CAPO I - Disposizioni generali al Capo II e al Capo III.

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1 ALLEGATO A) Criteri e modalità per la concessione dei contributi e la realizzazione di interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione previste dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Legge provinciale sulle pari opportunità) I presenti criteri regolano: PARTE PRIMA Criteri per la concessione di contributi previsti dall articolo 10 della legge sulle pari opportunità. CAPO I - Disposizioni generali al Capo II e al Capo III. CAPO II - Disposizioni specifiche per soggetti privati per la realizzazione di progetti annuali per la promozione della cultura di genere in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell articolo 10 legge provinciale sulle pari opportunità. CAPO III - Disposizioni specifiche per soggetti pubblici e privati per singole iniziative di sensibilizzazione nell ambito della promozione della cultura di genere, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell articolo 10 legge provinciale sulle pari opportunità. PARTE SECONDA Criteri e modalità per la realizzazione diretta di interventi ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge sulle pari opportunità. PARTE PRIMA CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL ART.10 DELLA LEGGE SULLE PARI OPPORTUNITÀ CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Finalità Favorire le iniziative volte al contrasto delle discriminazioni basate sull appartenenza di sesso, sull orientamento sessuale, sull identità di genere ed al contrasto della violenza di genere intervenendo in particolare sui modelli culturali e sociali e promuovendo un cambiamento orientato al raggiungimento di una parità sostanziale Contributi concessi in regime di "de minimis" Qualora i beneficiari siano imprese(1), la concessione del contributo avviene nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis"(gazzetta ufficiale Unione europea L352 del 24 dicembre 2013). (1) E' impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento Obbligo d informazione e utilizzo di strumenti di informazione non discriminatori in base al genere Il soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale rendendo visibile il logo della Provincia con la dicitura con il contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento solo dopo formale concessione del contributo. In caso di scorretto utilizzo del logo le spese relative sostenute potranno non essere riconosciute in sede di rendicontazione.

2 Le comunicazioni e tutti gli strumenti di informazione (locandine, manifesti, depliant, ) utilizzati nello svolgimento del progetto devono essere rispettosi della dignità della persona e non devono racchiudere contenuti discriminatori in base al genere. Il mancato rispetto di tale disposizione può comportare, in sede di rendicontazione, il non riconoscimento delle spese relative nonché la decadenza dal contributo qualora venga accertata la violazione degli obblighi assunti con il progetto. Inoltre, come previsto dall art. 11 della L.p. 13/2012, verrà effettuata una segnalazione alla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo Rinvio Per il procedimento amministrativo si applica la legge provinciale n. 23 del 1992 (Legge provinciale sull attività amministrativa) Per le modalità, termini di rendicontazione e verifica delle attività si applica D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. Per l utilizzo dello stemma della Provincia si applicano i Criteri e modalità per la concessione del patrocinio della Provincia autonoma di Trento e per l'autorizzazione all'uso dello stemma approvati con Deliberazione n.1784 di data 5 agosto omissis CAPO III - CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER SINGOLE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE NELL AMBITO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE Soggetti beneficiari a) Soggetti privati, ad esclusione delle persone fisiche, e soggetti pubblici che abbiano la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento. b) Partenariati: è possibile prevedere collaborazioni con dei partner, da individuare tra i soggetti privati, ad esclusione delle persone fisiche, e/o soggetti pubblici con sede legale o operativa in provincia di Trento. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola iniziativa all anno (1 gennaio 31 dicembre) Iniziative finanziabili e modifiche in corso di realizzazione Sono finanziabili singole iniziative di sensibilizzazione, con ricadute in ambito provinciale volte a diffondere la cultura di genere, delle pari opportunità tra donne e uomini anche derivanti dall appartenenza a differenti culture, religioni, dall orientamento sessuale, dall identità di genere e il superamento degli stereotipi di genere e di contrasto alla violenza di genere. A titolo esemplificativo le iniziative finanziabili consistono nella realizzazione di uno spettacolo, di un evento, di un incontro o di un convegno organizzati in corso d anno. Qualsiasi modifica dei contenuti dell iniziativa o compensazione tra le voci di spesa oggetto di domanda apportate in corso di realizzazione deve essere comunicata ed autorizzata alla struttura competente in materia di pari opportunità. Non è necessaria l'autorizzazione nel caso di compensazioni tra voci di pesa nel limite del 30% della spesa ammessa, purché rimangano inalterati i contenuti dell'iniziativa. Tali operazioni lasciano comunque invariata l'entità del contributo Esclusioni, divieti e cumulabilità Restano escluse:

