ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE G. DUNS SCOTO - NOLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA

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1 ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE G. DUNS SCOTO - NOLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA SGUARDO STORICO AI MODELLI SCOLASTICI L integrazione degli alunni disabili e la Riforma della Scuola Elementare 1.Excursus sulla legislazione prima della L. 104/92. La questione dell integrazione degli alunni disabili trova la sua fonte principale nella Costituzione 1 e da essa si diparte una lunga serie di interventi legislativi, che pongono l Italia all avanguardia in questo campo, rispetto ai nostri partner europei, a tal punto che nelle nostre scuole è ormai superata l idea che i portatori di handicap siano irrecuperabili ed è diffusa la consapevolezza che l incontro con i compagni normodotati sia un grande fattore di socializzazione. Tra l altro resta fermo il punto che l apprendimento di tali soggetti non si conclude con la scuola dell obbligo, ma continua nel tempo, giungendo fino all inserimento nel mondo del lavoro e conducendo ad un sempre più ampio sviluppo personalitario. L inserimento del soggetto disabile nelle classi definisce anche un modello diverso di scuola, attento alla diversità e non ripiegata sul mito di un organizzazione didattica unica per tutti. Fino agli anni Sessanta l approccio legislativo era caratterizzato da una collocazione prevalentemente medica e legata ad una istituzionalizzazione del deficit diagnosticato. In questa maniera l inserimento veniva predisposto presso scuole speciali, tese a correggere la minorazione e del tutto dimentica del bisogno di dialogare e dell esigenza di inserimento nell ambiente sociale di appartenenza. All inizio degli anni Settanta viene approvata in Parlamento la L.118/71 che sancisce il diritto dei disabili a frequentare la scuola di tutti 2. L art. 28 sancisce formalmente il diritto all'integrazione scolastica nelle classi normali da parte dei portatori di handicap. 1 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ; la Repubblica protegge la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ; la Scuola è aperta a tutti ; gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale (art. 3, 31, 34 e 38 della Costituzione Italiana). 2 Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili." Art. 28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica). - Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola ( ); b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi. [L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica ( ) 1

2 Un altro passo avanti fondamentale si è avuto con la L. 517 /77 3, grazie alla quale viene reso effettivo il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili, con l abolizione delle classi "differenziali" e di "aggiornamento", che erano state istituite da una legge del Per la scuola elementare, l'art. 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati di cui al DPR 970/75 4 (nel linguaggio comune definiti come insegnanti di sostegno). Per la scuola media, l'art. 7 dispone che "sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni. Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, secondo le relative competenze dello Stato e della USSL. Come si vede il principio di eguaglianza, base dei principi fondamentali della Costituzione, trova qui un forte riconoscimento. L individuazione del rapporto numerico tra alunno disabile e docente di sostegno viene poi determinato dalla L. 270/ secondo la quale il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4; la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare prevede la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi. Risulta chiaro che i complessi problemi che discendevano da un impostazione così articolata hanno dato origine ad una serie di norme applicative che spesso hanno condotto ad una difficile orientamento per i dirigenti che dovevano applicarli. In estrema sintesi possiamo dire che è stato specificato meglio il ruolo dell'insegnante di sostegno, le norme di valutazione degli allievi disabili negli esami di licenza media nonché indicazioni per gli accordi tra Istituti Scolastici ed i servizi socio-sanitari. Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori è opportuno fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 1987 (n. 215) 6 che dichiara illegittimo l'art. 28 della L. 118/71 ove viene dichiarato che "sarà facilitata" la frequenza alle scuole medie superiori anziché disporre che tale frequenza "è assicurata". A tale sentenza ha fatto seguito la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 3 Legge 4 agosto 1977, n "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico" 4 Dpr 31 ottobre 1975, n. 970 Norme in materia di scuole aventi particolari finalità 5 L. 20 maggio 1982, n Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente. 6 Sentenza della Corte Costituzionale - 3 giugno 1987, n. 215 Oggetto: "Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori - effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale." 2

