COMUNE DI ALBINEA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE NON INCLUSI NELL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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1 COMUNE DI ALBINEA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE NON INCLUSI NELL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Adottato con Delibera C.C. n. 56 del Modificato con Delibera C.C. n. 84 del Modificato con Delibera C.C. n. 70 del

2 ART. 1- FINALITA... 3 ART. 2 ASSEGNAZIONE... 3 ART. 3 STANDARD DELL ALLOGGIO E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI... 4 ART. 4 DECADENZA DALLA PERMANENZA NELL ALLOGGIO... 5 ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE... 6 ART. 6 ENTRATA IN VIGORE... 6 Allegato Allegato

3 Allegato A ART. 1- FINALITA 1. Il seguente Regolamento detta norme che disciplinano l assegnazione, la gestione e la decadenza dall assegnazione degli alloggi di proprietà comunale non inclusi nell edilizia residenziale pubblica, nonché le modalità per la determinazione dei canoni di locazione. ART. 2 ASSEGNAZIONE 1. L assegnazione è determinata con atto del Responsabile dell Area Socioassistenziale; 2. I beneficiari sono individuati prioritariamente tra i cittadini residenti nel Comune di Albinea o, in seconda istanza, anche i non residenti purché esercitino attività lavorativa esclusiva o principale regolare nel territorio comunale da almeno anni 2 (N.B.: per attività lavorativa principale si intende l attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale). 3. I beneficiari sono individuati tra le seguenti categorie: a. Nuclei familiari composti solamente da anziani ultra-sessantenni; b. nuclei familiari composti da soli invalidi o portatori d handicaps (N.B. si considerano invalidi i cittadini affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 ai sensi della legge 18/80; si considerano cittadini portatori d handicaps quelli certificati ai sensi della l. 104/90, art. n.4); c. nuclei familiari con al loro interno la presenza di un invalido o portatore d handicaps (N.B. si considerano invalidi i cittadini affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 ai sensi della legge 18/80; si considerano cittadini portatori d handicaps quelli certificati ai sensi della l. 104/90, art. n.4); d. Nuclei familiari con minori a carico; e. nuclei familiari ai quali sia stato notificato provvedimento esecutivo di rilascio dell alloggio occupato secondo i criteri specificati al punto A.2 della tabella A, allegato 1; f. Altri casi sociali particolari per i quali si riscontrino condizioni di gravità a causa di, ad esempio, patologie psichiatriche; personalità borderline ; minori vittime di maltrattamenti e violenze; g. Nuclei familiari di cui alle lettere a,b,c,d,e,f, che non risultino titolari, anche per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altri alloggi su tutto il territorio nazionale. 4. I beneficiari non devono avere un valore ISEE superiore a quello determinato dalla Giunta Comunale come soglia di accesso almeno 15 giorni prima della pubblicazione del bando di assegnazione. 5. All assegnazione si provvede mediante avviso di selezione pubblica indetta dal Comune ogni qualvolta si presenti la disponibilità di uno o più alloggi liberi ed immediatamente utilizzabili; le conseguenti graduatorie rimangono valide per anni

4 due: durante tali due anni, i nuovi alloggi che si rendessero eventualmente disponibili vengono assegnati sulla base della graduatoria in atto; le selezioni rimangono aperte per mesi due: le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione ai fini della formulazione delle relative graduatorie, salvo casi eccezionali valutati dal Servizio Sociale e solamente se pervenuti entro i termini previsti per la formulazione delle graduatorie stesse, stabiliti in giorni 90 al massimo dalla chiusura della selezione; 6. È possibile procedere all assegnazione provvisoria di un alloggio da parte del Responsabile dell Area Socio-assistenziale senza espletare la procedura relativa la selezione pubblica solamente nei confronti di nuclei familiari che si trovano in una situazione di grave, urgente e motivata necessità sociale ed economica e, contemporaneamente, si presenti la disponibilità immediata di alloggi di proprietà comunale; la Giunta Comunale potrà indicare i criteri e le modalità per l assegnazione in emergenza dell alloggio ai nuclei di cui al precedente periodo. 7. Le domande relative le selezioni pubbliche debbono essere redatte su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale; le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi indicati dalla Tabella A, allegato 1 del presente Regolamento; saranno stilate due graduatorie di assegnazione, la prima relativa ai beneficiari residenti nel Comune di Albinea, la seconda relativa ai beneficiari non residenti nel Comune di Albinea. La seconda graduatoria concorrerà all assegnazione di alloggi in maniera residuale rispetto alla prima (solamente nel caso in cui non sia possibile provvedere ad assegnazione di alloggio disponibile ad uno dei beneficiari inclusi nella prima graduatoria). 8. Il Servizio Sociale provvede, a chiusura della selezione pubblica, ad assegnare in via provvisoria i punteggi per ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall interessato; qualora riscontri l inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda, attiva i necessari controlli avvalendosi della collaborazione degli altri servizi dell Ente nonché degli altri settori dell Amministrazione Pubblica; in ogni caso, prima di procedere all assegnazione definitiva degli alloggi disponibili ai primi classificati, richiede agli interessati ogni idonea documentazione atta a comprovare la veridicità degli elementi dichiarati nelle domande, nonché il possesso reale dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione pubblica; 9. Nel caso si riscontri la mancanza dei requisiti, la perdita degli stessi o il mutamento delle condizioni oggettive e soggettive, intercorso tra la data della domanda e quella dell assegnazione, il Servizio Sociale provvederà all esclusione dalla graduatoria o alla ricollocazione nella posizione corretta. ART. 3 STANDARD DELL ALLOGGIO E DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 1. L assegnazione degli alloggi deve essere fatta rispettando i rapporti superficie/n. abitanti indicati (nell allegato 2 Tabella B ); 2. L Amministrazione comunale può riservarsi in qualsiasi momento il diritto di effettuare cambi di alloggi fra gli assegnatari, ai fini della eliminazione di condizioni di sotto-utilizzazione o di sovraffollamento, nel rispetto degli standard (di cui all allegato 2 Tabella B ), previa comunicazione scritta a mezzo di notifica almeno 90 giorni prima dell effettuazione della mobilità; gli assegnatari interessati non possono in alcun modo rifiutare la mobilità: in caso di diniego, l Amministrazione attiverà la conseguente procedura di sfratto dall alloggio stesso, nonché di decadenza dell assegnatario da tale titolo; per contro, ogni assegnatario in qualsiasi momento può richiedere all Amministrazione la possibilità di occupare un alloggio

