*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per la pesca 2010/0084(NLE) *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (COM(2010)0154 C /0084(NLE)) Commissione per la pesca Relatore: Pat the Cope Gallagher PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità
2 PR_CNS_NLE-AP_art90 Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) PE v /8 PR\ doc
3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...6 PR\ doc 3/8 PE v01-00
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5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (COM(2010)0154 C /0084(NLE)) (Approvazione) Il Parlamento europeo, vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2010)0154), visti l'articolo 43 nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0000), visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del proprio regolamento, vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0000/2010), 1. rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 2. incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che l'accordo non può essere concluso; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Cile. PR\ doc 5/8 PE v01-00
6 MOTIVAZIONE 1. Procedura e punti essenziali della proposta L'approvazione del Parlamento europeo è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), in vista della conclusione formale di un'intesa con il Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. L'intesa costituisce un tentativo di composizione amichevole di una disputa commerciale tra UE e Cile risalente all'inizio degli anni Novanta e relativa, in sostanza, al divieto di scaricare o comunque far transitare nei porti cileni determinate specie ittiche tra cui il pesce spada. Sulla base di una denuncia presentata in virtù del regolamento sugli ostacoli agli scambi (TBR) dagli operatori dei pescherecci con palangari spagnoli, i cui interessi risultano gravemente pregiudicati dalla citata pratica cilena, la Commissione ha esaminato la questione arrivando, nel 1999, alla conclusione che la suddetta pratica è contraria all'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), e che la stessa non può nemmeno essere giustificata dall'applicazione delle deroghe di cui all'articolo XX. Di conseguenza, la stessa Commissione ha deciso di fare ricorso al meccanismo di composizione delle controversie dell'omc (DS193): la procedura è proseguita fino alla costituzione di un comitato, ma nell'aprile 2001 è stata sospesa in seguito al raggiungimento di un accordo provvisorio tra la Commissione e il Cile. Grazie alle notifiche regolarmente trasmesse all'omc (2003, 2005 e 2007), la sospensione si è mantenuta nei nove anni successivi nonostante l'impossibilità di arrivare a un accordo definitivo; tale situazione è durata fino all'ottobre 2008, quando i negoziati condotti con il Cile dalla Commissione, sulla base di un nuovo mandato conferito dal Consiglio, hanno portato alla sigla dell'intesa oggetto della presente relazione. L'intesa, applicata in via provvisoria dal 1º gennaio 2010 in attesa della sua conclusione formale, è presentata dalla Commissione come uno strumento atto a garantire l accesso ai porti cileni designati per le operazioni di trasbordo e di sbarco, oltre che a fini logistici, per i pescherecci battenti bandiera degli Stati membri che operano nelle acque del Pacifico sudorientale. La Commissione sostiene altresì che l'accordo segna l'inizio di un'apertura del Cile nei confronti della cooperazione multilaterale, nel quadro sia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) esistenti, come la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC), sia di quelle in via di costituzione come l'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). 2. Considerazioni del relatore Sulla base dell'analisi condotta sui diversi elementi della complessa procedura in oggetto e sui risultati delle due discussioni tenutesi in seno alla commissione per la pesca, il relatore raccomanda che il Parlamento europeo rifiuti di dare la sua approvazione alla conclusione formale dell'accordo. Le discussioni in seno alla commissione per la pesca, i contatti con i rappresentanti del settore PE v /8 PR\ doc
