REGOLAMENTO IN MATERIA DI: 1. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO - COMANDO FINALIZZATO:

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1 Università Cattolica del Sacro Cuore -Sede di Roma- Personale della Sede di Roma REGOLAMENTO IN MATERIA DI: 1. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO - COMANDO FINALIZZATO: MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO 2. TRASFERTA: MODALITA DI EFFETTUAZIONE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO Roma, 1/2/2003

2 - INDICE Premessa...3 Articolo 1 -Ambito di applicazione Capitolo 1 -Aggiornamento professionale obbligatorio, facoltativo e comando finalizzato-...4 Articolo 2 Disposizioni generali Articolo 3 - Aggiornamento obbligatorio Articolo 4 Aggiornamento facoltativo Articolo 5 -Comando finalizzato Articolo 6 -Trattamento economico Capitolo 2 Trasferte Articolo 7 -Definizione dell'incarico di missione Articolo 8 -Autorizzazione a svolgere incarichi di missione Articolo 9 -Provvedimento di autorizzazione Articolo 10 -Disposizioni generali sul trattamento economico Articolo 11 -Missioni sul territorio nazionale: trattamento economico Articolo 12 -Missioni all'estero: trattamento economico Articolo 13 -Mezzi di trasporto Articolo 14 -Rimborso spese di viaggio Articolo 15 -Coperture assicurative Articolo 16 Anticipazioni Articolo 17 -Liquidazione del trattamento economico di missione Articolo 18 -Modifiche importi tabellari Capitolo III -Norme finali Articolo 19 Rinvio Articolo 20 -Entrata in vigore TABELLE...I TABELLA A... I TABELLA B... II ALLEGATO I...i ALLEGATO II... v ALLEGATO III Articoli contrattuali di riferimento

3 Premessa Articolo 1 -Ambito di applicazione- 1. Il presente Regolamento contiene le procedure di attuazione delle disposizioni del CCL del personale non dirigente della Sede di Roma dell UCSC in materia di: a. modalità di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento obbligatorio, di aggiornamento facoltativo e di comando finalizzato e relativo trattamento economico; b. modalità di trasferta del personale e relativo trattamento economico. 2. Ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. A, I alinea, del suddetto CCL ( L U.C.S.C., allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le Organizzazioni Sindacali di cui all art.9, comma 3, sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane ), le OO.SS. firmatarie sono state informate del presente Regolamento in data 14/11/2002.

4 Capitolo 1 -Aggiornamento professionale obbligatorio, facoltativo e comando finalizzato- Articolo 2 Disposizioni generali- 1. L'attività formativa dei dipendenti si svolge secondo percorsi definiti, in conformità ai programmi di cui all'art. 4, comma 2, punto VI del CCL ( In sede di contrattazione sono regolati ( ) i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento dei dipendenti, per adeguarli ai processi di innovazione ). 2. I programmi di cui al comma precedente stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo.

5 Articolo 3 - Aggiornamento obbligatorio- 1. L aggiornamento obbligatorio comprende iniziative di formazione e di aggiornamento professionale realizzate dall U.C.S.C., nell ambito dei propri obiettivi di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. 2. Il personale che partecipa ad attività di formazione obbligatoria organizzate dall U.C.S.C. è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l orario di lavoro. 3. L aggiornamento obbligatorio stabilito dall U.C.S.C. e svolto in orario di lavoro riguarda anche: l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico; l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dall U.C.S.C., anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali; il comando finalizzato, con la precisazione che esso è disposto dall U.C.S.C. (cfr. successivo art. 5). 4. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l accertamento dell avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione. 5. La DSP-Formazione e Sviluppo comunica mensilmente, sulla base dei percorsi definiti in conformità ai programmi di aggiornamento, alla DSP- Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali, la partecipazione del personale a tutte le iniziative di aggiornamento obbligatorio attraverso elenchi nominativi con l indicazione dei giorni e delle ore della predetta partecipazione. 6. La DSP-Formazione e Sviluppo comunica, per i successivi adempimenti di competenza di cui all articolo 6, comma 1 del presente Regolamento, alla DSP-Amministrazione Personale Docente e non Docente le iniziative di aggiornamento obbligatorio che, per esigenze dell U.C.S.C., si svolgono fuori della sede di servizio. 7. Il dipendente che abbia partecipato ad iniziative di aggiornamento obbligatorio fuori della sede di servizio provvede a compilare e ad inviare nei successivi 7 giorni alla DSP-Formazione e Sviluppo ed al proprio Dirigente sovraordinato il modulo Allegato III al presente Regolamento. 8. Allorché per esigenze dell U.C.S.C. le iniziative di aggiornamento obbligatorio si svolgano fuori della sede di servizio, l assenza del dipendente è identificata con il codice 6150.

