LE PERSONE. 4- Parte IV I SOGGETTI del diritto privato. SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO

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1 Corso di Istituzioni di diritto privato VINCENZO FRANCESCHELLI Parte Seconda - PERSONE E FAMIGLIA SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell esame). 4- Parte IV I SOGGETTI del diritto privato Argomenti 6.La persona giuridica 7.Associazioni e fondazioni 8.Imprese sociali Volontariato Onlus 9.Associazioni non riconosciute e comitati 10.L autonomia privata e il negozio giuridico LE PERSONE I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO PERSONA FISICA Persona fisica è l uomo GIURIDICA Persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l ordinamento giuridico Attribuisce la qualità di soggetto di diritto. E SOGGETTO DI DIRITTO IL TITOLARE DI POSIZIONI GIURIDICHE. POSSONO ESSERE SOGGETTI DI DIRITTO LE PERSONE FISICHE E LE PERSONE GIURIDICHE. Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 1

2 Corso di Istituzioni di diritto privato 1. LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA GIURIDICA ENTI PUBBLICI ED ENTI PRIVATI PERSONE ed ENTI Gli enti possono classificarsi in enti pubblici (che hanno fini di interesse generale o pubblico) ed enti privati (che hanno fini di interesse privato o particolare). Vari tipi di enti: enti con personalità giuridica ed enti non personificati ENTI PUBBLICI (con fini di interesse generale o pubblico) PRIVATI (con fini di interesse privato o particolare) Alcuni enti hanno piena capacità di agire nel traffico. Altri, di regola meno complessi, hanno capacità limitata. Si distinguono enti con personalità giuridica ed enti non personificati. Vi sono enti cui l'equiparazione alla persona fisica è perfetta. Vi sono altri enti che, pur presenti nel traffico, non vengono del tutto distinti dalle persone fisiche che li compongono. Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 2

3 Corso di Istituzioni di diritto privato ENTI PERSONE GIURIDICHE (enti cui l ordinamento ha attribuito capacità giuridica generale) NON PERSONIFICATI (enti che non hanno personalità giuridica e che hanno capacità Giuridica parziale) LA PERSONA GIURIDICA La persona giuridica può essere definita come un complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l'ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica LA PERSONA GIURIDICA La persona giuridica gode di capacità giuridica e di capacità di agire Distinzione tra persone giuridiche pubbliche private Regioni Associazioni Province Fondazioni Comuni Società di capitali Enti Pubblici Teorie sulla persona giuridica Acquisto della personalità giuridica Teoria finzione Teoria organica della La persona giuridica è il frutto di una finzione giuridica. È un soggetto artificiale creato dal diritto, per riferire, per far capo a questa creazione del diritto un fascio di rapporti giuridici (persona ficta et repraesentata). Le persone giuridiche sono veri e propri organismi sociali. Questi organismi si distinguono, nella volontà e negli interessi, dalle persone fisiche che li compongono (soci, associati, etc.). Sono organismi dotati di volontà propria e di interessi propri. L'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (art. 1, comma 1o, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 3

4 Corso di Istituzioni di diritto privato Le Società Società di persone e società di capitali Dispone l'art. 13, che Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel Libro V. Art Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Società di Riforma delle società persone La società semplice La società in nome collettivo La società in accomandita semplice capitali La società per azioni La società in accomandita per azioni La società a responsabilità limitata D.L. 17 gennaio 2003 n. 6 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative 2. e FONDAZIONI E FONDAZIONI Associazioni e fondazioni sono persone giuridiche. Nelle associazioni prevale l'elemento personale (gli associati). Nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale (il patrimonio). Le Onlus sono enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 4

5 Corso di Istituzioni di diritto privato E FONDAZIONI Libro I Capo II (art ) ASSOCIAZIONE L associazione è un ente con personalità giuridica, costituito da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo FONDAZIONE La fondazione è un ente con personalità giuridica costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo 3. Una associazione è un complesso di persone fisiche costituito per realizzare uno scopo non lucrativo L'ASSOCIAZIONE È UN ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA, COSTITUITO DA UNA ORGANIZZAZIONE E DA UN COMPLESSO DI PERSONE, CHE PERSEGUE UNO SCOPO NON LUCRATIVO Nell'ASSOCIAZIONE domina l'elemento personale. L associazione si costituisce stipulando l'atto costitutivo. Le regole dell'associazione sono contenute nello statuto L'atto costitutivo (14) è un negozio giuridico plurilaterale costitutivo della associazione. L'atto costitutivo della associazione è soggetto al requisito di forma solenne dell'atto pubblico. Deve essere redatto da notaio Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 5

