Como, 19 maggio Il Decreto Legge è entrato in vigore il e da tale data le relative norme sono applicabili.
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- Gianluca Masi
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1 Como, 19 maggio 2011 Oggetto: Decreto Legge c.d. Sviluppo 70/ Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 110 del è stato pubblicato il Decreto Legge c.d. Sviluppo n. 70, che ha per titolo Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l economia. Il Decreto Legge è entrato in vigore il e da tale data le relative norme sono applicabili. Va avvertito che ai sensi dell art. 77 della Costituzione, comma 3, il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La disciplina dettata dal D.L. deve essere in ogni caso considerata provvisoria in quanto il Parlamento può apportare al testo modifiche o integrazioni. 2 In allegato si trasmettono alcune brevi note illustrative sulle norme del D.L. che abbiano rilevanza per l attività edilizia-urbanistica e che è presumibile non vengano modificate colla Legge di conversione. 3 Si resta a disposizione per ogni chiarimento. Lo Studio I
2 Titoli abilitativi Certificato di agibilità Parere ASL (art. 5, c. 2 n. 1) 1 L art. 5 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) prescrive che ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità è necessario: - il parere ASL (da acquisire da parte dell Ufficio); - il parere dei Vigili del Fuoco. 2 Il parere dell ASL poteva essere sostituito da una autocertificazione ; documento oggi sostituito con una dichiarazione. Il richiamo al successivo art. 20, comma 3 (interamente sostituito dal D.L. in esame) induce a ritenere che: - mentre l autocertificazione doveva essere sottoscritta dal richiedente il titolo abilitativo - la dichiarazione deve essere asseverata e sottoscritta dal progettista abilitato. 3 La dichiarazione sostituisce il parere dell ASL di conformità del progetto alla disciplina igienico-sanitaria nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali ; in altri termini, il progetto sia conforme a quanto prescrivono le norme contenute nel titolo III del Regolamento d Igiene. Ricordo che, a norma dell art del citato Titolo III a motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste nella norma del presente titolo, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.
3 II Opere di urbanizzazione primaria (art. 5, c. 2 punto 2) a scomputo oneri 1 La nuova norma introduce all art. 16 del D.P.R. 380/2001 il comma 2 bis del seguente tenore: 2 L art. 122, c. 8 del Codice dei contratti pubblici (D. L.vo 12/4/2006 n. 163) nel testo oggi vigente a seguito degli interventi correttivi operati con il D. L.vo 11/09/2008 n. 152, dispone che per l affidamento delle opere di urbanizzazione (sotto soglia comunitaria) a scomputo oneri si debba seguire la procedura negoziata sempre previa pubblicazione del bando, invitando almeno 5 soggetti. La disposizione non distingueva le opere di urbanizzazione primaria e quelle di urbanizzazione secondaria eliminando conseguentemente l obbligo del Comune di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti copia degli atti relativi agli interventi che il privato poteva direttamente realizzare a scomputo oneri. 3 Di conseguenza: a) continuano ad applicarsi le norme del Codice dei Contratti per: - le opere di urbanizzazione (tutte) sopra la soglia comunitaria; (euro ,00 dal ); - le opere di urbanizzazione secondaria, sotto la soglia comunitaria. b) sono direttamente eseguibili dall interessato a scomputo degli oneri (primari o secondari) le opere di urbanizzazione primaria.
4 III Permesso di costruire Procedimento per il rilascio (art. 5, c. 2 punto 3) 1 Viene integralmente sostituito il testo dell art. 20 del D.P.R. 380/2001, relativamente al procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Di seguito si dà illustrazione delle novità più rilevanti introdotte dalla nuova norma. 2 Domanda: dichiarazione asseverata del progettista La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto - agli strumenti urbanistici approvati ed adottati; - ai regolamenti edilizi vigenti; - alla normativa di settore (relativa all attività edilizia) e cioè norme: - antisismiche; - di sicurezza; - antincendio; - igienico sanitarie (se non comportano valutazioni tecnico-discrezionali); - relative all efficienza energetica.