6 Articolo 4 Aggiornamento facoltativo- 1. L aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate nel contesto dei percorsi definiti in conformità ai programmi di aggiornamento dal personale interessato, anche in ambito extra-regionale ed effettuate al di fuori dell orario di lavoro. Nell aggiornamento tecnicoscientifico facoltativo rientra anche l istituto del comando finalizzato (cfr. successivo art. 5). 2. Per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento di cui al presente articolo a ciascun dipendente spetta un massimo di 8 giorni all anno di permesso retribuito se non usufruiti per le altre causali previste dall art. 33, comma 1, I alinea del CCL ( partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ). 3. La relativa richiesta di permesso deve essere inoltrata alla DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali, mediante l apposito modulo, almeno 30 giorni prima del periodo richiesto: le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 4. Il Dirigente sovraordinato del dipendente interessato esprime, sul modulo anzidetto, parere in ordine alla domanda di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei dipendenti, fornendo a tutti, a rotazione, l opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento. Nei casi di domande di aggiornamento facoltativo avanzate da dipendenti del ruolo sanitario è necessario anche il parere della Direzione Sanitaria. 5. Ai fini dell accoglimento o meno della richiesta, la DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali acquisisce il parere di merito della DSP- Formazione e Sviluppo in ordine alla conformità della richiesta stessa ai programmi di formazione ed alla sua stretta connessione con l attività di servizio del richiedente. 6. Qualora sia stata formulata dall interessato domanda di concorso dell U.C.S.C. alle spese relative alle iniziative formative di cui al presente articolo, il Direttore del Servizio Personale dispone in ordine alla misura della eventuale partecipazione. La DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali comunica quindi al dipendente interessato e, per i successivi adempimenti di competenza, alla DSP-Amministrazione Personale Docente e non Docente i termini dell eventuale concorso dell U.C.S.C. agli oneri in questione. 7. La DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali comunica per iscritto al dipendente interessato l eventuale diniego di concessione del permesso retribuito per aggiornamento facoltativo.

7 8. L assenza del dipendente autorizzato a partecipare alle iniziative di aggiornamento di cui al presente articolo è identificata con il codice Al rientro in servizio, il dipendente interessato è tenuto a documentare l effettiva partecipazione all attività formativa attraverso l inoltro di copia dell attestato di partecipazione all iniziativa alla DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali e alla DSP-Formazione e Sviluppo per gli adempimenti di rispettiva competenza. Egli provvede altresì a compilare e ad inviare nei successivi 7 giorni alla DSP-Formazione e Sviluppo ed al proprio Dirigente sovraordinato il modulo Allegato III al presente Regolamento. 10. Qualora il dipendente a cui sia stato già concesso formalmente il permesso per aggiornamento facoltativo non possa più partecipare, per motivi imprevisti, alla iniziativa formativa, il medesimo è tenuto a darne tempestiva e motivata informazione scritta alla DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali ed alla DSP-Formazione e Sviluppo per gli adempimenti di rispettiva competenza 11. Durante i permessi retribuiti per aggiornamento facoltativo è esclusa ogni forma di responsabilità da parte dell U.C.S.C., ivi compresa quella relativa all uso del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente.