6 Corso di Istituzioni di diritto privato 4. Lo statuto (16) è l'insieme delle norme, volute dai fondatori dell'associazione, che regolano la vita dell'associazione stessa, indicano e regolano l'organizzazione dell'associazione, ne determinano i fini, fissano la struttura dell'associazione, e disciplinano i rapporti interni. FONDAZIONI nella fondazione prevale l'elemento patrimoniale LE FONDAZIONI LE FONDAZIONI LA FONDAZIONE È COSTITUITA DA UN COMPLESSO ORGANIZZATO DI BENI DESTINATI DA UN FONDATORE ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SCOPO NON LUCRATIVO. Prevale, rispetto alle associazioni, l'elemento patrimoniale. Anche le fondazioni, come le associazioni, si costituiscono attraverso l'«atto costitutivo», che deve avere la forma di atto pubblico (14). La fondazione può anche essere disposta per testamento ( 14, secondo comma). Il patrimonio della fondazione (art. 17). Organi: gli amministratori. FONDAZIONI Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondatore mediante atto di liberalità (per esempio donazione o disposizione testamentaria). La fondazione è gestita dagli amministratori che rappresentano la fondazione. 5. IMPRESE SOCIALI VOLONTARIATO - ONLUS Controllo(art.25). Vigilanza e controllo sulle fondazioni sono esercitate dall'autorità governativa. Il legislatore ha introdotto la nozione di impresa sociale Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 6

7 Corso di Istituzioni di diritto privato ONLUS L'Onlus è un modo di essere di una associazione, riconosciuta o non, (ma anche di un comitato, di una fondazione, di una cooperativa o di un altro ente) caratterizzata da finalità sociali e dalla assenza di scopo lucrativo. Le Onlus sono regolate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n Le associazioni di promozione sociale Le associazioni di promozione sociale sono state introdotte e regolate dalla legge n. 383 del 2000, che ha fissato una disciplina quadro per l'associazionismo sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo. La legge definisce come associazioni di promozione sociale le «associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati» (art. 2). 6. NON RICONOSCIUTE E COMITATI L'ordinamento riconosce l'esistenza di formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale Associazioni e fondazioni non esauriscono i fenomeni associativi presenti nel traffico. L'ordinamento riconosce l'esistenza di altre formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale. Associazioni non riconosciute e dei comitati sono enti non personificati aventi una limitata capacità giuridica ENTI con personalità giuridica parziale NON RICONOSCIUTE COMITATI 7. NON RICONOSCIUTE L'ordinamento riconosce l'esistenza di formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 7

8 Corso di Istituzioni di diritto privato NON RICONOSCIUTE Responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute L'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA È UNA ASSOCIAZIONE (E QUINDI UNA ORGANIZZAZIONE DI PERSONE CHE PERSEGUE UNO SCOPO COMUNE NON LUCRATIVO) CHE NON È ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE ED È QUINDI PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti dell'associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Solidalmente e personalmente rispondono poi le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. Non rispondono gli associati NON RICONOSCIUTE 8. COMITATI L'ordinamento riconosce l'esistenza di formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale I COMITATI I COMITATI IL COMITATO È UNA ORGANIZZAZIONE DI PERSONE CHE PERSEGUE UNO SCOPO ALTRUISTICO MEDIANTE LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI (es. comitato di beneficenza; comitato per l'organizzazione di una mostra; comitato per festeggiamenti) I comitati non riconosciuti, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 8

9 Corso di Istituzioni di diritto privato I COMITATI Responsabilità e rappresentanza nei comitati 9. L AUTONOMIA PRIVATA e IL NEGOZIO GIURIDICO IL NEGOZIO GIURIDICO Il negozio giuridico è espressione di autonomia privata IL NEGOZIO GIURIDICO È UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DIRETTA AD EFFETTI GIURIDICI, CHE L ORDINAMENTO RICONOSCE COME MERITEVOLE DI TUTELA L'autonomia privata è la facoltà di regolare nel modo voluto i rapporti giuridici con gli altri soggetti (dal greco αυτός νόµος) Il negozio giuridico come categoria generale Il negozio giuridico (o l atto di autonomia) Atti umani e volontari modificativi della realtà giuridica contratto testamento matrimonio La legge attribuisce alla manifestazione di volontà delle parti l effetto di modificare la realtà giuridica. Art c.c.: Libertà nel dare contenuto al contratto: es. condizionare un Libertà di creare tipi di contratti non regolati: es. leasing contratto all interesse di una parte Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 9

