proposta di legge n. 235
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- Costanzo Foti
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1 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 235 a iniziativa dei Consiglieri GIANNOTTI, SANTORI, CAPPONI, CIRIACI, CESARONI, BUGARO, BRINI, TIBERI presentata in data 9 maggio 2008 AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE FAMIGLIE PER LA PRIMA ABITAZIONE (516)
2 REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, la casa è un problema di viva attualità in Italia. Il rialzo dei tassi di interesse relativi ai mutui bancari è tra le principali cause di impoverimento delle famiglie. In particolare i dati economici diffusi dagli istituti bancari italiani dimostrano le difficoltà crescenti incontrate dalle famiglie per il pagamento dei mutui per la prima casa. Aumentano le insolvenze e, conseguentemente, le procedure immobiliari o i pignoramenti, come rilevato da diverse associazioni di consumatori. Tale situazione si riscontra in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, e, quindi, anche nelle Marche. Dal momento che si ritiene la casa un bene primario per ciascun cittadino, con la presente proposta di legge si intende offrire un aiuto concreto alle famiglie residenti sul territorio regionale, attraverso specifici interventi di sostegno al pagamento dei contratti di mutuo per l acquisto della prima abitazione, consistenti, così come previsto dall articolo 1, sia nell erogazione di contributi sia in misure incentivanti la rinegoziazione dei mutui in essere. In particolare l articolo 2 della proposta di legge circoscrive l ambito di applicazione delle previsioni normative ai nuclei familiari composti da cittadini residenti nella regione Marche da almeno cinque anni, che abbiano contratto un mutuo bancario, finanziario o previdenziale, e che non siano titolari di altra casa di proprietà nel comune di residenza. Tali soggetti, inoltre, non devono avere usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità e devono possedere un indicatore ISEE del valore comunque non superiore ad euro ,00. L articolo 3 individua le caratteristiche che deve possedere la prima abitazione oggetto delle agevolazioni. Nello specifico non deve essere di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, deve avere un valore, risultante dall atto notarile di acquisto, non superiore ad euro ,00, e deve avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia. Con l articolo 4 della proposta vengono disciplinati in dettaglio i contributi oggetto della legge. Si tratta di contributi individuali pari al 50 per cento della somma annua da corrispondere all istituto di credito, finanziario o previdenziale, con riferimento alla sola quota interessi, per un periodo massimo di tre anni ed un importo non superiore, comunque, ad euro 1.500,00 per ogni anno. L altro strumento fondamentale di sostegno alle famiglie previsto dalla presente proposta di legge è la rinegoziazione dei mutui. A tale proposito l articolo 5 prevede l istituzione di un apposito fondo per la rinegoziazione dei contratti di mutuo per l acquisto della prima abitazione, con la finalità di migliorare le condizioni contrattuali, attraverso la pattuizione della modifica di uno o più parametri del mutuo, e favorire in tal modo il pagamento delle singole rate da parte delle famiglie. La rinegoziazione può concretizzarsi sia nella ricontrattazione del mutuo già in essere con la banca mutuante originaria, sia nel passaggio, mediante sostituzione o surrogazione, ad un nuovo contratto di mutuo con un altra banca, finanziaria o istituto previdenziale. Il fondo istituito con la proposta di legge prevede un intervento che si assume il costo delle eventuali spese bancarie e delle spese notarili necessarie. L articolo 6 disciplina le modalità di concessione dei contributi. In particolare, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva i criteri e le modalità di erogazione dei contributi oggetto delle agevolazioni, nonché l accesso al fondo di rinegoziazione e le modalità della sua costituzione. I provvedimenti di attuazione dovranno prevedere, in ogni caso, criteri volti a privilegiare le famiglie monoreddito. La proposta di legge termina, infine, con l articolo 7, che reca la norma finanziaria.
3 REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, intende agevolare l accesso alla prima abitazione da parte delle famiglie, attraverso: a) l erogazione di contributi per il pagamento dei mutui contratti per l acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale; b) specifici interventi volti ad incentivare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, contratti dalle famiglie con intermediari bancari, finanziari o previdenziali. Art. 2 (Soggetti beneficiari) 1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i cittadini residenti nella regione Marche da almeno cinque anni, che abbiano contratto un mutuo bancario, finanziario o previdenziale per l acquisto della prima abitazione, ubicata nel comune di residenza, e che non siano titolari di altri alloggi di proprietà, o di proprietà di altro componente del nucleo familiare, ubicati nel comune di residenza. 2. Per godere dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: a) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità; b) avere un indicatore ISEE, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e relativi provvedimenti attuativi, non superiore a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 6 e, comunque, non superiore ad euro ,00. Art. 3 (Caratteristiche della prima abitazione) 1. La prima abitazione oggetto delle agevolazioni deve possedere le seguenti caratteristiche: a) non essere di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso); b) avere un valore, risultante dall atto notarile di compravendita, non superiore a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regio-
4 REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA nale di cui all articolo 6 e, comunque, non superiore ad euro ,00; c) avere i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in rnateria. Art. 4 (Contributi regionali) 1. La Regione favorisce il pagamento dei mutui contratti dalle famiglie per l acquisto della prima abitazione mediante l erogazione di contributi individuali pari al 50 per cento della somma annua da corrispondere all istituto bancario, finanziario o previdenziale, riferito alla sola quota interessi. 2. Il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 1.500,00 per ciascun anno, e non può erogarsi per oltre tre anni. Art. 5 (Rinegoziazione dei mutui) 1. E istituito il fondo per la rinegoziazione dei contratti di mutuo per l acquisto della prima abitazione, al fine di migliorare le condizioni contrattuali e favorire il pagamento da parte delle famiglie. 2. Per rinegoziazione si intende la ridefinizione della situazione debitoria del mutuatario, operata mediante la modifica di uno o più parametri e condizioni del mutuo. Tale modifica potrà derivare sia dalla ricontrattazione del contratto di mutuo in essere con la banca mutuante originaria, sia dal passaggio, mediante sostituzione o surrogazione, ad un nuovo contratto di mutuo sottoscritto con un diverso istituto bancario, finanziario o previdenziale. 3. Il fondo per la rinegoziazione provvede, su richiesta del mutuatario, al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la rinegoziazione del contratto di mutuo. Art. 6 (Modalità di concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge. 2. Nella determinazione delle modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale deve prevedere criteri volti a privilegiare le famiglie monoreddito.
5 REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 3. I limiti di reddito e l entità dei contributi previsti dalla presente legge possono essere successivamente rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza annuale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall ISTAT. 4. La Giunta regionale determina, altresì, l accesso alle risorse del fondo di cui all articolo 4, nonché le modalità della sua costituzione. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l entità della spesa, a decorrere dall anno 2009, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
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