A N P A R. Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

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1 A N P A R Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI in GLI AGGREGATI RICICLATI RICICLARE PER L AMBIENTE Pisa, 2004 Pag Ing. Giorgio Bressi Dott. Luca Pagani 1

2 LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI A CURA DI G. BRESSI * E L. PAGANI ** 1. INTRODUZIONE Allo stato attuale delle cose, anche per gli aggregati, naturali, artificiali o riciclati che siano, il 1 giugno 2004 entrerà in vigore la direttiva 89/106 CE, recepita con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, riguardante i prodotti da costruzione. Tale direttiva si propone lo scopo di riavvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri della UE in tema di prodotti da costruzione ovvero prodotti fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione quali edifici ed opere di ingegneria civile. La nuova impostazione delle politiche europee in tema di qualità dei prodotti da costruzione introdotta dalla Direttiva 89/106 verte sostanzialmente sull obbligo di marcatura CE dei prodotti stessi, portando agli operatori del settore nuovi obblighi ma anche nuove prospettive di innovazione ed evoluzione del mercato. Gli obblighi da affrontare riguarderanno il controllo e la certificazione della qualità del prodotto, nel senso che, al fine di immettere sul mercato comune prodotti rispondenti a caratteristiche omogenee in tutta la UE, si dovranno valutare già in sede di produzione le rispondenze dei manufatti ai criteri stabiliti dalla Commissione Europea attraverso l emanazione di norme di prodotto. Tali norme sono dette norme armonizzate proprio perché hanno l obiettivo di armonizzare la regolamentazione delle caratteristiche dei prodotti da costruzione a livello di UE. La verifica di corrispondenza del prodotto alla norma armonizzata concernente il prodotto stesso permetterà di apporvi il marchio CE e così permetterà la libera commercializzazione del prodotto in quegli stati membri per cui le specifiche di accettazione nelle opere cui sono destinati risultano soddisfatte. Gli aggregati riciclati non si sottraggono alla direttiva: ciò è sicuramente un bene per quegli operatori del campo del riciclaggio di rifiuti da C&D che nel tempo hanno lavorato sulla qualità dei propri aggregati. La possibilità di marcare CE il prodotto senza dubbio nobiliterà gli aggregati riciclati che, in ottica europea sono considerati al pari degli aggregati di origine naturale, a patto che rispondano agli standard definiti nelle norme armonizzate. L aumento del volume del mercato degli aggregati riciclati è auspicabile per gli operatori del settore e sarà in grado di fornire all intera collettività uno strumento capace di limitare da una parte l utilizzo di risorse naturali quali terre e materiali lapidei provenienti da colture di cave, dall altra, in virtù del fatto che un mercato degli aggregati riciclati evoluto disincentiverà il conferimento di inerti in discarica, limiterà il ricorso alla discarica per rifiuti da costruzione e demolizione con notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale e del territorio. 2. LA DIRETTIVA 89/106/CE 2.1 Premessa Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione all interno del mercato comune europeo, la Direttiva 89/106 individua i requisiti essenziali (art. 3) che i manufatti e le opere di costruzione e ingegneria civile dovranno soddisfare ed assicura che i prodotti siano tali da rendere le opere conformi alle caratteristiche individuate nei requisiti essenziali attraverso la produzione da parte del CEN di norme armonizzate di riferimento che, se soddisfatte, assicurano la conformità dei prodotti al soddisfacimento dei requisiti essenziali stessi. * ** Prof. Ing. Giorgio Bressi, Direttore Tecnico ANPAR, Via Vigoni 5 Milano, Dott. Luca Pagani, Stagista ANPAR, Via Vigoni 5 Milano,

