SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE SUI FALSI DOCUMENTALI

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1 SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE SUI FALSI DOCUMENTALI PRATO PALAZZO COMUNALE 21 FEBBRAIO 2014 LA COPERTURA ASSICURATIVA TRA ILLECITO STRADALE E REATO ASPETTI SANZIONATORI E PROCEDURALI di Giuseppe CARMAGNINI 1 1 Commissario P.M. Prato, responsabile dell Ufficio Contenzioso e Supporto giuridico

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3 Premessa L articolo 193 del codice della strada, al fine di garantire il terzo danneggiato, impone l obbligo di assicurare i veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi che circolano sulla strada, così come definita dall articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Fanno eccezione i veicoli a motore su rotaie e i veicoli non a motore. La copertura assicurativa deve essere garantita a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi; tale obbligo rinvia necessariamente al Codice delle assicurazioni private, ovvero a decreto legislativo 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) Articolo 122 I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo del codice civile e dall articolo 91, comma 2 4, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell ISVAP (dal 1 gennaio 2013 IVASS), individua la tipologia di veicoli esclusi dall obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) Articolo 193 I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 2 In Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre Suppl. Ordinario n Art codice civile Circolazione di veicoli Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. 4 Articolo 91 codice della strada Locazione senza conducente con facoltà di acquisto - leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio 1 I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A. 2 Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 3 Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A. 4 Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

4 L assicurazione per la responsabilità civile automobilistica (RCA) In generale, ai sensi dell articolo 1882 del codice civile, l assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, con il Titolo X, disciplina l assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore (e dei natanti), in sostituzione dell abrogata legge 24 novembre 1969, n. 990 e del relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica, 24 novembre 1970, n. 973) 5. Il codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prescrive l obbligo di assicurazione per i veicoli a motore e loro rimorchi (articolo 193) il possesso da parte del conducente durante la circolazione (articolo 180) e l esposizione (articolo 181) dei documenti comprovanti l attualità della copertura assicurativa. Il Codice delle assicurazioni private Dopo quasi 40 anni di vigenza, la legge n. 990/69 6 viene abrogata dal nuovo codice delle assicurazioni private, di seguito definito codice ; applicata direttamente nel periodo in cui la circolazione stradale era regolata dal d.p.r. n. 393/59 e con espresso riferimento alla legge n. 689/81 in materia di confisca, con il nuovo codice della strada la legge del 1969 era rimasta un richiamo implicito all interno dell articolo 193 e anche le disposizioni che prima regolavano la confisca dei veicoli non assicurati, vuoi per interventi legislativi, vuoi per volontà ministeriale, sono oggi contenute all interno dell articolo 213 dello stesso codice. Dal primo gennaio 2006 la materia è regolata dal nuovo testo unico, un corpo organico di 355 articoli divisi in 19 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi che vanno a sostituire o integrare le oltre norme che regolavano il settore. Il nuovo codice, come è facile intuire dalla premessa al decreto legislativo, si ispira ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza e tutela della privacy che oggi informano (o almeno dovrebbero informare) tutti i testi di legge di nuova promulgazione. Si tratta in buona sostanza dell attuazione della delega contenuta nell articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 e segue la linea già avviata con il Codice dei diritti di proprietà industriale, con il Codice del consumo e con il Codice dell amministrazione digitale, quest ultimi in attuazione rispettivamente degli articoli 7 e 10 della stessa legge n. 229/03. 5 Dal primo gennaio 2006 la materia è quindi regolata dal nuovo testo unico, un corpo organico di 355 articoli divisi in 19 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, che sono andati a sostituire o ad integrare le oltre norme che in precedenza regolavano il settore assicurativo. 6 Legge 24 dicembre 1969, n. 990, in attuazione della Convenzione europea firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e successivamente modificata ed integrata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dall art. 126 del d.lgs. n. 175 del 1995 (il relativo regolamento è stato approvato con d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, modificato con d.p.r. 16 gennaio 1981, n. 45)

5 Il Titolo X del codice tratta dell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ribadendo tale obbligo per: 1. i veicoli a motore senza guida di rotaie 2. i filoveicoli 3. i rimorchi. L individuazione dei destinatari dell obbligo non appare quindi problematica e rispecchia l articolo 193 del codice della strada, per cui si farà riferimento agli articoli 46 e seguenti dello stesso d.lgs. n. 285/92, senza necessità di soffermarsi oltre, nulla avendo innovato in materia il testo unico che si esamina. Detti veicoli non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate senza essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il richiamo all articolo 91, comma 2, del codice della strada rappresenta una novità di scarso rilievo e consiste semmai in una precisazione per una più organica disciplina. Infatti, l articolo 2054 del codice civile prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo (se non prova di non aver potuto impedire il fatto) in solido con il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), se non provano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. Nulla aggiunge la norma civilistica in relazione alla figura del locatario, chiamato così a rispondere in solido con il conducente in caso di danno causato dalla circolazione del veicolo dall articolo 91, comma 2, del codice della strada. Quindi, anche in questo caso niente di nuovo. Nel riportarsi al vecchio articolo 32 della legge n. 990/69 e al suo regolamento, nonché all articolo 2 del codice della strada in quanto applicabile in riferimento all articolo 193 dello stesso decreto legislativo del 1992, l articolo 122 del codice delle assicurazioni si preoccupa di circoscrivere l ambito di applicazione della disciplina dell assicurazione per la responsabilità civile automobilistica alle strade di uso pubblico e alle aree ad esse equiparate; su tale definizioni si è mossa nel tempo la dottrina e la giurisprudenza e per il momento non pare utile tornare sull argomento già abbondantemente affrontato in questo servizio. La futura novità sta piuttosto nell annunciato regolamento da adottarsi da parte del Ministero delle attività produttive, su proposta dell ISVAP (ora IVASS), per l individuazione dei veicoli esclusi dall obbligo assicurativo e soprattutto per l individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico, nella speranza che finalmente si possa far luce su uno dei temi più dibattuti in materia di circolazione stradale. Proseguendo nell esame del titolo X del codice, l assicurazione, lo specifica il comma 2 dell articolo 122, copre anche i danni alle persone a qualsiasi titolo trasportate sul veicolo, mentre il conducente del veicolo responsabile del sinistro non ha diritto ai benefici derivanti dall assicurazione obbligatoria. Non sono invece coperti per i danni alle cose, in quanto non considerati terzi: Il proprietario del veicolo l'usufruttuario (978 e seguenti) l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti) il locatario con facoltà di acquisto (leasing) il coniuge non legalmente separato il convivente more uxorio del conducente responsabile del sinistro gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario con facoltà di acquisto (leasing)

6 gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Tuttavia, l assicurazione non esplica effetto in caso di furto e per questo, risolvendo annose questioni, l assicurato ha diritto al rimborso del rateo del premio già versato per il periodo residuo, in deroga all articolo 1896 del codice civile, secondo il quale invece il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza e i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. In caso di sinistro causato dal veicolo rubato vi è comunque l obbligo di indennizzo a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP 7. L assicurazione cessa quindi di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. Altra relativa novità, che peraltro pare legarsi all articolo 9 del codice della strada che oggi prevede l obbligo dell assicurazione per la responsabilità civile per tutti i tipi di competizione sportiva, è quella che all articolo 124 prescrive quale condizione per il rilascio dell autorizzazione la stipula di un contratto di assicurazione RC che copra la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati, anche se la gara o competizione si svolge in circuiti chiusi. Il certificato assicurativo e il contrassegno La copertura assicurativa è attestata dal certificato assicurativo dal quale deve risultare il periodo di validità per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio prevista dal contratto e obbliga l impresa nei confronti di terzi danneggiati sino allo scadere di detto periodo, salvo quanto disposto dall articolo 1901 del codice civile e salvo che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo (o dell usufruttuario, locatario. ecc.); a questo si aggiunga quanto previsto dal nuovo articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private (vedi infra). Per comprovare la copertura assicurativa anche in caso di impossibilità di visionare il certificato assicurativo (es., veicolo in sosta) viene rilasciato il contrassegno assicurativo che riporta la scadenza del periodo assicurativo previsto dal certificato e la targa del veicolo a cui si riferisce. Il contrassegno deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal pagamento del premio dell assicurazione o del rateo del premio, in deroga all articolo 181 del codice della strada; in tal senso, il comma 4 dell articolo 127 del Codice ha previsto un regolamento emanato direttamente dall ISVAP (ora IVASS) per stabilire, tra l altro, eventuali documenti provvisoriamente equipollenti. È certo che gli organi di polizia stradale, in assenza del contrassegno o quando questo non comprovi la copertura assicurativa perché scaduto, procederanno con gli eventuali accertamenti del caso e con l irrogazione delle conseguenti violazioni accertate. In realtà, anche in questo caso, non si tratta di una vera e propria novità come qualcuno ha invece sostenuto, poiché, ai sensi dell articolo 16 del d.p.r. n. 973/1970, i documenti definitivi potevano già 7 Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. - Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce tra l altro i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cu il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

