenti ottenuti attraverso l investimento della eventuale contribuzione accumulata sui mercati finanziari. Lo schema della "contribuzione definita" è tipico delle assicurazioni individuali private nelle quali il livello della contribuzione (fisso o variabile) è comunque predeterminato contrattualmente. Nella contribuzione definita il rischio di inadeguatezza della prestazione pensionistica è a carico dell assicurato. B) In base al meccanismo della "prestazione definita", invece, è la misura della prestazione finale ad essere prefissata e i contributi a carico delle parti dipendono, conseguentemente, dal livello di prestazione che si intende garantire oltre che dai rendimenti ottenuti attraverso l investimento della eventuale contribuzione accumulata sui mercati finanziari. 4

6 Con l impostazione della prestazione definita il rischio di inadeguatezza della prestazione è a carico dell ente previdenziale. Lo schema della "prestazione definita" è tipico delle assicurazioni collettive pubbliche (assicurazioni sociali) nelle quali il livello della contribuzione (fisso o variabile) è, in genere, svincolato dal livello della prestazione pensionistica la cui determinazione avviene con regole sue proprie. In Italia, soltanto in questi ultimi anni, a seguito della crisi della finanza pubblica, ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, nell ambito del sistema previdenziale pubblico, lo schema della contribuzione definita, tipico della c.d. previdenza complementare, ha sostituito quello della "prestazione definita" anche nella c.d. previdenza obbligatoria Il metodo di calcolo delle pensioni Questo concetto riguarda unicamente la fissazione delle regole in base alle quali, a fronte di una contribuzione versata (prestazione), viene determinato il livello della prestazione pensionistica (ossia della controprestazione). Nella realtà empirica, la definizione del metodo di calcolo delle pensioni si concretizza nella scelta per il meccanismo della "contribuzione definita" o della "prestazione definita" Si distinguono a tal fine: il metodo retributivo con il quale le pensioni sono determinate sulla base dei salari o redditi da lavoro di uno o più anni e/o sulla base dell anzianità. Il livello della prestazione pensionistica è, quindi, del tutto svincolato dall ammontare della contribuzione versata il metodo contributivo fondato sul calcolo della pensione in base ai contributi effettivamente versati dal lavoratore durante tutta la vita lavorativa; Il livello della prestazione pensionistica è, in questo caso, dipendente dall ammontare della contribuzione versata Sistemi finanziari di gestione delle assicurazioni sociali Nel caso di una collettività di individui, possibilmente suddivisa in gruppi, siamo di fronte ad un sistema complesso per il quale oltre a considerare l aspetto demografico-attuariale, inerente l andamento nel tempo della variabile aleatoria consistenza numerica della collettività o dei gruppi che la compongono, occorre anche considerare l aspetto finanziario della gestione relativo alle entrate (contribuzione versata) e alle uscite (pensioni pagate). La determinazione della prestazione e della controprestazione può teoricamente avvenire mediante due opposte modalità: il meccanismo della "contribuzione definita", secondo il quale la misura dei contributi a carico delle parti è prefissata e la prestazione finale dipende dall ammontare dei contributi e dei rendimenti ottenuti attraverso l investimento della eventuale contribuzione accumulata sui mercati finanziari. Nella contribuzione definita il rischio di inadeguatezza della prestazione è a carico dell assicurato. il meccanismo della "prestazione definita", secondo il quale la misura della prestazione finale è prefissata e i contributi a carico delle parti dipendono dal livello di prestazione che si intende garantire oltre che dai rendimenti ottenuti attraverso l investimento della eventuale contribuzione accumulata sui mercati finanziari. Con l impostazione della prestazione definita il rischio di inadeguatezza della prestazione è a carico dell ente previdenziale. 5

7 Nella realtà empirica, l opzione per il meccanismo della "contribuzione definita" o della "prestazione definita" si concretizza nella scelta del metodo di calcolo delle pensioni. Si distinguono a tal fine: il metodo retributivo con il quale le pensioni sono determinate sulla base dei salari o redditi da lavoro di uno o più anni e/o sulla base dell anzianità. Il livello della prestazione pensionistica è, quindi, del tutto svincolato dall ammontare della contribuzione versata il metodo contributivo fondato sul calcolo della pensione in base ai contributi effettivamente versati dal lavoratore durante tutta la vita lavorativa; Il livello della prestazione pensionistica è, in questo caso, dipendente dall ammontare della contribuzione versata. La scelta del meccanismo della "contribuzione definita" in luogo di quello della "prestazione definita", si associa alla decisione del tipo di sistema finanziario di gestione da adottare. Sono definiti sistemi finanziari di gestione i criteri attuariali che stabiliscono l equilibrio demografico-finanziario dello schema previdenziale e che correlano prestazioni e controprestazioni. Si distinguono: A) Sistemi finanziari di gestione a capitalizzazione B) Sistemi finanziari di gestione a ripartizione A) Sistemi finanziari di gestione a capitalizzazione Si fondano sul principio di stabilire l equilibrio attuariale fra il valore attuale medio dei contributi (premi versati) e il valore attuale medio degli oneri. Correlano la contribuzione versata da un individuo o da una generazione di individui alle prestazioni ad essi spettanti. Al termine dell attività lavorativa il lavoratore riceve un flusso pensionistico commisurato al capitale accumulato nel corso degli anni e ai frutti derivanti dall investimento del capitale stesso. In tal modo si realizza un semplice trasferimento intertemporale di reddito al fine di rendere omogeneo il livello dei consumi nelle diverse fasi della vita. Naturalmente affinché tale sistema sia in equilibrio è necessario che ci sia costantemente uguaglianza tra il valore attuale delle prestazioni future e l ammontare delle riserve accantonate; tale uguaglianza deve essere rispettata sia a livello individuale che complessivo. Un sistema finanziario di gestione a capitalizzazione può essere indifferentemente adottato sia da un sistema assicurativo di natura pubblicistica che di natura privatistica in quanto il rapporto sinallagmatico può essere stabilito sia di norme generali che da contratti privati. Tra i sistemi a capitalizzazione si distinguono: il sistema della capitalizzazione individuale: in tal caso viene determinato un premio equo individuale dell assicurazione libera; e il sistema della capitalizzazione collettiva: in questo secondo caso vengono determinati o un premio medio generale o dei premi medi per una o più generazioni. 6

8 La figura di seguito riportata evidenzia come nella struttura di un sistema a capitalizzazione vengano a configurarsi diversi separati fondi di gestione, ciascuno costituito dalla contribuzione accumulata incrementata dei relativi rendimenti di un singolo individuo o di una generazione di individui. A) Sistemi finanziari di gestione a ripartizione Si fondano sul principio di stabilire per l ente previdenziale l equilibrio finanziario tra la contribuzione versata dagli iscritti in un anno e le pensione pagate ai pensionati in vita nello stesso anno. Correlano la contribuzione versata da una generazione di individui alle prestazioni erogate alle generazioni precedenti. In un sistema a ripartizione, quindi, la spesa sostenuta per il pagamento delle pensioni nel corso di un anno deve essere totalmente coperta dai contributi versati nello stesso arco di tempo dalla popolazione attiva. In tal modo si determina un trasferimento intergenerazionale di reddito: i giovani di oggi si fanno carico del sostentamento dei vecchi, facendo affidamento sul loro diritto di rivalsa sui giovani di domani. Chiaramente l equilibrio si raggiunge quando il totale dei contributi incassati è uguale al totale delle prestazioni erogate; entrambi i totali riferiti allo stesso orizzonte temporale. Questa seconda configurazione, al contrario della prima, non può formare oggetto di un contratto di tipo privatistico; il trasferimento delle risorse da una generazione all altra, per definizione, può essere realizzato esclusivamente attraverso un patto sociale; solo grazie all intervento dello Stato è possibile garantire l osservanza di questa forma di solidarietà tra generazioni, dato che difficilmente, in caso di inadempienza, i vecchi di domani potranno rivalersi su quelli di oggi probabilmente non più vivi - che costituiscono la loro controparte effettiva. 7

9 Nei sistemi a ripartizione è, quindi, implicito un patto intergenerazionale riguardante il modo in cui il rischio (demografico e produttività) è ripartito tra giovani e vecchi. La ripartizione del rischio dipende dal modo in cui è determinato l'importo della pensione e della contribuzione. o o Il patto intergenerazionale può attuarsi attraverso la determinazione di: un tasso di sostituzione fisso (TSF) in tal caso, la pensione è una quota costante del salario percepito nel periodo di lavoro (sistema retributivo); posizioni relative fisse (PRF) dove è costante il rapporto tra pensione pro-capite dei vecchi e il salario netto dei giovani. Tra i sistemi a ripartizione si distinguono: il sistema di ripartizione dei capitali di copertura: in tal caso è stabilito l equilibrio attuariale, ogni anno, fra contributi riscossi per gli assicurati vigenti nello stesso anno e il valore capitale delle pensioni liquidate ai nuovi pensionati dell anno. Per valore capitale di una pensione si intende il valore attuale delle rate che, in media, saranno pagate fino all eliminazione della pensione, compresa la componente di reversibilità. il sistema di ripartizione pura: in questo secondo caso, le entrate dell anno, riferite agli assicurati vigenti, uguagliano le rate di pensione pagate ai pensionati in vita nello stesso anno. Nei sistemi a ripartizione pura può farsi riferimento o strettamente ad un equilibrio annuale, o anche ad un equilibrio pluriennale considerando un arco temporale più lungo. Nei sistemi a ripartizione, come evidenziato nella figura di seguito riportata, la contribuzione confluisce in un unico fondo di gestione. Come prima anticipato, mentre i sistemi assicurativi privati non possono adottare il sistema a ripartizione, per il sistema previdenziale pubblico è possibile scegliere tra il sistema a capitalizzazione e quello a ripartizione. In linea di massima, con riferimento specifico alla previdenza pubblica, si propende per l una o l altra configurazione valutando sulla base di un criterio di efficienza: si sceglie il sistema che garantisce il Tasso di Rendimento Interno (TIR) più elevato. Il tasso di rendimento interno (TIR) eguaglia, in valori finanziariamente equivalenti, i contributi versati alle prestazioni ricevute: Da cui: contribuzione versata = pensioni liquidate (1 + TIR) TIR = contribuzione versata pensioni liquidate +1 8

10 Il tasso di rendimento interno (TIR) è legato a variabili diverse nel un sistema a capitalizzazione e i quello a ripartizione: nel sistema a capitalizzazione il rendimento è correlato: - ai tassi di interesse di mercato relativi alle attività in cui vengono investite le risorse accantonate. In pratica, si fa riferimento al tasso di interesse reale, ovvero al tasso di mercato al netto dell inflazione che è direttamente correlato al tasso di crescita dell economia. nel sistema a ripartizione il rendimento dipende: - dal tasso di crescita della produttività del lavoro; - dal tasso di crescita della popolazione attiva; - dal tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL). In un sistema a prestazioni definite, se il tasso di crescita della popolazione attiva è uguale al tasso di interesse reale (che a sua volta collegato al tasso di crescita del PIL) i due sistemi dovrebbero garantire rendimenti equivalenti. In presenza di prestazioni definite, se vi è un trend demografico espansivo in rapporto al tasso di crescita dell economia, risulta conveniente l adozione del sistema a ripartizione, in quanto comporta un accumulo di contribuzione (dipendente dalla crescita demografica) superiore a quello che si avrebbe in un sistema a capitalizzazione (nel quale l incremento è legato esclusivamente al tasso di interesse reale di mercato). Il quadro cambia totalmente con un trend demografico decrescente: nel caso di calo demografico, in presenza di prestazioni definite, il sistema a ripartizione non è più conveniente in quanto non solo comporta un accumulo di contribuzione inferiore a quello che si avrebbe in un sistema a capitalizzazione ma potrebbe comportare anche dei deficit patrimoniali per il mancato accumulo della contribuzione con erosione di quella precedentemente accumulata. Considerando le possibili combinazioni del meccanismo della "contribuzione definita" o della "prestazione definita" e del sistemi finanziari di gestione adottato, a capitalizzazione o a ripartizione, per il sistema previdenziale pubblico si presentano teoricamente le seguenti alternative: meccanismo della "contribuzione definita" e sistema finanziario di gestione a capitalizzazione ; meccanismo della "contribuzione definita" e sistema finanziario di gestione a ripartizione ; meccanismo della "prestazione definita" e sistema finanziario di gestione a capitalizzazione ; meccanismo della "prestazione definita" e sistema finanziario di gestione a ripartizione ; meccanismo della "prestazione definita" e sistema finanziario di gestione a ripartizione. Sistema Finanziario a ripartizione a capitalizzazione Meccanismo di Funzionamento a prestazione definita a contribuzione definita a ripartizione a prestazione definita a ripartizione a contribuzione definita a capitalizzazione a prestazione definita a capitalizzazione a contribuzione definita 9

11 CAPITOLO 2 - Modelli teorici Un modello semplificato di base Consideriamo una gestione pensionistica dove, per semplicità, sia presente un solo lavoratore/pensionato. Le ipotesi assunte sono le seguenti: a) Retribuzione mensile = 1000,00 b) Retribuzione annuale = Retribuzione mensile x 12 mesi = 1000,00 x 12 = ,00 c) Contribuzione annuale = 1/3 Retribuzione annuale = 1/3 x ,00 = 4.000,00 d) Pensione mensile = 1000,00 e) Pensione annuale = Pensione mensile x 12 mesi = 1000,00 x 12 = ,00 f) Anni di contribuzione per il pensionamento = 40 g) Speranza di vita al momento del pensionamento = 13 anni e 4 mesi h) Tasso di attualizzazione = 0 i) Tasso di rivalutazione delle passività = 0 j) Tasso di rendimento delle attività = 0 k) Metodo contributivo per il calcolo della pensione Durante il rapporto di lavoro, la contribuzione viene versata alla gestione pensionistica. La situazione patrimoniale della gestione pensionistica dopo il primo anno di attività lavorativa è la seguente: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 1 ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 4.000,00 FONDO PENSIONI 4.000,00 Alla cessazione del rapporto di lavoro, dopo 40 anni di contribuzione, la situazione patrimoniale della gestione pensionistica è la seguente: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 40 ATTIVITÀ PASSIVITÀ LIQUIDATE DA EROGARE ,00 FONDO PENSIONI ,00 Si procede alla liquidazione della pensione mensile. Il calcolo viene fatto dalla gestione pensionistica considerando la speranza di vita del lavoratore/pensionato al momento del pensionamento in modo da far corrispondere quanto accantonato nel fondo pensioni col valore attuale delle rate di pensione da erogare in rapporto alla vita sperata. Considerando una pensione mensile di 1.000,00 ed una speranza di vita di 13 anni e 4 mesi il valore complessivo delle pensioni da erogare è di 1.000,00 x 160 mesi = ,00. Dopo la liquidazione della pensione, la situazione patrimoniale della gestione pensionistica è la seguente: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 40 (dopo la liquidazione della pensione) ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE ,00 Si procede, anno per anno, all erogazione della pensione così liquidata supponendo che la speranza 10

12 di vita non subisca modificazioni. Le risorse disponibili vengono decurtate delle pensioni erogate. Dopo il primo anno di pensione, le risorse disponibili vengono decurtate di ,00 e la situazione patrimoniale della gestione pensionistica risulta la seguente: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 1 di pensione ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE ,00 Dopo 13 anni e 4 mesi, sopraggiunto il decesso del lavoratore/pensionato, la situazione patrimoniale della gestione pensionistica sarà questa: Situazione patrimoniale al decesso del pensionato (dopo 13 anni e 4 mesi) ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 0,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE 0,00 La gestione pensionistica si è svolta in completo equilibrio chiudendosi col perfetto pareggio tra contribuzione versata e prestazione pensionistica erogata. In sintesi, affinché la gestione pensionistica si svolga in equilibrio, è necessario che venga garantita la seguente condizione: Totale della contribuzione versata Totale della pensione liquidata La formulazione matematica è la seguente: dove: C = contribuzione annua W = pensione annua n = numero di anni di contribuzione m = numero di anni di pensione n x = 1 m C x = W y = n+ 1 y Il valore finanziario del tempo Valori finanziari riferiti ad epoche diverse non sono immediatamente confrontabili per il c.d. valore 11