5 N.B.: Si deve rilevare: a) la dichiarazione del progettista sostituisce tutti gli atti di assenso o pareri, che in passato dovevano essere prodotti con la domanda, ad eccezione di: - autorizzazioni paesaggistiche o culturali; - autorizzazioni per vincoli idrogeologici; - autorizzazioni per vincoli forestali; - autorizzazioni in materia di accessi a strade statali e provinciali; - autorizzazioni per opere in cemento armato. b) la dichiarazione di conformità alle norme igienico-sanitarie riguarda tutti i tipi di edilizia (residenziale, commerciale, produttiva etc.) e non più la sola edilizia residenziale; c) la dichiarazione va firmata e presentata dal progettista, e non più dal soggetto richiedente. 3 Termini: silenzio-assenso La novità decisamente più rilevante è l introduzione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, fatta eccezione per la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Dice il nuovo comma 8 dell art. 20 Decorso inutilmente il termine per l adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. I termini sono due:
6 a) il termine per l istruttoria è di 60 giorni dalla presentazione della domanda (a disposizione del responsabile del procedimento); b) il termine per l assunzione del provvedimento finale è di 30 giorni (dalla conclusione dell istruttoria), aumentato a 40 giorni nel caso che il provvedimento sia negativo (a disposizione del dirigente o del responsabile dell ufficio). 3.1 Termine per l istruttoria Il termine di 60 giorni è a disposizione del responsabile del procedimento per l istruttoria e per l acquisizione di pareri e atti d assenso eventualmente necessari e non allegati alla domanda, e, quindi, per la formulazione di una proposta, al dirigente, del provvedimento finale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto (con riferimento alle definizioni, date, in Lombardia, dall art. 27, c. 1 L.R. 12/2005) Il predetto termine potrà: a) essere sospeso qualora il responsabile del procedimento formuli al richiedente di procedere ad una modifica degli elaborati progettuali, che deve essere - necessaria (e non ad libitum del responsabile) - di modesta entità. Se consenziente, il richiedente è tenuto ad integrare la domanda nei successivi quindici giorni.
7 Dal deposito della documentazione integrativa riprende a decorrere il termine (che è complessivamente di 60 giorni). Nel caso di mancato deposito della documentazione, il termine riprende a decorrere dalla scadenza dei 15 giorni dalla richiesta di modifica formulata dal responsabile del procedimento. b) essere interrotto, qualora il responsabile del procedimento richieda documenti che integrino o completino la documentazione presentata. Deve trattarsi di documenti - che non siano già nella disponibilità del Comune; - che il Comune non può acquisire autonomamente. La richiesta va avanzata nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda; scaduto inutilmente tale termine il Comune non può più interrompere il termine di legge per l assunzione del provvedimento definitivo. Nel caso in cui venga avanzata la richiesta di nuovi documenti, il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione al Comune di detti documenti. c) è raddoppiato (oltre che nei comuni sopra i abitanti) per i progetti particolarmente complessi. In questo caso il responsabile del procedimento (si presume nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda) deve assumere e comunicare al richiedente una motivata risoluzione relativa alla complessità del progetto presentato.
