POLIZZA DI ASSICURAZIONE CORPI NATANTI (Schema per gara d appalto) La presente polizza è stipulata tra
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- Stefano Guidi
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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE CORPI NATANTI (Schema per gara d appalto) La presente polizza è stipulata tra CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI Via Ariosto n Milano C.F e SOCIETA ASSICURATRICE Agenzia di Indirizzo Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del :.. - pag. 1 -
2 INDICE DEFINIZIONI E PRECISAZIONI... 3 SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO... 3 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 3 Art. 2 Alienazioni dell imbarcazione... 4 Art. 3 Modifiche dell assicurazione... 4 Art. 4 Oneri fiscali... 4 Art. 5 Foro competente... 4 Art. 6 Rinvio alle norme di legge... 4 Art. 7 Assicurazione in base a libro matricola... 4 Art. 8 Pagamento del Premio... 5 Art. 9 Clausola compromissoria... 5 Art. 10 Recesso in caso di sinistro... 5 Art. 11 Durata dell assicurazione... 5 Art. 12 Deroga al patto di tacita proroga... 6 Art.13 - Coassicurazione e delega (opzionale)... 6 Art. 14 Forma delle comunicazioni alla società... 6 Art. 15 Clausola di precisazione... 6 Art. 16 Clausola di partecipazione... 6 Art. 17 Comunicazione sullo stato dei sinistri... 7 SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CORPI NATANTI... 7 Art. 18 Validità della polizza e limiti geografici... 7 Art. 19 Rischi assicurati... 7 Art. 20 Delimitazioni del rischio relative ai danni parziali... 7 Art. 21 Somma assicurata... 8 Art. 22 Rischi esclusi... 8 Art. 23 Casi di inoperatività... 8 SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI... 9 Art. 24 Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato Art. 25 Abbandono Art. 26 Accertamento dei danni Riparazioni Art. 27 Liquidazione dei danni Art. 28 Franchigie e scoperti Art. 29 Pagamento dell indennizzo Art. 30 Rinuncia alla rivalsa per i danni da incendio SEZIONE 4 PREMIO ED ELENCO NATANTI ASSICURATI Art Scomposizione del premio: Art.32 Riparto di coassicurazione (opzionale) Art. 33 Elenco natanti pag. 2 -
3 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI Alle sottoelencate denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il seguente significato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Bagagli ed oggetti personali: - non assicurabili con la presente polizza - bauli, valigie, borse e loro contenuto; indumenti ed oggetti in materiale prezioso; oggetti d arte e di antiquariato e quant altro non indicato nella definizione n.9 (Imbarcazione) Contraente: Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi Danno Indiretto: - non assicurabile con la presente polizza - qualsiasi perdita economica che possa derivare all Assicurato, in conseguenza di un sinistro, per deprezzamento e/o svalutazione dell imbarcazione, mancato uso, etc. Esplosione: Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità Eventi sociopolitici: atti di vandalismo, di sabotaggio, di persone che agiscono per motivi politico o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommesso civili o contro l esercizio del lavoro; atti di persone che agiscono per malvagità Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato Imbarcazione: per imbarcazione si intende il natante o l imbarcazione o la nave da diporto assicurata, composta da : scafo, motori e loro accessori, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), attrezzature, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, attrezzature, equipaggiamenti e strumenti extra (centralina mare/vento, ecoscandaglio, radiogoniometro, radiotelefono, radar e simili); apparecchi audiovisivi stabilmente fissati all imbarcazione, vele supplementari rispetto a quelle standard, battelli di servizio e loro motori. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e autopropagarsi Indennizzo: la somma dovuta alla Società in caso di sinistro Nodo: unità di misura delle velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora Perdita totale: perdita totale dello scafo e di tutte le partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo avvenimento Polizza: il documento che prova l assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Quadrante: quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro Scoperto: percentuale del danno indennizzabile (con eventuale massimo) che rimane a carico dell Assicurato Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società: l impresa assicuratrice SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. - pag. 3 -