13 finanziario del tempo. Uno stesso valore nominale di capitale assume valori diversi nel tempo: infatti, un euro oggi vale più di un euro domani. Ciò per le seguenti ragioni: la disponibilità di un capitale in futuro invece della sua fruizione immediata implica una rinuncia e un sacrificio; la disponibilità di un capitale in futuro comporta il rischio della perdita del capitale connessa all incertezza del futuro contro la certezza del presente; nel corso del tempo una quantità nominale di moneta perde una parte del suo potere di acquisto per effetto dell aumento generalizzato dei prezzi (c.d. inflazione). Per questi motivi un capitale impiegato nel tempo frutta interessi: il tasso di interesse, pertanto, può essere considerato il compenso per la rinuncia a disporre di un certo ammontare di moneta subito per disporne in una data posteriore che tiene conto di un premio addizionale per coprire l incertezza associata al fluire del tempo. Per confrontare capitali riferiti ad epoche diverse è necessario riferirli ad uno stesso momento temporale attraverso un processo c.d. di attualizzazione ad un dato tasso di interesse. Nel caso della gestione pensionistica considerata occorre confrontare un flusso attualizzato di prestazioni (le contribuzioni annuali) ed un flusso attualizzato di controprestazioni (le annualità di pensioni erogate) utilizzando un dato tasso di attualizzazione. Il tasso di attualizzazione non è detto che debba essere lo stesso per prestazioni e controprestazioni: infatti, mentre per le annualità di pensione l esigenza è quella di individuare un tasso che mantenga inalterato il potere di acquisto nel tempo, per la contribuzione versata si dovrebbe fare riferimento ad un tasso che sia rappresentativo del rendimento derivante dall impiego fruttifero di questi capitali nel tempo. La condizione di equilibrio innanzi espressa viene così a modificarsi: Tot. valori attualizzati della contribuzione versata Tot. valori attualizzati della pensione liquidata Supponendo che l epoca di riferimento sia quella del pensionamento e consideriamo per semplicità lo stesso tasso di attualizzazione per le annualità di contribuzione e di pensione: la formulazione matematica diventa la seguente: dove: i = tasso di attualizzazione n m n x C x ( 1+ i) = Wy x= 1 y= n m y ( 1 i) 12

14 Supponiamo, invece, di avere tassi diversi di attualizzazione per le annualità di contribuzione e di pensione: la formulazione diventa dove: n m n x C x ( 1+ ic ) = Wy x= 1 y= n+ 1 + i C = tasso di attualizzazione per le annualità di contribuzione i W = tasso di attualizzazione per le annualità di pensione 1 m y ( 1 i ) Se poi consideriamo anche le probabilità di vita e di morte, parliamo di valori attuali attuariali e la formulazione diventa: dove: n x= 1 C p x = probabilità di vita all anno x x ( 1+ i ) C n x p y p m = probabilità di vita dall anno y fino all anno m x = m W y= n+ 1 y 1 W ( 1+ i ) W m y Conseguenze di variazioni nella speranza di vita La probabilità di vita e di morte dipendono dalle frequenze di sopravvivenza e di mortalità degli individui, per fasce di età, appartenenti ad una data collettività calcolate con riferimento ad una data epoca. Queste frequenze, in base alla teoria frequentista della probabilità e alla legge empirica del caso, vengono assimilate alla probabilità di sopravvivenza e di mortalità. Le tavole di sopravvivenza e di mortalità costruite dagli istituti statistici contengono in genere i seguenti valori: l x = numero di viventi all età x d x = numero di morti all età x p x = probabilità di vita all età x p x = probabilità di morte all età x e x = vita media di un individuo di età x (numero di anni che gli restano da vivere) π x = vita probabile di un individuo di età x (numero di anni che gli restano da vivere con probabilità = 50%) ω = età estrema di sopravvivenza Costruendo annualmente le tavole demografiche di sopravvivenza e mortalità, queste possono evidenziare variazioni nell età estrema di sopravvivenza e, quindi, nella vita media e probabile. Si dice, allora, che la speranza di vita è cambiata. y p m *************************************** Ritornando al nostro esempio, sia la contribuzione accantonata che l importo della pensione erogabile, sono stati stabiliti considerando una data speranza di vita. Se al momento del pensionamento la speranza di vita è cambiata, ferme restando le altre condizioni, ciò comporta delle variazioni nel patrimonio della gestione pensionistica. A) RIDUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA Se, al momento del pensionamento, la speranza di vita dovesse essere di 13 anni (invece di 13 anni e 4 mesi), l ammontare delle pensioni erogabili sarebbe di ,00 mentre il valore delle risorse 13

15 disponibili sarebbe di ,00. La situazione patrimoniale verrebbe così rappresentata: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 40 (dopo la liquidazione della pensione) ATTIVITÀ DISPONIBILI ATTIVITÀ PASSIVITÀ ,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE PATRIMONIO NETTO , ,00 Il surplus di risorse disponibili si è così tradotto in un incremento del Patrimonio Netto della gestione pensionistica che, in assenza di ulteriori modifiche della speranza di vita, si mantiene sino al momento del decesso del pensionato. Sopraggiunta la scomparsa del lavoratore/pensionato, la situazione patrimoniale della gestione pensionistica sarà la seguente: Situazione patrimoniale al decesso del pensionato (dopo 13 anni) ATTIVITÀ DISPONIBILI ATTIVITÀ PASSIVITÀ 0,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE PATRIMONIO NETTO 0, ,00 B) INNALZAMENTO DELLA SPERANZA DI VITA Se, al momento del pensionamento, la speranza di vita dovesse essere di 14 anni (invece di 13 anni e 4 mesi), l ammontare delle pensioni erogabili sarebbe di ,00 contro un valore delle risorse disponibili di ,00. La situazione patrimoniale verrebbe così rappresentata: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 40 (dopo la liquidazione della pensione) ATTIVITÀ DISPONIBILI DEFICIT PATRIMONIALE ATTIVITÀ , ,00 PASSIVITÀ PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE ,00 L eccedenza di pensioni da erogare sulle risorse disponibili comporta un deficit patrimoniale che, in assenza di ulteriori modifiche della speranza di vita, deve essere reintegrato con: un aumento di contribuzione; In tal caso,la situazione patrimoniale si sarebbe così modificata: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 40 (dopo la liquidazione della pensione) ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE ,00 e al momento del decesso del pensionato, sarebbe la seguente: 14

16 Situazione patrimoniale al decesso del pensionato (dopo 14 anni) ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 0,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE 0,00 L altra possibilità di reintegrare il deficit patrimoniale è quella di procedere ad: una riduzione del livello della pensione mensile. Portando, ad esempio il livello della pensione ad 952,38 l importo delle pensioni erogabili si riduce ad ,00 riportando il sistema ad una condizione di equilibrio. In tal caso,la situazione patrimoniale diventerebbe questa: Situazione patrimoniale al 31/12/ anno 40 (dopo la liquidazione della pensione) ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE ,00 e al momento del decesso del pensionato, questa: Situazione patrimoniale al decesso del pensionato (dopo 14 anni) ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 0,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE 0, Determinazione della contribuzione nei diversi sistemi finanziari Abbiamo visto come i sistemi finanziari di gestione fissino i criteri di equilibrio dello schema previdenziale e che correlano prestazioni e controprestazioni. Se l impostazione seguita è quella della "prestazione definita", la contribuzione da versare a carico di ogni assicurato viene stabilita in funzione della relazione di equilibrio attuariale che si intende perseguire. La contribuzione da versare dipende ovviamente dall aliquota contributiva applicata che, nel gergo della tecnica attuariale delle assicurazioni sociali prende il nome di premio. Il premio che garantisce la relazione di equilibrio attuariale prende il nome di premio medio di equilibrio. Nella determinazione del premio medio di equilibrio sono possibili due impostazioni a seconda che si faccia riferimento al sistema finanziario della capitalizzazione collettiva o a quello della ripartizione. Si può perseguire, infatti: I. l equilibrio attuariale per generazioni (nel caso di sistema della capitalizzazione collettiva) II. l equilibrio attuariale per anno di gestione (sistema della ripartizione) I. Equilibrio attuariale per generazioni Se nell equazione di equilibrio attuariale del fondo si considera: - una sola generazione di iscritti in un anno e il periodo della gestione non è inferiore alla durata in vita della generazione stessa, si ha il premio medio per la generazione iniziale o per una futura generazione; - considerando più generazioni si avrà il premio medio per generazioni; - nel caso si consideri una durata illimitata della gestione si ha il premio medio generale. 15

17 II. Equilibrio attuariale per anno di gestione L equazione di equilibrio attuariale del fondo può riferirsi: - a un generico anno; allora si possono avere due situazioni diverse: se si considerano come oneri dell anno i valori capitali delle pensioni sorte nell anno, allora si ha il premio medio di copertura dei capitali; se si considerano come oneri dell anno le rate di pensione pagate ai pensionati vigenti nello stesso anno, allora si ha il premio di ripartizione pura; - a un numero finito di anni; si avranno, allora, i premi poliennali di copertura dei capitali o di ripartizione pura. - ad una infinità di anni di gestione; allora si può parlare di premio medio generale. Si prescinde, al momento dalla formulazione matematica attuariale dei premi suddetti. Si sottolinea, invece, che tutti i suindicati premi, escluso il premio medio di ripartizione pura ad equilibri annuali, provocano formazione di capitali accumulati. Indichiamo con: P α il premio individuale all età minima di ingresso; P il premio medio generale; P & il premio medio di copertura dei capitali; P & il premio di ripartizione pura; La tecnica attuariale delle assicurazioni sociali ha dimostrato che a regime valgono le seguenti relazioni fra premi. Le condizioni economiche dinamiche possono essere riassunte da un tasso di attualizzazione ρ: dove: j 1 = tasso di inflazione; j = tasso di interesse reale; 1+ ρ = 1+ j j 1 1 risulta: > ρ < 0 P = P & se ρ = 0 α Premio individuale all età di ingresso < Premio di ripartizione pura ρ > 0 inoltre, risulta: P α P P < P < P& < P& α se r < j = P = P& = P& α se r = j > P > P& < P& dove: r = tasso variazione degli iscritti alla gestione previdenziale; se r > j 16

18 La tecnica attuariale delle assicurazioni sociali ha poi dimostrato che il contenuto di capitalizzazione, il rapporto, cioè, fra i capitali accumulati ed il valore capitale degli oneri del fondo, varia a diversi livelli: un primo livello (il più elevato) è quello della capitalizzazione individuale; un secondo livello (minore del primo) è quello della capitalizzazione collettiva con il premio per più generazioni; un terzo livello (minore del secondo) è quello della capitalizzazione collettiva realizzata a premio medio generale; un quarto livello (minore del terzo) è quello della ripartizione realizzata con il premio di copertura dei capitali; livelli minimi (inferiori a tutti i precedenti) è quello della ripartizione pura ad equilibri poliennali. La differenza tra la contribuzione versata (premi versati) dagli assicurati e le pensioni liquidate (impegni assunti) dalla gestione pensionistica, entrambi attualizzati con riferimento ad un dato momento temporale, prende il nome di riserva matematica Le riserve matematiche determinate dai premi nei sistemi finanziari diversi dalla ripartizione pura Nella previdenza sociale di base, generalmente, il fabbisogno di cassa dell anno per il pagamento delle pensioni vigenti viene fronteggiato con le entrate dell anno, cioè i contributi sulla massa salariale e le somme a carico dell Erario (sistema finanziario di gestione della ripartizione pura ad equilibri annuali). Tale sistema finanziario di gestione non prevede alcun tipo di riserva tecnica e non offre alcun livello di garanzia attuariale verso gli assicurati e i pensionati. Nella previdenza sociale complementare, invece, di solito è prevista una garanzia attuariale che si realizza attraverso diversi sistemi finanziari di gestione. Più in generale, la formazione delle c.d. riserve matematiche avviene in tutti i sistemi finanziari diversi dal sistema a ripartizione pura. Per semplicità, consideriamo il caso di una durata illimitata della gestione pensionistica con premio medio generale. Lo schema seguente evidenzia la contribuzione versata e le pensioni liquidate ed erogate su un orizzonte temporale illimitato prendendo a riferimento un generico anno m. 17

19 A) Riserve matematiche nel caso di premio medio generale Supponiamo che i contributi siano commisurati al premio medio generale PMG (durata della gestione illimitata, serie convergenti). PMG t Gli oneri, almeno nei primi anni di gestione, sono crescenti perché aumenta il numero dei pensionati, aumenta l anzianità contributiva dei nuovi pensionati (e quindi la pensione media); i contributi variano solo con riferimento alle variazioni della popolazione assicurata. Almeno nei primi anni di gestione si avrà una differenza positiva fra l ammontare dei contributi e i valori capitali delle nuove pensioni liquidate nell anno; tale differenza darà luogo a una riserva (la riserva contributi). Questi fondi saranno utilizzati, insieme agli interessi che produrranno, quando i contributi non saranno più sufficienti a coprire le spese. La riserva contributi comunemente si considera suddivisa in due componenti: riserva degli attivi o degli oneri latenti riserva dei pensionati o degli oneri maturati Retrospettivamente (cioè dal punto di vista degli accumuli di capitale che si sono verificati fino al generico tempo m) la riserva degli attivi è rappresentata dalla differenza fra il montante demografico finanziario dei contributi riscossi sino a quel momento e l analogo montante delle pensioni fino allora liquidate in valore capitale. Questo procedimento equivale a creare un fondo contributi in cui si versano i contributi e si prelevano i valori capitali per liquidare le nuove pensioni. 18

20 I valori capitali delle nuove pensioni in generale non vengono pagati in un unica soluzione al momento della creazione della nuova pensione, ma vengono smontati attraverso il pagamento delle rate di pensione con riferimento alla vita residua dei pensionati. Questi valori capitali possono, quindi, immaginarsi versati in un secondo fondo delle pensioni dal quale emerge una seconda riserva, detta riserva dei pensionati o degli oneri maturati. Sommando le due riserve si ha la riserva matematica complessiva calcolata in modo retrospettivo con il premio medio generale P. Prospettivamente la riserva complessiva in base al premio medio P può essere considerata la differenza in valore attuale medio (riferita finanziariamente al tempo m) fra il valore delle spese annue per il pagamento delle rate di rendita ai pensionati vigenti per tutti gli anni della gestione e il valore attuale medio (al tempo m) di tutti i contributi che saranno corrisposti per tutta la durata della gestione. Anche in questo caso la riserva complessiva può scindersi: nella riserva degli oneri latenti: nella riserva degli oneri maturati: Bilancio di esercizio e bilancio tecnico Sotto il profilo aziendalistico, gli enti previdenziali sono aziende di erogazione la cui gestione caratteristica è contraddistinta dall acquisizione della contribuzione e dall erogazione dei trattamenti pensionistici. Il Bilancio di esercizio di un ente previdenziale Da un punto di vista strettamente contabile il bilancio di esercizio di un ente previdenziale verifica il rispetto delle condizioni di equilibrio economico (ricavi costi), finanziario (entrate uscite) e patrimoniale ma non valuta se la gestione previdenziale si svolge in condizioni di equilibrio dal punto di vista attuariale, in quanto l apprezzamento della gestione si riferisce ad una situazione di normale funzionamento e quindi ad un orizzonte temporale limitato all epoca attuale. Il bilancio di esercizio di un ente previdenziale non considera, quindi, se al momento delle valutazioni e in riferimento alla durata residua della gestione considerata, la somma del patrimonio netto, aumentato del valore attuale medio dei contributi risulti uguale al valore attuale medio degli oneri. La verifica del rispetto delle condizioni di equilibrio attuariale deve riferirsi necessariamente ad un orizzonte temporale prospettico, ossia rivolto al futuro, ed impone pertanto la redazione di un bilancio redatto con criteri diversi da quelli di esercizio che prende il nome di bilancio tecnico. 19

21 TIPO DI BILANCIO di esercizio ORIZZONTE TEMPORALE momento attuale RIFERIMENTO - Alla gestione caratteristica (gestione previdenziale) - alle gestioni non caratteristiche OGGETTO DELLA VALUTAZIONE determinazione del reddito di esercizio e del patrimonio di funzionamento finalizzata alla verifica delle condizioni di equilibrio: - economico (ricavi costi) - finanziario (entrate uscite) - patrimoniale (impieghi m/l termine fonti a m/l termine) tecnico prospettico (rivolto al futuro) - alla gestione caratteristica (gestione previdenziale) verifica solo delle condizioni di equilibrio attuariale: patrimonio netto + valore attuale medio dei contributi = valore attuale medio degli oneri Mentre il bilancio di esercizio considera i contributi acquisiti nell anno e le prestazioni erogate nell anno il bilancio tecnico considera il valore attuale medio dei contributi e degli oneri per la determinazione della riserva matematica. Il bilancio di esercizio di un ente previdenziale, sinteticamente schematizzato nella forma a sezioni contrapposte, e considerando solo la sua gestione caratteristica, può essere così rappresentato: Schema di Conto Economico COSTI Prestazioni erogate nell anno Interessi passivi Spese di gestione Eventuale Utile RICAVI Contributi acquisiti nell anno Interessi attivi e rendite Eventuale Perdita Schema di Stato Patrimoniale ATTIVITA Attività patrimoniali Totale attività Eventuale Perdita Deficit Patrimoniale Totale a pareggio Passività patrimoniali Totale passività Eventuale Utile PASSIVITA Patrimonio Netto - Fondi derivanti dalla contribuzione netta cumulata - Altri fondi Totale a pareggio Il bilancio tecnico di un ente previdenziale Il bilancio tecnico nei regimi pensionistici retti da premi medi (sia nei regimi di base che in quelli complementari) ha lo scopo di valutare se il fondo pensioni è in equilibrio attuariale, cioè, se al momento delle valutazioni e in riferimento alla durata residua della gestione considerata, la somma del patrimonio netto, aumentato del valore attuale medio dei contributi, è uguale al valore attuale medio degli oneri: ( t) ( t) ( t) V{ + C{ = O{ Patrimonio netto Valore attuale medio Valore attuale medio dei contributi degli oneri Il bilancio tecnico sintetizza, quindi, gli aspetti della gestione tecnica del fondo per verificare la congruità del patrimonio accumulato rispetto agli impegni assunti. La valutazione del bilancio tecnico rispetto al regime finanziario previsto è diversa a seconda che il sistema finanziario preveda o meno capitali accumulati. 20