8 3.2 Termine per l assunzione e la comunicazione del provvedimento finale Il termine è a disposizione del dirigente o del responsabile del servizio per l assunzione del provvedimento finale Il termine è: a) di 30 giorni, nell ipotesi di provvedimento finale positivo dalla data - in cui è terminata l attività di istruttoria di competenza del responsabile del procedimento (comma 6) - in cui è stato rilasciato l atto di assenso (provvedimento autorizzativo) relativo ai vincoli esistenti (anche se di competenza dello stesso Comune) (comma 9); - in cui si conclude positivamente la conferenza di servizi, in cui sia acquisito l atto d assenso, da parte dell amministrazione preposta alla tutela del vincolo. b) di 40 giorni nell ipotesi di provvedimento finale negativo. Nell ipotesi in cui la proposta istruttoria del responsabile del procedimento sia di rifiuto ad accogliere la domanda o non sia stato rilasciato l atto d assenso relativamente ai vincoli esistenti, il dirigente o il responsabile del servizio deve: - dare preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell art. 10 bis L. 241/1990, entro il termine di 30 giorni dalla fine dell istruttoria (e comunque entro i 90 giorni dalla presentazione della domanda); - attendere che nei 10 giorni successivi, l interessato (se lo ritiene) presenti le sue osservazioni;
9 - comunicare il finale provvedimento negativo, entro il termine di 40 giorni dalla fine dell istruttoria (o comunque entro i 100 giorni successivi alla presentazione della domanda) Si ritiene che le comunicazioni relative al preavviso e al provvedimento negativo siano ricettizie, cioè devono essere ricevute dall interessato nei termini sopra indicati. La norma infatti afferma che si forma l assenso, ove non sia stato opposto motivato diniego, e quindi si esige che il diniego non sia solo adottato, ma altresì portato a conoscenza (nei termini prescritti) del richiedente; questa indicazione circa il carattere ricettizio della comunicazione è del resto coerente con il principio generale in materia di silenzio-assenso stabilito dall art. 20 della L. 241/1990. Va avvertito che il preavviso del provvedimento negativo non costituendo un opposto motivato diniego (comma 8) non è idoneo ad inibire il silenzio assenso. 3.3 Silenzio assenso Sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso: - qualora nel termine per l adozione del provvedimento definitivo il dirigente o il responsabile del procedimento non abbia opposto motivato diniego. Il termine è: - di 30 giorni per comunicare i motivi ostativi dell accoglimento della domanda; - di 40 giorni per comunicare il provvedimento negativo.
10 I termini decorrono: - dalla data di conclusione dell istruttoria (60 giorni massimi dalla presentazione della domanda); - dalla data di rilascio dell atto d assenso (provvedimento autorizzativo), nel caso di esistenza di vincoli (comma 9); - dalla data di conclusione della conferenza di servizi, nel caso di vincoli tutelati da amministrazioni diverse dal Comune (comma 10). 3.4 Silenzio-rifiuto (art. 5, c. 2 punto 9 e 10) Qualora l immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto ad un vincolo si forma il silenzio-rifiuto, qualora: - l atto relativo al vincolo abbia contenuto non favorevole; - sia decorso inutilmente il termine per l assunzione del provvedimento finale, e cioè il termine di 30 giorni dalla data dell atto non favorevole o dalla conclusione non positiva della conferenza di servizi (relativamente al vincolo esistente).
11 IV Intervento sostitutivo regionale (art. 5, c. 2 punto 4) Viene stabilito che le Regioni, con proprie leggi, determinino forme e modalità per l esercizio del potere sostitutivo nei confronti del Comune.
12 V Tolleranze nell esecuzione dei lavori (art. 5, c. 2 punto 5) Si stabilisce che non costituisce parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora sia accertato in tema di: - altezza - distacchi (distanze dal confine, fra fabbricato e dalle strade) - cubatura - superficie coperta che quanto eseguito ecceda dal progetto approvato nella misura del 2% per singola unità immobiliare. VI
13 SCIA in edilizia (art. 5, c. 2 punto 7) 1 Il decreto legge in esame ha ampliato l applicabilità della SCIA, disciplinata dall art. 19 della L. 241/1990, anche agli interventi edilizi pacificamente non applicabile (o secondo altri di dubbia applicabilità) in edilizia secondo la dizione dell art. 19 introdotto dalla L. 122/ Interventi esclusi dalla SCIA La SCIA sostituisce la DIA non per tutti gli interventi edilizi (come afferma l art. 41, c. 1 L.R. 12/2005 secondo cui la DIA è alternativa al permesso di costruire), ma esclusivamente agli interventi che secondo l originaria disciplina statale, di cui al D.P.R. 380/01, non erano soggetti a permesso di costruire o per i quali la normativa statale o regionale prevede l alternatività tra DIA e permesso di costruire. 2.1 Secondo l art. 22 del D.P.R. sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all elenco, di cui: all art. 6 (come modificato dall art. 5 della L. 73/2010): interventi liberi e