3 la quale fornisce indicazioni finalizzate a consentire "l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola". L ingresso nella scuola dell insegnante di sostegno modifica l impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire "l apertura delle classi" e la "collegialità dell insegnamento". 2.La Legge 104/92. La legge 104/92, "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", viene finalmente a dirimere la proliferazione di norme sull handicap, offrendo un panorama legislativo ampio e articolato, che dà spiegazione e verifica alle leggi citate finora. L importanza fondamentale di questa Legge consiste nel riconoscimento del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone l integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Sancisce il dovere per lo Stato e le sue Istituzioni a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona e il raggiungimento della massima autonomia possibile. Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) 8. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all integrazione è garantito anche per l asilo nido e l università 9. La L. prescrive all art.12 la procedura per l individuazione dell handicap e per la stesura dei documenti necessari all inserimento scolastico 10, dettando compiti, ruoli e programmazioni. Essa prescrive inoltre le modalità per rendere effettiva l integrazione attraverso forme di orientamento per i docenti, sviluppo della flessibilità didattica e nell articolazione delle sezioni e delle classi. Garantisce la continuità educativa fra i diversi gradi di scuole e forme di consultazione tra insegnanti del ciclo superiore e del ciclo inferiore. All art.15 la L. si occupa dell istituzione presso ogni USP e ogni scuola di Gruppi di lavoro Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti Gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di 7 Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 22 settembre 1988, n. 262 Oggetto: "Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap." 8 art. 12 Legge 104/92 9 art. 12 Legge 104/92 10 All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 3

4 integrazione predisposte dal piano educativo. Tali gruppi hanno compiti di consulenza e di proposta di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. Infine all art. 16 la Legge si occupa della Valutazione del rendimento e delle prove d'esame, attraverso l indicazione da parte degli insegnanti per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. In questo ambito sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Prima di procedere all iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere: l attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94 11 ) e la diagnosi funzionale: documento fondamentale per attivare il processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell alunno. (art. 3 DPR 24/2/94). Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). Dopo l iscrizione il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l integrazione dell alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74) e stabilisce le condizioni per formulare una ipotesi di progetto sull assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99). Le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99). Se la gravità dell handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92). 3.I documenti necessari a rendere effettivo il principio di inclusione Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza 11 Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" 4

5 difficoltà e potenzialità dell alunno. Viene redatto per la prima volta all inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori (art. 4 DPR 22/4/1994) Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994) L Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l alunno disabile. Non deve essere considerato l unico docente cui è affidata l integrazione (C.M. 250/1985; Nota n /10/02). 3.4 Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta dei c.d. assistenti ad personam Assistenza di base: comprende l assistenza nell accompagnare l alunno in situazione di handicap dall esterno all interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell igiene personale. A tali incombenze provvedono i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n del 30/11/01). Il dirigente scolastico che, nell ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all assistenza (nota MIUR n del 30/11/01 12 ). Nel caso in cui l assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio. Altri aspetti. Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). La competenza è del Comune (per la scuola materna, elementare e media) e della Provincia (scuola superiore) Legge 23/96 Segnalare con lettera r/r all ente competente la presenza di barriere architettoniche chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti art. 32 comma 20 Legge 41/86. Scuole private: le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/ ). 12 Nota Ministeriale - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2001 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap" 13 Legge 10 Marzo 2000, n. 62 " Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" 5

6 Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono dati sensibili ai sensi dell art. 22 Legge 675/ Ne è responsabile il dirigente scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D. lgs 135/99 15 ), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l accesso a terzi e utilizzare codici identificativi. Gite scolastiche: l alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992). Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell integrazione scolastica. Sono uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici. Il progetto di integrazione dell alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto l intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92 16 ). Gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni. Gli accordi sono stipulati tra il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL. Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente del CSA inoltrare la richiesta di stipula. 4. Le linee guida del Con le linee guida le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. emanate dal M.I.U.R., in data 4 agosto 2009, vengono sintetizzate le indicazioni in materia di integrazione degli alunni i disabili nella scuola. Le direttive impartite si muovono nell'ambito della legislazione primaria e secondaria vigente e mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Nel confermare con la massima forza il principio della piena integrazione nelle classi ordinarie ed alla luce delle esperienze pluriennali fin qui condotte, il documento ripercorre le tappe degli interventi come fin qui concretamente realizzati nella pratica operativa al fine di 14 Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 15 D.Lgs. n. 135/1999 Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici 16 Accordi di programma 6