22 A) Bilancio tecnico nel sistema finanziario della ripartizione pura Nel sistema finanziario della ripartizione pura, utilizzato nei regimi generali che gestiscono la previdenza di base, non è prevista alcuna riserva tecnica. Nei regimi pensionistici di base che non prevedono accumulo di capitali in luogo del bilancio tecnico vero e proprio viene normalmente redatto un bilancio di natura finanziaria, rappresentato dal bilancio di previsione in fase previsionale e da un rendiconto finanziario a consuntivo, le cui poste fondamentali sono costituite dalle entrate ed uscite annue. Maggiore valenza assume però il bilancio di previsione in quanto nel sistema di finanziamento della ripartizione pura ciò che interessa è lo sviluppo delle proiezioni per un determinato periodo di anni. Dette previsioni vengono realizzate attraverso un analisi: - della normativa; - delle ipotesi sui lavoratori vigenti previsti nei vari anni, distinti per sesso, settori economici, qualifica; - delle basi tecniche demografiche adottate (tavole di mortalità proiettate, distinte per età, sesso ); - degli sviluppi salariali e dei passaggi di qualifica. Questi bilanci di previsione riguardano i dati concernenti la futura gestione: i contributi che si prevede di incassare e le prestazioni che si suppone di pagare. Schema del bilancio di previsione delle entrate ed uscite annue. ENTRATE Contributi dell anno Interessi attivi e rendite Disavanzo economico Prestazioni dell anno Interessi passivi Spese di gestione USCITE Avanzo economico B) Bilancio tecnico nei sistemi finanziari diversi dalla ripartizione pura Per i sistemi finanziari diversi dalla ripartizione pura, invece, sono previsti capitali accumulati. Il bilancio tecnico ad una certa data consiste, quindi, nel confrontare il patrimonio accumulato, maggiorato delle entrate previste per la residua durata della gestione, con l ammontare degli oneri prevedibili, valori tutti riportati finanziariamente al momento delle valutazioni. Lo stato patrimoniale tecnico ha lo scopo di verificare se le attività patrimoniali del fondo sono sufficienti a coprire gli obblighi assunti ed è finalizzato alla determinazione della riserva matematica. Schema di Stato Patrimoniale Tecnico ATTIVITA Valore attuale medio dei contributi da: - assicurati vigenti - nuovi ingressi in assicurazione Totale attività Eventuale disavanzo tecnico Deficit Patrimoniale Totale a pareggio PASSIVITA Valore attuale medio degli oneri provenienti da: - pensionati esistenti - assicurati esistenti - nuovi ingressi in assicurazione Totale passività Eventuale avanzo tecnico Patrimonio Netto Totale a pareggio 21

23 Volendo evidenziare la riserva matematica, lo stato patrimoniale tecnico può anche essere presentato nella forma: Schema di Stato Patrimoniale Tecnico ATTIVITA Totale attività Eventuale disavanzo tecnico Deficit Patrimoniale Totale a pareggio PASSIVITA Riserva matematica: - dei pensionati esistenti - degli assicurati esistenti - dei nuovi ingressi in assicurazione Totale passività Eventuale avanzo tecnico Patrimonio Netto Totale a pareggio La disciplina specifica introdotta dal D.Lvo n 509/94 impone l'obbligo, per gli Enti previdenziali privatizzati, ai sensi dell art. 2, comma 2, di dotarsi, con periodicità almeno triennale, di bilanci tecnici, al fine di verificare l'equilibrio della gestione economico - finanziaria e garantire la continuità dell'azione previdenziale Condizioni di equilibrio in un sistema a ripartizione pura I sistemi pensionistici di gestione della previdenza pubblica di base sono tutti sistemi a ripartizione. La crisi del sistema previdenziale pubblico ha recentemente indotto ad affiancare al sistema a ripartizione il metodo contributivo in luogo di quello retributivo. In base alla definizione di sistema a ripartizione pura la relazione di equilibrio attuariale che la gestione pensionistica è tenuta, in questo caso, a perseguire comporta l uguaglianza tra le entrate contributive dell anno (o di più anni) riferite agli assicurati vigenti e le rate di pensione pagate ai pensionati in vita nello stesso anno (o negli anni corrispondenti). dove: La formulazione matematica è la seguente: C I W Z I = numero di iscritti alla gestione pensionistica nell anno di riferimento C = contribuzione annua di un singolo iscritto Z = numero di pensioni erogate nell anno di riferimento W = pensione annua di un singolo pensionato Assumendo le stesse ipotesi della esemplificazione di base prima trattata, invece di un solo lavoratore, consideriamo adesso un sistema complesso nel quale abbiamo una collettività di individui. Inoltre, aggiungiamo all ipotesi che il metodo di calcolo della pensione sia quello contributivo anche l ipotesi che il sistema finanziario sia del tipo a ripartizione pura. Permanendo le condizioni di equilibrio della esemplificazione che considera un singolo individuo anche le conclusioni della esemplificazione che considera una collettività non cambiano: non sopraggiungendo variazioni nella speranza di vita per ogni classe di età, il sistema dovrebbe garantire la permanenza di una condizione di equilibrio. L esemplificazione di cui alle figure 1 e 2 prende in considerazione l ipotesi di un sistema nel quale permangono le ipotesi di lavoro del precedente esempio e nella quale, inoltre, si assume l ipotesi che vi sia: un numero costante di nuovi iscritti per ogni anno fissato arbitrariamente in 90; la gestione delle risorse finanziarie disponibili col sistema a ripartizione; vengono liquidate solo pensioni di vecchiaia e non sono presenti pensioni di anzianità; la gestione pensionistica non si fa carico di altre gestioni assistenziali. 22

24 Dopo 40 anni di contribuzione, per ogni contingente annuo di iscritti alla gestione pensionistica, si avrà un numero di nuovi pensionati pari a 90. Supponendo, che non vi siano variazioni nella speranza di vita, dopo 13 anni e 4 mesi si avrà un numero di pensionati di 60 per il contingente del primo anno e, per ogni anno successivo, pari a 90 (30 del contingente dell anno n-1 e 60 del contingente dell anno n). A regime, la gestione pensionistica di categoria presenterà un numero di iscritti pari a unità e un numero di pensionati di 1200 unità mentre il totale della contribuzione annua versata di ,00 corrisponderà esattamente al totale della spesa pensionistica erogata per ogni anno. Nella esemplificazione presa a riferimento appaiono evidenti alcune caratteristiche interessanti della situazione a regime: il numero complessivo dei pensionati (1200) è 1/3 (33,33%) dei totali in servizio (3600); il totale della contribuzione annua versata ( ,00) è uguale al totale della spesa pensionistica annuale; il numero annuale di nuovi iscritti corrisponde a quello dei nuovi pensionati e dei deceduti; il totale della contribuzione accantonata è nullo. Osservando attentamente questa situazione tipo, possono facilmente da essa dedursi le condizioni di equilibrio statico e dinamico che la gestione pensionistica deve rispettare. Dal punto di vista statico, il sistema si presenta in equilibrio, quando vi è equivalenza tra il totale del numero di iscritti rapportato al periodo di contribuzione (40 anni nell esemplificazione) e il totale numero di pensionati rapportato alla speranza di vita media (13 anni e 4 mesi nell esemplificazione). n. di iscritti x n. anni di contribuzione n. di pensioni liquidate x n. anni di speranza di vita La formulazione matematica è la seguente: dove: I = numero di iscritti alla gestione pensionistica Z = numero di pensioni liquidate ed erogate n = numero di anni di contribuzione m = numero di anni di pensione I n Z e M e y = vita media di un pensionato di età y (numero di anni che gli restano da vivere) e M = vita media di un pensionato dal momento del pensionamento. La condizione si può esprimere anche dicendo che il rapporto tra il numero complessivo di iscritti alla gestione pensionistica ed il numero totale di pensionati deve almeno corrispondere al rapporto tra la speranza di vita media ed il periodo di contribuzione. n. di pensioni liquidate / n. di iscritti n. anni di speranza di vita / n. anni di contribuzione La formulazione matematica è la seguente: Z I e M n Per mantenere detta condizione di equilibrio statico occorre che essa venga mantenuta dal punto di vista dinamico e cioè occorre che, per ogni anno: il numero di nuovi iscritti corrisponda al rapporto tra il numero complessivo di iscritti ed il periodo di contribuzione (40 anni); il numero di nuovi pensionati corrisponda al rapporto tra il numero complessivo di pensionati e la 23

25 speranza di vita media (13 anni e 4 mesi); il numero di nuovi iscritti sia maggiore od uguale al numero di nuovi pensionati; il numero di nuovi pensionati sia minore od uguale al numero di deceduti. n. annuo di nuovi iscritti n. di nuovi pensionati n. di deceduti La formulazione matematica è la seguente: I s Z s D s dove: s = anno generico di riferimento I s = numero di iscritti alla gestione pensionistica nell anno s Z s = numero di pensioni erogate dalla gestione pensionistica nell anno s D s = numero di pensionati deceduti nell anno s Nella esemplificazione presa a riferimento si ha, infatti che: il rapporto tra il numero complessivo di iscritti ed il periodo di contribuzione (3600/40 = 90) corrisponde al rapporto tra il numero complessivo di pensionati e la speranza di vita media (1200/13,33 = 90); il numero di nuovi iscritti (90) è uguale al numero di nuovi pensionati (90); l ipotesi di costanza della speranza di vita media, poi, garantisce l equivalenza per ogni anno, tra il numero di nuovi pensionati (90) e il numero dei deceduti (90). Le precedenti condizioni di equilibrio di tipo quantitativo devono, chiaramente, tradursi in condizioni di equilibrio finanziario statico e dinamico. Dal punto di vista statico, occorre, infatti che: Valore della contribuzione accantonata 0 Ossia, che la gestione pensionistica non produca un deficit patrimoniale. La formulazione matematica è la seguente: s C I s s s 1 1 dove: s = anno generico di riferimento I s = numero di iscritti alla gestione pensionistica nell anno s W s Z s 0 Z s = numero di pensioni erogate dalla gestione pensionistica nell anno s C s = contribuzione annua nell anno s di un singolo iscritto W s = pensione annua nell anno s di un singolo pensionato Tenendo conto del valore finanziario del tempo, diventa: dove: s 1 C s I s s s s ( 1+ i) W Z ( 1+ i) 0 1 s s s = numeri di anni sino all anno generico di riferimento s È bene precisare che la suddetta condizione di equilibrio si riferisce solo ed esclusivamente ad un sistema a ripartizione pura : infatti, non è altro che la condizione di equilibrio per un singolo anno, in un sistema a ripartizione pura, trasposta su un orizzonte temporale più lungo. 24

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28 Dal punto di vista dinamico, oltre alla permanenza delle condizioni di equilibrio citate relative all assenza di variazioni nei livelli delle contribuzioni dovute e delle pensioni erogate, è necessario che venga garantita anche la seguente condizione di equilibrio finanziario: Valore della nuova contribuzione annuale Valore delle nuove pensioni annue liquidate ossia La formulazione matematica è la seguente: C s C I s s I W s s Z W s s Z 0 s Anche questa non è altro che l estensione della condizione di equilibrio annuale in un sistema a ripartizione pura. Considerando la permanenza dinamica di queste condizioni di equilibrio nel senso più restrittivo (= e non ), la situazione patrimoniale della gestione pensionistica al 1/1 dell anno n sarà la seguente: Situazione patrimoniale al 1/1/anno n ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 0,00 FONDO PENSIONI PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE 0,00 0,00 Totale a pareggio 0,00 Totale a pareggio 0,00 La contribuzione annua versata per 3600 iscritti ammonta ad ,00. L incremento di contribuzione di ,00 dovuto ai nuovi iscritti si compensa con la minore contribuzione dovuta ai nuovi pensionamenti dato che il numero di nuovi iscritti (90) corrisponde al numero di nuovi pensionati (90). Situazione patrimoniale dopo la contribuzione ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 FONDO PENSIONI ,00 Totale a pareggio ,00 Totale a pareggio ,00 Nel corso dell anno, la gestione pensionistica deve erogare pensioni di 1.000,00 per 1200 pensionati. Il debito generico del Fondo Pensioni si trasforma in un debito specifico, certo, liquido ed esigibile sotto la voce Pensioni Liquidate da Erogare. L incremento delle Pensioni Liquidate da Erogare di ,00 dovuto ai nuovi pensionamenti si compensa con la riduzione delle pensioni da erogare dovuta ai decessi verificatisi nell anno, dato che il numero di nuovi pensionati (90) corrisponde al numero di deceduti (90). Situazione patrimoniale dopo la liquidazione delle pensioni ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 FONDO PENSIONI PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE 0, ,00 Totale a pareggio ,00 Totale a pareggio ,00 27

29 Entro l anno, la gestione pensionistica eroga tutte le pensioni liquidate sotto la voce Pensioni Liquidate da Erogare. Situazione patrimoniale dopo l erogazione delle pensioni al 31/12/anno n ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 0,00 FONDO PENSIONI PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE 0,00 0,00 Totale a pareggio 0,00 Totale a pareggio 0,00 A questo punto la gestione pensionistica si trova nella situazione iniziale caratterizzata da assenza di accumulo della contribuzione, ed il ciclo di gestionale è pronto per ricominciare L aliquota di equilibrio in regime a ripartizione Nel regime a ripartizione l aliquota di equilibrio è rappresentata dalla percentuale che applicata al salario fornisce, in un determinato anno, un gettito contributivo pari all ammontare della spesa per pensioni. La condizione di equilibrio annuale in un sistema a ripartizione pura, considerata nel senso più restrittivo (=) è la seguente: C I = W Z Se consideriamo che la contribuzione corrisponde ad una percentuale della retribuzione, si può scrivere: dove: R = retribuzione annua α = aliquota contributiva C = α R La condizione di equilibrio annuale diventa: α R I = W Z Ricordando che il numero di iscritti annuale è dato dal rapporto tra totale degli iscritti e il numero di anni di contribuzione, cioè I = e che il numero di pensionati annuale è dato dal rapporto tra totale dei pensionati e la speranza di vita residua Z = I n Z e M 28

30 La condizione di equilibrio può essere scritta: α R I n = W Z e M Oppure anche così: α = W R Z e M n I Da quest ultima formulazione si evince che la condizione di equilibrio annuale in un sistema a ripartizione pura, dipende da diverse variabili: dal livello dell aliquota contributiva α; dall evoluzione dei livelli retributivi R; dall evoluzione demografica della popolazione attiva I al variare del tasso di natalità; dagli anni lavorativi n in funzione dei requisiti di età pensionabile; dai livelli di pensione garantita W; dall evoluzione demografica della popolazione pensionata Z al variare del livello di vita media e M e del tasso di mortalità; L aliquota contributiva di equilibrio α, quindi, può variare in relazione all evoluzione della massa retributiva R e all espansione degli oneri pensionistici W cui deve far fronte. Questa aliquota, a parità di altre condizioni, si riduce in presenza di un incremento dell occupazione (aumento della popolazione attiva_i) e in caso di diminuzione degli anni lavorativi n. L aliquota è, altresì condizionata dal variare delle variabili demografiche ed in particolare dalla speranza di vita media e M L aliquota di equilibrio in regime a capitalizzazione Nel regime a capitalizzazione l aliquota di equilibrio è rappresentata dalla percentuale che applicata al salario fornisce un ammontare di fondi in grado di assicurare (investito in attività finanziarie o reali) un capitale pari, alla fine del periodo di attività, al valore scontato delle prestazioni da erogare al lavoratore. La condizione di equilibrio annuale in un sistema a capitalizzazione, considerata in senso restrittivo (=) per un singolo iscritto, è la seguente: n x= 1 C x ( 1+ i ) C n x p x = m y= n+ 1 W y 1 ( 1+ i ) W m y y p m In questa formulazione si è considerato che la contribuzione sia stata versata per l intera vita lavorativa sino all anno n, garantendo, così, un livello di pensione pari a W y. Se, invece si suppone che la contribuzione sia stata versata solo sino all anno s, il livello di pensione assicurato sarà inferiore pari a s W y < n W y. 29