8 Articolo 5 -Comando finalizzato- 1. Per finalità di aggiornamento il dipendente può chiedere un comando finalizzato, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso. Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, non competono gli assegni inerenti al rapporto di impiego. Ove il comando rientri nell aggiornamento obbligatorio e sia dunque giustificato dall esigenza dell U.C.S.C. per il compimento di studi speciali o per l acquisizione di tecniche particolari, al personale comandato è corrisposto il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di trasferta (artt. 8, 9, 10 del presente Regolamento). 2. Trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai precedenti articoli 3 e 4 a seconda che il comando finalizzato costituisca aggiornamento obbligatorio ovvero aggiornamento facoltativo.

9 Articolo 6 -Trattamento economico- 1. Aggiornamento obbligatorio. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'u.c.s.c. è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'u.c.s.c.. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta (artt. 8, 9, 10 del presente Regolamento) ed il rimborso delle spese di viaggio. Allorché le spese siano anticipate dal dipendente, sono ammesse a rimborso le quote di iscrizione a convegni o conferenze dietro presentazione di fattura o ricevuta. Se dalla fattura o ricevuta dell iscrizione ai corsi non si evince che la predetta quota non è comprensiva di vitto e alloggio, il dipendente deve allegare apposita dichiarazione che attesti tale circostanza. 2. Aggiornamento facoltativo. Qualora l U.C.S.C. ritenga l aggiornamento facoltativo in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l attività di servizio, può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo. 3. Comando finalizzato. Se rientrante nelle iniziative di aggiornamento facoltativo, l U.C.S.C. stabilisce se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro. Ove il comando rientri nell aggiornamento obbligatorio e sia dunque giustificato dall esigenza dell U.C.S.C. per il compimento di studi speciali o per l acquisizione di tecniche particolari, al personale comandato è corrisposto il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di trasferta (artt.8, 9, 10 del presente Regolamento).

10 Capitolo 2 Trasferte- Articolo 7 -Definizione dell'incarico di missione- 1. Per incarico di missione si intende la prestazione o l'attività svolta, per esigenze o motivi di servizio, al di fuori della ordinaria sede di lavoro, sia sul territorio nazionale che all estero.

11 Articolo 8 -Autorizzazione a svolgere incarichi di missione- 1. L autorizzazione a svolgere incarichi di missione può essere rilasciata al personale dipendente in costanza di servizio: gli incarichi di missione non possono essere conferiti in tutti i casi di sospensione o di interruzione della prestazione lavorativa di cui al Capo II, Parte IV del CCL

12 Articolo 9 -Provvedimento di autorizzazione- 1. L'autorizzazione a svolgere l'incarico di missione sul territorio nazionale ed estero è rilasciata dal Direttore del Servizio Personale. 2. Il provvedimento con il quale viene conferito l'incarico di missione deve necessariamente precedere l'inizio della missione stessa. L'incarico di missione è conferito previa proposta motivata da parte del Dirigente sovraordinato del dipendente inviato in missione. Per i dipendenti del ruolo sanitario la proposta è formulata su parere conforme della Direzione Sanitaria. La proposta, oltre a verificare la compatibilità della missione con le esigenze di servizio, deve contenere l indicazione di: - necessità della missione; - durata della missione; - luogo di destinazione. 3. Copia del provvedimento deve essere inviata alla DSP-Gestione Personale non Docente e Relazioni Sindacali- e alla DSP-Amministrazione Personale Docente e non Docente per i successivi adempimenti di competenza. 4. Il personale delle diverse categorie può usufruire delle agevolazioni e dei rimborsi riconosciuti al personale sovraordinato purché sussistano i seguenti presupposti: - che si tratti di dipendente al seguito di personale sovraordinato; - che lo stesso dipendente sia chiamato a svolgere compiti di collaborazione. Entrambe le suddette condizioni devono essere esplicitate nell autorizzazione alla missione. Con le stesse modalità possono usufruire del beneficio i dipendenti facenti parte di delegazione ufficiale dell U.C.S.C. -Sede di Roma. 5. L assenza dal servizio del personale autorizzato a svolgere incarico di missione è identificata con il codice 6151.

