La distribuzione nei paesi asiatici e mediorientali

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1 La distribuzione nei paesi asiatici e mediorientali Il contratto di concessione di vendita costituisce uno strumento sovente utilizzato dalle imprese italiane esportatrici. Proponiamo un breve excursus sulle norme applicabili al contratto di concessione di vendita in Cina, Giappone, India, EAU, Kuwait e Arabia Saudita. Il concessionario si distingue da altri rivenditori non integrati, in quanto assume il ruolo di promuovere ed organizzare la vendita dei prodotti di un determinato fabbricante (con un impegno, più o meno esteso, di non trattare prodotti concorrenti) in uno specifico territorio, normalmente concessogli in esclusiva. Un problema che spesso si presenta nei rapporti con importatori all'estero è quello di capire se e quando si configuri un rapporto di distribuzione (concessione di vendita) e, nel caso, quali norme (contrattuali e/o di legge) lo disciplinino. Spesso infatti il rapporto nasce come un semplice rapporto di compravendita, con un cliente di un paese straniero che acquista certi quantitativi di prodotti e li rivende ad altri soggetti. Talvolta, tale rapporto contrattuale evolve col tempo e si trasforma in un rapporto di durata, nell'ambito del quale il cliente continua (da anni) ad acquistare i prodotti dal fabbricante italiano per rivenderli sul medesimo territorio e, nel contempo, svolge altre attività (es. di organizzazione delle vendite del fabbricante sul territorio, di promozione del suo brand, ecc.) magari godendo di un'esclusiva, di fatto riconosciutagli dal concedente. In tali circostanze, il fabbricante italiano - che pensava di non aver assunto alcun obbligo nei confronti della sua controparte, non avendo concluso alcun contratto scritto - scopre invece che colui che riteneva essere un semplice cliente è invece considerato un concessionario di vendita, in base alla legge del paese della controparte. In alcuni casi, il fabbricante italiano potrà anche scoprire che la legge di tale paese riconosce al distributore un'indennità di fine rapporto e che il distributore ha il diritto di iniziare una causa nei suoi confronti (per chiedere la corresponsione dell'indennità e/o di altri compensi) davanti ai giudici del proprio paese. Da ciò l'importanza, per l'esportatore italiano, di: * conoscere e valutare a priori la disciplina applicabile al contratto di distribuzione prevista nel paese della controparte * verificare se sia possibile evitare l'applicazione di tali norme (nonché di dover subire una causa nel paese del distributore), mediante la stipulazione di un contratto che preveda la legge italiana come legge applicabile ed attribuisca giurisdizione esclusiva al giudice italiano (o ad una istituzione arbitrale internazionale).

2 Senza voler spiegare le nozioni fondamentali di questa materia, ci limiteremo ad un breve excursus sulle norme applicabili al contratto di concessione di vendita di alcuni paesi asiatici e mediorientali. Cina Non è prevista una disciplina specifica del contratto di distribuzione. Trovano comunque applicazione le norme generali sui contratti contenute nel Contract law del 1999, in base alle quali non sono richiesti particolari requisiti di forma, né ai fini della validità né ai fini probatori del contratto. Il diritto cinese non riconosce al distributore un'indennità di fine rapporto. Ai sensi dell'art. 126 del Contract Law, le parti del contratto possono prevedere una legge straniera, quale legge applicabile al contratto ed è possibile inserire clausole di deroga del foro in favore di una corte straniera. La Cina, infine, ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Giappone In Giappone non vi è una disciplina specifica sul contratto di distribuzione, né esso compare tra i contratti tipici disciplinati nel codice civile. I contratti di distribuzione sono comunque disciplinati dalle norme generali di diritto dei contratti, contenute nel codice civile, che lasciano ampia libertà alle parti nella disciplina del loro rapporto. Né la legge né la giurisprudenza riconoscono il diritto all'indennità di fine rapporto a favore del distributore. In base alla legge, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto, cosi come l'autorità giudiziaria che dovrà essere adita in caso di controversia. Il Giappone ha aderito alla Convenzione di New York del India In India non esiste una disciplina specifica in materia di distribuzione e non esiste il concetto di indennità di fine rapporto. Ai sensi dell'indian Contract Act del 1872, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto cosi come l'autorità giudiziaria che dovrà essere adita in caso di controversia. L'India ha aderito alla Convenzione di New York del 1958.

3 Emirati Arabi Uniti Negli Emirati Arabi Uniti (EAU) le medesime norme disciplinano sia la figura dell'agente che quella del distributore. Si tratta della legge federale sugli agenti di commercio (n. 18/1981, successivamente modificata), completata da alcune decisioni ministeriali che contengono norme di dettaglio sulla registrazione dei contratti di agenzia presso il ministero del commercio e dell'economia. Anche il Codice di Commercio (Federal Law No. 18/1993) e il Codice Civile (Federal Law No. 5/1985) contengono norme applicabili ai contratti di distribuzione. La legge federale sugli agenti di commercio del 1981 riconosce all'agente e/o distributore il diritto ad una indennità di fine rapporto. Nonostante l'art. 19 del codice civile lasci libere le parti di scegliere la legge applicabile al rapporto, nel caso in cui nel contratto sia prevista una clausola che prevede l'applicazione di una legge straniera, tale legge con ogni probabilità non sarà applicata dalle Corti locali, poiché le disposizioni contenute nella legge degli Emirati in materia di agenzia e distribuzione non consentono di essere derogate o disapplicate neppure mediante la scelta di una legge straniera. Analogamente, una clausola di deroga del foro in favore di un giudice straniero non avrebbe alcuna efficacia, in quanto l'art. 6 della legge federale sugli agenti e distributori prevede espressamente che le Corti degli Emirati Arabi Uniti hanno giurisdizione esclusiva in relazione alle controversie nascenti da contratti di agenzia e/o distribuzione. Infine, gli Emirati hanno aderito alla Convenzione di New York sull'arbitrato, tuttavia le controversie relative ai contratti di distribuzione e agenzia rientrano nelle materie considerate dai giudici locali come non arbitrabili. Kuwait Il Commercial Agency Law No. 36/1964 insieme ad alcuni articoli del Kuwaiti Commercial Code disciplinano vari tipi rapporti commerciali, tra i quali è compreso anche il rapporto di distributorship. Il diritto kuwaitiano è decisamente favorevole alla posizione dell'agente/distributore. Infatti, ad esempio, il preponente/concedente non può interrompere il rapporto salvo che dimostri un grave inadempimento imputabile all'agente/distributore o, in alternativa, gli corrisponda un indennizzo. Inoltre, è prevista l'indennità di fine rapporto in favore dell'agente/distributore. Le norme kuwaitiane non prevedono dei criteri specifici di calcolo di tale indennità, tuttavia nella pratica i commercianti locali sono soliti riconoscere all'agente/distributore una somma corrispondente al margine netto di tre anni.