31 30 La condizione di equilibrio viene, quindi, assicurata con un livello di pensione più bassa e diventa: ( ) ( ) m y y m W m n y y s x x s C s x x s p i W p i C + = + + = = Ricordando che la contribuzione C è una percentuale della retribuzione R ossia R C = β dove β è l aliquota contributiva in regime di capitalizzazione, la condizione di equilibrio diventa: ( ) ( ) m y y m W m n y y s x x s C s x x s p i W p i R + = + + = = β Considerando adesso tutti gli iscritti I s all anno s e rammentando che appartengono a generazioni j diverse, per cui = = s j j I s I 1, e indicando con s Z 1 + = n s p I gli iscritti I s in vita al momento del pensionamento, la condizione di equilibrio può essere scritta: ( ) ( ) m y y m W m n y y s s x x s C s x x s s p i W Z p i R I + = + + = = β L aliquota di equilibrio sarà: ( ) ( ) x x s C s x x s s m y y m W m n y y s s p i R I p i W Z + + = = + = β In parole più semplici, nel sistema a capitalizzazione, l aliquota di equilibrio corrisponde al rapporto tra prestazioni pensionistiche future e retribuzioni percepite: prestazioni pensionistiche future β = retribuzioni percepite Ogni variazione nel denominatore del rapporto produce una variazione di segno uguale nel numeratore. Così, ad es., se aumenta la popolazione attiva I s aumenta anche il numero di pensionati Z s ; se aumenta il livello di reddito R e di contribuzione C si incrementa anche il livello delle pensioni future W. In questo regime le prestazioni in favore di ciascun assicurato vengono finanziate attingendo ai fondi accumulati con i versamenti contributivi dallo stesso effettuati nel corso del tempo. L aliquota di equilibrio in regime a capitalizzazione (ferme rimanendo le ipotesi di base, riguardanti fondamentalmente il tasso di rendimento), al contrario di quella del regime di ripartizione, non varia, quindi, di anno in anno in connessione con l andamento dell occupazione, dell ammontare dei contributi e delle prestazioni.

32 L equilibrio dinamico - Le variazioni patrimoniali della gestione L aliquota di equilibrio in regime a ripartizione e quella in regime a capitalizzazione si equivalgono solo in determinate particolari condizioni. Se la popolazione attiva resta stabile e l andamento dell occupazione risulta stazionario, se non vi sono variazioni nel livello dei salari e ai tassi di interesse (da utilizzare per capitalizzare i contributi e scontare le prestazioni) e se non vi sono variazioni nelle variabili demografiche in presenza di queste condizioni le due aliquote sono eguali. Qualora invece l occupazione (ferme rimanendo le ipotesi tecniche sopra delineate) cresca per un periodo molto lungo, l aliquota di equilibrio nel sistema a ripartizione risulta costantemente inferiore a quella di capitalizzazione. Nella fase di avvio di un sistema pensionistico sia nel regime a capitalizzazione sia in quello a ripartizione si determina un forte avanzo di cassa (figura 8). Nel regime di capitalizzazione l avanzo di cassa risulta assai più ampio; l accumulo di fondi dà luogo alla formazione delle cosiddette riserve matematiche, cioè delle risorse finanziarie che opportunamente investite consentiranno di far fronte agli impegni assunti. Nel regime a ripartizione si può iniziare a erogare i trattamenti dopo un lasso temporale non lungo (ovvero con periodi di attività esigui), attingendo ai fondi versati dai lavoratori attivi. Quando il sistema funziona a regime non è necessario mantenere degli avanzi di cassa per dar luogo alla formazione di riserve. Tuttavia, quando le condizioni generali lo permettono (crescita demografica, crescita del PIL e dei livelli di reddito, costanza nel livello di vita media sperata) se il livello della contribuzione supera quello delle prestazioni erogate, anche nel sistema a ripartizione è possibile conseguire degli avanzi di cassa con formazione di riserve. In tal caso, osservando quanto avvenuto nei diversi sistemi di previdenza pubblica obbligatoria, gli avanzi di cassa vengono usualmente utilizzati per la copertura di spese di altra natura, ponendo la premessa per un espansione delle dimensioni del bilancio pubblico. Se il livello della contribuzione annuale risulta inferiore a quello delle prestazioni erogate, il sistema a ripartizione produce dei deficit patrimoniali che possono essere coperti o utilizzando precedenti riserve o facendo ricorso a un reintegro posto a carico dell intera collettività finanziato da gettito erariale. In condizioni di equilibrio del sistema a ripartizione, per l assenza di accumulo di contribuzione, la gestione pensionistica non produce deficit patrimoniali ne incrementi patrimoniali. Analizziamo adesso, più in dettaglio, le variabili che influiscono sulla condizione di equilibrio di un sistema a ripartizione determinando variazioni patrimoniali positive o negative, e rappresentiamo dette variazioni sul prospetto sinottico della situazione patrimoniale. A) VARIAZIONI PATRIMONIALI POSITIVE ACCUMULO DI CONTRIBUZIONE riduzione della speranza di vita media al momento del pensionamento; riduzione del rapporto pensionati/iscritti per effetto di un aumento del numero di nuovi iscritti alla gestione pensionistica o di una riduzione del numero di pensioni liquidate a seguito di un incremento del numero di decessi in costanza del rapporto di lavoro; allungamento della vita lavorativa e conseguente accorciamento del periodo di pensione con aumento del numero di anni di contribuzione da un lato e riduzione del numero di anni di pensione dall altro; abbassamento del rapporto di sostituzione (pensione/retribuzione) per effetto della riduzione del livello della pensione o dell incremento della retribuzione; aumento della contribuzione individuale a seguito di innalzamento delle aliquote contributive; Supponendo che l intervento di queste variabili produca un accumulo di contribuzione pari a ,00 al termine del ciclo della gestione pensionistica la situazione patrimoniale viene così a modificarsi: 31

33 Situazione patrimoniale dopo l erogazione delle pensioni al 31/12/anno n ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI ,00 FONDO PENSIONI PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE PATRIMONIO NETTO 0,00 0, ,00 Totale a pareggio ,00 Totale a pareggio ,00 B) VARIAZIONI PATRIMONIALI NEGATIVE DEFICIT PATRIMONIALE accrescimento della speranza di vita media al momento del pensionamento; aumento del rapporto pensionati/iscritti per effetto di una riduzione del numero di nuovi iscritti alla gestione pensionistica o di un aumento del numero di pensioni liquidate a seguito di un decremento del numero di decessi in costanza del rapporto di lavoro; accorciamento della vita lavorativa e conseguente allungamento del periodo di pensione con riduzione del numero di anni di contribuzione da un lato e aumento del numero di anni di pensione dall altro; innalzamento del rapporto di sostituzione (pensione/retribuzione) per effetto dell incremento del livello della pensione o della riduzione della retribuzione; riduzione della contribuzione individuale a seguito di abbassamento delle aliquote contributive. Supponendo che l intervento di queste variabili produca una eccedenza di spesa per pensioni da erogare rispetto alla contribuzione accumulata pari a ,00 al termine del ciclo della gestione pensionistica la situazione patrimoniale viene così a modificarsi: Situazione patrimoniale dopo l erogazione delle pensioni al 31/12/anno n ATTIVITÀ PASSIVITÀ ATTIVITÀ DISPONIBILI 0,00 FONDO PENSIONI 0,00 DEFICIT PATRIMONIALE ,00 PENSIONI LIQUIDATE DA EROGARE ,00 Totale a pareggio ,00 Totale a pareggio , Complessità del sistema e ricerca dell equilibrio I modelli teorici sinora illustrati rappresentano un tentativo per rendere comprensibili le logiche e i meccanismi che sovrintendono al funzionamento dei sistemi pensionistici anche ai non addetti ai lavori partendo da situazioni ipotetiche di una certa semplicità. La rappresentazione della realtà, in verità, è molto più complessa di quanto potrebbe sembrare facendo soltanto riferimento a modelli semplificati. Infatti, il sistema pensionistico, nell ambito del welfare state, non assolve soltanto a funzioni di tipo previdenziale ma anche ad esigenze di tipo assistenziale. Com è noto, la spesa per lo stato sociale (welfare state) include: 32

34 Le prestazioni previdenziali Pensioni di vecchiaia Pensioni di anzianità Pensioni superstiti La spesa per l assistenza Assegni per i figli Pensione sociale Reddito minimo di inserimento Pensioni e rendite per portatori di handicap Pensioni invalidi civili Servizi per non autosufficienti La spesa sanitaria Assistenza di base Spesa farmaceutica Assistenza specialistica e ospedaliera La spesa per gli ammortizzatori sociali Cassa integrazione Indennità di disoccupazione Reddito minimo di inserimento Assicurazione infortuni Assicurazione malattia Maternità La spesa per l istruzione Istruzione obbligatoria Istruzione secondaria Istruzione universitaria Scuola materna Scuole e servizi per l infanzia (0-3 anni) Nell ambito del welfare state, poi, le assicurazioni sociali obbligatorie su base pubblicistica coprono i seguenti rischi del lavoratore: invalidità, vecchiaia, superstiti infortuni sul lavoro e malattie professionali malattia disoccupazione assegni familiari maternità Le assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori, quindi, erogano sia prestazioni previdenziali che assistenziali e di frequente, è possibile assistere ad una commistione nella gestione delle due tipologie di assicurazioni sociali che, almeno in teoria, dovrebbero invece restare separate. Il principio della separazione si fonda sulla considerazione che, mentre le prestazioni previdenziali dovrebbero essere solo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, le prestazioni assistenziali dovrebbero restare unicamente a carico dello stato, ovvero dell intera collettività. Nella realtà dei sistemi pensionistici moderni (tutti a ripartizione) la contribuzione previdenziale ha finito molto spesso per finanziare prestazioni assistenziali. Altre volte, invece, il gettito erariale ha finanziato, nell ambito di manovre di politica economica, la quota di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali). Il finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, dunque, è posto in diversa misura a carico: del datore di lavoro del lavoratore dello Stato 33

35 Le risorse acquisite dal sistema pensionistico con le contribuzioni a carico di lavoratori e datori di lavoro hanno finito per finanziarie prestazioni di altra natura anche per la diversa struttura delle assicurazioni sociali rispetto alle assicurazioni private che non ne ha assicurato la perfetta separazione. Esiste, al riguardo, una differenza fondamentale tra le assicurazioni private e le assicurazioni sociali: Intanto, mentre la finalità delle assicurazioni private è quella di proteggere assicurativamente il singolo lavoratore (ed eventualmente i beneficiari da lui indicati), mediante l applicazione di un premio commisurato al grado di rischio, la finalità delle assicurazioni sociali, invece, è quella di proteggere assicurativamente i lavoratori e le loro famiglie, indipendentemente dall elevatezza del rischio, mediante l applicazione di un premio (contributo) uguale per tutti (premio medio). Inoltre, mentre nelle assicurazioni private (ramo vita): - il premio equo è stabilito per classi omogenee di rischi (individui di pari età, sesso, ); - all interno della classe omogenea si ottiene un trasferimento di somme da un rapporto assicurativo all altro (effetto mutualistico o mutualità assicurativa); nelle assicurazioni sociali: - il premio medio è stabilito rispetto ad una collettività costituita da individui di varie età, sesso, appartenenti a generazioni diverse, ed è uguale per tutti. - si creano due trasferimenti, il primo all interno delle classi di rischio omogenee (mutualità assicurativa), il secondo fra individui appartenenti alla collettività, indipendentemente dalla classe di rischio cui appartengono (solidarietà assicurativa). In base alla logica descritta, le risorse acquisite con le contribuzioni dal sistema pensionistico finiscono per finanziarie: diversi tipi di prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, di anzianità..); diversi tipi di prestazioni assistenziali; Tuttavia, il livello di contribuzione versata, comunque, deve essere tale da garantire la copertura finanziaria di tutte le prestazioni erogate. D altro lato, nei moderni sistemi pensionistici a ripartizione, il livello delle prestazioni erogate non è stato sempre stabilito in rapporto alla contribuzione versata e, sino a tempi non molto lontani, non ha neanche tenuto in considerazione le fondamentali mutazioni di alcune variabili demografiche. La crisi dei sistemi previdenziali è determinata proprio da questa mancata correlazione tra prestazioni e controprestazioni (contribuzione): quasi tutte le prestazioni sono infatti stabilite con riferimento ai livelli retributivi vigenti al momento di erogazione della prestazione previdenziale o assistenziale. Al contrario, le prestazioni dovrebbero essere determinate in funzione delle risorse disponibili e quindi della contribuzione versata e accumulata. Mancando questa correlazione, il sistema non garantisce il mantenimento dell equilibrio comportando possibili deficit o incrementi patrimoniali. L andamento dei fenomeni demografici, come le variazioni del tasso di natalità (e quindi dei lavoratori attivi) o della vita media (di conseguenza del numero di pensionati), possono poi amplificare notevolmente questi squilibri. Se il sistema non è più in grado di finanziare con le contribuzioni versate le prestazioni erogate gli interventi possibili sono: correlare, attraverso riforme strutturali, prestazioni e controprestazioni; integrare, attraverso l intervento dello stato e della fiscalità generale, le prestazioni erogate sino ai livelli minimi ritenuti accettabili. In Italia, come in tutti i Paesi con sistemi analoghi, il sistema a ripartizione è entrato in crisi: nel corso degli anni Ottanta la spesa pensionistica sostenuta dallo Stato ha raggiunto dimensioni impressionanti; a tale crescita, però, non si è accompagnato un uguale incremento delle entrate contributive. Da ciò è conseguito l avvio di un processo di riforma del sistema pensionistico pubblico volto a riportare sotto controllo la dinamica della spesa pensionistica rispetto al suo rapporto con il PIL. Per contrastare la situazione di crisi del sistema previdenziale pubblico era possibile: 34

36 effettuare tagli sul fronte delle prestazioni; ottenere incrementi sul fronte delle entrate contributive. aumentare l età pensionabile. Le riforme succedutesi dal 1993 in poi hanno agito fondamentalmente sul primo e sul terzo dei suddetti strumenti attraverso l'introduzione del sistema di calcolo della pensione secondo il metodo contributivo e non più retributivo e l innalzamento dell età pensionabile affiancando alla previdenza pubblica la c.d. previdenza complementare al fine di moderare il calo delle prestazioni e rendere accettabile il più basso livello delle pensioni future. Le considerazioni fatte mostrano quanto in realtà possano essere complessi i moderni sistemi previdenziali ed assistenziali e come sia riduttivo rappresentarli attraverso modelli semplificati. Un modello che rappresenti in modo accettabile un moderno sistema pensionistico deve tenere conto non soltanto dell interazione tra il profilo previdenziale e quello assistenziale, ma anche che la collettività è formata da diverse generazioni successive ed è suddivisibile in gruppi (popolazione inattiva che non ha raggiunto l età lavorativa, popolazione inattiva che ha raggiunto l età lavorativa, popolazione attiva occupata e popolazione inattiva dei pensionati). quali: Un siffatto modello deve avere determinate caratteristiche ed assumere alcune ipotesi semplificatrici - che la collettività sia suddivisa in gruppi; - che vi siano tre ordini di gruppi tra loro consecutivi (senza possibilità di salti); - che vi sia un gruppo originario dal quale provengano coloro che sono inseriti negli altri gruppi; - che un particolare gruppo raccoglie gli eliminati definitivamente dal sistema; - che non siano possibili ritorni ad un gruppo di ordine superiore. Il funzionamento del modello in esame dovrebbe rispondere alle seguenti regole: dai gruppi i A (i A = 2 A, 3 A ) e i P (i P =2 P,3 P,4 P, 5 P, 6 P ) si può passare al gruppo 0 degli eliminati definitivi; dal gruppo 1 A si può passare al gruppo i A (i A = 2 A, 3 A ), cioè un inattivo disoccupato può diventare pensionato sociale o pensionato per invalidità civile; dal gruppo 1 P si può passare al gruppo i P (i P =2 P,3 P,4 P ), cioè un attivo può diventare pensionato diretto; dal gruppo 1 P si può passare al gruppo 5 P, cioè un attivo (il superstite del dante causa) può diventare pensionato indiretto; dal gruppo i P (i P =2 P,3 P,4 P ) si può passare al gruppo 6 P, cioè un pensionato diretto (il superstite del dante causa pensionato) può diventare pensionato di reversibilità; l ingresso dall esterno della collettività è possibile solo nei gruppi 1 A e 1 P ; è possibile transitare dal gruppo 1 A al gruppo 1 P e viceversa; la permanenza nei gruppi i A (i A = 2 A, 3 A ) e i P (i P =2 P,3 P,4 P, 5 P, 6 P ) si suppone di almeno di un anno; le eliminazioni avvengono alla fine dell anno e costituiscono, un istante dopo, gli ingressi (movimenti) in altro gruppo; gli esistenti nei vari gruppi sono valutati alla fine dell anno, dopo i movimenti fra i gruppi e gli ingressi dalla collettività. Ovviamente, in questa sede, non si intende sviluppare un simile modello rinviando per eventuali approfondimenti a studi specialistici in materia di Tecnica delle Assicurazioni Sociali. Si intende soltanto sottolineare che per sviluppare un modello previsionale della spesa pensionistica non si può prescindere, ancorché ci si riferisca ad una singola gestione previdenziale riferita ad una categoria di lavoratori, dal considerare il collegamento con le prestazioni assistenziali e i gruppi di riferimento della popolazione lavorativa oggetto di studio. 35