13 Articolo 10 -Disposizioni generali sul trattamento economico- 1. Al personale inviato in trasferta compete, oltre alla normale retribuzione, il trattamento economico previsto dall art. 105 CCL Il trattamento economico delle missioni espletate sul territorio nazionale, definito in rapporto alla durata della missione, è comprensivo dell'indennità di trasferta, delle spese di trasporto nonché delle spese di vitto e pernottamento. 3. Le missioni espletate all'estero danno diritto alla indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di trasporto e di pernottamento. 4. Non danno diritto al trattamento economico gli incarichi di missione espletati in località di abituale dimora del dipendente, in località distanti meno di 10 km dalla sede di servizio o quando la durata dell'incarico sia inferiore alle quattro ore, se svolta in ore diurne, intese normativamente come quelle decorrenti dalle 6:00 alle 22:00; in tal caso compete il rimborso delle sole spese di trasporto. Il trattamento di trasferta non viene altresì corrisposto nei casi di missioni svolte come normale servizio di istituto. 5. Per servizio di istituto deve intendersi quello svolto nell ambito territoriale del Comune di Roma dal personale che, anche se assegnato organicamente ad uno specifico servizio o ufficio, sia costretto a svolgere necessariamente ed in via prevalente i propri compiti istituzionali fuori dal servizio o ufficio stesso (autisti, assistenti sanitari e sociali, tecnici della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro ecc.). 6. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall U.C.S.C. l indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo. 7. Al personale inviato in trasferta spetta il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l attività lavorativa nella sede di trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato. Nel caso degli autisti, si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 8. Ai soli fini della corresponsione dell indennità di trasferta, nel computo delle ore di missione si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

14 Articolo 11 -Missioni sul territorio nazionale: trattamento economico- 1. Per le missioni svolte sul territorio nazionale, di durata superiore alle quattro ore e inferiore alle otto ore, al dipendente compete un importo pari al 100% della misura dell indennità di trasferta oraria di cui all art. 105, comma 2, lett. a) CCL (Tab. A lett. b). 2. Per le missioni di durata non inferiore alle otto ore e non superiore alle dodici ore, oltre ai rimborsi previsti nel precedente comma, spetta anche il rimborso della spesa per un pasto nel limite di importo fissato dall art. 105, comma 3 CCL (Tab. A lett. e). 3. Per le missioni svolte sul territorio nazionale, di durata superiore alle dodici ore, oltre ai rimborsi di cui al primo comma, compete anche il rimborso della spesa per due pasti giornalieri nei limiti di importo fissato dall art. 105, comma 3 CCL (Tab. A lett. f), nonché il rimborso delle spese sostenute per l'alloggio in albergo fino a quattro stelle in camera singola. 4. I dipendenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione hanno titolo alla corresponsione della somma forfetaria di lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di cui ai commi 2 e 3. A titolo meramente esemplificativo tra tali attività sono ricomprese le seguenti: - attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; - assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; - attività che comportino imbarchi brevi. 5. Per le missioni di durata superiore alle otto ore, l'indennità di trasferta oraria e/o giornaliera è liquidata nella misura del 30%, anche nel caso in cui non si richieda il rimborso delle spese sostenute per vitto e/o alloggio in quanto non è ammessa opzione per l indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere in luogo del rimborso di pernottamenti e/o pasti (Tab. A lett. c, d). 6. Per le ore residuali rispetto alla giornata intera e per le missioni di durata compresa tra le quattro e le otto ore, l indennità spetta nella misura di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora superiore a trenta minuti. 7. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 gg., è consentito il rimborso della spesa per i pernottamenti in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l albergo, sempreché risulti più conveniente rispetto al costo

15 medio per i pernottamenti in albergo della categoria consentita, nella medesima località. 8. I rimborsi delle spese per pasti e pernottamenti sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all attività alberghiera o di ristoro. Il limite massimo di spesa rimborsabile per i due pasti potrà risultare dalla libera somma degli importi di spesa sostenuti per ciascuno di essi. 9. Tabella riassuntiva del trattamento economico spettante in caso di missioni in Italia.