5 diverso da quello assegnatogli, presentando motivata istanza scritta che l Amministrazione ha facoltà di valutare discrezionalmente, alla luce delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché delle esigenze presenti sul territorio di tipo socio-abitative; 3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più, così come in caso di accrescimenti previsti per adozioni o affidamenti preadottivi; 4. L assegnazione è provvisoria e può avere la durata prevista dagli accordi territoriali, siglati in attuazione della legge n. 431 del , ai sensi dell art. 5 comma 1, per far fronte ad esigenze abitative di natura transitoria, oppure eccezionalmente può avere la durata di anni 4, ai sensi della legge n. 431/98, in caso di richiesta scritta dell assegnatario attestante la motivata necessità di un rapporto di locazione di durata pari a 4 anni; 5. Gli assegnatari possono rinunciare all alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Responsabile dell Area socioassitenziale, altrimenti viene dichiarata la decadenza dall assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria; per contro, in caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l assegnatario non perde il diritto all assegnazione relativamente ad alloggi che si rendano successivamente disponibili; 6. L alloggio deve essere stabilmente occupato dall assegnatario entro 45 giorni dall assegnazione, comunicata per iscritto a mezzo di notifica, salvo proroga concessa dal Servizio Sociale a seguito di motivata istanza; la mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria; 7. Prima della reale occupazione dell alloggio, l assegnatario e l Amministrazione sottoscrivono il relativo contratto di locazione, che verrà regolarmente registrato nei termini di legge, contenente tutte le condizioni relative la permanenza nell alloggio medesimo, le condizioni d uso, il canone di locazione, le condizioni di risoluzioni del contratto e ogni altra clausola inerente; 8. La determinazione dei canoni di locazione viene individuata sulla base della legge n. 431/98 nonché degli accordi territoriali sottoscritti. Le eventuali possibilità di riduzione del canone così determinato avvengono tenuto conto del valore ISEE del nucleo familiare assegnatario dell alloggio, con deliberazione annuale di Giunta Comunale; in caso di mancata deliberazione continua ad avere applicazione la deliberazione precedentemente approvata. ART. 4 DECADENZA DALLA PERMANENZA NELL ALLOGGIO 1. La decadenza dalla permanenza nell alloggio viene dichiarata con atto dirigenziale dal Responsabile dell Area Socio-assistenziale nei casi in cui l assegnatario: abbia ceduto o sublocato in tutto o in parte l alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d uso; abbia abbandonato l alloggio per un periodo superiore a 4 mesi, salva autorizzazione dell Amministrazione giustificata da gravi motivi; abbia adibito l alloggio ad attività illecite o immorali; abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l alloggio assegnato, o sull area di pertinenza del fabbricato predetto, o all interno dell alloggio stesso, senza i prescritti titoli abilitativi;

6 si sia reso inadempiente rispetto alle richieste di presentazione periodica della documentazione necessaria agli aggiornamenti annuali del canone di locazione o delle sue riduzioni; si sia reso non disponibile al cambio di alloggio di cui al precedente articolo; si sia reso inadempiente per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi per un periodo superiore a mesi 3 ; ogni altra clausola prevista specificatamente nel contratto di locazione; risulti titolare, anche per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altri alloggi su tutto il territorio nazionale; superi per due anni consecutivi il valore ISEE (il limite di reddito pari all importo) indicato all art. 2, comma 4 del presente Regolamento, aumentato del 30% ; abbia consentito successivamente all assegnazione l ingresso nel proprio nucleo familiare di altri soggetti, compresi quelli legati da vincolo di parentela, fatta eccezione per figli minori e il coniuge in caso di ricongiungimenti familiari e il coniuge in caso di matrimonio avvenuto in data successiva all assegnazione dell alloggio, ferme restando le caratteristiche di idoneità dello stesso in base al nuovo numero di componenti. sia l unico occupante e nel corso della durata del contratto di locazione venga ricoverato in struttura protetta residenziale, con permanenza nella stessa continua e definitiva; 2. Nei confronti degli assegnatari sopra elencati il Servizio competente, in caso di mancato rilascio dell immobile nei termini indicati nell atto di revoca dell assegnazione, avvia immediatamente le procedure di sfratto, nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Per quanto non indicato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia. 2. Dall entrata in vigore del presente Regolamento verrà abrogato il Regolamento per la gestione degli alloggi di proprietà comunale non inclusi nell edilizia residenziale pubblica approvato con delibera C.C. n. 84 del ART. 6 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell atto che lo approva.