37 36

38 CAPITOLO 3 - Evoluzione del sistema pensionistico in Italia Il sistema previdenziale italiano dal 1919 alla riforma Il sistema previdenziale italiano nasce come_sistema a ripartizione e a prestazione definita. Nel 1919 fu istituita l Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e l età legale per la pensione di vecchiaia venne fissata a 65 anni per uomini e donne. Nel 1939 l età pensionabile venne ridotta a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne. Solo con le riforme intervenute negli anni dal 1990 al 1994 l età richiesta per la pensione di vecchiaia fu elevata, a regime, a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. In un sistema a ripartizione l età pensionabile dovrebbe restare agganciata al livello della vita media. Capita però che, come è avvenuto nel caso italiano, vengano effettuati interventi sul sistema previdenziale per finalità improprie da quelle puramente previdenziali. Di regola, il sistema pensionistico, nell ambito del welfare state, non assolve soltanto a funzioni di tipo previdenziale ma anche ad esigenze di tipo assistenziale. Ma, alcuni interventi sul sistema pensionistico sono stati effettuati per finalità del tutto estranee alla previdenza e all assistenza. Infatti, alcune modifiche ai tetti di età, oppure l utilizzo di taluni istituti previdenziali (come, ad esempio, le pensioni di invalidità e di inabilità), ma anche l introduzione di nuovi istituti (come le pensioni di invalidità civile o le baby pensioni nel pubblico impiego), hanno avuto quale finalità principale quella di rendere possibili, facendo ricorso a massicci prepensionamenti, i processi di ristrutturazione produttiva dell economia italiana. Negli anni 70 il sistema pensionistico aveva un rapporto tra lavoratori attivi e pensioni molto buono (grazie alla composizione del mercato del lavoro e all andamento demografico), tanto da indurre i Governi ad avvalersi dei saldi attivi di bilancio per finalità di tutela, senza rendersi conto del fatto che il massiccio ricorso all invalidità introduceva nel sistema un numero enorme di prestazioni non sorrette da un adeguato apporto contributivo, circostanza che nel medio periodo avrebbe contribuito a squilibrare il sistema stesso. Negli anni sessanta e settanta dell Italia post-agricola i processi di ristrutturazione produttiva furono resi possibili con le pensioni d invalidità, quando esse servirono, soprattutto nelle regioni meridionali, ad assicurare un reddito a coloro che non avevano avuto la forza e il coraggio di emigrare al Nord, laddove si espandeva l industrializzazione. A metà degli anni settanta i trattamenti di questa tipologia superavano di gran lunga quelli di vecchiaia. E non si trattava neppure di erogazioni conferite in violazione della legge, poiché le norme stabilivano che, nel valutare l impossibilità di svolgere un attività lavorativa, si dovesse tener conto anche delle condizioni socio-economiche del territorio. Nel 1982, un Governo della prima Repubblica decise che quella situazione anormale dovesse terminare. Con la riforma dell invalidità pensionabile il fenomeno è stato portato sotto controllo, anche se si pagano tuttora i costi della disinvoltura col quale, in altri tempi, questo istituto è stato utilizzato. Pur essendo stato ricondotto il numero annuale di pensionamenti di invalidità ad un livello fisiologico, la parte prevalente della spesa attuale è tuttora riferita a vecchi trattamenti di invalidità concessi in quel periodo. I dati rilevati dall INPS, riferiti alla durata dei trattamenti eliminati nel 2006, evidenziano che le oltre l40mila pensioni di invalidità cessate lo scorso anno sono state erogate agli interessati mediamente per più di 29 anni. Il che sta a significare che la maggior parte di esse è stata liquidata in base al regime in vigore prima della riforma del 1984 (legge n. 222). Oggi le nuove pensioni di invalidità e di inabilità erogate dall INPS sono annualmente mila l anno e il numero dello stock decresce di circa 100mila ogni anno. Con quella riforma del 1982 l istituto venne portato alla sua corretta funzione: deve essere considerato invalido chi, per sopraggiunte cause psicofisiche, non è in grado di procurarsi in tutto o in parte un reddito attraverso il lavoro. Nel 2007 sono previsti 1,8 milioni di trattamenti, per una spesa di 13,5 miliardi e un importo medio annuo di euro. Purtroppo la società italiana, ormai abituata alle politiche dello stato assistenziale, non potendo più accedere con estrema facilità alle pensioni di invalidità, fece ricorso al settore dell invalidità civile. Negli anni ottanta e novanta dell Italia post-industriale l istituto previdenziale che rese possibili i prepensionamenti necessari ai grandi processi di ristrutturazione produttiva di quei decenni fu rappresentato dalla pensione d anzianità, introdotta nel 1965, che svolse quel compito di protezione sociale, indiscriminata e impropria, che l invalidità assolse nell Italia post-agricola. 37

39 Quando, tuttavia, nel 1965 fu introdotto nell ordinamento dell Ago il pensionamento anticipato di anzianità con 35 anni di anzianità contributiva abolendo al contempo anche ogni divieto di cumulo (i pensionati di anzianità avrebbero potuto accedere alla prestazione senza neppure interrompere il rapporto di lavoro) il legislatore si rese subito conto di aver commesso un errore per il forte incremento che ciò comportò sulla spesa previdenziale, stante già la presenza del ricorso massiccio della società civile all istituto delle pensioni di invalidità che, all epoca, non erano ancora state riformate. Il Governo provò a scambiare l abolizione del pensionamento anticipato con la concessione dell aggancio della pensione alla retribuzione, fortemente richiesta dai sindacati ma le confederazioni sindacali, alla fine, si opposero. Con il dlgs n. 488/1968 tentò di correggere questo errore abolendo la pensione di anzianità disponendo, al contempo, la formula retributiva del metodo di calcolo delle pensioni (65% della retribuzione dell ultimo triennio) e fissando un rigoroso divieto di cumulo. Per la forte resistenza dei sindacati con la legge n. 153/1969 fu ripristinata la pensione di anzianità, la percentuale per il calcolo delle pensioni col metodo retributivo fu elevata al 74%, fu attenuato il divieto di cumulo, fu reso effettivo il sistema di perequazione automatica ed, infine, fu introdotta la pensione sociale. Tutti questi interventi tendenti a gonfiare a dismisura la spesa previdenziale non furono tuttavia accompagnati da un intervento di riforma compensativo quale l innalzamento dell età pensionabile che sarebbe stato necessario già soltanto per l introduzione della pensione sociale. Già una relazione del CNEL aveva affermato che l elevamento dell età minima era una delle condizioni fondamentali per rendere possibile il maggior sforzo finanziario derivante dalla estensione della pensione a tutti i cittadini. La tendenza alla crescita della spesa fu ulteriormente aggravata negli anni successivi in quanto nel 1973 con il DPR 1092 furono consentite le baby pensioni nel pubblico impiego (le donne coniugate con prole potevano ottenere il trattamento dopo 14 anni, sei mesi e un giorno), dove già esistevano prestazioni più vantaggiose (pensionamento anticipato dopo 20 anni per gli statali, dopo 25 anni per i dipendenti degli enti locali) e nel 1976 la percentuale per il calcolo delle pensioni col metodo retributivo fu elevata all 80%. Solo a partire dal 1990 si registra una inversione di tendenza nei processi di riforma, in quanto con la legge n. 233/1990 l età di vecchiaia, per i lavoratori autonomi, viene portata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. Negli anni il Governo Amato eleva, a regime, a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne la pensione di vecchiaia; per quella di anzianità istituisce un blocco a tutto il Successivamente, il Governo Ciampi introduce una penalizzazione economica nel pubblico impiego. Di seguito, il Governo Berlusconi accelera il meccanismo di andata a regime del pensionamento di vecchiaia (che termina nel 2000) e stabilisce un altro blocco per quello di anzianità. Con la legge n. 335/1995 (riforma Dini) viene rivista la disciplina del pensionamento di anzianità: a regime (nel 2008) si andrà in pensione a 57 anni di età con 35 anni di contributi o a qualunque età con 40 anni di versamenti; nel pubblico impiego resta un meccanismo di penalizzazione economica con qualche correttivo per i requisiti. Nel 1997 con la legge n. 449 (riforma Prodi) viene resa un pò più veloce la transizione del pensionamento di anzianità; il pubblico impiego viene sostanzialmente parificato al lavoro privato e per i lavoratori autonomi il diritto si consegue con requisiti più severi Il contesto della riforma pensionistica In Italia, come in tutti i Paesi con sistemi analoghi, il sistema a ripartizione è entrato in crisi: nel corso degli anni Ottanta la spesa pensionistica sostenuta dallo Stato ha raggiunto dimensioni impressionanti; a tale crescita, però, non si è accompagnato un uguale incremento delle entrate contributive. Il cronico disavanzo finanziario dei conti del sistema previdenziale pubblico spiega la particolare attenzione dei governi di questi anni dedicata alla riforma previdenziale vista come una delle misure più rilevanti ai fini del contenimento del debito pubblico complessivo. Il modello previdenziale prima della riforma del 1993 si basava sui seguenti punti cardine: - adozione del sistema a ripartizione; - affidamento della gestione del sistema alla pubblica amministrazione (attraverso l INPS); - previsione all interno del sistema di gestioni separate che corrispondono prestazioni non omogenee; - obbligatorietà della partecipazione al sistema per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi iscritti in albi professionali o presso la camera di commercio. 38

40 Ben presto questo meccanismo di copertura delle prestazioni pensionistiche da parte dell amministrazione pubblica ha manifestato una serie di malfunzionamenti derivanti, secondo l indirizzo prevalente, da: - bassa età pensionabile; - sistema a ripartizione; - agevolazioni ed esenzioni; - elevato livello di copertura; - presenza delle pensioni di anzianità. Sono state ritenute, inoltre, cause del dissesto finanziario per le casse degli enti di previdenza pubblici: l'allungamento della vita media dell'uomo e il conseguente aumento del numero di anni di erogazione delle pensioni; la diminuzione dei soggetti in attività con relativi minori introiti degli enti previdenziali a titolo di contributi; il calo drastico delle nascite; la presenza di fenomeni anomali, quali il baby pensionamento; le spese assistenziali poste a carico degli enti previdenziali, quali pensioni sociali e di invalidità. Da ciò è conseguito l avvio di un processo di riforma del sistema pensionistico pubblico volto a riportare sotto controllo la dinamica della spesa pensionistica rispetto al suo rapporto con il PIL. Per fronteggiare questa situazione di crisi era possibile utilizzare i seguenti strumenti: tagli sul fronte delle prestazioni; oppure, incrementi sul fronte delle entrate contributive. A questi due strumenti di azione si è aggiunto: l aumento dell età pensionabile La riforma pensionistica La riforma del 1995 opera in modo da ancorare l ammontare delle risorse da devolvere al pagamento delle pensioni all andamento dell economia nazionale e ai mutamenti nelle dinamiche demografiche e sociali che interessano la popolazione. I meccanismi posti per conseguire siffatto obiettivo provvedono a: 1) armonizzare i vari regimi previdenziali; 2) indurre i lavoratori ad andare in pensione più tardi; 3) modificare il metodo di calcolo delle prestazioni. Il processo di riforma è intervenuto su tutti questi aspetti: - ha prodotto un generale ridimensionamento delle prestazioni, in particolare per i nuovi assunti; - ha avviato un processo di armonizzazione delle regole e di omogeneizzazione delle gestioni pensionistiche nei diversi settori in cui è diviso il sistema pensionistico italiano; - ha previsto una serie di strumenti che inducano i lavoratori ad andare in pensione più tardi, e tra questi rientra principalmente l innalzamento dell età pensionabile. Ma la riforma più significativa è senza dubbio: - l'introduzione del sistema di calcolo della pensione secondo il metodo contributivo e non più retributivo: l'importo della pensione non viene cioè più computato in base alla retribuzione degli ultimi anni, bensì in base all'ammontare dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa. Tale processo di riforma all interno del sistema di assicurazione obbligatoria pubblica, tuttavia, non sancisce un passaggio definitivo dal c.d. sistema finanziario a ripartizione al sistema finanziario a capitalizzazione, perché l adozione del metodo contributivo riguarda unicamente il_calcolo dei trattamenti pensionistici_e non anche le_modalità di finanziamento, ovvero la raccolta delle risorse da destinare al pagamento delle pensioni. 39

41 Per le modalità di finanziamento il sistema rimane a ripartizione, per cui deve essere comunque rispettato il principio in base al quale il totale delle prestazioni erogate alla popolazione pensionata in un determinato arco di tempo deve essere interamente coperto dall ammontare dei contributi versati dalla popolazione attiva nel corso dello stesso periodo. In ogni caso, l adozione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni consentirà di evitare che il debito previdenziale cresca indipendentemente dall andamento della disponibilità di risorse da parte dell economia nazionale. Nel medio-lungo periodo nel corso del quale si produrranno gli effetti del passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo riforma previdenziale, l andamento della spesa pensionistica nella fase di transizione avrà un andamento prima crescente e poi decrescente in rapporto al PIL per poi, a partire dal 2045 allinearsi alla crescita del PIL. Sulla sproporzione tra contributi accantonati nell arco di una vita lavorativa e durata del pensionamento nel 2001, l organismo guidato dall ex sottosegretario al Welfare, Alberto Brambilla, aveva lanciato l allarme. Evidenziando l inadeguatezza dei montanti relativi a tutte le gestioni a generare un numero di annualità equivalente a quello dato dalla speranza di vita all atto del pensionamento del titolare e degli eventuali superstiti, la commissione individuava solo nel lontano 2045 l anno del sostanziale pareggio tra l entità della contribuzione accantonata e l ampiezza del trattamento previdenziale. L andamento dapprima crescente e poi descrescente del rapporto spesa previdenziale/pil sarà dovuto all _effetto di trascinamento del sistema retributivo_che dovrebbe esaurirsi intorno al 2045, cioè, alla composizione della spesa pensionistica costituita, in questa fase di transizione, dalle vecchie pensioni calcolate col metodo retributivo e dalle nuove pensioni calcolate col metodo contributivo. La conferma delle conclusioni cui era giunta la commissione Brambilla giunge ora dalla relazione annuale dell INPS (della quale alcune tabelle sono riportate in appendice). Nel 2006 sono state oltre 873mila le prestazioni cessate tra Italia e estero. In media, si tratta di trattamenti che andavano avanti da più di 16 anni. Se dal risultato complessivo, poi, si passa ad analizzare quello relativo alle sole pensioni di vecchiaia, ecco che tale valore s impenna sino a sfiorare i 21 anni. Leggermente al di sopra della media totale si collocano anche le prestazioni erogate ai superstiti la cui vita media (su pensioni di reversibilità cessate) è stata di 16,82 anni. Questi risultati rilevati dall INPS confermano la previsione elaborata dalla commissione Brambilla, che stimava la vita residua al pensionamento in una forbice compresa tra i 19,3 e i 25,3 anni. Sulla base dei dati rilevati dall INPS, prescindendo dal tipo di trattamento e dalla zona di appartenenza, la durata dei trattamenti di pensione risulta stabilmente superiore a quella commisurata ai contributi versati. Il quadro è destinato a restare immutato almeno fino al Solo allora, infatti, andranno in pensione i primi appartenenti al sistema misto (cioè che non avevano ancora 18 anni di contributi alla data del i dicembre 2005). E con la loro uscita dal mondo del lavoro anche la distanza tra periodo coperto e vita residua andrà diminuendo. Per attendere che il sistema raggiunga finalmente il suo equilibrio bisognerà aspettare il Solo allora, infatti, ogni lavoratore sarà in grado di pagarsi, con i contributi accantonati, l intero trattamento previdenziale. A regime, la rivalutazione dei contributi in base all andamento del PIL farà sì che quando il prodotto interno crescerà in misura più contenuta, minori saranno le risorse a disposizione del sistema previdenziale (contributi versati dalla popolazione attiva), ma inferiori saranno altresì le prestazioni alle quali i pensionati avranno diritto. Quindi, il passaggio verso il sistema basato sul metodo contributivo comporta, di fatto, una progressiva riduzione delle pensioni e l apertura verso un sistema previdenziale basato su_più livelli di copertura. Accanto alla pensione pubblica si prevede l introduzione di trattamenti aggiuntivi privati gestiti con il sistema a capitalizzazione, la c.d. previdenza complementare, terzo pilastro del sistema previdenziale. E qui che entrano in gioco i fondi pensione, il cui compito non è solo quello di integrare le prestazioni erogate dagli enti pubblici, ma anche di contribuire a gestire una situazione di passaggio, introducendo, poco 40