4 Art. 2 Alienazioni dell imbarcazione In caso di trasferimento di proprietà dell imbarcazione a qualsiasi titolo, questa polizza cessa dalla data del trasferimento stesso a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto alla voltura del contratto su altra imbarcazione di proprietà dell assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessazione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da voltura o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposta) relativo al periodo di rischio non goduto. Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazioni devono essere provate per scritto. Art. 4 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 5 Foro competente Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell Assicurato. Art. 6 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 7 Assicurazione in base a libro matricola L Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l impresa restituirà la parte di parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla data di comunicazione dell Impresa. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. - pag. 4 -
5 Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti. Art. 8 Pagamento del Premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il sessantesimo giorno successivo a tale data. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi sessanta giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto. Art. 9 Clausola compromissoria Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che on possa essere composta in via amichevole, sarà risolta per mezzo di arbitrato rituale, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla Legge 05/01/1994 n. 25, secondo quanto di seguito previsto: a) il collegio sarà formato da tre arbitri e si riunirà nel luogo ove ha sede la Contraente, b) la parte che desideri sottoporre una controversia ad arbitrato comunicherà all altra parte, a mezzo lettera raccomandata A.R., il nome e l indirizzo dell arbitro da essa nominato nonché l oggetto della controversie; l altra parte nominerà allo stesso modo il secondo arbitro entro dieci giorni da ricevimento di tale prima comunicazione. I due arbitri così nominati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro entro venti giorni dal ricevimento di tale seconda comunicazione, nel caso in cui una delle parti non nominasse entro i termini sono praindicati il proprio arbitro, o gli arbitri nominati non si accordassero per la designazione del terzo arbitro, la designazione del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Venezia su istanza di qualsiasi interessato. c) La stessa procedura sarà eseguito se uno degli arbitri non accettasse l incarico o dovesse essere sostituito; d) Gli arbitri decideranno secondo diritto; e) Il loro arbitrale, che determinerà anche le spese dell arbitrato e la loro attribuzione, sarà comunicato dal collegio arbitrale entro novanta giorni, salvo proroghe concesse dalle parti; f) Il lodo arbitrale, anche se firmato solo dalla maggioranza degli arbitri, sarà definitivo e vincolante per le parti, salvo le impugnazioni per gli specifici motivi previsti dalla legge. Art. 10 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le parti possono recedere la polizza. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di 120 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. Art. 11 Durata dell assicurazione La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del alle ore 24 del per la durata di anni uno. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa una proroga fino a sei mesi, senza aumento della tariffa, dietro corresponsione da parte dell Assicurato del relativo rateo di premio che comunque dovrà avvenire entro 60 gg dalla data della scadenza. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione dell Assicurato e conseguente riduzione del premio. - pag. 5 -
6 Art. 12 Deroga al patto di tacita proroga Si conviene tra le parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta; è comunque facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da inviarsi: a) nel caso di disdetta da parte della Società, almeno 120 giorni prima della scadenza annuale; b) in caso di disdetta da parte del Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Art.13 - Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla.. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza. Art. 14 Forma delle comunicazioni alla società Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute devono essere formalizzate per iscritto e saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax. Art. 15 Clausola di precisazione Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplano dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 16 Clausola di partecipazione Si prende atto tra le parti che il presente contratto è da considerarsi una Convenzione nella quale risulta possibile inserire in garanzia, alle condizioni tutte previste ed a richiesta dell Ente Contraente, Consorzi e Società cui lo stesso partecipa, Enti, Aziende ed Agenzie costituite dal Contraente, con emissione di polizze a contraenza singola che riportino le condizioni normative ed economiche del presente contratto per le specifiche dei diversi Assicurati/Contraenti. Pertanto il Broker provvederà, con specifico conferimento di incarico rilasciato da parte dei diversi Assicurati/Contraenti, a gestire i singoli contratti. - pag. 6 -