14 semiliberi. Nota Nota Sono interventi liberi i seguenti: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. Sono interventi semiliberi, per i quali è necessaria una comunicazione al Comune: a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Sono interventi di edilizia semilibera, oggetto di comunicazione al Comune, asseverata e documentale (relazione tecnica e elaborato progettuale): gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 3, comma 1, lettera b) (del D.P.R. 380/01) ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
15 2.1.2) all art. 10 e cioè: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamento delle destinazioni d uso. 3 Interventi soggetti a SCIA Di conseguenza, sono soggette a SCIA: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora: - si tratti di opere o modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti strutturali degli edifici; - si tratti di interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall art. 3, c. 1 lettera c D.P.R. 380/2001 o, in Lombardia, dall art. 27, c. 1 lettera c L.R. 12/2005. c) gli interventi di ristrutturazione edilizia (c.d. leggera) che non alterino le caratteristiche indicate dall art. 10 lettera c (sopra ricordato) e cioè che non comportino:
16 - aumento di unità immobiliari; - modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici; - (limitatamente agli immobili nelle zone omogenee A)Nota : mutamento della destinazione d uso. d) le varianti ai permessi di costruire (e alle c.d. super DIA) che: - non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie; - non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia; - non alterino la sagoma dell edificio; - non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 4 SCIA e vincolo paesaggistico e culturale a) Il decreto in esame (art. 5, c. 2 lettera c) stabilisce che l art. 19 della L. 241/90, come modificato dalla L. 122/2010 si interpreta nel senso che nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell ambiente e del patrimonio culturale. b) Di conseguenza: - la SCIA è valida anche per gli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico; Nota Il mancato riferimento della L.R. 12/2005 alla zonizzazione prevista dal D.M n. 1444, fa presumere che le zone A siano i nuclei di antica formazione, identificati nel Piano delle Regole a norma dell art. 10, c. 2 L.R. 12/2005.
17 - la SCIA, però, acquista efficacia (cioè l interessato potrà iniziare i lavori) solo dal momento in cui siano acquisite (e trasmesse al Comune) le autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. In altri termini, il privato potrà: - trasmettere la SCIA, dopo aver acquisito l autorizzazione relativa ai vincoli: in questo caso il privato potrà intraprendere subito i lavori; - trasmettere la SCIA, senza l autorizzazione: in questo caso il privato dovrà attendere, ai fini dell inizio dei lavori, l autorizzazione necessaria. 5 Provvedimento inibitorio 5.1 Va ricordato che l inizio dei lavori può aver luogo dalla data di presentazione della SCIA. 5.2 Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della Scia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 (dell art. 19 della L. 241/1990) adotta motivato provvedimento: - di divieto di prosecuzione della attività; - di rimozione degli effetti dannosi conseguenti alla intrapresa attività edilizia (demolizione e rimessa in pristino). 5.3 Il provvedimento inibitorio, in particolare, sarà adottato, oltre che nel caso la SCIA abbia per oggetto interventi soggetti a permesso di costruire o superdia, anche, in particolare, a) la mancanza delle dichiarazioni asseverate dei tecnici abilitati:
18 - relative alla conformità dell intervento agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria (se non comportanti valutazioni tecnico-discrezionali), di efficienza energetica; b) la mancanza degli elaborati tecnici necessaria per consentire le verifiche da parte del Comune (elaborati tecnici indicati nel regolamento edilizio). 6 Alternatività tra la SCIA ed il permesso di costruire termini relativi 6.1 Ai sensi dell art. 22, c. 7 del D.P.R. 380/2001, l interessato (per gli interventi d ambito della SCIA) può, in alternativa alla SCIA, chiedere il rilascio di permesso di costruire. 5.2 In questo caso (sempre per gli interventi d ambito della SCIA) il termine per il rilascio del permesso di costruire è in totale di 75 giorni (art. 20, c. 11) dalla data di presentazione della domanda di permesso di costruire; e non di 90 giorni che è il termine ordinario. Nota A Se il preavviso di provvedimento negativo interrompa i termini per la formazione del silenzio assenso 1) Secondo l orientamento giurisprudenziale consolidato, la comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza interrompe i termini procedimentali, che iniziano nuovamente a decorrere dalla presentazione