42 a poco, il sistema a capitalizzazione; la previdenza complementare diviene in tal modo protagonista nel processo di ripensamento dell intero sistema pensionistico. In definitiva, le misure correttive introdotte dalla riforma producono da un lato un notevole risparmio per il bilancio pubblico, dall'altro causano sensibili diminuzioni dell'entità delle pensioni, soprattutto per le nuove generazioni. Per effetto degli interventi normativi effettuati, quindi, il tasso di sostituzione (rapporto tra ultimo stipendio e pensione) è destinato, nel prossimo futuro, a ridursi notevolmente sino ad arrivare, nel decennio al 44% circa del valore dell ultima retribuzione La previdenza complementare Al fine di attenuare tali effetti, lo stesso processo di riforma ha previsto la possibilità di affiancare alla pensione obbligatoria una pensione complementare. La spinta riformatrice ha imposto, quindi, l affermarsi di un modello di sistema previdenziale che si fonda su tre Pilastri: la previdenza generale obbligatoria la previdenza complementare collettiva la previdenza complementare individuale Possiamo schematicamente riassumere le caratteristiche principali delle tre forme di copertura previdenziale come segue: o o o primo Pilastro: è volto alla corresponsione del trattamento pensionistico di base da parte sistema previdenziale pubblico per il soddisfacimento di necessità primarie e collettive; secondo Pilastro: è diretto all erogazione di una prestazione complementare che si aggiunge alla pensione pubblica ed è destinata al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti; terzo Pilastro: è costituito da vere e proprie forme di investimento, che prescindono dall erogazione della pensione pubblica, realizzate per l appagamento di bisogni strettamente individuali, la cui manifestazione è aleatoria e si colloca in una prospettiva di breve medio periodo. 41

43 CAPITOLO 4 La scelta nella previdenza obbligatoria tra capitalizzazione e ripartizione Il dibattito sulla conversione dei sistemi finanziari di gestione della previdenza pubblica dalla ripartizione alla capitalizzazione Ad oltre un secolo dall origine delle assicurazioni sociali è ancora aperto il dibattito se nel sistema previdenziale obbligatorio il sistema finanziario di gestione possa essere o meno a capitalizzazione. La conversione dei sistemi finanziari di gestione della previdenza pubblica dalla ripartizione alla capitalizzazione, nonostante si tratti di un tema di ricerca ancora aperto, appare, a prima vista, come una strada difficilmente percorribile. I principali argomenti pro e contro questa tesi sono i seguenti: il principale svantaggio della capitalizzazione è rappresentato dalle riserve, a motivo delle difficoltà di mantenere il valore del relativo patrimonio e dall esigenza di realizzare per lo stesso un congruo tasso di rendimento; un altro svantaggio della capitalizzazione è rappresentato dal fatto che nel passaggio dalla ripartizione alla capitalizzazione, per consentire l accumulo della contribuzione e il suo investimento nei mercati finanziari, è comunque necessario reperire nuove risorse finanziarie per un importo equivalente alla contribuzione accumulata al fine di rimpiazzare quella fonte di finanziamento che prima era destinata ad alimentare le prestazioni pensionistiche; il principale difetto della ripartizione consiste nell assenza di riserve e quindi di qualsiasi garanzia dei diritti degli assicurati e dei pensionati in caso di anticipata cessazione della gestione previdenziale; Va poi ricordato che, il confronto tra tipi diversi di sistemi pensionistici (a capitalizzazione o a ripartizione, oppure a prestazione definita o a contribuzione definita) applicati ad una data realtà economicosociale non può prescindere dalla considerazione che nel divenire del tempo diverse generazioni si sovrappongono e che pertanto le dinamiche demografico-attuariali possono risultare determinanti per la preferenza di un tipo di sistema sull altro. Come già detto in precedenza, il processo di riforma all interno del sistema di assicurazione obbligatoria pubblica, tuttavia, non ha sancito un passaggio definitivo dal c.d. sistema finanziario a ripartizione al sistema finanziario a capitalizzazione, perché l adozione del metodo contributivo riguarda unicamente il calcolo dei trattamenti pensionistici e non anche le modalità di finanziamento, ovvero la raccolta delle risorse da destinare al pagamento delle pensioni. Per le modalità di finanziamento il sistema rimane a ripartizione, per cui deve essere comunque rispettato il principio in base al quale il totale delle prestazioni erogate alla popolazione pensionata in un determinato arco di tempo deve essere interamente coperto dall ammontare dei contributi versati dalla popolazione attiva nel corso dello stesso periodo. La riforma pensionistica introdotta nel nostro paese, quindi, non introduce un sistema finanziario a capitalizzazione, ma, cercando di ricondurre l attuale sistema a ripartizione in condizioni di equilibrio, mira a creare le condizioni affinché una tale scelta politica possa in futuro essere operata. 42

44 CAPITOLO 5 Il sistema pensionistico dei dipendenti della Amministrazione Regionale Siciliana Evoluzione del sistema pensionistico dei dipendenti dell Amministrazione Regionale Siciliana Lo Statuto della Regione Siciliana, ultimamente modificato dalle legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nell ambito del diritto del lavoro e della legislazione sociale, prevede all art. 14, lett. (q), potestà esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» e, all art. 14 lett. (f) potestà concorrente per quanto concerne la «legislazione sociale, rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale». In attuazione dell art. 14, lett. (q) dello Statuto la Regione Sicilia ha provveduto ad iscrivere il personale ad un proprio Fondo di Quiescenza e Previdenza, istituito con legge 65/50. Con successiva Legge Regionale n. 73/1979 detto Fondo di Quiescenza e Previdenza è stato soppresso e il suo patrimonio acquisito alla Regione. Attualmente, è la stessa Amministrazione Regionale, con il proprio bilancio, a liquidare ed erogare i trattamenti pensionistici ai propri dipendenti collocati a riposo. Il sistema pensionistico dei dipendenti dell Amministrazione Regionale oggi è, quindi, un sistema finanziario a ripartizione. Nella Regione Siciliana, i principi della riforma in senso contributivo sono stati recepiti con l'art. 20 della L.r. 21/03 che riforma, con decorrenza 1/1/2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.r. 21/86 e rende applicabili a detto personale le norme relative al sistema contributivo e ai requisiti di accesso al pensionamento per gli impiegati civili dello Stato. Con riguardo al metodo di calcolo del trattamento di pensione la normativa distingue tra: A) personale in servizio alla data del 1 gennaio 2004 c.d. regionale cui si applicano le disposizioni della L.R. 2/1962; B) personale in servizio alla data del 1 gennaio 2004 c.d. statale cui si applicano le disposizioni della L.R. 21/1986 e personale assunto successivamente alla data del 1 gennaio A) Per la prima categoria di dipendenti il trattamento pensionistico risulta la somma di due quote di pensione: ❶ la prima, relativa al periodo sino al 31/12/2003, calcolata secondo le regole del metodo retributivo; ❷ la seconda, relativa al periodo decorrente dal 1/1/2004, calcolata secondo le regole del metodo contributivo. B) Per la seconda categoria di dipendenti vi è un unico trattamento pensionistico calcolato applicando le regole del metodo contributivo. L Amministrazione Regionale, quindi, si trova di fatto di fronte a due distinte tipologie di gestioni pensionistiche. Con la previsione dell art. 5 della L.R. 2/2002, il legislatore regionale ha fatto propria l esigenza di esternalizzare la gestione della previdenza, al fine di separare la gestione delle pensioni da quella del bilancio. A distanza di sei anni l ipotesi legislativa non si è potuta realizzare stante la gravosità sul bilancio regionale degli eventuali trasferimenti contributivi all INPDAP. 43

45 5.2 - I requisiti di accesso al pensionamento nel pubblico impiego La normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento di pensione ha subito una certa evoluzione a partire dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 (c.d. riforma Maroni). Nella Tabella A alla medesima legge allegata, sono stati ridefiniti, rispetto alla previgente normativa, i requisiti per conseguire il diritto di accesso al trattamento di pensione. Questo percorso evolutivo, è giunto all approvazione in via definitiva da parte del senato, in data 21 dicembre 2007, del disegno di legge relativo alla riforma del welfare che ha ulteriormente modificato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico. Va subito precisato che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento viene liquidato: 1) Pensioni liquidate in regime di sistema retributivo e di sistema misto 2) Pensioni liquidate in regime di sistema contributivo Sino al 31/12/2007, in vigenza della vecchia normativa, i requisiti per la maturazione del diritto a pensione erano i seguenti: 1) Regime di sistema retributivo e di sistema misto PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITA' La pensione di anzianità può essere richiesta: a. al raggiungimento dell anzianità contributiva; oppure b. al raggiungimento della soglia di età minima, purché si siano maturati almeno 35 anni di contribuzione. Nel primo caso (a) occorre soddisfare solo un requisito: aver versato il numero minimo di anni di contributi previsti per l anno di pensionamento; Nel secondo caso (b) occorre soddisfarne due: aver versato almeno 35 anni di contributi; aver compiuto l età prevista dalla legge per l anno di pensionamento in questione. Con la vecchia normativa, in vigore sino al 31/12/2007, gli anni di contribuzione richiesti nel caso (a) erano 39 mentre l età prevista per il caso (b) era, indistintamente per uomini e donne, di 57 anni. PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA Tale trattamento si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età unitamente al possesso di una determinata anzianità contributiva. Secondo la normativa in vigore sino al 31/12/2007, il limite di età per il conseguimento del diritto a pensione era fissato al compimento del 65 anno di età per gli uomini. Relativamente alle donne, l'art. 2 comma 21 della Legge 335/95 prevede la facoltà, a domanda, di poter accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 60 anno di età, purché in possesso del minimo contributivo previsto per legge all'atto della cessazione. L'anzianità utile per la pensione di vecchiaia era allora ed è tutt oggi di almeno 20 anni (19 anni 11 mesi e 16 giorni) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30/12/1992 n. 503 che prevede l acquisizione del diritto a pensione con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) se i requisiti sono stati maturati entro il 31/12/

46 2) Regime di sistema contributivo Nel sistema contributivo è prevista la pensione di vecchiaia ma non la pensione di anzianità. PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA In base alla normativa in vigore sino al 31/12/2007, i requisiti di accesso per il trattamento di vecchiaia in regime contributivo erano i seguenti: aver compiuto 57 anni di età, indistintamente per uomini e donne, e aver maturato almeno 5 anni di contribuzione effettiva; oppure aver maturato almeno 40 anni di sola contribuzione. In entrambi i casi occorre che sia stato maturato l importo minimo di pensione, ovvero, l importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. Dal 1/1/2008, con l entrata in vigore della riforma Maroni, i requisiti per la maturazione del diritto a pensione sono diventati i seguenti: 1) Regime di sistema retributivo e di sistema misto PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITA' A seguito della riforma Maroni, in vigore dal 1/1/2008, gli anni di contribuzione richiesti nel caso (a) (raggiungimento dell anzianità contributiva) sono stati portati a 40 mentre l età prevista per il caso (b) (raggiungimento della soglia di età minima con 35 anni di contribuzione) è stata fissata, indistintamente per uomini e donne, a 60 anni nel 2008 e 2009, a 61 nel 2010 e 2011 e a 62 dal La Legge 23 agosto 2004, n. 243 ha anche disciplinato nei commi 3, 4 e 5 dell art. 1, con la c.d. clausola di salvaguardia, la posizione giuridica di coloro i quali, alla data del il 31 dicembre 2007, sono in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico richiesti dalla normativa in vigore anteriormente all entrata in vigore della stessa legge 243/04. Tali dipendenti conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo le predette norme e possono liberamente esercitare il proprio diritto in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti per l accesso alla pensione indipendentemente da ogni modifica normativa. Possono anche richiedere all amministrazione di appartenenza la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa. PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA Con la riforma Maroni i requisiti per la pensione di vecchiaia non sono stati modificati e restano fissati a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne con 20 anni minimi di contribuzione. La Legge 243/2004 ha previsto la blindatura del diritto a pensione anche per i dipendenti in regime contributivo che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2007 con i requisiti fissati dalla Legge 335/95. 2) Regime di sistema contributivo PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA Con la riforma Maroni, il requisito di età viene differenziato e portato a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne mentre quello di contribuzione (5 anni) resta invariato. Resta immutato anche il requisito di sola contribuzione di 40 anni. In entrambi i casi è sempre necessaria l ulteriore condizione che con i contributi versati sia stato maturato un importo pari all assegno sociale maggiorato del 20%. 45

47 Inoltre, sono applicabili al regime di sistema contributivo i requisiti di accesso previsti per la pensione di anzianità (35 anni di contribuzione ed età minima fissata, indistintamente per uomini e donne, a 60 anni nel 2008 e 2009, a 61 nel 2010 e 2011 e a 62 dal 2014) ma con il trattamento di pensione calcolato con il metodo contributivo. Con l approvazione, in data 21 dicembre 2007, del disegno di legge relativo alla riforma del welfare dal 1/1/2008, i requisiti per la maturazione del diritto a pensione vengono ulteriormente modificati: 1) Regime di sistema retributivo e di sistema misto PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITA' Con la riforma del welfare, vengono sostituite le tabelle con i requisiti per l accesso alla pensione di anzianità previste dalla legge Maroni. Relativamente al requisito di età previsto per il caso (b) (raggiungimento della soglia di età minima) viene abolito l innalzamento dell età a 60 anni mentre resta ferma l anzianità minima di 35 anni. Gli anni di contribuzione richiesti nel caso (a) (raggiungimento del requisito con la sola anzianità contributiva) restano confermati a 40 dal La riforma cancella lo scalone stabilito dalla legge Maroni (la 243/04) e introduce un meccanismo a scalini. In pratica, dal 2008 non sono più richiesti 60 anni di età abbinati a 35 anni di contributi (come prospettato dalla riforma Maroni), ma bastano (sino al 30 giugno 2009) 58 anni di età sempre con 35 anni di contributi. Dal 1 luglio 2009 l età aumenterà a 59 anni con l introduzione di un meccanismo di quote, date dalla somma di età anagrafica ed anzianità contributiva, restando il requisito ancorato a un età minima. A seguito della riforma sul welfare i requisiti per la pensione di anzianità diventano i seguenti: Periodo Caso (a) Caso (b) Dal al Solo contribuzione Età anagrafica del requisito minima per la Anni di maturazione contribuzione Somma di età anagrafica e anzianità contributiva 1/1/ /12/ /1/ /12/ /1/ /06/ /7/ /12/ /1/ /12/ /1/ /12/ /1/ /12/ /1/ /12/ Non sono soggetti alle nuove regole introdotte dalla legge sul welfare i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 2007 per i quali il diritto a pensione resta blindato dalla clausola di salvaguardia prevista dalla riforma Maroni del La cristallizzazione dei requisiti, dovuta all applicazione della clausola di salvaguardia comporta che i lavoratori potranno andare in pensione con i vecchi requisiti (57 anni di età e 35 di contributi o in alternativa 39 anni di contributi con qualsiasi età) se questi sono stati maturati entro PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA La riforma del welfare non modifica i requisiti per la pensione di vecchiaia che restano fissati a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne con 20 anni minimi di contribuzione. 46