3 2.2 Requisiti essenziali Secondo la Direttiva 89/106 possono essere immessi sul mercato quei prodotti da costruzione (in generale) che permettono alle opere in cui sono incorporati di soddisfare i seguenti requisiti essenziali (allegato I alla Direttiva): 1. Resistenza meccanica e stabilità L opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e l utilizzazione non provochino: a) il crollo dell intera opera o di una sua parte; b) deformazioni di importanza inammissibile; c) danni ad altre parti dell opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. 2. Sicurezza in caso di incendio L opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio: la capacità portante dell edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all interno delle opere siano limitate; la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; gli occupanti possano lasciare l opera o essere soccorsi altrimenti; sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. 3. Igiene, salute e ambiente L opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: sviluppo di gas tossici; presenza nell aria di particelle o di gas pericolosi; inquinamento o tossicità dell acqua o del suolo; difetti nell eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi; formazione di umidità su parti o pareti dell opera. 4. Sicurezza nell impiego L opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi d incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni. 5. Protezione contro il rumore L opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore L opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l utilizzazione dell opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti. Ciascuno di questi requisiti deve fare inoltre riferimento ad un settimo requisito: la durabilità ovvero la permanenza per un ragionevole periodo di tempo di ciascuno dei requisiti sopra elencati (art. 3, comma 1). I requisiti essenziali, così come sopra riportati, sono esplicitati nei documenti interpretativi (art. 3, comma 3; art. 12), documenti elaborati dalla Commissione per ciascuno dei requisiti essenziali con lo scopo principale di stabilire un collegamento tra i requisiti stessi e i mandati conferiti agli organismi europei di normazione (CEN) per l elaborazione di norme armonizzate concernenti i prodotti ivi indicati. Per quanto riguarda gli aggregati, i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalle opere in cui sono impiegati sono solo quelli di cui ai punti 1), Resistenza meccanica e stabilità e 3), Igiene salute e ambiente. 2.3 Le norme armonizzate di prodotto Le norme armonizzate in tema di aggregati sono state elaborate dalla Commissione Tecnica (CT) 154 del CEN in funzione del mandato M/125 sugli aggregati. Tale mandato è stato sviluppato tenendo conto delle normative concernenti l impiego di aggregati di tutti 3

4 gli stati membri, in vigore a tutto il Il risultato del lavoro della CT 154 è costituito dalla emanazione di un set di norme armonizzate contenenti le specifiche tecniche, in termini di classi o livelli limite per una data caratteristica, cui gli aggregati di origine naturale, artificiale e riciclati devono sottostare al fine di essere messi in commercio all interno del mercato comune. I mandati sui prodotti non contengono i livelli e le classi di prestazione per le opere cui i prodotti sono destinati (ciò vale in generale, per gli aggregati in particolare): tali livelli e classi sono sotto la responsabilità dei singoli paesi membri. Conseguenza di ciò è il fatto che prodotti abilitati alla messa in commercio in un dato Stato dell Unione non necessariamente sono immissibili sul mercato di un altro Stato membro dove ad esempio siano richieste dalla legislazione nazionale caratteristiche non contemplate nello stato dato. Le specifiche tecniche cui la direttiva rimanda sono dunque le norme armonizzate (art. 7) (vedi punto 3), emanate dal Comitato Europeo di Normalizzazione e redatte in modo che i prodotti da esse definiti consentano alle opere in cui sono incorporati di soddisfare i requisiti essenziali. 2.4 Attestazione di conformità Il passaggio cruciale della Direttiva 89/106 CE consiste nell individuazione di un sistema di attestazione di conformità (art. 13; art. 14; art. 15; allegato III) per i prodotti da costruzione. L attestazione di conformità consente l applicazione sul prodotto del marchio CE, dipende dalla natura e dalla destinazione del prodotto e può avvenire secondo diverse procedure. La procedura di attestazione di conformità varia in funzione dell importanza che il prodotto riveste rispetto ai requisiti essenziali, in particolare rispetto ai requisiti in tema di sicurezza e salute; dipende dall influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione e dai potenziali difetti di fabbricazione