L'apparecchio satellitare non registra il sinistro: quale valore probatorio? (M.Cuomo)
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- Ottaviano Genovese
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1 L'apparecchio satellitare registra le accelerazioni che si determinano nella circolazione stradale, quando queste siano riferibili, per intensità ed intervallo in cui si verificano, ad un urto, e quindi superano anche la soglia minima, stabilita in 2g. Nella sentenza in commento, il Giudice di Pace, tenuto conto del danno di lieve entità, ha ritenuto che la mancata registrazione del sinistro da parte del sistema satellitare in uso alla vettura danneggiata non assume alcun rilievo probatorio, affermando, inoltre, che la mancata allegazione di tutti i rilevamenti precedenti al sinistro non consente di ritenere provata la perfetta efficienza della strumentazione, sebbene per il giorno del sinistro, la registrazione costante dei dati di posizione e di utilizzazione della vettura, proverebbero che esso non ha mai smesso di funzionare (Giudice di Pace di Nola - sentenza 19 giugno 2015 ). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA ex UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO 1 / 14
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 290/14 RGNR assegnata a sentenza il 12/6/15 2 / 14
3 promossa da AAA Paola, nata ad < > (NA) il < > e residente in < > al Vico < > (C.F. < >I), elett.te domiciliata in < > alla Via < > presso lo studio deil Avv. AAA Ppp (C.F. < >), che la rapp.ta e difende, giusta procura a margine della citazione ( fax 0818< >; indirizzo p.e.c.: < >; - parte attrice Contro Genertel Assicurazioni S.p.A., in persona dei suoi legali rapp.ti pro-tempore ed elett.te dom.ta in Napoli alla Riviera di Chiaia n 53 presso lo studio dell Avv. < > dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti ( fax 081 < >; pec: < >@pec.it) - parte convenuta - NONCHE' 3 / 14
4 BBB Gennaro, via < >, < > (NA) - parte convenuta contumace OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. 4 / 14
5 La domanda proposta dalla parte attrice, con l atto introduttivo del giudizio, volta ad ottenere il riconoscimento dei presupposti per l applicazione dell indennizzo diretto e quindi, previo riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo del BBB nella determinazione del sinistro, la condanna della spa GENERTEL quale società assicuratrice che garantiva per la RCA, il proprio veicolo OPEL ASTRA tg. XX0X0XX, al pagamento in suo favore, per i danni riportati a seguito della collisione con l autoveicolo FIAT PUNTO Tg. YY0Y0YY, regolarmente assicurata, nel sinistro avvenuto in data 6/8/13, alle ore circa in TERZIGNO è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va, innanzi tutto, rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: la citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore della società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Preso atto della documentazione prodotta, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della società assicuratrice, va rilevata la perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti TITOLARI DEL DIRITTO AD AGIRE E A RESISTERE. In tema di prova documentale, l onere stabilito dall art c.c. di disconoscere 5 / 14
6 espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio: di conseguenza, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova ( Cass. Civ. 14/3/06 n e 5/1/05 n. 150). Tenuto conto di quanto innanzi, posto che non vi è stata alcuna contestazione specifica in ordine ai documenti prodotti, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata. ( cfr anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosicute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Ne consegue che l eccezione sul punto va disattesa. L attore ha agito in giudizio invocando l applicazione dell art. 149 del d.l.g.vo 209/05 il quale espressamente dispone che:. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all esercizio dell azione giudiziaria, l art. 149 opera un rinvio all art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo / 14
7 Tenuto conto di quanto innanzi, va affermato che la nuova normativa non prevede una ipotesi di litisconsorzio necessario con il responsabile civile, in quanto la pronuncia non è suscettibile di acquisire efficacia di cosa giudicata nei suoi confronti; tuttavia, avendo richiesto l'accertamento della responsabilità del veicolo convenuto, correttamente è stato citato anche il proprietario del veicolo antagonista. Preso atto della copia della lettera di costituzione in mora allegata alla produzione di parte attrice, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore della spa GENERTEL, va ritenuta la conformità al dettato legislativo, perché completa di ogni dettaglio; della domanda, quindi, va ritenuta la proponibilità. Vista la comunicazione ex art. 145, della richiesta di risarcimento dei danni alla spa SARA ass.ni ed il rispetto dei termini indicati dall art. 145 del dlgvo 209/05, della domanda va ritenuta la procedibilità. Stante la mancata costituzione del BBB va dichiarata la contumacia. Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudice che, nella decisione della controversia deve attenersi esclusivamente a quanto allegato e provato dalle parti in corso di causa. 7 / 14