16 Tipologia Incarico Trattamento Economico di TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE PER MISSIONI IN ITALIA INCARICHI DI INCARICHI DI INCARICHI DI DURATA INCARICHI DI DURATA INCARICHI MISSIONE espletati: DURATA COMPRESA COMPRESA TRA LE 8 COMPRESA TRA LE 12 in località di TRA LE 4 E LE 8 ORE E LE 12 ORE E LE 24 ORE abituale dimora del dipendente; in località distanti meno di 10 km dalla sede di servizio; per una durata inferiore alle 4 ore Rimborso spese di viaggio relativamente al mezzo di trasporto autorizzato Rimborso spese di viaggio relativamente al mezzo di trasporto autorizzato 100% indennità di trasferta oraria (= 0,86) per ogni ora di missione, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora > a 30 m Rimborso spese di viaggio relativamente al mezzo di trasporto autorizzato Rimborso spesa di un pasto fino all importo massimo di % indennità di trasferta oraria (= 0,26) per ogni ora di missione, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora > a 30 m Rimborso spese di viaggio relativamente al mezzo di trasporto autorizzato Rimborso spesa di due pasti fino all importo massimo di 44,26 Rimborso spese di alloggio 30% indennità di trasferta oraria (= 0,26) per ogni ora di missione, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora > a 30 m DI DURATA PARI O SUPERIORE ALLE 24 ORE Rimborso spese di viaggio relativamente al mezzo di trasporto autorizzato Rimborso spesa di due pasti fino all importo massimo di 44,26 per ogni giorno di missione Rimborso spese di alloggio 30% indennità di trasferta giornaliera (= 6,20) per ogni giorno di missione 1 1 Per le ore residuali rispetto alla giornata intera spetta: a) fino ad 8 ore: 100% indennità di trasferta oraria (= 0,86) per ogni ora, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora > a 30 m; b) oltre 8 ore: 30% indennità di trasferta oraria (= 0,26) per ogni ora, con arrotondamento ad ora intera della frazione di ora > a 30 m. 16

17 Articolo 12 -Missioni all'estero: trattamento economico- 1. Al dipendente inviato in missione all'estero, oltre all'indennità di trasferta ed alle spese di viaggio, spetta, se richiesto, il rimborso delle spese di alloggio in albergo fino a quattro stelle. In caso di richiesta di rimborso delle spese di alloggio, l'indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta di un terzo. 2. Per il rimborso delle spese di albergo, dovrà essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'albergo. 3. Le indennità di trasferta, distinte per gruppi di personale (Tab. B), e gli importi, distinti per Stati (Allegato I), nonché i rimborsi, sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia all'atto dell'emanazione del provvedimento con il quale l'incarico di missione viene conferito. 4. Le indennità di trasferta che competono sono rapportate al numero dei giorni e delle ore di durata della missione all'estero. 5. La missione all'estero inizia al momento dell'attraversamento della frontiera nel viaggio di andata e si conclude al momento dell'attraversamento della frontiera nel viaggio di ritorno. 6. Per il raggiungimento della frontiera dalla sede di servizio e viceversa, compete il trattamento economico previsto per le missioni espletate sul territorio nazionale. 17

