ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 15 ) Delibera N.640 del
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1 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 15 ) Delibera N.640 del Proponente SUSANNA CENNI DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Stefano Barzagli Estensore: Maddalena Guidi Oggetto: Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2007 atti a divenire vini da tavola, del vino da tavola, con o senza l'indicazione geografica, delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (vsqprd). Presenti: CLAUDIO MARTINI ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNA SUSANNA CENNI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI ENRICO ROSSI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI MASSIMO TOSCHI GIUSEPPE BERTOLUCCI EUGENIO BARONTI MARCO BETTI PAOLO COCCHI Assenti: RICCARDO CONTI ALLEGATI N : 2 ALLEGATI: Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Allegato A arricchimento 2007 B Si Cartaceo+Digitale Allegato B arricchimento 2007 Note:
2 LA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l articolo 43, concernente le pratiche ed i trattamenti enologici autorizzati; Visto l allegato V del citato regolamento CE n. 1493/1999, ed in particolare: - la lettera C), punto 1 che prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedono, gli Stati membri possono autorizzare l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentate e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varietà di viti di cui all articolo 42, paragrafo 5, del vino atto a divenire vino da tavola e del vino da tavola; - la lettera C), punto 3, che stabilisce i limiti dell arricchimento, ed in particolare che l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo non può superare, per la nostra regione, il limite di 2% vol.; - la lettera H), punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l arricchimento delle partite (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, nonché le modalità per effettuare l arricchimento medesimo; Visto l Allegato VI del citato regolamento CE n. 1493/1999, ed in particolare la lettera F), che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano gli Stati membri possono autorizzare l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentate, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a divenire vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd); Viste in particolare la lettera I, punto 5 dell allegato V e la lettera K, punto 11 dell allegato VI che stabiliscono che anche nell elaborazione dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (vspqrd) sia possibile applicare la norma di cui alla lettera H), punto 4 dell allegato V sopra citata; Rilevato altresì che la lettera D) e la lettera G) del citato allegato V del regolamento CE n. 1493/1999 definiscono modalità e regole per ottenere l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento); Visto il regolamento CE n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni, che fissa alcune modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999 e istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, ed in particolare il Titolo II (Pratiche enologiche), Capo I (arricchimento), che tra l altro stabilisce le disposizioni amministrative relative all arricchimento; Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l organizzazione comune del mercato (OCM) del vino, ed in particolare l articolo 9 che stabilisce, tra l altro, che le Regioni e Province Autonome, con proprio provvedimento, autorizzino annualmente l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da
3 tavola, con o senza l indicazione geografica, dei vqprd e delle partite per l elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (vsqprd); Visto il Decreto Ministeriale 4 agosto 2006 recante Disposizioni per le autorizzazioni all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all acidificazione dei prodotti della vendemmia, con il quale, tra l altro, viene abrogato il Decreto Ministeriale 3 settembre 2001 e l articolo 2 del Decreto Ministeriale 30 luglio 2003, che dettavano le disposizioni per autorizzare le operazioni di arricchimento, e viene stabilito che, a decorrere dalla vendemmia 2006 tali operazioni vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome; Rilevato che nel medesimo provvedimento viene stabilito che le operazioni dell arricchimento possono essere autorizzate previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni sono tenute a conservare la documentazione attestante l accertamento delle condizioni climatiche; Visto il Rapporto sull andamento meteoclimatico relativo alla campagna vitivinicola 2007, redatto dall Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione nel Settore Agricolo forestale (ARSIA) Servizio Agrometereologico Regionale, agli atti presso il Settore Produzioni Agricole Vegetali della Regione Toscana a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali; Rilevato che la stagione vegetativa della vite è stata caratterizzata da una disponibilità idrica inferiore alla media dell ultimo decennio, in particolare nel periodo antecedente l invaiatura, e da un andamento termico che è stato decisamente più caldo rispetto ai valori medi fino all ultima decade del mese di luglio a cui è seguita una brusca diminuzione delle temperature con alternanza di valori sopra e sotto la media, fenomeno peraltro tuttora in corso; Considerato che le condizioni sopra descritte hanno determinato un germogliamento anticipato di circa giorni rispetto alla media fenologica degli ultimi anni e che in diverse aree viticole si riscontrano danni da caldo dovuti ad un processo di invecchiamento precoce delle foglie, che si manifestano sotto forma di ingiallimenti e disseccamenti delle foglie medesime, nonché lessature dei grappoli e appassimenti diffusi degli acini; Considerato altresì che l andamento meteorologico del mese di agosto ha bruscamente rallentato il processo di maturazione delle uve con conseguente riduzione dell accumulo degli zuccheri e degli altri componenti dell acino; Rilevato inoltre che al momento attuale si riscontrano processi di repentino ingrossamento degli acini e conseguente assottigliamento della buccia con rottura della medesima e insorgenza di muffe; Considerato che le condizioni climatiche ed i fenomeni sopra descritti hanno determinato ripercussioni negative sul processo di accumulo degli zuccheri; Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all arricchimento dei prodotti della vendemmia 2007 atti a diventare vini da tavola, del vino da tavola, con o senza l indicazione geografica, delle partite per l elaborazione dei vini spumanti, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (vsqprd);
4 Ritenuto che, secondo quanto previsto dall articolo 43 del regolamento (CE) n. 1493/99 e dall allegato V e VI del medesimo regolamento, l autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2007 riguardi: - tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive), comprese le partite destinate all elaborazione dei vsqprd; - tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino da tavola, con o senza l indicazione geografica, nonché le partite destinate all elaborazione dei vini spumante; - l intero territorio regionale; - tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell ambito della Regione Toscana, anche destinate alla produzione dei vini spumanti e dei vsqprd; Richiamata la necessità che l arricchimento abbia luogo secondo le pratiche enologiche di cui all allegato V, lettera D) del regolamento CE n. 1493/1999 (mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale) e alle condizioni stabilite dalla lettera G) del medesimo allegato, nonché nel rispetto delle disposizioni amministrative stabilite all articolo 25 del citato regolamento CE n. 1622/2000 e delle disposizioni impartite dall Ispettorato Centrale Repressione Frodi; Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti ed in particole l articolo 41, comma 1 che detta disposizioni in ordine alla pubblicità degli atti amministrativi regionali; A voti unanimi DELIBERA 1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l arricchimento dei prodotti della vendemmia 2007 atti a diventare vini da tavola, del vino da tavola, con o senza l indicazione geografica, delle partite per l elaborazione dei vini spumanti, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (vsqprd); 2) che, relativamente ai vqprd e ai vsqprd e fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione; 3) che l arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto, anche destinate alla elaborazione di vini spumanti e vsqprd;