3 a) iniziative finanziate sulla base di altre leggi provinciali di settore; b) iniziative che siano finalizzate alla costituzione di fondi o capitali Le iniziative per le quali si chiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e dovranno indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste. Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione e in modo tale da non generare avanzo. I soggetti che per la stessa iniziativa abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell eventuale finanziamento in sede di rendicontazione. Qualora i beneficiari siano imprese resta inoltre ferma l'applicazione delle regole di cumulo previste dalle norme dell'unione europea in materia di aiuti di Stato Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare I soggetti interessati devono presentare domanda di contributo, in regola con la disciplina sull imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi dei moduli appositamente predisposti dalla predetta struttura e pubblicati sul sito internet istituzionale. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell iniziativa. Per le iniziative da realizzarsi nel periodo 1-31 dicembre la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10 novembre. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande cade di sabato o in un giorno festivo il medesimo è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo. Per i soggetti privati la domanda può essere presentata: - a mano da consegnare entro le ore dell ultimo giorno disponibile - a mezzo posta unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell ammissione, fa fede il timbro dell ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore; - per posta elettronica all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pariopportunita.adl@pec.provincia.tn.it. Le domande possono altresì essere presentate a mezzo fax o mediante strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell amministrazione digitale e nella deliberazione n di data 29 dicembre Per i soggetti pubblici la domanda può essere presentata: - mediante il sistema di interoperabilità PITRE - mediante la propria casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente - oppure consegnata a mano. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto interessato. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) scheda illustrativa descrittiva dell'iniziativa con i seguenti elementi: - obiettivi: individuazione sintetica degli obiettivi dell iniziativa coerenti con le finalità della l.p. 13/2012 ed in particolare quelli specificati all art. 3.2 dei presenti criteri; - azioni: breve descrizione del contenuto dell iniziativa con particolare attenzione al programma che si prevede di realizzare; - destinatari: individuazione dei destinatari cui l iniziativa si rivolge

4 - relativo piano finanziario indicante le spese e le entrate relative al progetto, redatti secondo i moduli appositamente predisposti; b) nel caso di soggetti pubblici, copia del provvedimento dell organo competente ad approvare il progetto c) qualora i beneficiari siano imprese, alla domanda è allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad eventuali aiuti de minimis ricevute dal soggetto interessato Spese ammissibili Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate esclusivamente le spese riferibili alla realizzazione della singola iniziativa con esclusione di quelle non direttamente riconducibili alla stessa o non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive). Le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfreschi) sono ammesse nella misura massima del 5% rispetto al costo complessivo dell iniziativa. In caso di importi superiori tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti e con conseguente riduzione della spesa ammessa e dell eventuale contributo concesso. Le spese per il personale adibito all iniziativa saranno riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto. In nessun caso sono ammesse le seguenti spese: l ammontare dell I.V.A. che può essere posta in detrazione; ogni spesa non adeguatamente motivata e documentata. Le spese devono essere riferite ad attività realizzate a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre dell anno di realizzazione dell iniziativa finanziata. Quest'ultimo termine non può essere prorogato Ammontare del contributo Il contributo viene concesso nella misura dell 80% sul totale delle spese ammissibili ed è calcolato sulla base del preventivo presentato: la percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo. Il contributo per ciascun progetto non potrà comunque eccedere la somma complessiva di 4.000,00 euro. Qualora i beneficiari siano imprese, l'importo concedibile è calcolato comunque nel rispetto della soglia massima prevista dalla normativa dell'unione europea in materia di aiuti "de minimis", tenendo conto del soggetto beneficiario Istruttoria e concessione del contributo La domanda presentata dal soggetto proponente è istruita dalla struttura competente in materia di pari opportunità che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la presenza di tutti gli elementi di descrizione dell iniziativa riservandosi la possibilità di sospendere i termini del procedimento, secondo quanto previsto dalla l.p. 23/1992, per richiedere ai soggetti proponenti eventuali integrazioni della domanda di contributo e dell iniziativa, prevedendo anche possibili incontri e/o confronti diretti. Entro 45 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda il/la dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità approva il provvedimento di concessione/non concessione del finanziamento. Il contributo viene concesso secondo l ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Resta la possibilità, per l ultima iniziativa finanziata nel corso

5 dell anno, di un finanziamento parziale nel caso in cui le risorse rimaste non siano sufficienti a coprire l intera entità del contributo Modalità di erogazione dei contributi Su richiesta del proponente, viene concessa un anticipazione pari al 50% del contributo, all'avvio dell'attività. L erogazione del saldo del contributo è disposta, su presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione (a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.) che deve essere presentata entro tre mesi dal completamento dell iniziativa. Il termine per la rendicontazione può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di tre mesi, per particolari esigenze comunque non dipendenti dall inerzia del beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta per fatti ad esso non imputabili. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti superiore alla spesa ammessa rimane invariato l importo del contributo concesso. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l importo del contributo sarà rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo. Nel caso in cui l importo così determinato risulti inferiore alla quota già anticipata i soggetti restituiscono le somme già erogate in eccedenza, maggiorate dell interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell effettivo rimborso. Purché rimangano inalterati i contenuti dell iniziativa, sono ammesse riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 30% della spesa ammessa. Nel caso di riduzioni complessive superiori al 30% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal contributo Verifiche e decadenza dal contributo La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità può effettuare verifiche circa il corretto andamento di ciascuna iniziativa finanziata. La struttura dispone inoltre la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi: a. uso improprio del contributo concesso; b. modifiche sostanziali dell iniziativa iniziale o compensazioni sostanziali tra le voci del piano finanziario senza l autorizzazione da parte dell amministrazione provinciale; c. riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario superiori al 30% della spesa ammessa; d. mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione o dei termini di rendicontazione dell iniziativa; e. uso di strumenti di comunicazione discriminatori in base al genere; f. in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario. Nei casi di decadenza i soggetti restituiscono le somme già erogate, maggiorate dell interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell effettivo rimborso. omissis

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