10 Corso di Istituzioni di diritto privato 10. CLASSIFICAZION E DEI NEGOZI GIURIDICI: NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, BILATERALE E PLURILATERALE NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, BILATERALE E PLURILATERALE La nozione di negozio giuridico si collega alla teoria della manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici. Il negozio giuridico è manifestazione di volontà. Negozio giuridico unilaterale significa negozio con una sola manifestazione di volontà, negozio giuridico bilaterale significa negozio con due manifestazioni di volontà, negozio giuridico plurilaterale significa negozio con più manifestazioni di volontà NEGOZIO GIURIDICO Negozio giuridico Recettizio Non recettizio UNILATERALE è il negozio costituito dalla volontà di una sola parte (es: testamento) BILATERALE è il negozio costituito dalla volontà di due parti (es: contratto) PLURILATERALE è il negozio costituito dalla volontà di più parti (es: società) NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE RECETTIZIO la dichiarazione si dice recettizia quando è rivolta ad un determinato soggetto. Per produrre effetti deve pervenire a conoscenza del destinatario. Es.: (Proposta) (Dichiarazione di remissione di debito art. 1236) NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE NON RECETTIZIO la dichiarazione si dice non recettizia quando è rivolta a soggetti indeterminati. Produce effetti dal momento in cui la manifestazione di volontà si è formata e esteriorizzata, senza bisogno di giungere a conoscenza del destinatario. Es.: (Promessa al pubblico art. 1989) CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI (SEGUE) Negozio giuridico inter vivos mortis causa Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 10

11 Corso di Istituzioni di diritto privato I negozi mortis causa sono quei negozi che disciplinano una determinata situazione dopo la morte di un soggetto. Nel negozio giuridico mortis causa gli effetti del negozio presuppongono la morte della persona (es. testamento). I negozi giuridici inter vivos invece sono quelli che disciplinano una determinata situazione giuridica prescindendo evidentemente dal fatto della morte. Tipico negozio mortis causa è il testamento. Esempio di negozio inter vivos è il contratto di compravendita Negozio giuridico patrimoniale non patrimoniale I negozi patrimoniali sono quelli che producono immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto I negozi non patrimoniali attengono a rapporti giuridici non economicamente valutabili I negozi giuridici patrimoniali possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso I negozi a titolo gratuito (tipico esempio, la donazione) consistono in una attribuzione patrimoniale cui non fa riscontro una attribuzione patrimoniale effettuata dal soggetto beneficiato. Nei negozi a titolo oneroso l'attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto trova riscontro nella attribuzione patrimoniale che lo stesso soggetto compie a favore del primo. Nei negozi a titolo oneroso arricchimento e diminuzione patrimoniale sono collegati e simmetrici (es. vendita, permuta). 11. ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO Elementi essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico ESSENZIALI ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO ACCIDENTALI Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 11

12 Corso di Istituzioni di diritto privato a) La manifestazione di volontà Si chiamano elementi essenziali gli elementi che determinano il sorgere del negozio. La mancanza di uno di degli elementi essenziali determina la nullità del negozio Sono elementi essenziali del negozio giuridico La volontà L oggetto La causa La forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità La manifestazione di volontà, per essere produttiva di effetti giuridici, deve essere libera e consapevole. La volontà negoziale del soggetto deve estrinsecarsi. Essa, cioè, deve essere idonea ad essere percepita come tale dal traffico. Non basta volere, per ottenere l'effetto giuridico. Occorre che la volontà si esteriorizzi. La manifestazione di volontà può essere espressa o tacita. La manifestazione di volontà di regola e assume la forma espressa, ma può anche derivare da un comportamento concludente Manifestazione di volontà espressa tacita c) forma c) forma La forma è elemento essenziale del negozio solo se espressamente prevista dalla legge a pena di nullità (cfr., per i contratti, l'art n. 4). Al di fuori di queste ipotesi, i negozi sono a forma libera. Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 12

13 Corso di Istituzioni di diritto privato 12. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO Si chiamano elementi accidentali quegli elementi che non sono necessari al sorgere del negozio, che quindi possono esserci o non esserci Condizione Termine Modo Sono elementi accidentali del negozio giuridico Condizione la condizione è un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il realizzarsi o il non realizzarsi del negozio Termine il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio Modo il modo è il peso che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla SOSPENSIVA La condizione è sospensiva se gli effetti del negozio non si verificheranno che all avvalersi della condizione La condizione può essere RISOLUTIVA La condizione può essere risolutiva se gli effetti del contratto si verificheranno subito e cesseranno all eventuale verificarsi della condizione 13. L'INVALIDITÀ. NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO INESISTENZA INVALIDITÀ NULLITÀ ANNULLABILITà L invalidità è una sanzione INEFFICACIA Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 13

