CARTA DEI SERVIZI. a cura dell ASA Onlus Associazione Solidarietà Adozioni

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1 CARTA DEI SERVIZI a cura dell ASA Onlus Associazione Solidarietà Adozioni Ultimo aggiornamento 10 settembre 2013

2 CARTA DEI SERVIZI INDICE 1 PARTE : I VALORI E IMPEGNI DEL C.E.A (COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI) 1.1 Perché la Carta dei Servizi 1.2 I principi ispiratori dell adozione internazionale 1.3 L impegno di sussidiarietà 2 PARTE: L ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA ADOZIONI Onlus 2.1 La storia dell ASA Onlus Associazione Solidarietà Adozioni e i paesi autorizzati L adozione internazionale in Repubblica Ceca L adozione internazionale in Ucraina L Adozione internazionale in Ungheria 2.2 L organizzazione territoriale dell A.S.A. Onlus 2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali 3 PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO 3.1 La fase pre-adozione Avvicinarsi all adozione Incontri di informazione e colloqui individuali Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l adozione Adozione internazionale e revoca della disponibilità all adozione nazionale

3 3.1.5 Preparazione del dossier di documentazione della coppia Iter dei fascicoli all estero La gestione del tempo di attesa 3.2 La fase dell adozione Proposta di adozione e preparazione all incontro con il bambino La partenza La permanenza all estero Il rientro in Italia 3.3 La fase post adozione L accompagnamento post adottivo Il sostegno alla famiglia 4 PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI 4.1 La descrizione dei costi Le modalità di rimborso spese Il rimborso delle quote La dispensa dall obbligo di rendicontazione 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico La deducibilità dal reddito delle donazioni liberali alle Onlus 4.3 Le informazioni sulla tutela e sostegno alla maternità e/o paternità 4.4 Le informazioni relative alla revoca del conferimento d incarico e al cambio Ente

4 1 PARTE: I Valori e impegni del C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati 1.1 Perché la Carta dei Servizi Il C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati è un associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali. Il C.E.A. promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo, enti autorizzati, Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito CAI), Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni, Regioni e Servizi territoriali, affinché gli aspiranti all adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza. Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del C.E.A. oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all adozione. Vuole essere uno strumento di garanzia di qualità verso altri organismi ed Associazioni sia pubblici che privati. L Approvazione da parte del C.E.A. di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all accoglienza di un bambino.

5 Gli enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti, in un ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità. La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del C.E.A., la storia e l organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni sui costi, sulle agevolazioni e le modalità di comportamento. La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli Enti aderenti al C.E.A. ed è scaricabile dai loro siti web. 1.2 I principi ispiratori dell adozione internazionale I principi che ispirano l operato quotidiano degli enti aderenti al C.E.A. sono i seguenti: la centralità del minore in ogni attività svolta dall ente; il primario interesse per i minori in difficoltà; la centralità della famiglia che si concretizza nell impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che, comunque, siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato; la concezione dell adozione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile

6 tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine; la promozione dell istituto dell adozione quale sostegno dell infanzia abbandonata ancorché appagamento di un bisogno di genitorialità; la valorizzazione del ruolo dell ente autorizzato e la sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica; la preparazione e l accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale; l accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi, allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco; 1.3 L impegno di sussidiarietà L impegno di sussidiarietà degli Enti aderenti al C.E.A. si concretizza nei seguenti principi: la promozione di progetti di cooperazione internazionale atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine; il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e, quindi, la visione dell adozione internazionale come intervento in caso questo non sia possibile;

7 la prevenzione del fenomeno dell abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche, relative ai paesi in cui l infanzia si trova in difficoltà, e finalizzate a sensibilizzare l opinione pubblica; la promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora questa sui trovi in difficoltà;

8 2 PARTE: L ASA ONLUS ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA ADOZIONI 2.1 La storia dell ASA Onlus ed i paesi autorizzati L ASA Associazione Solidarietà Adozioni Onlus è oggi uno degli Enti Autorizzati per le Adozioni Internazionali che, nata in Sicilia nel 1999, opera nel panorama dell intero territorio nazionale. Si costituisce, in un primo momento, come Associazione a Catania dove ha la sua sede principale su iniziativa di un gruppo di professionisti che, per spirito volontaristico, iniziano a prestare la loro attività a tutela di quei bambini provenienti da Ucraina e Romania che versano in condizioni di particolare stato di disagio, offrendo loro tutte le cure e le medicine di cui necessitano. Nel 2000 grazie all impegno profuso dalla Presidente, dott.ssa Maria Virgillito, lo statuto dell Associazione viene adeguato alle norme previste del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni in tema di ONLUS, fino a divenire, nel Maggio 2001, Ente Autorizzato per l Adozione Internazionale, ai sensi della L. n. 476/98. In questi anni, l attività dell ASA è divenuta sempre più intensa tanto che oggi l Associazione è presente con le sue sedi nelle città di Catania, Palermo, Taranto, Roma, Forlì, Milano e Bolzano con lo scopo di sempre e cioè quello di impegnarsi attivamente per assicurare una famiglia a quei