18 Articolo 13 -Mezzi di trasporto- 1. Il dipendente autorizzato a svolgere incarichi di missione può utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: - treni e pullman di linea; - aerei e navi; - mezzi di trasporto di proprietà dell'u.c.s.c.; - auto da noleggio; - auto propria o altro mezzo proprio di trasporto; - taxi. 2. L'uso del mezzo aereo deve essere adeguatamente giustificato secondo criteri di economicità ed opportunità; l'uso dei mezzi marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, deve essere analogamente giustificato. L uso di mezzi di trasporto noleggiati può essere consentito quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, con rimborso delle relative spese. 3. L'uso dei mezzi propri è consentito nei casi in cui l orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o quando tali servizi manchino del tutto. E consentito altresì sulla base della valutazione dei seguenti elementi: - durata della missione; - durata del viaggio in rapporto alla durata ed al luogo della missione; - esigenza di rientro rapido in sede; - criteri di economicità in relazione non solo al costo del viaggio ma anche alla funzionalità del servizio espletata dal dipendente. Al dipendente che, senza autorizzazione, usi il proprio automezzo non compete alcun rimborso. 4. In assenza di mezzi pubblici, l'uso del taxi è consentito unicamente per recarsi dalla sede di servizio, o da luogo diverso se economicamente più vantaggioso, alla stazione ferroviaria di partenza e viceversa e per raggiungere dalla stazione ferroviaria o aeroportuale di arrivo il luogo della missione e viceversa ovvero quando sia necessario trasportare materiale ingombrante o di peso eccessivo; il dipendente, in sede di richiesta di liquidazione della missione, ha l'obbligo di motivare e di documentare l'uso del predetto mezzo. L'autorizzazione relativa all'uso del taxi, ove possibile, dovrà essere preventivamente rilasciata nel provvedimento autorizzativo della missione stessa. 5. Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea sia all interno che all estero, al dipendente è consentito l uso della classe economica. Al dipendente che usufruisce del trasporto ferroviario è consentito l'uso della I e della II classe. E' consentito, altresì, se del caso, l uso di una cuccetta di I o di II classe. 18

19 Articolo 14 -Rimborso spese di viaggio- 1. Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio avverrà nel limite del costo del biglietto a tariffa vigente al momento per la classe di diritto. 2. Nel caso di uso del trasporto ferroviario, non sono rimborsabili le spese per esazioni suppletive per biglietti di viaggio acquistati direttamente in treno. 3. Oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta un'indennità pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se per il viaggio vengono utilizzati mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, e del 5%, se per il viaggio vengono utilizzati mezzi di trasporto aerei. 4. L'indennità di cui al comma precedente non viene corrisposta: - per il supplemento relativo a treni rapidi; - per il biglietto relativo a vagoni letto; - per eventuali altri supplementi previsti sui biglietti di viaggio; - per le tasse di imbarco. 5. Nel caso in cui venga utilizzata la propria auto o altro mezzo proprio di trasporto e sussista apposita autorizzazione preventiva, compete, per ogni chilometro percorso, un'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente al momento del viaggio. 6. Le percorrenze chilometriche debbono riferirsi, in via principale, alle distanze esistenti fra la sede di servizio e la località di destinazione della missione. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella di trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest ultima località. 7. I rimborsi delle spese di viaggio competono per tutti i servizi resi fuori dell ordinaria sede di servizio anche se il dipendente non acquista titolo all indennità di trasferta. 8. Le spese di viaggio con mezzi pubblici e i pedaggi autostradali sono rimborsabili solo se debitamente documentati. 19

20 Articolo 15 -Coperture assicurative- 1. I dipendenti espressamente e preventivamente autorizzati dall U.C.S.C. a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, sono coperti da apposita polizza assicurativa stipulata dall U.C.S.C. e valevole limitatamente al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La suddetta polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui preventivamente l U.C.S.C. abbia autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell U.C.S.C. sono integrate con la copertura dei rischi di lesione e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui l U.C.S.C. abbia preventivamente autorizzato il trasporto. 4. I massimali della polizza di cui al comma 3 non possono eccedere quelli previsti dalla legge per l assicurazione obbligatoria per i corrispondenti danni. 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e gli importi di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti in base all assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio e per cause di servizio. 20