7 Art. 17 Comunicazione sullo stato dei sinistri La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato e al Consulente l'accesso all'ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax. La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Consulente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni: - sinistro liquidato (con l indicazione del relativo importo); - sinistro aperto e posto a riserva (con l indicazione del relativo importo a riserva); - sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte); - sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazione scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE CORPI NATANTI Art. 18 Validità della polizza e limiti geografici Le garanzie prestate con la presente polizza valgono per l utilizzo delle imbarcazioni destinate al servizio dell attività istituzionale del Contraente. Dette garanzie sono operanti durante: - la navigazione e la giacenza (in acqua o a terra); - l alaggio ed il varo; - la movimentazione a terra nell ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi; entro i seguenti limiti geografici: - in acqua: nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti e nelle acque interne dei Paesi Europei; - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne. Art. 19 Rischi assicurati La Società assicura le imbarcazioni descritte in polizza per la perdita totale, abbandono, spese e compenso di assistenza e di salvataggio, danni parziali conseguenti a qualsiasi avvenimento. Il periodo di navigazione deve intendersi di 12 mesi fermo restando che, la garanzia è operante anche durante gli eventuali periodi di giacenza a terra. Art. 20 Delimitazioni del rischio relative ai danni parziali Per questo tipo di danni valgono le seguenti delimitazioni: a) Danni parziali da furto La garanzia è operante a condizione che gli oggetti assicurati ad eccezione del battello di servizio non stabilmente fissati all imbarcazione, siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per i mezzi di salvataggio quando l imbarcazione si trova con persone a bordo. b) Altri danni parziali b.1) Apparato motore, impianto elettrico (comprese batterie) e loro accessori, motori fuoribordo. I danni che colpiscono questi enti saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell imbarcazione a causa di movimento ondoso per cattivo tempo. - pag. 7 -
8 Sono esclusi i danni all apparato motore a seguito di ostruzione dell impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. Non saranno ammessi reclami per motori fuoribordo caduti in acqua. b.2) Vele I danni alle vele saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure si siano verificati in occasione di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto o collisione dell imbarcazione. b.3) Mezzi pneumatici di servizio I danni parziali a questi mezzi non sono risarcibili mentre la perdita totale degli stessi è garantita anche se non conseguente alla perdita totale dell imbarcazione. Art. 21 Somma assicurata La somma assicurata è costituita dai valori partitamente indicati in polizza.nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita esclusivamente al valore dello scafo, motori, vele, dotazioni ordinarie e di sicurezza, ecc. Agli effetti dell art. 515 del Codice della Navigazione, i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima. Art. 22 Rischi esclusi Sono esclusi dall assicurazione i danni indiretti nonché le perdite o i danni derivanti da: a) dolo del Contraente, dell Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l imbarcazione a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell imbarcazione, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 Cod. Nav.); b) innavigabilità dell imbarcazione, deficiente manutenzione, usura e vizio occulto scopribile con normale diligenza, restando tuttavia inteso che la parte affetta da vizio occulto non sarà in alcun caso risarcita; c) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (escluso fulmine) che colpiscano apparecchiature e circuiti elettrici; bruciature non accompagnate a sviluppo di fiamma; d) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica; e) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione (eccetto pirateria), requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguente od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati. Art. 23 Casi di inoperatività L assicurazione non vale: a) per i bagagli e gli oggetti personali (come da definizione n. 3); b) per i battelli di servizio trainati a rimorchio; c) quando l imbarcazione e/o conducente non siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore; d) quando l imbarcazione venga lasciata senza persone a bordo, fuori da un porto, in acque marina esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante (cioè quando no vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola); ed inoltre durante la giacenza dell imbarcazione e/o battello di servizio, sia temporanea sia stagionale in acqua o a terra quando non siano state adottate idonee misure per la protezione dell imbarcazione stessa; e) quando l imbarcazione venga usata per competizioni motonautiche (comprese prove); f) quando dell imbarcazione venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino; - pag. 8 -