9 bambini che ne sono privi, andando oltre ogni pregiudizio derivante da diversità etniche, geografiche, fisiche, religiose o sociali. E' per questo che, con grande passione e competenza, un team di professionisti composto da psicologi, psicoterapeuti, consulenti burocratici, consulenti di comunicazione, legali, ogni giorno guida e sostiene le coppie, che scelgono di intraprendere il percorso dell'adozione internazionale, fornendo loro tutta l'assistenza psico-sociologica e burocratica di cui necessitano in Italia e nei Paesi presso i quali l'ente, su autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali, opera - Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina e Moldavia. Nel corso di questi anni sono numerose le coppie che, o prima ancora di aver ottenuto il decreto di idoneità da parte del competente Tribunale dei Minori o immediatamente dopo, si sono rivolte all ASA per essere seguite in un complesso iter che si articola in incontri di informazione/formazione, conduzione di gruppi di confronto tra genitori, gestione degli aspetti legali della pratica, accompagnamento e sostegno psicologico delle coppie e dei bambini nella fase di primo contatto nel Paese di origine, per concludersi, infine, con attività di consulenza nella fase post-adottiva, utile a verificare l'inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale. Oltre all'attività finalizzata esclusivamente all'adozione, l'associazione è impegnata, sul fronte estero, con la progettazione di una serie di iniziative di cooperazione internazionale volte alla realizzazione di importanti progetti

10 umanitari, tra questi per esempio la ricostruzione, in Ucraina, di una parte dell'istituto Zhitomir (Casa Orfanotrofio) destinata alla riabilitazione pediatrica; o ancora un progetto di sostegno ad un piccolo orfanotrofio nel villaggio di Gogoliv, in provincia di Kiev, nonché il progetto "Colora la mia voce" per la prevenzione dei disturbi dell'udito e del linguaggio dei bambini. In Italia, invece, l Associazione promuove convegni nazionali ed internazionali ed incontri di informazione, formazione e aggiornamento con lo scopo di porre l attenzione sull adozione come realtà in continua espansione a livello internazionale, nazionale e locale. Tali attività, infatti, sono rivolte non solo alle coppie che intendono intraprendere il percorso di adozione ed alle coppie in attesa di un adozione, ma anche a tutti gli operatori dei servizi sociali e del sistema delle adozioni in generale. I bambini, la serenità e la gioia che meritano di vivere e sperimentare grazie all'amore ed al sostegno di genitori pronti a prendersi cura di loro, sono al centro dell'attività dell ASA Onlus, impegnata con tenacia a guardare al domani e ad operare con dedizione affinché due storie diverse si incontrino in un unica grande storia L adozione internazionale in Repubblica Ceca L ASA è l unico ente italiano, autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali, ad operare in Repubblica Ceca. Opera in questo Paese dal gennaio del 2003.

11 La Repubblica Ceca è tra i Paesi dell Europa dell Est più abbienti e più evoluti dal punto di vista dei rapporti politicoeconomici con gli altri Stati. La capitale è Praga. Per ciò che concerne le Adozioni Internazionali, ha ratificato la Convenzione dell Aja. I bambini per i quali è stata concessa l autorizzazione all ingresso in Italia al 10/09/2013 sono 74. In Repubblica Ceca tra le fasce di popolazione più a rischio vi sono le famiglie rom. E alta la percentuale di adozioni nazionali e, di conseguenza, il numero di bambini adottabili da coppie straniere è abbastanza esiguo. I minori adottabili si trovano in Istituti (diversificati per fasce d età) in cui è presente un medico che ha cura dei bambini e ne aggiorna le schede sanitarie; presso alcuni Istituti operano anche figure specializzate quali, ad esempio, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti ed educatori qualificati che si occupano di sviluppare le attitudini alla musica, alla danza e alla recitazione. Ogni bambino è inserito in un piccolo gruppo di riferimento curato dagli educatori preposti. L organo che si occupa delle Adozioni Internazionali è l Istituto per la protezione legale Internazionale del bambino, che ha sede a Brnò. L iter prevede che l Ente Autorizzato comunichi al Centro di Brnò il nome degli aspiranti genitori e la loro disponibilità riguardo il bambino, richiedendo la registrazione della coppia. L Autorità Centrale non accetta la disponibilità da parte di coppie in età avanzata.