21 Articolo 16 Anticipazioni- 1. La DSP-Amministrazione Personale Docente e non Docente-, competente a liquidare il trattamento di missione, è tenuta ad effettuare anticipazione di fondi su richiesta del dipendente inviato in missione, inoltrata almeno 10 giorni prima dell inizio della missione stessa. 2. L'anticipazione è concessa su presentazione, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione con la quantificazione presuntiva delle spese, nel rispetto delle classi di diritto stabilite sia per l'eventuale pernottamento in albergo sia per l'uso dei mezzi di trasporto nonché per le quote di iscrizione a scuole, convegni, congressi e seminari, se queste siano da corrispondersi in via anticipata. 3. Il dipendente ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettantegli, comprendendo in esso i rimborsi per il viaggio e per il vitto nonché quello per il pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita. 4. Al momento della liquidazione, dall'importo complessivo del trattamento economico di missione viene recuperato quanto anticipato su richiesta del dipendente. 5. Per le missioni all'estero, l'entità dell'anticipazione è pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi della diaria spettante in ragione della durata della missione e del Paese in cui si svolge. 21

22 Articolo 17 -Liquidazione del trattamento economico di missione- 1. A conclusione della missione la DSP- Amministrazione Personale Docente e non Docente- provvederà alla liquidazione delle indennità e delle spese ammesse al rimborso esclusivamente su presentazione di: - autorizzazione alla missione; - documenti giustificativi delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, ove spettanti. 2. I documenti giustificativi (biglietti di viaggio, fatture commerciali, ricevute fiscali, ecc.) dovranno essere presentati all'ufficio di cui al comma 1 in originale e riferiti, di norma, al singolo interessato. 22

23 Articolo 18 -Modifiche importi tabellari- 1. Gli importi riportati nella Tabella A si intendono automaticamente adeguati a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, modificativi degli stessi, successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I limiti di spesa per i pasti sono rivalutati annualmente, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, in analogia a quanto stabilito con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica (art. 5 dpr 1988 n. 395). La rivalutazione dei rimborsi-spesa connessi al trattamento di missione è consentita nei limiti del tasso programmato di inflazione (art. 3, co. 36 L. 537/93, art. 7, co. 6 D.L. 438/92). 3. Le misure dell indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente applicando quanto stabilito con Decreto del Ministro del Tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 L. 324/59 e successive modificazioni, nel limite del 12% delle misure in atto nell anno precedente. 4. Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali e allineate alle modifiche eventualmente apportate dal Ministero del Tesoro con propri decreti, in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, ai sensi dell art. 1, dpr 1971, n Le misure delle diarie di missione all estero attualmente vigenti sono quelle fissate dal D.M. del Tesoro 27 agosto 1998 (Allegato I), come adeguate in unità euro dal D.M. del Tesoro 2 aprile 1999 per ciascuno degli Stati che l hanno adottato (Allegato II). 23

24 Capitolo III -Norme finali- Articolo 19 Rinvio- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla disciplina dettata dal CCNL di riferimento ed alle disposizioni normative tuttora vigenti in materia di missioni per gli impiegati civili dello Stato. 24

25 Articolo 20 -Entrata in vigore- 1. Al presente Regolamento deve essere data pubblicità, mediante comunicazione ai Dirigenti Responsabili delle U.O. alle quali afferisce il personale destinatario dello stesso. 2. Il Regolamento entra in vigore dal 1/2/

26 TABELLA A TABELLE Misura dell indennità di trasferta - Misura dei rimborsi delle spese di vitto CATEGORIE (a) Importo giornaliero indennità di trasferta nella misura intera (**) (b) Importo orario (c) Importo orario (d) Importo giornaliero (e) Importo massimo (f) Importo massimo indennità diindennità diindennità di per complessivo trasferta (**) trasferta ridotta trasferta al ridotta rimborso di per al un pasto(*) rimborso di 30% 30% due pasti giornalieri(*) A, B, Bs, C, D Ds 20,66 0,86 0,26 6,20 22,26 44,26 (*) (**) Art. 105 CCL 14/3/2002 I