7 e le spiegazioni dei rappresentanti della Commissione hanno permesso di arrivare alle seguenti conclusioni: la scarsa disponibilità a cooperare e l'atteggiamento unilaterale del Cile in relazione alla pesca nel Pacifico sudorientale hanno gravemente compromesso, per diverso tempo, gli interessi dei pescatori dell'ue operanti nelle citate acque e li hanno costretti a ripiegare su soluzioni più costose in termini di accesso ai porti del continente sudamericano ostacolando così, come ampiamente dimostrato dalla relazione TBR adottata dalla Commissione nel marzo 1999, le loro attività commerciali; anche se la questione è stata inizialmente sollevata dai pescatori dell'ue ed esaminata dalla Commissione in riferimento al solo pesce spada, nel frattempo sono emersi problemi analoghi in relazione alla pesca pelagica, ad esempio quella del sugarello, così come confermato dalle recenti comunicazioni del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici; sebbene l'ue sia riuscita a portare il Cile al tavolo delle trattative sul pesce spada grazie alla minaccia di una decisione dell'omc in materia, il paese sudamericano è successivamente riuscito a guadagnare (parecchio) tempo mediante un accordo provvisorio che è servito unicamente a prolungare la sospensione della controversia dinanzi all'omc per quasi un decennio, dal momento che non solo non è mai stato concretamente applicato, ma non ha nemmeno procurato benefici al settore della pesca dell'ue; l'intesa siglata da Commissione e Cile e presentata al PE si riferisce al solo pesce spada e di conseguenza non risolverebbe i problemi legati alla pesca pelagica denunciati dai pescatori dell'ue (in particolare quelli dei Paesi Bassi), recentemente (dicembre 2009) aggravatisi in seguito alle ulteriori restrizioni in termini di accesso ai porti imposte dalle norme cilene; l'intesa non sembra soddisfare nemmeno i pescatori di pesce spada dell'ue (in particolare quelli spagnoli), ovvero i beneficiari teorici dei negoziati della Commissione; infatti, non solo essi ritengono che le condizioni previste dall'intesa in questione per l'accesso ai porti cileni designati non siano sufficientemente concrete o affidabili per portare a un reale miglioramento della loro situazione, ma, da quando l'intesa è applicata in via provvisoria, non hanno nemmeno mai tentato di avvalersi delle clausole ivi contenute né sembrano avere intenzione di farlo nel prossimo futuro; in ogni caso, permangono seri dubbi circa l'effettiva volontà delle autorità cilene di onorare i nuovi impegni presi e di avviare un'autentica cooperazione, bilaterale e multilaterale, con l'ue e gli altri paesi che operano nel Pacifico sudorientale. Alla luce di quanto sopra, il relatore è giunto alla conclusione che l'intesa in esame non costituisca una valida soluzione né per i problemi specifici che in teoria dovrebbe risolvere né, più in generale, per la questione della cooperazione con il Cile nel settore della pesca. Il relatore suggerisce, qualora la sua raccomandazione di rifiutare l'accordo in esame sia accolta dal Parlamento, di invitare la Commissione a presentare senza indugio una serie di opzioni PR\ doc 7/8 PE v01-00
8 alternative che contemplino, tra l'altro, la ripresa di tutte le pressioni possibili sul piano sia diplomatico che giuridico al fine di indurre il Cile a rispettare le norme di diritto internazionale e a mostrare chiari segnali di disponibilità nei confronti degli operatori del settore della pesca dell'ue quale condizione indispensabile per la formalizzazione di qualunque nuovo accordo bilaterale. A tale proposito, il relatore esprime profondo rammarico per la decisione di cui è venuto a conoscenza solo di recente che la Commissione ha adottato senza attendere la conclusione del processo di ratifica, di porre definitivamente fine alla controversia UE-Cile (DS193), pendente dal 2000, mediante notifica formale trasmessa all'omc in data 3 giugno Anche se, com'è ovvio, esiste la possibilità di presentare un nuovo ricorso dinanzi all'omc, risulta in certa misura difficile comprendere i motivi che hanno spinto la Commissione a rinunciare in via definitiva al diritto, puntualmente rinnovato per quasi un decennio, di riavviare in qualunque momento la summenzionata procedura, e ciò a poche settimane dall'approvazione (o dal rifiuto) del Parlamento in merito alla conclusione dell'intesa; In caso di rifiuto si creerebbe quindi un precedente che dovrebbe probabilmente servire a indurre le altre istituzioni coinvolte nella negoziazione e nella conclusione di accordi internazionali nel settore della pesca a non dare per scontata l'approvazione del Parlamento e a rispettare pienamente il nuovo ruolo attribuito a quest'ultimo dal trattato di Lisbona. *** PE v /8 PR\ doc
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