12 Il Centro, una volta ricevuta la documentazione completa, comunica all Ente l avvenuto inserimento della coppia nell elenco degli aspiranti all adozione. Il Centro di Brnò individua l abbinamento e manda all Ente, in Italia, la documentazione riguardante il bambino; la suddetta proposta è corredata dalle informazioni riguardanti il minore, sia di carattere sanitario che inerenti le sue esperienze di vita. L accettazione dell abbinamento viene comunicata dall Ente stesso al Centro Adozioni Ceco, il quale invia all Ente attestazioni della sussistenza delle condizioni di cui all art.4 della Convenzione dell Aja del L incontro con il bambino da parte della coppia è supportato dalla mediazione del referente ceco. Le Autorità competenti all adozione di un bambino in Repubblica Ceca richiedono l invio, da parte dell Ente Italiano che ha curato la procedura, di relazioni sull inserimento del minore adottato L adozione internazionale in Ucraina L Ucraina è una Repubblica che si è resa indipendente dall ex Unione Sovietica. La capitale è Kiev. La lingua ufficiale è l ucraino, ma si parla anche il russo. La maggior parte della popolazione professa la religione ortodossa, ma sono presenti anche la religione cattolica e quella musulmana.

13 Per ciò che concerne le Adozioni Internazionali, non ha ratificato la Convenzione dell Aja. La scarsa presenza sul territorio di strumenti di prevenzione dell abbandono fa sì che in Ucraina ci sia un alto numero di bambini adottabili. Questi possono essere adottati da coppie straniere se iscritti nei registri del Dipartimento per le Adozioni, con sede a Kiev, da almeno 12 mesi, termine previsto per consentire, in via prioritaria, l adozione da parte di persone ucraine. I bambini ucraini per i quali è stata concessa l autorizzazione all ingresso in Italia dal 16/11/2000 al 10/09/2013, con famiglie supportate e seguite dall ASA Onlus, sono 385. I bambini adottabili vivono in Istituti (diversificati per fasce d età) in cui vengono inseriti in piccoli gruppi di riferimento curati dagli educatori preposti. All interno degli Istituti vi è spesso la presenza di un medico che ha cura dei bambini e ne aggiorna le schede sanitarie; presso alcuni Istituti operano anche figure specializzate quali, ad esempio, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti ed educatori qualificati che si occupano di sviluppare le attitudini alla musica, alla danza e alla recitazione. Per quanto riguarda la procedura adottiva, in riferimento all abbinamento coppia-bambino, è da rilevare che poichè non ha ratificato la Convenzione de l Aja del 93, relativa alla tutela dei Minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, la proposta di incontro con il bambino da parte dell Autorità competente avviene sul posto e, pertanto, l Ente non può fornire anticipatamente notizie relative all abbinamento.

14 Nello specifico la coppia si reca presso il Ministero delle Politiche Sociali dell Ucraina, competente per l Adozione e la Protezione dei Diritti dei Bambini, che ha sede a Kiev, per ricevere tutte le informazioni riguardanti il minore (sia di carattere sanitario che inerenti le sue esperienze di vita) e ottenere l autorizzazione necessaria all incontro presso l istituto ove risiede il bambino. In Ucraina la coppia è seguita da un referente in loco dell ASA Onlus che cura gli aspetti burocratici dell iter adottivo e media gli incontri tra la coppia e il bambino. Inoltre, uno degli psicologi dell ASA che, in Italia, ha curato la fase di preparazione della coppia, è disponibile durante il periodo di permanenza all estero ad accogliere telefonicamente gli eventuali bisogni emergenti. Dopo che la coppia ha conosciuto il bambino, il direttore dell Istituto e l ispettore del distretto danno l autorizzazione per fissare l udienza per la sentenza di adozione presso il Tribunale competente. Quando la sentenza di adozione diviene esecutiva, il referente produce la documentazione relativa al minore, che l Ente provvede a trasmettere alla Commissione Adozioni Internazionali per ottenere l autorizzazione all ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia. Le coppie italiane che hanno adottato un bambino ucraino sono tenute, così come previsto nell impegno sottoscritto ad inizio procedura, a presentare alle Autorità ucraine competenti delle relazioni sull inserimento del minore adottato. Le relazioni sull inserimento del minore adottato vanno redatte ogni anno per tre anni; successivamente ogni

15 tre anni fino al raggiungimento della maggiore età del minore. Per ciò che concerne la cooperazione internazionale, in Ucraina l ASA ha: realizzato, in collaborazione con altri enti autorizzati, il progetto Hansel e Gretel 2 (approvato e finanziato dalla Commissione Adozioni Internazionali nel giugno 2003), per prevenire il fenomeno dell abbandono dei minori favorendo condizioni che permettano ai bambini di restare nella propria famiglia o quantomeno all interno della comunità di appartenenza. Gli obiettivi di tale intervento sono infatti la promozione della deistituzionalizzazione, il rientro nella famiglia d origine e l accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia; curato l intervento di costruzione di una parte destinata alla riabilitazione pediatrica di un istituto di Zhitomir; sostenuto il piccolo orfanotrofio della reg. Brovary (provincia di Kiev) vill. Gogoliv, via Kiyvska n.3, diretto dalla famiglia Poplavky, con 12 bambini. Tale intervento ha fatto sì che fosse possibile realizzare una micro impresa di mattonelle dipinte a mano.