del prodotto. L attestazione di conformità può avvenire mediante la produzione di un certificato di conformità da parte di un organismo riconosciuto, esterno alla azienda di produzione, in base a: a) compiti del fabbricante: controllo della produzione in fabbrica prove complementari di campioni prelevati in fabbrica dal produttore secondo un piano stabilito con l organismo certificatore b) compiti dell organismo certificatore prove di tipo iniziali sul prodotto ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica eventualmente, prove su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere La seconda procedura di attestazione di conformità, che in particolare interessa gli aggregati, prevede la produzione di una dichiarazione di conformità da parte del fabbricante, con tre differenti possibilità che dipendono ancora dalla natura e dalla destinazione del prodotto: Prima possibilità a) compiti del fabbricante prove di tipo iniziali sul prodotto controllo della produzione in fabbrica eventualmente, esame dei campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico piano di prova b) compiti dell organismo riconosciuto ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli sulla produzione eventualmente, sorveglianza, giudizio, approvazione permanente dei controlli di produzione in fabbrica Seconda possibilità a) compiti del fabbricante controllo della produzione in fabbrica b) compiti dell organismo esterno (laboratorio riconosciuto) prove di tipo iniziali sul prodotto Terza possibilità 4

5 a) compiti del fabbricante prove di tipo iniziali sul prodotto controllo di produzione in fabbrica Nota: ove non fossero presenti norme armonizzate di riferimento e non vi siano norme nazionali ritenute conformi, l attestazione di conformità può avvenire mediante il rilascio del benestare tecnico europeo. Il sistema di attestazione di conformità per gli aggregati è stabilito nella decisione n. 598 del 9 ottobre 1998 della Commissione Europea. Per aggregati destinati ad impieghi per cui non sono necessari requisiti di elevata sicurezza l attestazione di conformità avviene mediante autocertificazione del produttore secondo la terza possibilità (sistema 4); per aggregati destinati ad impieghi per cui sono necessari requisiti di elevata sicurezza avviene mediante il controllo del ciclo produttivo e della produzione da parte di un organo notificato, unitamente al controllo di produzione da parte del produttore, secondo la prima possibilità (sistema 2+), ancora tramite autocertificazione del produttore. Al momento gli organi nazionali preposti a stabilire quale dei due sistemi di dichiarazione di conformità debba essere utilizzato in funzione delle destinazioni degli aggregati, non si sono ancora pronunciati in merito. Una indicazione informale del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti suggerisce, in vista della scadenza del 1 giugno 2004, di approntarsi per il sistema 4 in quanto è ancora in fase di elaborazione il progetto di organizzazione degli organi notificati a livello nazionale. In ogni caso la possibilità di immettere sul mercato prodotti con marcatura CE prevede che il produttore sia in grado di controllare adeguatamente la propria produzione (art. 13, comma 3, punto a) (ovvero deve possedere uno strumento interno di controllo permanente della produzione) e che sia in grado di effettuare prove di tipo iniziali sul prodotto. Tali prove sono le verifiche descritte nelle norme armonizzate che determinano la prestazione di un campione del tipo di prodotto. 2.5 Marcatura CE: obblighi e responsabilità Dal punto di vista del produttore la marcatura CE dei prodotti consiste in una notevole presa di responsabilità in quanto egli è effettivamente il responsabile dell apposizione della marcatura, anche nel caso in cui intervenga un organismo esterno. Il fabbricante ha l obbligo di assicurare che il prodotto sia progettato, fabbricato e verificato conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e deve in ogni caso potere esercitare il controllo sul e avere le competenze necessarie ad assumersi la responsabilità del prodotto. Le informazioni di accompagnamento al prodotto, contestuali alla marcatura CE, devono riportare il nome o il marchio del produttore, le ultime due cifre dell anno in cui la marcatura viene apposta e, ove richiesto, il numero del