7 essere rilasciati dall assicuratore entro il termine di 5 giorni dal pagamento del premio o del rateo e nelle more la copertura assicurativa era già provata dalla quietanza di pagamento esposta sul veicolo. Ai sensi del Provvedimento ISVAP (oggi IVASS) 6/2/2008 (G.U. 15/2/2008 n. 39), a norma dell'art. 127, comma 3, del codice della assicurazioni private, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine. Durante tale periodo è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione (non sono valide le ricevute di pagamento su conto corrente postale diverse da quelle delle compagnie assicurative), anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione e al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui sopra devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura. Le imprese di assicurazione: a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione; oppure b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato. I documenti provvisoriamente equipollenti dovranno essere esposti ed esibiti ai sensi degli articoli 180 e 181 del codice della strada, con la stessa funzione dei documenti assicurativi principali. La questione della prova della copertura assicurativa Sono giunte da più parti segnalazioni circa l applicazione degli articoli 180 e 181 del codice della strada, relativamente all esposizione o all esibizione di contrassegni e/o certificati assicurativi nel periodo dei 15 giorni successivi alla data di scadenza riportata sui documenti esposti o esibiti, senza che sia osservato quanto previsto dal codice delle assicurazioni private e dall articolo 1901 del codice civile. Sono note anche le posizioni di autorevole dottrina che, tuttavia, rimangono espressione di una interpretazione personale. L equivoco in cui spesso si incorre è quello di non considerare l interesse giuridico tutelato dall articolo 193 e di confondere i rapporti contrattuali, di natura strettamente civilistica, intercorrenti tra assicurato e impresa assicuratrice, e la particolare tutela di cui gode il terzo danneggiato, contro il quale non possono essere fatti valere i diversi accordi contrattuali in essere tra le parti. Ai sensi dell articolo 1882 del codice civile, l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso

8 prodotto da un sinistro. Ai sensi del successivo articolo 1888, il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso (1889 cc). Ai sensi dell articolo 127 del codice delle assicurazioni private, l'adempimento dell obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato. da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, per cui, lo stesso articolo precisa che l impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. L articolo 1901 del codice civile dispone che, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto, mentre se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. L articolo 1902 del codice civile prescrive che le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901,. non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato e che le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge. Sulla base di tali richiami normativi, la Cassazione ha individuato una linea interpretativa ben precisa, per cui il mancato pagamento del premio alla scadenza non comporta la sospensione immediata dell'assicurazione, la quale è protratta fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 24 aprile 2001, n E' poi vero che il presupposto per l'applicabilità dell'articolo 1901, comma 1, c.c. è che il contratto di assicurazione sia in corso e che solo non si sia verificato il pagamento di rata successiva alla prima, per cui se è stata raggiunta la data di scadenza naturale del contratto; per aversi l'operatività dell'articolo 1901, comma 2, è necessario che esso sia stato oggetto di proroga tacita e che, quindi, per tale via il contratto sia in corso, per quanto non sia stato pagato il premio. La proroga tacita, non essendo stata disposta direttamente dalla legge (come nel caso di locazione di immobili), deve essere prevista da apposita clausola contrattuale Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 24 aprile 2001, n Pertanto la possibilità della proroga tacita (sia pure nei termini predetti) è prevista in via generale dall'articolo 1899, comma 2, c.c., nonché, per quanto riguarda il contratto di assicurazione per r.c. auto, dall'articolo 3 del d.p.r. 45/1981 (Cassazione 361/1992) e di fatto è prevista dalla maggioranza dei contratti di assicurazione per r.c. auto. Sennonché il terzo danneggiato, non potendo avere cognizione del fatto se il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga tacita dello stesso, correttamente ritiene che il contratto assicurativo di cui al contrassegno, anche se è già intervenuta la data di scadenza, sia sottoposto a clausola di proroga tacita. Inoltre, anche sotto il profilo della funzione del contrassegno, questo.. ha esclusivamente una funzione comunicativa per determinati soggetti (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) della esistenza di una copertura assicurativa. Da ciò consegue che in altri termini, con la conservata esposizione del contrassegno il soggetto assicurato comunica ai predetti soggetti che sussiste la copertura assicurativa del veicolo, nonostante il sopravvenuto termine di scadenza del contratto assicurativo, proprio per effetto della proroga tacita, ed indipendentemente dal pagamento del premio, giusto il termine di tolleranza di cui all'articolo 1901, comma 2, c.c. Quindi, ciò comporta da una parte che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se il contratto in questione sia stato prorogato o

9 invece sia stato definitivamente sciolto. Egli, infatti, può fare ragionevole affidamento sulla comunicazione che gli perviene dall'esposizione del contrassegno, che, come detto, è una comunicazione di sussistenza della copertura assicurativa, per i 15 giorni successivi alla scadenza... In presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, infatti, l'assicuratore risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'articolo 1901, comma 2, c.c., anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perché il certificato ed il contrassegno sono stati emessi per errore (Cassazione 2940/1980) o perché sono stati rilasciati da un agente, il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato (Cassazione 4886/1981) o perché il contratto si è sciolto per qualsiasi causa. In questo caso rimane salva l'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato - Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 24 aprile 2001, n Sulla base di questo ragionamento, la Corte conclude che l'assicuratore è tenuto nei confronti del danneggiato al risarcimento del danno che si sia verificato entro il periodo di scadenza, ovvero nel termine di tolleranza di cui all'articolo 1901, comma 2 c.c., e cioè entro i primi 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del premio, successivo al primo. Né la legge subordina detta ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio venga pagato entro il termine medesimo, tanto che nel caso di ulteriore protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto, a norma dell'articolo 1901, comma 3, c.c., l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del termine di tolleranza (Cassazione 11723/1995). Ma soprattutto è vero che In linea di principio è esatto l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui la norma di cui all'articolo 1901, comma 2, c.c., non opera allorché le parti del contratto di assicurazione, alla scadenza del termine contrattuale, abbiano ritenuto di non prorogare lo stesso e, quindi di ritenerlo consensualmente esaurito definitivamente alla scadenza. Ma ciò vale nel rapporto interno tra assicurato ed assicuratore. Poiché, nell'ambito del rapporto esterno tra danneggiato, assicurato ed assicuratore, se della pattuizione interna di non prorogare tacitamente il contratto non risulta esternata, ed anzi ne risulta esternata una contraria, attraverso i mezzi che la legge predispone a questo fine (applicazione sull'auto del contrassegno), si verifica la situazione di apparenza del diritto, secondo la quale l'assicuratore è tenuto al risarcimento durante tutto il periodo di assicurazione per cui è valido il certificato e per i primi 15 giorni successivi. Pertanto, se il danneggiante abbia continuato ad esporre il contrassegno, nonostante la scadenza del termine del contratto assicurativo non prorogato consensualmente, e, quindi, per questa via, abbia "comunicato" ai soggetti destinatari di detta esposizione, che sussisteva una copertura assicurativa dell'auto, per quanto limitata ai 15 giorni successivi alla scadenza, per effetto della proroga tacita del contratto l'assicuratore è tenuto al risarcimento del danno In ogni caso l'assicuratore potrà agire in rivalsa nei confronti del danneggiante assicurato per quanto abbia ingiustamente pagato, in assenza di una proroga tacita del contratto assicurativo, per effetto della continuata esposizione del contrassegno assicurativo. Si deve allora concludere che, a prescindere dall'eventuale successivo rinnovo e salvo una precedente disdetta, ai fini del codice della strada, il veicolo è assicurato nei confronti dei terzi danneggiati nei 15 giorni di cui all'articolo 1901 cc, in base al contrassegno esposto, a nulla rilevando la sussistenza di statuizioni contrarie, non opponibili a terzi e ciò è quello che interessa al fine del rispetto dell articolo 193, cioè che il terzo danneggiato sia tutelato.