9 g) quando l imbarcazione venga rimorchiata a meno che il rimorchio sia conforme agli usi marini ovvero imposto da un comprovata urgente necessità, nonché quando l imbarcazione stia effettuando un rimorchio a meno che tale rimorchio sia imposto dalla necessità di prestare assistenza; h) quando l imbarcazione sia sottoposta a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione; quando l imbarcazione sia sottoposta a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguente a danni a carico della società; i) quando non vengano usati idonei mezzi meccanici per le operazioni di alaggio, varo e movimentazioni. L assicurazione non vale altresì, salvo patto speciale e/o espressa indicazione in polizza; j) quando l imbarcazione venga usata per regate veliche e relativi allenamenti e prove; k) quando l imbarcazione venga usata per locazione o noleggio; l) quando l imbarcazione venga usata per scuola di vela o di guida. SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 24 Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne immediato avviso scritto, preceduto da telegramma per danni di notevole gravità, alla Società e chiederne l intervento indicando il luogo ove trovasi l imbarcazione. L avviso di sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, la copia della Denuncia di avvenimento straordinario (art. 182 Cod. Nav.) fatta all Autorità Marittima, nel caso tale denuncia sia prevista dalla legge, e la copia della denuncia fatta alle Autorità competenti nel caso di furto, rapina e pirateria. Ogni diritto reciprocamente riservato, l Assicurato deve e la Società può in caso di sinistro o danno intervenire, procedere al salvataggio o rilevamento dell imbarcazione e prendere tutte le misure necessarie a tale oggetto senza che per questo si possa opporre alla Società di avere fatto atto di possesso, di accettazione di abbandono o di riconoscimento di eventuali diritti dell Assicurato. Il Contraente e/o l Assicurato o chi per essi, sono obbligati a fare gli atti necessari per salvaguardare l azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile; essi, salvo patto speciale, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, oppure abbiano comunque pregiudicato l esercizio dell azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto. Il Contraente e/o l Assicurato sono inoltre obbligati, su richiesta della Società, a fare a proprio nome, ma sotto la direzione ed a rischio della medesima, tutti gli atti giudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni. Art. 25 Abbandono. L Assicurato può abbandonare l imbarcazione alla Società nelle forme e nei modi previsti dal Codice della Navigazione. Con riferimento all art. 540 lettera b) Cod. Nav. Ed in parziale deroga all art. 162 Cod. Nav., l Assicurato può esercitare l abbandono dell imbarcazione alla Società trascorsi quattro mesi dal giorno dell ultima notizia, ovvero, in caso di furto totale, dalla data della denuncia all Autorità competente. Il disposto dell art. 540 lettera c) Cod. Nav. è annullato e sostituito dal seguente: L Assicurato può abbandonare alla Società l imbarcazione quando l ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall imbarcazione per un avvenimento coperto dalla polizza raggiunga il valore commerciale dell imbarcazione stessa al momento del sinistro. - pag. 9 -
10 Art. 26 Accertamento dei danni Riparazioni. La società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia. L aggiudicazione dei lavori e le riparazioni dovranno essere effettuate con il consenso della Società. In caso di mancato accordo, la Società risarcirà le spese di riparazione nei limiti dell importo che sarebbe stato pagato al riparatore da essa indicato. La Società non risponde dei danni conseguenti alla mancata o ritardata riparazione. Art. 27 Liquidazione dei danni. Nella liquidazione dei danni valgono le seguenti norme: a) la somma assicurata rappresenta in ogni caso il limite massimo dell obbligazione della Società; b) qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell imbarcazione accertato al momento del sinistro ferma l applicazione, per danni parziali, della regola proporzionale (art C.C.) qualora il valore accertato risulti superiore a quello indicato in polizza; c) sono ammesse a risarcimento soltanto le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse nei limiti, comunque, dei valori paritamente indicati in polizza; d) il rimpiazzo delle parti e degli oggetti perduti o danneggiati verrà indennizzato nei limiti ed in proporzione del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro e comunque per un importo non superiore ai valori partitamente indicati in polizza; e) sono esclusi le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato dalla Società, come pure gli indennizzi per deprezzamento dell imbarcazione; f) la Società non è tenuta ad indennizzare danni non ripartiti; g) fermo quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente articolo, il compenso e le spese sostenute per evitare o diminuire il danno (art. 534 Cod. Nav.) verranno rimborsati sino a concorrenza della parte di tali compensi e spese che, unita all ammontare del danno da risarcire secondo la predetta lettera b), non supera la somma assicurata. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell imbarcazione da parte di salvatori, ricuperatori, ecc; limitatamente al territorio italiano, la Società potrà rilasciare una propria lettera di garanzia, ma in questo caso l Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia; h) nel caso di recupero dell imbarcazione sottratta, saranno a carico della Società i singoli guasti ed ammanchi conseguenti al sinistro. Art. 28 Franchigie e scoperti. Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell abbandono, saranno pagate previa detrazione delle seguenti franchigie fisse: - per barche di valore fino a 5.000,00 franchigia di 40,00 - per barche di valore da 5.000,01 a ,00 franchigia di 70,00 - per barche di valore da ,01 a ,00 franchigia di 90,00 Inoltre verrà applicato lo scoperto del 20% dell importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia (ove ricorra), nei seguenti casi: a) perdita totale o abbandono di imbarcazione costruita in ferrocemento; b) sottrazione totale di imbarcazione non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria; c) perdita o danni ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuori bordo; ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di 150,00 La franchigia e lo scoperto restano obbligatoriamente a carico dell Assicurato e non possono, sotto pena di decadenza dal beneficiario dell assicurazione, essere garantiti. - pag. 10 -
11 Art. 29 Pagamento dell indennizzo. La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il certificato di chiusa inchiesta e, in caso di perdita totale, l estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell imbarcazione. In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall accettazione dell abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell abbuono stesso. Nei casi di sinistro per il quali da parte dell autorità marittima, Giudiziaria od Amministrativa siano in corso procedimenti per l accertamento di eventuali responsabilità a carico del Contraente, dell Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l imbarcazione, la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all Assicurato, resta sospesa fino a chiusura dell inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile. Art. 30 Rinuncia alla rivalsa per i danni da incendio La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l imbarcazione, per danni allo stesso imputabili salvo il caso di dolo dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell imbarcazione nel detto cantiere o rimessaggio; l azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi. SEZIONE 4 PREMIO ED ELENCO NATANTI ASSICURATI Art Scomposizione del premio: Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= Art.32 Riparto di coassicurazione (opzionale) Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art. 33 Elenco natanti 1. Motobarca denominata Leonardo 2010 attrezzata con sradicatore a fresa con funzionamento oleodinamico, montato a prua Anno di costruzione 2009 Valore a nuovo ,00. La motobarca è munita a poppa di braccio tosaripe con barra falciante a funzionamento oleodinamico. La motobarca è dotata di due eliche orientabili con comando oleodinamico. Caratteristiche principali dello scafo: - Lunghezza (fuori tutto): 7,000 m. - Larghezza (massima): 2,700 m. - Altezza (di costruzione): 0,800 m. - Immersione media a pieno carico: 0,550 m. - Dislocamento s.v.t.: 9,900 t. - pag. 11 -
12 - Portata: 9,900 t. Motore IVECO alimentato a gasolio a 4 tempi - Matricola n Potenza fiscale 45 CV 2. Motobarca denominata Leonardo 2011 attrezzata con sradicatore a fresa con funzionamento oleodinamico, montato a prua Anno di costruzione 2010 Valore a nuovo ,00. La motobarca è munita a poppa di braccio tosaripe con barra falciante a funzionamento oleodinamico. La motobarca è dotata di due eliche orientabili con comando oleodinamico. Caratteristiche principali dello scafo: - Tipo scafo: catamarano - Lunghezza (fuori tutto): 8,800 m. - Larghezza (massima): 3,300 m. - Altezza (di costruzione): 1,000 m. - Immersione media a pieno carico: 0,580 m. - Dislocamento s.v.t.: 11,200 t. Motore entrobordo diesel Fiat Iveco N67ENX20.00, 175 kw + motore FB di emergenza (amovibile), max. 200 cv. e 200 Kg. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL ART C.C. Agli effetti dell Art del codice civile il Contraente e l Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l assicurazione: Art. 07 Assicurazione in base a libro matricola Art. 08 Pagamento del premio Art. 09 Clausola compromissoria Art. 10 Recesso in caso di sinistro Art. 11 Clausola Broker Art. 12 Durata dell assicurazione Art. 13 Deroga al patto di tacita proroga Data L Assicurato o il Contraente... - pag. 12 -
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