16 2.1.3 L adozione internazionale in Ungheria Nella Repubblica Ungherese, che pure tra i Paesi dell Europa dell Est è uno dei più evoluti, parecchie delle 19 regioni si trovano in difficoltà per gli alti tassi di disoccupazione, la grande percentuale di zone alluvionate, la presenza di strutture e fabbriche abbandonate. In particolare le più povere sono le regioni di Szabolcs- Szatmàr, Borsod-Abaùj-Zemplèn, Nògràd, Heves, Hajdù-Bihar, Bèkes, Csongràd, Baranya, Tolna. La capitale è Budapest. La disgregazione delle famiglie e la presenza di ragazze madri che non si trovano nelle condizioni di poter prendersi cura dei propri bambini fa sì che resti ancora alto il fenomeno dell abbandono. Tra le fasce più a rischio vi sono principalmente le famiglie rom. E alta la percentuale di adozioni nazionali e, di conseguenza, il numero di bambini adottabili da coppie straniere è abbastanza esiguo. I bambini ungheresi per i quali è stata concessa l autorizzazione all ingresso in Italia dal 16/11/2000 al 10/09/2013 con famiglie supportate e seguite dall ASA Onlus, sono 316. I bambini adottabili si trovano in Istituti, presso Case Famiglia o, nella maggior parte dei casi, presso famiglie affidatarie. L Ungheria ha ratificato la Convenzione dell Aja. In Ungheria l Autorità competente per le adozioni internazionali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per la Protezione dell Infanzia e della Gioventù,

17 con sede a Budapest. Per ciò che concerne la procedura adottiva, ed in particolare l abbinamento, l Ente autorizzato italiano accoglie dall autorità straniera la proposta di incontro tra la coppia adottiva ed il minore da adottare; abitualmente la suddetta proposta è accompagnata da informazioni riguardanti il minore, sia di carattere sanitario che inerenti le sue esperienze di vita. L associazione provvede a trasferire tutte le informazioni alla coppia assistendola, in caso di consenso, in tutte le attività essenziali da svolgere in Ungheria tramite i referenti dell Ente. In Ungheria la coppia è seguita da un referente in loco dell ASA che cura gli aspetti burocratici dell iter adottivo e media gli incontri tra la coppia e il bambino. Le autorità Ungheresi abitualmente sono attente alla preparazione dell adottando all incontro con la famiglia e richiedono che il periodo di affidamento preadottivo nel loro Paese non sia inferiore ad un mese. 2.2 L organizzazione territoriale dell A.S.A. Onlus L ASA Onlus ha la sua Sede legale, segreteria nazionale e di coordinamento a Catania, in via del Roveto, 7 cap tel / fax info@asaonlus.it

18 Le altre sedi ASA sono così distribuite sul territorio nazionale: BOLZANO via Macello, 65 tel FORLI via Ravegnana, tel MILANO via Jacopo Palma, 4 tel PALERMO v.le Boris Giuliano, 32 tel ROMA via Gavinana, 1 tel/fax TARANTO p.zza Fontana, 46 tel/fax Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni Internazionali Nel 2009 l'asa Onlus ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il CIFA Onlus, un Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali, con sede legale in Torino. Grazie a tale accordo tutte le coppie che desiderano intraprendere il percorso di Adozione Internazionale, hanno la possibilità di rivolgersi all'asa Onlus e far riferimento, per ciò che concerne la scelta del paese estero in cui si desidera adottare, sia ai paesi in cui opera l ASA che ai paesi in cui opera il CIFA. Nel 2013, invece, è stato firmato dall'asa, Brutia, I Fiori Semplici e Senza Frontiere, l accordo per un'intesa fra Enti con lo scopo di offrire alle famiglie servizi sempre più efficienti e qualificati e per affrontare in modo comune e strategico un percorso di sviluppo di questo settore. Grazie all intesa, gli aspiranti genitori adottivi che conferiscono all'asa il mandato per curare la procedura adottiva, potranno adottare oltre

19 che nei paesi in cui l'associazione stessa è Autorizzata ad operare (Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina e Moldavia), anche nei Paesi in cui sono autorizzati gli Enti firmatari, quali Bielorussia, Bulgaria, Federazione Russa, Polonia, Romania, Colombia, Brasile, Haiti, Cile, Nicaragua, Nepal, Bolivia, Mongolia, Kazakistan, India, Croazia, Etiopia, Cina.