10 I nuovi sviluppi sull estensione della copertura assicurativa in base all articolo 170-bis La questione relativa alla dimostrazione della copertura assicurativa è stata già affrontata nel paragrafo precedente, ma dopo l introduzione dell'articolo 170-bis del testo unico delle assicurazioni private, avvenuta ad opera del decreto legge 179/2012, poi modificato dalla legge 221/2012 in sede di conversione, si è passati dall interpretazione giurisprudenziale a un espressa previsione di legge. Adesso è giunto l auspicato intervento del Ministero dell interno che, solo il 14 febbraio 2013 ha inteso pronunciarsi su tale novità, di fatto confermando la linea assunta nelle prime interpretazioni operative che, peraltro, ricalcavano il ragionamento più strutturato che si era reso necessario prima di questa nuova riforma. Dispone, infatti, il testo dell'articolo in questione "Art. 170-bis. - (Durata del contratto) Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza". Secondo tali nuove disposizioni, il contratto assicurativo può avere una durata variabile, su richiesta dell'assicurato anche superiore a un anno, ma solo per frazioni inferiori a un anno (es. 18 mesi) e, come in passato, il premio può essere frazionato (di norma per semestralità), per cui l'articolo 1901, che non è stato interessato dalla riforma, continua ad applicarsi come in precedenza ad ogni scadenza intermedia e, come pare dagli obblighi derivanti per l'assicuratore dalla nuova formulazione dell'articolo 170bis citato, anche alla scadenza del contratto. L'esposizione di un contrassegno scaduto non comunica, quindi, niente di più rispetto al passato, dato che potrebbe trattarsi di una scadenza intermedia (es. primo semestre) e, comunque, per effetto della nuova norma, per tutti i contratti l'assicuratore è tenuto a "mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza", con la conseguenza che nei quindici giorni successivi alla scadenza riportata sul contrassegno, l assicuratore è vincolato a mantenere operante la garanzia assicurativa e, come in passato, questo ha sicuramente effetto nei confronti dell eventuale terzo danneggiato, mentre residuano dubbi circa l esercizio del diritto di rivalsa dell assicuratore verso l assicurato, questione che tuttavia non interessa l organo di polizia ai fini della sussistenza della violazione dell articolo 193 del codice della strada e, di conseguenza, dell articolo 181 o dell articolo 180. Ovviamente, sul punto non esistono nemmeno indirizzi giurisprudenziali in quanto materia del tutto nuova, ma si possono ritenere applicabili le precedenti prese di posizione della Cassazione in tema di apparenza sostanziale della copertura assicurativa anche nel periodo di cui all articolo 1901 del codice civile. Quindi, alla luce della Circolare del Ministero dell interno, Prot. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 Febbraio 2013, il contrassegno esposto nei 15 giorni successivi alla scadenza ivi riportata, ovvero il certificato assicurativo scaduto, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, sono idonei a dimostrare la copertura assicurativa per danni a terzi ai fini degli artt. 180, 181 e 193 del codice della strada. Un caso particolare - l assicurazione della targa prova La questione è di sicuro interesse, dato che già si è presentata già più volte nella nostra esperienza operativa. Si tratta di stabilire se esista copertura assicurativa nel caso di autorizzazione alla

11 circolazione in prova ai sensi dell articolo 98 del codice della strada scaduta nella sua validità annuale, a fronte di un contratto assicurativo della suddetta targa ancora in corso di validità. Nella mia interpretazione ho sostenuto che, stante la natura pubblicistica del contratto per quanto riguarda i rapporti con i terzi danneggiati, anche se la l autorizzazione risulta scaduta e quindi la targa prova non più valida, la copertura assicurativa stipulata sulla targa prova non viene meno (ovviamente se il contratto è in corso di validità) e quindi non è integrata la violazione dell articolo 193 del codice della strada, salvo l eventuale diritto di rivalsa dell assicuratore nei confronti dell assicurato, aspetto, questo, di natura privatistica e quindi non di interesse ai fini dell accertamento della violazione amministrativa. La tesi, forse non del tutto convincente per qualcuno, era stata oggetto di un ulteriore mio approfondimento, di cui penso sia necessario ripercorrere sommariamente le tappe essenziali, prima di arrivare alla conferma ricevuta dall ISVAP (ora IVASS), il quale ha risposto ad uno specifico quesito in relazione al caso concreto. Fermo restando il fatto che la targa prova certifica l esistenza di una autorizzazione alla circolazione per i casi espressamente indicati da d.p.r. n. 474/2001 e che il mancato rinnovo determina l inesistenza dell autorizzazione, lo stesso non può sostenersi per il contratto, il certificato assicurativo e il relativo contrassegno, quando la scadenza superi quella della targa prova alla quale si riferisce, dato che, a mio parere, il danneggiato è tenuto solo alla verifica del contratto assicurativo e non all'eventuale validità dell'autorizzazione alla circolazione in prova e che oggetto dell assicurazione non è la targa, ma i danni derivanti dalla circolazione del veicolo sulla quale questa è comunque utilizzata e che l assicuratore si impegna a risarcire ai terzi per la durata contrattuale. Il caso è molto particolare, ma si può fare riferimento ai principi generali che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. Ora, questi principi che fanno leva sulla natura pubblicistica del contratto assicurativo e dei relativi documenti certificativi dell esistenza della copertura, possono trovare piena applicazione al caso dell assicurazione legata a una autorizzazione alla circolazione di prova scaduta (ma potrebbe anche trattarsi di un altra autorizzazione). Infatti, interesse tutelato dal codice della strada non è il rapporto privatistico tra assicuratore e assicurato, ma quello pubblicistico tra assicurato/assicuratore e terzo danneggiato. La documentazione assicurativa, nel caso che ci occupa, è in pieno corso di validità e con questa l assicuratore si è impegnato a risarcire i terzi che possano aver avuto pregiudizio dalla circolazione del veicolo utilizzato in circolazione di prova, tramite l utilizzo dell autorizzazione e della relativa targa, senza che eventuali clausole limitative della validità della copertura possano aver rilievo nei confronti dei danneggiati. Eventuali clausole restrittive della copertura assicurativa non possono certo riguardare il danneggiato. Ad analoghe conclusioni si perviene nel caso di altre clausole di limitazione dell efficacia dell assicurazione, come per la guida in stato di ebbrezza, senza autorizzazione per trasporto in conto terzi, per utilizzo del veicolo per un uso o una destinazione diversa da quella indicata nella carta di circolazione 8, etc. 8 Con la sentenza n del 16 marzo 2009, le sezioni unite della Corte di Cassazione Civile hanno ritenuto applicabile l obbligo del risarcimento da parte della compagnia assicuratrice nel caso di sinistro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo adibito al trasporto di cose, anche delle lesioni eventualmente subite dalle persone presenti nella cabina di guida, a qualunque titolo esse siano trasportate. Così commentava la sentenza Luca Tassoni, in In merito, il 2 comma dell articolo 1 della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, relativa all Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, attualmente abrogata ma in vigore al momento del sinistro di cui alla sentenza, stabiliva che Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto.

12 In buona sostanza, l assicurazione copre i danni nei confronti dei danneggiati nei limiti di validità del contratto assicurativo e l eventuale esercizio della rivalsa nei confronti dell assicurato non ha alcun effetto ai fini dell accertamento della violazione dell articolo 193 del codice della strada, che è finalizzato a tutelare unicamente i danneggiati. Pertanto, come detto all inizio, l ISVAP (ora IVASS) ha risposto al un quesito con nota prot del 13 marzo , confermando l interpretazione proposta e applicata nel caso concreto. Tale risposta è stata poi reiterata ai colleghi del Comune di Bologna. La legge n. 990 del 1969, pertanto, limitava il risarcimento alle lesioni subite dalle persone trasportate sugli autocarri soltanto nel caso della specifica autorizzazione prevista dal 3 comma dell articolo 57 del precedente Testo Unico n. 393 del 15 giugno 1959 ( Previa autorizzazione dell Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone: l autorizzazione è rilasciata, in base a nulla osta del Prefetto ), cioè l analoga disposizione contenuta nell attuale codice della strada al 6 comma dell articolo 82 ( Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone ). Successivamente, con l articolo 27 della legge comunitaria del 1991, la n. 142 del 19 febbraio 1992, il 2 comma dell articolo 1 della legge n. 990 del 1969 è stato completamente sostituito con la seguente formulazione: L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Nella sentenza delle sezioni unite, nonostante il sinistro sia avvenuto prima della suddetta modificazione, la Cassazione ritiene che il giudice non può sottrarsi all obbligo generale della c.d. interpretazione evolutiva e sistematica della legge. Anche il 2 comma dell articolo 122 dell attuale Codice delle assicurazioni private, il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, prevede che L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Tuttavia, si ritiene che nonostante il principio contenuto nella sentenza della Cassazione, occorra distinguere l obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, dalla definizione di autocarro contenuta nella lettera d) dell articolo 54 del codice della strada, secondo la quale esso è un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, restando pertanto applicabili le sanzioni previste dai commi 8 e 10 dell articolo 82 per la destinazione diversa del veicolo qualora vengano trasportate persone non addette all uso, carico o scarico delle cose trasportate. 9 Parere ISVAP 23/3/2010 prot Vs. Rif. Autorizzazione per la circolazione con targa prova scaduta, ma con assicurazione in corso di validità Con riferimento alla richiesta di informazioni (di seguito indicata n.d.r.) concernente l'oggetto si comunica quanto segue. Si ritiene che nel caso in cui un veicolo circoli con targa prova scaduta l'assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 144, comma 2 del Codice delle assicurazioni. L'impresa di assicurazione, a norma del medesimo articolo, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione Richiesta di informazioni Oggetto: Autorizzazione per la circolazione con targa prova scaduta, ma con assicurazione in corso di validità Si richiedono a codesta amministrazione chiarimenti in merito al seguente caso. Ove si riscontri presenza sulla strada di un veicolo munito di autorizzazione per la circolazione di prova e relativa targa, scaduta di validità, ma con attiva la copertura assicurativa su detta targa, attesa la finalità pubblicistica della documentazione assicurativa nei rapporti tra assicuratore/assicurato nei confronti del terzo danneggiato, finalità che, secondo anche la cassazione, è distinta da quella privatistica relativa ai rapporti tra assicuratore e assicurato, è da considerarsi tutelato il terzo danneggiato in caso di sinistro causato dal veicolo che utilizza la targa e l'autorizzazione scaduta, ma in possesso di assicurazione in corso di validità esibita come assicurazione del veicolo in corso di validità, dato che eventuali eccezioni contrattuali non possono essere opposte al terzo che da tale circolazione abbia subito un danno e che secondo l'orientamento della cassazione prevale l'aspetto formale rispetto a quello sostanziale nei rapporti tra assicuratore e danneggiato? Si confida in una sollecita soluzione del caso. (omissis)