5 4) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 2% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale; 5) che, ai sensi dell articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2006 copia del presente provvedimento viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari Direzione Generale per le Politiche Agricole Polagr IV ; 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade anche in tale regione; 7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, compresi gli allegati, soggetto a pubblicità ai sensi dell articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 18/1996. Il Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE VALERIO PELINI Il Direttore Generale ALBINO CAPORALE
6 ALLEGATO A Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Brunello di Montalcino Carmignano Chianti e Chianti Classico Morellino di Scansano Vernaccia di San Gimignano Vino Nobile di Montepulciano Vini a Denominazione di Origine Controllata Ansonica Costa dell Argentario Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice Bianco della Valdinievole Bianco dell Empolese Bianco di Pitigliano Bianco Pisano di San Torpè Bolgheri e sottozona Bolgheri Sassicaia Candia dei Colli Apuani Capalbio Colli dell Etruria Centrale Colli di Luni (Interregionale Liguria-Toscana) Colline Lucchesi Cortona Elba Montecarlo Montecucco Monteregio di Massa marittima Montescudaio Moscadello di Montalcino Orcia Parrina Pietraviva Pomino Rosso di Montalcino Rosso di Montepulciano San Gimignano Sant Antimo Sovana Terratico di Bibbona Terre di Casole Val d Arbia Valdichiana Val di Cornia e sottozona Val di Cornia Suvereto
7 Vin Santo del Chianti Vin Santo del Chianti Classico Vin Santo di Montepulciano Vini ad Indicazione Geografica Tipica Alta Valle della Greve Colli della Toscana Centrale Maremma Toscana Montecastelli Toscano o Toscana Val di Magra
8 ALLEGATO B Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nell unità amministrativa della Regione Toscana 1. Abrusco N. 2. Albana B. 3. Albarola B. 4. Aleatico N. 5. Alicante Bouschet N. 6. Alicante N. 7. Ancellotta N. 8. Ansonica B. 9. Barbera N. 10. Barsaglina N. 11. Biancone B. 12. Bonamico N. 13. Bracciola Nera N. 14. Cabernet Franc N. 15. Cabernet Sauvignon N. 16. Calabrese N. 17. Caloria N. 18. Canaiolo Bianco B. 19. Canaiolo Nero N. 20. Canina Nera N. 21. Cesanese d Affile N. 22. Chardonnay B. 23. Ciliegiolo N. 24. Clairette B. 25. Colombana Nera N. 26. Colorino N. 27. Durella B. 28. Fiano B. 29. Foglia Tonda N. 30. Gamay N. 31. Grechetto B. 32. Greco B. 33. Groppello di S. Stefano N. 34. Groppello Gentile N. 35. Incrocio Bruni 54 B. 36. Livornese Bianca B. 37. Malbech N. 38. Malvasia Bianca di Candia B. 39. Malvasia Bianca Lunga B. 40. Malvasia Istriana B. 41. Malvasia N. 42. Malvasia Nera di Brindisi N. 43. Malvasia Nera di Lecce N. 44. Mammolo N. 45. Manzoni Bianco B. 46. Marsanne B.
9 47. Mazzese N. 48. Merlot N. 49. Montepulciano N. 50. Moscato Bianco B. 51. Muller Thurgau B. 52. Petit Verdot N. 53. Pinot Bianco B. 54. Pinot Grigio G. 55. Pinot Nero N. 56. Pollera Nera N. 57. Prugnolo Gentile N. 58. Pugnitello 59. Rebo N. 60. Refosco dal peduncolo rosso N. 61. Riesling B. 62. Riesling Italico B. 63. Roussane B. 64. Sagrantino N. 65. Sangiovese N. 66. Sauvignon B. 67. Schiava Gentile N. 68. Semillon B. 69. Syrah N. 70. Teroldego N. 71. Traminer Aromatico Rs 72. Trebbiano Toscano B. 73. Verdea B. 74. Verdello B. 75. Verdicchio Bianco B. 76. Vermentino B. 77. Vermentino Nero N. 78. Vernaccia di San Gimignano B. 79. Viogner B.
10 Modello A Comunicazione di arricchimento Art. 34 Reg. (CE) 1493/99 Comunicazione di arricchimento N Campagna / IL SOTTOSCRITTO (Nome) (Cognome) (Codice Fiscale) in qualità di dell Azienda (Denominazione) (Codice Fiscale) con stabilimento in via n Cap Comune DICHIARA Che in data / / con inizio alle ore presso lo stabilimento sopraindicato effettuerà la (n ) operazione di arricchimento con i prodotti sottoindicate PRODOTTO DA ARRICCHIRE Denominazione prodotto (Indicare una sola scelta e il codice se previsto) Denominazione VINO DA TAVOLA I.G.T. V.Q.P.R.D. Codice/Descrizione Colore Bianco Rosso/Nero Tipo prodotto (Indicare una sola scelta) Uve fresche (100 Kg) Mosto di Uve (Hl) Mosto di Uve parz. Fermentato (Hl) Vino nuovo ancora in fermentazione (Hl) Quantità (hl) MOSTO USATO PER L'ARRICCHIMENTO Codice zona provenienza (Indicare una sola scelta) CII CIII Tipologia mosto (Indicare una sola scelta) MC MCR Ai sensi della legge n. 196/03 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi preposti. li / / Firma
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