certificato di conformità e le informazioni che permettano di individuare le caratteristiche tecniche del prodotto, così come esplicitato nelle norme armonizzate di riferimento nell allegato ZA. Per quel che riguarda gli aggregati, con sistema di attestazione tramite dichiarazione di conformità, il marchio va accompagnato da nome e indirizzo del produttore, descrizione del prodotto, le disposizioni cui risponde il prodotto (ovvero la norma armonizzata di riferimento), le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto e, ove richiesto, nome ed indirizzo dell organismo riconosciuto (per il sistema 2+). Dall entrata in vigore della Direttiva 89/106 la marcatura CE avrà, pur rifacendosi alle norme armonizzate che comunque conservano lo status di norme volontarie, carattere obbligatorio. Tale marcatura indica che sono soddisfatti i requisiti essenziali previsti per la tipologia cui appartiene il prodotto, indica che sono state eseguite le prove e le verifiche richieste dalle specifiche tecniche relative alla tipologia di prodotto, abilita il prodotto all immissione sul mercato e assicura il consumatore sull idoneità del prodotto relativamente ai requisiti di sicurezza e salute. D altra parte il marchio CE non è un marchio d origine, non è un marchio di qualità in senso tradizionale (non sta cioè ad indicare l eccellenza di un prodotto bensì la sua idoneità all uso per gli scopi per cui è previsto), non è una automatica abilitazione ad utilizzare il prodotto in tutte le opere in tutti gli stati membri dell UE. 3. NORME ARMONIZZATE La Direttiva 89/106/CE agisce nella direzione dell individuazione di standard a livello europeo che siano applicabili in tutti i paesi membri. Per quel che concerne in particolare gli aggregati, i valori limite e le categorie relative alle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche cui i prodotti appartengono sono definite nelle norme armonizzate di seguito elencate: 5

6 EN Aggregati per calcestruzzi EN Aggregati per malte EN Aggregati per conglomerati bituminosi EN Aggregati per miscele stradali, legate e non legate EN Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte pren Aggregati leggeri per applicazioni stradali EN Aggregati per massicciate ferroviarie EN Pietrame per scogliere Le norme armonizzate emanate a livello europeo vengono recepite dagli stati membri attraverso i propri organismi di normazione. Per l Italia l organismo di riferimento è l UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che, oltre a partecipare con propri rappresentanti alle commissioni di elaborazione delle norme armonizzate, traduce e pubblica le norme europee (EN). Le norme in questione, nella loro versione italiana, saranno dunque denominate UNI EN. In tali norme sono specificate le caratteristiche del prodotto che devono essere certificate al fine della sua messa in commercio. Le norme armonizzate sono dunque norme di prodotto, che nulla hanno a che fare con l accettazione del prodotto stesso nei lavori e nelle opere cui i prodotti sono destinati. Tale accettazione dipende infatti dalla legislazione nazionale e dalle norme tecniche di impiego dei prodotti, in cui sono definite le specifiche che i prodotti devono possedere al fine di essere impiegati nelle opere. Al fine di rimuovere ogni possibilità di mala interpretazione di questo ultimo concetto, alle classi di riferimento per le caratteristiche da osservare è stata aggiunta la classe N.R., acronimo di Nessun Requisito, da applicare per quelle caratteristiche che non sono contemplate nella normativa di impiego del prodotto in un dato stato dell Unione. Tale classe non può essere utilizzata per quelle caratteristiche soggette a un livello di soglia. La necessità di aggiungere tale classe di riferimento è dovuta al fatto che al momento della elaborazione dei mandati per le norme armonizzate, si è tenuto conto delle normative tecniche di impiego di tutti i paesi membri, così da coprire tutte le possibili regolamentazioni. Nelle norme armonizzate viene quindi lasciata aperta la possibilità di non certificare quelle caratteristiche che non sono regolamentate dalla normativa nazionale di impiego di almeno uno stato membro. 