13 La circolazione con documenti assicurativi falsificati La crisi economica che negli ultimi anni sta attanagliando l Europa e in particolare l Italia, ha determinato tra i tanti effetti negativi un incremento esponenziale dei casi di alterazione o contraffazione dei documenti assicurativi. L intervento proposto dal Legislatore, come reazione a questo fenomeno, si è in un primo momento limitato all aggiunta del comma 4-bis ad integrazione dell articolo 193, in materia di obbligo di copertura assicurativa dei veicoli a motore e loro rimorchi. Per effetto di tale modifica, in deroga alla possibilità di rientrare in possesso del veicolo sequestrato effettuando il pagamento in misura ridotta della sanzione (e addirittura ridotta a un quarto e ulteriormente ridotta del 30%) e pagando il premio assicurativo per almeno 6 mesi, per effetto della modifica dell articolo , è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Quindi, visto l incremento del fenomeno consistente nella falsificazione dei documenti che attestano la copertura assicurativa, spesso di non semplice riscontro per la difficoltà di effettuare controlli in tempo reale attraverso le compagnie nazionali e soprattutto straniere, la modifica va nel senso di un maggior rigore nella repressione della violazione amministrativa connessa alla circolazione con contrassegni e certificati assicurativi falsificati, visto anche che la falsificazione di tali documenti è (secondo un interpretazione maggioritaria) perseguibile a querela di parte, spesso nemmeno proposta per la mancanza di interesse da parte delle compagnie assicurative. Pertanto, se da un lato chi circola normalmente senza una valida copertura assicurativa può essere soggetto alla confisca solo nel caso in cui non effettui il pagamento nei termini previsti dall articolo 202 del codice della strada (e non dimostri di aver pagato il premio dell assicurazione per almeno 6 mesi, secondo la prassi), chi si dovesse trovare nella medesima situazione avendo reso più difficile il controllo, utilizzando documenti assicurativi falsi o contraffatti, dovrà essere assoggettato alla confisca amministrativa obbligatoria, salvo che sia disposta contestualmente la confisca ai sensi dell articolo 240 del codice penale. Vale la pena osservare, inoltre, che per potersi applicare la confisca amministrativa senza possibilità di riscatto del veicolo, è necessario che il veicolo sia intestato al conducente. La prevalenza del sequestro penale (240 c.p.) rispetto a quello amministrativo, evocata in apertura del nuovo comma dell articolo 193, poteva in passato essere riferita ai reati di cui agli articoli 186 e/o 187 del codice della strada, sicuramente i più frequenti, commessi alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione in quanto munito di documenti contraffatti o falsificati, ovvero potrebbe trattarsi di ipotesi legate all immigrazione clandestina o alle competizioni o gare di velocità non autorizzate con veicoli a motore, etc. Occorre poi tenere presente che, nel nuovo caso legato alla falsificazione o alla contraffazione dei documenti assicurativi, al quale consegua l ovvia mancanza della copertura assicurativa, la confisca diviene indefettibile, salvo ricorrano i casi di inapplicabilità espressamente indicati dal nuovo comma. Pertanto, a differenza di quello che avviene ai sensi dell articolo 193, comma 3 del codice della strada, il pagamento in misura ridotta non è ammesso, ai sensi dell articolo 210, comma 3 ed il verbale dovrà essere inviato alla prefettura entro 10 giorni dalla avvenuta contestazione o notificazione, affinché venga emessa l ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca. Ovviamente, non saranno ammessi 10 Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell articolo 213 del presente codice.

14 nemmeno i benefici consistenti nella riduzione della sanzione a un quarto, nel caso di demolizione autorizzata del veicolo da parte del proprietario o di riattivazione della copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del termini indicato dall articolo 1901 del codice civile, né, tantomeno, la riduzione del 30% della sanzione, beneficio legato al pagamento in misura ridotta effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Inoltre, con una modifica apportata dal maxiemendamento del Governo in sede di approvazione definitiva del pacchetto di riforma del codice della strada, è stata prevista sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno nei confronti di colui che ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, ricordando che non necessariamente si tratterà dello stesso conducente/proprietario del veicolo, ma, anzi, nella maggior parte dei casi, di uno specialista in falsificazione e contraffazione dei documenti. Quindi, la sospensione della patente può essere disposta, per espressa previsione di legge, anche senza che la sanzione accessoria sia connessa alla guida di un veicolo, destando peraltro non poche perplessità se si tiene conto che il falsificatore, ove non fosse munito di patente, non subirebbe alcuna sanzione diretta, salvo ricordare che con il suo comportamento ha sicuramente concorso con la violazione dell articolo 193 e delle sanzioni ivi previste risponderà al pari dell autore materiale della violazione punita dal codice della strada o, addirittura, ove il conducente e proprietario risultasse estraneo alla falsificazione, come è già avvenuto in non limitati casi di truffa, della violazione risponderebbe unicamente il falsificatore. Quanto agli eventuali profili di responsabilità penale si dirà meglio in seguito. Va ricordato che la sanzione accessoria della sospensione dell abilitazione riguarderà anche il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, per effetto dell articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Infine, da segnalare che in questo caso la durata della sospensione dell abilitazione è determinata in misura fissa e quindi per il prefetto non vi saranno margini decisionali sul quantum, che dovrà essere individuato nella durata determinata dalla legge in misura fissa di un anno. Quanto all aspetto penale, carico di chi ha falsificato il contrassegno si può ipotizzare il reato di falsità in scrittura privata (salvo si tratti di falso grossolano o di falso innocuo), per la cui procedibilità è però necessaria la querela del soggetto leso (ammesso che tale possa dirsi la compagnia assicurativa e sempre che questa non sia di fantasia o fallita); non si ravvisa la necessità di un sequestro penale del veicolo, mentre è necessario porre sotto sequestro il documento assicurativo, secondo le modalità individuate a livello locale (si deve infatti procedere al sequestro probatorio soggetto ovviamente a convalida, possibile anche in assenza della condizione di procedibilità per il reato, ovvero, visto che di rado vengono proposte le querele da parte delle compagnie assicurative, a sequestro amministrativo ex art. 13 l. 689/81, che verrà mantenuto per il periodo necessario a far decorrere i termini per la querela e, una volta accertato che questa non è stata proposta, nonchè venute meno le esigenze probatorie relative al procedimento amministrativo, si procederà alla distruzione della cosa sequestrata e poi confiscata dalla prefettura). Il reato di ricettazione in questo caso è raramente riscontrabile, per le varie clausole di eccezione in esso previste, salvo si tratti di ricettazione di documenti originali (sempre che l'autore del furto o dell appropriazione non sia lo stesso utilizzatore). Aspetti penali della falsificazione dei documenti assicurativi Oltre alla violazione amministrativa che si riscontra nei casi di circolazione senza la copertura assicurativa richiesta di sensi dell articolo 193 del codice della strada e dell articolo 122 del codice delle assicurazioni private, quando il fatto illecito è collegato all esposizione e/o all esibizione di documenti assicurativi falsificati (contraffatti o alterati) è necessario individuare il reato o i reati commessi, anche al fine di stabilire se per questi è necessario procedere d ufficio e se è necessario disporre il sequestro penale dei documenti; inoltre, ulteriore quesito al quale è (stato) necessario fornire