20 3 PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO 3.1 La fase pre adozione Avvicinarsi all adozione In base ai principi del C.E.A. e dell ASA Onlus il percorso adottivo è stato pensato per accompagnare la famiglia verso l incontro e l accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo è un percorso unico e l ASA Onlus è impegnata a fornire un supporto di tipo personalizzato. Per avvicinarsi all'adozione internazionale l ASA propone, presso tutte le sue sedi, degli incontri informativi in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi, le procedure dell'adozione internazionale, informazioni sulle metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino e sulla tutela e il sostegno alla maternità e paternità. Viene fornita, quindi, assistenza dal punto di vista procedurale, psicologico, legale e fiscale. In relazione ai costi dell adozione, l ASA opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così

21 come evidenziato nel punto 3.1.3, relativo al conferimento di incarico, e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni. Per partecipare ad uno degli incontri informativi, che l ASA tiene a titolo gratuito, le coppie sono invitate a confermare la propria presenza contattando telefonicamente o via mail la segreteria di una delle sedi ASA. E possibile consultare il calendario degli incontri informativi previsti per il 2013, visitando il sito Incontri di informazione e colloqui individuali Come già anticipato, le coppie aspiranti all adozione internazionale partecipano a uno o più incontri informativi di gruppo, condotti da personale qualificato dell ASA Onlus. Nel corso degli incontri, gestiti da un operatore Responsabile del settore adozioni, vengono fornite informazioni sul significato, sui tempi e sulle metodologie relative all adozione internazionale. Segue poi, al fine di rendere ancor più consapevole la coppia, un incontro di orientamento utile per approfondire tematiche specifiche alla situazione della coppia e per accompagnare quest ultima alla scelta del Paese. Anche questo incontro è tenuto dall ASA a titolo gratuito. In tale occasione l ASA richiede alla coppia di visionare la relazione redatta dai servizi socio-sanitari; dalla relazione potrebbero, infatti, emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l Ente potrebbe

22 non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l adozione bambini di età o caratteristiche sperate Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l adozione Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia incarica l ASA Onlus ad attivare e curare una pratica di adozione all'estero. La sottoscrizione del conferimento d'incarico per l adozione internazionale, configura l accettazione da parte della coppia della metodologia operativa utilizzata dall Ente prescelto. Dopo aver partecipato all incontro informativo e all incontro di orientamento, la coppia in possesso del Decreto d idoneità all adozione internazionale ha la possibilità di conferire incarico all ASA Onlus per l adozione internazionale. L Associazione, in primo luogo, comunicherà l avvenuto conferimento alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale dei Minori ed ai Servizi socio-sanitari di competenza. La coppia deve informare tempestivamente l Ente a cui ha conferito incarico di ogni modifica importante che avvenga nel proprio nucleo, ad esempio separazioni, gravidanze, etc.. L ASA Onlus ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in

23 qualsiasi momento fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuta a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale dei Minori competente, in relazione all'idoneità. La coppia può revocare il mandato all ASA Onlus e deve darne comunicazione al Tribunale dei Minori, ai Servizi Territoriali ed alla CAI. La coppia non può però revocare il mandato all Associazione, nel corso della permanenza all'estero per l'abbinamento, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato. Le modalità per la revoca ed il cambio Ente sono riportate nella 4 Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi. Il modulo di conferimento di incarico viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi burocratici ed economici. All atto del conferimento di incarico i coniugi si impegnano, per l intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili, a fornire informazioni all Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale. La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell impegno, sarà segnalata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e al Tribunale dei Minori competente, per eventuali provvedimenti limitativi della potestà potendosi ravvisare, nella mancata trasmissione delle notizie richieste, condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo

24 italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine. L ASA Onlus assicura che il numero dei conferimenti di incarico accettati, in un determinato arco di tempo, non sarà superiore alla sua capacità di gestione Adozione internazionale e revoca della disponibilità all adozione nazionale L ASA, al momento del conferimento, chiede alla famiglia la sottoscrizione di una dichiarazione nella quale i coniugi indicano i Tribunali presso cui hanno depositato la propria dichiarazione di disponibilità all adozione nazionale. I coniugi, inoltre, si impegnano a comunicare tempestivamente all Ente l eventuale proposta di abbinamento per l adozione nazionale da parte del Tribunale dei Minori. L ASA Onlus chiede la rinuncia alla disponibilità all adozione nazionale nel momento in cui la coppia accetta la proposta di abbinamento fatta dall autorità estera. Per quanto riguarda l adozione in Ucraina, poiché la proposta di abbinamento avviene sul posto, la rinuncia all adozione nazionale viene richiesta al momento della partenza per l Ucraina.

25 3.1.5 Preparazione del dossier di documentazione della coppia Durante un incontro individuale un referente dell Ente fornisce alla coppia l elenco e le spiegazioni utili per avviare la procedura di adozione nel Paese prescelto dalla coppia stessa. Successivamente i coniugi consegneranno al referente dell ASA Onlus la documentazione richiesta, il quale verificherà la conformità dei documenti rispetto a quanto chiesto dal Paese estero Iter dei fascicoli all estero L Associazione fornisce notizie di interesse generale tramite incontri di gruppo, newsletter, comunicazioni collettive, via telefono, via o via posta, giornale associativo. Per quanto riguarda i tempi di attesa per il percorso dell adozione internazionale, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell Ente. Ogni famiglia riceverà dall operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell Ente.