4. LA SITUAZIONE ITALIANA: I RITARDI DEL SISTEMA DI NORMAZIONE E LA SOLUZIONE PROSPETTATA IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DEL CORPO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4.1 I ritardi del sistema di normazione Come è noto gli aggregati riciclati trovano per lo più impiego nella costruzione e manutenzione di strade, in genere nella forma di miscele non legate. Volendo dunque valutare la possibilità di apporre la marcatura CE su prodotti destinati a tale fine, bisognerà rifarsi da una parte alla norma armonizzata EN 13242:2004, Aggregati per miscele non legate e legate idraulicamente per la costruzione di strade e altri lavori di ingegneria civile, dall altra alle prescrizioni nazionali in tema di impiego di aggregati nelle suddette opere. Il panorama normativo italiano concernente l impiego di aggregati riciclati nelle opere di ingegneria civile e nelle costruzioni stradali ha subito nel mese di marzo 2004 un radicale sconvolgimento a seguito del ritiro della norma tecnica di riferimento, la UNI 10006:2002, da parte dell Ente Nazionale Italiano di Unificazione, per rispondere alle specificazioni esplicitate nelle norme armonizzate di produzione europea. Tale norma è destinata ad essere sostituita da un set di norme costituito da quelle già emanate, come le seguenti: UNI EN ISO :2003 Identificazione e classificazione dei terreni UNI EN 13242:2004 Aggregati per miscele non legate e legate idraulicamente destinate a lavori stradali e lavori di ingegneria civile UNI EN 13285:2004 Miscele non legate Specifiche e da quelle in fase di predisposizione come ad esempio la UNI EN ed altre. Al momento, le norme tecniche emanate non colmano esaurientemente il vuoto lasciato dal ritiro della UNI 10006:2002. Se questa infatti forniva nella appendice prestazionale riguardante gli aggregati riciclati le specifiche tecniche per l impiego degli stessi in funzione della destinazione d uso, il set di norme sostitutive, ad oggi disponibile, non esaurisce completamente questo argomento. 6

7 La prima (UNI EN ISO :2003) è una norma riguardante il riconoscimento in situ dei terreni e fornisce metodi manuali e visivi per la classificazione. Non esiste più la classificazione delle terre nei gruppi definiti dalla UNI 10006, e tanto meno esistono le indicazioni riguardanti gli usi delle terre fornite dalla vecchia norma. La seconda elencata (UNI EN 13242:2004) è la norma armonizzata di prodotto che fornisce le linee guida per la marcatura CE degli aggregati destinati a miscele legate idraulicamente e non legate per usi stradali. Tale norma non dice nulla a proposito degli usi degli aggregati e tanto meno delle miscele cui essi sono destinati. Le specifiche tecniche delle miscele di aggregati destinate ad usi stradali sono date dalla UNI EN la quale fornisce le indicazioni sulla designazione della miscela in termini di dimensione del sopravaglio (0/D), caratterizza il fuso granulometrico relativo a ciascuna designazione ed indica i metodi per la determinazione dell umidità ottimale di costipamento. Tale norma però non da alcuna indicazione effettiva sulle proprietà fisiche e meccaniche che gli aggregati componenti la miscela devono possedere al fine di essere impiegati correttamente, rimandando (in un circolo vizioso) alla UNI EN 13242: La soluzione prospettata in attesa del completamento del corpo normativo di riferimento Gli organi preposti alla soluzione del problema, rappresentato da questa lacuna normativa (UNI, Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Attività Produttive), come pure i più illustri esperti della materia, del mondo accademico e delle associazioni di settore (ANCE, ANPAR, etc), suggeriscono, per il momento, che saranno i committenti dei lavori, nei capitolati d opera, a fornire le specifiche tecniche di riferimento, con una soluzione di buon senso per quanto non ancora normato: mantenere i criteri e le indicazioni inserite nella normativa abitualmente utilizzata, riportando, nei contenuti, l UNI e le norme di buona tecnica CNR in essa citate, senza farne espresso riferimento. Infatti, i criteri di accettazione degli aggregati per usi stradali sono attualmente in fase di elaborazione da parte di un apposito gruppo di lavoro dell UNI e saranno oggetto di un Decreto Legislativo che conterrà tra le altre, le prescrizioni relative all utilizzo dei materiali di cui alla UNI EN Il periodo di transizione, in attesa della produzione delle specifiche tecniche d uso degli aggregati destinati ai