15 una risposta operativa è quello relativo all applicabilità del sequestro amministrativo del veicolo nelle more dell esito di un eventuale procedimento penale, questione sulla quale si sono registrate opinioni divergenti, seppure, a mio modesto avviso, non ci siano particolari difficoltà nel fornire una risposta positiva, stante anche la natura prettamente cautelare del sequestro e l accertabilità immediata della copertura assicurativa. Ma procediamo per gradi, dando ovviamente per scontato che chi esibisce documenti assicurativi falsificati non è assicurato, ma lo vuole sembrare 11. I reati che la dottrina ha ipotizzato e dei quali si è occupata la giurisprudenza vanno dall uso di atto falso, alla falsificazione materiale di atti e certificazioni amministrative, alla ricettazione, alla frode assicurativa, sino alla truffa, nonché all ipotesi più confermata della falsità materiale in scrittura privata. Il reato di truffa 12. L ipotesi è sicuramente suggestiva e si basa sulla considerazione che falsificando la copertura assicurativa da un lato non si paga il premio (ma, ovviamente, non si può contare sulla copertura) e dall altro si traggono in inganno gli organi di polizia che così non applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall articolo 193, ovvero anche perché si trarrebbe in inganno l eventuale danneggiato in un sinistro stradale (inganno che ovviamente non comporta un vantaggio duraturo). La questione si incentra sulla qualificazione dell ingiusto profitto con danno altrui, dato che l artifizio o raggiro è facilmente individuabile nell esibizione di documenti idonei a trarre in inganno chi è tenuto a controllarli. Vediamo cosa ne pensa la Cassazione e perché ha escluso che nell esibizione di documenti assicurativi falsificati si possa riscontrare il reato in parola. La Corte di Cassazione Penale sez. II, con sentenza 12/10/2006 n ha concluso che l'apposizione sul parabrezza del proprio autocarro di un certificato assicurativo falso non integra gli estremi del reato di truffa. Elemento di struttura, seppur implicito, di tale fattispecie è la realizzazione di una disposizione patrimoniale, che costituisca conseguenza dell'errore indotto e causa dell'ingiusto profitto con l'altrui danno, che non si verifica nel fatto contestato. Più di recente, la stessa sezione, con sentenza n del ha concluso che il reato di truffa è un reato contro il patrimonio la cui ratio consiste nella tutela della libertà di determinazione negoziale che, per essere tale, dev'essere assunta in assenza di qualsiasi atto fraudolento. Il reato in questione, è caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento materiale, dai seguenti elementi: a) gli artifizi o raggiri; b) l'incidenza sul patrimonio della vittima. Secondo, poi, il consolidato indirizzo della Corte, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato, ai fini della configurabilità del reato, è indispensabile che fra i due sussista un 11 Può sembrare una conclusione banale, per cui ove ricorrano le circostanze previste dall articolo 193 e siano esibiti documenti falsi, se il conducente è intestatario del veicolo, si deve procedere ai sensi del comma 4-bis dell articolo 193, ma, al di là delle ipotesi di scuola del falso grossolano, concetto che si può tranquillamente trasporre in ambito amministrativo, si sono verificati alcuni casi in cui la falsificazione era tutt altro che grossolana, ma comunque rimaneva innocua sotto il profilo dell offensività verso il bene giuridico tutelato. Nella pratica operativa si sono infatti verificati alcuni casi in cui la documentazione falsificata si è rivelata del tutto inutile, in quanto. scaduta di validità. In questa curiosa situazione si è ritenuto che la falsificazione era del tutto irrilevante per quanto concerne il comma 4-bis dell articolo 193, in quanto non idonea a trarre in inganno. 12 Art Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro omissis Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

16 rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell'agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato nel senso che il rappresentante abbia il potere di compiere l'atto di disposizione destinato efficacemente a incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale: in altri termini, l'induzione in errore ed il conseguente danno non possono derivare da qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rapporto qualificato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del danneggiato: ex plurimis Cass /2001, rv Infatti, per la configurabilità della truffa occorre che il soggetto passivo compia un atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica. Sulla base di tale osservazione, la Corte, ha tratto la conclusione che non è configurabile il reato di truffa, tutte le volte in cui la frode (rectius: gli artifizi o raggiri) incida sulla determinazione di un organo che, esercitando un potere di natura pubblicistica, è tenuto ad accertare una violazione amministrativa, proprio perchè manca l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica (ex plurimis Cass /2001, rv fattispecie, come quella in esame, in tema di frode destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art Cass /2002, Rv Cass /2007, Rv fattispecie in tema di ed truffa processuale; - Cass. 6022/2008, Rv fattispecie in tema di decisione favorevole ottenuta con artifizi e aggiri in un procedimento arbitrale; Cass /2009 riv fattispecie in tema di falsificazione materiale del contrassegno assicurativo). Applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue allora che non è configurabile il reato di truffa perché nel caso esaminato ad essere stati raggirati sarebbero stati gli organi di polizia stradale nell'ambito di un controllo; per questo il reato non è ipotizzabile proprio perchè l organo di polizia non ha il potere di compiere alcun atto di disposizione destinato ad incidere sul patrimonio del danneggiato (ossia lo Stato, la Provincia, il Comune) per effetto di una libera scelta negoziale atteso che i medesimi hanno solo la funzione di accertare la violazione dell'art. 193 C.d.s. che prevede una semplice sanzione amministrativa. Il fatto pare non trovi una collocazione nel reato in esame nemmeno ove si tenga conto della minima parte del premio assicurativo destinato al Servizio Sanitario Nazionale. Il reato di ricettazione 13 I presupposti per l applicazione dell articolo 648 è che ci si trovi al di fuori dei casi di concorso nel reato e che si riceva, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si riceva cose provenienti da qualsiasi delitto. Ora, se si esclude il caso della ricettazione di documenti rubati in bianco, si comprende che mancano i presupposti per questo reato. Ovviamente è escluso il caso di chi falsifichi in proprio i documenti assicurativi e li utilizzi, ma anche il caso di chi riceve i documenti assicurativi da un soggetto che li ha falsificati per lui. 13 Art Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

17 Intanto la Cassazione penale sezione II con sentenza 17 marzo 2009, n ha chiarito che l'art. 485 c.p. prevede che per la sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non è sufficiente solo la contraffazione della "scrittura", ma occorre che l'autore della falsità o altra persona ne faccia uso, come emerge dall'espressione normativa: "... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso..., pertanto, prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento assicurativo è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perchè manca il reato presupposto. Quindi, abbiamo sgombrato il campo anche dal reato di ricettazione, se non per quei casi in cui l illecito sia collegato all utilizzo di documenti di provenienza furtiva. La frode assicurativa 14 Appare evidente che in questo caso manca proprio l aggressione al bene giuridico tutelato, giacché alcun pregiudizio potrà arrecare la falsità dei documenti a una compagnia di assicurazione. Infatti, la Cassazione Penale sez. II, con sentenza 20 febbraio 2007, n non ha avuto dubbi in merito, concludendo che il bene protetto è riconducibile al patrimonio dell'assicuratore; ne consegue che nel caso in cui non esista un contratto di assicurazione, perché l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno non ha determinato alcun rapporto tra l'autore (o l'utilizzatore) del documento falsificato e la compagnia di assicurazione, il reato in parola non è configurabile, per l'inidoneità dell'azione a ledere il bene protetto. La soluzione è confermata dalla sentenza del 12/06/2012, per la quale in tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata. L uso di atto falso 15 Anche in questo caso è esiste un presupposto per la sussistenza del reato in parola, presupposto che nella maggior parte dei casi costituisce uno sbarramento insormontabile. La disposizione, infatti, richiede che l autore del fatto non abbia concorso nella falsificazione dell atto utilizzato, cosa che di norma invece si verifica e se non si verifica, invece, vi può essere la completa carenza dell elemento soggettivo. Il proprietario del veicolo avrà comunque contribuito alla falsificazione, concorrendovi, anche ove il falso sia stato realizzato da altri (salvo ipotizzare la non conoscenza della falsificazione, cosa possibile a quanto pare, visto i recenti fatti di cronaca dove addirittura nell acquisto di preziosi appartamenti sono intervenuti benefattori all insaputa dell acquirente illustre). 14 Art Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. omissis 15 Art Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