7 valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia. L'obiettivo non è dunque quello di introdurre variazioni nelle disposizioni, fatto peraltro non consentito, quanto di fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione. Le linee fanno esplicito riferimento anche al DPR 24 febbraio Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap che individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all educazione e all istruzione. Tale decreto è completato dal Dpr del presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio del 2006 n che regolamenta le forme di integrazione e di sostegno. 5. La riforma della scuola elementare. Con la L. 148/ si dà attuazione alla tanto attesa ed auspicata riforma dell ordinamento della scuola elementare. La scuola elementare in particolare concorre alla prima formazione dell uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali: si propone, in altre parole, lo scopo dello sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. Nella rinnovata scuola elementare trova posto anche l insegnamento di una lingua straniera (L. 114/93) in linea con l intento di continuità del processo educativo (rispetto alla scuola media nella quale tale insegnamento è obbligatorio) che anima la legge di riforma e che sottende alle numerose forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media. La riforma del 90 fu il risultato di un lungo e approfondito dibattito; non soltanto politico e parlamentare, ma anche della cultura, anzitutto tra i pedagogisti, del mondo della scuola, tra le associazioni di docenti e nel sindacato. L iter fu lungo e non agevole e prende le mosse addirittura nove anni prima con l istituzione di una commissione di lavoro, presieduta dall on. Giuseppe Fassino (PLI) e dal pedagogista Mauro Laeng con il compito di rielaborare i programmi della scuola elementare. Dopo qualche anno la commissione (composta da pedagogisti e rappresentanti delle varie associazioni professionali, di diverso orientamento culturale) presentò una bozza provvisoria che venne discussa e diffusa nelle scuole. Nel 1985, dopo alcune modifiche apportate tra l altro dallo stesso ministro allora in carica, Franca 17 Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap". 18 Dpr 2006/185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289." 19 Legge 5 giugno 1990, n.148 Riforma dell'ordinamento della scuola elementare 7

8 Falcucci, i programmi vengono approvati da un ampio schieramento parlamentare. Una volta definito il contenuto (finalità, obiettivi e contenuti dell insegnamento) si pose il problema di quale fosse il contenitore (il modello organizzativo) più adatto, maggiormente funzionale alla attuazione dei programmi stessi, incentrati sugli ambiti disciplinari e sulle educazioni. Indubbiamente pesò, come modello di riferimento, l esperienza della scuola a tempo pieno, presente in alcune realtà del paese come sperimentazione di una didattica innovativa. Venne così avviata la sperimentazione dei moduli didattici che del tempo pieno riprendeva comunque un punto di forza (l idea del team docente, della programmazione collegiale e dell articolazione flessibile del monte-ore) ma che proponeva un tempo scuola più contenuto, limitato ad alcuni rientri pomeridiani. Occorre ricordare che per la realizzazione dei programmi si chiedeva esplicitamente che per poter attuare quei programmi erano indispensabili alcune condizioni. Fra queste condizioni di fattibilità figuravano innanzi tutto il superamento della figura del maestro unico, considerato inadeguato e non più sufficiente, e conseguentemente la proposta della pluralità dei docenti e il tempo necessario, individuato in 30 ore di lezione, allo scopo di favorire tempi distesi per l apprendimento degli alunni. Queste due condizioni furono alla base dell organizzazione modulare (e dello stesso tempo pieno, al netto del tempo mensa). Alla fine della sperimentazione triennale dei moduli didattici, sperimentazione assistita e verificata dagli ispettori tecnici, si arrivo alla legge n.148 del 5 giugno 1990 Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. La legge 148 riformava l'ordinamento della scuola elementare; ne precisava le finalità, definiva le forme di raccordo con gli altri ordini di scuola, delineava le tre opzioni scolastiche tra cui le famiglie possono scegliere (modulo, tempo lungo e tempo pieno) e dava anche indicazioni sugli aspetti più puramente organizzativi: composizione delle classi, orari, raggruppamento delle discipline in ambiti, assegnazione dei posti al personale docente, stanziamenti economici. Essa dava attuazione alla tanto attesa ed auspicata riforma dell ordinamento della scuola elementare, che fu definita come strumento essenziale per la prima formazione dell uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali: si propose lo scopo dello sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. Nella rinnovata scuola elementare trova posto anche l insegnamento di una lingua straniera (L. 114/93 20 ) in linea con l intento di continuità del processo educativo (rispetto alla scuola media nella quale tale insegnamento è obbligatorio) che anima la legge di riforma e che sottende alle numerose forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media. 20 Legge 9 aprile 1993, n Disposizioni per la piena attuazione dell insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare. 8

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