4 Difficilmente il concedente riesce ad eludere la normativa locale. Infatti, benché le parti siano libere di scegliere la legge a cui sottoporre il contratto, tuttavia le norme sui contratti di agenzia e distribuzione sono considerate di applicazione necessaria, pertanto in caso di controversia le Corti locali (laddove adite dal distributore) applicheranno il diritto kuwaitiano, anziché la legge straniera eventualmente scelta dalle parti nel contratto. Inoltre, i giudici kuwaitiani hanno giurisdizione esclusiva in ordine alle controversie collegate ai contratti di agenzia/distribuzione. Quindi, una eventuale clausola di deroga del foro in favore di un giudice straniero non sarebbe valida innanzi alle Corti locali. Il Kuwait ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali e, in linea di massima, sembra potersi affermare la validità di una clausola arbitrale all'interno di un contratto di distribuzione, tuttavia se il distributore si rivolge alle Corti locali queste difficilmente terranno in considerazione la clausola arbitrale, in ragione della giurisdizione esclusiva loro riconosciuta. Arabia Saudita I contratti di agenzia e distribuzione sono regolati dal Commercial Agency Regulations (Royal Decree Number M/11 of 20/2/1382 H. [22/7/1962 AD]), come modificato dal Royal Decree No. M/32 of 1400 H. [1980 AD], e relativi regolamenti di attuazione (Minister of Commerce Decision No of 1401 H. [1981 AD]). Benché non sia espressamente previsto dalla legge, anche in Arabia Saudita è riconosciuto al distributore (cosi come all'agente) il diritto all'indennità di fine rapporto. L'insieme delle norme della legge sugli agenti e distributori ha carattere imperativo, ai sensi dell'art. 20 del decreto di attuazione. Una clausola contrattuale in violazione di tali indicazioni legali è nulla e viene sostituita dalle statuizioni legali, inoltre può portare alla comminazione di sanzioni pecuniarie. Ciò significa che non è possibile scegliere quale legge applicabile al contratto una legge diversa da quella saudita e, comunque, i giudici locali considererebbero nulla tale clausola, in quanto il diritto saudita non riconosce il principio di diritto internazionale privato e, in particolare, non consente alle parti di scegliere liberamente la legge da applicare al contratto. Inoltre, le Corti Saudite hanno giurisdizione esclusiva in materia di agenzia e distribuzione. Pertanto un'eventuale clausola di deroga del foro in favore di un giudice straniero non sarà efficace. Infine, sebbene l'arabia Saudita sia parte della Convenzione di New York, il riconoscimento di lodi arbitrali stranieri in Arabia Saudita è estremamente problematico, a causa del

5 principio di ordine pubblico in base al quale ogni lodo arbitrale straniero deve essere compatibile con tutti i principi del diritto islamico. Conclusioni Riepilogando, possiamo affermare che Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Arabia Saudita prevedono una forte tutela del concessionario, in particolare riconoscono a quest'ultimo il diritto all'indennità di fine rapporto, e tale rischio difficilmente può essere evitato, nemmeno attraverso la contrattazione tra le parti. In tal caso, infatti, la previsione di clausole contrattuali favorevoli al concedente (ad esempio, legge applicabile italiana e foro italiano o arbitrato internazionale) rischiano di non avere alcuna efficacia poiché se - in caso di controversia - la controparte (cioè, il distributore) si rivolge ai suoi giudici locali, questi ultimi, anche in presenza di clausole di deroga del foro e di legge applicabile straniera, si dichiareranno comunque competenti ed applicheranno il loro diritto interno, che è considerato di applicazione necessaria. In India, Cina e Giappone, invece, non esiste una disciplina specifica dei contratti di distribuzione e pare che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile e il foro competente in caso di controversia. Tuttavia, anche per questi Paesi, non possiamo garantire con assoluta certezza la tenuta delle predette clausole innanzi ai giudici locali, i quali - una volta aditi dalla controparte - nonostante le previsioni contrattuali, potrebbero ritenersi competenti e decidere la controversia secondo i principi di diritto ivi applicabili. Alla luce di quanto sopra, prima di avventurarsi in rapporti commerciali con soggetti appartenenti ai suddetti Paesi, si consiglia in ogni caso agli imprenditori italiani interessati di informarsi accuratamente circa la normativa e le peculiarità del Paese in questione, al fine di gestire al meglio il rapporto contrattuale. Avv. Silvia Bortolotti e Avv. Arianna Ruggieri Newsletter n marzo 2013

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