7 Allegato 1 Tabella A PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA A) Condizioni OGGETTIVE: A.1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data della selezione, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni: A.1.1 ) sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione oppure in spazi procurati a titolo precario dall assistenza pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell appositi Albi previsti dalla normativa vigente; punti 6 oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall Ente Pubblico: punti 6 N.B. la condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione di precedente selezione. A.1.2) Coabitazione in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare o più nuclei familiari: - legati da vincoli di parentela o da affinità entro il quarto grado: un nucleo familiare coabitante punti 1 due o più nuclei familiari coabitanti punti 2 - non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: un nucleo familiare coabitante punti 2 due o più nuclei familiari coabitanti punti 4 ai punti precedenti bisogna aggiungere 1 punto se il nucleo considerato è un nucleo straniero A.1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:

8 - due persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq. punti 1 - due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto C. della tabella B dell allegato 2 del presente regolamento punti 1 - tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq. punti 2 - tre persone ed oltre in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto C. della tabella B dell allegato 2 del presente regolamento punti 2 A.1.4) abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell autorità competente punti 2 Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l antigienicità sia accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente selezione. A.2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte negli appositi Albi previsti dalla normativa vigente, e purché non sia riferita ad alloggio soggetto alla applicazione del canone sociale per condizioni reddituali del richiedente. Il punteggio attribuito è il seguente: A.2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza della selezione punti 6 A.2.2) per le scadenze successive punti 4 A.3) Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di scadenza della selezione: punti 4 N.B. le condizioni 1.1); 2) e 3) sono cumulabili fra loro; nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti. B) Condizioni SOGGETTIVE: B.1) nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da pensione minima (importo vigente dell anno in corso) di uno o entrambi i componenti punti 1

9 B.2) nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 75 anni - una persona punti 4 - due o più persone punti 3 B.3) nucleo familiare richiedente composto da coppia più due minori a carico punti 2 - oltre i due minori a carico un punto in più ogni minore B.4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 85 anni alla data di presentazione della domanda punti 2 B.5) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 60 anni, non-autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell art. 17 della L.R. 5/94, alla data della presentazione della domanda punti 4 B.6) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a tre anni alla data di presentazione della domanda punti 1 N.B. il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata B.7) Nucleo familiare residente nel Comune da oltre tre anni punti 0,5 B.8) presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona portatrice di handicap punti 3 Nucleo familiare composto da soli invalidi o portatori di handicap punti 4 Presenza nel nucleo familiare richiedente di più persone invalide o portatrici di handicap punti 4 N.B. ai fini del presente regolamento si considera portatore d handicaps il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 ai sensi della l. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni oppure certificati ai sensi dell art. n..4. della l. 104/92 oppure, se minore di anni 18, che abbia difficoltà certificate persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative B.9) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico punti 6 N.B. non sono cumulabili le condizioni B.5) e B.8) qualora le stesse condizioni si riferiscano alla stessa persona. Sono cumulabili le condizioni B.3); B.4); B.5) e B.6), ma nei casi di cumulabilità il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di punti 10. C) Condizioni AGGIUNTIVE C.1) richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza fra il comune sede del luogo di lavoro ed il Comune di Albinea di oltre 30 km

10 punti 1 C.2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida sul reddito ISEE, determinato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni; - in misura superiore al 25% e fino al 35% punti 1 - in misura superiore al 35% punti 3 MODALITA DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELLE DOMANDE Ai fini della determinazione dei punteggi totali conseguiti da ogni richiedente per la predisposizione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, viene effettuata la somma dei punti assegnati ad ogni singola domanda per ogni voce contenuta nelle condizioni oggettive (A); condizioni soggettive (B) e condizioni aggiuntive (C): il richiedente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto risulterà il primo classificato; quello con punteggio totale più basso, l ultimo; a parità di punteggio, verrà considerato prioritario il richiedente il cui ISEE complessivo risulti inferiore.

11 Allegato 2 Tabella B È considerato adeguato l'alloggio, sito nel comune cui si riferisce il bando di concorso, composto da: C.1) almeno due vani, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare di due persone; C.2) almeno un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare di una persona. È, altresì, adeguato l'alloggio, sito nelle stesse località, la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, risulti non inferiore a: C.3) 45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone; C.4) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone; C.5) 75 mq. per nucleo composto da 5 persone; C.6) 95 mq. per nucleo composto da 6 persone ed oltre.

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