26 In ogni caso l Associazione Solidarietà Adozioni Onlus si impegna a comunicare alla coppia ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva La gestione del tempo di attesa L attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un tempo incerto, ma anche perché in genere viene vissuto come un tempo vuoto che non passa mai. L ASA Onlus propone alcune attività per trasformare il tempo dell attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all incontro col bambino. Tale programma di accompagnamento consiste in un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie. L Ente, su richiesta della coppia, attraverso i suoi operatori e gli psicologi, resta comunque a disposizione per incontri individuali di sostegno durante l attesa. Qualora per qualsiasi motivo, legato alla procedura di adozione, gli psicologi dell ASA Onlus o i responsabili ritenessero opportuno incontrare la coppia, la stessa verrà convocata presso la sede logisticamente più vicina alla residenza o presso quella in cui la coppia ha conferito incarico.

27 3.2 La fase dell adozione Proposta di adozione e preparazione all incontro con il bambino La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto dall autorità estera. Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno nei confronti del minore proposto in adozione La partenza La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell' incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero e gli aspetti economici e fiscali. La coppia viene altresì informata sul da farsi al rientro in Italia. Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria, riguardo il paese ed il momento della partenza La permanenza all estero Alla notizia dell avvenuto abbinamento, la coppia viene convocata presso la Sede dell ASA. Il colloquio ha lo scopo di essere preparatorio all incontro con il futuro figlio.

28 Uno degli psicologi dell ASA, in base alle informazioni avute sull abbinamento, prepara la coppia al momento tanto atteso, durante il quale, finalmente, conoscerà il figlio, le sue reazioni, le sue paure, etc. e programmeranno insieme la data di partenza per il paese estero. Una volta giunta all estero la famiglia sarà seguita da un Referente dell ASA in loco, per tutto il periodo di permanenza, nei momenti collegati alla procedura adottiva. L Ente si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica Il rientro in Italia Al rientro la famiglia adottiva viene supportata dall attività dell ASA Onlus, come previsto dalla convenzione de L Aja, e segue le indicazioni fornite dall operatore dell Ente relative al deposito dei documenti presso Tribunale dei Minori per la ratifica della sentenza straniera in Italia. Nello specifico per l Ucraina, entro un mese dall ingresso del minore in Italia, andrà effettuata la registrazione del minore anche presso il Consolato. In particolare la coppia dovrà recarsi presso la sede dell ASA Onlus entro i termini stabiliti dall Ente stesso, per dare corso all impegno precedentemente preso relativo al rilascio delle informazioni utili per la redazione delle relazioni postadozione, seguendo anche, in questo caso, quanto indicato dal Paese di provenienza del figlio. Tale incontro è

29 un occasione per ricostruire il percorso estero, valutandone difficoltà e punti di forza. 3.3 La fase post adozione L accompagnamento post adottivo Il percorso post-adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e l inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale. Le attività predisposte dall ASA Onlus in questa fase concernono: La comunicazione ai Servizi Territoriali dell avvenuto ingresso del bambino. La strutturazione di momenti di incontro, condotti da psicologi, per favorire il confronto sul cambiamento delle dinamiche familiari e sui vissuti relativi. La redazione, insieme ai genitori, di aggiornamenti periodici (relazioni post-adottive) sull inserimento del bambino così come richiesto dalle diverse autorità straniere Il sostegno alla famiglia Il sostegno alla famiglia inizia circa un mese e mezzo dopo l arrivo del minore in Italia, in modo da poter osservare la

30 relazione tra genitori e figlio, in cui i legami hanno iniziato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nel caso in cui la famiglia, per diversi motivi, abbia bisogno urgente di un confronto con i consulenti dell ASA Onlus. In questo caso, infatti, qualora la famiglia necessiti di interventi di tipo psicoterapeutico, verrà indirizzata dall Ente o agli psicologi dell ASA Onlus, o ai Servizi pubblici o privati.

31 4 PARTE I COSTI E LE INFORMAZIONI 4.1 La descrizione dei costi I costi nell adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l ASA Onlus è impegnata, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione. Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all ASA Onlus per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno, spese private in Italia e all estero (dove a volte sono previsti più viaggi e soggiorni anche lunghi). Relativamente ai costi per lo svolgimento della procedura di adozione internazionale l ASA Onlus assume i seguenti impegni: rappresentare alle coppie l insieme dei costi che dovranno sostenere, richiedendo loro di assumere un impegno economico certo sia per i servizi resi in Italia, sia per quelli all estero che siano comprensivi di tutto e nulla escluso, salvo le spese di viaggio, di soggiorno e spese private sia in Italia che nel paese d origine del loro figlio adottivo; distinguere i costi tra quelli resi in Italia e quelli resi all estero; mantenere fisso il costo dei servizi resi in Italia dal momento del conferimento d incarico fino alla