lavori stradali, coerenti con la nuova normativa europea, durerà tra i sei mesi e l anno, dopodiché dovrebbe essere disponibile anche una nuova versione della UNI 10006, aggiornata conformemente alla normativa armonizzata di prodotto, che manterrà valenza per quel che concerne la buona tecnica costruttiva dei rilevati, delle trincee, delle opere di difesa dalle acque, etc. Gli operatori del settore, durante il periodo di transizione, come già accennato, avranno la possibilità di adottare come riferimento relativamente alla marcatura CE dei prodotti, la normativa abitualmente utilizzata, mantenendo nei capitolati d appalto le indicazioni relative alla UNI e alle norme di buona tecnica CNR in essa citate. 5. CONCLUSIONI L obbligo di marcatura CE dei prodotti da costruzione, nel nostro caso specifico degli aggregati riciclati, che entrerà in vigore dal 1 giugno 2004, rappresenta certamente il prossimo e più importante ostacolo per lo svolgimento dell attività dei riciclatori dei rifiuti inerti. Sarà necessario ampliare notevolmente la conoscenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti per poter garantire ai clienti le prestazioni richieste. Per studiare le caratteristiche dei materiali è necessario effettuare le prove richieste dalla normativa nazionale (DM ) e dalla normativa tecnica (CEN UNI). Per quanto riguarda la normativa nazionale si tratta del vincolo già esistente del rispetto del test di cessione. Per la normativa tecnica di riferimento in tema di marcatura CE del prodotto, le indicazioni generali riguardano il periodo di transizione, durante il quale i produttori di aggregati destinati ai lavori stradali avranno la possibilità di rifarsi ai capitolati d opera che a loro volta tendenzialmente faranno riferimento alla normativa abitualmente utilizzata, riportando, nei contenuti, l UNI e le norme di buona tecnica CNR in essa citate, senza farne espresso riferimento. 7

8 Il quadro ancora confuso è in via di chiarificazione grazie agli ormai prossimi sviluppi in tema di elaborazione delle specifiche tecniche dei prodotti: le prestazioni che verranno richieste ai materiali per le costruzioni stradali non si discosteranno di molto da quelle tradizionalmente in uso, andando però a rispondere alle specificazioni esplicitate nelle norme armonizzate di produzione europea. Per effettuare le prove sui materiali esiste un primo e fondamentale problema consistente nella rappresentatività dei campioni prelevati che deriva strettamente dalla capacità del processo di trattamento di produrre materiali dalle caratteristiche relativamente costanti. Esiste pertanto un legame abbastanza stretto tra la certificazione di prodotto (marcatura CE) e la certificazione di processo (ISO 9000) che, seppure non obbligatoria, è richiamata almeno come sistema organizzativo per la produzione. L esigenza di conoscere i propri materiali, di effettuare prove, di garantire i prodotti stessi alla clientela comporta da parte degli operatori la necessità di compiere un salto di qualità. Questi ultimi non devono vivere questo momento come un ulteriore vincolo alla produzione, ma come un opportunità fondata sui seguenti punti qualificanti per l impresa: conoscere le qualità ed i limiti dei propri materiali permetterà lo sviluppo di studi e ricerche finalizzati alla costante crescita di qualità e all ottimizzazione della produzione che non può che essere apprezzata dal mercato (e riconosciuta in termini di prezzo); il legame tra qualità dei prodotti e processo produttivo porterà a stimolare quella metamorfosi di trasformazione da un attività a carattere artigianale in una a carattere industriale; dichiarare le performance dei propri prodotti (derivante dalla marcatura CE) non potrà, una volta a regime, che far emergere nei mercati quegli operatori che hanno investito in tecnologia e in organizzazione della propria attività in termini industriali. A fronte di tali vantaggi è evidente che si avranno anche dei nuovi costi essenzialmente dovuti a: investimenti per l allestimento del laboratorio interno (circa ) costi esterni per effettuare prove di validazione dei risultati ottenuti all interno e prove che il laboratorio interno non è in grado di effettuare; costi interni di personale qualificato a dirigere e condurre il laboratorio. 8

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