18 Comunque, anche ove si ipotizzasse il reato in parola, in base all inquadramento dei documenti assicurativi come scritture private (vedi infra) la procedibilità rimarrebbe soggetta alla querela di parte, ex articolo 493-bis del codice penale. 16 La falsità in atti e certificati amministrativi e la falsità in scrittura privata Ormai, nonostante qualche isolata pronuncia che ha fatto leva sulla rilevanza pubblicistica dell assicurazione, la giurisprudenza maggioritaria, ormai si può dire consolidata, riconduce qualsiasi documento assicurativo a una scrittura privata 17. Va osservato, pertanto, che il contrassegno dell'assicurazione RCA e i documenti ad esso collegati sono atti di natura privata (Cass. sez. V, , L.; Cass. sez. Un ), e pertanto la contraffazione dello stesso configura l'ipotesi di cui all'art. 485 C.P. - Cassazione penale sez. V, 16 dicembre 2003, n Si ha uso, ai fini della sussistenza del reato di cui all articolo 485 cp, quando il soggetto pone il documento fuori della propria sfera individuale per conseguire un effetto giuridicamente rilevante, quell effetto in pratica che avrebbe avuto il documento originale.(ex multis, Cass. Pen. Sez. V 7 dicembre 1983 n ) e da questo ci si ricollega sull insussistenza della ricettazione nel ricevere da altri il documento appositamente falsificato, dato che il reato di cui all articolo 485 si realizza non con la produzione del falso, ma con l utilizzo. Correttamente, anche la giustizia di merito ha definito come privata la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, infatti, caratterizzata dall'attivita eminentemente commerciale, sicchè gli atti giuridici posti in essere restano nell'ambito del diritto privato (Cass. pen. 18 giugno 1986), anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale, con la conseguenza che il falso commesso sul certificato di assicurazione resta punibile ex art. 485 c.p. (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 1995, n. 7712). Anche il Tribunale di Nola con sentenza del 20/3/2006 ha confermato che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile ed al relativo contrassegno costituiscano atti di natura strettamente privatistica. Pertanto, l'attestazione da parte dell'assicuratore di dati non veritieri nel certificato di assicurazione, integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità previsto dall'art. 481 c.p., mentre la contraffazione o l'alterazione dello stesso documento correttamente va inquadrata nel delitto di falsità in scrittura privata di cui all'art.485 c.p. Ovviamente, sempre ai sensi dell articolo 493-bis del codice penale, la perseguibilità per il reato rimane soggetta alla querela della parte offesa, ma da un lato non pare semplice ricostruire l offensività della condotta nei confronti della compagnia assicurativa, visto che il falso non produrrà alcun danno nei confronti di questa, dall altro è fatto notorio che, proprio per questo raramente le compagnie 16 Art. 493-bis. Casi di perseguibilità a querela. I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo. 17 Art Falsità in scrittura privata. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un VANTAGGIO o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, QUALORA NE FACCIA USO O LASCI CHE ALTRI NE FACCIA USO, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

19 propongono querela, né pare sostenibile che la persona offesa dal reato sia l eventuale danneggiato in un sinistro stradale o la pubblica amministrazione. Sull applicazione della sanzione amministrativa in conseguenza dell illecito penale La circolare della Prefettura di Caserta del 17/11/2009 ci consente alcune riflessioni relativamente alle disposizioni impartite in ambito provinciale dall Ufficio Territoriale del Governo, ma oggetto di molti dubbi operativi espressi dagli organi di polizia rispetto alla nuova disposizione dell articolo 193, comma 4-bis, in relazione alla possibilità di applicare immediatamente con il sequestro del veicolo in pendenza di un (astrattamente) possibile procedimento penale. Secondo la Prefettura di Caserta, nel caso di falsificazione dei documenti assicurativi, ipotesi trattata dal comma 4-bis dell articolo 193, il provvedimento di confisca troverebbe applicazione solo all esito del procedimento penale relativo al falso documentale. In verità tale interpretazione appare fuorviante, almeno secondo il mio modesto parere, atteso che, a prescindere dalla questione relativa alla procedibilità per il reato (ormai qualificato costantemente come falsità in scrittura privata, reato previsto e punito dall articolo 485 del codice penale), soggetta alla presentazione della querela da parte della compagnia assicuratrice (e che dire allora in caso di compagnia inesistente), l accertamento avviene per tabulas e la sanzione accessoria consegue non al reato, ma bensì alla violazione amministrativa prevista dallo stesso articolo 193 del codice della strada. Se così non fosse le conseguenze sarebbero di difficile individuazione, in quanto, secondo la Prefettura in assenza dell azione penale non si potrebbe procedere alla confisca del veicolo, per cui l unica soluzione sarebbe quella di ignorare la nuova previsione normativa e procedere come di consueto con l ipotesi ordinaria che consente il pagamento in misura ridotta e l applicazione dei benefici consistenti nel dissequestro del veicolo, ovvero nella riduzione della sanzione ad un quarto (anche ridotto del 30%), dimenticando però che se si procede in tal senso comunque si è data per accertata la falsificazione dei documenti assicurativi, in quanto indissolubilmente collegata all accertamento della violazione amministrativa. Comunque, l organo di polizia stradale provvederà sempre e comunque al sequestro del veicolo, oltre che dei documenti assicurativi falsificati e poi trasmetterà gli atti alla prefettura senza attendere i termini per il pagamento in misura ridotta, indicando nel verbale che questo non è ammesso. Sarà poi la prefettura a indicare, semmai, una via diversa, anche se non credo che l indicazione della Prefettura di Caserta possa trovare un seguito. Peraltro della questione si era occupato in tempi non sospetti l ufficio studi del Dipartimento degli affari interni e territoriale del Ministero dell'interno, interessato in merito alla questione inerente alla possibilità di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie accessoria previste per la non ottemperanza dell'obbligo di munire i veicoli a motore e rimorchi di una valevole copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica, accertata a seguito del riscontro dell'alterazione o della contraffazione dei documenti assicurativi, costituente illecito penale. La conclusione dell'organo ministeriale fu già all epoca che nel caso di circolazione del veicolo con i documenti assicurativi alterati o contraffatti si configuri una connessione solo occasionale con la fattispecie penale, tale da non costituire un'ipotesi di connessione obiettiva, come prevista dalla legge 689/81, ex articolo 24 (e oggi in tema dall articolo 221 del codice della strada); per questo, una volta accertata la mancanza della copertura assicurativa in concomitanza con l'accertamento di una fattispecie penale legata alla contraffazione o all'alterazione dei documenti assicurativi, il prefetto potrà portare a conclusione il procedimento amministrativo, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, evitando tuttavia di eseguire la sanzione accessoria della confisca qualora il mezzo risulti sottoposto sequestro penale, anche se tale circostanza pare esclusa se non in relazione a fattispecie diverse da quelle oggetto della circolare in esame (come ad esempio il furto, la ricettazione, l'utilizzo del veicolo per la commissione di reati etc.).

20 Nuove frontiere del controllo dalla legge sulla stabilità Ormai ogni occasione è buona per una modifica al codice della strada, che non si nega mai, anche se mal si comprende il nesso con le disposizioni che dovrebbero garantire una maggiore stabilità all economia nazionale. Da un lato è stata introdotta la possibilità (ma che forse si poteva ritenere già esistente, almeno per gli accertamenti in via incidentale) di accertare le violazioni inerenti la mancanza della copertura assicurativa mediante il riscontro dei dati del veicolo rilevati dagli apparecchi per il controllo automatico di talune violazioni al codice della strada, e dall altro di una semplificazione in tema di autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità. Di seguito i commi introdotti nell articolo ter. L accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all articolo 12, comma 1. 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell articolo 180, comma 8. 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Aggiungendo tre commi in chiusura dell articolo 193 il legislatore ha inteso consentire il ricorso sistematico ai dispositivi già in uso per l accertamento delle violazioni nei casi previsti dal comma 1- bis, lettere e), f) e g) dell articolo 201, anche per l accertamento delle violazioni relative all assenza della copertura assicurativa. La collocazione della modifica non convince troppo, come non convince la formulazione dei nuovi commi dell articolo 193. Intanto si può affermare che la modifica avrebbe trovato una più precisa e omogenea sistemazione all interno dell articolo 201, dove già era stato ampliato il novero dei casi in cui è stato ritenuto legittimo l impiego di apparecchi per l accertamento differito delle violazioni, con l inserimento della lettera g-bis) nel comma 1-bis. Proprio tale modifica ha reso legittimo il ricorso alla tecnologia per l accertamento delle violazioni riscontrabili tramite il raffronto dei dati della targa dei veicoli con quelli