32 conclusione dell adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell Associazione; effettuare gli incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali, assegni bancari o postali Non Trasferibili, etc.) escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi particolari verso alcuni paesi esteri Le modalità di rimborso spese Ogni rimborso spese dovrà essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile, intestati sui conti dell ASA Onlus. Solo in casi particolari e verso alcuni Paesi nei quali non sia possibile il trasferimento di alcune somme tramite banca (per mancanza dei tempi tecnici o per inaffidabilità del locale sistema bancario, ecc.), potrà essere richiesto alla coppia di portare, presso il paese estero, una parte delle somme dovute e, una volta in loco, queste dovranno essere consegnate esclusivamente al rappresentante dell Ente in tale Paese. Le modalità d attuazione dei principi sopra esposti comportano: a) che nessuna somma potrà essere richiesta dall ASA Onlus (o dai propri referenti, etc.) per lo svolgimento

33 della procedura in Italia ed all estero al di là delle somme sotto indicate; b) che tutte le somme sotto indicate dovranno essere corrisposte direttamente all Ente secondo le modalità descritte sopra; c) che i costi indicati all atto del conferimento d incarico per i servizi resi in Italia resteranno validi per tutta la durata della procedura; d) che i costi indicati all atto del conferimento d incarico per i servizi resi all estero saranno aggiornati dall Ente con periodicità almeno annuale. L eventuale aggiornamento dei costi verrà comunicato per iscritto. In ogni caso i costi definitivi per la procedura all estero verranno fissati definitivamente nel momento in cui verrà consegnato l elenco dei documenti da inviare all estero. e) e che restano a esclusivo carico della coppia e non sono comprese nelle somme sotto indicate solamente le spese di viaggio e soggiorno all estero, i trasferimenti all interno del Paese, donazioni agli Istituti, nonché le spese private. I costi sotto indicati si differenziano tra: costi obbligatori, necessari e sufficienti per l espletamento completo e senza eccezioni della procedura tanto in Italia che all estero;

34 costi facoltativi, opzionali riferiti a servizi aggiuntivi a quelli di cui sopra e resi dall Ente in Italia e all estero. I costi della procedura, alla data della redazione della presente Carta dei Servizi, sono i seguenti: Tab.1 Servizi resi in Italia: Obbligatori 5.500/00 SERVIZI RESI IN ITALIA Facoltativi - Consulenza psicologica - Sostegno psicoterapeutico Tab. 2 Servizi resi all estero: PAESE Servizi resi all estero Obbligatori Relazioni post adozione - Obbligatori Importo per ogni Periodicità relazione Repubblica Ceca Ucraina Ungheria 5.300/00 200/00 N. 9 relazioni 6.000/00 200/ /00 200/00 Annuale per i primi tre anni, ogni tre anni fino alla maggiore età La prima entro due mesi dal rientro in Italia e la seconda dopo un anno

35 ITALIA Tab. 3 Quando effettuare i rimborsi spese (Italia): FASE ELARGIZIONI NOTE Iscrizione Ente 100/00 Invariati durante il mandato 1 Conferimento Incarico 2.500/00 La prima elargizione corrisponde ai costi generali dell Ente 2 Trasmissione Documenti 1.500/00 Invariato per tutta la durata del mandato. 3 Alla partenza 1.500/00 Invariato per tutta la durata del mandato.

36 UCRAINA REP. CECA Tab. 4 Quando effettuare i rimborsi spese (estero): PAESE FASE ELARGIZIONI NOTE 1 Somministraz. test Trasmissione Documenti 300/ /00 Tale costo include la somministrazione del test e la stesura della relazione. Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della procedura estera. 2 Accettazione proposta Abbinamento 1.500/00 Tale costo è riferito a quello vigente alla data inizio della procedura estero. In caso di adozione di più bambini: /00 3 Alla partenza 2.000/00 Tali costi sono riferiti a quelli vigenti alla data di inizio della procedura estera. 1 Trasmissione documenti 2 Alla partenza 1.800/ / /00 N. 9 relazioni post adottive Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della procedura estero. Tali costi sono riferiti a quelli vigenti alla data di inizio della procedura estera. In caso di adozioni di più bambini: / /00 Acconto su relazioni post adottive

37 UNGHERIA 1 Trasmissione documenti 1.000/00 Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della procedura estera. 2 Accettazione proposta Abbinamento 1.000/00 Tale costo è riferito a quello vigente alla data di inizio della procedura estera. In caso di adozione di più bambini: + 500/00 3 Alla partenza 5.000/00 Tali costi sono riferiti a quelli vigenti alla data di inizio della procedura estero. 400/00 N. 2 relazioni post adottive Il rimborso delle quote Le scadenze sopra indicate, riferite alle diverse tranche, sono corrispondenti a fasi alle quali l ASA Onlus ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali. Ne deriva che in caso di revoca o dismissione del mandato le quote già versate non saranno rimborsate. Qualora il conferimento d incarico dovesse interrompersi, la coppia non potrà richiedere ad alcun titolo all ASA Onlus la restituzione totale o parziale delle somme versate all Ente, in quanto tale elargizione di denaro è a copertura dei servizi resi e delle spese fino ad allora sostenute dall Ente per la pratica adottiva ed avviene a titolo di quota di partecipazione alla spesa e non a copertura totale dei costi.