8 La società assicuratrice ha contestato la verificazione del sinistro in quanto, l'apparecchio satellitare installato sulla vettura del danneggiato, non avrebbe registrato alcun incidente nella data e nell'ora indicata. Sui rilievi di tale dispositivo deve osservarsi, però, che esso registra le accelerazioni che si determinano nella circolazione stradale, quando queste siano riferibili, per intensità ed intervallo in cui si verificano, ad un urto, e quindi superano anche la soglia minima, stabilita in 2g; In questo caso, l'evento viene registrato, memorizzato; e viene inviato un messaggio alla centrale operativa tramite sistema di comunicazione Gsm "dual band", comprensivo della posizione topografica rilevata tramite Gps a 12 canali con precisione a 10 m. che attiva anche il soccorso stradale nel caso che, tali accelerazioni, siano talmente elevate da configurare un incidente grave. Se vi è urto, ma con accelerazione di entità minore di 2m/s2, esso non viene rilevato e neppure trasmesso alla centrale operativa; la misura dell accelerazione viene fornita in multipli e sottomultipli di g essendo g l accelerazione di gravità pari a 9.81 m/sec2. Lo strumento non è omologato quale unità di misura, per carenza della legislazione nazionale, ma risponde a specifiche tecniche testate in sede di produzione delle celle accelerometriche ed in sede di prova, secondo la specifica che garantisce, entro limiti ampi, la precisione della rilevazione. Nel caso di specie, interessa solo ritenere attendibile la presenza o l assenza di segnalazione da parte del Centro servizi in ordine alla presenza o meno di evento qualificabile come crash ; il fatto che non vi sia stata alcuna rilevazione assicura, nei limiti in cui lo strumento fosse efficiente e funzionante al momento dell urto, che la velocità fosse minore di 2,01g, ed in considerazione di tale velocità va valutato il danno oggetto della richiesta di risarcimento. 8 / 14
9 Quanto alla eccepita inesistenza di prova in merito alla perfetta funzionalità dello strumento, va detto che, la mancata allegazione di tutti i rilevamenti precedenti, non consente di ritenere provata la perfetta efficienza della strumentazione, sebbene per il giorno del sinistro, la registrazione costante dei dati di posizione e di utilizzazione della vettura, testimonierebbero che esso non ha mai smesso di funzionare. Ciò che è certo è che, nella data e nell'ora indicata, il veicolo di parte attrice, come riportato sugli stessi rilievi del "XXXXX", fosse presente su via Zabatta e si trovasse a percorrere e ad arrestarsi lungo detta strada, così come riportato in citazione e così come riferito dal teste, Ddd Lll, sulla scorta delle cui dichiarazioni, sebbene questi fosse il figlio della parte attrice, può ritenersi fondata la pretesa attorea. Il teste, sotto il vincolo del prestato giuramento, ha confermato che, nelle circostanze di tempo e di luogo, il conducente della vettura FIAT PUNTO, immettendosi su Via Zabatta da una Via Vicinale, ebbe ad impattare la macchina OPEL ASTRA che procedeva regolarmente. Il teste ha descritto i danni e li ha riconosciuti nei rilievi in atti ed ha confermato che il conducente della vettura OPEL, pur tentando di evitare la collisione, ponendo in essere una manovra di emergenza, non ci riuscì. Tenuto conto di quanto sopra, alla luce dei rilievi fotografici allegati che pongono in luce un danno di lieve entità,, essendo circoscritti alla ammaccatura della portiera destra deve ritenersi giustificata la mancata registrazione del sinistro sul sistema XXXXX in uso alla vettura danneggiata e deve ritenersi provato il nesso causale tra l evento ed i danni ; analogamente deve ritenersi pienamente superata in favore della parte attrice la presunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro, così come invece prevista dall art c.c. 2 comma anche alla luce dei criteri di determinazione della responsabilità, comunque 9 / 14