19 delle osservazioni da parte dell interessato, o in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni entro il quale possono essere presentate le osservazioni (da ultimo: T.A.R. Liguria sez. II, n. 5676; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I ). 2) Il nuovo comma 6 dell art. 20 del D.P.R. 380/2001 invece esplicitamente stabilisce: a) che il termine ordinario è di 30 giorni; b) che il termine è fissato in 40 giorni qualora il dirigente o il responsabile del servizio abbia comunicato all istante i motivi che ostano all accoglimento della domanda ai sensi dell art. 10/bis della L n. 241 e successive modifiche ; c) che il termine (sia nel caso di provvedimento positivo che negativo) inizia a decorrere dalla proposta di cui al comma 3 (proposta di provvedimento formulato dal responsabile del procedimento) ovvero dall esito della conferenza di servizi di cui all art. 5 c. 4 (del D.P.R. 380/01 articolo che fa obbligo allo Sportello Unico per l Edilizia di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti d assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell intervento edilizio). 3) A prima lettura della norma, non pare esserci altra considerazione che la seguente: - normalmente la comunicazione ex art. 10 bis della L.241/1991 interrompe (non sospende: T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III n. 1299), i termini del procedimento, termini che iniziano ex novo a decorrere dalla
20 presentazione delle osservazioni e, in assenza, dalla scadenza del termine di 10 giorni assegnato all interessato;. nella nuova formulazione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 proroga, da 30 a 40 giorni, il termine per il provvedimento finale. Nota B Se i termini fissati dal novellato art. 20 debbono riferirsi all assunzione o alla notifica del provvedimento definitivo 1) L art. 20 della L. 241/1990 disciplina il silenzio assenso affermando che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
21 istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all interessato, nel termine di cui all art. 2, c. 2 o 3 il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 (indizione di una conferenza di servizi). Si ritiene che il provvedimento di diniego debba essere comunicato, cioè portato a conoscenza con atto ricetti zio, nel termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo. 2) Qualche dubbio nasce dalla lettura del comma 6 dell art. 20 del D.P.R. 380/01, che nella prima parte fa riferimento al termine di 30 giorni come termine per l adozione del provvedimento finale (da, successivamente, notificare all interessato) e quindi sembrerebbe che il termine valga per l emanazione dell atto, non anche per la notifica all interessato. La seconda parte del comma 6 estende il termine a 40 giorni, specificando che tale ulteriore termine si applica qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all istante i motivi che ostano all accoglimento della domanda... Parrebbe, pertanto, sostenibile la tesi che: - nel termine di 30/40 giorni, debba essere adottato il provvedimento finale (positivo o negativo); - nel termine utile per adottare il provvedimento negativo (40 giorni) debbano essere comunicati all interessato i motivi ostativi all accoglimento della domanda, ex art. 10 bis L. 241/ ) Quest ultima ipotesi (che costituirebbe deroga ai principi generali stabiliti dall art. 20 L. 241/1990) potrebbe trovare ulteriore conforto dai principi affermati in tema di D.I.A., e cioè che l ordine di non effettuare l intervento va emanato (non notificato) nel termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA.
22 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II n. 839; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II n.1793; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II n. 586). Nota C Il preavviso di non accoglimento ha natura non provvedimentale 1) L'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente
23 agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Conseguentemente, la ratio del preavviso di rigetto attribuisce alla predetta comunicazione natura di atto endoprocedimentale, poiché con tale norma si impone all'amministrazione, prima di adottare un provvedimento sfavorevole nei confronti del richiedente, di comunicargli le ragioni ostative all'accoglimento della sua istanza, al fine di rendere possibile l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, a carattere necessario, ed aumentare così le "chances" del cittadino di ottenere dalla stessa p.a. ciò che gli interessa, con la conseguenza che lo stesso non è immediatamente lesivo della sfera giuridica dei destinatari e, quindi, non è autonomamente ed immediatamente impugnabile. (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01/07/2010, n ) 2) Ne segue che il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 non ha alcun valore di adempimento del generale obbligo di assumere il provvedimento finale (ex art. 2 L. 241/1990). (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III n. 3450)
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