38 4.1.3 La dispensa dall obbligo di rendicontazione Al fine di semplificare la gestione amministrativa ed in virtù della formula tutto compreso sopra esposto, l ASA Onlus resta dispensata dall obbligo di rendicontazione ex art C.C. 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico L ASA Onlus certificherà, su richiesta, nell ammontare complessivo. le spese sostenute dai genitori adottivi per l espletamento della procedura di adozione ( legge 184/83 art. 31 comma 3 lett.o). Inoltre con autocertificazione potranno essere portati in detrazione dal reddito biglietti aerei, spese consolari, spese alberghiere, spese di traduttore (ove non comprese nel costo della procedura), spese relative ai viaggi interni al Paese straniero. Per approfondimenti sulle modalità e sui criteri per la detrazione fiscale delle elargizioni e delle spese sostenute per la procedura di adozione è possibile consultare i seguenti indirizzi: e Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono comportare una variazione riguardo il sostegno fiscale ed economico, l ASA Onlus riporta nell Allegato 4 una sintesi delle informazioni utili di cui dispone.

39 4.2.1 La deducibilità e detraibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di Enti di particolare rilevanza sociale. L Associazione Solidarietà Adozioni in quanto Onlus si uniforma alle regole previste da tale normativa, consentendo al donatore (persona fisica o giuridica) di beneficiare delle disposizioni agevolative per la deduzione e la detrazione delle donazioni dall imposta sul reddito. Come riportato sul sito dell Agenzia delle Entrate, per effetto del cosidetto decreto sulla competitività (D.L. n.35/2005), le persone fisiche e gli Enti soggetti all IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui (l erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

40 Ai fini della deducibilità dal reddito: le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari; le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, etc.) deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l indicazione dei relativi valori. In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, enti commerciali, etc.), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Si riportano sinteticamente, nella seguente tabella, le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali per le persone fisiche e le imprese.

41 Tab. 5 Le principali erogazioni liberali e le agevolazioni fiscali PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura BENEFICIARIO TIPO DI LIBERALITA AGEVOLAZIONE SPETTANTE riferimenti normativi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) erogazioni in denaro e in natura in alternativa, una delle seguenti: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all importo massimo di euro; b) solo le erogazioni in denaro, detrazione dall IRPEF del 19% dell erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro). D.L. 35/2005 art. 14, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni TUIR art. 15, comma 1, lett. I-bis)

42 IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura BENEFICIARIO TIPO DI LIBERALITA AGEVOLAZIONE SPETTANTE riferimenti normativi ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) erogazioni in denaro e in natura in alternativa, una delle seguenti: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all importo massimo di euro; b) deducibilità, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato. D.L. 35/2005 art. 14, comma 1 e successive modificazioni e integrazioni TUIR art. 100, comma 2, lett. h)

43 Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare per cinque anni la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta". Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza". 4.3 Le informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali. L unica differenza fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economici etc) è la decorrenza degli stessi: la data di nascita del bambino adottato corrisponde all ingresso in Italia del minore. Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001 artt. 26 r 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva di 5(cinque) mesi; art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni della madre lavoratrice, qualora questa non se ne avvalga); art. 36 per il congedo

44 parentale (fruibile da entrambi i genitori, anche contemporaneamente per complessivi dieci mesi); art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno con decorrenza dalla data di ingresso del minore in Italia; art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato. Qualora lavoratori dipendenti, viene riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all estero per l incontro con il bambino e l espletamento della procedura adottiva (art. 26 comma 4; art. 27 comma 2). Ulteriore beneficio è dato dalla possibiltà per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell ingresso del minore in Italia durante la permanenza all estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26 comma 3). Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap grave, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici previsti dall art. 42 del D.Lgs n 151/2007 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall art. 33 della legge n 104/1992 (permesso mensile retribuito per tre giorni) 4.4 Le informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verifichino eventi precedentemente non rilevati e di gravità

45 tale da poter, eventualmente, configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l ASA Onlus potrà dismettere l incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonchè alla CAI. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza agli incontri chiesti dall Ente, mancata corresponsione degli onoeri previsti, etc. La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonchè ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell iter formativo eventualemnte interrottosi. La coppia, qualora il cambio Ente avvenga durante il primo anno dalla data di notifica del decreto, dovrà chiedere l autorizzazione della CAI. Trascorso un anno dalla data di notifica del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della CAI, ma il nuovo incarico dovrà essere contestuale alla revoca. Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non ne è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi Socio-Sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità. Nel caso di risoluzione concordata dell incarico dato ad un Ente e, successivamente, affidato ad un altro Ente,

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