27 TABELLA B Gruppi di appartenenza per individuazione della misura della diaria giornaliera per missioni all estero CATEGORIE Gruppo (D.M. del Tesoro 27 agosto 1998) (D.M. del Tesoro 2 aprile 1999) A, B, Bs, C Gr. E D,Ds Gr. D II

28 ALLEGATO I D.M. del Tesoro 27 agosto 1998 Adeguamento delle diarie di missione all estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola i

29 ALLEGATO I ii

30 ALLEGATO I iii

31

32 ALLEGATO II D.M. del Tesoro 2 aprile 1999 Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all estero del personale statale, civile e ===================================================================== º º GRUPPI DI PERSONALE º º P A E S I ºValutaº A º B º C º D º E º F º ºGruppoº Gruppoº Gruppoº Gruppoº Gruppoº Gruppo º º I º II º III º IV º V-IX º X-XI º º º º º º º Austria Euro 218,16 191,35 182,12 172,89 147,89 120,20 Vienna Euro 251,45 223,76 210,75 198,76 171,00 137,72 Belgio Euro 182,03 161,70 152,45 143,21 122,88 99,80 Bruxelles Euro 195,89 173,70 164,48 154,31 132,13 110,88 Finlandia Euro 137,41 121,77 114,37 106,97 93,18 77,53 Helsinki Euro 145,65 127,32 120,76 113,36 101,42 80,23 Francia Euro 156,11 139,49 131,11 123,79 106,26 76,68 Parigi Euro 188,43 168,15 157,94 147,72 127,45 102,45 Germania Euro 226,50 200,43 189,18 178,95 153,39 123,73 Bonn/Berlino Euro 249,51 218,83 202,98 195,82 169,75 134,98 Irlanda Euro 130,78 114,28 109,20 101,58 88,88 68,57 Lussemburgo Euro 182,03 161,70 152,45 143,21 122,88 99,80 Paesi Bassi Euro 222,81 203,29 191,04 180,15 156,10 122,97 Portogallo Euro 109,80 97,80 90,42 86,73 74,73 59,98 Spagna Euro 109,63 97,65 90,28 86,60 74,62 59,88 Madrid Euro 119,76 111,47 103,18 94,89 81,99 66,33 v

33 ALLEGATO III Al Responsabile della Unità Organizzativa di appartenenza Al Dirigente dell Ufficio Formazione e Sviluppo Schema di relazione sull attività di aggiornamento all esterno dell ente Obbligatorio Facoltativo DATI DEL PARTECIPANTE Cognome Nome Profilo professionale Matricola Unità Organizzativa Tel. TIPOLOGIA DELL INIZIATIVA: Corso/Seminario Convegno Altro Titolo Organizzato da Giornate frequentate dal / / al / / Totale giornate Temi trattati

34 Valutazione del progetto formativo a) RISPETTO A QUELLO CHE MI ASPETTAVO, HO TROVATO L INIZIATIVA FORMATIVA: insoddisfacente soddisfacente b) RISPETTO A QUANTO SAPEVO, I CONTENUTI TRASMESSI MI HANNO DATO: informazioni già note informazioni nuove che per il mio lavoro di tutti i giorni sono: inutili utili c) LA DOCUMENTAZIONE FORNITA A MIO AVVISO potrebbe non potrebbe ESSERE DI INTERESSE PER ALTRE UNITÀ ORGANIZZATIVE (nel primo caso si prega inviarne copia all Ufficio Formazione e Sviluppo) Osservazioni e suggerimenti 1) Aree e tematiche per future iniziative di formazione alle quali vorrei partecipare Data Firma L Ufficio Formazione e Sviluppo ringrazia per la Sua preziosa collaborazione. ii

35 Articoli contrattuali di riferimento CCL personale della Sede di Roma dell U.C.S.C.: artt. 51, 91, 93, 105. iii

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