10 contenuti nell allegato A del Nuovo codice delle assicurazioni. Appare, infatti, certamente violata da parte del conducente della Ford tg. YY 0Y0YY la disposizione di cui all art. 140 CdS che costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: Gli utenti della strada devono comportarsi n modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Risulta altresì che il conducente del veicolo di parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all art. 141 dello stesso codice il quale dispone che: E obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Appare, infine, violata la disposizione dell art. 145 del codice della strada che impone ai conducenti dei veicoli che intendano immettersi nel flusso della circolazione di concedere la precedenza ai veicoli in transito. Per quanto sopra, deve ritenersi sussistente in capo alla SPA GENERTEL, l obbligo del risarcimento in favore del proprio assicurato. Per quel che concerne il quantum, prendendo atto dei rilievi fotografici e della richiesta di parte attrice ; Considerato che, il preventivo ovvero una relazione di parte non ha piena valenza probatoria, e che entrambi non sono idonei a documentare l'esatto ammontare del danno, giusta numerose pronunce di merito e di legittimità [ vedi anche Tribunale di NOLA sentenza del 30/1/04 laddove si legge : "è principio consolidato e pacifico che le consulenze tecniche di parte non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che: «la consulenza di parte... costituisce semplice allegazione difensiva di carattere 10 / 14
11 tecnico, priva di autonomo valore probatorio»; e specificando che: «il giudice il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto» (v. da ultimo Cass. 1902/02; 5687/01; 15572/00)."...Anche la parte assertiva dei preventivi è di norma inutilizzabile. Sotto il profilo in esame, i preventivi si traducono in una testimonianza scritta, ossia in un mezzo di prova non previsto dal nostro ordinamento...e tanto perché la dichiarazione scritta di carattere assertivo proveniente dal terzo persegue (e, comunque, anche a prescindere dalle intenzioni, raggiunge) lo scopo di formare nel processo una prova mediante l elusione del procedimento predisposto dall ordinamento per la formazione di quella prova medesima, ossia mediante l elusione del procedimento proprio della prova testimoniale, di cui agli artt. 163 e 167, 184 e 241 e ss. c.p.c., e, di conseguenza, mediante l elusione di tutte le garanzie (in primis quella che la prova si formi - tutte le volte che è possibile - nel contraddittorio delle parti) che quel procedimento è volto ad assicurare]. Tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del , n nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali); non si è ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica. Quindi, considerato che, i lavori preventivati possono essere condivisi ma non il costo, perchè eccessivo rispetto ai prezzi notoriamente praticati sul mercato e rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo danneggiato immatricolato nel 1999; Tenuto conto del fatto che il Giudice deve garantire al danneggiato la sola reintegrazione del patrimonio leso, non potendo favorire un ingiusto arricchimento, si stima giusto quantificare il danno in euro 1.000,00 all'attualità, al netto dell'imposta che non può essere riconosciuta siccome non giustificata da alcuna documentazione fiscale e siccome non risulta provato che il veicolo ancora non sia stato riparato. 11 / 14
12 Sulla somma complessivamente riconosciuta andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. Visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, 12 / 14
13 entrato in vigore il 03/4/14; tenuto conto del valore complessivo del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore anche nella fase stragiudiziale propedeutica per la successiva instaurazione del giudizio; del numero delle parti in causa; tenuto conto dei valori medi; le competenze vengono liquidate come da dispositivo con aumento dei valori medi. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AAA PAOLA contro la SPA GENERTEL e contro BBB GENNARO così provvede: - Dichiara la contumacia di BBB GENNARO ; Accoglie la domanda; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all art. 149 del dlgvo 209/05, condanna la spa GENERTEL, in persona del legale rapp.te, quale società che garantiva il veicolo della parte attrice, al risarcimento dei danni, in favore della parte attrice nella misura pari ad euro 1.000,00 all attualità, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione ; 13 / 14
14 Condanna la società assicuratrice convenuta al pagamento delle competenze del giudizio che, per quanto detto sopra, liquida in complessivi 850,00 di cui 120,00 per spese; oltre IVA e CPA e rimborso forfettario nella percentuale del 15% che vanno attribuite al procuratore. Così deciso in NOLA il 19/6/15. IL GIUDICE DI PACE DOTT. MARIA CUOMO 14 / 14
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