48 2) Regime di sistema contributivo PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA Il requisito contributivo minimo resta di cinque anni per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, con 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne. Anche con la riforma del welfare, in regime di sistema contributivo, la pensione può venire liquidata, prima del 65 anno di età a condizione che con i contributi versati sia stato maturato un importo pari all assegno sociale maggiorato del 20%. Inoltre, sono applicabili al regime di sistema contributivo i requisiti di accesso previsti per la pensione di anzianità (con la combinazione del meccanismo di età minima e quote) ma con il trattamento di pensione calcolato con il metodo contributivo. La clausola di salvaguardia prevista dalla riforma Maroni si applica anche a coloro che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con requisiti fissati dalla legge 335/95 e, di conseguenza, l età minima resta ferma a 57 anni per uomini e donne, se viene raggiunta entro il 31 dicembre I requisiti di accesso al pensionamento per i dipendenti della Regione Siciliana Il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti regionali era inizialmente disciplinato dalle disposizioni di cui alla L.R. n. 2 del 23 febbraio Ai sensi dell art. 2 della L.R. 2/1962, l'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo (requisito per la pensione di vecchiaia nella normativa regionale) oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo (requisito per la pensione di anzianità nella normativa regionale). In base al disposto dell art. 3 della L.R. 2/1962, l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35 anno di servizio utile, e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni (requisito per la pensione di anzianità nella normativa regionale). La normativa regionale, quindi, inizialmente prevedeva la possibilità di pensionamenti anticipati, rispetto ai limiti ordinari di previsti per le pensioni di vecchiaia dalla normativa statale, con 60 anni di età e 15 di servizio effettivo, ossia prestato direttamente presso l amministrazione regionale. Prevedeva, altresì, la possibilità di pensionamenti anticipati, rispetto ai limiti ordinari di previsti dalla normativa statale per le pensioni di anzianità, ammettendo il collocamento a riposo con il solo requisito di 25 anni di servizio effettivo o 35 anni di servizio utile (inclusi i servizi riscattati e ricongiunti) indipendentemente dall età. L.R n. 73 ha soppresso il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione Siciliana e trasferendone le competenze alla Presidenza della Regione. All art. 18 la L.R. 73/1979 fissa il principio che ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli. La norma, in tal modo, consentiva ai dipendenti regionali con i requisiti delle c.d. le baby pensioni del pubblico impiego introdotte con il DPR 1092/1973. Successivamente, l art. 10 della L.R. n. 21 del 9 maggio 1986 ha previsto, in via più generale, che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il regime applicabile ai dipendenti regionali, fosse quello degli impiegati civili dello Stato ad eccezione del personale contemplato nel comma 2 (personale già in servizio o in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge medesima, nonché quello di cui alle LL.RR. 39/1985 e 53/1985 che sarebbe stato immesso nei ruoli regionali a seguito di transito da altre amministrazioni dello Stato) e dal comma 3 (personale che sarebbe stato assunto in esecuzione di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della medesima legge). 47

49 Con l entrata in vigore della L.R. 21/1986, quindi, si sono ritrovate a coesistere due categorie di personale regionale con diversi requisiti di accesso al trattamento di pensione: A) personale in regime c.d. regionale cui si applicano le disposizioni della L.R. 2/1962; B) personale in regime c.d. statale cui si applicano le disposizioni della L.R. 21/1986. L'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, con riferimento al personale regionale, ha poi sospeso l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedano il diritto a trattamenti di pensione anticipati rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia o al raggiungimento del massimo di servizio utile di cui all'articolo 3 della L.R. 2/1962 (40 anni). Nel contempo, la legge 8 agosto 1995, n. 335 introduceva per gli impiegati civili dello Stato il sistema contributivo con nuovi requisiti di accesso e un diverso metodo di calcolo della pensione che si affiancava al sistema retributivo e a quello misto per i dipendenti in servizio all entrata in vigore delle medesima legge i quali mantenevano il diritto al metodo di calcolo retributivo e ai precedenti requisiti di età e anzianità contributiva. La riforma pensionistica per gli impiegati civili dello Stato conseguente all entrata in vigore della Legge 335/1995 in ambito regionale non è stata applicata ne subito recepita, ma è stata la svolta di un percorso progressivo di avvicinamento dei due sistemi pensionistici. L art. 10, comma 3 della L.R. 21/1986 veniva modificato dall art. 1, comma 5, della L.R. n. 31 del 7 maggio 1996 la quale prevedeva che la normativa regionale doveva applicarsi anche al personale assunto in esito a concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè pubblicati in data successiva. L art. 39 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, (Riordino del sistema pensionistico e blocco dei pensionamenti anticipati) al comma 1, ha sospeso l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità facendo salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista (35 anni di servizio utile) o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 (applicazione delle norme più favorevoli previste per gli impiegati civili dello Stato). Nel secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 39, è stato previsto anche che per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali con la possibilità di accedere al collocamento anticipato a riposo con 25 anni di servizio effettivo. IL comma 6 dell art. 39 ribadisce il rinvio alla normativa statale precisando che a far data dal 1 gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti La precisazione della salvaguardia dei diritti quesiti si spiega con il disposto del comma 2 dell art. 39 che ha previsto la possibilità, per i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 alla data di entrata in vigore della legge, di conseguire l'anticipato collocamento a riposo disponendone l inserimento in appositi contingenti semestrali di uscita. L.R. 29 dicembre 2003 n. 21 ha previsto che per personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i trattamenti di quiescenza sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui alla legge 335/1995, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data. Il comma 3 dell'art. 20 della L.r. 21/03 ha, inoltre, disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2004 i requisiti per l accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Pertanto, la L.R. 21/2003, mentre sotto il profilo del metodo di calcolo della pensione distingue tra due categorie di personale, una per la quale il trattamento pensionistico risulta dalla somma di due quote di pensione (quella relativa al periodo sino al 31/12/2003, calcolata secondo le regole del metodo retributivo, e quella relativa al periodo decorrente dal 1/1/2004, calcolata secondo le regole del metodo contributivo) e l altra per la quale vi è un unico trattamento pensionistico calcolato con il metodo contributivo, sotto l aspetto dei requisiti di accesso, dal 1 gennaio 2004, non viene più fatta alcuna distinzione uniformando le regole a quelle degli impiegati civili dello Stato. 48

50 Nel comma 3 dell'art. 20 della L.r. 21/03 viene meno il riferimento ai diritti quesiti presente nel comma 6 dell art. 39 della L.R 10/2000 che viene abrogato. Con l abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della L.R 10/2000 e di tutte le le norme correlate, il comma 4 della L.R. 21/2003 ha sostanzialmente bloccato l accesso ai pensionamenti anticipati ai dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La norma che ha previsto il congelamento dei contingenti di uscita ha comportato l instaurarsi di un contenzioso ancora in fase di definizione. L'art. 127, comma 40, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ha esteso la possibilità dei pensionamenti anticipati previsti dal secondo periodo del comma 1 dell art. 39 della L.R. 10/2000 (parenti disabili) anche ai dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n Il comma 1 dell art. 39 della L.R. 10/2000, come modificato dall'art. 127, comma 40, della L.R. 17/2004, rappresenta l unica deroga che consente pensionamenti anticipati con 25 anni di servizio. In base alla normativa vigente per il personale regionale i requisiti di accesso al pensionamento differiscono in base al regime contributivo di appartenenza: 1) regime di sistema retributivo e di sistema misto vi rientra il personale in servizio alla data del 31/12/2003 sia che si tratti di personale c.d. regionale cui si applicano le disposizioni della L.R. 2/1962, sia che si tratti di personale in regime c.d. statale cui si applicano le disposizioni della L.R. 21/1986; 2) regime di sistema contributivo vi rientra il personale nuovo assunto dal 1/1/ ) Regime di sistema retributivo e di sistema misto Nel caso di personale in servizio alla data del 31/12/2003 i requisiti di accesso sono gli stessi previsti dalla normativa statale per la pensione di anzianità e di vecchiaia. 2) regime di sistema contributivo Nel caso di personale nuovo assunto dal 1/1/2004, deve essere rilevato che i 5 anni di contribuzione minimi previsti dalla normativa statale (unitamente al compimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne) possono essere computati solo a decorrere dal 1/1/2009. Gli altri requisiti di accesso sono gli stessi previsti dalla normativa statale. Nell ipotesi in cui si verifichino i presupposti per i pensionamenti anticipati ex comma 7 dell'art. 20 della L.R. 21/2003 e dell'art. 39, comma 1, della L.R. 10/2000 i requisiti di pensionamento con l anzianità prevista dalla L.r. 2/62 (25 anni) maturano indipendentemente dall appartenenza a un regime o all altro. Per le pensioni indirette, il cui diritto sia maturato in vigenza della L.r. 21/2003, trova applicazione il sistema misto dalla medesima disciplinato. Diversamente, per le pensioni di reversibilità, il trattamento deve seguire il regime della pensione diretta da cui deriva. Così se il diritto alla pensione diretta sia sorto in vigenza della L.r. 2/62 il trattamento di reversibilità sarà disciplinato dalla suddetta normativa. Qualora invece il diritto alla pensione diretta sia maturato dopo il 1 gennaio 2004 si applicherà il sistema di calcolo delle due quote previsto dal citato art. 20 L.r. 21 /

51 5.4 - Un modello per la previsione della spesa pensionistica dell Amministrazione Regionale Siciliana nel medio-lungo periodo Per quanto il sistema pensionistico dei dipendenti dell Amministrazione Regionale Siciliana rappresenti nel contesto nazionale una realtà marginale in termini di entità e dimensioni, l elaborazione di un modello per la previsione della spesa pensionistica dell Amministrazione Regionale Siciliana nel medio-lungo periodo trova il suo fondamento e le sue giustificazioni nell esigenza di evitare che l andamento della stessa, se non adeguatamente previsto, possa incidere sulle politiche di bilancio. Il grafico di seguito riportato rappresenta la struttura del sistema pensionistico dei dipendenti dell Amministrazione Regionale Siciliana e mette in evidenza come la popolazione degli iscritti alla gestione pensionistica dalla quale derivano i diversi trattamenti pensionistici sia in relazione non solo col gruppo originario degli inattivi non in età lavorativa e col gruppo degli eliminati definitivi dal sistema ma anche con i gruppi relativi ad altre gestioni previdenziali con i quali interagisce attraverso le ricongiunzioni in uscita e in entrata. 50

52 Il modello qui adottato assume le seguenti ipotesi: - che la collettività sia suddivisa in gruppi; - che vi siano tre ordini di gruppi tra loro consecutivi (senza possibilità di salti); - che la popolazione attiva sia suddivisa in gruppi relativi alle diverse gestioni pensionistiche; - che vi sia un gruppo originario dal quale provengano coloro che sono inseriti negli altri gruppi; - che un particolare gruppo raccoglie gli eliminati definitivamente dal sistema; - che non siano possibili ritorni ad un gruppo di ordine superiore. Il modello in esame dovrebbe rispondere alle seguenti regole di funzionamento: da ogni gruppo si può passare al gruppo 0 degli eliminati definitivi; dal gruppo originario si può passare ai gruppi degli attivi iscritti alle varie gestioni previdenziali; dal gruppo 1 REG (attivi iscritti alla gestione pensionistica della Regione Siciliana) si può passare ai gruppi 1 INPS 1 INPDAP e 1 ALTRE relativi alle altre gestioni pensionistiche; dal gruppo 1 REG si può passare ai gruppi 2 REG, 3 REG, 4 REG, cioè un attivo dipendente regionale può diventare pensionato regionale diretto; dai gruppi originario, 1 REG, 1 INPS,1 INPDAP, e 1 ALTRE si può passare al gruppo 4 REG, cioè un inattivo o un attivo (il superstite del dante causa) può diventare pensionato indiretto; dai gruppi 2 REG, 3 REG e 4 REG si può passare al gruppo 5 REG, cioè un pensionato regionale diretto (il superstite del dante causa pensionato) può diventare pensionato regionale di reversibilità; l ingresso dall esterno della collettività è possibile solo nei gruppi gruppi 1 REG, 1 INPS, 1 INPDAP e 1 ALTRE ; è possibile transitare dal gruppo 1 REG ai gruppi 1 INPS, 1 INPDAP e 1 ALTRE e viceversa; la permanenza nei gruppi si suppone di almeno di un anno; le eliminazioni avvengono alla fine dell anno e costituiscono, un istante dopo, gli ingressi (movimenti) in altro gruppo; gli esistenti nei vari gruppi sono valutati alla fine dell anno, dopo i movimenti fra i gruppi e gli ingressi dalla collettività. Il grafico mette in risalto i flussi in ingresso e in uscita dal gruppi del sistema pensionistico regionale costituiti da quello dei dipendenti regionali in servizio (gruppo 1 REG ) e da quelli dei pensionati regionali (gruppi 2 REG, 3 REG, 4 REG e 5 REG ). Ai fini delle previsioni di spesa, la variabile da tenere sotto osservazione non è tanto l importo medio del trattamento di pensione, del quale è facile prevederne l evoluzione, quanto, piuttosto, il numero annuo di nuovi pensionati, variabile sulla quale non è mai stato fatto nessun tipo di indagine. Questo dato è fondamentale nelle previsioni di medio-lungo termine. In effetti, è ragionevole ritenere che la popolazione dei pensionati non vari se il numero annuo di nuovi pensionati corrisponda al numero annuo dei decessi. Si può ritenere che il numero annuo di pensionamenti dei dipendenti regionali possa mantenersi costante nel tempo solo nell ipotesi che la composizione dell organico del personale regionale evidenzi una equilibrata distribuzione delle anzianità contributive. Ma questa ipotesi non è affatto garantita se si considera che il grosso delle immissioni in ruolo è avvenuto negli anni e che nell ultimo decennio hanno operato limiti molto restrittivi verso le nuove assunzioni. Se poi si considera che i decessi hanno un andamento regolare e prevedibile in linea con l andamento a livello nazionale della principale variabile demografica della durata della vita media, ci si rende conto facilmente che è dal numero di nuovi pensionati che dipende l andamento complessivo dell entità della spesa. La variabile dei nuovi pensionati deve essere scomposta nelle sue componenti: pensioni di anzianità; pensioni di vecchiaia; pensioni di reversibilità indirette; pensioni di reversibilità dirette. 51

53 Le pensioni di reversibilità dirette e indirette, peraltro poco rilevanti come numero, possono essere stimate osservandone l andamento statistico su un arco temporale abbastanza lungo, e considerate in funzione dell importo complessivo delle pensioni annue di anzianità e vecchiaia. Il numero delle nuove pensioni di anzianità e di vecchiaia, invece, necessita di essere stimato in modo più preciso mettendolo in relazione con i collocamenti a riposo del personale regionale in funzione dell età anagrafica e dell anzianità contributiva maturata. Uno studio della concentrazione del personale regionale in termini di classi di età ed anzianità contributiva potrebbe agevolare la previsione della spesa pensionistica derivante dalle pensioni di anzianità e di vecchiaia consentendo di individuare quelle annualità ove l andamento del numero annuo di pensionati potrebbe presentare dei picchi elevati. Il contributo che qui si intende dare è quello di fornire uno strumento metodologico che consenta di addivenire ad una stima probabilistica, nel medio-lungo periodo, del numero annuo di pensionamenti di vecchiaia e di anzianità. Le pensioni di reversibilità dirette e indirette esulano da detto studio come per altro i pensionamenti ex art. 20, comma 7 della L.r. 21/2003 le cui dinamiche sono poco prevedibili e richiedono rilevazioni e indagini statistiche più complesse. Dal punto di vista degli effetti sulla spesa, la loro incidenza rileva non in termini di nuove pensioni che si aggiungono a quelle di anzianità e vecchiaia risultanti dal presente studio, quanto, piuttosto, rispetto a queste ultime, in termini di anticipazione del momento del pensionamento o di posticipo del momento di cessazione dell erogazione del trattamento di pensione. Il percorso metodologico qui seguito per effettuare l indagine sui pensionamenti di anzianità e di vecchiaia consiste nel riclassificare il personale regionale in servizio ad una certa data in gruppi contraddistinti da una data età anagrafica e da un certo numero di anni di anzianità contributiva. I dati così ottenuti vengono inseriti in una matrice (figure 16, 17 e 18) dove in verticale vengono misurate le età anagrafiche (classi di età) e in orizzontale gli anni di servizio e di anzianità contributiva. La matrice fotografa la composizione del personale ad una certa data. Nel presente studio si fa riferimento alla situazione del personale dell Amministrazione Regionale Siciliana alla data del 31/12/2006. Nella griglia così ottenuta è presente una zona grigia che individua le anzianità contributive che non sono realisticamente raggiungibili dai dipendenti appartenenti ad una classe di età in quanto ciò significherebbe che hanno cominciato l attività lavorativa prima della maggiore età. Nel presente studio, invece, si assume l ipotesi che l attività lavorativa possa cominciare solo al compimento del 17 anno di età. Nella griglia è possibile individuare una fascia delimitata da una linea rossa che rappresenta la frontiera della zona di pensionabilità ad una certa data, ossia, quell area della matrice dove alcuni gruppi di dipendenti, per età anagrafica e anni di contribuzione, raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Oltre la linea rossa è presente una zona diversamente colorata, nominata zona di pensionabilità, che identifica quell area della matrice relativa ai gruppi di dipendenti, per età anagrafica e anni di contribuzione, che, rispetto al momento della rilevazione, hanno già raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia, e precisamente: col colore arancione, quei gruppi di dipendenti, che per età anagrafica e anni di contribuzione, hanno già raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, ma che, non avendo raggiunto i limiti di età hanno optato di rimanere in servizio; col colore viola, quei gruppi di dipendenti, che per età anagrafica e anni di contribuzione, hanno già raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 anni) ma che per raggiungere il limite minimo di servizio per il diritto a pensione, hanno chiesto la permanenza in servizio esclusivamente per la porzione di tempo necessario ma non oltre il compimento del 70 anno di età; col colore verde scuro, quei gruppi di dipendenti, che per età anagrafica e anni di contribuzione, hanno già raggiunto il 70 anno di età. Con riferimento ai dati statistici rilevati con il presente studio, la zona di pensionabilità identifica tutti i gruppi di dipendenti che, per età anagrafica e anni di contribuzione, alla data del 31/12/2006, hanno già raggiunto i requisiti di anzianità o di vecchiaia per accedere al collocamento a riposo. 52