21 inseriti nelle banche dati, per determinare l attualità di provvedimenti di fermo o di sequestro. Peraltro, non si comprende come mai il nuovo comma 4-ter dell articolo 193 non richiami il comma 1-bis, lettera g-bis, dell articolo 201 del codice della strada. Comunque, la modifica ha ipotizzato un collegamento con la banca dati dell ANIA 18, dalla quale riscontrare la targa dei veicoli (ma non si comprende se tutti o solo quelli sanzionati per le violazioni in tema di velocità, rosso semaforico o accesso abusivo nelle aree dove la circolazione è limitata o vietata, come si presume dal dato letterale). Tuttavia, l accertamento non sarà diretto, ma dovrà essere verificato, richiedendo all obbligato in solido la prova della copertura assicurativa, dato che la banca dati potrebbe non essere aggiornata. Tale richiesta avverrà ai sensi e per gli effetti dell articolo 180, comma 8, espressamente richiamato dal comma 4-quater dell articolo 193, per cui, in caso di inerzia del soggetto obbligato, l organo di polizia che ha desunto l assenza della copertura assicurativa e ha garantito la partecipazione alla procedura di accertamento a colui che è tenuto ad assicurare il veicolo, dovrà contestare la violazione dell articolo 180, comma 8, in concorso con quella dell articolo 193, per l assenza della copertura assicurativa, come prevede espressamente il comma 8 dell articolo 180. In buona sostanza, si tratta di accertamenti che già oggi sono legittimi, dato che non pare possa ritenersi vietato per un organo di polizia verificare, anche a campione, la copertura assicurativa dei veicoli fotografati dagli strumenti già in uso sulle nostre strade, salvo voler ipotizzare la violazione dell obbligo di contestazione immediata, a mio parere non esistente in quanto di fatto in tali casi la contestazione è oggettivamente impossibile ed è sempre legittimo un accertamento documentale svolto ai sensi dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n Comunque, la novella consente di interfacciare il sistema informativo dell organo di polizia stradale procedente con la banca dati dell ANIA, automatizzando il procedimento senza che vi sia la possibilità di censurare il ricorso a tale sistema di accertamento. Mi pare poi ridondante l ultimo comma aggiunto, nella parte in cui precisa che la documentazione fotografica in tali casi costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Comunque, il novero delle violazioni accertabili attraverso gli strumenti elettronici si amplia, con buona pace di coloro che sono insofferenti agli occhi elettronici che vigilano sulle nostre strade. Non va dimenticato, anche se pare passato inosservato, che la modifica dell'articolo 193, in vigore il 1 gennaio 2012, va letta in relazione alla nuova disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 3, del decreto legge per le liberalizzazioni, articolo che contiene altri aspetti di sicuro interesse. 18 Sistema Informativo Integrato Controlli Auto (S.I.C.) Il Servizio, realizzato nella sua prima versione nel 2001, mette a disposizione delle imprese una infrastruttura informatica accessibile sia via internet, sia tramite collegamenti diretti con i sistemi di impresa, che consente, attraverso una semplice interrogazione per targa, di ottenere informazioni strutturate provenienti da più basi dati. Il servizio consente in particolare ai centri liquidazione sinistri delle compagnie aderenti alla convenzione CARD di verificare l'effettiva copertura di un veicolo indicato come responsabile di un sinistro e fornisce informazioni in tempo reale su copertura assicurativa, dati tecnici, sinistri precedenti ed attestato di rischio associato ad un veicolo, utili sia in fase di liquidazione sia in fase di sottoscrizione per effettuare controlli sulla correttezza dei dati e prevenire possibili frodi. Oltre che dagli utenti di impresa, il servizio viene utilizzato anche dal Centro Elaborazione Dati del Ministero degli Interni, della Polizia Stradale, dall'arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dai comandi di Polizia provinciale, da alcune Procure della Repubblica e Questure della Polizia di Stato e dall'ufficio Centrale Italiano; inoltre, grazie alla convenzione siglata con l'anci, con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive, il servizio è a disposizione delle Polizie Municipali di tutti i comuni italiani. (fonte ANIA)

22 Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'isvap, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, (( avvalendosi anche dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS), )) definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209((, con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. (( Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) (( 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. )) 3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'isvap e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23 ARTICOLO 193 Omissis 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4- ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Verifica della proprietà del veicolo sanzionato con apparecchi automatici Riscontro per la verifica della copertura assicurativa (art. 193, c. 4- ter cds). È COPERTO? N O S invia verbale di contestazione della violazione con la richiesta di dimostrare la copertura assicurativa (art. 193, c. 4-quater cds). RISPONDE? DIMOSTRA LA COPERTURA ASSICURATIVA ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE? S I N O SI NO SI Procedura per l accertamento della copertura assicurativa ex art. 193, c. 4ter del cds FINE CONTROLLO S invia verbale senza richiesta Articolo 180, c. 8 e articolo 193, cc. 2 e 4 FINE CONTROLLO HA RIATTIVATO L ASSICURAZIONE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA? SI Articolo 193, cc. 2, 3 e 4 (1/4 sanzione) N O Articolo 193, cc. 2 e 4 (sanzione intera) NO HA CHIESTO L AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO NEI MODI DI LEGGE E VI HA PROVVEDUTO NEI TERMINI? SI Articolo 193, cc. 2, 3 e 4 (1/4 sanzione)

24 COMUNE DI Provincia di POLIZIA MUNICIPALE (indirizzo e numeri telefonici/fax/ /pec) Prot. n. del / / A Via n. OGGETTO: Articolo 193, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del codice della strada - Richiesta documentazione attestante la copertura assicurativa. Considerato che con verbale del / / è stato accertato che il veicolo per il quale Voi risultate obbligato in solido ai sensi e per gli effetti dell articolo 196 del codice della strada, circolava in violazione dell articolo del medesimo codice, come da accertamento effettuato il / / mediante apparecchio debitamente approvato ai sensi dell articolo 201, comma 1 bis, lettera e) f) g) del codice della strada; Visto che il comma 4-ter dell articolo 193 del codice della strada dispone che l accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) g) del comma 1-bis dell articolo , omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all articolo 12, comma 1. Dato che dal riscontro tramite il S.I.C. (Servizio Integrato Controlli auto) dell A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici) appare che il veicolo indicato non era provvisto di valida copertura assicurativa alla data in cui è stata commessa la violazione. Visto che il comma 4-quater dell articolo 193 del codice della strada dispone che, qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell articolo 180, comma 8. Considerato che il successivo comma 4-quinquies dell articolo 193 del codice della strada conferma che la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. SI INVITA la S.V. a presentare entro e non oltre il / / a questo Comando/Servizio di Polizia Municipale la documentazione completa attestante la copertura assicurativa alla data del / /, con l avvertenza che in caso di inosservanza della prescrizione imposta, scaduto il termine indicato, si procederà ad applicare la sanzione prevista dall articolo 180, comma 8 del codice della strada, (da a ), nonché quella prevista dall articolo 193, comma 2, del codice della strada, (da a ), unitamente al sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso. 19 e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

25 L ANIA 20 (Associazione Nazionale tra Imprese Assicuratrici, il S.I.C. 21 (Sistema Integrato Controlli auto) e L ISVAP 22 (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo). Su strada l accertamento immediato riveste carattere del tutto eccezionale, giacchè ben difficilmente il conducente potrà o vorrà dichiarare che il veicolo non è coperto dall assicurazione RCA. Pertanto, è essenziale sapere a chi rivolgersi se durante il controllo su strada non sono disponibili i documenti assicurativi, ovvero se questi attestano che la copertura assicurativa è scaduta oltre il termine di cui all articolo 1901 del codice civile, ma non vi è la prova che l assicurazione sia stata rinnovata, oppure ancora ove si abbia il sospetto che la documentazione esibita sia falsa o contraffatta, o, infine, ove la documentazione sia genuina e pur dimostrando l esistenza di una copertura assicurativa non vi sia la certezza che la compagnia assicuratrice sia abilitata all esercizio dell attività di assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile automobilistica in Italia. Esiste poi la possibilità di effettuare controlli sulle targhe dei veicoli ripresi dai sistemi automatici di accertamento delle violazioni, secondo le disposizioni già esaminate, introdotte nell articolo 193 del codice della strada con l aggiunta dei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies. 20 Fondata nel 1944, l'ania è l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, è tutelare gli interessi della categoria coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall'opinione pubblica. L'Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l'industria assicurativa. Fornisce assistenza tecnica ai soci e promuove la formazione e l'istruzione professionale degli addetti. Le imprese associate all'ania sono 170 e le assistite 3, per un totale di 173 imprese, pari a circa il 90% del mercato assicurativo in termini di premi. La sua sede legale è a Roma, Via della Frezza 70. (fonte 21 SIC (Servizio Informativo integrato Controlli auto) Il Servizio, realizzato nella sua prima versione nel 2001, mette a disposizione delle imprese una infrastruttura informatica accessibile sia via internet, sia tramite collegamenti diretti con i sistemi di impresa, che consente, attraverso una semplice interrogazione per targa, di ottenere informazioni strutturate provenienti da più basi dati. Il servizio consente in particolare ai centri liquidazione sinistri delle compagnie aderenti alla convenzione CARD di verificare l'effettiva copertura di un veicolo indicato come responsabile di un sinistro e fornisce informazioni in tempo reale su copertura assicurativa, dati tecnici, sinistri precedenti ed attestato di rischio associato ad un veicolo, utili sia in fase di liquidazione sia in fase di sottoscrizione per effettuare controlli sulla correttezza dei dati e prevenire possibili frodi. Oltre che dagli utenti di impresa, il servizio viene utilizzato anche dal Centro Elaborazione Dati del Ministero degli Interni, della Polizia Stradale, dall'arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dai comandi di Polizia provinciale, da alcune Procure della Repubblica e Questure della Polizia di Stato e dall'ufficio Centrale Italiano; inoltre, grazie alla convenzione siglata con l'anci, con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive, il servizio è a disposizione delle Polizie Municipali di tutti i comuni italiani. (fonte 22 L'ISVAP, istituita nel 1982, è una Autorità indipendente che opera per garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la protezione dei consumatori. Al fine di assicurare la piena integrazione dell attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, la L. 135/2012 ha previsto l istituzione dell IVASS (l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. (fonte