14 Corso di Istituzioni di diritto privato La nozione di atto invalido si contrappone a quella di atto valido E valido l atto MATRIMONIO idoneo a produrre gli effetti giuridici MATRIMONIO NULLO MATRIMONIO PUTATIVO E invalido l atto previsti dall ordinamento MATRIMONIO INESISTENTE NON PUÒ PRODURRE GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO che non è idoneo a produrre gli effetti giuridici previsti dall ordinamento L invalidità del negozio giuridico Nullità ed annullabilità La legge predetermina talune caratteristiche che l atto di volontà deve avere per produrre certi effetti: se no l atto è invalido nullità annullabilità Il contratto invalido può essere nullo od annullabile a seconda del tipo di vizio che lo inficia Nullità se difetto strutturale del contratto; illiceità del medesimo; contrarietà a norme imperative. Alla base della nullità, violazione interesse generale Annullabilità in genere in casi di vizio nella formazione della volontà di una delle parti: alla base, violazione interesse particolare di uno dei contraenti La nozione di invalidità distingue tra nullità e annullabilità NULLITÀ E ANNULLABILITÀ SONO SANZIONI. Nullità e annullabilità sono sanzioni di diversa intensità, la prima più grave, la seconda meno grave. la nullità è costruita e comminata a protezione di un interesse di natura generale, l annullabilità è diretta alla protezione di un interesse particolare, riferito a un determinato soggetto. Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 14

15 Corso di Istituzioni di diritto privato QUOD NULLUM EST NULLUM PRODUCIT EFFECTUM Il negozio nullo è immediatamente improduttivo di effetti. Il negozio annullabile produce gli stessi effetti di un negozio valido fino a che e fino a quando non sia esercitata con successo l'azione di annullamento 14. L'INVALIDITÀ. ANNULLABILITÀ I VIZI DEL CONSENSO La volontà negoziale deve essere libera e consapevole, ed esente da vizi. Se la volontà manca, o è viziata, il negozio è invalido L invalidità è una sanzione I TRE VIZI DELLA VOLONTA SONO SCHEMA DELLE DISTINZIONI ERRORE VIOLENZA DOLO ERRORE VIOLENZA DOLO OSTATIVO VIZIO PSICHICA O RELATIVA O MORALE FISICA O ASSOLUTA DETERMINANTE INCIDENTE Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 15

16 Corso di Istituzioni di diritto privato Vizi del volere Contratto concluso con volontà viziata di uno dei contraenti a seguito di Errore Violenza Dolo 15. I VIZI DEL CONSENSO ERRORE Ostativo Vizio L invalidità è una sanzione L errore consiste in una falsa conoscenza della realtà Errore ERRORE VIZIO ERRORE OSTATIVO È errore che incide sulla formazione della volontà. L errore vizio attiene al processo formativo della volontà dando luogo al vizio del volere. E l errore che cade sulla dichiarazione. L errore ostativo attiene alla discordanza tra manifestazione di volontà e l espressione che di essa si ha nella stessa manifestazione. Deve essere essenziale e riconoscibile Perché sia effettivamente rilevante ai fini dell invalidità: elenco in art Sull oggetto del contratto, sulla prestazione; sull altro contraente; di diritto Rigore, invece, in tema di errore sui motivi Per tutela affidamento controparte 15. I VIZI DEL CONSENSO VIOLENZA L invalidità è una sanzione LA VIOLENZA È COERCIZIONE DELLA VOLONTÀ. La coercizione può essere fisica (minaccia fisica), e allora si avrà una vis absoluta, che determina la nullità del negozio per mancanza assoluta della volontà negoziale. La coercizione può essere morale o psichica (minaccia). Il consenso espresso è viziato, e il negozio annullabile per vizio del consenso Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 16

17 Corso di Istituzioni di diritto privato VIOLENZA Del contraente Del terzo 15. I VIZI DEL CONSENSO DOLO L invalidità è una sanzione Il dolo consiste in artifici e raggiri posti in essere per coartare o alterare la volontà negoziale della vittima Dolo DOLO DETERMINANTE È determinante dal consenso contrattuale e cioè causa la conclusione del contratto, che senza il dolo non sarebbe stato concluso Dolo Dolo: artifici e raggiri inducono una parte a contrarre. Il dolo del terzo rileva solo se conosciuto dall interessato DOLO INCIDENTE Non è determinante del contratto. Il contratto sarebbe stato agevolmente concluso anche senza dolo. Ma sarebbe stato concluso a condizioni diverse. Dolo determinante, se senza il dolo non avrei contrattato Dolo incidente se avrei contrattato, ma a condizioni diverse. Risarcimento, danni 16. Il negozio giuridico L APPARENZA Il principio dell'apparenza postula una divergenza tra situazione di diritto e situazione di fatto, così come è percepita dal terzo. La teoria dell'apparenza è diretta a tutelare il traffico e si collega alla tutela dell'affidamento incolpevole Schemi ad uso degli studenti Vietata la riproduzione 17

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