54 Rispetto alla zona di pensionabilità esistente alla data del 31/12/2006, la frontiera della zona di pensionabilità associata all esercizio 2007 (indicata con la fascia rossa nella figure 17 e 18) individua quei gruppi di dipendenti che, per età anagrafica e anni di contribuzione, maturano nel corso del 2007 i requisiti per accedere alle pensioni di vecchiaia o di anzianità. La frontiera della zona di pensionabilità si presenta come una linea spezzata a forma di scala. Il primo tratto verticale (in alto a destra) indica i gruppi che, per età anagrafica e anni di contribuzione, raggiungono nel anno di riferimento i requisiti di sola contribuzione per la pensione di anzianità (39 anni nell anno di riferimento e 40 a partire dal 2008). Il secondo tratto orizzontale (in alto a destra) individua i gruppi che, per età anagrafica e anni di contribuzione, raggiungono nell anno di riferimento i requisiti di età e contribuzione per la pensione di anzianità (57 anni di età e 35 di contribuzione). Prosegue con un terzo tratto verticale che identifica quei gruppi di dipendenti che, raggiungendo nell anno di riferimento i 35 anni di contribuzione e avendo un età compresa tra 57 e 64 anni, maturano, in tal modo, i requisiti per la pensione di anzianità. Poi, continua con un quarto tratto in senso orizzontale corrispondente ai gruppi che nell anno di riferimento, con il compimento del 65 anno di età, maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia. L ultimo tratto in senso verticale, invece, individua quei gruppi di dipendenti che nell anno di riferimento, pur avendo compiuto prima il 65 anno di età, maturano i requisiti di contribuzione minimi di 20 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. In ordine ai requisiti di pensionabilità delle donne va rammentato che in base all'art. 2 comma 21 della Legge 335/95 le dipendenti hanno la facoltà, a domanda, di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 60 anno di età, purché in possesso del minimo contributivo previsto per legge all'atto della cessazione. Di conseguenza, la matrice dove viene riclassificato per età anagrafica ed anzianità contributiva il personale di sesso femminile (figura 18) presenta una frontiera della zona di pensionabilità diversa evidenziando una zona delimitata dalla linea rossa che segue un percorso diverso rispetto all andamento indicato nella figura 1. Nella figura 18, inoltre, è visibile un ulteriore zona colorata che identifica: col colore rosa, quei gruppi di dipendenti di sesso femminile, che per età anagrafica e anni di contribuzione, hanno già raggiunto i requisiti per accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia al compimento del 60 anno di età ai sensi dell'art. 2 comma 21 della Legge 335/95. La figura 16 illustra la matrice che rappresenta i gruppi, per classi di età ed anzianità di servizio nell amministrazione, del personale regionale in servizio alla data del 31/12/2006. Con le figure 17 e 18 nelle matrici vengono rappresentate le anzianità contributive presunte del personale regionale di sesso maschile e femminile alla data del 31/12/2006. La rappresentazione delle anzianità contributive evidenzia non dati certi ma soltanto probabili in quanto, mancando una banca-dati completa dei servizi pre-ruolo ricongiungibili o riscattabili, questi ultimi sono stati calcolati attraverso particolari elaborazioni statistiche e di calcolo delle probabilità. Il dato presunto del servizio pre-ruolo è stato, quindi, aggiunto al dato certo e disponibile delle anzianità di servizio nell Amministrazione Regionale Siciliana. La figura 13 mette in evidenza come, per ogni gruppo di dipendenti caratterizzato da una data età e una certa anzianità di servizio si sia pervenuti, nel presente studio, alla formazione dei gruppi per classi di età ed anzianità contributiva. Il procedimento seguito è stato quello di calcolare in via probabilistica, per ogni gruppo, un anzianità contributiva media presunta. Successivamente, le frequenze (n. di dipendenti) di ogni gruppo sono state ridistribuite secondo l andamento probabilistico di una funzione normale standard avente come valore medio l anzianità contributiva media presunta come innanzi calcolata (figura 11). 53

55 Il valore medio probabile del servizio pre-ruolo è stato calcolato sui dati reali di un campione rappresentativo della popolazione dei dipendenti regionali. Il dato medio così ottenuto, pari a circa 5 anni, ha consentito di delimitare l arco temporale del servizio pre-ruolo che andrebbe da 0 a 10 anni. Le frequenze (numero di dipendenti) di ogni gruppo sono state ridistribuite in 10 classi applicando a ciascuna di esse la distribuzione di probabilità della curva normale standard come nella tabella di seguito riportata (figura 12). Le frequenze (numero di dipendenti) così ridistribuite sono state sommate a quelle dei gruppi aventi la stessa età anagrafica ma anzianità più elevate. Nella figura 13 viene illustrato come le frequenze ridistribuite vadano a ricollocarsi nelle caselle a destra di quella di origine. Con il procedimento descritto, partendo dalla matrice originaria dei gruppi di dipendenti contraddistinta dalle classi di età e dall anzianità di servizio si è così pervenuti ad una matrice finale per classi di età ed anzianità contributiva. 54

56 Sulla matrice così ottenuta, distintamente per uomini e donne, considerando le modifiche dei requisiti di accesso al trattamento di pensione conseguenti alla riforma del welfare, è stato possibile identificare l avanzamento della frontiera della zona di pensionabilità per il 2007 e per gli anni a venire. Le figure 19 e 20 mostrano con una diversa colorazione l avanzamento della frontiera di pensionabilità dal 2007 sino al 2026 e la quantificazione dei pensionamenti possibili per ogni anno. Deve notarsi che la forma della frontiera di pensionabilità varia nel periodo dal 2007 al 2014: ciò è dovuto alle modifiche dei requisiti di pensionamento intervenute con la riforma del welfare. Dal 2014 al 2026 la forma della frontiera di pensionabilità resta la stessa in quanto, esaurita la fase transitoria, la riforma dei requisiti di accesso entra a regime. Considerati i requisiti di pensionabilità in base alla normativa vigente, sino al 2026 è possibile trascurare la refluenza sulle pensioni dei nuovi assunti ed è pertanto possibile costruire tali previsioni sufficientemente considerando la popolazione esistente al 31/12/2006. Nel presente studio si è supposto che, al maturare dei requisiti per l accesso al trattamento di pensione, solo una parte degli aventi diritto presenti domanda di pensionamento rinviando gli altri rimanenti la data del collocamento a riposo. Si è supposto che la quota di pensionamenti immediati sia pari al 50% e che il restante 50% venga a ripartirsi negli anni di vita lavorativa residua. I pensionamenti differiti sono stati diluiti su un numero di anni di vita lavorativa residua variabile in funzione del tipo di requisito raggiunto (anzianità o vecchiaia). Considerando per ogni anno la quota di pensionamenti immediati e i pensionamenti differiti presumibilmente ricadenti nello stesso esercizio, è stato possibile giungere, per uomini e donne, ad una stima plausibile del totale annuo dei pensionamenti presunti di anzianità e vecchiaia dal 2007 al 2026 (figure 22, 23, 24 e 25). Nella figura 26 viene rappresentato il totale dei pensionamenti annui presunti considerando l ipotesi del differimento del pensionamento sulla base di un aliquota del 50% degli aventi diritto (Ipotesi 1). Nella figura 27 si considera, invece, il totale dei pensionamenti annui presunti considerando l ipotesi che i pensionamenti siano tutti immediati (100%) e siano assenti pensionamenti differiti (Ipotesi 2). Gli istogrammi visualizzano l andamento del numero annuo di nuove pensioni: dal grafico si evince che queste raggiungono un picco massimo tra il 2019 e il L andamento è prima crescente e poi decrescente. L andamento crescente dal 2008 al 2019 presenta una interruzione nel 2013: il repentino calo di pensionamenti previsti per quest anno si spiega per la produzione degli effetti della riforma del welfare che ha innalzato i requisiti e di anzianità contributiva. Confrontando le due ipotesi (figura 29 e 30) nel caso di pensionamenti tutti immediati sino al 2021 l andamento crescente è ancora più accentuato mentre dal 2022 si nota una riduzione più sensibile. L andamento previsionale delle figure 26 e 27 considera soltanto i pensionamenti di vecchiaia e anzianità. Volendo considerare i possibili effetti dei pensionamenti anticipati ex comma 7 dell'art. 20 della L.R. 21/2003 e dell'art. 39, comma 1, della L.R. 10/2000 questi comporterebbero in uno spostamento di una parte dei pensionamenti previsti per gli anni più remoti in anni più prossimi. Graficamente questo si tradurrebbe in un maggior livellamento della curva descritta dagli istogrammi che risulterebbero un poco più alti negli anni più vicini e meno alti negli anni più lontani (figura 28). Praticamente non risulta possibile prevedere l andamento dei possibili pensionamenti anticipati con i requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche per la continua variabilità delle posizioni corrispondenti al personale che potrebbe godere di questo status. Tuttavia, è possibile statisticamente poter elaborare un trend dei pensionamenti ordinari di vecchiaia e di anzianità più attenuato e livellato in conseguenza degli effetti che produrrebbero i pensionamenti anticipati con i requisiti della Legge 104. Nelle figure 26, 27 e 28 è stato riportato il dato consuntivo dei pensionamenti del Questo dato consuntivo, evidenziato col colore rosso, si discosta parecchio dai dati previsionali in quanto, mentre la previsione è costruita considerando le pensioni di anzianità e di vecchiaia, il totale registrato dei pensionamenti effettivi include anche i pensionamenti anticipati. L evidente scostamento mette in risalto l effetto dirompente prodotto dai pensionamenti anticipati ex comma 7 dell'art. 20 della L.R. 21/2003 e 55

57 dell'art. 39, comma 1, della L.R. 10/2000. Le figure 31, 32 e 33 mostrano, invece, l andamento della previsione dei pensionamenti complessivi sino al 2026 partendo dai dati noti dei trattamenti erogati al 31/12/2006 e al 31/ È stato necessario, nel computo della previsione totale dei trattamenti pensionistici erogati, tenere conto anche del personale delle soppresse Aziende Autonome Provinciali per l Incremento Turistico (AAPIT) e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (AAST) transitato, con decorrenza 1 maggio 2007, nel ruolo dei dipendenti della Regione Siciliana (art. 5 L.R. 15 maggio 2000, n. 10) quantificato complessivamente in 470 unità, nonché degli assegni integrativi di pensione precedentemente erogati dalle aziende (194) in quanto, a seguito degli effetti applicativi degli art. 4 e 10 della L.R. 15 settembre 2005, n. 10, come modificati dagli artt. 8 della L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 e 2 della L.R. 6 febbraio 2006 n. 10, l Amministrazione Regionale è tenuta a continuare la corresponsione dell indennità dovuta dalle soppresse Casse Integrazione Pensioni (CIP) al personale delle soppresse Aziende medesime già collocato a riposo. Per costruire questa previsione è stato necessario considerare, oltre alle nuove pensioni annue, anche la cessazione annuale dei trattamenti di pensione a seguito di decesso o di altra causa di cancellazione. È appena il caso di ricordare che le cancellazioni possono avvenire anche per altre cause se riguardano pensioni di reversibilità. Il dato delle cessazioni è stata stimato in percentuale sul totale delle pensioni esistenti ad ogni inizio di anno con riferimento ai dati degli ultimi cinque esercizi. La tabella di seguito riportata mostra i dati dei trattamenti di pensione degli ultimi cinque anni. Facendo la media del rapporto tra pensioni e cancellazioni per gli ultimi cinque anni emerge il valore di 37,85 il cui significato è quello della durata media dei trattamenti di pensione regionali considerando anche la durata dei periodi relativi alle pensioni di reversibilità. Se consideriamo che nel 2008, per la Sicilia, la speranza di vita media, per uomini e donne, è di circa 81 anni, sottraendo il valore della durata media dei trattamenti di pensione pari a circa 38 anni, se ne deduce che la popolazione esistente di pensionati regionali, nel passato, è stata collocata a riposo a partire dal 43 anno di età. Ovviamente, questo risultato non può non tenere conto del fatto che il dato della durata media dei trattamenti di pensione include anche i periodi di reversibilità, per cui è plausibile considerare che l età effettiva di pensionamento, in passato, sia stata a partire dai 50 anni. 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2007 Pensionati Decessi n.d Media Pensioni/Cancellazioni n.d. 37,41 40,94 34,41 41,58 34,93 37, Media Cancellazioni/Pensioni n.d. 2,67% 2,39% 2,89% 2,39% 2,78% 2,63% Queste deduzioni risultano confermate analizzando la popolazione dei pensionati alla data del 31/12/2002. A quella data, l età media di pensionamento dei dipendenti regionali risulta di 52,76 anni mentre l età media dei pensionati in vita a quella stessa data si rivela di 64,10 anni. Se consideriamo che nel 2002, indistintamente per uomini e donne, la speranza di vita si collocava intorno a 79 anni, la vita residua probabile di un pensionato regionale al 31/12/2002 era più o meno di 26 anni. Confrontando questo risultato con il valore della durata media dei trattamenti di pensione 37,85 anni) se ne deduce che la maggior durata di circa 11,5 anni risultante dalla media del rapporto pensioni/cancellazioni è imputabile alle pensioni di reversibilità. Comunque, una previsione più accurata delle pensioni cessate potrà essere fatta in futuro considerando la composizione per classi di età e per sesso della popolazione dei pensionati esistente ad una certa data e la vita media probabile per ogni gruppo così individuato. 56

58 Se si confrontano questi risultati con i dati rilevati dall INPS sulle 813 mila prestazioni cessate nel 2006, relativamente alla Regione Sicilia, si evince che la durata media dei trattamenti dei dipendenti regionali è in linea con quella degli altri lavoratori. Sommando al dato della durata media delle pensioni di vecchiaia e sommando il dato della durata delle pensioni di reversibilità si ottiene il dato di 34,24 anni. Durata media dei trattamenti di pensione (fonte INPS) Sicilia Vecchiaia Invalidità Superstiti Assistenziali Media 18,35 30,01 15,89 6,90 16,00 Vita residua al pensionamento con 35 anni di anzianità (fonte INPS) Italia Dipendenti pubblici Ministeri Enti Locali Età 58 Età 62 Età 65 Età 58 Età 62 Età 65 25,3 21,8 19,3 25,3 21,8 19,3 I grafici delle figure 31 e 32 evidenziano che la popolazione complessiva di pensionati potrebbe mantenersi stabilmente compresa fra e unità sino al 2018 mentre, successivamente, sarebbe destinata a crescere raggiungendo le unità. Se si considera anche l effetto dei pensionamenti anticipati ex comma 7 dell'art. 20 della L.R. 21/2003 e dell'art. 39, comma 1, della L.R. 10/2000, la popolazione complessiva di pensionati potrebbe crescere raggiungendo le unità molto prima del 2018 (figura 33). Il grafico della figura 33 rappresenta l evoluzione della popolazione complessiva di pensionati ipotizzando che l organico del personale regionale di ruolo si dimensioni stabilmente in unità e tenendo conto del possibile effetto dei pensionamenti anticipati e del minor valore di età media di pensionamento che essi determinano assunto in 57,5 anni, nonché degli effetti prodotti dalla variazione della speranza di vita e della durata media dei trattamenti di pensione. Nell elaborazione della stima della durata media dei trattamenti di pensione si è considerato che, in conseguenza dell aumento della vita media, l incidenza delle pensioni di reversibilità appare decrescente in quanto risulta circoscritto l ambito temporale in cui si verificano i requisiti per la percezione di questi trattamenti da parte degli eredi. 57

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