26 Conducente che non ha con sé i documenti assicurativi o li ha scaduti Può capitare che il conducente, diverso dal proprietario, non sappia nemmeno dare contezza della copertura assicurativa del veicolo guidato, oppure, essendo l assicurato, afferma di aver dimenticato a casa i documenti assicurativi validi per il periodo in corso. In questi casi, se il conducente è in grado di fornire informazioni circa la compagnia assicuratrice o l agenzia dove ha stipulato il contratto e l accertamento si svolge nell orario di apertura degli uffici, è possibile effettuare una verifica tramite la propria centrale operativa, ovvero, contattando direttamente la compagnia o l agenzia, se si conoscono i riferimenti. L accertamento così eseguito può fornire un valido riscontro, in quanto diretto, per procedere alla contestazione dell articolo 193 del codice della strada e per applicare nell immediatezza il sequestro del veicolo. Nel caso in cui non sia possibile individuare la compagnia o l agenzia (e ciò deve destare qualche sospetto, ove alla guida del veicolo si trovi il proprietario) è possibile effettuare una verifica accedendo al S.I.C. o tramite il portale di Ancitel o direttamente da: ovvero dal portale dell automobilista La verifica, se conferma la copertura assicurativa si può considerare di massima attendibile (salvo casi di disdetta effettuata da poco tempo e non registrati), mentre è meno attendibile il risultato negativo, in quanto non tutte le imprese assicuratrici hanno ancora aderito al sistema e l aggiornamento non è al 100% in tempo reale, nonostante il portale dell automobilista faccia riferimento a un aggiornamento quotidiano. Pertanto, ove il riscontro sia positivo e attesti la copertura assicurativa, non resterà che verificarla nei giorni successivi, chiedendo l esibizione dei documenti comprovanti il rispetto dell articolo 193 del codice della strada, ovvero anche effettuando l accertamento presso la compagnia assicurativa il giorno successivo. Ove il riscontro sia negativo non è detto che il veicolo non sia coperto dall assicurazione, per cui in linea di massima si procederà in analogia a quanto previsto dall articolo 193, comma 4-quater, rinviando l accertamento al momento della presentazione dei documenti assicurativi, ovvero effettuando un riscontro presso la compagnia assicurativa nell orario di apertura degli uffici. Tuttavia, ove le particolari circostanze del caso concreto facciano ritenere che l accertamento tramite il S.I.C. sia fondato, si potrà procedere immediatamente con la contestazione della violazione dell articolo 193, anche al fine di applicare sul posto il sequestro del veicolo e impedire che questo circoli senza copertura. Può essere questo il caso di un proprietario/conducente che manifesti durante le

27 verifiche un comportamento tale da far sospettare che con ogni probabilità il veicolo non è assicurato, in quanto non sa o non vuole fornire notizie attendibili circa la compagnia assicuratrice e l agenzia presso la quale ha stipulato la polizza, ha un comportamento irrequieto di fronte alle richieste dell organo di polizia e il controllo mediante il S.I.C. attesta che il veicolo non è assicurato, ovvero che la copertura è scaduta da tempo. Ovviamente, di tali circostanze sarà bene redigere una sommaria relazione che giustifica la contestazione immediata della violazione sulla base di una serie di indizi, gravi, precisi e concordanti. Documenti di cui non si ha il sospetto che siano stati falsificati o contraffatti, ma sorgono dubbi sulla compagnia assicuratrice. Oltre a rinviare ai consigli operativi di cui al precedente punto, occorre fornire alcune informazioni aggiuntive. Non tutte le compagnie sono autorizzate a svolgere l attività di assicurazione in Italia e non tutte possono esercitare nel ramo RCA; a ciò consegue che possono essere esibite assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica stipulate con imprese non autorizzate, ovvero assicurazioni stipulate con imprese autorizzate in Italia ma non per il ramo RCA. Ovviamente in tali casi il veicolo non è assicurato ai sensi dell articolo 193 del codice della strada e del codice delle assicurazioni private. Infatti, ai sensi dell articolo 130 del codice delle assicurazioni private, l'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio nazionale, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti 23. Per conosce se un impresa che ha assicurato un veicolo è autorizzata ad esercitare in Italia occorre far riferimento all'albo delle imprese, consultabile dal sito dell ISVAP (oggi IVASS). L Albo è strutturato in apposite Sezioni in funzione della tipologia di attività svolta dalle imprese stesse. In particolare, sono iscritte nella: Sezione I, le imprese di assicurazione con sede legale in Italia; 23 Ogni veicolo a motore o natante, immatricolato in Italia e con targa italiana, per poter circolare deve essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per eventuali danni causati a terzi. Tale assicurazione può essere rilasciata da imprese italiane autorizzate o da imprese estere aventi sede legale in uno dei Paesi membri della EU o dello Spazio Economico Europeo (comprendente l'islanda, il Liechtenstein e la Norvegia che non fanno parte della UE), ammesse ad operare in Italia ed abilitate ad emettere polizze di responsabilità civile obbligatoria auto o natanti. Le imprese possono scegliere di operare sia in regime di stabilimento, con l'apertura di una Rappresentanza in Italia, sia in regime di libera prestazione di servizi (artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni). Qualora l'impresa estera operi in regime di Libera Prestazione di Servizi, non avendo una sede stabile in Italia, la normativa prevede che la stessa nomini un Rappresentante, che deve risiedere in Italia, incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti, con il potere di rappresentare l'impresa in giudizio per quanto riguarda le controversie che dovessero insorgere in materia di risarcimento dei danni (art 25 del Codice delle Assicurazioni). Il nominativo e l'indirizzo del Rappresentante sinistri devono essere espressamente indicati nel contratto di assicurazione, nel certificato e nel contrassegno rilasciati all'assicurato. Il certificato ed il contrassegno di assicurazione devono avere le caratteristiche di cui al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio Si ricorda che anche le imprese estere, come quelle italiane, esercenti la responsabilità civile obbligatoria auto e/o natanti, sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate (art. 132 del Codice delle Assicurazioni). Si ricorda, altresì, che le imprese estere, a differenza delle imprese italiane, non hanno l'obbligo di aderire alla Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto - CARD. (art. 150 del Codice delle Assicurazioni). (fonte ISVAP-IVASS)

28 Sezione II, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; Sezione III, le particolari mutue assicuratrici con sede legale in Italia; Sezione IV, le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia; Sezione V, le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo. In appendice all'albo sono annessi gli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco I) e in libertà di prestazione di servizi (Elenco II). E' altresì annesso l'elenco delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco III). Accedendo, ad esempio, all elenco I, si apre la pagina con la lista delle compagnie autorizzate ad esercitare in Italia in regime di stabilimento. Poniamo di dover verificare la situazione della Arch Insurance Company (Europe) Limited; è sufficiente cliccare sul nome della compagnia per accedere alla pagina che segue, relativa all anagrafica dell impresa, dove sono indicati i dati generali, la sede legale e la sede secondaria in Italia.

29 Selezionando dal menu a discesa Rami autorizzati, Elenco rami si accede alla pagina che segue: Si può notare che l impresa è autorizzata per vari rami, ma non per il ramo 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri. Nell esempio che segue, invece, la Axa Corporate Solutions Assurance risulta autorizzata per il ramo 10- Responsabilità civile autoveicoli terrestri.

30 Cliccando nell elenco della pagina precedente, in corrispondenza del Ramo 10- Responsabilità civile autoveicoli terrestri, si accede ad ulteriori informazioni che possono essere utili. Sempre nel sito dell ISVAP (oggi IVASS) sono reperibili gli elenchi aggiornati degli avvisi relativi alle imprese non autorizzate e ai casi di contraffazione, accessibili dalla pagina che segue.

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